Ordinanza
sulla buona prassi di laboratorio
(OBPL)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° dicembre 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge del 15 dicembre 20001
sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 26 capoverso 3, 38 capoverso 3 e 39 capoverso 1 della legge
del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge del 15 dicembre 20003
sugli agenti terapeutici (LATer),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente ordinanza fissa i principi della buona prassi di laboratorio (BPL) intesi come requisiti di qualità per gli studi (esami) e disciplina il controllo dell’osservanza di tali requisiti.
2 La presente ordinanza intende:
- a.
- garantire la riproducibilità dei risultati degli studi eseguiti;
- b.
- promuovere il riconoscimento internazionale di studi eseguiti in Svizzera contribuendo in tal modo a evitare doppioni.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli studi non clinici di sostanze, preparati e oggetti (sostanze in esame):
- a.
- che servono a ottenere dati sulle proprietà della sostanza in esame e sulla sua sicurezza per l’essere umano e l’ambiente; e
- b.
- i cui risultati devono essere presentati a un’autorità nell’ambito di una procedura di notifica o di omologazione.
Art. 3 Definizioni
1 Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- buona prassi di laboratorio (BPL): il sistema di assicurazione della qualità che comprende il processo organizzativo degli studi, le condizioni quadro in cui essi sono programmati, eseguiti e controllati, nonché la loro registrazione, stesura e archiviazione;
- b.4
- settore di studio: tipo di studi eseguiti da un centro di saggio:
- 1.
- studi fisico-chimici,
- 2.
- studi per determinare la tossicità,
- 3.
- studi per determinare la mutagenicità,
- 4.
- studi ecotossicologici su organismi acquatici e terrestri,
- 5.
- studi relativi al comportamento in acqua, suolo e aria: bioaccumulazione,
- 6.
- studi relativi ai residui,
- 7.
- studi relativi agli effetti sui mesocosmi e sugli ecosistemi naturali,
- 8.
- studi analitici e clinici,
- 9.
- altri tipi di studio da specificare;
- c.
- verifica di studio: il controllo di uno studio allo scopo di stabilire se i dati, le registrazioni, i rapporti e gli altri requisiti sono conformi ai principi di BPL;
- d.
- centro di saggio: i locali, il personale e le unità di lavoro necessari all’esecuzione di studi. Per gli studi eseguiti per fasi in più di un sito (studio multicentro) la definizione di centro di saggio comprende sia il sito in cui opera il direttore dello studio sia tutti gli altri singoli siti di sperimentazione. I siti di sperimentazione possono essere considerati, individualmente o cumulativamente, alla stregua di centro di saggio.
2 Altri termini tecnici relativi alla BPL sono definiti nell’allegato 1.
4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6103).
Sezione 2: Principi di BPL e loro controllo
Art. 4 Principi di BPL
1 I principi di BPL figurano nell’allegato 2.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale dell’ambien-te (UFAM)5 e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) possono emanare raccomandazioni congiunte per l’interpretazione dei principi di BPL. Ciò facendo, tengono conto delle prescrizioni riconosciute sul piano internazionale.
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Domanda
1 Le aziende che intendono essere iscritte con i loro centri di saggio nel registro (art. 14) possono farne domanda all’organo di notifica (art. 8).
2 Insieme alla domanda, per ogni centro di saggio occorre indicare:
- a.
- il nome e l’indirizzo;
- b.
- i piani dell’edificio da cui risulta la destinazione dei singoli locali;
- c.
- l’organigramma da cui risultano i nomi e le funzioni della direzione del centro di saggio, del personale responsabile per l’assicurazione della qualità e dei direttori degli studi;
- d.
- il nome e l’indirizzo di una persona di contatto;
- e.
- le procedure operative standard per l’assicurazione della qualità;
- f.
- un elenco di tutte le procedure operative standard;
- g.
- i settori di studio in cui operano;
- h.
- un elenco con le scadenze e le denominazioni degli studi previsti nei sei mesi successivi;
- i.
- un elenco degli studi eseguiti negli ultimi sei mesi o ancora in corso nei rispettivi settori di studio.
3 Su richiesta dell’autorità competente, le aziende devono presentare altri dati.
4 Se le condizioni legate a un centro di saggio mutano in misura considerevole, l’azienda deve presentare senza indugio una nuova domanda; in tal caso l’elenco di cui al capoverso 2 lettera i deve comprendere tutti gli studi eseguiti dall’ultima ispezione. In caso di dubbio, l’azienda deve chiedere senza indugio all’organo di notifica se la modifica prevista è sostanziale. L’organo di notifica risponde d’intesa con le competenti autorità interessate.
