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Ordinanza
relativa alla tassa d’incentivazione sui composti
organici volatili
(OCOV)

del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35ae 35cdella legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

1 RS 814.01

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizione  

So­no con­si­de­ra­ti com­po­sti or­ga­ni­ci vo­la­ti­li (COV) ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za i com­po­sti or­ga­ni­ci con una pres­sio­ne di va­po­re di al­me­no 0,1 mbar a 20°C op­pu­re con un pun­to di ebol­li­zio­ne di 240°C al mas­si­mo a 1013,25 mbar.

Art. 2 Oggetto della tassa  

Sot­to­stan­no al­la tas­sa:

a.
i COV che fi­gu­ra­no nell’elen­co del­le so­stan­ze (al­le­ga­to 1);
b.
i COV se­con­do la let­te­ra a im­por­ta­ti in mi­sce­le e og­get­ti che fi­gu­ra­no nell’elen­co dei pro­dot­ti (al­le­ga­to 2).
Art. 3 Applicazione della legislazione doganale  

La le­gi­sla­zio­ne do­ga­na­le è ap­pli­ca­bi­le per ana­lo­gia al­la ri­scos­sio­ne e al­la re­sti­tu­zio­ne del­la tas­sa non­ché al­la pro­ce­du­ra, nel­la mi­su­ra in cui si trat­ti di im­por­ta­zio­ne o di espor­ta­zio­ne.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 4 Autorità esecutive 2  

1 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za, sal­vo quan­do è com­pe­ten­te l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM). Es­sa tie­ne con­to a tal fi­ne del pa­re­re de­gli esper­ti dell’UFAM.

2 L’UFAM:

a.
ese­gue le di­spo­si­zio­ni sul­la di­stri­bu­zio­ne del pro­dot­to del­la tas­sa (art. 23 a 23b);
b.
aiu­ta la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne nell’ese­cu­zio­ne del­le di­spo­si­zio­ni sull’esen­zio­ne dal­la tas­sa gra­zie a prov­ve­di­men­ti per ri­dur­re le emis­sio­ni (art. 9–9h);
c.
esa­mi­na l’ef­fet­to sul­la qua­li­tà dell’aria del­la tas­sa e dell’esen­zio­ne dal­la tas­sa gra­zie a prov­ve­di­men­ti per ri­dur­re le emis­sio­ni e pub­bli­ca a in­ter­val­li re­go­la­ri i ri­sul­ta­ti.

3 L’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne met­te a di­spo­si­zio­ne dell’UFAM i da­ti ne­ces­sa­ri.

4 I Can­to­ni aiu­ta­no le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve, sal­vo quan­do l’ob­bli­go di pa­ga­re la tas­sa ri­guar­da la Con­fe­de­ra­zio­ne. Es­si ve­ri­fi­ca­no in par­ti­co­la­re:

a.
i pia­ni di prov­ve­di­men­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 9d non­ché il lo­ro ade­gua­men­to (art. 9f e 9g);
b.
le pro­ve se­con­do l’ar­ti­co­lo 9h;
c.
i bi­lan­ci dei COV se­con­do l’ar­ti­co­lo 10;
d.3
la do­man­da di pro­ro­ga dei ter­mi­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 9i.

5 Le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve ri­ce­vo­no in­sie­me l’1,5 per cen­to del pro­dot­to com­ples­si­vo (pro­dot­to lor­do) a ti­to­lo di in­den­ni­tà per il la­vo­ro svol­to.

6 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) ema­na, d’in­te­sa con il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze, pre­scri­zio­ni sull’in­den­ni­tà da ver­sa­re ai Can­to­ni per il lo­ro aiu­to nell’am­bi­to dell’ese­cu­zio­ne.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

3 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

Art. 5 Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV 4  

1 Il Con­si­glio fe­de­ra­le isti­tui­sce una com­mis­sio­ne di esper­ti, nel­la qua­le so­no rap­pre­sen­ta­ti la Con­fe­de­ra­zio­ne, i Can­to­ni e gli am­bien­ti in­te­res­sa­ti, e no­mi­na qua­le pre­si­den­te un rap­pre­sen­tan­te dell’UFAM5. La Com­mis­sio­ne è co­sti­tui­ta al mas­si­mo di do­di­ci mem­bri.

2 La Com­mis­sio­ne con­si­glia la Con­fe­de­ra­zio­ne e i Can­to­ni nel­le que­stio­ni re­la­ti­ve al­la tas­sa d’in­cen­ti­va­zio­ne sui COV, in par­ti­co­la­re nell’adat­ta­men­to de­gli al­le­ga­ti e nell’ese­cu­zio­ne dell’esen­zio­ne dal­la tas­sa gra­zie a prov­ve­di­men­ti per ri­dur­re le emis­sio­ni.6

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

5 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 6 Controlli  

1 Le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve pos­so­no ese­gui­re con­trol­li sen­za pre­av­vi­so, se­gna­ta­men­te pres­so le per­so­ne sog­get­te al pa­ga­men­to del­la tas­sa, quel­le che de­vo­no re­di­ge­re un bi­lan­cio dei COV e quel­le che pre­sen­ta­no una do­man­da di re­sti­tu­zio­ne del­la tas­sa.

2 Su ri­chie­sta, de­vo­no es­se­re for­ni­te al­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve tut­te le in­for­ma­zio­ni non­ché pre­sen­ta­ti tut­ti i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 3: Aliquota della tassa7

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Art. 78  

L’ali­quo­ta del­la tas­sa è fis­sa­ta a fran­chi 3 per ogni chi­lo­gram­mo di COV.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità  

1 So­no esen­ti dal­la tas­sa i COV pre­sen­ti nel­le se­guen­ti mi­sce­le o og­get­ti:

a.
in mi­sce­le o og­get­ti, nei qua­li il te­no­re di COV è al mas­si­mo del 3 per cen­to (% mas­sa);
b.
in mi­sce­le o og­get­ti pro­dot­ti nel ter­ri­to­rio sviz­ze­ro, che non fi­gu­ra­no nell’elen­co dei pro­dot­ti.

2 Se le mi­sce­le e gli og­get­ti ai sen­si del ca­po­ver­so 1 let­te­ra a ven­go­no im­por­ta­ti, la tas­sa non è ri­scos­sa.

3 Se le mi­sce­le e gli og­get­ti ai sen­si del ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b ven­go­no pro­dot­ti in Sviz­ze­ra, su do­man­da del fab­bri­can­te, i COV in es­si pre­sen­ti so­no esen­ti dal­la tas­sa.

Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni 9  

I COV im­pie­ga­ti in un im­pian­to sta­zio­na­rio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 e l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 32 dell’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 198510 con­tro l’in­qui­na­men­to at­mo­sfe­ri­co (OIAt) so­no esen­ti dal­la tas­sa se:

a.
la quan­ti­tà del­le emis­sio­ni an­nue di COV di det­to im­pian­to è sta­ta ri­dot­ta, a se­gui­to dell’ado­zio­ne di prov­ve­di­men­ti, di al­me­no il 50 per cen­to ri­spet­to al­la quan­ti­tà di COV che sa­reb­be sta­ta emes­sa all’an­no per la me­de­si­ma pro­du­zio­ne ri­spet­tan­do la quan­ti­tà mas­si­ma am­mes­sa con­for­me­men­te al­la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni se­con­do gli ar­ti­co­li 3 e 4 OIAt;
b.
il di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to de­gli ef­fluen­ti gas­so­si (di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to) im­pie­ga­to a tal fi­ne è tec­ni­ca­men­te in buo­no sta­to e di­spo­ni­bi­le du­ran­te il pe­rio­do d’eser­ci­zio al 95 per cen­to; e
c.
le emis­sio­ni di COV dell’im­pian­to sta­zio­na­rio non eva­cua­te me­dian­te il di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to (emis­sio­ni dif­fu­se di COV) so­no ri­dot­te se­con­do l’al­le­ga­to 3.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

10 RS814.318.142.1

Art. 9a Gruppi di impianti 11  

1 Su ri­chie­sta, più im­pian­ti sta­zio­na­ri pos­so­no es­se­re riu­ni­ti in un grup­po di im­pian­ti, se:

a.
so­no ge­sti­ti dal­la stes­sa per­so­na; e
b.
ogni im­pian­to sod­di­sfa i re­qui­si­ti dell’OIAt.12

2 Ai fi­ni dell’adem­pi­men­to del­le con­di­zio­ni di esen­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 9, un grup­po di im­pian­ti è trat­ta­to co­me un sin­go­lo im­pian­to sta­zio­na­rio.

