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Ordinanza
sulla protezione delle acque
(OPAc)

del 28 ottobre 1998 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capo­verso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (LPAc),2

ordina:

1 RS 814.20

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principio  

1 Sco­po del­la pre­sen­te or­di­nan­za è di pro­teg­ge­re le ac­que su­per­fi­cia­li e sot­ter­ra­nee da ef­fet­ti pre­giu­di­zie­vo­li e di con­sen­tir­ne l’uti­liz­za­zio­ne se­con­do il prin­ci­pio del­lo svi­lup­po so­ste­ni­bi­le.

2 A tal fi­ne, per tut­te le mi­su­re adot­ta­te ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za, si de­ve te­ne­re con­to de­gli obiet­ti­vi eco­lo­gi­ci fis­sa­ti per le ac­que (al­le­ga­to 1).

Art. 2 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za re­go­la:

a.
gli obiet­ti­vi eco­lo­gi­ci fis­sa­ti per le ac­que;
b.
le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la qua­li­tà del­le ac­que;
c.
l’eli­mi­na­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co;
d.
lo smal­ti­men­to dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne;
e.
le esi­gen­ze per le azien­de con al­le­va­men­to di be­stia­me da red­di­to;
f.
le mi­su­re pia­ni­fi­ca­to­rie di pro­te­zio­ne del­le ac­que;
g.
il man­te­ni­men­to di ade­gua­ti de­flus­si re­si­dua­li;
h.3
la pre­ven­zio­ne e la ri­mo­zio­ne di al­tri ef­fet­ti pre­giu­di­zie­vo­li al­le ac­que;
i.
la con­ces­sio­ne di sus­si­di fe­de­ra­li.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca al­le so­stan­ze ra­dioat­ti­ve nel­la mi­su­ra in cui que­ste pro­vo­ca­no ef­fet­ti bio­lo­gi­ci a cau­sa del­le lo­ro pro­prie­tà chi­mi­che. Se ta­li so­stan­ze pro­vo­ca­no ef­fet­ti bio­lo­gi­ci a cau­sa del­le lo­ro ra­dia­zio­ni, si ap­pli­ca la le­gi­sla­zio­ne sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne e sull’ener­gia nu­clea­re.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Capitolo 2: Eliminazione delle acque di scarico

Sezione 1: Distinzione fra acque di scarico inquinate e acque di scarico non inquinate

Art. 3  

1 L’au­to­ri­tà va­lu­ta se le ac­que di sca­ri­co im­mes­se nel­le ac­que o la­scia­te in­fil­tra­re va­da­no con­si­de­ra­te in­qui­na­te o non in­qui­na­te, se­con­do:

a.
il ti­po, la quan­ti­tà e le ca­rat­te­ri­sti­che del­le so­stan­ze pre­sen­ti nel­le ac­que di sca­ri­co e su­scet­ti­bi­li di in­qui­na­re ac­que, non­ché il pe­rio­do du­ran­te il qua­le ta­li so­stan­ze ven­go­no im­mes­se;
b.
lo sta­to del­le ac­que nel­le qua­li per­ven­go­no le ac­que di sca­ri­co.

2 Se le ac­que di sca­ri­co ven­go­no la­scia­te in­fil­tra­re, l’au­to­ri­tà con­si­de­ra an­che se:

a.
le ac­que di sca­ri­co pos­sa­no es­se­re in­qui­na­te a cau­sa del de­te­rio­ra­men­to pre­sen­te nel suo­lo o nel­la zo­na in­sa­tu­ra del sot­to­suo­lo;
b.4
le ac­que di sca­ri­co ven­ga­no suf­fi­cien­te­men­te de­pu­ra­te nel suo­lo;
c.
i va­lo­ri in­di­ca­ti­vi fis­sa­ti dall’or­di­nan­za del 1° lu­glio 19985 con­tro il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo (Osuo­lo) pos­sa­no es­se­re ri­spet­ta­ti a lun­go ter­mi­ne, fat­ta ec­ce­zio­ne per l’in­fil­tra­zio­ne in un im­pian­to ap­po­si­to o nel­la zo­na del­le scar­pa­te e del­le fa­sce ver­di lun­go le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne.

3 In li­nea di prin­ci­pio, l’ac­qua pio­va­na che scor­re da su­per­fi­ci edi­fi­ca­te o rin­for­za­te va con­si­de­ra­ta ac­qua di sca­ri­co non in­qui­na­ta se pro­vie­ne:

a.
da tet­ti;
b.6
da stra­de, sen­tie­ri e piaz­za­li sui qua­li non ven­go­no sca­ri­ca­te, la­vo­ra­te e de­po­si­ta­te in­gen­ti quan­ti­tà di so­stan­ze su­scet­ti­bi­li di in­qui­na­re le ac­que e, in ca­so di in­fil­tra­zio­ne, se vie­ne suf­fi­cien­te­men­te de­pu­ra­ta nel suo­lo; nel va­lu­ta­re se le quan­ti­tà di so­stan­ze sia­no in­gen­ti, bi­so­gna te­ne­re con­to del ri­schio di in­ci­den­ti;
c.7
da stra­de fer­ra­te per le qua­li è ga­ran­ti­to che si ri­nun­ce­rà a lun­go ter­mi­ne all’im­pie­go di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri o, in ca­so di in­fil­tra­zio­ne, se i pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri so­no suf­fi­cien­te­men­te trat­te­nu­ti e de­gra­da­ti da uno stra­to di ter­re­no bio­lo­gi­ca­men­te at­ti­vo.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

5 RS 814.12

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sezione 2: Pianificazione dello smaltimento delle acque

Art. 4 Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no all’al­le­sti­men­to di un pia­no re­gio­na­le di smal­ti­men­to del­le ac­que (PRS) quan­do le mi­su­re di pro­te­zio­ne del­le ac­que adot­ta­te dai Co­mu­ni de­vo­no es­se­re ar­mo­niz­za­te fra lo­ro al fi­ne di ga­ran­ti­re un’ade­gua­ta pro­te­zio­ne del­le ac­que in una re­gio­ne li­mi­ta­ta e idro­lo­gi­ca­men­te uni­ta­ria.

2 Il PRS de­fi­ni­sce in par­ti­co­la­re:

a.
le ubi­ca­zio­ni del­le sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co e le re­gio­ni che vi van­no al­lac­cia­te;
b.
qua­li sia­no le ac­que su­per­fi­cia­li e in che mi­su­ra es­se si pre­sti­no all’im­mis­sio­ne di ac­que di sca­ri­co, spe­cie in ca­so di pre­ci­pi­ta­zio­ni;
c.
per qua­li sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co sia ne­ces­sa­rio ren­de­re più se­ve­re o com­ple­ta­re le esi­gen­ze re­la­ti­ve all’im­mis­sio­ne.

3 Nell’al­le­sti­men­to del PRS l’au­to­ri­tà tie­ne con­to del­lo spa­zio ri­chie­sto dal­le ac­que, del­la pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne e del­le mi­su­re per la pro­te­zio­ne del­le ac­que, ec­cet­tua­to il trat­ta­men­to del­le ac­que di sca­ri­co.

4 Il PRS è vin­co­lan­te per la pia­ni­fi­ca­zio­ne e la de­fi­ni­zio­ne del­le mi­su­re di pro­te­zio­ne del­le ac­que nei Co­mu­ni.

5 Il PRS è ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co.

Art. 5 Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no all’al­le­sti­men­to di pia­ni ge­ne­ra­li di smal­ti­men­to del­le ac­que (PGS) che ga­ran­ti­sca­no nei Co­mu­ni un’ade­gua­ta pro­te­zio­ne del­le ac­que e un’ap­pro­pria­ta eva­cua­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co pro­ve­nien­ti dal­le zo­ne abi­ta­te.

2 Il PGS de­fi­ni­sce al­me­no:

a.
le zo­ne nel­le qua­li de­vo­no es­se­re co­strui­te ca­na­liz­za­zio­ni pub­bli­che;
b.
le zo­ne nel­le qua­li l’ac­qua pio­va­na che scor­re da su­per­fi­ci edi­fi­ca­te o rin­for­za­te de­ve es­se­re eli­mi­na­ta se­pa­ra­ta­men­te dal­le al­tre ac­que di sca­ri­co;
c.
le zo­ne nel­le qua­li le ac­que di sca­ri­co non in­qui­na­te de­vo­no es­se­re la­scia­te in­fil­tra­re;
d.
le zo­ne nel­le qua­li le ac­que di sca­ri­co non in­qui­na­te de­vo­no es­se­re im­mes­se in ac­que su­per­fi­cia­li;
e.
le mi­su­re da adot­ta­re af­fin­ché le ac­que di sca­ri­co non in­qui­na­te con af­flus­so per­ma­nen­te non per­ven­ga­no in una sta­zio­ne cen­tra­le di de­pu­ra­zio­ne;
f.
do­ve, con qua­le si­ste­ma di trat­ta­men­to e con qua­le ca­pa­ci­tà de­vo­no es­se­re co­strui­te sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co;
g.
le zo­ne nel­le qua­li de­vo­no es­se­re im­pie­ga­ti si­ste­mi di­ver­si dal­le sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que e il mo­do in cui, in que­ste zo­ne, de­vo­no es­se­re eli­mi­na­te le ac­que di sca­ri­co.

