Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
(OPIR)

del 27 febbraio 1991 (Stato 1° agosto 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla
protezione delle acque,3

ordina:

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione  

1 Sco­po del­la pre­sen­te or­di­nan­za è di pro­teg­ge­re la po­po­la­zio­ne e l’am­bien­te da dan­ni gra­vi in se­gui­to a in­ci­den­ti ri­le­van­ti.

2 Es­sa si ap­pli­ca:

a.4
al­le azien­de in cui i quan­ti­ta­ti­vi so­glia, ai sen­si dell’al­le­ga­to 1.1, per le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti o i ri­fiu­ti spe­cia­li so­no su­pe­ra­ti;
b.5
al­le azien­de in cui vie­ne ese­gui­ta un’at­ti­vi­tà me­dian­te or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, pa­to­ge­ni o al­loc­to­ni sog­get­ti a im­pie­go con­fi­na­to la qua­le, in vir­tù dell’or­di­nan­za del 9 mag­gio 20126 sull’im­pie­go con­fi­na­to, de­ve es­se­re as­se­gna­ta al­la clas­se 3 o 4;
c.7
agli im­pian­ti fer­ro­via­ri di cui all’al­le­ga­to 1.2a;
d.
al­le stra­de di gran­de tran­si­to ai sen­si dell’or­di­nan­za del 6 giu­gno 19838 con­cer­nen­te le stra­de di gran­de tran­si­to, sul­le qua­li so­no tra­spor­ta­te o tra­sbor­da­te mer­ci pe­ri­co­lo­se se­con­do l’or­di­nan­za del 17 apri­le 19859 con­cer­nen­te il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se su stra­da (SDR) o se­con­do i cor­ri­spon­den­ti ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li;
e.
al trat­to di Re­no sul qua­le so­no tra­spor­ta­te o tra­sbor­da­te mer­ci pe­ri­co­lo­se se­con­do il re­go­la­men­to del 29 apri­le 197010 per il tra­spor­to di ma­te­rie pe­ri­co­lo­se sul Re­no (ADNR);
f.11
agli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta se­con­do l’or­di­nan­za del 26 giu­gno 201912 su­gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta che sod­di­sfa­no i cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 1.3.

2bis L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va può ec­cet­tua­re dal cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za azien­de di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­ra b che:

a.
ese­guo­no at­ti­vi­tà del­la clas­se 3 esclu­si­va­men­te con or­ga­ni­smi di cui all’al­le­ga­to 1.4 che in vir­tù del­le lo­ro pro­prie­tà non pos­so­no pro­pa­gar­si in mo­do in­con­trol­la­bi­le tra la po­po­la­zio­ne o nell’am­bien­te; e
b.
in ba­se al lo­ro po­ten­zia­le di pe­ri­co­li non pos­so­no dan­neg­gia­re se­ria­men­te la po­po­la­zio­ne o l’am­bien­te.13

3 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va può, in sin­go­li ca­si, sot­to­por­re al­la pre­sen­te or­di­nan­za le se­guen­ti azien­de, vie di co­mu­ni­ca­zio­ne o im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta se, in ba­se al lo­ro po­ten­zia­le di pe­ri­co­li, pos­so­no dan­neg­gia­re se­ria­men­te la po­po­la­zio­ne o l’am­bien­te:14

a.15
azien­de con so­stan­ze, pre­pa­ra­ti o ri­fiu­ti spe­cia­li;
b.16
azien­de in cui vie­ne ese­gui­ta un’at­ti­vi­tà me­dian­te or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, pa­to­ge­ni o al­loc­to­ni sog­get­ti a im­pie­go con­fi­na­to la qua­le, in vir­tù dell’or­di­nan­za sull’im­pie­go con­fi­na­to, de­ve es­se­re as­se­gna­ta al­la clas­se 2, pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le di esper­ti per la si­cu­rez­za bio­lo­gi­ca (CF­SB);
c.
vie di co­mu­ni­ca­zio­ne fuo­ri del­le azien­de sul­le qua­li so­no tra­spor­ta­te o tra­s­bor­da­te mer­ci pe­ri­co­lo­se ai sen­si del ca­po­ver­so 2;
d.17
im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta se­con­do l’or­di­nan­za su­gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta che non sod­di­sfa­no i cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 1.3.18

4 La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca agli im­pian­ti e tra­spor­ti sot­to­po­sti al­la le­gi­sla­zio­ne sull’ener­gia nu­clea­re e sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne, nel­la mi­su­ra in cui pos­so­no dan­neg­gia­re la po­po­la­zio­ne o l’am­bien­te a cau­sa del­le lo­ro ra­dia­zio­ni.19

5 Al­le azien­de o al­le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne che, in ca­so di even­ti straor­di­na­ri, po­treb­be­ro dan­neg­gia­re gra­ve­men­te la po­po­la­zio­ne o l’am­bien­te in al­tro mo­do che con le lo­ro so­stan­ze, i lo­ro pre­pa­ra­ti, i ri­fiu­ti spe­cia­li non­ché le mer­ci pe­ri­co­lo­se o gli or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, pa­to­ge­ni o al­loc­to­ni sog­get­ti a im­pie­go con­fi­na­to, so­no ap­pli­ca­bi­li di­ret­ta­men­te le pre­scri­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 10 LPAmb.20

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in re­la­zio­ne con l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge sui pro­dot­ti chi­mi­ci, in vi­go­re dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

6 RS 814.912

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

8[RU 1983 678. RU 1992341art. 7]. Ora: ai sen­si dell’O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

9[RU 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 n. 3, 1995 4425all. 1 n. II 11 4866, 1997 422n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212art. 29 cpv. 1]. Ve­di ora l’O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10[RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Ve­di ora: l’O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).

11 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 26 giu. 2019 su­gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta, in vi­go­re dal 1° ago. 2019 (RU2019 2205).