3 La com­po­si­zio­ne di un grup­po di im­pian­ti non può es­se­re mo­di­fi­ca­ta du­ran­te il pe­rio­do di va­li­di­tà di cui all’ar­ti­co­lo 9c ca­po­ver­so 1 let­te­ra b. So­no ec­cet­tua­te:

a.
l’esclu­sio­ne di im­pian­ti sta­zio­na­ri chiu­si;
b.
l’in­clu­sio­ne a po­ste­rio­ri di im­pian­ti sta­zio­na­ri nuo­vi o nuo­va­men­te mes­si in eser­ci­zio;
c.
l’in­clu­sio­ne a po­ste­rio­ri di im­pian­ti sta­zio­na­ri che sod­di­sfa­no già i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3.13

4 Se in un grup­po di im­pian­ti so­no in­clu­si la­bo­ra­to­ri le cui emis­sio­ni di COV non so­no eva­cua­te me­dian­te un di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to, es­si de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3 già al mo­men­to del­la lo­ro in­clu­sio­ne.14

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° mar. 2013 (RU 2013573).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° mar. 2013 (RU 2013573).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vi­go­re dal 1° mar. 2013 (RU 2013573).

Art. 9b Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento 15  

1 Se, a cau­sa di un even­to straor­di­na­rio, du­ran­te un an­no d’eser­ci­zio non è sta­ta rag­giun­ta la di­spo­ni­bi­li­tà del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to ri­chie­sta se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b, i COV emes­si al di fuo­ri del cor­ri­spon­den­te pe­rio­do di in­ter­ru­zio­ne del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to so­no esen­ti dal­la tas­sa se:

a.
al di fuo­ri del pe­rio­do di in­ter­ru­zio­ne so­no sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni di esen­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 9;
b.
l’au­to­ri­tà can­to­na­le è sta­ta in­for­ma­ta im­me­dia­ta­men­te dell’even­to straor­di­na­rio; e
c.
l’even­to straor­di­na­rio non è sta­to pro­vo­ca­to da ma­nu­ten­zio­ne la­cu­no­sa o im­pie­go non con­for­me del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to.

2 Se, a cau­sa del­la so­sti­tu­zio­ne del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to, du­ran­te un an­no d’eser­ci­zio non è sta­ta rag­giun­ta la di­spo­ni­bi­li­tà del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to ri­chie­sta se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b, i COV emes­si al di fuo­ri del pe­rio­do di so­sti­tu­zio­ne del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to so­no esen­ti dal­la tas­sa se:

a.
al di fuo­ri del pe­rio­do di so­sti­tu­zio­ne del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to so­no sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni di esen­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 9;
b.
l’au­to­ri­tà can­to­na­le è sta­ta pre­via­men­te in­for­ma­ta del­la pre­vi­sta in­ter­ru­zio­ne del di­spo­si­ti­vo di ab­bat­ti­men­to; e
c.
i la­vo­ri di so­sti­tu­zio­ne so­no sta­ti ef­fet­tua­ti du­ran­te le va­can­ze azien­da­li o in pe­rio­di di bas­sa pro­du­zio­ne.

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 9c Riduzione delle emissioni diffuse di COV 16  

1 L’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c è sod­di­sfat­to se:

a.
l’im­pian­to sta­zio­na­rio sod­di­sfa già i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3; o
b.17
le emis­sio­ni dif­fu­se di COV dell’im­pian­to sta­zio­na­rio so­no ri­dot­te con­for­me­men­te a un pia­no di prov­ve­di­men­ti ap­pro­va­to dal­la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne, in mo­do ta­le da adem­pie­re ai re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 en­tro il 31 di­cem­bre 2022 (pe­rio­do di va­li­di­tà).

2 Ogni cin­que an­ni il DA­TEC ade­gua l’al­le­ga­to 3 non­ché il pe­rio­do di va­li­di­tà se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra b do­po aver sen­ti­to i ra­mi eco­no­mi­ci in­te­res­sa­ti e i Can­to­ni. Es­so tie­ne con­to del pro­gres­so tec­ni­co.

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 28 nov. 2016, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).

Art. 9d Piano di provvedimenti 18  

1 Il pia­no di prov­ve­di­men­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 9c ca­po­ver­so 1 let­te­ra b com­pren­de:

a.
da­ti sul gra­do di adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3 (ana­li­si si­tua­zio­ne au­spi­ca­ta-ef­fet­ti­va);
b.
i prov­ve­di­men­ti pre­vi­sti;
c.
i tem­pi pre­vi­sti per l’at­tua­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti;
d.
il po­ten­zia­le di ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni di ogni prov­ve­di­men­to.

2 Es­so de­ve pre­ve­de­re che al­me­no la me­tà del­la ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni pre­vi­sta sia at­tua­ta nei suoi pri­mi tre an­ni di va­li­di­tà.

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 9e Domanda di approvazione del piano di provvedimenti 19  

1 Per un im­pian­to sta­zio­na­rio esi­sten­te la do­man­da di ap­pro­va­zio­ne del pia­no di prov­ve­di­men­ti de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’au­to­ri­tà can­to­na­le en­tro il 30 apri­le dell’an­no pre­ce­den­te l’ini­zio dell’esen­zio­ne dal­la tas­sa.

2 Per un nuo­vo im­pian­to sta­zio­na­rio la do­man­da di ap­pro­va­zio­ne del pia­no di prov­ve­di­men­ti può es­se­re pre­sen­ta­ta all’au­to­ri­tà can­to­na­le in ogni mo­men­to.

3 La do­man­da de­ve com­pren­de­re il pia­no di prov­ve­di­men­ti.

4 I ge­sto­ri di im­pian­ti sta­zio­na­ri esi­sten­ti te­nu­ti a inol­tra­re un bi­lan­cio dei COV se­con­do l’ar­ti­co­lo 10 de­vo­no al­le­ga­re ta­le bi­lan­cio al pia­no dei prov­ve­di­men­ti.

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

Art. 9f Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti 20  

1 Su ri­chie­sta, il pia­no di prov­ve­di­men­ti ap­pro­va­to può es­se­re ade­gua­to se uno o più prov­ve­di­men­ti pos­so­no es­se­re so­sti­tui­ti da al­tri prov­ve­di­men­ti di ef­fet­to al­me­no equi­va­len­te.

2 La do­man­da di ade­gua­men­to de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’au­to­ri­tà can­to­na­le en­tro sei me­si pri­ma dall’ini­zio dell’an­no d’eser­ci­zio in cui sa­rà at­tua­to il pia­no di prov­ve­di­men­ti ade­gua­to.

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 9g Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell’impianto stazionario 21  

1 Le mo­di­fi­che dell’im­pian­to sta­zio­na­rio che han­no ri­per­cus­sio­ni sul­le emis­sio­ni dif­fu­se di COV de­vo­no es­se­re no­ti­fi­ca­te im­me­dia­ta­men­te all’au­to­ri­tà can­to­na­le.