3 Se ne­ces­sa­rio, il PGS vie­ne adat­ta­to:

a.
al­lo svi­lup­po del­le zo­ne abi­ta­te;
b.
qua­lo­ra ven­ga al­le­sti­to o mo­di­fi­ca­to un PRS.

4 Il PGS è ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co.

Sezione 3: Evacuazione delle acque di scarico inquinate

Art. 6 Immissione in un ricettore naturale  

1 L’au­to­ri­tà con­ce­de l’au­to­riz­za­zio­ne ad im­met­te­re ac­que di sca­ri­co in­qui­na­te in ac­que su­per­fi­cia­li, in dre­nag­gi non­ché in fiu­mi e ru­scel­li sot­ter­ra­nei se so­no sod­di­sfat­te le esi­gen­ze re­la­ti­ve all’im­mis­sio­ne in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le di cui all’al­le­ga­to 3.

2 L’au­to­ri­tà ren­de più se­ve­re o com­ple­ta le esi­gen­ze se:

a.
a cau­sa dell’im­mis­sio­ne di ac­que di sca­ri­co, il ri­cet­to­re na­tu­ra­le non sod­di­sfa le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la qua­li­tà del­le ac­que ai sen­si dell’al­le­ga­to 2 o se ciò è ne­ces­sa­rio per ri­spet­ta­re ac­cor­di o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li; e
b.
in ba­se ad ac­cer­ta­men­ti (art. 47) ri­sul­ta che la qua­li­tà in­suf­fi­cien­te del­le ac­que è da im­pu­ta­re in gran par­te all’im­mis­sio­ne di ac­que di sca­ri­co e le cor­ri­spon­den­ti mi­su­re cor­ret­ti­ve per l’im­pian­to di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que non ri­sul­ta­no spro­por­zio­na­te.

3 L’au­to­ri­tà può ren­de­re più se­ve­re o com­ple­ta­re le esi­gen­ze se la qua­li­tà del­le ac­que ai sen­si dell’al­le­ga­to 2 non è suf­fi­cien­te per una par­ti­co­la­re uti­liz­za­zio­ne del ri­cet­to­re na­tu­ra­le in­te­res­sa­to.

4 L’au­to­ri­tà può ren­de­re me­no se­ve­re le esi­gen­ze se:

a.
con una ri­du­zio­ne del vo­lu­me di ac­que di sca­ri­co im­mes­se, ben­ché sia­no au­to­riz­za­te con­cen­tra­zio­ni più ele­va­te di so­stan­ze, vie­ne ri­dot­ta la quan­ti­tà di so­stan­ze im­mes­se che so­no su­scet­ti­bi­li di in­qui­na­re le ac­que; op­pu­re
b.
con l’im­mis­sio­ne di so­stan­ze non ri­ci­cla­bi­li nel­le ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li si gra­va sull’am­bien­te in mi­su­ra com­ples­si­va­men­te mi­no­re che non con un’al­tra for­ma di smal­ti­men­to; le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la qua­li­tà del­le ac­que ai sen­si dell’al­le­ga­to 2 e gli ac­cor­di o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li de­vo­no es­se­re ri­spet­ta­ti.
Art. 7 Immissione nelle canalizzazioni pubbliche  

1 L’au­to­ri­tà con­ce­de l’au­to­riz­za­zio­ne ad im­met­te­re nel­le ca­na­liz­za­zio­ni pub­bli­che ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li se­con­do l’al­le­ga­to 3.2 op­pu­re al­tre ac­que di sca­ri­co se­con­do l’al­le­ga­to 3.3 se so­no sod­di­sfat­te le esi­gen­ze del re­la­ti­vo al­le­ga­to.

2 L’au­to­ri­tà può ren­de­re più se­ve­re o com­ple­ta­re le esi­gen­ze se, con l’im­mis­sio­ne del­le ac­que di sca­ri­co:

a.
l’eser­ci­zio del­le ca­na­liz­za­zio­ni pub­bli­che può ri­sul­ta­re più gra­vo­so o per­tur­ba­to;
b.
per le ac­que di sca­ri­co del­la sta­zio­ne cen­tra­le di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que le esi­gen­ze re­la­ti­ve all’im­mis­sio­ne in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le non pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­te o pos­so­no es­ser­lo sol­tan­to con mi­su­re spro­por­zio­na­te, o l’eser­ci­zio del­l’im­pian­to può in al­tro mo­do ri­sul­ta­re più gra­vo­so o per­tur­ba­to; op­pu­re
c.8
...
d.
l’eser­ci­zio dell’im­pian­to in cui ven­go­no in­ce­ne­ri­ti i fan­ghi può ri­sul­ta­re più gra­vo­so o per­tur­ba­to.

3 L’au­to­ri­tà può ren­de­re me­no se­ve­re le esi­gen­ze se:

a.
con una ri­du­zio­ne del vo­lu­me del­le ac­que di sca­ri­co im­mes­se, ben­ché sia­no au­to­riz­za­te con­cen­tra­zio­ni più ele­va­te di so­stan­ze, vie­ne ri­dot­ta la quan­ti­tà di so­stan­ze im­mes­se che so­no su­scet­ti­bi­li di in­qui­na­re le ac­que;
b.
con l’im­mis­sio­ne di so­stan­ze non ri­ci­cla­bi­li nel­le ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li si gra­va sull’am­bien­te in mi­su­ra com­ples­si­va­men­te mi­no­re che non con un’al­tra for­ma di smal­ti­men­to, e per le ac­que di sca­ri­co del­la sta­zio­ne cen­tra­le di de­pu­ra­zio­ne si ri­spet­ta­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve all’im­mis­sio­ne in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le; op­pu­re
c.
que­sta mi­su­ra è op­por­tu­na per l’eser­ci­zio dell’im­pian­to di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que.

8 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 8 Infiltrazione  

1 È vie­ta­to la­sciar in­fil­tra­re ac­que di sca­ri­co in­qui­na­te.

2 L’au­to­ri­tà può con­ce­de­re l’au­to­riz­za­zio­ne a la­sciar in­fil­tra­re ac­que di sca­ri­co co­mu­na­li o al­tre ac­que di sca­ri­co in­qui­na­te di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga se:

a.
le ac­que di sca­ri­co so­no sta­te trat­ta­te e ri­spet­ta­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve all’im­mis­sio­ne in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le;
b.
per le ac­que sot­ter­ra­nee, do­po l’in­fil­tra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co so­no sem­pre ri­spet­ta­te le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la qua­li­tà del­le ac­que di cui all’al­le­ga­to 2;
c.
l’in­fil­tra­zio­ne av­vie­ne in un im­pian­to ap­po­si­to, i va­lo­ri in­di­ca­ti­vi fis­sa­ti nell’Osuo­lo9 non ven­go­no su­pe­ra­ti nem­me­no a lun­go ter­mi­ne o, in man­can­za di va­lo­ri in­di­ca­ti­vi, la fer­ti­li­tà del suo­lo è as­si­cu­ra­ta an­che a lun­go ter­mi­ne; e
d.
si ri­spet­ta­no le esi­gen­ze vi­gen­ti per l’eser­ci­zio di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne che im­met­to­no ac­que di sca­ri­co in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le (artt. 13–17).
Art. 9 Acque di scarico di provenienza particolare  

1 Le ac­que di sca­ri­co in­qui­na­te che ven­go­no pro­dot­te fuo­ri del pe­ri­me­tro del­le ca­na­liz­za­zio­ni pub­bli­che e non pos­so­no es­se­re né im­mes­se in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le, né la­scia­te in­fil­tra­re, né uti­liz­za­te in­sie­me al con­ci­me azien­da­le (art. 12 cpv. 4 LPAc) de­vo­no es­se­re rac­col­te in una fos­sa sen­za sca­ri­co e de­sti­na­te a in­ter­val­li re­go­la­ri a una sta­zio­ne cen­tra­le di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que o a un trat­ta­men­to spe­ci­fi­co.

