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Ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(OEIA)

del 19 ottobre 1988 (Stato 1° agosto 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del
7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19912 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)
e della Convenzione del 25 giugno 19983 sull’accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),4

ordina:

1 RS 814.01

2 RS 0.814.06

3 RS 0.814.07

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2903).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame

Art. 1 Costruzione di nuovi impianti 5  

Gli im­pian­ti che fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no sot­to­po­sti all’esa­me dell’im­pat­to sull’am­bien­te ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 10a LPAmb (esa­me).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 2 Modificazione di impianti esistenti  

1 La mo­di­fi­ca­zio­ne di un im­pian­to esi­sten­te che fi­gu­ra nell’al­le­ga­to è sot­to­po­sta all’esa­me se:

a.
la mo­di­fi­ca­zio­ne con­cer­ne tra­sfor­ma­zio­ni, in­gran­di­men­ti o cam­bia­men­ti d’eser­ci­zio so­stan­zia­li; e
b.
oc­cor­re de­ci­de­re sul­la mo­di­fi­ca­zio­ne in una pro­ce­du­ra che sa­reb­be de­ci­si­va per l’esa­me di un nuo­vo im­pian­to (art. 5).

2 La mo­di­fi­ca­zio­ne di un im­pian­to esi­sten­te che non fi­gu­ra nell’al­le­ga­to è sot­to­po­sta all’esa­me se:

a.
l’im­pian­to, do­po la mo­di­fi­ca­zio­ne, cor­ri­spon­de a un im­pian­to che fi­gu­ra nell’al­le­ga­to; e
b.
oc­cor­re de­ci­de­re sul­la mo­di­fi­ca­zio­ne in una pro­ce­du­ra che sa­reb­be de­ci­si­va per l’esa­me di un nuo­vo im­pian­to (art. 5).
Art. 3 Contenuto e scopo dell’esame  

1 Nell’esa­me si ac­cer­ta se il pro­get­to è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dell’am­bien­te. Vi rien­tra­no la LPAmb e le pre­scri­zio­ni con­cer­nen­ti la pro­te­zio­ne del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio, la pro­te­zio­ne del­le ac­que, la sal­va­guar­dia del­le fo­re­ste, la cac­cia, la pe­sca e l’in­ge­gne­ria ge­ne­ti­ca.6

2 Le con­clu­sio­ni dell’esa­me co­sti­tui­sco­no una ba­se per la de­ci­sio­ne d’au­to­riz­za­zio­ne, ap­pro­va­zio­ne o con­ces­sio­ne nel­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va (art. 5) non­ché per ul­te­rio­ri au­to­riz­za­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dell’am­bien­te (art. 21).

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 4 Altri impianti  

Nel ca­so di im­pian­ti che non sot­to­stan­no all’ob­bli­go dell’esa­me so­no ap­pli­ca­te le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dell’am­bien­te (art. 3), sen­za che ven­ga ste­so un rap­por­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7.

Sezione 2: Principi procedurali

Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva  

1 L’esa­me è con­dot­to dall’au­to­ri­tà che, nel qua­dro del­la pro­ce­du­ra d’au­to­riz­za­zio­ne, ap­pro­va­zio­ne o con­ces­sio­ne, de­ci­de cir­ca il pro­get­to (au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le).

2 La pro­ce­du­ra de­ci­si­va per l’esa­me è de­ter­mi­na­ta nell’al­le­ga­to. Se du­ran­te l’ap­pro­va­zio­ne a po­ste­rio­ri dei pia­ni di det­ta­glio, ec­ce­zio­nal­men­te è pre­sa una de­ci­sio­ne ri­guar­do agli ef­fet­ti con­si­de­re­vo­li sull’am­bien­te di un im­pian­to sot­to­po­sto all’EIA, un esa­me ver­rà ef­fet­tua­to an­che in que­sta fa­se.7

3 Se non è de­ter­mi­na­ta nell’al­le­ga­to, la pro­ce­du­ra de­ci­si­va è de­si­gna­ta dal di­rit­to can­to­na­le. I Can­to­ni scel­go­no una pro­ce­du­ra che per­met­ta un esa­me tem­pe­sti­vo e cir­co­stan­zia­to. Se per de­ter­mi­na­ti im­pian­ti i Can­to­ni pre­ve­do­no un pia­no par­ti­co­la­reg­gia­to che per­met­ta un esa­me cir­co­stan­zia­to (pia­no re­go­la­to­re di det­ta­glio), que­sta pro­ce­du­ra pia­ni­fi­ca­to­ria va­le co­me pro­ce­du­ra de­ci­si­va.

