Ordinanza
contro il deterioramento del suolo
(O suolo)
del 1° luglio 1998 (Stato 12 aprile 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29, 33 capoverso 2, 35 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
1 RS 814.01
Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione
Per conservare a lungo termine la fertilità del suolo, la presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione del deterioramento chimico, biologico e fisico del suolo;
- b.
- le misure atte a prevenire il costipamento e l’erosione persistente del suolo;
- c.
- le misure d’utilizzazione del suolo asportato;
- d.
- le ulteriori misure che i Cantoni prendono in caso di suoli deteriorati (art. 34 LPAmb).
Art. 2 Definizioni
1 Il suolo è fertile quando:
- a.2
- possiede una biocenosi biologicamente attiva, una struttura, una composizione e uno spessore tipici per la sua posizione nonché una capacità di decomposi-zione intatta;
- b.
- permette la crescita e lo sviluppo normali o influenzati dall’uomo di piante e associazioni vegetali, naturali o coltivate, e non pregiudica le loro caratteristiche;
- c.
- permette una produzione vegetale di buona qualità che non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali;
- d.
- non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali che lo ingeriscono direttamente.
2 È considerato deterioramento chimico del suolo il deterioramento derivante da sostanze naturali o artificiali (sostanze nocive).
3 È considerato deterioramento biologico del suolo il deterioramento derivante in particolare da organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.3
4 Sono considerate deterioramento fisico del suolo le modificazioni della struttura, della conformazione o dello spessore del suolo derivanti da interventi dell’uomo.
5 Per determinate forme di utilizzazione i valori di guardia indicano il deterioramento del suolo che, in caso di superamento, secondo le attuali conoscenze scientifiche e l’esperienza, può presentare un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante. Tali valori servono a valutare se è necessario limitare l’utilizzazione del suolo ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LPAmb.
2 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
3 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
Sezione 2: Osservazione, sorveglianza e valutazione del deterioramento del suolo
Art. 3 Osservazione da parte della Confederazione
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)4 gestisce in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) una rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO).
2 L’UFAM informa i Cantoni sui risultati dell’osservazione e li pubblica.
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Osservazione da parte dei Cantoni
1 Se è accertato o se si deve temere che il deterioramento del suolo pregiudichi la fertilità in determinate regioni, i Cantoni provvedono affinché in tali regioni si proceda alla sorveglianza.
2 L’UFAM provvede in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) alla creazione delle basi tecniche necessarie alla sorveglianza del deterioramento del suolo e offre consulenza tecnica ai Cantoni.
3 I Cantoni comunicano all’UFAM i risultati della sorveglianza e li pubblicano.
Art. 5 Valutazione
1 La Confederazione e i Cantoni valutano il deterioramento del suolo sulla base dei valori indicativi, di guardia e di risanamento stabiliti negli allegati.
2 In mancanza di valori indicativi, viene valutato caso per caso sulla base dei criteri che figurano nell’articolo 2 capoverso 1, se la fertilità del suolo è garantita a lungo termine.
3 In mancanza di valori di guardia o di risanamento per determinate forme di utilizzazione del suolo, viene valutato caso per caso se il deterioramento del suolo presenta un pericolo concreto per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante. L’UFAM offre consulenza tecnica ai Cantoni.
Sezione 3: Prevenzione del costipamento e dell’erosione persistente del suolo; utilizzazione del suolo asportato
Art. 6 Prevenzione del costipamento e dell’erosione del suolo
1 Chi costruisce un impianto, coltiva o sfrutta in altro modo il suolo deve scegliere e impiegare i veicoli, le macchine e gli apparecchi considerando le caratteristiche fisiche e l’umidità del suolo in modo da evitare costipamento o altre modifiche della sua struttura tali da pregiudicarne la fertilità a lungo termine.5
2 Chi modifica il terreno o coltiva il suolo deve provvedere mediante modalità di costruzione e di coltivazione idonee, in particolare mediante tecniche di costruzione e di piantagione che impediscano l’erosione, la rotazione delle colture e la sistemazione di passaggi, a che la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo non venga pregiudicata dall’erosione. Se a tale scopo sono necessarie misure comuni di più aziende, il Cantone le ordina, in particolare nel caso di erosione dovuta a scorrimento intensivo di rigagnoli d’acqua piovana di pendio.