2 Le ac­que di sca­ri­co pro­ve­nien­ti dal­la pre­pa­ra­zio­ne di con­ci­mi azien­da­li, dal­la pro­du­zio­ne in col­tu­re idro­po­ni­che e da ana­lo­ghi pro­ce­di­men­ti di pro­du­zio­ne ve­ge­ta­le de­vo­no es­se­re uti­liz­za­te nell’agri­col­tu­ra, nell’or­ti­col­tu­ra o nel giar­di­nag­gio in mo­do com­pa­ti­bi­le con l’am­bien­te e con­for­me al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

3 Le ac­que di sca­ri­co pro­ve­nien­ti da im­pian­ti sa­ni­ta­ri mo­bi­li de­vo­no es­se­re rac­col­te e pos­so­no es­se­re im­mes­se nel­le ca­na­liz­za­zio­ni pub­bli­che sol­tan­to me­dian­te i di­spo­si­ti­vi ap­po­si­ta­men­te pre­vi­sti. Fan­no ec­ce­zio­ne gli im­pian­ti sa­ni­ta­ri che si tro­va­no in:

a.
car­roz­ze fer­ro­via­rie mu­ni­te di un di­spo­si­ti­vo pro­prio di trat­ta­men­to del­le ac­que di sca­ri­co;
b.
car­roz­ze fer­ro­via­rie per il traf­fi­co a lun­go per­cor­so mes­se in ser­vi­zio pri­ma del 1° gen­na­io 1997;
c.
car­roz­ze fer­ro­via­rie per il traf­fi­co re­gio­na­le e su­bur­ba­no mes­se in ser­vi­zio pri­ma del 1° gen­na­io 2000.
Art. 10 Divieto di smaltimento dei rifiuti insieme alle acque di scarico  

È vie­ta­to:

a.
smal­ti­re ri­fiu­ti so­li­di e li­qui­di in­sie­me al­le ac­que di sca­ri­co, sal­vo che ciò sia op­por­tu­no per il trat­ta­men­to di que­st’ul­ti­me;
b.
eva­cua­re so­stan­ze con­tra­ria­men­te al­le av­ver­ten­ze del fab­bri­can­te ap­po­ste sul­l’eti­chet­ta o con­te­nu­te nel­le istru­zio­ni per l’uso.

Sezione 4: Costruzione ed esercizio di impianti per il trattamento delle acque di scarico

Art. 11 Separazione delle acque di scarico negli edifici  

I pro­prie­ta­ri di edi­fi­ci, in oc­ca­sio­ne del­la co­stru­zio­ne o di im­por­tan­ti mo­di­fi­che de­gli stes­si, de­vo­no prov­ve­de­re af­fin­ché le ac­que pio­va­ne e le ac­que di sca­ri­co non in­qui­na­te, con af­flus­so per­ma­nen­te, ven­ga­no con­vo­glia­te se­pa­ra­ta­men­te dal­le ac­que di sca­ri­co in­qui­na­te si­no all’ester­no dell’edi­fi­cio.

Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica  

1 L’al­lac­cia­men­to di ac­que di sca­ri­co in­qui­na­te al­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca fuo­ri del­la zo­na edi­fi­ca­bi­le (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è con­si­de­ra­to:

a.
op­por­tu­no, se è rea­liz­za­bi­le in mo­do inec­ce­pi­bi­le e l’one­re per la co­stru­zio­ne ri­sul­ta nor­ma­le;
b.
ra­gio­ne­vol­men­te esi­gi­bi­le, se i co­sti non so­no sen­si­bil­men­te su­pe­rio­ri a quel­li ri­chie­sti per un al­lac­cia­men­to ana­lo­go nel­la zo­na edi­fi­ca­bi­le.

2 L’au­to­ri­tà può au­to­riz­za­re che nuo­ve ac­que di sca­ri­co non in­qui­na­te, con af­flus­so per­ma­nen­te, ven­ga­no con­vo­glia­te in una sta­zio­ne cen­tra­le di de­pu­ra­zio­ne (art. 12 cpv. 3 LPAc) sol­tan­to se le con­di­zio­ni lo­ca­li esclu­do­no sia la pos­si­bi­li­tà di la­sciar­le in­fil­tra­re, sia la pos­si­bi­li­tà di im­met­ter­le nel­le ac­que.

3 Ai fi­ni dell’eso­ne­ro dall’al­lac­cia­men­to al­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca (art. 12 cpv. 4 LPAc), l’ef­fet­ti­vo di bo­vi­ni e di sui­ni in un’azien­da agri­co­la è con­si­de­ra­to no­te­vo­le quan­do com­pren­de al­me­no ot­to uni­tà di be­stia­me gros­so-fer­ti­liz­zan­te.

Art. 13 Esercizio a regola d’arte  

1 I de­ten­to­ri di im­pian­ti di trat­ta­men­to del­le ac­que di sca­ri­co de­vo­no:

a.
man­te­ne­re l’im­pian­to in gra­do di fun­zio­na­re;
b.
con­sta­ta­re qual­sia­si ano­ma­lia di fun­zio­na­men­to, de­ter­mi­nar­ne la cau­sa ed eli­mi­nar­la im­me­dia­ta­men­te;
c.
per quan­to at­tie­ne all’eser­ci­zio, adot­ta­re tut­te le mi­su­re del ca­so che con­tri­bui­sca­no al­la ri­du­zio­ne del­la quan­ti­tà di so­stan­ze da eva­cua­re.

2 I de­ten­to­ri di azien­de che im­met­to­no ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li nel­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca e i de­ten­to­ri di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co che im­met­to­no ta­li ac­que nel­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca o in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le de­vo­no as­si­cu­rar­si che:

a.
sia­no de­si­gna­te le per­so­ne re­spon­sa­bi­li dell’eser­ci­zio;
b.
il per­so­na­le dell’azien­da di­spon­ga del­le ne­ces­sa­rie co­no­scen­ze tec­ni­che; e
c.
ven­ga­no de­ter­mi­na­te le quan­ti­tà e le con­cen­tra­zio­ni del­le so­stan­ze im­mes­se se l’au­to­riz­za­zio­ne pre­ve­de esi­gen­ze espres­se in va­lo­ri nu­me­ri­ci.

3 L’au­to­ri­tà può esi­ge­re dai de­ten­to­ri di cui al ca­po­ver­so 2 che:

a.
de­ter­mi­ni­no le quan­ti­tà eva­cua­te e le con­cen­tra­zio­ni di so­stan­ze che per le lo­ro pro­prie­tà, la quan­ti­tà e il pe­ri­co­lo di im­mis­sio­ne ri­ve­sto­no im­por­tan­za per le ca­rat­te­ri­sti­che del­le ac­que di sca­ri­co e per la qua­li­tà del­le ac­que del ri­cet­to­re na­tu­ra­le, an­che se l’au­to­riz­za­zio­ne non pre­ve­de esi­gen­ze espres­se in va­lo­ri nu­me­ri­ci;
b.
con­ser­vi­no per un pe­rio­do ade­gua­to de­ter­mi­na­ti cam­pio­ni del­le ac­que di sca­ri­co;
c.
de­ter­mi­ni­no gli ef­fet­ti dell’im­mis­sio­ne del­le ac­que di sca­ri­co e del­la lo­ro in­fil­tra­zio­ne sul­la qua­li­tà del­le ac­que, se esi­ste il pe­ri­co­lo che non ven­ga­no ri­spet­ta­te le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la qua­li­tà del­le ac­que di cui all’al­le­ga­to 2.

4 Le quan­ti­tà e le con­cen­tra­zio­ni del­le so­stan­ze im­mes­se pos­so­no an­che es­se­re de­ter­mi­na­te me­dian­te cal­co­li ba­sa­ti sui flus­si di so­stan­ze.

Art. 14 Annuncio concernente l’esercizio  

1 I de­ten­to­ri di azien­de che im­met­to­no ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li nel­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca e i de­ten­to­ri di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co che im­met­to­no ta­li ac­que nel­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca o in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le de­vo­no an­nun­cia­re all’au­to­ri­tà, se­con­do le di­spo­si­zio­ni di que­st’ul­ti­ma:

a.
la quan­ti­tà del­le ac­que di sca­ri­co im­mes­se;
b.
le quan­ti­tà e le con­cen­tra­zio­ni del­le so­stan­ze im­mes­se, che de­vo­no es­se­re de­ter­mi­na­te in ba­se all’ar­ti­co­lo 13.

2 I de­ten­to­ri di sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co de­vo­no inol­tre an­nun­cia­re:

a.
i da­ti prin­ci­pa­li sull’eser­ci­zio, co­me il gra­do di ef­fi­ca­cia, la quan­ti­tà e le ca­rat­te­ri­sti­che dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne, il ti­po di smal­ti­men­to dei fan­ghi, il con­su­mo di ener­gia e i co­sti d’eser­ci­zio;
b.
le con­di­zio­ni esi­sten­ti nel com­pren­so­rio dell’im­pian­to, co­me il gra­do di al­lac­cia­men­to e la pro­por­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co non in­qui­na­te, con af­flus­so per­ma­nen­te.
Art. 15 Sorveglianza da parte dell’autorità  

1 L’au­to­ri­tà ve­ri­fi­ca pe­rio­di­ca­men­te se:

a.
le azien­de che im­met­to­no ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li nel­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca e gli im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co che im­met­to­no ta­li ac­que nel­la ca­na­liz­za­zio­ne pub­bli­ca o in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le ri­spet­ta­no le esi­gen­ze sta­bi­li­te nel­le au­to­riz­za­zio­ni;
b.
ta­li esi­gen­ze ga­ran­ti­sco­no an­co­ra una pro­te­zio­ne ade­gua­ta del­le ac­que.