2 Se ne­ces­sa­rio, il pia­no di prov­ve­di­men­ti è ade­gua­to.

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 9h Prova per l’esenzione dalla tassa in caso di provvedimenti di riduzione delle emissioni 22  

1 Chi ri­ven­di­ca l’esen­zio­ne dal­la tas­sa ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 35a ca­po­ver­so 4 LPAmb de­ve pro­va­re an­nual­men­te che so­no sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni di esen­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 9. In par­ti­co­la­re bi­so­gna for­ni­re la pro­va che:

a.
l’im­pian­to sta­zio­na­rio sod­di­sfa i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3; o
b.23
i prov­ve­di­men­ti pre­vi­sti nel pia­no di prov­ve­di­men­ti ap­pro­va­to per il cor­ri­spon­den­te an­no d’eser­ci­zio so­no sta­ti at­tua­ti en­tro il ter­mi­ne e l’im­pian­to sta­zio­na­rio sod­di­sfa i re­stan­ti re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3.

2 La pro­va de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta con­tem­po­ra­nea­men­te al bi­lan­cio dei COV.

3 Se la pro­va non può es­se­re for­ni­ta, du­ran­te il cor­ri­spon­den­te an­no d’eser­ci­zio l’esen­zio­ne dal­la tas­sa per i COV im­pie­ga­ti nell’im­pian­to sta­zio­na­rio è so­spe­sa.

22 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

Art. 9i Proroga dei termini nei casi di rigore 24  

1 Su do­man­da, la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne può pro­ro­ga­re i ter­mi­ni per l’at­tua­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti fis­sa­ti nel pia­no di prov­ve­di­men­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9dal mas­si­mo fi­no al­la sca­den­za del pe­rio­do di va­li­di­tà, se l’at­tua­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti en­tro il ter­mi­ne po­treb­be met­te­re in pe­ri­co­lo l’esi­sten­za dell’im­pre­sa in cui è ge­sti­to l’im­pian­to, sen­za col­pa del­la stes­sa.

2 La do­man­da di pro­ro­ga dei ter­mi­ni de­ve con­te­ne­re in par­ti­co­la­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
il cam­bia­men­to fon­da­men­ta­le in­ter­ve­nu­to do­po l’ap­pro­va­zio­ne del pia­no di prov­ve­di­men­ti che in ca­so di at­tua­zio­ne del pia­no en­tro il ter­mi­ne pre­vi­sto met­te in pe­ri­co­lo l’esi­sten­za dell’im­pre­sa, e le ri­per­cus­sio­ni del cam­bia­men­to sull’im­pre­sa;
b
la pro­va che il cam­bia­men­to fon­da­men­ta­le se­con­do la let­te­ra a è av­ve­nu­to sen­za col­pa;
c.
tut­ti i prov­ve­di­men­ti già at­tua­ti per ri­dur­re le emis­sio­ni dif­fu­se di COV nell’im­pian­to sta­zio­na­rio in­te­res­sa­to;
d.
una sti­ma dei co­sti di cia­scun prov­ve­di­men­to da po­sti­ci­pa­re;
e.
il ca­len­da­rio per l’at­tua­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti da po­sti­ci­pa­re.

3 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne può esi­ge­re ul­te­rio­ri in­di­ca­zio­ni.

4 La do­man­da de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’au­to­ri­tà can­to­na­le fi­no a quat­tro me­si pri­ma del­la fi­ne del cor­ri­spon­den­te an­no d’eser­ci­zio.

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

Art. 9j Inizio dell’esenzione per i nuovi impianti stazionari 25  

I nuo­vi im­pian­ti sta­zio­na­ri che sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di esen­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 so­no esen­ti dal­la tas­sa a par­ti­re:

a.
dall’en­tra­ta in eser­ci­zio, se l’im­pian­to sta­zio­na­rio sod­di­sfa già i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3;
b.
dall’an­no d’eser­ci­zio che se­gue la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da di ap­pro­va­zio­ne del pia­no di prov­ve­di­men­ti, se l’im­pian­to sta­zio­na­rio non sod­di­sfa an­co­ra i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3.

25 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

Art. 10 Bilancio dei COV  

1 Chi ri­ven­di­ca l’esen­zio­ne dal­la tas­sa ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 35a ca­po­ver­so 3 let­te­ra c o ca­po­ver­so 4 LPAmb op­pu­re un’au­to­riz­za­zio­ne per l’ac­qui­sto di COV tem­po­ra­nea­men­te non gra­va­ti dal­la tas­sa (art. 21) de­ve te­ne­re una con­ta­bi­li­tà dei COV e un bi­lan­cio dei COV.26

2 Nel bi­lan­cio dei COV de­vo­no fi­gu­ra­re:

a.
le en­tra­te, le scor­te e le usci­te;
b.
le quan­ti­tà la­vo­ra­te in mi­sce­le o og­get­ti;
c.
le quan­ti­tà re­cu­pe­ra­te;
d.
le quan­ti­tà eli­mi­na­te o tra­sfor­ma­te nel­la pro­pria azien­da o in azien­de ester­ne;
e.
le emis­sio­ni re­si­due.

3 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne può esi­ge­re ul­te­rio­ri in­di­ca­zio­ni.

4 Il bi­lan­cio dei COV de­ve es­se­re re­dat­to su mo­du­lo uf­fi­cia­le. La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne può au­to­riz­za­re al­tre for­me.

5 Se l’one­re ne­ces­sa­rio all’al­le­sti­men­to del bi­lan­cio dei COV è spro­por­zio­na­to, la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne può de­ro­ga­re ai ca­po­ver­si 1 e 2.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vi­go­re dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale

Art. 11 Annuncio  

Le per­so­ne che fab­bri­ca­no COV de­vo­no an­nun­ciar­si pres­so la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne. Que­st’ul­ti­ma tie­ne un re­gi­stro.

Art. 12 Nascita del credito fiscale  

Il cre­di­to fi­sca­le sor­ge:

a.
per i COV pro­dot­ti nel ter­ri­to­rio na­zio­na­le, al mo­men­to in cui la­scia­no l’azien­da di pro­du­zio­ne o al mo­men­to in cui ven­go­no im­pie­ga­ti nell’azien­da di pro­du­zio­ne;
b.
per i COV sui qua­li la tas­sa de­ve es­se­re pa­ga­ta po­sti­ci­pa­ta­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2, al mo­men­to in cui la per­so­na be­ne­fi­cia­ria im­pie­ga es­sa stes­sa i COV o li for­ni­sce a ter­zi.
Art. 13 Dichiarazione della tassa  

1 I fab­bri­can­ti che met­to­no in com­mer­cio i COV o che li im­pie­ga­no es­si stes­si, non­ché le per­so­ne che eser­ci­ta­no un com­mer­cio all’in­gros­so di COV e pos­sie­do­no un’au­to­riz­za­zio­ne per l’ac­qui­sto di COV tem­po­ra­nea­men­te non gra­va­ti dal­la tas­sa (art. 21 cpv. 2) de­vo­no inol­tra­re la di­chia­ra­zio­ne del­la tas­sa al­la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne en­tro il 25 del me­se che se­gue il sor­ge­re del cre­di­to fi­sca­le.27

2 Le per­so­ne te­nu­te a pa­ga­re po­sti­ci­pa­ta­men­te la tas­sa se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2 de­vo­no inol­tra­re la di­chia­ra­zio­ne del­la tas­sa al­le au­to­ri­tà can­to­na­li en­tro sei me­si dal­la chiu­su­ra dell’an­no d’eser­ci­zio.

3 La di­chia­ra­zio­ne del­la tas­sa for­ni­sce in­di­ca­zio­ni sul ge­ne­re e la quan­ti­tà di COV mes­si in com­mer­cio o im­pie­ga­ti. Va pre­sen­ta­ta su mo­du­lo uf­fi­cia­le. La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne del­le do­ga­ne può au­to­riz­za­re al­tre for­me.