12 RS 746.11

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in re­la­zio­ne con l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge sui pro­dot­ti chi­mi­ci, in vi­go­re dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

17 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 26 giu. 2019 su­gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta, in vi­go­re dal 1° ago. 2019 (RU2019 2205).

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’im­pie­go con­fi­na­to, in vi­go­re dal 1° nov. 1999 (RU 19992783).

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 2 Definizioni  

1 Un’azien­da com­pren­de gli im­pian­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 7 LPAmb uni­ti da stret­to nes­so spa­zia­le-fun­zio­na­le (area dell’azien­da).

2 ...21

3 Per po­ten­zia­le di pe­ri­co­li si in­ten­de la to­ta­li­tà de­gli ef­fet­ti che, per lo­ro quan­ti­tà e na­tu­ra, le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti, i ri­fiu­ti spe­cia­li, gli or­ga­ni­smi o le mer­ci pe­ri­co­lo­se pos­so­no cau­sa­re.22

4 Per in­ci­den­te ri­le­van­te si in­ten­de un even­to straor­di­na­rio in un’azien­da, su una via di co­mu­ni­ca­zio­ne o lun­go un im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta, che cau­si ef­fet­ti no­te­vo­li:23

a.
fuo­ri dell’area dell’azien­da;
b.
sul­la o fuo­ri del­la via di co­mu­ni­ca­zio­ne;
c.24
fuo­ri dell’im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta.

5 Il ri­schio è de­ter­mi­na­to dall’en­ti­tà dei dan­ni che un in­ci­den­te ri­le­van­te può pro­vo­ca­re al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te e dal­la pro­ba­bi­li­tà che ta­le in­ci­den­te ca­pi­ti.

21 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

24 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3 Misure di sicurezza 25  

1 Per ri­dur­re i ri­schi, il de­ten­to­re di un’azien­da, di una via di co­mu­ni­ca­zio­ne o di un im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta de­ve pren­de­re tut­te le mi­su­re di­spo­ni­bi­li se­con­do lo svi­lup­po del­la tec­ni­ca in ma­te­ria di si­cu­rez­za, com­ple­tan­do­le in ba­se al­la sua espe­rien­za, e sop­por­ta­bi­li sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co. Fan­no par­te di ta­li mi­su­re quel­le che di­mi­nui­sco­no il po­ten­zia­le dei pe­ri­co­li, quel­le che pre­ven­go­no gli in­ci­den­ti ri­le­van­ti e quel­le che ne li­mi­ta­no gli ef­fet­ti.26

2 Nel­la scel­ta del­le mi­su­re oc­cor­re te­ner con­to di tut­te le cau­se in­trin­se­che ed estrin­se­che, su­scet­ti­bi­li di pro­vo­ca­re un in­ci­den­te ri­le­van­te, non­ché de­gli in­ter­ven­ti di per­so­ne non au­to­riz­za­te.

3 Nel­la mes­sa in ope­ra del­le mi­su­re oc­cor­re pro­ce­de­re se­con­do le in­di­ca­zio­ni dell’al­le­ga­to 2.1 e te­ner con­to in par­ti­co­la­re del­le mi­su­re pre­vi­ste ne­gli al­le­ga­ti 2.2–2.5.27

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 428  

28 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 5 Rapporto del detentore  

1 Il de­ten­to­re di un’azien­da de­ve in­via­re all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va un bre­ve rap­por­to com­pren­den­te:

a.
la de­scri­zio­ne suc­cin­ta dell’azien­da con il pia­no co­ro­gra­fi­co e l’in­di­ca­zio­ne di quan­to esi­ste nel­le vi­ci­nan­ze;
b.29
l’elen­co del­le quan­ti­tà mas­si­me di so­stan­ze, pre­pa­ra­ti o ri­fiu­ti spe­cia­li pre­sen­ti nell’azien­da che su­pe­ra­no i quan­ti­ta­ti­vi so­glia ai sen­si dell’al­le­ga­to 1.1 non­ché i quan­ti­ta­ti­vi so­glia uti­liz­za­bi­li;
c.30
la de­ter­mi­na­zio­ne e la va­lu­ta­zio­ne del ri­schio ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 6 e 7 dell’or­di­nan­za del 9 mag­gio 201231 sull’im­pie­go con­fi­na­to;
d.
le ba­si di even­tua­li con­trat­ti di as­si­cu­ra­zio­ne con­tro i ri­schi di re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le o ma­te­ria­le dell’azien­da;
e.
in­di­ca­zio­ni sul­le mi­su­re di si­cu­rez­za;
f.
la va­lu­ta­zio­ne dell’en­ti­tà di even­tua­li dan­ni al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te in se­gui­to ad in­ci­den­te ri­le­van­te.

2 Il de­ten­to­re di una via di co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve in­via­re all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va un bre­ve rap­por­to com­pren­den­te:

a.
la de­scri­zio­ne suc­cin­ta del­la strut­tu­ra edi­le e tec­ni­ca del­la via di co­mu­ni­ca­zio­ne con il pia­no co­ro­gra­fi­co e l’in­di­ca­zio­ne di quan­to esi­ste nel­le vi­ci­nan­ze;
b.
in­di­ca­zio­ni sul­la quan­ti­tà e sul­la strut­tu­ra del traf­fi­co non­ché sul­la na­tu­ra e fre­quen­za de­gli in­ci­den­ti;
c.
in­di­ca­zio­ni sul­le mi­su­re di si­cu­rez­za;
d.
la va­lu­ta­zio­ne del­la pro­ba­bi­li­tà di un in­ci­den­te ri­le­van­te con gra­vi dan­ni al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te.