7 Per. in­tro­dot­to dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 6 Esame plurifase  

Se l’al­le­ga­to o il di­rit­to can­to­na­le pre­ve­de un esa­me ri­par­ti­to in di­ver­se fa­si pro­ce­du­ra­li, in ogni sin­go­la fa­se l’esa­me si pro­trae fin­tan­to che l’im­pat­to sull’am­bien­te non sia ac­cer­ta­to nel­la mi­su­ra ne­ces­sa­ria per la de­ci­sio­ne cor­ri­spon­den­te.

Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero8

8 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 6a  

1 Se è ac­cer­ta­to o pre­ve­di­bi­le che la Sviz­ze­ra sia in­te­res­sa­ta da ef­fet­ti tran­sfron­ta­lie­ri no­te­vo­li di un pro­get­to este­ro, per l’eser­ci­zio dei di­rit­ti e de­gli ob­bli­ghi del­la Sviz­ze­ra se­con­do la Con­ven­zio­ne di Espoo so­no com­pe­ten­ti:

a.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM):
1.
per il ri­ce­vi­men­to del­la no­ti­fi­ca dal­la Par­te di ori­gi­ne, e
2.
per l’inol­tro dei pa­re­ri al­la Par­te di ori­gi­ne per i pro­get­ti per i qua­li in Sviz­ze­ra do­vreb­be de­ci­de­re un’au­to­ri­tà can­to­na­le;
b.
l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1, che in Sviz­ze­ra do­vreb­be de­ci­de­re sul pro­get­to, per l’eser­ci­zio de­gli al­tri di­rit­ti e ob­bli­ghi; se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 è un’au­to­ri­tà can­to­na­le, i Can­to­ni pos­so­no at­tri­bui­re di­ver­sa­men­te le com­pe­ten­ze.

2 L’au­to­ri­tà, che se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 de­ci­de su un pro­get­to per il qua­le è ac­cer­ta­to o pre­ve­di­bi­le che ab­bia ef­fet­ti tran­sfron­ta­lie­ri no­te­vo­li, eser­ci­ta an­che i di­rit­ti e gli ob­bli­ghi del­la Sviz­ze­ra qua­le Par­te di ori­gi­ne se­con­do la Con­ven­zio­ne di Espoo; i Can­to­ni pos­so­no at­tri­bui­re di­ver­sa­men­te le com­pe­ten­ze per i pro­get­ti can­to­na­li. L’au­to­ri­tà in­for­ma l’UFAM del­la no­ti­fi­ca al­la par­te in­te­res­sa­ta.

Capitolo 2: Rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente

Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente 9  

Chi in­ten­de co­strui­re o mo­di­fi­ca­re un im­pian­to che de­ve es­se­re esa­mi­na­to se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za de­ve, al mo­men­to del­la pro­get­ta­zio­ne, sten­de­re un rap­por­to con­cer­nen­te l’im­pat­to dell’im­pian­to sull’am­bien­te (rap­por­to).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri 10  

1 Il ri­chie­den­te ela­bo­ra:

a.
un’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re che mo­stra qua­li ef­fet­ti dell’im­pian­to po­treb­be­ro pre­su­mi­bil­men­te gra­va­re l’am­bien­te;
b.
un ca­pi­to­la­to d’one­ri che de­si­gna gli ef­fet­ti dell’im­pian­to sull’am­bien­te che do­vran­no es­se­re ana­liz­za­ti nel rap­por­to e fis­sa i me­to­di pre­vi­sti e i li­mi­ti di spa­zio e tem­po per le in­da­gi­ni.

2 Il ri­chie­den­te pre­sen­ta all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te l’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re e il ca­pi­to­la­to d’one­ri. L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te tra­smet­te i do­cu­men­ti al ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te (art. 12), il qua­le si pro­nun­cia in me­ri­to e con­si­glia il ri­chie­den­te.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto 11  

1 Se, nel cor­so dell’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, gli ef­fet­ti del pro­get­to sull’am­bien­te e le mi­su­re di pro­te­zio­ne am­bien­ta­le so­no ac­cer­ta­ti ed espo­sti in mo­do com­ple­to, l’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re va­le co­me rap­por­to.

2 Per il con­te­nu­to del rap­por­to si ap­pli­ca­no gli ar­ti­co­li 9 e 10. I ter­mi­ni di trat­ta­zio­ne so­no di­sci­pli­na­ti dall’ar­ti­co­lo 12b.

