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Ordinanza
sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione
in materia di prodotti chimici da parte delle autorità
federali
(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° marzo 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 47 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

1 RS 813.1

2 RS 814.01

1

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na gli emo­lu­men­ti per de­ci­sio­ni, pre­sta­zio­ni e con­trol­li (at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi) del­le au­to­ri­tà fe­de­ra­li pre­po­ste all’ese­cu­zio­ne del­la LP­Chim, del­la LPAmb in ma­te­ria di so­stan­ze e del per­ti­nen­te di­rit­to di ese­cu­zio­ne.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca inol­tre ad al­tri en­ti di di­rit­to pub­bli­co o a pri­va­ti (or­ga­ni ese­cu­ti­vi ter­zi) qua­lo­ra le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve fe­de­ra­li de­le­ghi­no lo­ro i com­pi­ti di ese­cu­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca per at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi:

a.
del­le au­to­ri­tà do­ga­na­li;
b.
dell’or­ga­no di omo­lo­ga­zio­ne per i pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti  

Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non pre­ve­da una re­go­la­men­ta­zio­ne spe­ci­fi­ca, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20043 su­gli emo­lu­men­ti (OgeEm); le me­de­si­me di­spo­si­zio­ni si ap­pli­ca­no an­che agli or­ga­ni ese­cu­ti­vi ter­zi.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti  

1 Chi dà luo­go a un at­to am­mi­ni­stra­ti­vo se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1 de­ve pa­ga­re un emo­lu­men­to.

2 Per i con­trol­li ef­fet­tua­ti per son­dag­gio sul mer­ca­to che non dan­no adi­to a con­te­sta­zio­ni, non sus­si­ste al­cun ob­bli­go di pa­ga­re emo­lu­men­ti.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti  

1 Il ser­vi­zio che ese­gue un at­to am­mi­ni­stra­ti­vo sta­bi­li­sce gli emo­lu­men­ti:

a.
se­con­do le ta­rif­fe de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to;
b.
se­con­do il tem­po im­pie­ga­to, te­nu­to con­to del qua­dro ta­rif­fa­rio de­fi­ni­to nell’al­le­ga­to;
c.
ne­gli al­tri ca­si, se­con­do il tem­po im­pie­ga­to.

2 Il tem­po im­pie­ga­to è fat­tu­ra­to se­con­do una ta­rif­fa ora­ria oscil­lan­te tra i 90 e i 200 fran­chi, a se­con­da del­le co­no­scen­ze spe­ci­fi­che ri­chie­ste e del­la fun­zio­ne del per­so­na­le in­ca­ri­ca­to del dos­sier.

3 Gli at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi di cui all’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 3 OgeEm4 pos­so­no dar luo­go a sup­ple­men­ti fi­no al 50 per cen­to dell’emo­lu­men­to or­di­na­rio.

Art. 5 Esborsi  

So­no con­si­de­ra­ti esbor­si, ol­tre al­le spe­se di cui all’ar­ti­co­lo 6 OgeEm5, se­gna­ta­men­te le spe­se cau­sa­te dall’am­mi­ni­stra­zio­ne del­la pro­va, dal­le pe­ri­zie scien­ti­fi­che, dal­le ana­li­si di la­bo­ra­to­rio o da esa­mi spe­cia­li.

Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi  

1 Se un’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va fe­de­ra­le de­le­ga un com­pi­to a un or­ga­no ese­cu­ti­vo ter­zo può pre­ve­de­re che sia l’or­ga­no in que­stio­ne a fat­tu­ra­re gli emo­lu­men­ti cor­ri­spon­den­ti, a fis­sa­re ta­li emo­lu­men­ti me­dian­te de­ci­sio­ne in ca­so di ver­ten­ze e a pro­ce­de­re al­la lo­ro ri­scos­sio­ne.

2 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va fe­de­ra­le e l’or­ga­no ese­cu­ti­vo ter­zo con­cor­da­no qua­le per­cen­tua­le de­gli emo­lu­men­ti spet­ta a que­st’ul­ti­mo a co­per­tu­ra del­le pro­prie spe­se.

Art. 7 Disposizione transitoria  

Gli emo­lu­men­ti per at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi che all’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no pen­den­ti ma non an­co­ra con­clu­si so­no cal­co­la­ti in ba­se al di­rit­to pre­vi­gen­te.

Art. 8 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2005.

