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Ordinanza
concernente il registro delle emissioni
di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti
e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico
(OPRTR)

del 15 dicembre 2006 (Stato 23 gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla
protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

1 RS 814.01

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione  

1 L’or­di­nan­za ha lo sco­po di ga­ran­ti­re al pub­bli­co l’ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni re­la­ti­ve al­le emis­sio­ni di so­stan­ze in­qui­nan­ti e ai tra­sfe­ri­men­ti di ri­fiu­ti e di so­stan­ze in­qui­nan­ti nel­le ac­que di sca­ri­co at­tra­ver­so la crea­zio­ne di un re­gi­stro.

2 Si ap­pli­ca al­le azien­de con im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
PR­TR: Pol­lu­tant Re­lea­se and Trans­fer Re­gi­ster (re­gi­stro del­le emis­sio­ni di so­stan­ze in­qui­nan­ti e dei tra­sfe­ri­men­ti di ri­fiu­ti e di so­stan­ze in­qui­nan­ti nel­le ac­que di sca­ri­co);
b.
im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1: so­no con­si­de­ra­ti im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 an­che i mol­te­pli­ci im­pian­ti di uno stes­so ti­po (all. 1) con­te­nu­ti in un’azien­da e con una ca­pa­ci­tà to­ta­le su­pe­rio­re al va­lo­re so­glia in­di­ca­to nell’al­le­ga­to 1;
c.
azien­da: uno o più im­pian­ti si­tua­ti in pros­si­mi­tà l’uno dell’al­tro e ge­sti­ti dal­lo stes­so ti­to­la­re qua­le uni­tà azien­da­le uni­ca;
d.
ti­to­la­re: il pro­prie­ta­rio di un’azien­da o la per­so­na che la di­ri­ge a tut­ti gli ef­fet­ti;
e.
so­stan­za in­qui­nan­te: una so­stan­za o un grup­po di so­stan­ze se­con­do l’al­le­ga­to 2;
f.
emis­sio­ne: l’in­tro­du­zio­ne in­ten­zio­na­le o in­vo­lon­ta­ria, di­ret­ta o ef­fet­tua­ta at­tra­ver­so re­ti fo­gna­rie non at­trez­za­te per il trat­ta­men­to fi­na­le del­le ac­que di sca­ri­co, di so­stan­ze in­qui­nan­ti nell’aria, nell’ac­qua o nel suo­lo, in par­ti­co­la­re me­dian­te ver­sa­men­to, emis­sio­ne, sca­ri­co, inie­zio­ne, eli­mi­na­zio­ne o mes­sa in di­sca­ri­ca;
g.
tra­sfe­ri­men­to: lo spo­sta­men­to in­ten­zio­na­le o in­vo­lon­ta­rio ol­tre i con­fi­ni dell’azien­da di:
1.
ri­fiu­ti de­sti­na­ti al ri­ci­clag­gio o all’eli­mi­na­zio­ne, o
2.
so­stan­ze in­qui­nan­ti in ac­que di sca­ri­co de­sti­na­te al trat­ta­men­to;
h.
ac­que di sca­ri­co: le ac­que al­te­ra­te dall’uso in­du­stria­le, ar­ti­gia­na­le, agri­co­lo o di al­tro ti­po;
i.
ri­fiu­ti spe­cia­li: i ri­fiu­ti di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a dell’or­di­nan­za del 22 giu­gno 20052 sul traf­fi­co di ri­fiu­ti.

Sezione 2: Compiti del titolare dell’azienda

Art. 3 Obbligo di diligenza  

Il ti­to­la­re di un azien­da con im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 de­ve ga­ran­ti­re che le in­for­ma­zio­ni mes­se a di­spo­si­zio­ne del pub­bli­co at­tra­ver­so il re­gi­stro sia­no com­ple­te, ba­sa­te su de­fi­ni­zio­ni stan­dar­diz­za­te e com­pren­si­bi­li.

