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Ordinanza
sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente
(Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM)1

del 3 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2020)

1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913
sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,6

ordina:

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 814.91

5 RS 172.010

6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

1

Art. 1 Oggetto  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na gli emo­lu­men­ti per le de­ci­sio­ni e le pre­sta­zio­ni (at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi):

a.
dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM)7 e
b.
del­le or­ga­niz­za­zio­ni e del­le per­so­ne di di­rit­to pub­bli­co e pri­va­to in­ca­ri­ca­te dall’UFAM dell’ese­cu­zio­ne (or­ga­ni ese­cu­ti­vi ter­zi)

2 So­no ec­cet­tua­ti gli at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi con­cer­nen­ti la con­ces­sio­ne di con­tri­bu­ti fe­de­ra­li.

3 So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni spe­cia­li su­gli emo­lu­men­ti.

7 Nuo­va espr. giu­sta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 su­gli emo­lu­men­ti dell’UFE, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti  

Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non pre­ve­da una re­go­la­men­ta­zio­ne spe­ci­fi­ca, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20048 su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione  

1 Se l’UFAM de­le­ga un com­pi­to a un or­ga­no ese­cu­ti­vo ter­zo, gli emo­lu­men­ti so­no fat­tu­ra­ti da que­st’ul­ti­mo, che de­ci­de in ca­so di con­tro­ver­sie sul­la fat­tu­ra e prov­ve­de al­la ri­scos­sio­ne. All’at­to del­la de­le­ga di un com­pi­to di ese­cu­zio­ne, l’UFAM può de­ci­de­re di fat­tu­ra­re es­so stes­so gli emo­lu­men­ti, se­gna­ta­men­te se l’or­ga­no ese­cu­ti­vo ter­zo non è in gra­do di ri­scuo­ter­li.

2 L’UFAM e l’or­ga­no ese­cu­ti­vo ter­zo con­cor­da­no la per­cen­tua­le de­gli emo­lu­men­ti che spet­ta a que­st’ul­ti­mo a co­per­tu­ra del­le pro­prie spe­se.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti  

1 Gli emo­lu­men­ti so­no cal­co­la­ti:

a.
se­con­do le ta­rif­fe de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to;
b.
se­con­do il di­spen­dio, te­nu­to con­to del qua­dro ta­rif­fa­rio de­fi­ni­to nell’al­le­ga­to;
c.
ne­gli al­tri ca­si se­con­do il di­spen­dio.
2 Se l’emo­lu­men­to è cal­co­la­to in ba­se al di­spen­dio im­pie­ga­to, si ap­pli­ca una ta­rif­fa ora­ria di fr. 140.–.
Art. 5 Adeguamento al rincaro  

Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) ade­gua, all’ini­zio dell’an­no suc­ces­si­vo, le ta­rif­fe de­gli emo­lu­men­ti, il qua­dro ta­rif­fa­rio e la ta­rif­fa ora­ria all’au­men­to dell’in­di­ce sviz­ze­ro dei prez­zi al con­su­mo, per quan­to l’au­men­to sia al­me­no del 5 per cen­to dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za o dall’ul­ti­mo ade­gua­men­to. Gli im­por­ti ade­gua­ti so­no ar­ro­ton­da­ti ai 5 fran­chi su­pe­rio­ri o in­fe­rio­ri.

Art. 6 Supplemento dell’emolumento  

1 Un sup­ple­men­to mas­si­mo del 100 per cen­to dell’emo­lu­men­to or­di­na­rio può es­se­re ri­scos­so se l’at­to am­mi­ni­stra­ti­vo:

a.
è ese­gui­to, su ri­chie­sta, in mo­do ur­gen­te; op­pu­re
b.
ri­chie­de un di­spen­dio in­so­li­ta­men­te ele­va­to.