3 Il de­ten­to­re di un im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta de­ve in­via­re all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va un bre­ve rap­por­to com­pren­den­te:

a.
la de­scri­zio­ne suc­cin­ta del­la strut­tu­ra edi­le e tec­ni­ca dell’im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta con il pia­no co­ro­gra­fi­co e l’in­di­ca­zio­ne di quan­to esi­ste nel­le vi­ci­nan­ze;
b.
in­di­ca­zio­ni sul ti­po, sul­la com­po­si­zio­ne e sul­lo sta­to di ag­gre­ga­zio­ne del­le so­stan­ze e dei pre­pa­ra­ti tra­spor­ta­ti co­me pu­re sul­la pres­sio­ne di ser­vi­zio au­to­riz­za­ta e sul­la fre­quen­za de­gli in­ci­den­ti;
c.
in­di­ca­zio­ni sul­le mi­su­re di si­cu­rez­za;
d.
la va­lu­ta­zio­ne del­la pro­ba­bi­li­tà di un in­ci­den­te ri­le­van­te con gra­vi dan­ni al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te.32

4 ...33

5 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va eso­ne­ra il de­ten­to­re di una stra­da di gran­de tran­si­to dall’ob­bli­go di inol­tra­re il bre­ve rap­por­to se, in ba­se ai da­ti in suo pos­ses­so, an­che sen­za il bre­ve rap­por­to può ri­te­ne­re am­mis­si­bi­le l’ipo­te­si che la pro­ba­bi­li­tà di in­ci­den­ti ri­le­van­ti con gra­vi dan­ni sia suf­fi­cien­te­men­te pic­co­la.34

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in re­la­zio­ne con l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge sui pro­dot­ti chi­mi­ci, in vi­go­re dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’im­pie­go con­fi­na­to, in vi­go­re dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

31 RS 814.912

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

33 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

34 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi  

1 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va con­trol­la che il rap­por­to sia com­ple­to e cor­ret­to.

2 Es­sa con­trol­la in par­ti­co­la­re che:

a.
per l’azien­da in que­stio­ne, la va­lu­ta­zio­ne dell’en­ti­tà de­gli even­tua­li dan­ni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plau­si­bi­le;
b.
per la via di co­mu­ni­ca­zio­ne in que­stio­ne, la va­lu­ta­zio­ne del­la pro­ba­bi­li­tà di un in­ci­den­te ri­le­van­te con gra­vi dan­ni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plau­si­bi­le;
c.35
per l’im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta in que­stio­ne, la va­lu­ta­zio­ne del­la pro­ba­bi­li­tà di un in­ci­den­te ri­le­van­te con gra­vi dan­ni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plau­si­bi­le.

3 Es­sa va­lu­ta, se ne­ces­sa­rio do­po un so­pral­luo­go, se sia am­mis­si­bi­le l’ipo­te­si che:

a.
per l’azien­da in que­stio­ne, si pos­sa­no esclu­de­re gra­vi dan­ni al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te in se­gui­to ad in­ci­den­te ri­le­van­te;
b.
per la via di co­mu­ni­ca­zio­ne in que­stio­ne, la pro­ba­bi­li­tà che ca­pi­ti un in­ci­den­te ri­le­van­te sia suf­fi­cien­te­men­te pic­co­la;
c. 36
per l’im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta in que­stio­ne, la pro­ba­bi­li­tà che ca­pi­ti un in­ci­den­te ri­le­van­te sia suf­fi­cien­te­men­te pic­co­la.

3bis L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va an­no­ta per iscrit­to i ri­sul­ta­ti del­la pro­pria va­lu­ta­zio­ne.37

4 Se l’ipo­te­si di cui al ca­po­ver­so 3 non è am­mis­si­bi­le, es­sa or­di­na al de­ten­to­re di ese­gui­re e inol­trar­le un’ana­li­si dei ri­schi con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 4.38

35 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

36 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

37 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 7 Valutazione dell’analisi dei rischi  

1 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va esa­mi­na l’ana­li­si dei ri­schi e va­lu­ta se il ri­schio è sop­por­ta­bi­le. An­no­ta la sua va­lu­ta­zio­ne per iscrit­to.39

2 Nel­la va­lu­ta­zio­ne del­la sop­por­ta­bi­li­tà del ri­schio es­sa tie­ne con­to an­che dei ri­schi di quan­to esi­ste nel­le vi­ci­nan­ze e con­si­de­ra se­gna­ta­men­te che la pro­ba­bi­li­tà di un in­ci­den­te ri­le­van­te de­ve es­se­re tan­to più pic­co­la quan­to mag­gio­re è:

a.40
la ne­ces­si­tà di pro­teg­ge­re la po­po­la­zio­ne o l’am­bien­te da gra­vi dan­ni in se­gui­to a in­ci­den­te ri­le­van­te ri­spet­to all’in­te­res­se pub­bli­co o pri­va­to per un’azien­da, una via di co­mu­ni­ca­zio­ne o un im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta;
b.
l’en­ti­tà de­gli even­tua­li dan­ni al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te.

39 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 8 Misure supplementari di sicurezza  

1 Se il ri­schio non è sop­por­ta­bi­le, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va or­di­na le ne­ces­sa­rie mi­su­re sup­ple­men­ta­ri. Vi rien­tra­no, se del ca­so, an­che li­mi­ta­zio­ni e di­vie­ti con­cer­nen­ti l’at­ti­vi­tà azien­da­le od il traf­fi­co.

2 Per le mi­su­re di com­pe­ten­za di un al­tro en­te pub­bli­co, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va pre­sen­ta la re­la­ti­va pro­po­sta al­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti. Se ne­ces­sa­rio, il Con­si­glio fe­de­ra­le coor­di­na l’ap­pli­ca­zio­ne del­le mi­su­re.

Art. 8a Mutamento delle circostanze 41  

1 Qua­lo­ra le cir­co­stan­ze su­bi­sca­no un mu­ta­men­to so­stan­zia­le o emer­ga­no nuo­ve co­no­scen­ze, il de­ten­to­re che ha ela­bo­ra­to un bre­ve rap­por­to ma non ha ese­gui­to un’ana­li­si dei ri­schi de­ve com­ple­ta­re e inol­tra­re nuo­va­men­te il rap­por­to all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va.