Art. 4 Obbligo di notifica  

Il ti­to­la­re dell’azien­da con im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 no­ti­fi­ca all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM), en­tro il 1° lu­glio di ogni an­no, le in­for­ma­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 se, nell’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te, l’azien­da in que­stio­ne:

a.
ha emes­so una so­stan­za in­qui­nan­te nell’aria, nell’ac­qua o nel suo­lo in una quan­ti­tà su­pe­rio­re a quel­la sta­bi­li­ta nell’al­le­ga­to 2 qua­le so­glia di emis­sio­ne;
b.
ha tra­sfe­ri­to più di due ton­nel­la­te di ri­fiu­ti spe­cia­li;
c.
ha tra­sfe­ri­to più di 2000 ton­nel­la­te di al­tri ri­fiu­ti; op­pu­re
d.
ha tra­sfe­ri­to una so­stan­za in­qui­nan­te nel­le ac­que di sca­ri­co in una quan­ti­tà su­pe­rio­re a quel­la sta­bi­li­ta nell’al­le­ga­to 2 qua­le so­glia di emis­sio­ne nell’ac­qua.
Art. 5 Contenuto della notifica  

1 La no­ti­fi­ca de­ve con­te­ne­re le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
no­me, in­di­riz­zo e coor­di­na­te geo­gra­fi­che dell’azien­da e de­gli im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1;
b.
no­me e in­di­riz­zo del ti­to­la­re;
c.
quan­ti­tà to­ta­le di cia­scu­na so­stan­za in­qui­nan­te emes­sa nell’aria, nell’ac­qua o nel suo­lo dall’azien­da nell’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te e re­la­ti­vo nu­me­ro (all. 2 pri­ma co­lon­na);
d.
quan­ti­tà di ri­fiu­ti spe­cia­li tra­sfe­ri­ta nell’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te. Con le let­te­re «R» (Re­co­ve­ry) o «D» (Di­spo­sal) va in­di­ca­to se si trat­ta di ri­fiu­ti spe­cia­li de­sti­na­ti al ri­ci­clag­gio («R») o all’eli­mi­na­zio­ne («D») se­con­do l’al­le­ga­to 3. Per il tra­sfe­ri­men­to tran­sfron­ta­lie­ro van­no inol­tre in­di­ca­ti il no­me e l’in­di­riz­zo dell’im­pian­to di ri­ci­clag­gio o di eli­mi­na­zio­ne dei ri­fiu­ti non­ché l’in­di­riz­zo del si­to di ri­ci­clag­gio o di eli­mi­na­zio­ne;
e.
quan­ti­tà di al­tri ri­fiu­ti tra­sfe­ri­ta nell’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te. Con le let­te­re «R» (Re­co­ve­ry) o «D» (Di­spo­sal) va in­di­ca­to se si trat­ta di ri­fiu­ti de­sti­na­ti al ri­ci­clag­gio («R») o all’eli­mi­na­zio­ne («D») se­con­do l’al­le­ga­to 3;
f.
quan­ti­tà di so­stan­za in­qui­nan­te tra­sfe­ri­ta nel­le ac­que di sca­ri­co nell’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te e re­la­ti­vo nu­me­ro (all. 2 pri­ma co­lon­na); e
g.
me­to­do­lo­gie uti­liz­za­te per ri­ca­va­re le in­for­ma­zio­ni di cui al­le let­te­re c–f, pre­ci­san­do se so­no il ri­sul­ta­to di mi­su­ra­zio­ni, cal­co­li o sti­me.

2 Per ri­ca­va­re le in­for­ma­zio­ni re­la­ti­ve all’emis­sio­ne e al tra­sfe­ri­men­to de­ve es­se­re scel­ta una me­to­do­lo­gia che con­sen­ta di ot­te­ne­re le mi­glio­ri in­for­ma­zio­ni di­spo­ni­bi­li; se pos­si­bi­le, de­ve es­se­re scel­ta una me­to­do­lo­gia ri­co­no­sciu­ta a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le.

3 Le in­for­ma­zio­ni van­no in­se­ri­te di­ret­ta­men­te nel re­gi­stro ri­ser­va­to mes­so a di­spo­si­zio­ne dall’UFAM; in via ec­ce­zio­na­le pos­so­no es­se­re tra­smes­se all’UFAM in al­tro mo­do. L’UFAM de­fi­ni­sce il for­ma­to dei da­ti.

4 Chi, in ap­pli­ca­zio­ne di al­tre pre­scri­zio­ni, ha già tra­smes­so al­la Con­fe­de­ra­zio­ne in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 può au­to­riz­zar­la a in­se­rir­le nel re­gi­stro di cui al ca­po­ver­so 3; l’UFAM può ri­chie­de­re ad al­tri ser­vi­zi fe­de­ra­li le in­for­ma­zio­ni ot­te­nu­te in vir­tù di al­tre di­spo­si­zio­ni, se­le­zio­nan­do quel­le che si pre­sta­no a es­se­re in­se­ri­te nel re­gi­stro, e te­ner­ne un elen­co.

