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Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55f capoverso 2 della legge 7 ottobre 19832 ordina: 2 RS 814.01 4 RS 451 5 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377). |
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Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere 6
Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo gli articoli 55 e 55fLPAmb, 28 LIG o 12 LPN figurano nell’allegato. 6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377). |
Art. 2 Controllo
1 In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).7 2 Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato.8 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635). |
Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni
1 Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 55 capoverso 1 LPAmb o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).9 2 Le organizzazioni che adempiono le condizioni degli articoli 55 capoverso 1 e 55f capoverso 1 LPAmb, dell’articolo 28 capoverso 1 LIG o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).10 3 La richiesta deve contenere:
4 Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione.12 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570). 10 Nuovo testo giusta il n. 5 all’all. 5 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635). 12 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2008 4635). |
Art. 4 Rendicontazione 13
1 Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni. 2 L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competente, in quanti casi conclusi nell’anno precedente:
3 L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capoverso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica. 4 Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635). |
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008 14
14 RU 2008 4635 |
Le organizzazioni devono rendere conto dell’esercizio del diritto di ricorso secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 4, la prima volta nell’aprile 2009 per l’anno 2008. |
Allegato 15
15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1570). Aggiornato dal n. I delle O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2671), del 16 apr. 2003 (RU 2003 1142), dal n. 5 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (RU 2008 4377), dal n. I dell’O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5077), dal n. III 1 dell’O del 12 ago. 2015 (RU 2015 2903), dalla correzione del 30 apr. 2019 (RU 2019 1303) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1485). |
(art. 1) |
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