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 9 Contenuto del rapporto  

1 Il rap­por­to de­ve es­se­re con­for­me ai re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10b ca­po­ver­so 2 LPAmb.12

2 In par­ti­co­la­re, de­ve con­te­ne­re tut­ti i da­ti che ser­vo­no all’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le per esa­mi­na­re il pro­get­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3.

3 Il rap­por­to de­ve de­ter­mi­na­re e va­lu­ta­re non so­lo sin­go­lar­men­te, ma an­che glo­bal­men­te e se­con­do la lo­ro azio­ne con­giun­ta gli ef­fet­ti sull’am­bien­te im­pu­ta­bi­li all’im­pian­to pro­get­ta­to.

4 Es­so de­ve pu­re de­scri­ve­re in che mo­do si è te­nu­to con­to del­le in­da­gi­ni am­bien­ta­li ef­fet­tua­te nel qua­dro del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio.13

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 10 Direttive dei servizi della protezione dell’ambiente  

1 Per l’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, il ca­pi­to­la­to d’one­ri e il rap­por­to so­no de­ter­mi­nan­ti, qua­le aiu­to all’ese­cu­zio­ne, le di­ret­ti­ve dell’UFAM se:14

a.
l’esa­me è con­dot­to da un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le;
b.15
il rap­por­to con­cer­ne un im­pian­to per il qua­le, se­con­do l’al­le­ga­to, va sen­ti­to l’UFAM; op­pu­re
c.
il ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te non ha ema­na­to pro­prie di­ret­ti­ve.

2 Ne­gli al­tri ca­si, per l’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, il ca­pi­to­la­to d’one­ri e il rap­por­to so­no de­ter­mi­nan­ti, qua­le aiu­to all’ese­cu­zio­ne, le di­ret­ti­ve del ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.16

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 11 Presentazione del rapporto  

Il ri­chie­den­te de­ve pre­sen­ta­re il rap­por­to, in­sie­me con i do­cu­men­ti, all’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le, all’ini­zio del­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va.

Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente 17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 12 Competenza 18  

1 Il ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te va­lu­ta l’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, il ca­pi­to­la­to d’one­ri e il rap­por­to con­cer­nen­ti i pro­get­ti esa­mi­na­ti da un’au­to­ri­tà can­to­na­le.

2 L’UFAM va­lu­ta l’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, il ca­pi­to­la­to d’one­ri e il rap­por­to con­cer­nen­ti i pro­get­ti esa­mi­na­ti da un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le. In ta­le am­bi­to tie­ne con­to del pa­re­re del Can­to­ne.

3 Per i pro­get­ti per i qua­li, se­con­do l’al­le­ga­to, va sen­ti­to l’UFAM, que­st’ul­ti­mo espri­me un pa­re­re som­ma­rio in me­ri­to all’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, al ca­pi­to­la­to d’one­ri e al rap­por­to fon­dan­do­si sul pa­re­re espres­so dal ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 12a Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri 19  

1 Per i pro­get­ti esa­mi­na­ti da un’au­to­ri­tà can­to­na­le, il di­rit­to can­to­na­le fis­sa il ter­mi­ne en­tro il qua­le il ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te de­ve espri­me­re il pro­prio pa­re­re in me­ri­to all’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re e al ca­pi­to­la­to d’one­ri.

2 Per i pro­get­ti esa­mi­na­ti da un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le, l’UFAM si espri­me en­tro due me­si in me­ri­to all’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re e al ca­pi­to­la­to d’one­ri. Do­po che i Can­to­ni han­no da­to il lo­ro pa­re­re, oc­cor­re ac­cor­da­re all’UFAM al­me­no un me­se per espri­me­re a sua vol­ta il pro­prio pa­re­re.

3 Per i pro­get­ti per i qua­li, se­con­do l’al­le­ga­to, va sen­ti­to l’UFAM, que­st’ul­ti­mo espri­me il pro­prio pa­re­re en­tro due me­si in me­ri­to all’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re e al ca­pi­to­la­to d’one­ri.

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto 20  

1 Per i pro­get­ti esa­mi­na­ti da un’au­to­ri­tà can­to­na­le, il di­rit­to can­to­na­le fis­sa il ter­mi­ne en­tro il qua­le il ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te de­ve espri­me­re il pro­prio pa­re­re in me­ri­to al rap­por­to.