Art. 6 Obbligo di conservare le registrazioni  

1 I ti­to­la­ri di azien­de con im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 de­vo­no con­ser­va­re per un pe­rio­do di cin­que an­ni dal­la no­ti­fi­ca le re­gi­stra­zio­ni dei da­ti da cui so­no trat­te le in­for­ma­zio­ni no­ti­fi­ca­te. Le re­gi­stra­zio­ni de­vo­no con­tem­pla­re le me­to­do­lo­gie ap­pli­ca­te per ot­te­ne­re i da­ti.

2 Le re­gi­stra­zio­ni van­no mes­se a di­spo­si­zio­ne del­le au­to­ri­tà che ne fan­no ri­chie­sta.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 7 Tenuta del PRTR  

1 L’UFAM tie­ne un PR­TR.

2 Il PR­TR con­tie­ne:

a.
le in­for­ma­zio­ni non ri­ser­va­te di cui all’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1;
b.
in­for­ma­zio­ni sul­le emis­sio­ni di so­stan­ze in­qui­nan­ti da fon­ti dif­fu­se;
c.
col­le­ga­men­ti elet­tro­ni­ci con ban­che da­ti am­bien­ta­li na­zio­na­li già esi­sten­ti;
d.
col­le­ga­men­ti elet­tro­ni­ci ai re­gi­stri PR­TR del­le Par­ti del Pro­to­col­lo e, ove pos­si­bi­le, di al­tri Pae­si.

3 L’UFAM com­ple­ta il re­gi­stro:

a.
su ba­se an­nua, con le in­for­ma­zio­ni non ri­ser­va­te dell’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te se­con­do il ca­po­ver­so 2 let­te­ra a;
b.
su ba­se pe­rio­di­ca, con in­for­ma­zio­ni re­la­ti­ve al­le emis­sio­ni di so­stan­ze in­qui­nan­ti da fon­ti dif­fu­se se­con­do il ca­po­ver­so 2 let­te­ra b.
Art. 8 Informazione del pubblico  

1 L’UFAM met­te il PR­TR a di­spo­si­zio­ne del pub­bli­co al più tar­di no­ve me­si do­po la sca­den­za del ter­mi­ne di no­ti­fi­ca di cui all’ar­ti­co­lo 4.

2 L’ac­ces­so al­le in­for­ma­zio­ni con­te­nu­te nel PR­TR è ga­ran­ti­to, in for­ma elet­tro­ni­ca e in par­ti­co­la­re via In­ter­net, per al­me­no die­ci an­ni dal­la lo­ro pub­bli­ca­zio­ne.

3 L’UFAM ga­ran­ti­sce la pos­si­bi­li­tà di ri­cer­ca­re elet­tro­ni­ca­men­te le in­for­ma­zio­ni con­te­nu­te nel PR­TR per ogni an­no ci­vi­le in ba­se ai se­guen­ti cri­te­ri:

a.
no­me dell’azien­da e re­la­ti­ve coor­di­na­te geo­gra­fi­che;
b.
im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1;
c.
ti­to­la­re;
d.
so­stan­za in­qui­nan­te o ri­fiu­to;
e.
com­par­ti am­bien­ta­li in cui la so­stan­za in­qui­nan­te è sta­ta emes­sa;
f.
me­to­do di ri­ci­clag­gio o di eli­mi­na­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 3;
g.
no­me e in­di­riz­zo dell’im­pian­to di ri­ci­clag­gio o di eli­mi­na­zio­ne dei ri­fiu­ti non­ché in­di­riz­zo del si­to di ri­ci­clag­gio o di eli­mi­na­zio­ne, qua­lo­ra si trat­ti di un tra­sfe­ri­men­to tran­sfron­ta­lie­ro di ri­fiu­ti spe­cia­li.

4 L’UFAM ga­ran­ti­sce la pos­si­bi­li­tà di ri­cer­ca­re i da­ti in ba­se al­le fon­ti dif­fu­se iscrit­te nel re­gi­stro.