2 A ta­le pro­po­si­to tie­ne con­to dei ri­sul­ta­ti del­le ana­li­si ef­fet­tua­te dai de­ten­to­ri.

3 All’oc­cor­ren­za adat­ta le au­to­riz­za­zio­ni e or­di­na le mi­su­re ne­ces­sa­rie. A tal fi­ne tie­ne con­to dell’ur­gen­za di ta­li mi­su­re e de­gli ob­bli­ghi de­ri­van­ti da ac­cor­di o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li.

Art. 16 Misure in vista di eventi straordinari  

1 I de­ten­to­ri di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co che im­met­to­no ta­li ac­que in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le e i de­ten­to­ri di azien­de che im­met­to­no ac­que di sca­ri­co in­du­stria­li in un im­pian­to di de­pu­ra­zio­ne de­vo­no adot­ta­re le mi­su­re ade­gua­te ed eco­no­mi­ca­men­te sop­por­ta­bi­li per ri­dur­re il ri­schio d’in­qui­na­men­to del­le ac­que do­vu­to a even­ti straor­di­na­ri.

2 Se, no­no­stan­te ta­li mi­su­re, il ri­schio non è sop­por­ta­bi­le, l’au­to­ri­tà or­di­na le ne­ces­sa­rie mi­su­re sup­ple­men­ta­ri.

3 Re­sta­no sal­ve le di­spo­si­zio­ni ul­te­rio­ri dell’or­di­nan­za del 27 feb­bra­io 199110 sul­la pro­te­zio­ne con­tro gli in­ci­den­ti ri­le­van­ti e dell’or­di­nan­za del 20 no­vem­bre 199111 sul­la ga­ran­zia dell’ap­prov­vi­gio­na­men­to di ac­qua po­ta­bi­le in si­tua­zio­ni di emer­gen­za.

Art. 17 Annuncio di eventi straordinari  

1 I de­ten­to­ri di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co che im­met­to­no ta­li ac­que in un ri­cet­to­re na­tu­ra­le de­vo­no prov­ve­de­re af­fin­ché ven­ga an­nun­cia­to im­me­dia­ta­men­te all’au­to­ri­tà ogni even­to straor­di­na­rio che pos­sa ren­de­re im­pos­si­bi­le l’im­mis­sio­ne con­for­me al­le pre­scri­zio­ni, op­pu­re l’uti­liz­za­zio­ne o l’eli­mi­na­zio­ne dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne nel mo­do pre­vi­sto.

2 I de­ten­to­ri di azien­de che eva­cua­no ac­que in­du­stria­li de­vo­no prov­ve­de­re af­fin­ché ven­ga an­nun­cia­to im­me­dia­ta­men­te al de­ten­to­re dell’im­pian­to di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co ogni even­to straor­di­na­rio che pos­sa osta­co­la­re o di­stur­ba­re il cor­ret­to fun­zio­na­men­to di ta­le im­pian­to.

3 In ca­so di even­to straor­di­na­rio, l’au­to­ri­tà prov­ve­de af­fin­ché la col­let­ti­vi­tà e i pri­va­ti in­te­res­sa­ti ven­ga­no in­for­ma­ti tem­pe­sti­va­men­te cir­ca le pos­si­bi­li ri­per­cus­sio­ni no­ci­ve sul­le ac­que. Se si te­mo­no ri­per­cus­sio­ni ri­le­van­ti ol­tre i con­fi­ni can­to­na­li o na­zio­na­li, es­sa prov­ve­de af­fin­ché ne sia­no in­for­ma­ti an­che la Cen­tra­le na­zio­na­le d’al­lar­me (CE­NAL) non­ché i vi­ci­ni Can­to­ni e Sta­ti in­te­res­sa­ti.

4 ...12

5 Re­sta­no sal­vi ul­te­rio­ri ob­bli­ghi di no­ti­fi­ca e d’in­for­ma­zio­ne pre­vi­sti dall’or­di­nan­za sul­la pro­te­zio­ne con­tro gli in­ci­den­ti ri­le­van­ti.

12 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Capitolo 3: Smaltimento dei fanghi di depurazione

Art. 18 Piano di smaltimento dei fanghi di depurazione  

1 I Can­to­ni ela­bo­ra­no un pia­no per lo smal­ti­men­to dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne e lo adat­ta­no pe­rio­di­ca­men­te al­le nuo­ve esi­gen­ze.

2 Il pia­no di smal­ti­men­to de­fi­ni­sce al­me­no:

a.
le mo­da­li­tà di smal­ti­men­to dei fan­ghi pro­dot­ti nel­le sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co;
b.
le mi­su­re ne­ces­sa­rie, com­pre­se la co­stru­zio­ne e la mo­di­fi­ca­zio­ne de­gli im­pian­ti de­sti­na­ti al­lo smal­ti­men­to dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne, e le sca­den­ze del­la lo­ro rea­liz­za­zio­ne.

3 Il pia­no di smal­ti­men­to è ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co.

Art. 19 Impianti per il deposito  

1 I de­ten­to­ri di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co de­vo­no prov­ve­de­re af­fin­ché pos­sa­no de­po­si­ta­re i fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne fi­no a che sia ga­ran­ti­to uno smal­ti­men­to ri­spet­to­so dell’am­bien­te.

2 Se i fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne di una sta­zio­ne cen­tra­le di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co non pos­so­no es­se­re smal­ti­ti in ogni mo­men­to nel ri­spet­to dell’am­bien­te, de­vo­no es­se­re di­spo­ni­bi­li ca­pa­ci­tà di de­po­si­to per al­me­no due me­si.13

314

13 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 dell’O del 9 giu. 1986, in vi­go­re dal 1° ott. 2006 (RU 2003 940).

14 Abro­ga­to dall’all. n. 1 dell’O del 9 giu. 1986, con ef­fet­to dal 1° ott. 2006 (RU 2003 940).

Art. 20 Analisi e obblighi di annuncio  

1 I de­ten­to­ri di sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co de­vo­no prov­ve­de­re af­fin­ché la qua­li­tà dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne ven­ga ana­liz­za­ta pe­rio­di­ca­men­te.

2 ...15

3 ...16

15 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con ef­fet­to dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

16 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 21 Fornitura  

1 I de­ten­to­ri di sta­zio­ni cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co de­vo­no te­ne­re un re­gi­stro in cui fi­gu­ra­no gli ac­qui­ren­ti dei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne, le quan­ti­tà for­ni­te, lo smal­ti­men­to in­di­ca­to e le da­te di for­ni­tu­ra; de­vo­no con­ser­va­re que­sti da­ti per al­me­no die­ci an­ni e met­ter­li a di­spo­si­zio­ne dell’au­to­ri­tà se que­sta lo ri­chie­de.

2 ...17

3 ...18

4 I fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne pos­so­no es­se­re smal­ti­ti in mo­do di­ver­so da quan­to pre­vi­sto dal re­la­ti­vo pia­no can­to­na­le sol­tan­to con l’ac­cor­do dell’au­to­ri­tà can­to­na­le. Se si pre­ve­de che i fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne sia­no eli­mi­na­ti in un al­tro Can­to­ne, l’au­to­ri­tà can­to­na­le con­sul­ta pre­ven­ti­va­men­te l’au­to­ri­tà del Can­to­ne de­sti­na­ta­rio.

17 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

18 Abro­ga­to dall’all. 3 n. II 4 dell’O del 22 giu. 2005 sul traf­fi­co di ri­fiu­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).

Capitolo 4: Esigenze per le aziende con allevamento di bestiame da reddito

Art. 22 Aziende con allevamento di bestiame da reddito  

So­no con­si­de­ra­te azien­de con al­le­va­men­to di be­stia­me da red­di­to (art. 14 LPAc):

a.
le azien­de agri­co­le e le co­mu­ni­tà azien­da­li che al­le­va­no be­stia­me da red­di­to;
b.
le al­tre azien­de che al­le­va­no be­stia­me da red­di­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le; fan­no ec­ce­zio­ne le azien­de che al­le­va­no ani­ma­li da zoo o da cir­co op­pu­re sin­go­li ani­ma­li da ti­ro o per la pra­ti­ca dell’equi­ta­zio­ne non­ché ani­ma­li per hob­by.
Art. 23 Unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF)  

Per con­ver­ti­re in UBGF il nu­me­ro di ani­ma­li da red­di­to di un’azien­da (art. 14 cpv. 4 LPAc) è de­ter­mi­nan­te la quan­ti­tà di nu­trien­ti da lo­ro pro­dot­ta an­nual­men­te. Per una UBGF es­sa è di 105 kg d’azo­to e 15 kg di fo­sfo­ro.

Art. 24 Raggio d’esercizio d’uso locale  

1 Il rag­gio d’eser­ci­zio d’uso lo­ca­le (art. 14 cpv. 4 LPAc) com­pren­de le su­per­fi­ci uti­li a una di­stan­za di per­cor­so di 6 km al mas­si­mo dal­la stal­la nel­la qua­le è pro­dot­to il con­ci­me azien­da­le.19

2 Te­nen­do con­to del­le con­di­zio­ni d’eser­ci­zio d’uso lo­ca­le, l’au­to­ri­tà can­to­na­le può ri­dur­re o au­men­ta­re que­sta di­stan­za di 2 km al mas­si­mo.

19 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile 20  

1 Le azien­de con al­le­va­men­to di pol­la­me o di ca­val­li e le azien­de che svol­go­no com­pi­ti d’in­te­res­se pub­bli­co non so­no te­nu­te a di­spor­re di una su­per­fi­cie uti­le pro­pria o in af­fit­to sul­la qua­le si pos­sa uti­liz­za­re al­me­no la me­tà del con­ci­me pro­dot­to nell’azien­da, se l’uti­liz­za­zio­ne del con­ci­me azien­da­le è ga­ran­ti­ta da un’or­ga­niz­za­zio­ne o da un’al­tra azien­da.21

2 ...22

3 So­no azien­de che svol­go­no com­pi­ti d’in­te­res­se pub­bli­co (art. 14 cpv. 7 lett. b LPAc):

a.
le azien­de che ser­vo­no a sco­pi di spe­ri­men­ta­zio­ne, ri­cer­ca o svi­lup­po (sta­zio­ni di ri­cer­ca, azien­de di isti­tu­ti uni­ver­si­ta­ri, sta­zio­ni per te­st di ren­di­men­to, cen­tri d’in­se­mi­na­zio­ne, ecc.);
b.23
le azien­de con al­le­va­men­to di ma­ia­li che co­pro­no al­me­no il 25 per cen­to del fab­bi­so­gno ener­ge­ti­co dei ma­ia­li con sot­to­pro­dot­ti de­ri­van­ti dal­la la­vo­ra­zio­ne del lat­te;
c.24
le azien­de con al­le­va­men­to di sui­ni che co­pro­no al­me­no il 40 per cen­to del fab­bi­so­gno ener­ge­ti­co dei sui­ni con sot­to­pro­dot­ti non pro­ve­nien­ti dal­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te;
d.25
le azien­de con al­le­va­men­to di sui­ni che co­pro­no al­me­no il 40 per cen­to del fab­bi­so­gno ener­ge­ti­co dei sui­ni sia con sot­to­pro­dot­ti pro­ve­nien­ti dal­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te sia con sot­to­pro­dot­ti non pro­ve­nien­ti dal­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te.

4 Per le azien­de con al­le­va­men­to di ani­ma­li da red­di­to mi­sti, la de­ro­ga pre­vi­sta al ca­po­ver­so 1 è ap­pli­ca­bi­le sol­tan­to al­la par­te dell’eser­ci­zio che adem­pie la con­di­zio­ne per la con­ces­sio­ne di una de­ro­ga.26

5 L’au­to­ri­tà can­to­na­le ac­cor­da de­ro­ghe se­con­do il ca­po­ver­so 1 per una du­ra­ta mas­si­ma di cin­que an­ni.27

20 Ve­di an­che la di­sp. trans. del­la mod. del 25 mag. 2011 al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

22 Abro­ga­to dall’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II dell’O del 27 ott. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5881).

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III dell’O del 25 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Ve­di an­che la di­sp. trans. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

25 In­tro­dot­ta dal n. III dell’O del 25 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Ve­di an­che la di­sp. trans. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

27 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 26 e 2728  

28 Abro­ga­ti dall’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 28 Controllo degli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido 29  

1 L’au­to­ri­tà can­to­na­le prov­ve­de af­fin­ché gli im­pian­ti adi­bi­ti al de­po­si­to dei con­ci­mi azien­da­li e di di­ge­sta­to li­qui­do ven­ga­no con­trol­la­ti re­go­lar­men­te; gli in­ter­val­li tra i con­trol­li di­pen­do­no dal ri­schio d’in­qui­na­men­to del­le ac­que.30

2 Il con­trol­lo ver­te:

a.
sul­la di­spo­ni­bi­li­tà del­la ca­pa­ci­tà di de­po­si­to pre­scrit­ta;
b.
sul­la te­nu­ta sta­gna de­gli im­pian­ti di de­po­si­to (con­dot­te com­pre­se);
c.
sul­la fun­zio­na­li­tà de­gli im­pian­ti;
d.
sull’eser­ci­zio cor­ret­to de­gli im­pian­ti.

29 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

30 Nuo­vo te­sto l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Capitolo 5: Misure pianificatorie di protezione delle acque

Art. 29 Designazione dei settori di protezione delle acque e delimitazione delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee  

1 Nel­la sud­di­vi­sio­ne del ter­ri­to­rio in set­to­ri di pro­te­zio­ne del­le ac­que (art. 19 LPAc), i Can­to­ni de­si­gna­no i set­to­ri par­ti­co­lar­men­te mi­nac­cia­ti e gli al­tri set­to­ri. I set­to­ri par­ti­co­lar­men­te mi­nac­cia­ti, de­scrit­ti nell’al­le­ga­to 4 nu­me­ro31 11, com­pren­do­no:

a.
il set­to­re di pro­te­zio­ne del­le ac­que Au per la pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee uti­liz­za­bi­li;
b.
il set­to­re di pro­te­zio­ne del­le ac­que Ao per la pro­te­zio­ne del­la qua­li­tà del­le ac­que su­per­fi­cia­li, se ciò è ne­ces­sa­rio per ga­ran­ti­re una par­ti­co­la­re uti­liz­za­zio­ne di ta­li ac­que;
c.
il set­to­re d’ali­men­ta­zio­ne Zu per la pro­te­zio­ne del­la qua­li­tà del­le ac­que sot­ter­ra­nee di cap­ta­zio­ni d’in­te­res­se pub­bli­co esi­sten­ti e pre­vi­ste, se l’ac­qua è in­qui­na­ta da so­stan­ze non suf­fi­cien­te­men­te de­gra­da­te o trat­te­nu­te o se esi­ste il pe­ri­co­lo con­cre­to di un in­qui­na­men­to pro­vo­ca­to da ta­li so­stan­ze;
d.32
il set­to­re d’ali­men­ta­zio­ne Zo per la pro­te­zio­ne del­la qua­li­tà del­le ac­que su­per­fi­cia­li, se l’ac­qua è in­qui­na­ta dal di­la­va­men­to di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri o fer­ti­liz­zan­ti.

2 I Can­to­ni de­li­mi­ta­no al­tre­sì le zo­ne di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee de­scrit­te nell’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 12 (art. 20 LPAc) al­lo sco­po di pro­teg­ge­re le cap­ta­zio­ni d’ac­qua sot­ter­ra­nea e gli im­pian­ti di rav­ve­na­men­to del­la fal­da frea­ti­ca d’in­te­res­se pub­bli­co. Pos­so­no de­li­mi­ta­re an­che zo­ne di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee per cap­ta­zio­ni e im­pian­ti di rav­ve­na­men­to d’in­te­res­se pub­bli­co pre­vi­sti, la cui ubi­ca­zio­ne e la cui quan­ti­tà di pre­lie­vo so­no già sta­bi­li­te.

3 De­li­mi­ta­no le aree di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee de­scrit­te nell’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 13 (art. 21 LPAc) al­lo sco­po di pro­teg­ge­re le ac­que sot­ter­ra­nee de­sti­na­te a es­se­re uti­liz­za­te.

4 Per la de­si­gna­zio­ne dei set­to­ri di pro­te­zio­ne del­le ac­que e per la de­li­mi­ta­zio­ne del­le zo­ne e del­le aree di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee si ba­sa­no sul­le co­no­scen­ze idro­geo­lo­gi­che di­spo­ni­bi­li; se que­ste ul­ti­me non so­no suf­fi­cien­ti, prov­ve­do­no all’ese­cu­zio­ne del­le ne­ces­sa­rie in­da­gi­ni idro­geo­lo­gi­che.

31 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in re­la­zio­ne con l’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge sui pro­dot­ti chi­mi­ci, in vi­go­re dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Art. 30 Carte di protezione delle acque  

1 I Can­to­ni ela­bo­ra­no car­te di pro­te­zio­ne del­le ac­que e, se ne­ces­sa­rio, le ag­gior­na­no. Nel­le car­te di pro­te­zio­ne del­le ac­que de­vo­no fi­gu­ra­re al­me­no:

a.
i set­to­ri di pro­te­zio­ne del­le ac­que;
b.
le zo­ne di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee;
c.
le aree di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee;
d.
gli af­fio­ra­men­ti, le cap­ta­zio­ni e gli im­pian­ti di rav­ve­na­men­to del­la fal­da frea­ti­ca im­por­tan­ti per l’ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co.