2 Qua­lo­ra le cir­co­stan­ze su­bi­sca­no un mu­ta­men­to so­stan­zia­le o emer­ga­no nuo­ve co­no­scen­ze, il de­ten­to­re che ha ese­gui­to un’ana­li­si dei ri­schi de­ve:

a.
com­ple­ta­re e inol­tra­re nuo­va­men­te all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va l’ana­li­si dei ri­schi;
b.
com­ple­ta­re e inol­tra­re nuo­va­men­te all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va il bre­ve rap­por­to in­ve­ce dell’ana­li­si dei ri­schi se:
1.
si pos­so­no or­mai esclu­de­re gra­vi dan­ni al­la po­po­la­zio­ne o all’am­bien­te in se­gui­to a in­ci­den­ti ri­le­van­ti,
2.
per le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne e gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta, la pro­ba­bi­li­tà di in­ci­den­ti ri­le­van­ti con gra­vi dan­ni è suf­fi­cien­te­men­te pic­co­la.

41 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 8b Controlli 42  

1 Per ve­ri­fi­ca­re se il de­ten­to­re adem­pie i suoi ob­bli­ghi se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ef­fet­tua so­pral­luo­ghi re­go­la­ri. An­no­ta la sua va­lu­ta­zio­ne per iscrit­to.

2 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va sta­bi­li­sce la fre­quen­za dei con­trol­li in fun­zio­ne del po­ten­zia­le di pe­ri­co­li, del ge­ne­re e del­la com­ples­si­tà dell’azien­da, del­la via di co­mu­ni­ca­zio­ne o dell’im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta non­ché dei ri­sul­ta­ti di con­trol­li pre­ce­den­ti.

42 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 9e1043  

43 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11  

1 Il de­ten­to­re de­ve fa­re di tut­to per far fron­te all’in­ci­den­te ri­le­van­te.

2 In par­ti­co­la­re de­ve:

a.
com­bat­te­re im­me­dia­ta­men­te l’in­ci­den­te e av­vi­sa­re il po­sto d’an­nun­cio;
b.
cir­co­scri­ve­re im­me­dia­ta­men­te il luo­go dell’even­to e pre­ve­ni­re ul­te­rio­ri ef­fet­ti;
c.
eli­mi­na­re il più pre­sto pos­si­bi­le gli ef­fet­ti pro­dot­ti­si.

3 En­tro tre me­si dall’in­ci­den­te de­ve in­via­re all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va un rap­por­to com­pren­den­te:

a.
la de­scri­zio­ne del­lo svol­gi­men­to, de­gli ef­fet­ti e del mo­do in cui è sta­to fron­teg­gia­to l’in­ci­den­te;
b.
le in­di­ca­zio­ni sull’ef­fi­ca­cia del­le mi­su­re di si­cu­rez­za;
c.
l’ana­li­si dell’in­ci­den­te.

4 Se non è in gra­do di for­ni­re il rap­por­to en­tro il ter­mi­ne, il de­ten­to­re de­ve in­via­re all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va una do­man­da mo­ti­va­ta di pro­tra­zio­ne del ter­mi­ne e un rap­por­to in­ter­me­dio sul­lo sta­to del­le in­da­gi­ni.

Sezione 3a: Coordinamento con attività d’incidenza territoriale 4445

44 Originaria Sez. 4.

45 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

Art. 11a ... 4647  

1 I Can­to­ni ten­go­no con­to del­la pre­ven­zio­ne de­gli in­ci­den­ti ri­le­van­ti nei pia­ni di­ret­to­ri e di uti­liz­za­zio­ne, non­ché nell’am­bi­to del­le al­tre at­ti­vi­tà d’in­ci­den­za ter­ri­to­ria­le.48

2 Per le azien­de, le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne e gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va de­si­gna il set­to­re con­ti­guo nel qua­le la rea­liz­za­zio­ne di nuo­vi im­pian­ti e co­stru­zio­ni può por­ta­re a un no­te­vo­le in­cre­men­to del ri­schio.

3 Pri­ma di de­ci­de­re in me­ri­to al­la mo­di­fi­ca di un pia­no di­ret­to­re o di uti­liz­za­zio­ne nel set­to­re di cui al ca­po­ver­so 2, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te chie­de il pa­re­re dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va al­lo sco­po di va­lu­ta­re il ri­schio.

46 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

47 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 21 set. 2018, con ef­fet­to dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

48 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

Sezione 4: Compiti dei Cantoni49

49 Originario avanti art. 11a.

Art. 12 Posto d’annuncio  

1 I Can­to­ni de­si­gna­no un po­sto d’an­nun­cio. Que­st’ul­ti­mo ha il com­pi­to di ri­ce­ve­re in ogni mo­men­to l’an­nun­cio di in­ci­den­ti ri­le­van­ti e di in­for­mar­ne im­me­dia­ta­men­te l’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­ta­stro­fe.

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no inol­tre af­fin­ché ven­ga de­si­gna­ta una cen­tra­le che tra­smet­ta im­me­dia­ta­men­te l’an­nun­cio dell’in­ci­den­te ri­le­van­te al po­sto d’al­lar­me del­la CE­NAL (PA) pres­so la Cen­tra­le na­zio­na­le d’al­lar­me (CE­NAL).50

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 13 Informazione e allarme 51  

1 I Can­to­ni in­for­ma­no il pub­bli­co su:

a.
la po­si­zio­ne geo­gra­fi­ca del­le azien­de e del­le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne;
b.
i set­to­ri con­ti­gui di cui all’ar­ti­co­lo 11a ca­po­ver­so 2.

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché, in ca­so di in­ci­den­te ri­le­van­te, la po­po­la­zio­ne ven­ga in­for­ma­ta tem­pe­sti­va­men­te e, se del ca­so, al­lar­ma­ta, non­ché ri­ce­va istru­zio­ni su co­me com­por­tar­si.

