N. | Tipo d’impiantoa) | Procedura |
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70.1 | *)Impianto per la produzione di alluminio | Determinata dal diritto cantonale |
70.2 | Acciaieria | Determinata dal diritto cantonale |
70.3 | Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi | Determinata dal diritto cantonale |
70.4 | Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia | Determinata dal diritto cantonale |
70.5 | Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici | Determinata dal diritto cantonale |
70.5a | Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici | Determinata dal diritto cantonale |
70.6 | Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5a | Determinata dal diritto cantonale |
70.6a | ... | |
70.7 | Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 t | Determinata dal diritto cantonale |
70.8 | Fabbrica di esplosivi e di munizioni | Determinata dal diritto cantonale |
70.9 | ... | |
70.10 | Cementificio | Determinata dal diritto cantonale |
70.10a | Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
70.11 | Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
70.12 | Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
70.13 | Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
70.14 | Fabbrica di pannelli di masonite | Determinata dal diritto cantonale |
70.15 | Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3 | Determinata dal diritto cantonale |
70.16 | Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
70.17 | Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
70.18 | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3 | Determinata dal diritto cantonale |
70.19 | Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
70.20 | Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
70.21 | Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
70.22 | Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale) | Determinata dal diritto cantonale |
70.23 | Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale) | Determinata dal diritto cantonale |
- a)
- Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).
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