2 Le car­te di pro­te­zio­ne del­le ac­que so­no ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co. I Can­to­ni in­via­no all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM) e ai Can­to­ni li­mi­tro­fi in­te­res­sa­ti le car­te di pro­te­zio­ne del­le ac­que e ogni an­no gli ag­gior­na­men­ti in for­ma di­gi­ta­le.33

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 31 Misure di protezione  

1 Chi co­strui­sce o mo­di­fi­ca im­pian­ti in set­to­ri par­ti­co­lar­men­te mi­nac­cia­ti (art. 29 cpv. 1) non­ché in zo­ne e aree di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee, o vi eser­ci­ta al­tre at­ti­vi­tà che rap­pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo per le ac­que, de­ve adot­ta­re le mi­su­re di pro­te­zio­ne del­le ac­que im­po­ste dal­le cir­co­stan­ze; in par­ti­co­la­re de­ve:

a.
adot­ta­re le mi­su­re di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 2;
b.
pre­di­spor­re i ne­ces­sa­ri di­spo­si­ti­vi di sor­ve­glian­za, di al­lar­me e d’in­ter­ven­to.

2 L’au­to­ri­tà prov­ve­de af­fin­ché:

a.
per gli im­pian­ti esi­sten­ti nel­le zo­ne di cui al ca­po­ver­so 1 e che pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo con­cre­to d’in­qui­na­men­to del­le ac­que sia­no adot­ta­te le mi­su­re di pro­te­zio­ne del­le ac­que im­po­ste dal­le cir­co­stan­ze, e in par­ti­co­la­re quel­le de­scrit­te nell’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 2;
b.
gli im­pian­ti esi­sten­ti nel­le zo­ne S1 e S2 di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee che met­to­no in pe­ri­co­lo una cap­ta­zio­ne o un im­pian­to di rav­ve­na­men­to del­la fal­da frea­ti­ca ven­ga­no eli­mi­na­ti en­tro un ter­mi­ne di tem­po ade­gua­to e, fi­no al­la lo­ro eli­mi­na­zio­ne, ven­ga­no adot­ta­te mi­su­re per la pro­te­zio­ne dell’ac­qua po­ta­bi­le, in par­ti­co­la­re la ste­ri­liz­za­zio­ne o il fil­trag­gio.
Art. 32 Autorizzazioni per impianti e attività nei settori particolarmente mi­nacciati  

134

2 Nei set­to­ri par­ti­co­lar­men­te mi­nac­cia­ti (art. 29) è ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 2 LPAc in par­ti­co­la­re per:35

a.
co­stru­zio­ni sot­ter­ra­nee;
b.
im­pian­ti che dan­neg­gia­no gli stra­ti di co­per­tu­ra o il so­stra­to im­per­mea­bi­le;
c.
uti­liz­za­zio­ni di ac­que sot­ter­ra­nee (com­pre­se quel­le per sco­pi di ri­scal­da­men­to o di raf­fred­da­men­to);
d.
dre­nag­gi e ir­ri­ga­zio­ni per­ma­nen­ti;
e.
sco­pri­men­ti del­la fal­da frea­ti­ca;
f.
per­fo­ra­zio­ni;
g.36
im­pian­ti adi­bi­ti al de­po­si­to dei con­ci­mi azien­da­li li­qui­di e di di­ge­sta­to li­qui­do;
h.37
im­pian­ti di de­po­si­to per li­qui­di no­ci­vi al­le ac­que che in pic­co­le quan­ti­tà so­no su­scet­ti­bi­li di in­qui­na­re le ac­que, aven­ti un vo­lu­me uti­le di ol­tre 2000 l per con­te­ni­to­re per il de­po­si­to;
i.38
im­pian­ti di de­po­si­to per li­qui­di no­ci­vi al­le ac­que, aven­ti un vo­lu­me uti­le di ol­tre 450 l, si­tua­ti in zo­ne ed aree di pro­te­zio­ne del­le ac­que sot­ter­ra­nee;
j.39
piaz­zo­le di tra­va­so per li­qui­di no­ci­vi al­le ac­que.

3 Se è ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne, i ri­chie­den­ti de­vo­no di­mo­stra­re che le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la pro­te­zio­ne del­le ac­que so­no sod­di­sfat­te e pre­sen­ta­re la ne­ces­sa­ria do­cu­men­ta­zio­ne (all’oc­cor­ren­za, mu­ni­ta di in­da­gi­ni idro­geo­lo­gi­che).

4 L’au­to­ri­tà ac­cor­da l’au­to­riz­za­zio­ne se con l’im­po­si­zio­ne di one­ri e con­di­zio­ni è pos­si­bi­le ga­ran­ti­re una suf­fi­cien­te pro­te­zio­ne del­le ac­que; es­sa sta­bi­li­sce an­che le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la chiu­su­ra dell’im­pian­to.

34 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con ef­fet­to dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

36 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4291). Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

37 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

38 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

39 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

Art. 32a Controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque 40  

1 Nel ca­so di im­pian­ti di de­po­si­to per li­qui­di no­ci­vi al­le ac­que per i qua­li è ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne, i de­ten­to­ri de­vo­no far ese­gui­re ogni die­ci an­ni dall’ester­no un con­trol­lo vi­si­vo dei dan­ni.41

2 Un con­trol­lo vi­si­vo dei dan­ni de­ve es­se­re ese­gui­to dall’in­ter­no ogni die­ci an­ni per:

a.
i con­te­ni­to­ri per il de­po­si­to, aven­ti un vo­lu­me uti­le di ol­tre 250 000 l, sen­za ope­re di pro­te­zio­ne o sen­za dop­pio fon­do;
b.
i con­te­ni­to­ri per il de­po­si­to in­ter­ra­ti a pa­re­te sem­pli­ce.

3 I de­ten­to­ri de­vo­no prov­ve­de­re af­fin­ché il fun­zio­na­men­to dei si­ste­mi in­di­ca­to­ri di per­di­te de­gli im­pian­ti di de­po­si­to per li­qui­di no­ci­vi al­le ac­que ven­ga con­trol­la­to ogni due an­ni per i con­te­ni­to­ri e le con­dot­te a pa­re­te dop­pia e una vol­ta l’an­no per i con­te­ni­to­ri e le con­dot­te a pa­re­te sem­pli­ce.

40 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291).

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Capitolo 6: Mantenimento di adeguati deflussi residuali

Art. 33 Prelievi da corsi d’acqua  

1 Per pre­lie­vi da cor­si d’ac­qua (art. 29 LPAc) che pre­sen­ta­no trat­ti con de­flus­so per­ma­nen­te e trat­ti sen­za de­flus­so per­ma­nen­te è ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne se il cor­so d’ac­qua, nel luo­go del pre­lie­vo, pre­sen­ta un de­flus­so per­ma­nen­te. Le con­di­zio­ni per il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne (art. 30 LPAc) de­vo­no es­se­re sod­di­sfat­te so­lo nei trat­ti con de­flus­so per­ma­nen­te.

2 Se il cor­so d’ac­qua non pre­sen­ta un de­flus­so per­ma­nen­te nel luo­go del pre­lie­vo, l’au­to­ri­tà prov­ve­de af­fin­ché ven­ga­no adot­ta­te le mi­su­re ne­ces­sa­rie in ba­se al­la leg­ge fe­de­ra­le del 1° lu­glio 196642 sul­la pro­te­zio­ne del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio e al­la leg­ge fe­de­ra­le del 21 giu­gno 199143 sul­la pe­sca.

Art. 33a Potenziale ecologico 44  

Nel de­ter­mi­na­re il po­ten­zia­le eco­lo­gi­co del­le ac­que si de­vo­no con­si­de­ra­re:

a.
l’im­por­tan­za eco­lo­gi­ca del­le ac­que al­lo sta­to at­tua­le;
b.
la pro­ba­bi­le im­por­tan­za eco­lo­gi­ca del­le ac­que do­po aver ri­mos­so, nei li­mi­ti di co­sti pro­por­zio­na­ti, gli ef­fet­ti pre­giu­di­zie­vo­li cau­sa­ti dall’uo­mo.

44 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 34 Piani di protezione e di utilizzazione delle acque  

1 L’au­to­ri­tà pre­sen­ta la do­man­da di ap­pro­va­zio­ne di un pia­no di pro­te­zio­ne e di uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que (art. 32 lett. c LPAc) all’UFAM45.

2 La do­man­da con­tie­ne:

a.
i pia­ni de­ci­si per la pro­te­zio­ne e l’uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que;
b.
i mo­ti­vi per cui le mi­su­re pre­vi­ste co­sti­tui­sco­no una com­pen­sa­zio­ne suf­fi­cien­te al­la ri­du­zio­ne dei de­flus­si re­si­dua­li mi­ni­mi;
c.
le in­di­ca­zio­ni sul­le mo­da­li­tà che per­met­te­ran­no di fis­sa­re in mo­do vin­co­lan­te per tut­ti, per la du­ra­ta del­la con­ces­sio­ne, le mi­su­re pre­vi­ste.