3 Inol­tre es­si prov­ve­do­no af­fin­ché Can­to­ni e Sta­ti li­mi­tro­fi ven­ga­no in­for­ma­ti tem­pe­sti­va­men­te e, se del ca­so, al­lar­ma­ti qua­lo­ra l’in­ci­den­te ri­le­van­te pos­sa ave­re ef­fet­ti se­ri sul ter­ri­to­rio di que­sti ul­ti­mi.

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 14 Coordinamento dell’organizzazione di catastrofe  

I Can­to­ni coor­di­na­no l’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­ta­stro­fe con il pia­no d’in­ter­ven­to del de­ten­to­re.

Art. 15 Coordinamento dei controlli 52  

Nel­la mi­su­ra del pos­si­bi­le, i Can­to­ni coor­di­na­no i con­trol­li che so­no chia­ma­ti a ef­fet­tua­re nel­le azien­de e sul­le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne in vir­tù del­la pre­sen­te or­di­nan­za e di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi.

52 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 16 Informazione dell’UFAM 53  

1 I Can­to­ni in­for­ma­no pe­rio­di­ca­men­te l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM), me­dian­te una ta­bel­la si­not­ti­ca, sul po­ten­zia­le dei pe­ri­co­li e sui ri­schi (ca­ta­sto dei ri­schi) pre­sen­ti sul lo­ro ter­ri­to­rio, non­ché sul­le mi­su­re adot­ta­te.54

2 A ta­le sco­po, i com­pe­ten­ti uf­fi­ci del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni gli met­to­no a di­spo­si­zio­ne, su ri­chie­sta, le ne­ces­sa­rie in­di­ca­zio­ni.

3 Re­sta­no sal­vi gli ob­bli­ghi le­ga­li di tu­te­la del se­gre­to.

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

54 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17 Raccolta di dati dell’UFAM 55  

1 Su ri­chie­sta dell’UFAM, i com­pe­ten­ti uf­fi­ci del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni co­mu­ni­ca­no all’Uf­fi­cio me­de­si­mo le in­di­ca­zio­ni che han­no ri­le­va­to in ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’UFAM prov­ve­de all’ela­bo­ra­zio­ne del­le in­di­ca­zio­ni e le met­te a di­spo­si­zio­ne dei com­pe­ten­ti uf­fi­ci, nel­la mi­su­ra ne­ces­sa­ria all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Re­sta­no sal­vi gli ob­bli­ghi le­ga­li di tu­te­la del se­gre­to.

55 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 18 e 1956  

56 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 20 Informazione 57  

1 I com­pe­ten­ti uf­fi­ci del­la Con­fe­de­ra­zio­ne in­for­ma­no il pub­bli­co su:

a.
la po­si­zio­ne geo­gra­fi­ca del­le azien­de, del­le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne e de­gli im­pian­ti di tra­spor­to in con­dot­ta;
b.
i set­to­ri con­ti­gui di cui all’ar­ti­co­lo 11a ca­po­ver­so 2.

2 In ca­so di in­ci­den­ti ri­le­van­ti che pos­sa­no ave­re ef­fet­ti se­ri ol­tre fron­tie­ra, i com­pe­ten­ti uf­fi­ci del­la Con­fe­de­ra­zio­ne in­for­ma­no le rap­pre­sen­tan­ze sviz­ze­re all’este­ro e le au­to­ri­tà este­re in­te­res­sa­te.

57 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 2158  

58 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 22 Direttive  

Se ne­ces­sa­rio, l’UFAM pub­bli­ca di­ret­ti­ve per com­men­ta­re le di­spo­si­zio­ni prin­ci­pa­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za; si trat­ta se­gna­ta­men­te del­le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti il cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne, le mi­su­re di si­cu­rez­za, la re­da­zio­ne del bre­ve rap­por­to, la de­ter­mi­na­zio­ne dei ri­schi non­ché il lo­ro esa­me e la lo­ro va­lu­ta­zio­ne.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione 59  

1 I Can­to­ni ese­guo­no la pre­sen­te or­di­nan­za ad ec­ce­zio­ne dei com­pi­ti da es­sa at­tri­bui­ti al­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Nell’ap­pli­ca­re al­tre leg­gi fe­de­ra­li, ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti pun­ti di­sci­pli­na­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li ese­guo­no in tal am­bi­to an­che la pre­sen­te or­di­nan­za. La col­la­bo­ra­zio­ne dell’UFAM e dei Can­to­ni è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 41 ca­po­ver­si 2 e 4 LPAmb; so­no sal­ve le di­spo­si­zio­ni le­ga­li sull’ob­bli­go di tu­te­la del se­gre­to.

3 L’UFAM sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 200860 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.61

59 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la leg­ge fe­de­ra­le sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

60 RS 510.620

61 In­tro­dot­to dal n. 5 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).

Art. 23a Modifica degli allegati 62  

1 Il DA­TEC può, pre­via con­sul­ta­zio­ne de­gli in­te­res­sa­ti e se ne­ces­sa­rio dal pun­to di vi­sta del­lo svi­lup­po del­la tec­ni­ca in ma­te­ria di si­cu­rez­za, del po­ten­zia­le di pe­ri­co­li e del vo­lu­me di mer­ci pe­ri­co­lo­se, ade­gua­re gli al­le­ga­ti 1.1 nu­me­ro 3 e 1.2a del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Il DA­TEC, d’in­te­sa con il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca e il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no e pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la CF­SB, ade­gua l’elen­co dell’al­le­ga­to 1.4 se ac­qui­si­sce nuo­ve co­no­scen­ze sul­le pro­prie­tà di de­ter­mi­na­ti or­ga­ni­smi.

62 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 24 Modificazione del diritto vigente  

63

63 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU1991 748.

Art. 2564  

64 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con ef­fet­to dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013 65  

1 Il de­ten­to­re di un im­pian­to di tra­spor­to in con­dot­ta de­ve in­via­re il bre­ve rap­por­to (art. 5 cpv. 3) all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va al più tar­di en­tro cin­que an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te mo­di­fi­ca.

2 Se di­spo­ne già del­le re­la­ti­ve in­di­ca­zio­ni, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va lo eso­ne­ra dall’ob­bli­go di for­ni­re in­for­ma­zio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 1.