2 L’UFAM va­lu­ta en­tro cin­que me­si i rap­por­ti con­cer­nen­ti i pro­get­ti esa­mi­na­ti da un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le. Do­po che i Can­to­ni han­no da­to il lo­ro pa­re­re, oc­cor­re ac­cor­da­re all’UFAM al­me­no due me­si per espri­me­re a sua vol­ta il pro­prio pa­re­re e un me­se per i pro­get­ti di cui al n. 22.2 dell’al­le­ga­to.21

3 Per i pro­get­ti per i qua­li, se­con­do l’al­le­ga­to, va sen­ti­to l’UFAM, que­st’ul­ti­mo va­lu­ta en­tro due me­si se l’im­pian­to pro­get­ta­to è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

21 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 6 all’O del 9 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Art. 13 Oggetto della valutazione  

1 Il ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te ve­ri­fi­ca in ba­se al­le di­ret­ti­ve se tut­ti i da­ti ne­ces­sa­ri per l’esa­me so­no con­te­nu­ti nel rap­por­to e so­no cor­ret­ti.

2 Se ri­le­va la­cu­ne o er­ro­ri, pro­po­ne all’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le di chie­de­re chia­ri­men­ti sup­ple­men­ta­ri al ri­chie­den­te o di ri­cor­re­re a pe­ri­ti.

3 Il ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te va­lu­ta se l’im­pian­to pro­get­ta­to è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni con­cer­nen­ti la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te (art. 3). Per i pro­get­ti per i qua­li, se­con­do l’al­le­ga­to, va sen­ti­to l’UFAM, que­st’ul­ti­mo ef­fet­tua una va­lu­ta­zio­ne som­ma­ria.22

4 Il ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te co­mu­ni­ca all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te le con­clu­sio­ni del­la sua va­lu­ta­zio­ne; se ne­ces­sa­rio, pro­po­ne one­ri e con­di­zio­ni.23

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 13a24  

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, con ef­fet­to dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Capitolo 4: Compiti dell’autorità decisionale

Sezione 1: Preparazione dell’esame

Art. 14 Coordinazione  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le prov­ve­de al­la coor­di­na­zio­ne dei la­vo­ri pre­li­mi­na­ri, in par­ti­co­la­re dei com­pi­ti del ri­chie­den­te e del ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.

2 Prov­ve­de af­fin­ché il ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te di­spon­ga del rap­por­to del ri­chie­den­te e de­gli al­tri at­ti del­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va che ser­vo­no per va­lu­ta­re l’im­pat­to del pro­get­to sull’am­bien­te. Se il pro­get­to vie­ne esa­mi­na­to da un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le, fan­no par­te di ta­li at­ti an­che i pa­re­ri che i Can­to­ni for­mu­la­no nel­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va.25

3 I Can­to­ni pos­so­no af­fi­da­re ad un’al­tra au­to­ri­tà i com­pi­ti dell’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le ai sen­si dei ca­po­ver­si 1 e 2.

4 Per i pro­get­ti per i qua­li, se­con­do l’al­le­ga­to, va sen­ti­to l’UFAM, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te prov­ve­de af­fin­ché l’UFAM di­spon­ga dell’in­da­gi­ne pre­li­mi­na­re, del ca­pi­to­la­to d’one­ri e del rap­por­to, non­ché del­la va­lu­ta­zio­ne del ser­vi­zio can­to­na­le del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.26

25 Per. in­tro­dot­to dal n. I dell’O del 5 set. 1995, in vi­go­re dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

26 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 15 Accessibilità del rapporto  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le prov­ve­de af­fin­ché il rap­por­to sia ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co. Re­sta­no sal­vi gli ob­bli­ghi le­ga­li di tu­te­la del se­gre­to.

2 Se la do­man­da per l’im­pian­to de­ve es­se­re pub­bli­ca­ta, nel­la pub­bli­ca­zio­ne si men­zio­na che an­che il rap­por­to può es­se­re con­sul­ta­to.

3 Se la do­man­da non de­ve es­se­re pub­bli­ca­ta, i Can­to­ni ren­do­no no­to il rap­por­to se­con­do le mo­da­li­tà pre­vi­ste dal lo­ro di­rit­to. L’au­to­ri­tà fe­de­ra­le in­di­ca nel Fo­glio fe­de­ra­le o in un’al­tra pub­bli­ca­zio­ne ido­nea do­ve il rap­por­to può es­se­re con­sul­ta­to.

4 Il rap­por­to può es­se­re con­sul­ta­to du­ran­te 30 gior­ni; re­sta­no sal­vi i ter­mi­ni de­ro­ga­to­ri pre­vi­sti dal­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va.

Art. 16 Disposizioni dell’autorità decisionale  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le pren­de le di­spo­si­zio­ni ne­ces­sa­rie all’ese­cu­zio­ne dell’esa­me.

