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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla ordina: 1 RS 814.01 |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro. 2 Si applica alle aziende con impianti di cui all’allegato 1. |
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
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Sezione 3: Compiti delle autorità |
Art. 7 Tenuta del PRTR
1 L’UFAM tiene un PRTR. 2 Il PRTR contiene:
3 L’UFAM completa il registro:
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Art. 8 Informazione del pubblico
1 L’UFAM mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi nove mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. 2 L’accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno dieci anni dalla loro pubblicazione. 3 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri:
4 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro. |
Art. 9 Riservatezza
1 Le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione. 2 Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati nell’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 20043 sul principio di trasparenza dell’amministrazione. 3 Chi inoltra una documentazione all’UFAM deve:
4 L’UFAM valuta se l’interesse fatto valere è preponderante. Se la sua valutazione diverge dalla richiesta del titolare dell’azienda, l’UFAM, dopo aver sentito il titolare, lo comunica a quest’ultimo mediante decisione. 5 Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza. 3 RS 152.3 |
Art. 10 Verifica dei dati
1 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nel registro riservato (art. 5 cpv. 3) e riguardanti aziende con impianti di cui all’allegato 1 situati sul loro territorio. 2 Verificano se:
3 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l’UFAM entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. L’UFAM ordina le misure necessarie. |
Art. 11 Consulenza al pubblico e collaborazione con i Cantoni
1 L’UFAM informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo. 2 L’UFAM provvede a un regolare scambio di informazioni con i Cantoni e collabora con essi all’ulteriore sviluppo del PRTR. |
Allegato 1 |
(art. 1 cpv. 2) |
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Allegato 2 |
(art. 2 lett. e, 4 cpv. 1 lett. a e d) |
Sostanze inquinanti |
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Osservazione Il trattino (–) indica che il parametro in questione e il corrispondente comparto ambientale non comporta automaticamente l’obbligo di notifica dei dati.
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Allegato 3 |
(art. 5 cpv.1 lett. d, e) |
Metodi di smaltimento e di riciclaggio |
1. Metodi di eliminazione («D»)
2. Metodi di riciclaggio («R»)
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