65 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015 66  

I de­ten­to­ri di azien­de che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za in se­gui­to al­la mo­di­fi­ca del 29 apri­le 2015 de­vo­no inol­tra­re il bre­ve rap­por­to all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va en­tro tre an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca dell’or­di­nan­za.

66 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 26 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 1991.

Allegato 1

Campo d’applicazione e rapporto

Allegato 1.1 67

67 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337).Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 …

2 Determinazione dei quantitativi soglia

21 Sostanze o preparati

1 Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

2 Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200868 e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.

3 Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

68 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, p. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 1179/2016, GU L 195 del 20.7.2016, p. 11.

22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200569 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

a.
pericoli per la salute;
b.
pericoli fisici;
c.
pericoli per l’ambiente;
d.
altri pericoli.

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.

Designazione della sostanza

N. CAS1

QS (kg)2

1

Acetilene

74-86-2

5 000

2

4-ammino-difenile e i suoi sali3

500

3

Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 %

20 000

4

Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 % e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all’ossidazione

200 000

5

Ossido di arsenico (III), acido (III) arsenioso e i loro sali

1327-53-3

100

6

Ossido di arsenico (V), acido (V) arsenioso e/o i loro sali

1303-28-2

1 000

7

Benzidina e i suoi sali3

500

8

Benzina (normale, super)

200 000

9

Cloro

7782-50-5

200

10

Cromo (VI) e i suoi sali

200

11

1,2-dibromo-3-cloropropano3

96-12-8

500

12

1,2-dibromoetano3

106-93-4

500

13

Dietisolfato3

64-67-5

500

14

Dimetilcarbamoil cloruro3

79-44-7

500

15

1,2-dimetilidrazina3

540-73-8

500

16

Carburanti a base di etanolo4

200 000

17

Olio da riscaldamento, olio diesel

500 000

18

Acido esametilfosforico triammide3

680-31-9

500

19

Idrazina3

302-01-2

500

20

Cherosene

200 000

21

Metilisocianato

624-83-9

150

22

2-naftilammina e i suoi sali3

500

23

Composti di nichel in polvere per inalazione

1 000

24

4-nitrodifenile3

92-93-3

500

25

1,3-propansultone3

1120-71-4

500

26

Dicloruro di zolfo

10545-99-0

1 000

27

Idrogeno

1333-74-0

5 000

1
Numero d’identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System
2
QS (kg) = quantitativo soglia in kg
3
Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso
4
Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

41 Pericoli per la salute

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione / etichettatura2

H330

H3003, H310, H331, H370

H3013, H3023, H311, H 312,
H3144, H 332, H371

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3
Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.
4
Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

42 Pericoli fisici

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 50 000 kg

Classificazione/ etichettatura2

H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241

H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,

H2224, H2234, H228

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3
Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.
4
Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

43 Pericoli per l’ambiente

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione/
etichettatura2

H400, H410

H411

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

44 Altri pericoli

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione/
etichettatura2

EUH032

EUH014, EUH029, EUH031

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

5 Sostanze ad alta attività (HAS)

Criteri1

Valori per i criteri

QS2= 20 kg

a.
Valori limite di esposizione professionale per inalazione nell’aria3

< 10 μg/m3

b.
Dose efficace (ED50)4

≤ 10 mg

c.
Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevanti

Categorie 1A e 1B

1
I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.
Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l’effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell’OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)».
Non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l’uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.
2
QS = quantitativo soglia
3
MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.
4
Corrisponde a una dose efficace ED50 di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all’effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all’autovalutazione del detentore.

Allegato 1.2 70

70 Abrogato dal n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 19992783).

Allegato 1.2a 71

71 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

(art. 1)

Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari

1 Tratte

Sono sottoposte all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte comprese tra i seguenti punti d’esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d’esercizio si basano sull’indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l’ordinanza del 21 maggio 200872 sulla geoinformazione (OGI).

Linea di chilo­metraggio

dal punto d’esercizio

al punto d’esercizio

Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d’esercizio

100

LS

STDG

Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle

109

BRTU

STDG(109)

Simplon Tunnel II

131

PDS

MTH

Les Paluds – St-Gingolph (Frontière)

150

LS

SJ

Lausanne – Genève-Aéroport

151

SJ

LPFR

Genève St-Jean – La Plaine-Frontière

152

SJ

GEPB

St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse

154

FUBI

JON

Furet – Jonction

160

RENO

LTSE

Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect.

161

LTF

LONA

Lausanne-Triage F – Lonay A (bif)

162

LTP

LONB

Lausanne-Triage P1 – Lonay B

164

LECR

DENA

Lécheires – Denges A

166

RENO

LT

Renens VD Ouest – Lausanne Triage Est

169

LTSE

BY

Lausanne-Triage sect. – Bussigny

170

LTE

LTS

Lausanne-Triage (Est – Sud)

200

RENO

DAIB

Renens VD Ouest – Vallorbe

206

RENO

BYE(206)

Renens VD Ouest – Bussigny Est

210

DAIB

BI

Daillens – Biel/Bienne

260

ZOLN

BIAE

Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr.