2 In par­ti­co­la­re de­ci­de:

a.
sul­le pro­po­ste del ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te;
b.
sul­la ri­chie­sta di chia­ri­men­ti sup­ple­men­ta­ri e sul ri­cor­so a pe­ri­ti;
c.
sul­la do­man­da del ri­chie­den­te di te­ne­re se­gre­te par­ti del suo rap­por­to.

3 La de­ci­sio­ne di te­ne­re o me­no se­gre­te par­ti del rap­por­to è no­ti­fi­ca­ta al ri­chie­den­te pri­ma che il rap­por­to sia re­so ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co.

Sezione 2: Esecuzione dell’esame e decisione sull’impianto

Art. 17 Basi per l’esame  

L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le svol­ge l’esa­me fon­dan­do­si sui se­guen­ti at­ti:

a.27
il rap­por­to;
b.28
i pa­re­ri del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti a ri­la­scia­re un’au­to­riz­za­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 21 o ad as­se­gna­re un sus­si­dio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 22;
c.
la va­lu­ta­zio­ne del rap­por­to da par­te del ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te;
d.
le pro­po­ste del ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te;
e.
il ri­sul­ta­to di even­tua­li chia­ri­men­ti ese­gui­ti da lei stes­sa o da pe­ri­ti;
f.
even­tua­li pa­re­ri di al­tre per­so­ne, com­mis­sio­ni, or­ga­niz­za­zio­ni o au­to­ri­tà, nel­la mi­su­ra in cui ser­va­no all’esa­me.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

28 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vi­go­re dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

Art. 17a Appianamentodelle divergenze nella procedura federale 29  

Se l’au­to­ri­tà fe­de­ra­le com­pe­ten­te è in di­sac­cor­do con la va­lu­ta­zio­ne dell’UFAM nell’am­bi­to del­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va, per ap­pia­na­re le di­ver­gen­ze si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 62b del­la leg­ge del 21 mar­zo 199730 sull’or­ga­niz­za­zio­ne del Go­ver­no e dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne.

29 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

30 RS 172.010

Art. 18 Oggetto dell’esame  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le esa­mi­na se il pro­get­to è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni con­cer­nen­ti la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te (art. 3).

2 Se il pro­get­to non è con­for­me a ta­li pre­scri­zio­ni, l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le chia­ri­sce se lo si pos­sa au­to­riz­za­re con one­ri o con­di­zio­ni.

Art. 19 Considerazione delle conclusioni dell’esame  

L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le tie­ne con­to del­le con­clu­sio­ni dell’esa­me per de­ci­de­re sul­la do­man­da nel­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va.

Art. 20 Accessibilità della decisione  

1 L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te ren­de no­to do­ve pos­so­no es­se­re con­sul­ta­ti il rap­por­to, la va­lu­ta­zio­ne del ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te, i ri­sul­ta­ti di un’even­tua­le con­sul­ta­zio­ne dell’UFAM, non­ché la de­ci­sio­ne, nel­la mi­su­ra in cui que­st’ul­ti­ma con­cer­na i ri­sul­ta­ti dell’esa­me. Re­sta­no sal­vi gli ob­bli­ghi le­ga­li di tu­te­la del se­gre­to, co­me pu­re il di­rit­to di con­sul­ta­re gli at­ti spet­tan­te al­le or­ga­niz­za­zio­ni le­git­ti­ma­te a ri­cor­re­re ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 55 e 55f LPAmb.31

2 I do­cu­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1 pos­so­no es­se­re con­sul­ta­ti du­ran­te 30 gior­ni; re­sta­no sal­vi i ter­mi­ni de­ro­ga­to­ri pre­vi­sti dal­la pro­ce­du­ra de­ci­si­va.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vi­go­re dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi

Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni  

1 Se ac­cer­ta che la rea­liz­za­zio­ne del pro­get­to im­pli­ca una del­le se­guen­ti au­to­riz­za­zio­ni, l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le fa per­ve­ni­re all’au­to­ri­tà che ri­la­scia l’au­to­riz­za­zio­ne tut­ti i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri, la in­vi­ta ad espri­me­re il suo pa­re­re e tra­smet­te que­st’ul­ti­mo al ser­vi­zio del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te:

a.32
au­to­riz­za­zio­ne per il dis­so­da­men­to se­con­do la leg­ge fo­re­sta­le del 4 ot­to­bre 199133;
b.
au­to­riz­za­zio­ne per la ri­mo­zio­ne del­la ve­ge­ta­zio­ne ri­pua­le se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 1° lu­glio 196634 sul­la pro­te­zio­ne del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio;
c.35
au­to­riz­za­zio­ne per in­ter­ven­ti tec­ni­ci sui cor­si d’ac­qua se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 21 giu­gno 199136 sul­la pe­sca;
d.37
au­to­riz­za­zio­ni se­con­do la leg­ge del 24 gen­na­io 199138 sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que;
e.
au­to­riz­za­zio­ne per una di­sca­ri­ca se­con­do la leg­ge del 7 ot­to­bre 198339 sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.