2Se de­ter­mi­na­ti la­vo­ri so­no con­fe­ri­ti a ter­zi, può es­se­re fat­tu­ra­to un sup­ple­men­to am­mi­ni­stra­ti­vo del 20 per cen­to dell’emo­lu­men­to or­di­na­rio. Se so­no ne­ces­sa­rie co­no­scen­ze spe­cia­li, può es­se­re ri­scos­so un sup­ple­men­to am­mi­ni­stra­ti­vo di 100 fran­chi l’ora al mas­si­mo.9

3 I sup­ple­men­ti de­gli emo­lu­men­ti de­vo­no es­se­re mo­ti­va­ti e in­di­ca­ti se­pa­ra­ta­men­te.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III dell’O dell’8 ott. 2014, in vi­go­re dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione  

So­no abro­ga­te:

a.
l’or­di­nan­za del 29 no­vem­bre 199510 sul ta­rif­fa­rio dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te per pre­sta­zio­ni e de­ci­sio­ni se­con­do l’or­di­nan­za sul­le so­stan­ze;
b.
l’or­di­nan­za del 15 ot­to­bre 200111 re­la­ti­va agli emo­lu­men­ti ri­scos­si per le pre­sta­zio­ni sta­bi­li­te dall’or­di­nan­za sull’emis­sio­ne de­li­be­ra­ta nell’am­bien­te.
Art. 8 Modifica del diritto vigente  

Le or­di­nan­ze qui ap­pres­so so­no mo­di­fi­ca­te co­me se­gue:

12

12 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 2005 2603.

Art. 8a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006 13  

Le pre­sta­zio­ni for­ni­te pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 22 no­vem­bre 2006 del­la pre­sen­te or­di­nan­za ma non an­co­ra fat­tu­ra­te sot­to­stan­no al­la nuo­va re­go­la­men­ta­zio­ne.

13 In­tro­dot­to dall’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 su­gli emo­lu­men­ti dell’UFE, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

Art. 9 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2005.

Allegato 14

14 Aggiornato dall’all. 3 n. II 3 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 2005 4199), dall’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE (2006 4889, 2007 2267), dall’all. 5 n. 4 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (RU 2008 4377), dai n. II delle O dell’11 mar. 2011 (RU 2011 1063), dall’all. n. II 1 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201), dal n. I 1 dell’O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1615), dal n. I dell’O del 27 set. 2019 (RU 2019 3129) e dal n. III dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

franchi

1.

Pareri in caso di consultazione e approvazioni

Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti:

a.
pareri che richiedono poco dispendio

200

b.
pareri che richiedono un certo dispendio

2 000

c.
pareri che richiedono molto dispendio

secondo il dispendio, ma al massimo

20 000

legge federale del 1° luglio 196615 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 4)

legge federale del 21 dicembre 194816 sulla navigazione aerea (art. 42 cpv. 3)

ordinanza del 14 novembre 197317 sulla navigazione aerea (art. 86 cpv. 1)

legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (art. 41 cpv. 2)

ordinanza del 19 ottobre 198818 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 12 cpv. 2)

legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)

legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica
(art. 21 cpv. 1)

ordinanza del 10 settembre 200819 sull’emissione deliberata nell’ambiente (art. 44 cpv. 1)

ordinanza del 9 maggio 201220 sull’impiego confinato (art. 19 cpv. 1 e 2, 20 cpv. 1 nonché 21 cpv. 1)

ordinanza del 18 maggio 200521 sui prodotti fitosanitari (art. 56 cpv. 1–4)

ordinanza del 10 gennaio 200122 sui concimi
(art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2)

ordinanza del 26 maggio 199923 sugli alimenti per animali (art. 26 cpv. 2 e 3)

ordinanza del 27 giugno 199524 sulle epizozie
(art. 279 cpv. 1)

legge del 4 ottobre 199125 sulle foreste (art. 49 cpv. 2)

legge del 21 giugno 199126 sulla pesca (art. 21 cpv. 4)

2.

Revoca di decisioni di sussidi federali

500

2a.

Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 22 giugno 200527 sul traffico di rifiuti

a. autorizzazione per l’esportazione di rifiuti

350–2 500

b. consenso per l’importazione di rifiuti

350–2500

c.
ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento

0.40

3.

Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente:

a.
autorizzazione di disseminazioni sperimentali

1000–20 000

b.
sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona


600– 900

c.
autorizzazione di immissione sul mercato

2000–40 000

d.
decisione relativa ad altre misure

1000– 5 000

3a.

Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201828 sulla salute dei vegetali (OSalV):

a.
controlli periodici delle condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 91 cpv. 1):

1.
Importo forfettario di trasferta

100

2.
Esecuzione dei controlli

secondo il dispendio

b.
controlli effettuati nell’ambito di una misura preventiva (art. 10 cpv. 4) durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:

1.
Importo forfettario di trasferta

100

2.
Esecuzione dei controlli

secondo il dispendio

c.
controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato soggetti a notifica (Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli):

1.
Importo forfettario di trasferta

100

2.
Emolumento minimo per invio

50

3.
Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi

200

d.
controlli per campionatura concernenti il rispetto delle esigenze dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (art. 35), durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:

1.
Importo forfettario di trasferta

100

2.
Emolumento minimo per invio

50

3.
Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi

200

e.
riconoscimento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art. 53):

1.
Importo forfettario di trasferta

100

2.
Emolumento minimo

50

3.
Collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzato

secondo il dispendio

f.
rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione come pure rilascio di un certificato di pre-esportazione (art 57, 58 e 59):

1.
Importo forfettario di trasferta

100

2.
Emolumento minimo

50

3.
Ulteriori accertamenti amministrativi e tecnici per completare la domanda

secondo il dispendio

4.
Esecuzione dei controlli

secondo il dispendio

g.
rilascio di un’autorizzazione eccezionale:

1.
per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)

50

2.
per l’importazione di merci (art. 37)

50

3.
per il trasferimento di merci in zone protette (art. 42)

50

4.
per merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)

50

h.
omologazione delle aziende che trattano o marcano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 89 e 90)

50

i.
corrispondenza ufficiale relativa ai requisiti fitosanitari

50

4.

Controllo della gestione del materiale forestale di riproduzione secondo l’ordinanza del 30 novembre 199230 sulle foreste

200– 1 000

5.

Autorizzazioni secondo l’ordinanza del 29 febbraio 198831 sulla caccia

500

6.

Autorizzazione per l’introduzione di pesci e gamberi non indigeni secondo l’ordinanza del 24 novembre 199332 relativa alla legge federale sulla pesca

500

7.

Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e per giorno


200

8.

Atti amministrativi nel settore dell’idrologia (art. 57 della LF del 24 gen. 199133 sulla protezione delle acque, art. 13 della LF del 21 giu. 199134 sulla sistemazione dei corsi d’acqua e art. 26 dell’O del 2 nov. 199435 sulla sistemazione dei corsi d’acqua):

8.1

Invio diretto di dati dalle stazioni di misura

8.1.1

Installazione del sistema di avvertimento di piena (una tantum)

se l’apparecchiatura è disponibile

500

se occorre installare l’apparecchiatura in loco

1500

8.1.2

Sistema di avvertimento di piena: abbonamento per stazione e anno (inclusa la gestione di tre criteri di attivazione e di tre destinatari dell’avviso)

800

8.1.3

Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura

invio per stazione e anno per un sensore

1100

ogni sensore supplementare, per stazione e anno

500

8.2

Idrometrie

8.2.1

Idrometria secondo il dispendio e supplemento per idrometria

equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo

130–800

analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo

160–450

8.2.2

Supplemento per giorno

rimorchio di misura completo

200

9.

Esame della domanda di fideiussione secondo l’ordinanza del 30 novembre 201236 sul CO2

3000

15 RS 451

16 RS 748.0

17 RS 748.01

18 RS 814.011

19 RS 814.911

20 RS 814.912

21 [RU 2005 303540975211, 2006 4851, 2007 821n. III 1469 all. 4 n. 54 1843 4541 6291, 2008 21554377all. 5 n. 11 5271, 2009 401all. n. 3 2845, 2010 2101. RU 20102331art. 84]. Vedi ora l’O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).

22 RS 916.171

23 [RU 1999 17802748all. 5 n. 6, 2001 3294n. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 9732695n. II 19 5555, 2007 4477n. IV 70, 2008 36554377all. 5 n. 14, 2009 2599, 2011 2405]. Vedi ora l’O del 26 ott. 2011 (RS 916.307).

24 RS 916.401

25 RS 921.0

26 RS 923.0

27 RS 814.610

28 RS 916.20

29 RS 0.916.026.81

30 RS 921.01

31 RS 922.01

32 RS 923.01

33 RS 814.20

34 RS 721.100

35 RS 721.100.1

36 RS 641.711

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