265

BIMA

BIO

Biel Mett Abzweigung – Biel/Bienne Ost

266

MAD

BIRW

Madretsch – Biel/Bienne RB West

290

WKD

THEG

Bern Wylerfeld – Thun

291

LGUS

WKD

Löchligut – Wankdorf

299

THAB

THSC

Thun Abzweigung – Thun GB – Thun Schadau

300

SPNI

BRLO

Spiez – Kandersteg – Brig

302

MGTN

MGTN(302)

Zweiter Mittalgrabentunnel

310

THEG

SPNI

Thun – Spiez – Interlaken Ost

330

WENE

STGE

Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (Ost)

331

FERD

STGE(331)

Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (West)

332

FRS

FRNP

Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost)

400

LGUT

RTRW

Löchligut – Wanzwil – Rothrist West

410

OL

BI

Olten – Solothurn – Biel/Bienne

450

OLS

LGUS

Olten Süd – Bern

451

ABO

RTR(451)

Aarburg-Oftringen – Rothrist Gleis 1

453

BFG

RTR(453)

Rothrist Ost – Rothrist Gleis 4

455

UHDB

AESP

Unterhalden BE – Aespli

456

OHBD

AESP

Oberhard BE – Aespli

457

OHBD

MAT

Hardfeld (Spw) – Mattstetten

459

RUTT

LGUT(459)

Rütti – Löchligut

500

MU

RBG

Basel SBB – Olten – Luzern

510

BSFR

BSW

Mulhouse-Ville – Basel SBB

511

BSO

BSNK

Basel SBB – Basel GB – Basel RB

514

BSW

BSO

SNCF Verbindungslinie

518

8519315

BAD

Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf

520

GELN

BAD

Gellert – Basel Bad DB

521

BSNK

MU

Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz

522

GELN

BSNK

Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln

523

BAD

BSKE

Basel Bad RB – Kleinhünigen Hafen

525

BSNK

BSAU

Basel SBB RB – Basel Auhafen

531

OLN

OLO

Olten Verbindungslinie

540

OL

WOES

Olten – Wöschnau

594

RYSP

POZZ

GBT West

595

RYSP

GIDI

GBT Ost

600

IMW

CHIE

Immensee – Bellinzona – Chiasso

601

RYAB

ERNA(601)

Rynächt – Erstfeld Nord Gleis links

604

BRUA

SKN(604)

Brunnen – Sisikon (Gleis links)

605

SK

GRUO(605)

Sisikon – Gruonbach (Gleis links)

606

ALSA

ALME(606)

Al Sasso – Al Motto (binario sinistro)

607

MCEN

RIBN(607)

Mt. Ceneri – Rivera (binario destro)

608

MASN

LGN(608)

Massagno – Lugano (binario destro)

630

GIUS

CDO

Giubiasco – Locarno

631

CDO

PINC

Cadenazzo – Pino confine

638

BASM

CHSM

Balerna SM – Chiasso Smistamento

639

CHIE

CHSM

Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento

640

BG

RU

Brugg – Rupperswil

641

RUO

RU(641)

Rupperswil Ost – Rupperswil Gleis rechts

647

BG

HDKN

Brugg – Hendschiken Nord

648

BGS

BGN

Brugg Süd – Brugg Nord (VL)

649

AA

WOET(649)

Aarau – Wöschnau Tunnel alt

650

KLWW

WOES

Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost

653

GEXO

IMW

Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West

691

RBL

KLWW

RBL Kopf Zürich – Killwangen West

692

RBLZ

RBLD

RBL Nord

693

RBLD

RBLE

RBL Mitte

698

KLWW

HBLO(698)

Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost

699

SDO

EFG(699)

Neuer Bözbergtunnel

700

BG

PRO

Brugg – Pratteln Ost

701

EGL

STSO

Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost

703

ZSEO

GMT

ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet

704

WUER

KLWW

Würenlos – Killwangen West (RBL)

706

ZSEO

OPS

Zürich Seebach – Glattbrugg Süd

710

ZASO

BG

Zürich HB – Brugg AG

711

ZASN

ZASS

ZH Hardbrücke – Kollermühle

715

ZASO

HRD

Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard

718

ZAU

ZASS

ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd

720

ZAU

ZB

ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke

721

TW

TWS(721)

Thalwil – Thalwil Süd

722

ZAU

NIDS

ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti

723

NIDS

TWNO

Nidelbad Süd – Thalwil Nord

725

NIDB

NIDO

Nidelbad – Nidelbad Ost

751

HUER

WNO

ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur

752

ZOEN

HUER

Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw)

757

KL

DORF

Kloten – Dorfnest (Überwerfung)

760

ZHDB

BUE

Zürich Hardbrücke – Bülach

762

NH

SH

Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost

763

BAD

8519316

Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen

764

SH

EULG

Schaffhausen – Singen – Konstanz

770

BUE

NH

Bülach – Eglisau – Neuhausen

824

RH

KGHR

Romanshorn – Konstanz

830

WIL

WF

Wil – Weinfelden

840

WF

RH

Winterthur Nord – Romanshorn

850

GSS

WNO

St.Gallen – Winterthur Nord

880

TRUE

HAG

Sargans Ost – St.Gallen

881

SASL

TRUE

Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach

890

SASO

ZB

Sargans Ost – Ziegelbrücke

900

SASO

CHW

Sargans Ost – Chur West (Gleisende)

2 Impianti del traffico merci

Sono sottoposti all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci:

Basel SBB RB (BSRB)
Zürich RB Limmattal (RBL)
Lausanne-Triage (LT)
Chiasso Smistamento (CHSM)
Genève-La-Praille

Allegato 1.3 73

73 Introdotto dal n. II dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

(art. 1)

Criteri per gli impianti di trasporto in condotta

1 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

a.
la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
b.
la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

2 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

Allegato 1.4 74

74 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

(art. 1 cpv. 2bis)

Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente

Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Osservazioni

Östliche Pferde­enzephalomyelitis

Virus de l’encéphalite équine de l’Est

Virus dell’encefalite equina dell’Est

Eastern equine encephalitis virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Hepatitis B Virus

Virus de l’hépatite B

Virus dell’epatite B

Hepatitis B virus

Hepatitis C Virus

Virus de l’hépatite C

Virus dell’epatite C

Hepatitis C virus

Hepatitis D Virus

Virus de l’hépatite D

Virus dell’epatite D

Hepatitis D virus

Hepatitis E Virus

Virus de l’hépatite E

Virus dell’epatite E

Hepatitis E virus

Hepatitis G Virus

Virus de l’hépatite G

Virus dell’epatite G

Hepatitis G virus

Humane Immun­defizienz‑Virus

Virus de l’immuno­déficience humaine

Virus dell’immuno­deficienza umana

Human immuno­deficiency virus

Gelbfieber-Virus

Virus de la fièvre jaune

Virus della febbre gialla

Yellow fever virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Trypanosomen