2 Se il pro­get­to dev’es­se­re sot­to­po­sto all’esa­me dell’im­pat­to sull’am­bien­te e la sua rea­liz­za­zio­ne im­pli­ca un’au­to­riz­za­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1, l’au­to­riz­za­zio­ne è ri­la­scia­ta so­lo do­po la con­clu­sio­ne dell’esa­me (art. 18).

3 L’au­to­ri­tà che ri­la­scia l’au­to­riz­za­zio­ne è vin­co­la­ta al pa­re­re che ha espres­so all’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le a me­no che, nel frat­tem­po, sia­no mu­ta­te le pre­mes­se per la va­lu­ta­zio­ne.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vi­go­re dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

33 RS 921.0

34 RS 451

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vi­go­re dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

36 RS 923.0

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vi­go­re dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

38 RS 814.20

39 RS 814.01

Art. 22 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi 40  

1 Se ac­cer­ta che un sin­go­lo pro­get­to può pro­ba­bil­men­te es­se­re rea­liz­za­to sol­tan­to gra­zie a un sus­si­dio del­la Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa­to nel sin­go­lo ca­so, l’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te, pri­ma di de­ci­de­re, chie­de il pre­av­vi­so dell’au­to­ri­tà fe­de­ra­le che ac­cor­da il sus­si­dio. Que­st’ul­ti­ma con­sul­ta l’UFAM e tie­ne con­to del suo pa­re­re nel pro­prio pre­av­vi­so. L’UFAM dà il suo pa­re­re en­tro tre me­si.

2 In ca­so di pro­get­ti che de­vo­no es­se­re sot­to­po­sti all’esa­me dell’im­pat­to sull’am­bien­te, l’au­to­ri­tà fe­de­ra­le che ac­cor­da il sus­si­dio con­ce­de un sus­si­dio nel sin­go­lo ca­so so­lo do­po la con­clu­sio­ne dell’esa­me (art. 18).

3 Se ha espres­so un pa­re­re all’at­ten­zio­ne dell’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te, l’au­to­ri­tà che ac­cor­da il sus­si­dio è te­nu­ta ad at­te­ner­vi­si nel­la pro­ce­du­ra di sus­si­dio, a me­no che nel frat­tem­po non sia­no mu­ta­te le pre­mes­se per la va­lu­ta­zio­ne.

4 In ca­so di pro­get­ti per i qua­li la Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa con­tri­bu­ti glo­ba­li in ba­se ad ac­cor­di pro­gram­ma­ti­ci, la coor­di­na­zio­ne con le de­ci­sio­ni del Can­to­ne con­cer­nen­ti i sus­si­di è di­sci­pli­na­ta dal di­rit­to can­to­na­le.

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 12 dell’O del 7 nov. 2007 sul­la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23 Modificazione del diritto vigente  

..41

41 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 1988 1931.

Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 42  

Le do­man­de pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te mo­di­fi­ca so­no va­lu­ta­te se­con­do il nuo­vo di­rit­to. I ri­cor­si pen­den­ti so­no va­lu­ta­ti se­con­do il di­rit­to che era in vi­go­re al mo­men­to dell’ema­na­zio­ne del­la de­ci­sio­ne im­pu­gna­ta.

42 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. II 2 all’O del 17 ago. 2016, in vi­go­re dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3215).

Art. 25 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1989.

Allegato 43

43 Aggiornato dall’art. 47 n. 3 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RU 1991169), dall’art. 74 dell’O del 23 nov. 1994 sull’infrastruttura aeronautica (RU 19943050), dal n. I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261), dall’art. 32 dell’O del 25 set. 1995 conc. la procedura d’autorizzazione per costruzioni e impianti militari (RU 1995 4784), dal n. II 28 dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704), dal n. 1 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 19992783), dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703), dal n. 2 dell’all. 7 all’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare (RU 2005601), dall’art. 71 n. 2 dell’O sugli impianti a fune del 21 dic. 2006 (RU 200739), dal n. II dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4621), dal n. III 1 dell’O del 13 mag. 2009 (RU 2009 2525), dal n. 6 all’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato (RU 2012 2777), dal n. III 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337), dal n. II dell’O del 12 ago. 2015 (RU 2015 2903), dal n. 5 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’art. 43 cpv. 1 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2016 179), dal n. II 2 dell’all. all’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215) e dal n. II dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 395).