Allegato 6

6 Aggiornato dal n. III dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 11 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2073), dal n. 3 dell’all. 6 all’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici (RU 2015 1903) e dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 835).

(art. 4 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim)7

Fr.

1 Esame delle notifiche di nuove sostanze

1.1
Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità inferiore a 10 tonnellate all’anno

500– 8 000

1.2
Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 10 tonnellate all’anno e inferiore a 100 tonnellate all’anno


1 000– 13 000

1.3
Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 100 tonnellate all’anno

2 000– 25 000

1.4
Esame di una notifica secondo l’art. 29 OPChim

500

2 Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate

2.1
Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. a OPChim

1 000–12 000

2.2
Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. b o c OPChim

1 000–23 000

3 Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim)

500

4 Trattamento di una domanda di impiego di una designazione chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim)


400

4a Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim)


200– 1 000

II. sui biocidi8

1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolu­mento del tipo di omologazione applicabile.

2 Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.

3 Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui 4 Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.

Franchi

1 Trattamento delle domande di omologazione

1.1
Omologazione OE secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a

15 000–60 000

1.2
Omologazione OnE secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b

30 000–120 000

1.2.1
Con raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (art. 17 cpv. 2)


15 000–60 000

1.2.2
Senza raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (esame completo)


30 000–120 000

1.3
Omologazione ON secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera c

600–2300

1.3.1
Supplemento per la valutazione dei documenti secondo l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b


5000–20 000

1.4
Omologazione per situazioni eccezionali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e


1300–32 000

1.5
Omologazione semplificata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera f


2300–4800

1.6
Riconoscimentosecondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera g

5000–10 000

1.7
Omologazione di uno stesso biocida secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera i


500

2 Omologazione per l’importazione parallela


2.1
Omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1

2 500

2.2
Omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2

600–2 300

3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per:

3.1
biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 lett. b)


500

3.2
biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19 cpv. 2 lett. c)


1300–32 000

3.3
Comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera a

500

4 Richiesta del carattere confidenziale secondo l’articolo 33 cpv. 1; per ogni sostanza


500

5 Trattamento delle domande di proroga secondo l’articolo 26

5.1
Omologazione OE, OnE:

5.1.1
senza valutazione completa

500–10 000

5.1.2
con valutazione completa (art. 26 lett. 5)

11 000–45 000

5.2
Omologazione semplificata

500–5000

5.3
Riconoscimento

500–1300

5.4
Omologazione per situazioni eccezionali

500–10 000

6 Modifica

6.1
in base a nuove informazioni secondo l’articolo 24

6.1.1
modifica amministrativa

500

6.1.2
modifica minore

1 000–3600

6.1.3
modifica sostanziale

4 000–10 000

7 Disciplinamento transitorio

7.1
Trattamento delle domande di modifica secondo l’articolo 62acapoverso 3


250

7.2
Esame di un nuovo fascicolo secondo l’articolo 62d capoverso 1 lettera c


5000–20 000

8
Valutazione delle omologazioni dell’Unione in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b

8.1
Valutazione di un’omologazione dell’Unione

15 000–60 000

8.2
Valutazione di una modifica a un’omologazione dell’Unione:

8.2.1
Modifica amministrativa

500

8.2.2
Modifica minore

1 000–3 600

8.2.3
Modifica sostanziale

4 000–10 000

8.3
Valutazione di una proroga di un’omologazione dell’Unione:

8.3.1
Senza valutazione completa

500–10 000

8.3.2
Con valutazione completa

11 000–45 000

9
Valutazione di principi attivi in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera c

9.1
Emolumento di base per un principio attivo e un tipo di prodotto

150 000–250 000

9.2
Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto

30 000–60 000

III. Emolumenti secondo l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)9

Fr.

1
Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l’articolo 4 lettera b ORRPChim
500
2
Trattamento di una domanda di deroga secondo l’allegato 1.17 numero 2 capoverso 4
2.1
Emolumento di base per una sostanza e un impiego

10 000 – 40 000

2.2
Emolumento suppletivo per un’ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l’allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/200610



1 000 – 10 000

2.3
Emolumento suppletivo per un impiego supplementare

1 000 – 10 000

10 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)11

Fr.

Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona



600– 900

Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 200112 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

12 [RU 20013525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129n II. RU 2006 3681art. 14]. Vedi ora l’O del 2 dic. 2011 (RS 812.214.5).

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