4 La di­chia­ra­zio­ne del­la tas­sa ser­ve da ba­se per fis­sa­re la tas­sa. Re­sta sal­va una ve­ri­fi­ca uf­fi­cia­le.

5 Chi inol­tra una di­chia­ra­zio­ne in­com­ple­ta o non la inol­tra en­tro il ter­mi­ne de­ve pa­ga­re un in­te­res­se di mo­ra sul­la tas­sa do­vu­ta.28

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

28 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vi­go­re dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Art. 14 Calcolo della tassa  

De­ter­mi­nan­te per il cal­co­lo del­la tas­sa è la quan­ti­tà di COV al mo­men­to in cui sor­ge il cre­di­to fi­sca­le.

Art. 15 Tassazione e termine di pagamento  

1 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne sta­bi­li­sce, me­dian­te de­ci­sio­ne, l’am­mon­ta­re del­la tas­sa.

2 Il ter­mi­ne di pa­ga­men­to è di 30 gior­ni.

3 In ca­so di ri­tar­do nel pa­ga­men­to, è ri­scos­so un in­te­res­se di mo­ra.

Art. 16 Riscossione posticipata della tassa  

Se, per er­ro­re, ha omes­so di chie­de­re una tas­sa do­vu­ta o ha chie­sto un im­por­to in­suf­fi­cien­te o ha rim­bor­sa­to un im­por­to trop­po al­to, la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne esi­ge il pa­ga­men­to dell’im­por­to en­tro un an­no dal­la co­mu­ni­ca­zio­ne del­la de­ci­sio­ne.

Art. 17 Prescrizione del credito fiscale  

1 Il cre­di­to fi­sca­le si pre­scri­ve in die­ci an­ni, a con­ta­re dal­la fi­ne dell’an­no ci­vi­le in cui è sor­to.

2 Il ter­mi­ne di pre­scri­zio­ne si in­ter­rom­pe:

a.
se la per­so­na sog­get­ta al pa­ga­men­to del­la tas­sa ri­co­no­sce il cre­di­to fi­sca­le;
b.
ad ogni azio­ne uf­fi­cia­le con la qua­le si fa va­le­re il cre­di­to fi­sca­le pres­so la per­so­na sog­get­ta al pa­ga­men­to.

3 Do­po ogni in­ter­ru­zio­ne, il ter­mi­ne di pre­scri­zio­ne de­cor­re da ca­po.

4 Il cre­di­to fi­sca­le si pre­scri­ve de­fi­ni­ti­va­men­te in 15 an­ni dal­la fi­ne dell’an­no ci­vi­le in cui è sor­to.

Sezione 6: Restituzione della tassa

Art. 18 Premesse per la restituzione  

1 La tas­sa vie­ne re­sti­tui­ta sol­tan­to se l’aven­te di­rit­to at­te­sta che i COV so­no sta­ti im­pie­ga­ti in mo­do ta­le che sia­no esen­ti dal­la tas­sa.29

2 L’aven­te di­rit­to de­ve con­ser­va­re i do­cu­men­ti ri­le­van­ti per mo­ti­va­re la re­sti­tu­zio­ne per cin­que an­ni dall’inol­tro del­la do­man­da.

3 Gli im­por­ti in­fe­rio­ri a 3000 fran­chi non ven­go­no re­sti­tui­ti. Fan­no ec­ce­zio­ne gli im­por­ti di al­me­no 300 fran­chi in re­la­zio­ne con l’espor­ta­zio­ne di COV.

3bis Di­ver­si aven­ti di­rit­to pos­so­no unir­si in un grup­po e pre­sen­ta­re una do­man­da col­let­ti­va di re­sti­tu­zio­ne. L’im­por­to del­la re­sti­tu­zio­ne è ver­sa­to al rap­pre­sen­tan­te de­si­gna­to dal grup­po.30

4 L’aven­te di­rit­to de­ve pro­va­re l’av­ve­nu­to pa­ga­men­to del­la tas­sa.31

5 Le do­man­de di re­sti­tu­zio­ne, ad ec­ce­zio­ne di quel­le che ri­guar­da­no l’espor­ta­zio­ne, pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­te sol­tan­to do­po la chiu­su­ra dell’an­no d’eser­ci­zio.

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

30 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione  

1 Il di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne, sal­vo che non sia in re­la­zio­ne con l’espor­ta­zio­ne, de­ca­de se la re­la­ti­va do­man­da non vie­ne pre­sen­ta­ta en­tro sei me­si dal­la fi­ne dell’an­no d’eser­ci­zio.

2 Il di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne de­ca­de in ogni ca­so do­po due an­ni a con­ta­re dal mo­men­to in cui è sor­to il mo­ti­vo del­la re­sti­tu­zio­ne.

Art. 20 Domanda di restituzione  

1 La do­man­da di re­sti­tu­zio­ne del­la tas­sa va ef­fet­tua­ta su mo­du­lo uf­fi­cia­le e inol­tra­ta:

a.
al­le au­to­ri­tà can­to­na­li;
b.
al­la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne, se con­cer­ne COV espor­ta­ti.

2 Nel­la do­man­da ri­guar­dan­te COV espor­ta­ti de­vo­no fi­gu­ra­re:

a.
le quan­ti­tà di COV di­chia­ra­te sui do­cu­men­ti di espor­ta­zio­ne, che so­no sta­te espor­ta­te du­ran­te un pe­rio­do mas­si­mo di do­di­ci me­si;
b.
i rap­por­ti di fab­bri­ca­zio­ne, cam­pio­ni nell’im­bal­lag­gio ori­gi­na­le o al­tri do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri per sta­bi­li­re le quan­ti­tà di COV espor­ta­ti;
c.
su ri­chie­sta del­la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne, al­tre in­di­ca­zio­ni ne­ces­sa­rie per il cal­co­lo dell’im­por­to da re­sti­tui­re.

Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) 32

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Art. 21 Autorizzazione 33  

1 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne può ac­cor­da­re un’au­to­riz­za­zio­ne per l’ac­qui­sto di COV tem­po­ra­nea­men­te non gra­va­ti dal­la tas­sa al­le per­so­ne che per al­me­no 50 t di COV all’an­no si im­pe­gna­no:

a.
a uti­liz­zar­le o trat­tar­le in mo­do che non pos­sa­no per­ve­ni­re nell’am­bien­te; op­pu­re
b.
a espor­tar­le.34

1a35

1bis Es­sa può con­ce­de­re det­ta au­to­riz­za­zio­ne an­che al­le per­so­ne che uti­liz­za­no una so­stan­za se­con­do l’al­le­ga­to 1 del­la pre­sen­te or­di­nan­za, se es­se pro­va­no che:

a.
la quo­ta di que­sta so­stan­za co­sti­tui­sce al­me­no il 55 per cen­to del lo­ro con­su­mo to­ta­le di COV;
b.
uti­liz­za­no an­nual­men­te al­me­no una ton­nel­la­ta di ta­le so­stan­za; e
c.
at­tra­ver­so la tra­sfor­ma­zio­ne chi­mi­ca in­dot­ta dal­la pro­ce­du­ra di uti­liz­za­zio­ne, l’emis­sio­ne di ta­le so­stan­za nell’am­bien­te rag­giun­ge in me­dia il 2 per cen­to al mas­si­mo.36

2 L’au­to­riz­za­zio­ne può es­se­re ac­cor­da­ta an­che a per­so­ne che eser­ci­ta­no un com­mer­cio all’in­gros­so di COV e pro­va­no di ave­re in me­dia al­me­no 25 t di COV qua­li scor­te di ma­gaz­zi­no o un fat­tu­ra­to mi­ni­mo an­nuo di 50 t di COV.37

3 La di­chia­ra­zio­ne di im­pe­gno vo­lon­ta­rio o la pro­va re­la­ti­va al­le scor­te de­vo­no es­se­re de­po­si­ta­te pres­so la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne.

