Ordinanza
relativa alla tassa d’incentivazione sui composti
organici volatili
(OCOV)
del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35ae 35cdella legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
1 RS 814.01
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizione
Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.
Art. 2 Oggetto della tassa
Sottostanno alla tassa:
- a.
- i COV che figurano nell’elenco delle sostanze (allegato 1);
- b.
- i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell’elenco dei prodotti (allegato 2).
Art. 3 Applicazione della legislazione doganale
La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.
Sezione 2: Esecuzione
Art. 4 Autorità esecutive 2
1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell’UFAM.
2 L’UFAM:
- a.
- esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b);
- b.
- aiuta la Direzione generale delle dogane nell’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9–9h);
- c.
- esamina l’effetto sulla qualità dell’aria della tassa e dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.
3 L’Amministrazione federale delle dogane mette a disposizione dell’UFAM i dati necessari.
4 I Cantoni aiutano le autorità esecutive, salvo quando l’obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi verificano in particolare:
- a.
- i piani di provvedimenti secondo l’articolo 9d nonché il loro adeguamento (art. 9f e 9g);
- b.
- le prove secondo l’articolo 9h;
- c.
- i bilanci dei COV secondo l’articolo 10;
- d.3
- la domanda di proroga dei termini secondo l’articolo 9i.
5 Le autorità esecutive ricevono insieme l’1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
Art. 5 Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV 4
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell’UFAM5. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.
2 La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui COV, in particolare nell’adattamento degli allegati e nell’esecuzione dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.6
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 6 Controlli
1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.
2 Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 3: Aliquota della tassa77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
Art. 78
L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV
Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità
1 Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:
- a.
- in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
- b.
- in miscele o oggetti prodotti nel territorio svizzero, che non figurano nell’elenco dei prodotti.
2 Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettera a vengono importati, la tassa non è riscossa.
3 Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.
Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni 9
I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e l’allegato 1 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 198510 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se:
- a.
- la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell’adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAt;
- b.
- il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d’esercizio al 95 per cento; e
- c.
- le emissioni di COV dell’impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l’allegato 3.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 9a Gruppi di impianti 11
1 Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se:
- a.
- sono gestiti dalla stessa persona; e
- b.
- ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.12
2 Ai fini dell’adempimento delle condizioni di esenzione secondo l’articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.
3 La composizione di un gruppo di impianti non può essere modificata durante il periodo di validità di cui all’articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate:
- a.
- l’esclusione di impianti stazionari chiusi;
- b.
- l’inclusione a posteriori di impianti stazionari nuovi o nuovamente messi in esercizio;
- c.
- l’inclusione a posteriori di impianti stazionari che soddisfano già i requisiti secondo l’allegato 3.13
4 Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 3 già al momento della loro inclusione.14
11 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013573).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013573).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013573).
Art. 9b Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento 15
1 Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:
- a.
- al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;
- b.
- l’autorità cantonale è stata informata immediatamente dell’evento straordinario; e
- c.
- l’evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.
2 Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:
- a.
- al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;
- b.
- l’autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e
- c.
- i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.
15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 9c Riduzione delle emissioni diffuse di COV 16
1 L’articolo 9 capoverso 1 lettera c è soddisfatto se:
- a.
- l’impianto stazionario soddisfa già i requisiti secondo l’allegato 3; o
- b.17
- le emissioni diffuse di COV dell’impianto stazionario sono ridotte conformemente a un piano di provvedimenti approvato dalla Direzione generale delle dogane, in modo tale da adempiere ai requisiti di cui all’allegato 3 entro il 31 dicembre 2022 (periodo di validità).
2 Ogni cinque anni il DATEC adegua l’allegato 3 nonché il periodo di validità secondo il capoverso 1 lettera b dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. Esso tiene conto del progresso tecnico.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 28 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).
Art. 9d Piano di provvedimenti 18
1 Il piano di provvedimenti secondo l’articolo 9c capoverso 1 lettera b comprende:
- a.
- dati sul grado di adempimento dei requisiti secondo l’allegato 3 (analisi situazione auspicata-effettiva);
- b.
- i provvedimenti previsti;
- c.
- i tempi previsti per l’attuazione dei provvedimenti;
- d.
- il potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento.
