Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 ordina: 2 RS 814.01 6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). |
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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):7
2 Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali. 3 Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti. 7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 306). 8 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti. |
Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione
1 Se l’UFAM delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest’ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All’atto della delega di un compito di esecuzione, l’UFAM può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l’organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli. 2 L’UFAM e l’organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti che spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese. |
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati:
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Art. 5 Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori. |
Art. 6 Supplemento dell’emolumento
1 Un supplemento massimo del 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso se l’atto amministrativo:
2Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di 100 franchi l’ora al massimo.10 3 I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente. 10 Nuovo testo giusta il n. III dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). |
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
11 [RU 1996272, 2000 548] 12 [RU 2001 2877] |
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...13 13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 2603. |
Art. 8a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006 14
Le prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova regolamentazione. 14 Introdotto dall’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). |
Allegato 15
15 Aggiornato dall’all. 3 n. II 3 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 2005 4199), dall’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE (2006 4889, 2007 2267), dall’all. 5 n. 4 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (RU 2008 4377), dai n. II delle O dell’11 mar. 2011 (RU 2011 1063), dall’all. n. II 1 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201), dal n. I 1 dell’O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1615), dal n. I dell’O del 27 set. 2019 (RU 2019 3129), dal n. III dell’O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335) e dall’all. 3 n. 1 dell’O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 306). |
(art. 4 cpv. 1 lett. a e b) |
Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario |
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16 RS 451 17 RS 748.0 18 RS 748.01 19 RS 814.011 20 RS 814.911 21 RS 814.912 22 [RU 2005 303540975211, 2006 4851, 2007 821n. III 1469 all. 4 n. 54 1843 4541 6291, 2008 21554377all. 5 n. 11 5271, 2009 401all. n. 3 2845, 2010 2101. RU 20102331art. 84]. Vedi ora l’O del 12 mag. 2010 (RS 916.161). 23 RS 916.171 24 [RU 1999 17802748all. 5 n. 6, 2001 3294n. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 9732695n. II 19 5555, 2007 4477n. IV 70, 2008 36554377all. 5 n. 14, 2009 2599, 2011 2405]. Vedi ora l’O del 26 ott. 2011 (RS 916.307). 25 RS 916.401 26 RS 921.0 27 RS 923.0 28 RS 814.610 29 RS 916.20 31 RS 921.01 32 RS 922.01 33 RS 923.01 34 RS 814.20 35 RS 721.100 36 RS 721.100.1 37 RS 641.711 38 RS 814.021 |