(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13, 14)

Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva

1 Trasporti

11 Circolazione stradale

N.

Tipo d’impiantoa)

Procedura

11.1

Strada nazionale

Esame plurifase:

1a fase:
il Consiglio federale propone all’Assem­blea federale l’approvazione del trac­ciato generale e la specie di strada na­zionale (art. 11 LF dell’8 mar. 196044 sulle strade nazionali)

2a fase:
il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)

3a fase:
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)

11.2

*) Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 198545 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali)

Determinata dal diritto cantonale

11.3

Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP)

Determinata dal diritto cantonale

11.4

Posteggio (in edificio o all’aperto) per più di 500 veicoli a motore

Determinata dal diritto cantonale

a)
Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

12 Ferrovie

N.

Tipo d’impianto

Procedura

12.1

Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 195746 sulle ferrovie)

Esame plurifase

1a fase:

il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)

2a fase:

l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)

12.2

Altri impianti che servono esclusiva­mente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie)

con un preventivo (esclusi gli im­pianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi
oppure
che corrispondono a un tipo d’im­pianto descritto nel presente allegato

L’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)

13 Navigazione

N.

Tipo d’impianto

Procedura

13.1

Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione

L’Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 197547 sulla navigazione interna)

13.2

Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale

Determinata dal diritto cantonale

13.3

Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acqua

Determinata dal diritto cantonale

13.4

Nuova via navigabile

Esame plurifase:

1a fase:
progettazione generale da parte del Consiglio federale

2a fase:
progetto di dettaglio

14 Navigazione aerea

N.

Tipo d’impianto

Procedura

14.1

Aeroporto

Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 194848 sulla navigazione aerea, LNA) e approvazione del regola­mento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))

14.2

Campo d’aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimentib) all’anno

Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regola­mento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))

14.3

Eliporto con più di 1000 movimentib) all’anno

Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regola­mento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))

a)
Se la procedura d’approvazione dei piani e la procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l’EIA.
b)
Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

15 Sistemi di trasporto merci sotterranei

N.

Tipo d’impianto

Procedura

15.1

Impianti intercantonali per il trasporto merci sotterraneo

Esame plurifase

1a fase:
il Consiglio federale adotta il piano settoriale, parte Trasporto merci sotterraneo (art. 21 cpv. 1 O del 28 giu. 200049 sulla pianificazione del territorio)

2a fase:
l’autorità competente approva i piani (art. 9 cpv. 1 LF del 17. dic. 202150 sul trasporto di merci sotterraneo)

49 RS 700.1

50 RS 749.1

2 Energia

21 Produzione d’energia

N.

Tipo d’impiantoa)

Procedura

21.1

Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la pro­duzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi

Esame plurifase

1a fase:
procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 200351 sull’energia nucleare)

2a fase:
Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)

21.2

*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi

a.
superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili
b.
superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili
c.
superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)

Determinata dal diritto cantonale

21.2a

Impianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all’anno

Determinata dal diritto cantonale

21.3

Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW

su corsi d’acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d’acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d’acqua

Procedura per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché art. 62 LF del 22 dic. 191652 sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI)

*) sugli altri corsi d’acqua

Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI).

Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi:

2a fase:

determinata dal diritto cantonale

21.4

Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth

Determinata dal diritto cantonale

21.5

21.6

*) Raffineria di petrolio e di gas

Determinata dal diritto cantonale

21.7

Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carbone

Determinata dal diritto cantonale

21.8

Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW

Determinata dal diritto cantonale

21.9

Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio

Determinata dal diritto cantonale

a)
Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

22 Trasporto e deposito d’energia

N.

Tipo d’impianto

Procedura

22.1

Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 196353sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei piani

L’autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)

22.2

Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensio­nati per tensioni pari a 220 kV e più

L’autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 190254 sugli impianti elettrici)

22.3

Serbatoi per il deposito di gas, com­bustibili o carburanti, con una capa­cità superiore a 50 000 m3 di gas o 5000 m3 di liquido in condizioni normali

Determinata dal diritto cantonale

3 Costruzioni idrauliche

N.