Art. 6 Ispezioni
1 L’autorità competente ispeziona i centri di saggio sul posto dopo la ricezione della domanda. Essa verifica in particolare se le procedure applicate, i metodi di lavoro e i dati ottenuti sono conformi ai principi di BPL.
2 L’autorità competente ripete l’ispezione dei centri di saggio ogni due o tre anni. Prima dell’ispezione chiede i dati di cui all’articolo 5 capoverso 2. In questo caso, nell’elenco di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera i devono figurare tutti gli studi eseguiti dall’ultima ispezione. L’autorità competente può chiedere altri dati.
3 Se sussistono motivi sufficienti per ritenere che un centro di saggio non osserva i principi di BPL, l’autorità competente può procedere senza indugio a un’ispezione.
4 L’autorità competente redige un rapporto su ogni ispezione.
Art. 7 Verifica di studio
1 L’autorità competente esegue, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente svizzera o estera, una verifica di studio se:
- a.
- sussistono motivi sufficienti per ritenere che, nell’esecuzione di determinati studi, un centro di saggio non si è attenuto ai principi di BPL;
- b.
- il risultato di un determinato studio è particolarmente importante per valutare la sicurezza per l’essere umano e l’ambiente.
2 Se dopo l’esecuzione di una verifica di studio giunge alla conclusione che nello studio verificato non sono stati rispettati i principi di BPL, l’autorità competente può eseguire un’ispezione.
3 L’autorità competente può eseguire verifiche di studio anche nell’ambito di un’ispezione.
4 L’autorità competente redige un rapporto su ogni verifica di studio.
Art. 8 Autorità competenti
1 L’organo di notifica di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h LPChim coordina l’esecuzione di ispezioni e verifiche di studio e pronuncia, d’intesa con le autorità competenti, le decisioni necessarie al rispetto dei principi di BPL.
2 Per l’esecuzione di ispezioni e verifiche di studio sono competenti le seguenti autorità:
- a.
- l’UFSP e Swissmedic per gli studi nell’ambito della tossicologia;
- b.
- l’UFAM per gli studi nell’ambito dell’ecotossicologia e del comportamento ambientale delle sostanze in esame;
- c.
- di comune intesa, l’UFSP, l’UFAM o Swissmedic per gli studi in tutti gli altri settori.
3 Se necessario, le autorità possono delegarsi compiti a vicenda e avvalersi di specialisti. Possono delegare, completamente o in parte, a enti di diritto pubblico o a privati adeguati, i compiti e le competenze loro assegnati dalla presente ordinanza; l’UFSP e Swissmedic possono delegare soltanto l’esecuzione di ispezioni e verifiche di studio.
Art. 9 Compiti e competenze dell’autorità
1 L’autorità competente esegue le ispezioni e le verifiche di studio conformemente agli orientamenti delle parti A e B dell’allegato I alla direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 20046.
2 Su richiesta, l’azienda deve mettere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti e mezzi di prova necessari per valutare se sono stati rispettati i principi di BPL.
3 L’azienda deve permettere alle autorità competenti di accedere in ogni momento ai centri di saggio.
4 Se le aziende con centri di saggio hanno ricevuto un accreditamento dal Servizio d’accreditamento svizzero secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 17 giugno 19967 sull’accreditamento e sulla designazione, l’autorità competente tiene conto dei risultati della procedura di accreditamento.
6 Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 feb. 2004 concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL); GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28–43. I testi di queste normative sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna; possono essere visionati gratuitamente o consultati al sito internet www.cheminfo.ch.
Art. 10 Rapporti d’ispezione e di verifica di studio
1 L’autorità competente fa pervenire all’azienda il progetto di rapporto d’ispezione e le impartisce un termine appropriato per esprimere un parere. Dopo aver ricevuto il parere o alla scadenza del termine, l’autorità competente trasmette il rapporto d’ispezione all’organo di notifica.
2 L’autorità competente fa pervenire all’organo di notifica il rapporto di verifica di studio.
3 L’organo di notifica decide:
- a.
- sulla scorta del rapporto d’ispezione, se il centro di saggio lavora o no secondo i principi di BPL;
- b.
- sulla scorta del rapporto di verifica di studio, se lo studio è stato o no condotto secondo i principi di BPL.
4 Per gli studi verificati nell’ambito di un’ispezione, si applicano le disposizioni relative alle verifiche di studio.
Art. 11 Informazione
L’organo di notifica informa le autorità competenti sulle ispezioni e le verifiche di studio previste nonché sulle decisioni di cui all’articolo 10.
Art. 12 Obbligo di notifica
Un’azienda deve notificare senza indugio all’organo di notifica:
- a.
- qualsiasi cambiamento del suo nome o indirizzo;
- b.
- qualsiasi cambiamento di nome, indirizzo o luogo;
- c.
- qualsiasi intenzione di uno dei suoi centri di saggio di non più attenersi ai principi di BPL;
- d.