4 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne tie­ne un re­gi­stro pub­bli­co del­le per­so­ne che pos­sie­do­no un’au­to­riz­za­zio­ne per l’ac­qui­sto di COV tem­po­ra­nea­men­te non gra­va­ti dal­la tas­sa.38

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vi­go­re dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 giu. 2002, in vi­go­re dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

35 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con ef­fet­to dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

36 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

38 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 22 Conteggio  

1 Chi be­ne­fi­cia di un’au­to­riz­za­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 de­ve pre­sen­ta­re il bi­lan­cio dei COV al­le au­to­ri­tà can­to­na­li en­tro sei me­si dal­la chiu­su­ra dell’an­no d’eser­ci­zio.

2 La tas­sa sui COV im­pie­ga­ti in mo­do che non sia­no esen­ti de­ve es­se­re pa­ga­ta po­sti­ci­pa­ta­men­te.

339

4 I do­cu­men­ti re­la­ti­vi al­la pro­ce­du­ra per l’ac­qui­sto di COV tem­po­ra­nea­men­te non gra­va­ti dal­la tas­sa de­vo­no es­se­re con­ser­va­ti per cin­que an­ni a con­ta­re dall’inol­tro del bi­lan­cio dei COV.40

39 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, con ef­fet­to dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vi­go­re dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Art. 22a Rettifica della dichiarazione doganale 41  

La per­so­na sog­get­ta all’ob­bli­go di di­chia­ra­zio­ne che ri­chie­de una nuo­va im­po­si­zio­ne do­ga­na­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge del 18 mar­zo 200542 sul­le do­ga­ne de­ve pro­va­re che, al mo­men­to del­la di­chia­ra­zio­ne do­ga­na­le ori­gi­na­ria, vi era già un’au­to­riz­za­zio­ne per l’ac­qui­sto di COV tem­po­ra­nea­men­te non gra­va­ti dal­la tas­sa.

41 In­tro­dot­to dal n. 43 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).

42 RS 631.0

Art. 22b Presentazione di un bilancio dei COV incompleto 43  

1 Se un bi­lan­cio dei COV è pre­sen­ta­to in ma­nie­ra in­com­ple­ta o ol­tre il ter­mi­ne di sca­den­za, l’au­to­riz­za­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 è so­spe­sa per tre an­ni a de­cor­re­re dall’ini­zio dell’an­no d’eser­ci­zio suc­ces­si­vo.

2 La Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne sta­bi­li­sce una pro­ro­ga per la pre­sen­ta­zio­ne di un bi­lan­cio dei COV com­ple­to.

3 Per le tas­se che se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2 so­no da pa­ga­re po­sti­ci­pa­ta­men­te sul­la ba­se del bi­lan­cio pre­sen­ta­to ol­tre il ter­mi­ne di sca­den­za è do­vu­to un in­te­res­se di mo­ra. Ta­le in­te­res­se è do­vu­to a de­cor­re­re dal­la sca­den­za del ter­mi­ne di con­se­gna con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1.

4 Se il pe­rio­do di pro­ro­ga se­con­do il ca­po­ver­so 2 tra­scor­re inu­ti­liz­za­to, la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne sta­bi­li­sce la tas­sa da pa­ga­re po­sti­ci­pa­ta­men­te in ba­se a una va­lu­ta­zio­ne co­scien­zio­sa e in con­si­de­ra­zio­ne del­le usci­te de­gli an­ni pre­ce­den­ti gra­va­te dal­la tas­sa.

43 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vi­go­re dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

Art. 23 Principio 44  

1 Gli as­si­cu­ra­to­ri di­stri­bui­sco­no il pro­dot­to del­la tas­sa al­la po­po­la­zio­ne, su in­ca­ri­co e sot­to la vi­gi­lan­za dell’UFM.

2 La di­stri­bu­zio­ne av­vie­ne due an­ni do­po (an­no di di­stri­bu­zio­ne) in ba­se al pro­dot­to an­nuo dell’an­no di ri­scos­sio­ne.

3 Il pro­dot­to an­nuo cor­ri­spon­de al­le en­tra­te al 31 di­cem­bre, com­pre­si gli in­te­res­si.

4 Per as­si­cu­ra­to­ri si in­ten­do­no:

a.
gli as­si­cu­ra­to­ri dell’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie ob­bli­ga­to­ria se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 18 mar­zo 199445 sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie (LA­Mal);
b.
l’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 19 giu­gno 199246 sull’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re (LAM).

5 Gli as­si­cu­ra­to­ri di­stri­bui­sco­no il pro­dot­to an­nuo in im­por­ti ugua­li a tut­te le per­so­ne che nell’an­no di di­stri­bu­zio­ne:

a.
so­no as­sog­get­ta­te all’ob­bli­go d’as­si­cu­ra­zio­ne se­con­do la LA­Mal o se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 o 2 LAM; e
b.
so­no do­mi­ci­lia­te o di­mo­ra­no abi­tual­men­te in Sviz­ze­ra.

6 Al­le per­so­ne as­si­cu­ra­te sol­tan­to tem­po­ra­nea­men­te pres­so un as­si­cu­ra­to­re du­ran­te l’an­no di di­stri­bu­zio­ne, gli im­por­ti so­no di­stri­bui­ti pro­por­zio­nal­men­te a que­sto las­so di tem­po.47

7 Gli as­si­cu­ra­to­ri de­trag­go­no gli im­por­ti dai pre­mi de­gli as­si­cu­ra­ti esi­gi­bi­li nell’an­no di di­stri­bu­zio­ne.48

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vi­go­re, ad ec­ce­zio­ne del cpv. 7 pri­mo pe­rio­do, dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

45 RS 832.10

46 RS 833.1

47 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sul­la ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni di CO2, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

48 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sul­la ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni di CO2, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

Art. 23a Versamento agli assicuratori 49  

1 Il pro­dot­to an­nuo è ver­sa­to agli as­si­cu­ra­to­ri, in rap­por­to al­la lo­ro quo­ta, en­tro il 30 giu­gno dell’an­no di di­stri­bu­zio­ne.

2 Per il cal­co­lo del­la quo­ta di ogni as­si­cu­ra­to­re è de­ter­mi­nan­te il nu­me­ro di per­so­ne da es­so as­si­cu­ra­te che il 1° gen­na­io dell’an­no di di­stri­bu­zio­ne sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 5.

3 La dif­fe­ren­za tra la quo­ta ver­sa­ta e la som­ma de­gli im­por­ti ef­fet­ti­vi di­stri­bui­ti è com­pen­sa­ta l’an­no se­guen­te.

49 In­tro­dot­to dall’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sul­la ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni di CO2, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

Art. 23b Organizzazione 50  

1 Ogni as­si­cu­ra­to­re co­mu­ni­ca all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca, en­tro il 20 mar­zo dell’an­no di di­stri­bu­zio­ne:

a.
il nu­me­ro di per­so­ne da es­so as­si­cu­ra­te che il 1° gen­na­io dell’an­no di di­stri­bu­zio­ne sod­di­sfa­ce­va­no i pre­sup­po­sti di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 5;
b.
la som­ma de­gli im­por­ti ef­fet­ti­vi di­stri­bui­ti l’an­no pre­ce­den­te.

2 In oc­ca­sio­ne del­la co­mu­ni­ca­zio­ne dei nuo­vi pre­mi per l’an­no di di­stri­bu­zio­ne gli as­si­cu­ra­to­ri in­for­ma­no le per­so­ne as­si­cu­ra­te sull’am­mon­ta­re dell’im­por­to da di­stri­bui­re.