Tipo d’impianto

Procedura

30.1

Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2 e relative prescrizioni d’esercizio

Determinata dal diritto cantonale

30.2

Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi

Determinata dal diritto cantonale

30.3

Riporto di più di 10 000 m3 di mate­riali in un lago

Determinata dal diritto cantonale

30.4

Estrazione di più di 50 000 m3 all’anno di ghiaia, sabbia e altri mate­riali da corsi d’acqua (esclusa l’estra­zione an­nuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)

Determinata dal diritto cantonale

4 Smaltimento dei rifiuti

N.

Tipo d’impianto

Procedura

40.1


40.2

Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi

Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattive

Esame plurifase

1a fase:
procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)

2a fase:
Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)

40.3

40.4 Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m3

Determinate dal diritto cantonale

40.5 Discariche di tipo C, D ed E

Determinate dal diritto cantonale

40.6

...

40.7

Impianto per i rifiuti:

a.
impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno
b.
impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all’anno
c.
impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’anno

Determinata dal diritto cantonale

40.8

Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti speciali

Determinata dal diritto cantonale

40.9

Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti

Determinata dal diritto cantonale

5 Costruzioni e impianti militari

N.

Tipo d’impianto

Procedura

50.1

Piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione dell’esercito

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 199555)

50.2

Centro logistico

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

50.3

Aerodromi militari

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

50.4

Impianti e opere dell’esercito assimila­bili a impianti descritti nel presente allegato

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

6 Sport, turismo e tempo libero

N.

Tipo d’impianto

Procedura

60.1

Impianto a fune soggetto a concessione federale

Approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200656 sugli impianti a fune)

60.2

Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche

Determinata dal diritto cantonale

60.3

Modificazioni del terreno superiori a 5000 m2 per impianti sciistici

Determinata dal diritto cantonale

60.4

Impianto d’innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m2

Determinata dal diritto cantonale

60.5

Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori

Determinata dal diritto cantonale

60.6

Parco di divertimenti con una superfi­cie superiore a 75 000 m2 o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno

Determinata dal diritto cantonale

60.7

Campi da golf con 9 o più buche

Determinata dal diritto cantonale

60.8

Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportive

Determinata dal diritto cantonale

7 Industria

N.

Tipo d’impiantoa)

Procedura

70.1

*)Impianto per la produzione di alluminio

Determinata dal diritto cantonale

70.2

Acciaieria

Determinata dal diritto cantonale

70.3

Impianto per la lavorazione di me­talli non ferrosi

Determinata dal diritto cantonale

70.4

Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia

Determinata dal diritto cantonale

70.5

Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici

Determinata dal diritto cantonale

70.5a

Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici

Determinata dal diritto cantonale

70.6

Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5a

Determinata dal diritto cantonale

70.6a

...

70.7

Deposito di prodotti chimici con una ca­pacità di deposito superiore a 1000 t

Determinata dal diritto cantonale

70.8

Fabbrica di esplosivi e di munizioni

Determinata dal diritto cantonale

70.9

...

70.10

Cementificio

Determinata dal diritto cantonale

70.10a

Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’anno

Determinata dal diritto cantonale

70.11

Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

Determinata dal diritto cantonale

70.12

Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’anno

Determinata dal diritto cantonale

70.13

Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno

Determinata dal diritto cantonale

70.14

Fabbrica di pannelli di masonite

Determinata dal diritto cantonale

70.15

Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3

Determinata dal diritto cantonale

70.16

Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno

Determinata dal diritto cantonale

70.17

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

Determinata dal diritto cantonale

70.18

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3

Determinata dal diritto cantonale

70.19

Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno

Determinata dal diritto cantonale

70.20

Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno

Determinata dal diritto cantonale

70.21

Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno

Determinata dal diritto cantonale

70.22

Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)

Determinata dal diritto cantonale

70.23

Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)

Determinata dal diritto cantonale

a)
Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

8 Altri impianti

N.

Tipo d’impianto

Procedura

80.1

Migliorie fondiarie integrali:

a.
migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha
b.
migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha
c.
progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha

Determinata dal diritto cantonale

80.2

Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha

Determinata dal diritto cantonale

80.3

Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3

Determinata dal diritto cantonale

80.4

Impianto per l’allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’eserci­zio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199857 sulla terminologia agricola

Determinata dal diritto cantonale

80.5

Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2

Determinata dal diritto cantonale

80.6

Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2o volume di deposito superiore a 120 000 m3

Determinata dal diritto cantonale

80.7

Impianti di radiocomunicazioni fissi58 (soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW

Determinata dal diritto cantonale

80.8

...

80.9

Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m3

Determinata dal diritto cantonale

57 RS 910.91

58 Per le definizioni vedi l’art. 2 dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione(RS 784.101.2).

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