2 Esso deve prevedere che almeno la metà della riduzione delle emissioni prevista sia attuata nei suoi primi tre anni di validità.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 9e Domanda di approvazione del piano di provvedimenti 19
1 Per un impianto stazionario esistente la domanda di approvazione del piano di provvedimenti deve essere presentata all’autorità cantonale entro il 30 aprile dell’anno precedente l’inizio dell’esenzione dalla tassa.
2 Per un nuovo impianto stazionario la domanda di approvazione del piano di provvedimenti può essere presentata all’autorità cantonale in ogni momento.
3 La domanda deve comprendere il piano di provvedimenti.
4 I gestori di impianti stazionari esistenti tenuti a inoltrare un bilancio dei COV secondo l’articolo 10 devono allegare tale bilancio al piano dei provvedimenti.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
Art. 9f Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti 20
1 Su richiesta, il piano di provvedimenti approvato può essere adeguato se uno o più provvedimenti possono essere sostituiti da altri provvedimenti di effetto almeno equivalente.
2 La domanda di adeguamento deve essere presentata all’autorità cantonale entro sei mesi prima dall’inizio dell’anno d’esercizio in cui sarà attuato il piano di provvedimenti adeguato.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 9g Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell’impianto stazionario 21
1 Le modifiche dell’impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all’autorità cantonale.
2 Se necessario, il piano di provvedimenti è adeguato.
21 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 9h Prova per l’esenzione dalla tassa in caso di provvedimenti di riduzione delle emissioni 22
1 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9. In particolare bisogna fornire la prova che:
- a.
- l’impianto stazionario soddisfa i requisiti secondo l’allegato 3; o
- b.23
- i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato per il corrispondente anno d’esercizio sono stati attuati entro il termine e l’impianto stazionario soddisfa i restanti requisiti secondo l’allegato 3.
2 La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.
3 Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d’esercizio l’esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell’impianto stazionario è sospesa.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
Art. 9i Proroga dei termini nei casi di rigore 24
1 Su domanda, la Direzione generale delle dogane può prorogare i termini per l’attuazione dei provvedimenti fissati nel piano di provvedimenti di cui all’articolo 9dal massimo fino alla scadenza del periodo di validità, se l’attuazione dei provvedimenti entro il termine potrebbe mettere in pericolo l’esistenza dell’impresa in cui è gestito l’impianto, senza colpa della stessa.
2 La domanda di proroga dei termini deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- il cambiamento fondamentale intervenuto dopo l’approvazione del piano di provvedimenti che in caso di attuazione del piano entro il termine previsto mette in pericolo l’esistenza dell’impresa, e le ripercussioni del cambiamento sull’impresa;
- b
- la prova che il cambiamento fondamentale secondo la lettera a è avvenuto senza colpa;
- c.
- tutti i provvedimenti già attuati per ridurre le emissioni diffuse di COV nell’impianto stazionario interessato;
- d.
- una stima dei costi di ciascun provvedimento da posticipare;
- e.
- il calendario per l’attuazione dei provvedimenti da posticipare.
3 La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.
4 La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale fino a quattro mesi prima della fine del corrispondente anno d’esercizio.
24 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
Art. 9j Inizio dell’esenzione per i nuovi impianti stazionari 25
I nuovi impianti stazionari che soddisfano le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9 sono esenti dalla tassa a partire:
- a.
- dall’entrata in esercizio, se l’impianto stazionario soddisfa già i requisiti secondo l’allegato 3;
- b.
- dall’anno d’esercizio che segue la presentazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti, se l’impianto stazionario non soddisfa ancora i requisiti secondo l’allegato 3.
25 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
Art. 10 Bilancio dei COV
1 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.26
2 Nel bilancio dei COV devono figurare:
- a.
- le entrate, le scorte e le uscite;
- b.
- le quantità lavorate in miscele o oggetti;
- c.
- le quantità recuperate;
- d.
- le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
- e.
- le emissioni residue.
3 La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.
4 Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.
5 Se l’onere necessario all’allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale
Art. 11 Annuncio
Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest’ultima tiene un registro.
Art. 12 Nascita del credito fiscale
Il credito fiscale sorge:
- a.
- per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l’azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell’azienda di produzione;
- b.