Art. 9 Riservatezza  

1 Le in­for­ma­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 so­no pub­bli­che, sem­pre che in­te­res­si pub­bli­ci o pri­va­ti pre­pon­de­ran­ti de­gni di pro­te­zio­ne non si op­pon­ga­no al­la lo­ro co­mu­ni­ca­zio­ne.

2 So­no con­si­de­ra­ti in­te­res­si pub­bli­ci o pri­va­ti de­gni di pro­te­zio­ne gli in­te­res­si con­tem­pla­ti nell’ar­ti­co­lo 7 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 17 di­cem­bre 20043 sul prin­ci­pio di tra­spa­ren­za dell’am­mi­ni­stra­zio­ne.

3 Chi inol­tra una do­cu­men­ta­zio­ne all’UFAM de­ve:

a.
spe­ci­fi­ca­re le in­for­ma­zio­ni da trat­ta­re con ri­ser­va­tez­za; e
b.
mo­ti­va­re per­ché l’in­te­res­se fat­to va­le­re pre­va­le sull’in­te­res­se al­la di­vul­ga­zio­ne.

4 L’UFAM va­lu­ta se l’in­te­res­se fat­to va­le­re è pre­pon­de­ran­te. Se la sua va­lu­ta­zio­ne di­ver­ge dal­la ri­chie­sta del ti­to­la­re dell’azien­da, l’UFAM, do­po aver sen­ti­to il ti­to­la­re, lo co­mu­ni­ca a que­st’ul­ti­mo me­dian­te de­ci­sio­ne.

5 Se del­le in­for­ma­zio­ni ven­go­no man­te­nu­te ri­ser­va­te, il re­gi­stro de­ve in­di­ca­re il ti­po di in­for­ma­zio­ne e il mo­ti­vo del­la ri­ser­va­tez­za.

Art. 10 Verifica dei dati  

1 I Can­to­ni han­no ac­ces­so al­le in­for­ma­zio­ni con­te­nu­te nel re­gi­stro ri­ser­va­to (art. 5 cpv. 3) e ri­guar­dan­ti azien­de con im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 si­tua­ti sul lo­ro ter­ri­to­rio.

2 Ve­ri­fi­ca­no se:

a.
i ti­to­la­ri han­no adem­piu­to al lo­ro ob­bli­go di no­ti­fi­ca; e
b.
le in­for­ma­zio­ni for­ni­te so­no com­ple­te, ba­sa­te su de­fi­ni­zio­ni stan­dar­diz­za­te e com­pren­si­bi­li.

3 Qua­lo­ra con­sta­ti­no che i re­qui­si­ti fis­sa­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za non so­no ri­spet­ta­ti, i Can­to­ni in­for­ma­no l’UFAM en­tro tre me­si dal­la sca­den­za del ter­mi­ne di no­ti­fi­ca di cui all’ar­ti­co­lo 4. L’UFAM or­di­na le mi­su­re ne­ces­sa­rie.

Art. 11 Consulenza al pubblico e collaborazione con i Cantoni  

1 L’UFAM in­for­ma pe­rio­di­ca­men­te il pub­bli­co in me­ri­to al PR­TR e of­fre con­su­len­za ri­guar­do al­la sua ap­pli­ca­zio­ne e al suo sco­po.

2 L’UFAM prov­ve­de a un re­go­la­re scam­bio di in­for­ma­zio­ni con i Can­to­ni e col­la­bo­ra con es­si all’ul­te­rio­re svi­lup­po del PR­TR.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente  

...4

4 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 2007 141.

Art. 13 Disposizioni transitorie  

1 La no­ti­fi­ca di cui all’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta per il pri­mo an­no di ri­fe­ri­men­to al più tar­di il 1° lu­glio 2008.

2 Qua­lo­ra i ti­to­la­ri di azien­de con im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 no­ti­fi­chi­no da­ti re­la­ti­vi al pe­rio­do pre­ce­den­te l’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, ta­li da­ti so­no trat­ta­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 9.

Art. 14 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mar­zo 2007.

Allegato 1

(art. 1 cpv. 2)

Impianti

N.

Impianti

1.

Settore energetico

a.

Raffinerie di oli minerali e di gas

b.

Impianti di gassificazione e liquefazione

c.

Centrali termiche e altri impianti di combustione con una potenza termica superiore a 50 megawatt (MW)

d.

Cokerie

e.

Frantoi rotatori per il carbone con una capacità superiore a 1 t all’ora

f.

Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

2.

Produzione e trasformazione dei metalli

a.