Trypanosoma

Trypanosoma

Trypanosoma

Se si lavora con insetti vettori

Plasmodien

Plasmodium

Plasmodium

Plasmodium

Se si lavora con insetti vettori

Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

Virus T-linfotropico dell’uomo 1 e 2

Human T-lymphotropic virus 1 and 2

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET)

Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

Tick-borne encephalitis virus (TBE)

Solo se non si lavora con insetti vettori

Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)

Encéphalopathies spongi­formes transmissibles (EST)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Allegato 2 75

75 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Principi per prendere le misure generali di sicurezza

Allegato 2.1

(art. 3)

Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

a.
scegliere un’ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
b.
definire l’organizzazione;
c.
disciplinare la formazione del personale e l’informazione di terzi;
d.
stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
e.
stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
f.
disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell’impianto;
g.
stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
h.
disciplinare il controllo sistematico dell’organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all’interno e all’esterno degli impianti);
i.
documentare i principali risultati di cui alle lettere b–h.

Allegato 2.2

(art. 3)

Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

a.
nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
b.
concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
c.
munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
d.
munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
e.
munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
f.
sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d’impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli;
g.
stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l’indicazione delle quantità e dell’ubicazione;
h.
impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
i.
allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
j.
disciplinare l’accesso all’azienda;
k.
tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.

Allegato 2.3

(art. 3)

Misure per le aziende con organismi

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

a.
nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
b.
munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
c.
munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
d.
sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell’impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli;
e.
munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
f.
stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l’indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
g.
informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
h.
allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
i.
tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.

Allegato 2.4

(art. 3)

Misure per le vie di comunicazione

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

a.
concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
b.
munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
c.
munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
d.
sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
e.
prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
f.
raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
g.
elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.

Allegato 2.5

(art. 3)

Misure per gli impianti di trasporto in condotta

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

a.
munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
b.
raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

Allegato 3 76

76 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

...

Allegato 4

Analisi dei rischi

Allegato 4.1 77

77 Aggiornato dal n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

(art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 Principi

1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità ese­cutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che l’azienda rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circo­stanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareg­giate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

Designazione dell’azienda con piano topografico, comprese eventuali auto­rizza­zioni, approvazioni di piani o concessioni
Descrizione dell’azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)
Informazioni su adiacenze con piano della situazione
Suddivisione dell’azienda in unità d’indagine e motivazione

22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d’indagine

Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)
Quantità massima
Ubicazione
Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23 Descrizione degli impianti per unità d’indagine

Struttura edilizia
Procedure e metodi
Deposito, immagazzinamento
Fornitura e trasporto
Approvvigionamento e smaltimento
Incidenti rilevanti specifici all’impianto

24 Misure di sicurezza per unità d’indagine

Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
Misure per diminuire il potenziale di pericolo
Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi per unità d’indagine

31 Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale di pericolo

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

331 Emanazioni

Cause possibili
Illustrazione dei più importanti casi di emanazione
Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

332 Ripercussioni dell’emanazione

Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione
Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

333 Conseguenze per la popolazione e l’ambiente

Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

4 Conclusioni

Illustrazione dei rischi per unità d’indagine, tenendo conto delle misure di sicu­rezza
Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

5 Riassunto dell’analisi del rischi

Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
Descrizione delle misure di sicurezza
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

Allegato 4.2 78

78 Aggiornato giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 19992783), dal n. 7 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato (RU 2012 2777) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

(art. 6)

Aziende con organismi

1 Principi

1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità ese­cutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che l’azienda rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circo­stanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particola­reg­giate, devono essere tenuti alla disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 201279 sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell’attività
Descrizione dell’azienda
Nome e cognome delle persone responsabili
Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

22 Attività con organismi

Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 201280 sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell’attività
Scopo dell’impiego in sistema chiuso
Volumi di coltura
*
Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l’attività

23 Impianti

Descrizione delle parti dell’impianto
*
Numero massimo delle persone che lavorano nell’impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi

24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall’im­piego degli organismi
Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25 Misure di sicurezza

Classe dell’attività secondo l’ordinanza sull’impiego confinato
Misure secondo l’ordinanza sull’impiego confinato
Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale dei pericoli

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

Cause possibili
Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

4 Conclusioni

Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
Valutazione dei rischi esistenti nell’azienda

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
Descrizione delle misure di sicurezza
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
Valutazione dei rischi esistenti nell’azienda

Allegato 4.3

(art. 6)

Vie di comunicazione

1 Principi

1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità ese­cutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circo­stanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traf­fico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle mi­su­re di sicurezza.

4 I documenti di base, che hanno servito per l’analisi dei rischi, in particolare i ri­sul­tati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell’autorità ese­­cu­tiva.

2 Dati di base

21 Via di comunicazione e adiacenze

Designazione della via di comunicazione con piano topografico
Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comu­ni­cazione
Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante
Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffi­co merci totale
Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natu­ra e frequenza degli incidenti

23 Misure di sicurezza

Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
Misure per diminuire il potenziale di pericolo
Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

Descrizione dei metodi impiegati
Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32 Potenziale di pericolo

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

Cause possibili
Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

4 Conclusioni

Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
Valutazione dei rischi della via di comunicazione

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti
Descrizione delle misure di sicurezza
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione

Allegato 4.4 81

81 Introdotto dal n. II dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

(art. 6)

Impianti di trasporto in condotta

1 Principi

1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l’articolo 7 il rischio che l’impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareg­giate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

Designazione dell’impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico
Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell’impianto di trasporto in condotta
Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Misure di sicurezza

Norme tecniche
Misure per diminuire il potenziale di pericoli
Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziali di pericoli

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

Cause possibili
Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione
Illustrazione dell’entità dei possibili danni alla popolazione o all’ambiente
Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

Descrizione dell’impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti
Descrizione delle misure di sicurezza
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden