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Ordinanza
contro il deterioramento del suolo
(O suolo)

del 1° luglio 1998 (Stato 12 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29, 33 capoverso 2, 35 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

1 RS 814.01

Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo, campo d’applicazione  

Per con­ser­va­re a lun­go ter­mi­ne la fer­ti­li­tà del suo­lo, la pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
l’os­ser­va­zio­ne, la sor­ve­glian­za e la va­lu­ta­zio­ne del de­te­rio­ra­men­to chi­mi­co, bio­lo­gi­co e fi­si­co del suo­lo;
b.
le mi­su­re at­te a pre­ve­ni­re il co­sti­pa­men­to e l’ero­sio­ne per­si­sten­te del suo­lo;
c.
le mi­su­re d’uti­liz­za­zio­ne del suo­lo aspor­ta­to;
d.
le ul­te­rio­ri mi­su­re che i Can­to­ni pren­do­no in ca­so di suo­li de­te­rio­ra­ti (art. 34 LPAmb).
Art. 2 Definizioni  

1 Il suo­lo è fer­ti­le quan­do:

a.2
pos­sie­de una bio­ce­no­si bio­lo­gi­ca­men­te at­ti­va, una strut­tu­ra, una com­po­si­zio­ne e uno spes­so­re ti­pi­ci per la sua po­si­zio­ne non­ché una ca­pa­ci­tà di de­com­po­si-zio­ne in­tat­ta;
b.
per­met­te la cre­sci­ta e lo svi­lup­po nor­ma­li o in­fluen­za­ti dall’uo­mo di pian­te e as­so­cia­zio­ni ve­ge­ta­li, na­tu­ra­li o col­ti­va­te, e non pre­giu­di­ca le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che;
c.
per­met­te una pro­du­zio­ne ve­ge­ta­le di buo­na qua­li­tà che non met­te in pe­ri­co­lo la sa­lu­te dell’uo­mo e de­gli ani­ma­li;
d.
non met­te in pe­ri­co­lo la sa­lu­te dell’uo­mo e de­gli ani­ma­li che lo in­ge­ri­sco­no di­ret­ta­men­te.

2 È con­si­de­ra­to de­te­rio­ra­men­to chi­mi­co del suo­lo il de­te­rio­ra­men­to de­ri­van­te da so­stan­ze na­tu­ra­li o ar­ti­fi­cia­li (so­stan­ze no­ci­ve).

3 È con­si­de­ra­to de­te­rio­ra­men­to bio­lo­gi­co del suo­lo il de­te­rio­ra­men­to de­ri­van­te in par­ti­co­la­re da or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, pa­to­ge­ni o al­loc­to­ni.3

4 So­no con­si­de­ra­te de­te­rio­ra­men­to fi­si­co del suo­lo le mo­di­fi­ca­zio­ni del­la strut­tu­ra, del­la con­for­ma­zio­ne o del­lo spes­so­re del suo­lo de­ri­van­ti da in­ter­ven­ti dell’uo­mo.

5 Per de­ter­mi­na­te for­me di uti­liz­za­zio­ne i va­lo­ri di guar­dia in­di­ca­no il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo che, in ca­so di su­pe­ra­men­to, se­con­do le at­tua­li co­no­scen­ze scien­ti­fi­che e l’espe­rien­za, può pre­sen­ta­re un pe­ri­co­lo con­cre­to per l’uo­mo, gli ani­ma­li o le pian­te. Ta­li va­lo­ri ser­vo­no a va­lu­ta­re se è ne­ces­sa­rio li­mi­ta­re l’uti­liz­za­zio­ne del suo­lo ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 2 LPAmb.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui ri­fiu­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 9 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’im­pie­go con­fi­na­to, in vi­go­re dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

Sezione 2: Osservazione, sorveglianza e valutazione del deterioramento del suolo

Art. 3 Osservazione da parte della Confederazione  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM)4 ge­sti­sce in col­la­bo­ra­zio­ne con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG) una re­te na­zio­na­le di os­ser­va­zio­ne del de­te­rio­ra­men­to del suo­lo (NA­BO).

2 L’UFAM in­for­ma i Can­to­ni sui ri­sul­ta­ti dell’os­ser­va­zio­ne e li pub­bli­ca.

4 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RU 20044937). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 4 Osservazione da parte dei Cantoni  

1 Se è ac­cer­ta­to o se si de­ve te­me­re che il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo pre­giu­di­chi la fer­ti­li­tà in de­ter­mi­na­te re­gio­ni, i Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché in ta­li re­gio­ni si pro­ce­da al­la sor­ve­glian­za.

2 L’UFAM prov­ve­de in col­la­bo­ra­zio­ne con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG) al­la crea­zio­ne del­le ba­si tec­ni­che ne­ces­sa­rie al­la sor­ve­glian­za del de­te­rio­ra­men­to del suo­lo e of­fre con­su­len­za tec­ni­ca ai Can­to­ni.

3 I Can­to­ni co­mu­ni­ca­no all’UFAM i ri­sul­ta­ti del­la sor­ve­glian­za e li pub­bli­ca­no.

Art. 5 Valutazione  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne e i Can­to­ni va­lu­ta­no il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo sul­la ba­se dei va­lo­ri in­di­ca­ti­vi, di guar­dia e di ri­sa­na­men­to sta­bi­li­ti ne­gli al­le­ga­ti.

2 In man­can­za di va­lo­ri in­di­ca­ti­vi, vie­ne va­lu­ta­to ca­so per ca­so sul­la ba­se dei cri­te­ri che fi­gu­ra­no nell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1, se la fer­ti­li­tà del suo­lo è ga­ran­ti­ta a lun­go ter­mi­ne.

3 In man­can­za di va­lo­ri di guar­dia o di ri­sa­na­men­to per de­ter­mi­na­te for­me di uti­liz­za­zio­ne del suo­lo, vie­ne va­lu­ta­to ca­so per ca­so se il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo pre­sen­ta un pe­ri­co­lo con­cre­to per la sa­lu­te dell’uo­mo, de­gli ani­ma­li o del­le pian­te. L’UFAM of­fre con­su­len­za tec­ni­ca ai Can­to­ni.

Sezione 3: Prevenzione del costipamento e dell’erosione persistente del suolo; utilizzazione del suolo asportato

Art. 6 Prevenzione del costipamento e dell’erosione del suolo  

1 Chi co­strui­sce un im­pian­to, col­ti­va o sfrut­ta in al­tro mo­do il suo­lo de­ve sce­glie­re e im­pie­ga­re i vei­co­li, le mac­chi­ne e gli ap­pa­rec­chi con­si­de­ran­do le ca­rat­te­ri­sti­che fi­si­che e l’umi­di­tà del suo­lo in mo­do da evi­ta­re co­sti­pa­men­to o al­tre mo­di­fi­che del­la sua strut­tu­ra ta­li da pre­giu­di­car­ne la fer­ti­li­tà a lun­go ter­mi­ne.5

2 Chi mo­di­fi­ca il ter­re­no o col­ti­va il suo­lo de­ve prov­ve­de­re me­dian­te mo­da­li­tà di co­stru­zio­ne e di col­ti­va­zio­ne ido­nee, in par­ti­co­la­re me­dian­te tec­ni­che di co­stru­zio­ne e di pian­ta­gio­ne che im­pe­di­sca­no l’ero­sio­ne, la ro­ta­zio­ne del­le col­tu­re e la si­ste­ma­zio­ne di pas­sag­gi, a che la con­ser­va­zio­ne a lun­go ter­mi­ne del­la fer­ti­li­tà del suo­lo non ven­ga pre­giu­di­ca­ta dall’ero­sio­ne. Se a ta­le sco­po so­no ne­ces­sa­rie mi­su­re co­mu­ni di più azien­de, il Can­to­ne le or­di­na, in par­ti­co­la­re nel ca­so di ero­sio­ne do­vu­ta a scor­ri­men­to in­ten­si­vo di ri­ga­gno­li d’ac­qua pio­va­na di pen­dio.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui ri­fiu­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 7 Utilizzazione del suolo asportato 6  

1 Chi aspor­ta suo­lo de­ve uti­liz­zar­lo in mo­do da po­ter­lo reim­pie­ga­re co­me suo­lo, in par­ti­co­la­re il suo­lo del­lo stra­to su­pe­rio­re e di quel­lo in­fe­rio­re del suo­lo dev’es­se­re aspor­ta­to e de­po­si­ta­to se­pa­ra­ta­men­te.

2 Se il ma­te­ria­le ter­ro­so aspor­ta­to dal­lo stra­to su­pe­rio­re e da quel­lo in­fe­rio­re del suo­lo vie­ne reim­pie­ga­to co­me suo­lo (p. es. per ri­col­ti­va­zio­ni o mo­di­fi­ca­zio­ni del ter­re­no), dev’es­se­re col­lo­ca­to o ag­giun­to in mo­do ta­le che:

a.
qual­sia­si de­te­rio­ra­men­to fi­si­co a sca­pi­to del­la fer­ti­li­tà del suo­lo pre­e­si­sten­te e di quel­lo col­lo­ca­to o ag­giun­to ven­ga ri­dot­to a un pe­rio­do quan­to più bre­ve pos­si­bi­le;
b.
il suo­lo pre­e­si­sten­te non su­bi­sca un ul­te­rio­re de­te­rio­ra­men­to chi­mi­co e bio­lo­gi­co.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui ri­fiu­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Sezione 4: Misure complementari in caso di suolo deteriorato

Art. 8 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori indicativi  

(art. 34 cpv. 1 LPAmb)

1 Se in una de­ter­mi­na­ta re­gio­ne i va­lo­ri in­di­ca­ti­vi so­no su­pe­ra­ti o se il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo au­men­ta sen­si­bil­men­te, il Can­to­ne ne ac­cer­ta le cau­se.

2 Il Can­to­ne esa­mi­na se le mi­su­re adot­ta­te in vir­tù del­le pre­scri­zio­ni fe­de­ra­li in ma­te­ria di pro­te­zio­ne del­le ac­que, pro­te­zio­ne con­tro le ca­ta­stro­fi, igie­ne dell’aria, so­stan­ze e or­ga­ni­smi pe­ri­co­lo­si per l’am­bien­te non­ché in ma­te­ria di ri­fiu­ti e de­te­rio­ra­men­to fi­si­co del suo­lo so­no suf­fi­cien­ti per im­pe­di­re un ul­te­rio­re de­te­rio­ra­men­to nel­la re­gio­ne in que­stio­ne.

3 Se det­te mi­su­re non so­no suf­fi­cien­ti, il Can­to­ne pren­de ul­te­rio­ri mi­su­re giu­sta l’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 1 LPAmb. Ne in­for­ma dap­pri­ma l’UFAM.

4 I Can­to­ni met­to­no in at­to le mi­su­re en­tro cin­que an­ni dal­la con­sta­ta­zio­ne del de­te­rio­ra­men­to del suo­lo. Fis­sa­no i ter­mi­ni a se­con­da dell’ur­gen­za del sin­go­lo ca­so.

Art. 9 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di guardia  

(art. 34 cpv. 2 LPAmb)

1 Se in una de­ter­mi­na­ta re­gio­ne i va­lo­ri di guar­dia so­no su­pe­ra­ti, il Can­to­ne esa­mi­na se il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo pre­sen­ta un pe­ri­co­lo con­cre­to per l’uo­mo, gli ani­ma­li o le pian­te.

2 In ca­so di pe­ri­co­lo con­cre­to, li­mi­ta l’uti­liz­za­zio­ne del suo­lo nel­la mi­su­ra ne­ces­sa­ria a eli­mi­na­re ta­le pe­ri­co­lo.

Art. 10 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di risanamento  

(art. 34 cpv. 3 LPAmb)

1 Se in una de­ter­mi­na­ta re­gio­ne i va­lo­ri di ri­sa­na­men­to so­no su­pe­ra­ti, il Can­to­ne vie­ta le uti­liz­za­zio­ni in­te­res­sa­te.

2 Nel­le re­gio­ni de­sti­na­te dal­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio all’uti­liz­za­zio­ne or­ti­co­la, agri­co­la o fo­re­sta­le il Can­to­ne or­di­na mi­su­re at­te a ri­dur­re il gra­do di de­te­rio­ra­men­to del suo­lo al di sot­to dei va­lo­ri di ri­sa­na­men­to in mo­do da ren­de­re pos­si­bi­le la pre­vi­sta uti­liz­za­zio­ne con­for­me agli usi lo­ca­li sen­za pe­ri­co­lo per l’uo­mo, gli ani­ma­li o le pian­te.

Art. 11 Inasprimento delle prescrizioni federali  

Quan­do per con­ser­va­re la fer­ti­li­tà del suo­lo, ol­tre al­le mi­su­re com­ple­men­ta­ri can­to­na­li o al lo­ro po­sto, è ne­ces­sa­rio un ina­spri­men­to del­le pre­scri­zio­ni fe­de­ra­li giu­sta l’ar­ti­co­lo 33 LPAmb, il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia, del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) ne fa do­man­da al Con­si­glio fe­de­ra­le.

Sezione 5: Raccomandazioni della Confederazione

Art. 12  

1 L’UFAM e gli al­tri Ser­vi­zi fe­de­ra­li in­te­res­sa­ti ema­na­no rac­co­man­da­zio­ni co­mu­ni sull’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Col­la­bo­ra­no con i Can­to­ni e con le as­so­cia­zio­ni eco­no­mi­che in­te­res­sa­te.

2 Es­si esa­mi­na­no se mi­su­re pre­vi­ste su ba­se vo­lon­ta­ria sta­bi­li­te nell’am­bi­to di ac­cor­di set­to­ria­li con l’eco­no­mia so­no in­di­ca­te ai fi­ni dell’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione 7  

1 I Can­to­ni ese­guo­no la pre­sen­te or­di­nan­za ad ec­ce­zio­ne dei com­pi­ti da es­sa at­tri­bui­ti al­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Nell’ap­pli­ca­re al­tre leg­gi fe­de­ra­li, ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti pun­ti di­sci­pli­na­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li ese­guo­no in tal am­bi­to an­che la pre­sen­te or­di­nan­za. La col­la­bo­ra­zio­ne dell’UFAM e dei Can­to­ni è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 41 ca­po­ver­si 2 e 4 LPAmb; so­no sal­ve le di­spo­si­zio­ni le­ga­li sull’ob­bli­go di tu­te­la del se­gre­to.

3 L’UFAM sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 20088 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.9

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 11 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

8 RS 510.620

9 In­tro­dot­to dal n. 6 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del 9 giu­gno 198610 con­cer­nen­te le so­stan­ze no­ci­ve nel suo­lo è abro­ga­ta.

10 [RU 19861147, 19962243n. I 26]

Art. 15 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ot­to­bre 1998.

Allegato 1

(art. 5 cpv. 1)

Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive inorganiche nel suolo

1 Valori indicativi, di guardia e di risanamento

11 Valori indicativi

Sostanza nociva

Tenore
(mg/kg SS per i suoli con fino al 15 % di humus, mg/dm3 per i suoli con più del 15 % di humus)

Tenore totale

Tenore frazione solubile

Cromo (Cr)

50

Nichel (Ni)

50

0.2

Rame (Cu)

40

0.7

Zinco (Zn)

150

0.5

Molibdeno (Mo)

5

Cadmio (Cd)

0.8

0.02

Mercurio (Hg)

0.5

Piombo (Pb)

50

Fluoro (F)

700

20

SS = sostanza secca

12 Valori di guardia

Utilizzazione

Tenore
(mg/kg SS per i suoli con fino al 15 % di humus,
mg/dm3 per i suoli con più del 15 % di humus)

Profondità di prelievo (in cm)

Piombo (Pb)

Cadmio (Cd)

Rame (Cu)

t

s

t

s

t

s

Colture alimentari

200

2

0.02

0–20

Colture foraggere

200

2

0.02

150

0.7

0–20

Utilizzazioni con possibile assunzione diretta di terra*

300

10

0–5

SS = sostanza secca
s = tenore frazione solubile
t = tenore totale
*
per via orale, cutanea e per inalazione

13 Valori di risanamento

Categorie
di utilizzazione

Tenore
(mg/kg SS per i suoli con fino al 15 % di humus,
mg/dm3 per i suoli con più del 15 % di humus)

Profondità di prelievo (in cm)

Piombo (Pb)

Cadmio (Cd)

Rame (Cu)

Zinco (Zn)

t

s

t

s

t

s

t

s

Agricoltura, orticoltura e giardinaggio

2000

30

0.1

1000

4

2000

5

0–20

Orticoltura e giardinaggio per il proprio fabbisogno

1000

20

0.1

1000

4

2000

5

0–20

Aree di gioco per bambini

1000

20

0–5

SS = sostanza secca
s = tenore frazione solubile
t = tenore totale

2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive

1 Un valore indicativo è superato quando il tenore della frazione solubile o il tenore totale di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni prelevati dallo strato superiore di 20 cm del suolo supera detto valore.

2 Un valore di guardia o un valore di risanamento è superato quando il tenore della frazione solubile o il tenore totale di una sostanza nociva in una miscela rappresen­tativa di campioni prelevati alla profondità indicata nelle tabelle giusta cifra 1 supera il rispettivo valore.

3 In casi motivati, è possibile derogare a dette profondità di prelievo.

4 I campioni di suolo vanno fatti essiccare con aria a 40°C fino al peso costante e passati in un setaccio con maglie di 2 mm. Per la conversione dei risultati dell’analisi in mg/kg di sostanza secca occorre essiccare sottocampioni rappresentativi a 105°C fino al peso costante.

5 Per la determinazione del tenore totale e del tenore della frazione solubile delle sostanze nocive vale la seguente tabella:

Parametro

Solvente

Rapporto fra il peso del campione e il volume del solvente (P/V)

Metalli pesanti (tenore totale)

Acido nitrico (HN03) bimolare

1 : 10

Metalli pesanti
(tenore frazione solubile)

Nitrato di sodio (NaN03)
0,1 molare

1 : 2,5

Fluoro totale

Fusione alcalina –NaOH

0,5 : 200

Fluoro frazione solubile

Estrazione con acqua

1 : 50

P = Peso
V = Volume

6 Nel caso di suoli con più del 15 per cento di humus, per la conversione dei tenori di sostanze nocive da mg/kg di sostanza secca in mg/dm3 occorre moltiplicare il te­nore in mg/kg di sostanza secca per la densità apparente.

Allegato 2 11

11 Correzione del 12 apr. 2016 (RU 2016 1149).

(art. 5 cpv. 1)

Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive organiche nel suolo

1 Valori indicativi, di guardia e di risanamento

11 Valori per diossine (PCDD) efuraní (PCDF)

Valori

Tenori di PCDD/F*
(ng I-TEQ/kg SS per suoli con fino al 15 % di humus, ng I-TEQ/dm3 per suoli con più del 15 % di humus)

Profondità di prelievo (in cm)

Valore indicativo

5

0–20

Valori di guardia

Utilizzazioni con possibile assunzione diretta** di terra

20

0–5

Colture alimentari

20

0–20

Colture foraggere

20

0–20

Valori di risanamento

Aree di gioco per bambini

100

0–5

Orti e giardini per il proprio fabbisogno

100

0–20

Agricoltura, orticoltura e giardinaggio

1000

0–20

I-TEQ= Equivalente di tossicità internazionale
SS = sostanza secca
*
PCDD/F = Somma delle Dibenzo-p-diossine policlorurate e dei Dibenzofurani poli­cloru­rati
**
per via orale, cutanea o per inalazione

12 Valori per gli idrocarburi aromatici policiclici (PAK)

Valori

PAK
(mg/kg SS per i suoli con fino al 15 % di humus, mg/dm3 per i suoli con più del 15 % di humus)

Profondità di prelievo (in cm)

Somma dei 16 singoli composti*

Benzo(a)pirene

Valore indicativo

1

0.2

0–20

Valori di guardia

Utilizzazioni con possibile assunzione diretta**di terra

10

1

0–5

Colture alimentari

20

2

0–20

Valori di risanamento

Aree di gioco per bambini

100

10

0–5

Orti e giardini per il proprio fabbisogno

100

10

0–20

SS = sostanza secca
*
I valori di valutazione valgono per la somma dei seguenti 16 composti PAK dell’EPA (Priority pollutants list): Naftalina, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,An­tracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluo­rantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3c,d)pirene, Dibenz(a,h)antracene e Benzo(g,h,i)pe­rilene
**
per via orale, cutanea e per inalazione

13 Valori per i Bifenili policlorurati (PCB)

Valori

Tenori di PCB*
(mg/kg SS per suoli con fino al 15 % di humus
mg/dm3 per suoli con più del 15 % di humus)

Profondità di prelievo (in cm)

Valori di guardia

Utilizzazioni con possibile assunzione diretta** di terra

0.1

0–5

Colture alimentari

0.2

0–20

Colture foraggere

0.2

0–20

Valori di risanamento

Aree di gioco per bambini

1

0–5

Orti e giardini per il proprio fabbisogno

1

0–20

Agricoltura, orticoltura e giardinaggio

3

0–20

SS = sostanza secca
*
Somma dei 7 isomeri secondo l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measure­ments) IUPAC-n. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
**
per via orale, cutanea o per inalazione

2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive

1 Un valore indicativo, di guardia o di risanamento è superato quando il tenore di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni prelevati alla pro­fondità indicata nelle tabelle giusta cifra 1 supera il rispettivo valore.

2 In casi motivati, è possibile derogare a dette profondità di prelievo.

3 Se possibile, le sostanze nocive organiche vanno estratte completamente (tenore totale). L’Ufficio federale emana raccomandazioni sulla preparazione dei campioni e sulla loro analisi.

4 Nel caso di suoli con più del 15 per cento di humus, per la conversione dei tenori di sostanze nocive da mg/kg di sostanza secca in mg/dm3 occorre moltiplicare il te­nore in mg/kg di sostanza secca per la densità apparente.

Allegato 3

(art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 2)

Valori indicativi per l’erosione di superfici coltive 1212

12 Art. 18 dell’O del 7 dic. 1998 sulla terminologia agricola (RS 910.91).

1 Valori indicativi

Spessore utile del suolo

Erosione totale media del suolo* (tonnellate di SS per ettaro e anno)

Sino a 70 cm

2

Oltre 70 cm

4

SS = sostanza secca
*
Erosione totale media del suolo = Somma dell’erosione per unità di superficie e dell’ero­sione lineare

2 Determinazione dell’erosione del suolo sulle superfici coltive

1 L’erosione media per unità di superficie viene valutata con riferimento alla par­cella. Allo scopo occorre considerare le differenze di precipitazioni e di erosione del suolo a livello regionale nonché, per quanto riguarda la parcella, la lunghezza e la declività del pendio, la rotazione delle colture (copertura e lavorazione del suolo) e le misure di protezione contro l’erosione. Se i fattori che determinano l’erosione variano fortemente nell’ambito di una parcella, l’erosione del suolo viene determinata tenendo conto delle zone particolarmente minacciate.

2 L’erosione media lineare viene valutata con riferimento alla parcella sulla base delle osservazioni degli ultimi cinque anni. Come fattori vanno considerati la fre­quenza della formazione dei solchi di erosione, la loro profondità usuale e il loro numero.

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