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)

b.

Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora

c.

Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

1.
laminazione a caldo, con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora

2.
forgiatura con magli, con un’energia superiore a 50 chilojoule per maglio e una potenza calorifica superiore a 20 MW

3.
applicazione di strati protettivi di metallo fuso, con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all’ora

d.

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno

e.

Impianti:

1.
per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici

2.
per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli

f.

Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, se il volume delle vasche di trattamento è superiore a 30 m3

3.

Industria mineraria

a.

Coltivazione sotterranea e operazioni connesse

b.

Coltivazione a cielo aperto, se la superficie del sito supera i 25 ettari

c.

Impianti per la produzione di:

1.
clinker (cemento) in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno

2.
calce viva in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno

3.
clinker (cemento) o calce viva in altri forni, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno

d.

Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

e.

Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

f.

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

g.

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o una capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3

4.

Industria chimica

a.

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:

1.
idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

2.
idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

3.
idrocarburi solforati

4.
idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

5.
idrocarburi fosforosi

6.
idrocarburi alogenati

7.
composti organometallici

8.
materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

9.
gomme sintetiche

10.
coloranti e pigmenti

11.
tensioattivi

b.

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:

1.
gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile

2.
acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

3.
basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

4.
sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento

5.
metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

c.

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

d.

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi

e.

Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base

f.

Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

5.

Gestione dei rifiuti e delle acque di scarico

a.

Impianti di incenerimento, pirolisi, riciclaggio, trattamento chimico o deposito di rifiuti speciali con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno

b.

Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 t all’ora

c.

Impianti per lo smaltimento di altri rifiuti, diversi dai rifiuti speciali, con una capacità superiore a 50 t al giorno

d.

Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti) con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno o con una capacità totale superiore a 25 000 t

e.

Impianti per l’eliminazione o il riciclaggio di carcasse e di residui di animali con una capacità totale superiore a 10 t al giorno

f.

Impianti comunali di trattamento delle acque di scarico con una capacità superiore a 100 000 equivalenti-abitanti

g.

Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque di scarico industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato, con una capacità superiore a 10 000 m3 al giorno

6.

Produzione e lavorazione della carta e del legno

a.

Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose

b.

Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno

c.

Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno

7.

Allevamento intensivo e acquacoltura

a.

Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini:

1.
con oltre 40 000 posti per il pollame

2.
con oltre 2000 posti per i suini da produzione (superiori ai 30 kg)

3.
con oltre 750 posti per le scrofe

b.

Acquacoltura intensiva, con oltre 1000 t di pesce e molluschi all’anno

8.

Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

a.

Mattatoi con una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t al giorno

b.

Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:

1.
materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 t al giorno

2.
materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)

c.

Impianti di trattamento e trasformazione del latte con una capacità di ricezione superiore a 200 t di latte al giorno (valore medio su base annuale)

9.

Altri settori industriali

a.

Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con una capacità di trattamento di 10 t al giorno

b.

Impianti per la concia delle pelli con una capacità di trattamento superiore a 12 t di prodotti finiti al giorno

c.

Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno

d.

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione

e.

Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi, con una capacità sufficiente per navi di oltre 100 m di lunghezza

Allegato 2

(art. 2 lett. e, 4 cpv. 1 lett. a e d)

Sostanze inquinanti

Osservazione

Il trattino (–) indica che il parametro in questione e il corrispondente comparto ambientale non comporta automaticamente l’obbligo di notifica dei dati.

N.

Numero CAS

Sostanza inquinante

Soglia di emissione

nell’aria

nell’acqua

nel suolo

kg/anno

kg/anno

kg/anno

1

74-82-8

Metano (CH4)

100 000

2

630-08-0

Monossido di carbonio (CO)

500 000

3

124-38-9

Biossido di carbonio (CO2)

100 milioni

4

Idrofluorocarburi (HFC)

100

5

10024-97-2

Ossido di azoto (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniaca (NH3)

10 000

7

Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM)

100 000

8

Ossidi di azoto (NOx/NO2)

100 000

9

Perfluorocarburi (PFC)

100

10

2551-62-4

Esafluoruro di zolfo (SF6)

50

11

Ossidi di zolfo (SOx/SO2)

150 000

12

Totale azoto

50 000

50 000

13

Totale fosforo

5 000

5 000

14

Idroclorofluorocarburi (HCFC)

1

15

Clorofluorocarburi (CFC)