3 Nell’am­bi­to dei pia­ni di pro­te­zio­ne e uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que so­no con­si­de­ra­te ido­nee le mi­su­re di com­pen­sa­zio­ne che ser­vo­no al­la pro­te­zio­ne del­le ac­que o dei bio­to­pi da es­se di­pen­den­ti. Non ven­go­no con­si­de­ra­te le mi­su­re co­mun­que ne­ces­sa­rie in vir­tù del­le pre­scri­zio­ni fe­de­ra­li sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.

45 Nuo­va de­no­mi­na­zio­ne giu­sta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sul­la Nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 35 Rapporto sui deflussi residuali  

1 Per i pre­lie­vi d’ac­qua de­sti­na­ti a im­pian­ti sog­get­ti all’esa­me dell’im­pat­to sull’am­bien­te (EIA), il rap­por­to sui de­flus­si re­si­dua­li (art. 33 cpv. 4 LPAc) è par­te in­te­gran­te del rap­por­to con­cer­nen­te l’im­pat­to sull’am­bien­te.

2 Per i pre­lie­vi d’ac­qua per i qua­li oc­cor­re con­sul­ta­re la Con­fe­de­ra­zio­ne e che non sot­to­stan­no all’EIA, l’au­to­ri­tà prov­ve­de af­fin­ché l’UFAM di­spon­ga del pa­re­re del com­pe­ten­te ser­vi­zio can­to­na­le in me­ri­to al rap­por­to sui de­flus­si re­si­dua­li o di un pro­get­to de­fi­ni­ti­vo di ta­le pa­re­re. L’UFAM può li­mi­tar­si a un con­trol­lo som­ma­rio dei do­cu­men­ti.46

46 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 dell’O del 29 giu. 2011 con­cer­nen­te ade­gua­men­ti di or­di­nan­ze nel set­to­re am­bien­ta­le, in vi­go­re dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379).

Art. 36 Inventario dei prelievi d’acqua esistenti  

1 Per i pre­lie­vi d’ac­qua de­sti­na­ti al­lo sfrut­ta­men­to del­la for­za idri­ca, l’in­ven­ta­rio (art. 82 cpv. 1 LPAc) pre­ve­de al­me­no le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:

a.
la de­no­mi­na­zio­ne del pre­lie­vo e del­la re­sti­tu­zio­ne di ac­qua (no­mi, coor­di­na­te, al­tez­za s.l.m., even­tual­men­te no­me del­la cen­tra­le e dell’im­pian­to di sbar­ra­men­to);
b.
l’ini­zio e la du­ra­ta del di­rit­to di uti­liz­za­zio­ne con­ces­so, la sua en­ti­tà, in par­ti­co­la­re la por­ta­ta uti­liz­za­bi­le in m3/s, non­ché il no­me del be­ne­fi­cia­rio;
c.
la por­ta­ta mas­si­ma nor­ma­le in m3/s;
d.
il pre­scrit­to de­flus­so re­si­dua­le at­tua­le, con il pun­to di mi­su­ra­zio­ne, op­pu­re la por­ta­ta di do­ta­zio­ne l/s;
e.
al­tri ob­bli­ghi di for­ni­re ac­qua im­po­sti al be­ne­fi­cia­rio;
f.
la par­te­ci­pa­zio­ne del be­ne­fi­cia­rio al­la cor­re­zio­ne e al­la ma­nu­ten­zio­ne del cor­so d’ac­qua;
g.
gli al­tri one­ri o in­stal­la­zio­ni nell’in­te­res­se del­la pro­te­zio­ne del­le ac­que e del­la pe­sca;
h.
nel­la mi­su­ra in cui i da­ti so­no già di­spo­ni­bi­li al mo­men­to del­la re­da­zio­ne del­l’in­ven­ta­rio, la por­ta­ta Q347, il re­gi­me del cor­so d’ac­qua a mon­te del pre­lie­vo e la quan­ti­tà d’ac­qua, in m3/s, pre­le­va­ta ogni me­se, cal­co­la­ta co­me me­dia di più an­ni;
i.
l’in­di­ca­zio­ne se il cor­so d’ac­qua dal qua­le av­vie­ne il pre­lie­vo at­tra­ver­sa o me­no pae­sag­gi o bio­to­pi in­clu­si in in­ven­ta­ri na­zio­na­li o can­to­na­li.

2 Per i pre­lie­vi con in­stal­la­zio­ni fis­se che pos­so­no es­se­re au­to­riz­za­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 30 let­te­ra a LPAc e che non ser­vo­no al­lo sfrut­ta­men­to del­la for­za idri­ca, nell’in­ven­ta­rio de­vo­no fi­gu­ra­re al­me­no lo sco­po del pre­lie­vo e le in­di­ca­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a, b, d, h e i.

3 Per i pre­lie­vi con in­stal­la­zio­ni fis­se che pos­so­no es­se­re au­to­riz­za­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 30 let­te­re b o c LPAc e che non ser­vo­no al­lo sfrut­ta­men­to del­la for­za idri­ca, l’in­ven­ta­rio de­ve con­te­ne­re al­me­no i da­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b.

Art. 37 Elenco dei prelievi d’acqua che non figurano nell’inventario  

I Can­to­ni com­pi­la­no un elen­co dei pre­lie­vi per lo sfrut­ta­men­to del­la for­za idri­ca ef­fet­tua­ti su cor­si d’ac­qua sen­za de­flus­so per­ma­nen­te.

Art. 38 Rapporto sul risanamento  

1 Per ogni pre­lie­vo d’ac­qua in­clu­so nell’in­ven­ta­rio se­con­do l’ar­ti­co­lo 36 ca­po­ver­si 1 e 2, il rap­por­to (art. 82 cpv. 2 LPAc) in­di­ca se deb­ba es­se­re ese­gui­to un ri­sa­na­men­to del cor­so d’ac­qua e, in ca­so af­fer­ma­ti­vo, ne spe­ci­fi­ca la por­ta­ta, i mo­ti­vi e en­tro quan­do es­so deb­ba pre­su­mi­bil­men­te es­se­re rea­liz­za­to.

2 Per ogni pre­lie­vo d’ac­qua, nel rap­por­to fi­gu­ra­no in par­ti­co­la­re:

a.
la de­scri­zio­ne del pre­lie­vo e del­la re­sti­tu­zio­ne di ac­qua (no­mi, coor­di­na­te, al­tez­za s.l.m., even­tual­men­te no­me del­la cen­tra­le e dell’im­pian­to di sbar­ra­men­to)
b.
la por­ta­ta Q347;
c.
in­di­ca­zio­ni sul re­gi­me del cor­so d’ac­qua a mon­te del pre­lie­vo e nel trat­to con de­flus­so re­si­dua­le;
d.
la quan­ti­tà d’ac­qua, in m3/s, pre­le­va­ta dal cor­so d’ac­qua ogni me­se, cal­co­la­ta co­me me­dia di più an­ni.

3 Per i pre­lie­vi d’ac­qua per i qua­li è ne­ces­sa­rio un ri­sa­na­men­to, il rap­por­to in­di­ca inol­tre:

a.
le mi­su­re di ri­sa­na­men­to che pos­so­no es­se­re or­di­na­te sen­za che ne ri­sul­ti un pre­giu­di­zio ai di­rit­ti di sfrut­ta­men­to del­le ac­que ta­le da giu­sti­fi­ca­re il ver­sa­men­to di un’in­den­ni­tà (art. 80 cpv. 1 LPAc);
b.
le ul­te­rio­ri mi­su­re di ri­sa­na­men­to det­ta­te da in­te­res­si pub­bli­ci pre­pon­de­ran­ti (art. 80 cpv. 2 LPAc); per i cor­si d’ac­qua che at­tra­ver­sa­no pae­sag­gi o bio­to­pi in­clu­si in un in­ven­ta­rio na­zio­na­le o can­to­na­le, il rap­por­to men­zio­na le esi­gen­ze spe­cia­li re­la­ti­ve al cor­so d’ac­qua che ri­sul­ta­no dal­la de­scri­zio­ne del­lo sco­po del­la pro­te­zio­ne nell’in­ven­ta­rio;
c.
il ge­ne­re del­le mi­su­re di ri­sa­na­men­to (mag­gio­re por­ta­ta di do­ta­zio­ne, la­vo­ri di si­ste­ma­zio­ne, mi­su­re con­cer­nen­ti l’eser­ci­zio, al­tre mi­su­re);
d.
i ter­mi­ni pre­vi­sti per l’ese­cu­zio­ne del ri­sa­na­men­to.
Art. 39 Obbligo di informare  

1 Il be­ne­fi­cia­rio de­ve for­ni­re all’au­to­ri­tà le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per la re­da­zio­ne dell’in­ven­ta­rio e del rap­por­to sul ri­sa­na­men­to.

