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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione. 2 La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1. 3 La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:
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Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi. |
Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento. 2 Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti. |
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:
2 Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier. 3 Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm4 possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. |
Art. 5 Esborsi
Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm5, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali. |
Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi
1 Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione. 2 L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese. |
Allegato 6
6 Aggiornato dal n. III dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall’all. 11 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2073), dal n. 3 dell’all. 6 all’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici (RU 2015 1903) e dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 835). |
(art. 4 cpv. 1) |
I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim)7 |
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II. sui biocidi8 |
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1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile. 2 Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento. 3 Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui 4 Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.
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III. Emolumenti secondo l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)9 |
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10 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1. |
IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)11
11 RS 813.112.1 |
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Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 200112 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 12 [RU 20013525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129n II. RU 2006 3681art. 14]. Vedi ora l’O del 2 dic. 2011 (RS 812.214.5). |