1

16

Halon

1

17

7440-38-2

Arsenico e composti (espressi come As)

20

5

5

18

7440-43-9

Cadmio e composti (espressi come Cd)

10

5

5

19

7440-47-3

Cromo e composti (espressi come Cr)

100

50

50

20

7440-50-8

Rame e composti (espressi come Cu)

100

50

50

21

7439-97-6

Mercurio e composti (espressi come Hg)

10

1

1

22

7440-02-0

Nichel e composti (espressi come Ni)

50

20

20

23

7439-92-1

Piombo e composti (espressi come Pb)

200

20

20

24

7440-66-6

Zinco e composti (espressi come Zn)

200

100

100

25

15972-60-8

Alacloro

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazina

1

1

28

57-74-9

Clordano

1

1

1

29

143-50-0

Clordecone

1

1

1

30

470-90-6

Clorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Cloroalcani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Clorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2- dicloroetano (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diclorometano (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

Composti organici alogenati (espressi come AOX)

1 000

1 000

41

76-44-8

Eptacloro

1

1

1

42

118-74-1

Esaclorobenzene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Esaclorobutadiene (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindano

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)

0.001

0.001

0.001

48

608-93-5

Pentaclorobenzene

1

1

1

49

87-86-5

Pentaclorofenolo (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenili policlorurati (PCB)

0.1

0.1

0.1

51

122-34-9

Simazina

1

1

52

127-18-4

Tetracloroetilene (PER)

2 000

53

56-23-5

Tetraclorometano (TCM)

100

54

12002-48-1

Triclorobenzeni (TCB)

10

55

71-55-6

1,1,1-tricloroetano

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetracloroetano

50

57

79-01-6

Tricloroetilene

2 000

58

67-66-3

Triclorometano

500

59

8001-35-2

Toxafene

1

1

1

60

75-01-4

Cloruro di vinile

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracene

50

1

1

62

71-43-2

Benzene

1 000

200

(espresso
come BTEX)*

200
(espresso
come BTEX)*

63

Difenileteri bromati (PBDE)

1

1

64

Etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse

1

1

65

100-41-4

Etilbenzene

200
(espresso
come BTEX)*

200
(espresso
come BTEX)*

66

75-21-8

Ossido di etilene

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalene

100

10

10

69

Composti organostannici (espressi come Sn totale)

50

50

70

117-81-7

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoli (espressi come C totale)

20

20

72

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)**

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

200
(espresso
come BTEX)*

200
(espresso
come BTEX)*

74

Tributilstagno e composti

1

1

75

Trifenilstagno e composti

1

1

76

Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralina

1

1

78

1330-20-7

Xileni

200
(espressi
come BTEX)*

200
(espressi
come BTEX)*

79

Cloruri (espressi come Cl totale)

2 milioni

2 milioni

80

Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)

10 000

81

1332-21-4

Amianto

1

1

1

82

Cianuri (espressi come CN totale)

50

50

83

Fluoruri (espressi come F totale)

2 000

2 000

84

Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)

5 000

85

74-90-8

Acido cianidrico (HCN)

200

86

Particolato (PM10)

50 000

*
Occorre notificare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).
**
Per quanto riguarda gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH), vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2),
il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l’indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5).

Allegato 3

(art. 5 cpv.1 lett. d, e)

Metodi di smaltimento e di riciclaggio

1. Metodi di eliminazione («D»)

Deposito nel o sul suolo (ad es. in discarica)
Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suolo)
Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte
Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione)
Incenerimento a terra
Deposito definitivo (ad es. deposito di contenitori in una miniera)
Raggruppamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte
Ricondizionamento prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte
Deposito prima di impiegare uno dei metodi indicati in questa parte

2. Metodi di riciclaggio («R»)

Utilizzazione come combustibile (tranne nel caso della combustione diretta) o come altro mezzo per produrre energia
Recupero/rigenerazione di solventi
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi
Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
Rigenerazione di acidi o di basi
Recupero di componenti che servono a captare gli inquinanti
Recupero di componenti di catalizzatori
Raffinazione di oli esausti o altre possibilità di reimpiego di oli esausti
Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
Utilizzazione di residui ottenuti con uno dei metodi indicati in questa parte
Scambio di rifiuti per sottoporli a uno dei metodi indicati in questa parte
Raccolta di sostanze per sottoporle a uno dei metodi indicati in questa parte

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