50 Ori­gi­na­rio art. 23a. In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

Art. 23c Indennizzo degli assicuratori 51  

L’in­den­niz­zo de­gli as­si­cu­ra­to­ri è di­sci­pli­na­to dall’ar­ti­co­lo 123 dell’or­di­nan­za del 30 no­vem­bre 201252 sul CO2.

51 Ori­gi­na­rio 23b. In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 1951). Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sul­la ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni di CO2, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

52 RS 641.711

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria  

Le per­so­ne che fab­bri­ca­no COV de­vo­no an­nun­ciar­si al­la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne en­tro tre me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 25 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1998.

2 La tas­sa d’in­cen­ti­va­zio­ne sui com­po­sti or­ga­ni­ci vo­la­ti­li vie­ne ri­scos­sa per la pri­ma vol­ta il 1° gen­na­io 2000.53

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vi­go­re dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Disposizione transitoria del 27 luglio 2012 54

La domanda di approvazione del piano di provvedimenti ai fini di un’esenzione dalla tassa nel 2013 deve essere presentata entro il 30 aprile 2013.

Allegato 1 55

55 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 59537643).

(art. 2 lett. a)

Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)

1 Sostanze

N. di tariffa56

Sostanze

N.-CAS

ex57 2915.3980

acetato di benzile

140-11-4

2915.3300

acetato di n-butile

123-86-4

ex 2915.3980

acetato di 2-n-butossietile

112-07-2

2915.3100

acetato di etile

141-78-6

ex 2915.3980

acetato di isobutile

110-19-0

ex 2915.3980

acetato di isopropile

108-21-4

ex 2915.3980

acetato di metile

79-20-9

ex 2915.3980

acetato di 2-metossietile

110-49-6

ex 2915.3980

acetato di 1-metossi-2-propile

108-65-6

ex 2915.3980

acetato di n-propile

109-60-4

2914.1100

acetone

67-64-1

2915.2100

acido acetico

64-19-7

2906.2100

alcool benzilico (fenimetanolo)

100-51-6

2915.2400

anidride acetica

108-24-7

2707.1090 + 2902.2090

benzene

71-43-2

ex 2909.1999

bis (2-etossietil)etere(dietilen glicol dietil etere, dietil carbitolo)

112-36-7

ex 2909.1999

bis (2-metossietil) etere(dietilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo)

111-96-6

ex 2711.1390 + ex 2901.1019

n-butano

106-97-8

2905.1300

butan-1-olo (alcole butilico)

71-36-3

ex 2905.1490

butan-2-olo (alcole sec-butilico)

78-92-2

2914.1200

butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone)

78-93-3

ex 2932.2000

4-butirrolattone (tetraidro-2-furano)

96-48-0

ex 2909.4390

2-n-butossietanolo

111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butossietossi) etanolo(etere monobutilico di dietilenglicole)

112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butossipropan-2-olo

5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butossipropan-2-olo

57018-52-7

2902.1190

cicloesano

110-82-7

N. di tariffa

Sostanze

N.-CAS

ex 2914.2200

cicloesanone

108-94-1

ex 2902.1999

ciclopentano

287-92-3

ex 2902.9099 + ex 3805.9000

p-cimene

99-87-6

2902.7090

cumene (isopropilbenzene)

98-82-8

2903.1200

diclorometano(dicloruro di metilene, cloruro di metilene)

75-09-2

ex 2909.1999

1,2-dietossietano (etere dietilico di etilenglicole)

629-14-1

ex 2909.1999

1,2-dimetossietano

110-71-4

ex 2901.1099

eptano

142-82-5

etanolo, se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31 legge sull’alcool)

64-17-5

ex 2932.9980

1,4-diossano (diossido di dietilene)

123-91-1

ex 2909.1999

di-n-propil etere (dipropil etere)

111-43-3

ex 2901.1099

esano

110-54-3

ex 2905.1980

esan-1-olo

111-27-3

2902.6090

etilbenzene

100-41-4

ex 2909. 4480

2-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)

110-80-5

ex 2909.4999

1-etossipropan-2-olo (etere 1‑etilico di alfa‑propilenglicole)

1569-02-4

2912.1100

formaldeide (metanale)

50-00-0

ex 2915.1300

formiato di etile

109-94-4

ex 2915.1300

formiato di metile

107-31-3

ex 2914.4090

4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol)

123-42-2

ex 2902.1999

D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien)

5989-27-5

ex 2902.1999 + ex 3805.9000

DL-limonene ((RS)‑p‑menta‑1,8‑dien, dipentene)

138-86-3

ex 2902.1999

L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D‑, DL‑ e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)

5989-54-8

2905.1190

metanolo (alcole metilico)

67-56-1

ex 2901.1099

2-metilbutano (isopentano)

78-78-4

ex 2902.1999

metilcicloesano

108-87-2

ex 2901.1099

2-metilpentano (isoesano)

107-83-5

2914.1300

4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

108-10-1

ex 2711.1390 + ex 2901.1019

2-metilpropano (isobutano)

75-28-5

ex 2905.1490

2-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo)

78-83-1

ex 2933.7900

1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona)

872-50-4

ex 2909. 4480

2-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo)

109-86-4

ex 2909.4999

1-metossipropan-2-olo(etere 1‑metilico di alfa-propilenglicole)

107-98-2

2909.1100

ossido di dietile (etere, etere etilico, etere dietilico)

60-29-7

ex 2909.1999

ossido di diisopropile

108-20-3

ex 2909.1999

ossido di dimetile

115-10-6

ex 2901.1099

pentano

109-66-0

ex 2905.1980

pentan-1-olo (alcole pentilico)

71-41-0

ex 2905.1980

pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo)

6032-29-7

2711.1290 + ex 2711.2990

propano

74-98-6

ex 2905.1290

propan-1-olo (alcole propilico, n-propanolo)

71-23-8

ex 2905.1290

propan-2-olo (alcole isopropilico)

67-63-0

ex 2909.4480

2-propossietanolo

2807-30-9

2903.2300

tetracloroetilene (percloroetilene)

127-18-4

2932.1100

tetraidrofurano (ossolano)

109-99-9

2707.2090 + 2902.3090

toluene

108-88-3

2903.2200

tricloroetilene

79-01-6

ex 2902.9099

trimetilbenzene (1,2,3‑, 1,2,4‑ e 1,3,5‑trimetilbenzene)

526-73-8

95-63-6

108-67-8

2902.4290

m-xilene

108-38-3

2902.4190

o-xilene

95-47-6

2902.4390

p-xilene

106-42-3

56 RS 632.10, Allegato

57 «ex» sta qui per «a» e significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

2 Gruppi di sostanze

N. di tariffa58

Gruppi di sostanze

N.-CAS

ex 2909.4999

butossipropanolo (miscele di isomeri)

diversi

2710.1291

etere di petrolio nonché benzina e sue frazioni (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)

diversi

ex 2909.4999

etere (mono)metilico di dipropilenglicole(DPM; isomeri individuali e miscele d’isomeri)

diversi

2707.5090

miscele d’idrocarburi aromatici(tra cui solvente nafta)*

diversi

2710.1299

oli leggeri e preparazioni*

diversi

ex 2905.1980

pentanolo (miscele d’isomeri)

diversi

2710.1991

petrolio (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)*

diversi

2710.1292

white spirits (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)*

diversi

2707.3090 + 2902.4490

xilene (miscele d’isomeri)

diversi

*
Frazioni fino a 240 °C.

58 RS 632.10, Allegato

Allegato 2 59

59 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dal n. 16 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II cpv. 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785), dal n. 10 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445), dal n. 6 dell’all. 2 dell’O del 29 giu. 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell’informazione (RU 2016 2647) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

(art. 2 lett. b)

Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa)

N. di tariffa60

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti

ex 2207.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari

1000

– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

2000

– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

ex 2208.