5 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 7 Utilizzazione del suolo asportato 6
1 Chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev’essere asportato e depositato separatamente.
2 Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), dev’essere collocato o aggiunto in modo tale che:
- a.
- qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo quanto più breve possibile;
- b.
- il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e biologico.
6 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Sezione 4: Misure complementari in caso di suolo deteriorato
Art. 8 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori indicativi
(art. 34 cpv. 1 LPAmb)
1 Se in una determinata regione i valori indicativi sono superati o se il deterioramento del suolo aumenta sensibilmente, il Cantone ne accerta le cause.
2 Il Cantone esamina se le misure adottate in virtù delle prescrizioni federali in materia di protezione delle acque, protezione contro le catastrofi, igiene dell’aria, sostanze e organismi pericolosi per l’ambiente nonché in materia di rifiuti e deterioramento fisico del suolo sono sufficienti per impedire un ulteriore deterioramento nella regione in questione.
3 Se dette misure non sono sufficienti, il Cantone prende ulteriori misure giusta l’articolo 34 capoverso 1 LPAmb. Ne informa dapprima l’UFAM.
4 I Cantoni mettono in atto le misure entro cinque anni dalla constatazione del deterioramento del suolo. Fissano i termini a seconda dell’urgenza del singolo caso.
Art. 9 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di guardia
(art. 34 cpv. 2 LPAmb)
1 Se in una determinata regione i valori di guardia sono superati, il Cantone esamina se il deterioramento del suolo presenta un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante.
2 In caso di pericolo concreto, limita l’utilizzazione del suolo nella misura necessaria a eliminare tale pericolo.
Art. 10 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di risanamento
(art. 34 cpv. 3 LPAmb)
1 Se in una determinata regione i valori di risanamento sono superati, il Cantone vieta le utilizzazioni interessate.
2 Nelle regioni destinate dalla pianificazione del territorio all’utilizzazione orticola, agricola o forestale il Cantone ordina misure atte a ridurre il grado di deterioramento del suolo al di sotto dei valori di risanamento in modo da rendere possibile la prevista utilizzazione conforme agli usi locali senza pericolo per l’uomo, gli animali o le piante.
Art. 11 Inasprimento delle prescrizioni federali
Quando per conservare la fertilità del suolo, oltre alle misure complementari cantonali o al loro posto, è necessario un inasprimento delle prescrizioni federali giusta l’articolo 33 LPAmb, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia, delle comunicazioni (DATEC) ne fa domanda al Consiglio federale.
Sezione 5: Raccomandazioni della Confederazione
Art. 12
1 L’UFAM e gli altri Servizi federali interessati emanano raccomandazioni comuni sull’applicazione della presente ordinanza. Collaborano con i Cantoni e con le associazioni economiche interessate.
2 Essi esaminano se misure previste su base volontaria stabilite nell’ambito di accordi settoriali con l’economia sono indicate ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione 7
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
3 L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20088 sulla geoinformazione.9
7 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
9 Introdotto dal n. 6 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 9 giugno 198610 concernente le sostanze nocive nel suolo è abrogata.
10 [RU 19861147, 19962243n. I 26]
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.
Allegato 1
Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive inorganiche nel suolo
1 Valori indicativi, di guardia e di risanamento
11 Valori indicativi
12 Valori di guardia
13 Valori di risanamento
2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive
Allegato 2 1111 Correzione del 12 apr. 2016 (RU 2016 1149).
11 Correzione del 12 apr. 2016 (RU 2016 1149).
Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive organiche nel suolo
1 Valori indicativi, di guardia e di risanamento
11 Valori per diossine (PCDD) efuraní (PCDF)
12 Valori per gli idrocarburi aromatici policiclici (PAK)
13 Valori per i Bifenili policlorurati (PCB)
2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive
Allegato 3
Valori indicativi per l’erosione di superfici coltive 121212 Art. 18 dell’O del 7 dic. 1998 sulla terminologia agricola (RS 910.91).
12 Art. 18 dell’O del 7 dic. 1998 sulla terminologia agricola (RS 910.91).