- qualsiasi cambiamento circa la responsabilità della direzione del centro di saggio o l’assicurazione della qualità;
- e.
- qualsiasi studio previsto in altri settori.
Sezione 3: Prova della conformità ai principi di BPL
Art. 13
1 Nell’ambito di una procedura di notifica o di omologazione, per ogni studio che deve essere eseguito secondo i principi di BPL occorre:
- a.
- provare che tale studio è stato eseguito da un centro di saggio che in quel momento era iscritto nel registro svizzero dei centri di saggio conformi ai principi di BPL; e
- b.
- presentare un rapporto d’esame, in cui il direttore dello studio confermi, in una lingua ufficiale o in inglese, che lo studio è stato condotto secondo i principi di BPL.
2 Se lo studio è stato eseguito all’estero, oltre al rapporto d’esame occorre presentare un elenco o un certificato dell’autorità estera competente attestante che al momento dell’esecuzione dello studio il centro di saggio era integrato nel programma ufficiale di sorveglianza. L’organo di notifica può esigere altri documenti dagli Stati che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) qualora lo ritenga necessario ai fini della valutazione della conformità ai principi di BPL.
3 In casi motivati, segnatamente se i risultati dello studio sono di particolare importanza o se sussistono dubbi in merito al rispetto dei principi di BPL, un’autorità esecutiva federale può chiedere all’organo di notifica che venga eseguita una verifica di studio.
Sezione 4: Altre disposizioni
Art. 14 Registro ed elenco BPL
1 L’organo di notifica tiene un registro delle aziende i cui centri di saggio sono stati ispezionati e in cui sono state effettuate verifiche di studio.
2 L’organo di notifica procede all’iscrizione dei dati nel registro non appena è in possesso della decisione passata in giudicato che statuisce che il centro di saggio rispetta i principi di BPL.
3 L’organo di notifica rilascia all’azienda, in una lingua ufficiale o in inglese, un attestato a conferma dell’iscrizione dei suoi centri di saggio.
4 L’organo di notifica pubblica periodicamente e in modo appropriato l’elenco dei centri di saggio che rispettano i principi di BPL.
5 Se i principi di BPL non sono più rispettati, il centro di saggio è stralciato dall’elenco di cui al capoverso 4.
Art. 15 Contenuto del registro
Il registro contiene:
- a.
- il nome e l’indirizzo dell’azienda e dei suoi centri di saggio;
- b.
- il tipo e la data dell’ispezione nonché i settori di studio interessati;
- c.
- la data della verifica di studio e l’identificazione dello studio;
- d.
- la decisione concernente il rispetto dei principi di BPL;
- e.
- la data della decisione o della notifica di rinuncia al rispetto dei principi di BPL.
Art. 16 Informazione in caso di violazione grave dei principi di BPL
1 Se in sede di ispezione accerta che un centro di saggio viola i principi di BPL, in modo tale che l’attendibilità dei risultati degli studi non è più garantita e che tali risultati potrebbero condurre a conclusioni errate circa la sicurezza per l’essere umano e l’ambiente, l’autorità competente lo comunica senza indugio all’organo di notifica.
2 L’organo di notifica informa le autorità esecutive federali competenti in materia di notifica o di omologazione di sostanze o preparati.
Art. 17 Carattere confidenziale dei dati
1 Le autorità competenti possono trasmettere dati confidenziali soltanto:
- a.
- tra di loro;
- b.
- all’autorità esecutiva federale secondo l’articolo 16 capoverso 2;
- c.
- ai servizi esteri di BPL, qualora un accordo internazionale o una legge federale lo preveda.
2 I dati contenuti nel registro di cui all’articolo 15 non sono in alcun caso confidenziali.
Art. 18 Rapporti con servizi esteri
1 L’UFSP, l’UFAM e Swissmedic, secondo i loro ambiti di competenza (art. 8), rappresentano la Svizzera nelle questioni relative alla BPL nei confronti delle autorità, istituzioni estere e organizzazioni internazionali.
2 L’UFAM assume la funzione di coordinatore nazionale nei confronti dell’OCSE. Esso fa pervenire annualmente all’OCSE e ai suoi Paesi membri un elenco delle aziende dotate di centri di saggio ispezionati e delle verifiche di studio effettuate e informa sui centri di saggio che hanno violato in modo grave i principi di BPL.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizioni transitorie
1 Le decisioni e gli attestati emessi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza conservano la loro validità fintanto che, a seguito della prossima ispezione, non sono sostituiti dai documenti corrispondenti dell’organo di notifica.
2 All’entrata in vigore della presente ordinanza, le domande depositate presso le autorità BPL vigente il diritto anteriore e ancora pendenti sono inoltrate all’organo di notifica.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.