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari

– altri:

9010

– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol

ex 2209. 0000

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico non destinati a scopi alimentari

2710.

oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesele diversi dai residui di oli:

– destinati ad altri usi:

1994

– – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati

1999

– – altri distillati e prodotti

oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:

2090

– destinati ad altri usi

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti:

– – altri

1990

– – – altri

2715. 0000

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti

3201.

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:

1000

– estratto di quebracho

2000

– estratto di mimosa

9000

– altri

3202.

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; prepa­razioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; prepara­zioni enzimatiche per preconcia:

1000

– prodotti per concia organici sintetici

9000

– altri

3203.

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o ani­male previste nella nota 3 di questo capitolo:

0010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

0090

– – altri

3204.

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica defi­nita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

– sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali
sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:

1100

– – coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

– – coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti;
coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:

1210

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1290

– – – altri

– – coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:

1310

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1390

– – – altri

1400

– – coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

1500

– – coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti
pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

1600

– – coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

1700

– – coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19:

1910

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1990

– – altri

2000

– prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di
avvivaggio»

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9090

– – altri

3205. 0000

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

3206.

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, di­verse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

– pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

1100

– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla
materia secca

1900

– – altri

2000

– pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

4100

– – oltremare e sue preparazioni

4200

– – litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

4900

– – altri

5000

– prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

3207.

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di gra­nuli, di lamelle o di fiocchi:

1000

– pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili

2000

– preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

3000

– lustri liquidi e preparazioni simili

4000

– fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208.

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modifi­cati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

1000

– a base di poliester

2000

– a base di polimeri acrilici o vinilici

9000

– altre

3209.

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:

1000

– a base di polimeri acrilici o vinilici

9000

– altre

3210. 0000

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.

3211. 0000

Siccativi preparati

3212.

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non ac­quosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

1000

– fogli per l’impressione a caldo (carta pastello)

9000

– altri

3213.

Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, la modi­fica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tu­betti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:

1000

– colori in assortimenti

9000

– altri

3214.

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

1000

– mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

9000

– altri

3215.

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

– inchiostri da stampa:

1100

– – neri

1900

– – altri

– altri:

9010

– – cartucce d’inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da
inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o
8443.39 e contenenti componenti meccanici o elettrici; inchiostro
solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39

9090

– – altri

3301.

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»;
resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

– oli essenziali di agrumi

1200

– – di arancio

1300

– – di limone

1900

– – altri

– oli eterici essenziali diversi da quelli di agrumi:

2400

– – di menta piperita (Mentha piperita)

2500

– – di altra menta

– – altri:

2910

– – – oli di eucalipto e legno di sandalo

2930

– – – oli di anice, oli di anice, di anice stellato (badiana), di assenzio, di balsamo di gurium, di bay (mircia), di cananga, di canfora, di cannella, di carvi, di citronella, di foglie di pino, di garofano, di geranio, di ginepro, di lavanda e lavandina,di legno di cabriuva, di legno di cedro, di legno di gaiaco, di le mongrass, di linaloe o legno di rosa (compreso il linaloe del Messico), di litsea cubeba, di palmarosa, di pasciuli, di petitgrain, di rosmarino, di ruta, di sassafrasso, di shiu, di spigo, di timo, di vetiver

2980

– – – altri

– – altri:

9090

– – – altri

3302.

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:

9000

– altri

3303. 0000

Profumi e acque da toeletta

3304.

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conserva­zione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le prepara­zioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per mani­cure o pedicure:

1000

– prodotti per il trucco delle labbra

2000

– prodotti per il trucco degli occhi

3000

– preparazioni per manicure o pedicure

– altri:

9100

– – ciprie, comprese quelle compatte

9900

– – altri

3305.

Preparazioni per capelli:

1000

– sciampo

2000

– preparazioni per l’ondulazione o la stiratura, permanenti

3000

– lacche per capelli

9000

– altre

3306.

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari):

1000

– dentifrici

2000

– fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)

– altri:

9010

– – prodotti per facilitare l’adesione delle dentiere

9090

– altri

3307.

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né com­presi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:

1000

– preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

2000

– deodoranti per la persona o contro il sudore

3000

– sali profumati e altre preparazioni per il bagno

– preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi
preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

4100

– – «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione

4900

– – altri

– altri:

9010

– – soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali

9090

– altri

ex 3401.

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

– saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute,
impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

1100

– – da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale)

– – altri:

1990

– – – altri (oltre ai saponi ordinari)

3000

– prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle,sotto
forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto,anche
contenenti sapone

ex 3402.

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della
voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all’uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000.

– agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

– – anionici:

1110

– – – solfoleati

1190

– – – altri

– – cationici:

1210

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1290

– – – altri

– – non ionici:

1310

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1390

– – – altri

1900

– – altri

2000

– preparazioni condizionate per la vendita al minuto

9000

– altri

3403.

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per
eli­minare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti-
corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e
preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

1100

– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli.

o di altre materie

1900

– – altre

– altre:

9100

– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

9900

– – altre

3405.

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

1000

– lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

2000

– encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3000

– lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

4000

– paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare

9000

– altri

3506.

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al
mi­nuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:

1000

– prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la
vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg

– altri:

– – adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma:

9130

– – – pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizza-
bili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con
schermi tattili

9180

– – – altri

– – altri:

9910

– – – per l’alimentazione di animali

9990

– – – altri

3707.

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego:

1000

– emulsioni per sensibilizzare le superfici

9000

– altri

3805.

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre
es­senze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del
le­gno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:

1000

– essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

9000

– altri

3808.

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e rego­latori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

– merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

5200

– – DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), in confezioni con contenuto in peso
netto non eccedente 300 g

5900

– – altri

6100

– merci indicate nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:

6200

– – in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g

6900

– – in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non
eccedente 7,5 kg

– – altri

– altri:

9120

– – insetticidi:

9180

– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici

– – – altri

9220

– – fungicidi:

9280

– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici

– – – altri

9320

– – diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:

9380

– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici

– – – altri

9410

– – disinfettanti:

9480

– – – prodotti delle liste contenute nella parte 1b

9900

– – – altri

3809.

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

– a base di sostanze amilacee:

1010

– – per l’alimentazione di animali

1090

– – altri

– altri:

9100

– – dei tipi utilizzati nell’industria tessile o nelle industrie simili

9200

– – dei tipi utilizzati nell’industria della carta o nelle industrie simili

9300

– – dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o nelle industrie simili

3810.

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasa­tura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il
riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

1000

– preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o
brasare, composte di metallo e di altri prodotti

9000

– altre

3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:

0090

– altri

3815.

Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove

– catalizzatori su supporti:

1100

– – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

1200

– – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

1900

– – altri

9000

– altri

3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

0090

– altri

3820. 0000

Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove:

– leganti preparati per forme o per anime da fonderia:

1010

– – per l’alimentazione di animali

1090

– – altri

3000

– carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

4000

– additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

5000

– malte e calcestruzzo, non refrattari

6000

– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44

– miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del
propano:

7100

– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluoro-
carburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

7200

– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o
dibromotetrafluoroetani

7300

– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

7400

– – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluoro-
carburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti cloro­-
fluorocarburi (CFC)

7500

– – contenenti tetracloruro di carbonio

7600

– – contenenti tricloroetano-1,1,1 metilcloroformio)

7700

– – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

7800

– – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

7900

– – altri

– merci indicate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo:

8100

– – contenenti ossirano (ossido di etilene)

8200

– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o

policlorobifenili (PCB)

8300

– – contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)

8400

– – contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO),
clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-
bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfano (ISO),
endrina (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

8500

– – contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il
lindano (ISO, DCI)

8600

– – contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)

8700

– – contenenti acido perfluorottano solfonico, suoi sali, perfluorottano
sulfonamide o floruro di perfluorottano solfonile

8800

– – contenenti eteri tetra-, penta-, esa-, epta- o ottabromodifenilici

– altri:

9100

– – miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato

– – altri:

– – – preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie
alimentari:

9911

– – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9919

– – – – altri

– – – altri:

9991

– – – – per l’alimentazione di animali

9999

– – – – altri

3825.

