Ordinanza
relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio
da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo
superiore allo 0,1 per cento
(OHEL)
del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35b e 35c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
1 RU 1997 2993 RS 814.01
1
Art. 1 Principio
1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» (HEL) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.
2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sugli HEL.
3 L’HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) può essere mescolato con altre qualità di oli da riscaldamento soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.
Art. 2 Esecuzione
1 L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’Amministrazione federale delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.3
2 L’Ufficio federale dell’ambiente4 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.
3 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4063).
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
Art. 3 Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa è di 12 franchi per ogni 1000 kg di HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa). Detta aliquota corrisponde a franchi 10,14 per ogni 1000 litri alla temperatura di 15° C.
Art. 3a Metodo di misurazione 5
1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.
2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando il metodo di analisi ASTM D 5453:20006.
3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19927.
5 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4065).
6 Fonte:Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
7 Fonte:Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa 8
1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono:
- a.
- gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- b.
- l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199210 sull’assicurazione militare (LAM).
3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.
4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:
- a.
- sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b.
- sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.
6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.
7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
8 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 3 all’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
10 RS 833.1
Art. 5 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
2 La tassa d’incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° luglio 1998.