- per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l’articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.
Art. 13 Dichiarazione della tassa
1 I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.27
2 Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l’articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.
3 La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.
4 La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.
5 Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.28
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
28 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
Art. 14 Calcolo della tassa
Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.
Art. 15 Tassazione e termine di pagamento
1 La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l’ammontare della tassa.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni.
3 In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.
Art. 16 Riscossione posticipata della tassa
Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell’importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.
Art. 17 Prescrizione del credito fiscale
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 Il termine di prescrizione si interrompe:
- a.
- se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b.
- ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.
3 Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.
4 Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Sezione 6: Restituzione della tassa
Art. 18 Premesse per la restituzione
1 La tassa viene restituita soltanto se l’avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.29
2 L’avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall’inoltro della domanda.
3 Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l’esportazione di COV.
3bis Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L’importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.30
4 L’avente diritto deve provare l’avvenuto pagamento della tassa.31
5 Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l’esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell’anno d’esercizio.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione
1 Il diritto alla restituzione, salvo che non sia in relazione con l’esportazione, decade se la relativa domanda non viene presentata entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio.
2 Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.
Art. 20 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:
- a.
- alle autorità cantonali;
- b.
- alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.
2 Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:
- a.
- le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi;
- b.
- i rapporti di fabbricazione, campioni nell’imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;
- c.
- su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell’importo da restituire.
Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) 3232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
Art. 21 Autorizzazione 33
1 La Direzione generale delle dogane può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all’anno si impegnano:
- a.
- a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell’ambiente; oppure
- b.
- a esportarle.34
1a …35
1bis Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l’allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:
- a.
- la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;
- b.
- utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
- c.
- attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l’emissione di tale sostanza nell’ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.36
2 L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 25 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 50 t di COV.37
3 La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.
4 La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.38
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).
35 Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049). Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
36 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
38 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
Art. 22 Conteggio
1 Chi beneficia di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.
2 La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.
3 …39
4 I documenti relativi alla procedura per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall’inoltro del bilancio dei COV.40
39 Abrogato dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
Art. 22a Rettifica della dichiarazione doganale 41
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all’articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 200542 sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.
41 Introdotto dal n. 43 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469).
42 RS 631.0
Art. 22b Presentazione di un bilancio dei COV incompleto 43
1 Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l’autorizzazione secondo l’articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall’inizio dell’anno d’esercizio successivo.
2 La Direzione generale delle dogane stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio dei COV completo.
3 Per le tasse che secondo l’articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all’articolo 22 capoverso 1.
4 Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.
43 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).
Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa
Art. 23 Principio 44
1 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFM.
2 La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell’anno di riscossione.
3 Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.
4 Per assicuratori si intendono:
- a.
- gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 199445 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- b.
- l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199246 sull’assicurazione militare (LAM).
5 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di distribuzione:
- a.
- sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b.
- sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
6 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.47
7 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione.48
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
45 RS 832.10
46 RS 833.1
47 Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
48 Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
Art. 23a Versamento agli assicuratori 49
1 Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione.
2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 5.
3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
49 Introdotto dall’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
Art. 23b Organizzazione 50
1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione:
- a.
- il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all’articolo 23 capoverso 5;
- b.
- la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.
2 In occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire.
50 Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
Art. 23c Indennizzo degli assicuratori 51
L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 123 dell’ordinanza del 30 novembre 201252 sul CO2.
51 Originario 23b. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 1951). Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
52 RS 641.711
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 24 Disposizione transitoria
Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 25 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
2 La tassa d’incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.53
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
Disposizione transitoria del 27 luglio 2012 5454 RU 2012 3785
54 RU 2012 3785
Allegato 1 5555 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 59537643).
55 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 59537643).
Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)
1 Sostanze
2 Gruppi di sostanze
Allegato 2 5959 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dal n. 16 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II cpv. 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785), dal n. 10 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445), dal n. 6 dell’all. 2 dell’O del 29 giu. 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell’informazione (RU 2016 2647) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
59 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dal n. 16 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II cpv. 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785), dal n. 10 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445), dal n. 6 dell’all. 2 dell’O del 29 giu. 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell’informazione (RU 2016 2647) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).
Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa)
Allegato 3 6161 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 28 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).
61 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 28 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).