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):

1000

– rifiuti urbani

2000

– fanghi di depurazione

3000

– rifiuti clinici

– residui di solventi organici:

4100

– – alogenati

4900

– – altri

5000

– residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:

6100

– – contenenti principalmente costituenti organici

6900

– – altri

– altri:

9010

– – per l’alimentazione di animali

9090

– – altri

3826.

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:

0090

– altri

3901.

Polimeri di etilene, in forme primarie:

1000

– polietilene di densità inferiore a 0,94

2000

– polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

3000

– copolimeri di etilene e di acetato di vinile

4000

– copolimeri etilene-alfa-olefine, di densità inferiore a 0,94

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9080

– – altri

3902.

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

1000

– polipropilene

2000

– poliisobutilene

3000

– copolimeri di propilene

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9090

– – altri

3903.

Polimeri di stirene, in forme primarie:

– polistirene (polistirolo):

1100

– – espansibile

1900

– – altri

2000

– copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

3000

– copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

9000

– altri

3904.

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:

1000

– poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze

– altro poli(vinilcloruro):

2100

– – non plastificato

2200

– – plastificato

3000

– copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

4000

– altri copolimeri di cloruro di vinile

5000

– polimeri di cloruro di vinilidene

– polimeri fluorurati:

6100

– – politetrafluoroetilene:

6900

– – altri

9000

– altri

3905.

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie;
altri polimeri di vinile, in forme primarie:

– poli(vinilacetato):

1200

– – in dispersione acquosa

1900

– – altri

– copolimeri di acetato di vinile:

2100

– – in dispersione acquosa

2900

– – altri

3000

– poli(vinilalcool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

– altri:

9100

– – copolimeri

– – altri:

9910

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9990

– – – altri

3906.

Polimeri acrilici in forme primarie:

1000

– poli(metilmetacrilato)

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9090

– – altri

3907.

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie;
policarbo­nati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:

– poliacetali:

1010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1090

– – altri

– altri polieteri:

2010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

2090

– – altri

– resine epossidiche:

3010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

3090

– – altri

4000

– policarbonati

5000

– resine alchidiche

6100

– – con un indice di viscosità di 78 ml/g o più

6900

– – altri

7000

– poli(acido lattico)

– altri poliesteri:

9100

– – non saturi

– – altri:

9910

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9920

– – – copolimeri termoplastici a base di poliestere aro-
matico a cristalli liquidi

9970

– – – altri

3908.

Poliammidi in forme primarie:

1000

– poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12:

9000

– – altri

3909.

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:

– resine ureiche; resine di tiourato:

1010

– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

1090

– altri

2000

– resine melamminiche

– – poli(isocianato di metilenfenile) (MDI greggio, MDI polimerico)

3100

– – altri

3900

– resine fenoliche:

4010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

4090

– – altri

5000

– poliuretani

3910. 0000

Siliconi in forme primarie:

3911.

Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, poli­solfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nomi­nati né compresi altrove, in forme primarie:

– resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di
cumarone-indene e politerpeni:

1010

– – dispersi o disciolti in veicoli non acquosi

1090

– – altri

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9090

– altri

3912.

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

– acetati di cellulosa:

1100

– – non plastificati

1200

– – plastificati

2000

– nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

– eteri di cellulosa:

– – carbossimetilcellulosa e suoi sali:

3110

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

3190

– – – altri

– – altri:

3910

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

3990

– – – altri

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9090

– – altri

3913.

Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati
(p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

1000

– acido alginico, suoi sali e suoi esteri

– altri:

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

9090

– – altri

3914.

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:

0010

– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

0090

– altri

60 RS 632.10,All.

Allegato 3 61

61 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 28 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).

(art. 9 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

1 Requisiti di esercizio per impianti stazionari

11 Requisiti generali

111 Principio

Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV devono essere ottimizzati al fine di ridurne le emissioni diffuse.

112 Captazione e depurazione dell’aria di scarico

1 I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 L’aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.

3 In caso di processi in sistemi non chiusi, l’aria di scarico deve essere convogliata, mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

4 L’aria di scarico dei locali deve essere evacuata, attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

5 L’aria di scarico secondo i capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funziona­mento supplementare del dispositivo di abbattimento).

6 I capoversi 3-5 non sono applicabili, se è accertato che l’aria di scarico contiene concentrazioni di COV tanto basse da non risultare idonea a un’evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.

7 Per il sistema di scarico dell’aria deve essere a disposizione un piano di manutenzione aggiornato che stabilisca in particolare come garantire che:

a.
il sistema di scarico dell’aria sia stagno;
b.
le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.

8 La ventilazione nei locali aziendali con immissione meccanica di aria deve essere impostata, se possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico, in modo da creare una depressione, quando:

a.
un edificio di produzione dispone di un unico locale aziendale che emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV;
b.
un edificio di produzione dispone di più locali aziendali che emettono un carico annuo complessivo di almeno 1000 kg di COV; o
c.
un edificio di produzione dispone di più locali aziendali e uno di questi locali aziendali emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV.

113 Copertura dei contenitori

I contenitori contenenti COV devono essere dotati di una copertura adeguata.

114 Organizzazione del lavoro

1 Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate che disciplinano l’utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni. Inoltre devono prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.

2 I collaboratori devono essere istruiti periodicamente riguardo all’applicazione delle diret­tive di lavoro.

3 Il rispetto delle direttive di lavoro deve essere verificato periodicamente.

115 Documentazione

1 Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare:

a.
uno schema della ventilazione;
b.
una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.

2 Le emissioni diffuse di COV devono essere motivate.

12 Requisiti per processi specifici

Processi

Requisiti

Processi di riempimento e travaso
Se possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori
In alternativa: convogliamento dell’aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
Miscele di sostanze
Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all’interno del sistema chiuso
Per altri processi di miscelazione: dotare i conteni­tori di una copertura stagna; convogliare l’aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
Asciugatura e cottura durante la stampa, l’accoppiamento e il rivestimento
Da effettuare in sistemi chiusi
Pulizia di contenitori, prodotti e componentia nonché pulizia generale
Se possibile dal punto di vista tecnico: pulizia con acqua o detergenti senza COV. In caso di impiego di COV si applicano i seguenti requisiti:
se la pulizia avviene più volte alla settimana: solo in sistemi chiusi con trattamento (esterno) dei rifiuti di solventi,
l’apertura dell’impianto di pulizia per prelevare i contenitori, i prodotti e i componenti puliti va sincronizzata con l’avvio dell’aspirazione e il convogliamento dell’aria verso il dispositivo di abbattimento, in modo da escludere emissioni di COV nel locale e nell’ambiente,
pulizia e asciugatura manuale in sistemi aperti: solo in locali chiusi con convogliamento dell’aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento; chiusura forzata del coperchio della vasca di pulizia immediatamente dopo la pulizia,
stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi.
Stoccaggio
Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell’aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione
Smaltimento
Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi
a
Nell’ambito dell’impiego di COV alogenati deve essere osservato l’allegato 2 numero 87 OIAt.

13 Requisiti equivalenti

Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest’ultimi riducono le emissioni diffuse di COV almeno nella stessa misura.

2 Direttive settoriali specifiche

1 Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l’UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.

2 Esso adegua le direttive ogni cinque anni.

3 Nell’emanare o nell’adeguare le direttive, esso sente i rami economici interessati e i Cantoni, tenendo conto del progresso tecnico.

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