2 L’au­to­ri­tà può esi­ge­re che il be­ne­fi­cia­rio ef­fet­tui mi­su­ra­zio­ni del de­flus­so.

Art. 40 Presentazione, aggiornamento e accessibilità degli inventari, degli elenchi e dei rapporti sul risanamento  

1 I Can­to­ni pre­sen­ta­no gli in­ven­ta­ri, gli elen­chi e i rap­por­ti sul ri­sa­na­men­to all’UFAM.

2 Ten­go­no ag­gior­na­ti gli in­ven­ta­ri e gli elen­chi.

3 Prov­ve­do­no af­fin­ché gli in­ven­ta­ri, gli elen­chi e i rap­por­ti sul ri­sa­na­men­to, sen­ti­ti gli in­te­res­sa­ti, sia­no ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co. Il se­gre­to d’af­fa­ri re­sta ga­ran­ti­to.

Art. 41 Prelievi per i quali la concessione è già stata rilasciata  

Gli ar­ti­co­li 36–40 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia an­che ai pro­get­ti di pre­lie­vo per i qua­li la con­ces­sio­ne è sta­ta ri­la­scia­ta pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que (art. 83 LPAc).

Capitolo 7: Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque 47

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sezione 1: Spazio riservato alle acque e rivitalizzazione delle acque48

48 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 mag. 2011 alla fine del presente testo.

Art. 41 a Spazio riservato ai corsi d’acqua  

1 Nei bio­to­pi d’im­por­tan­za na­zio­na­le, nel­le ri­ser­ve na­tu­ra­li can­to­na­li, nel­le zo­ne pa­lu­stri di par­ti­co­la­re bel­lez­za e d’im­por­tan­za na­zio­na­le, nel­le ri­ser­ve d’im­por­tan­za in­ter­na­zio­na­le o na­zio­na­le di uc­cel­li ac­qua­ti­ci e mi­gra­to­ri, non­ché nei pae­sag­gi d’im­por­tan­za na­zio­na­le e nel­le zo­ne pae­sag­gi­sti­che can­to­na­li pro­tet­ti con obiet­ti­vi di pro­te­zio­ne ri­fe­ri­ti al­le ac­que, la lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que de­ve mi­su­ra­re al­me­no:

a.
11 me­tri per i cor­si d’ac­qua il cui fon­do dell’al­veo ha una lar­ghez­za na­tu­ra­le in­fe­rio­re a 1 me­tro;
b.
6 vol­te la lar­ghez­za del fon­do dell’al­veo più 5 me­tri per i cor­si d’ac­qua il cui fon­do dell’al­veo ha una lar­ghez­za na­tu­ra­le com­pre­sa tra 1 e 5 me­tri;
c.
la lar­ghez­za del fon­do dell’al­veo più 30 me­tri per i cor­si d’ac­qua il cui fon­do dell’al­veo ha una lar­ghez­za na­tu­ra­le su­pe­rio­re a 5 me­tri.

2 Nel­le al­tre zo­ne, la lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que de­ve mi­su­ra­re al­me­no:

a.
11 me­tri per i cor­si d’ac­qua il cui fon­do dell’al­veo ha una lar­ghez­za na­tu­ra­le in­fe­rio­re a 2 me­tri;
b.
2,5 vol­te la lar­ghez­za del fon­do dell’al­veo più 7 me­tri per i cor­si d’ac­qua il cui fon­do dell’al­veo ha una lar­ghez­za na­tu­ra­le com­pre­sa tra 2 e 15 me­tri.

3 La lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que cal­co­la­ta se­con­do i ca­po­ver­si 1 e 2 de­ve es­se­re au­men­ta­ta qua­lo­ra ciò sia ne­ces­sa­rio per ga­ran­ti­re:

a.
la pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne;
b.
lo spa­zio ne­ces­sa­rio per una ri­vi­ta­liz­za­zio­ne;
c.
gli obiet­ti­vi di pro­te­zio­ne de­gli og­get­ti men­zio­na­ti nel ca­po­ver­so 1 e al­tri in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti in ma­te­ria di pro­te­zio­ne del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio;
d.
l’uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que.

4 Pur­ché sia ga­ran­ti­ta la pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne, la lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que può es­se­re ade­gua­ta:

al­la si­tua­zio­ne di edi­fi­ca­zio­ne nel­le zo­ne den­sa­men­te edi­fi­ca­te;
al­le con­di­zio­ni to­po­gra­fi­che nei trat­ti di cor­si d’ac­qua:
1.
in cui le ac­que riem­pio­no qua­si in­te­ra­men­te il fon­do­val­le, e
2.
che so­no fian­cheg­gia­ti su en­tram­bi i la­ti da pen­dii la cui ri­pi­di­tà non ne con­sen­te l’uti­liz­za­zio­ne a sco­po agri­co­lo.49

5 Se non vi si op­pon­go­no in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti, è pos­si­bi­le ri­nun­cia­re a fis­sa­re lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que se que­ste:

a.
si tro­va­no in fo­re­sta o in zo­ne che nel ca­ta­sto del­la pro­du­zio­ne agri­co­la non so­no clas­si­fi­ca­te co­me re­gio­ni di mon­ta­gna o di pia­nu­ra con­for­me­men­te al­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di agri­col­tu­ra;
b.
so­no mes­se in gal­le­ria;
c.
so­no ar­ti­fi­cia­li; op­pu­re
d.50
so­no mol­to pic­co­le.

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

50 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

Art. 41 b Spazio riservato alle acque stagnanti  

1 La lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que de­ve es­se­re di al­me­no 15 me­tri, mi­su­ra­ti a par­ti­re dal­la li­nea di spon­da.

2 La lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que di cui al ca­po­ver­so 1 de­ve es­se­re au­men­ta­ta qua­lo­ra ciò fos­se ne­ces­sa­rio per ga­ran­ti­re:

a.
la pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne;
b.
lo spa­zio ne­ces­sa­rio per una ri­vi­ta­liz­za­zio­ne;
c.
in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti del­la pro­te­zio­ne del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio;
d.
l’uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que.

3 Nel­le zo­ne den­sa­men­te edi­fi­ca­te, la lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que può es­se­re ade­gua­ta al­la si­tua­zio­ne di edi­fi­ca­zio­ne, pur­ché sia ga­ran­ti­ta la pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne.

4 Se non vi si op­pon­go­no in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti, è pos­si­bi­le ri­nun­cia­re a fis­sa­re lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que se que­ste:

a.
si tro­va­no in fo­re­ste o in zo­ne che nel ca­ta­sto del­la pro­du­zio­ne agri­co­la non so­no clas­si­fi­ca­te co­me re­gio­ni di mon­ta­gna o di pia­nu­ra con­for­me­men­te al­la le­gi­sla­zio­ne in ma­te­ria di agri­col­tu­ra;
b.
han­no una su­per­fi­cie in­fe­rio­re a 0,5 et­ta­ri; op­pu­re
c.
so­no ar­ti­fi­cia­li.
Art. 41 c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque  

1 Nel­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que è con­sen­ti­to rea­liz­za­re esclu­si­va­men­te im­pian­ti ad ubi­ca­zio­ne vin­co­la­ta e d’in­te­res­se pub­bli­co, co­me per­cor­si pe­do­na­li e sen­tie­ri, cen­tra­li idroe­let­tri­che ad ac­qua fluen­te o pon­ti. Sem­pre­ché non vi si op­pon­ga­no in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti, l’au­to­ri­tà può inol­tre au­to­riz­za­re la rea­liz­za­zio­ne dei se­guen­ti im­pian­ti:

a.
im­pian­ti con­for­mi al­la de­sti­na­zio­ne del­la zo­na in zo­ne den­sa­men­te edi­fi­ca­te;
abis.51
im­pian­ti con­for­mi al­la de­sti­na­zio­ne del­la zo­na al di fuo­ri di zo­ne den­sa­men­te edi­fi­ca­te su sin­go­le par­ti­cel­le non edi­fi­ca­te all’in­ter­no di una suc­ces­sio­ne di par­ti­cel­le edi­fi­ca­te;
b.
pas­si car­rai e stra­de in ghia­ia agri­co­li e fo­re­sta­li a una di­stan­za di al­me­no 3 m dal­la li­nea del­la spon­da se gli spa­zi so­no li­mi­ta­ti to­po­gra­fi­ca­men­te;
c.
par­ti a ubi­ca­zio­ne vin­co­la­ta di im­pian­ti che ser­vo­no ai pre­lie­vi o al­le im­mis­sio­ni di ac­qua;
d.52
pic­co­li im­pian­ti per l’uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que.53

2 Gli im­pian­ti non­ché le col­tu­re pe­ren­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 let­te­re a–c, e non­ché g–i dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 199854 sul­la ter­mi­no­lo­gia agri­co­la, si­tua­ti en­tro lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que, so­no di mas­si­ma pro­tet­ti nel­la pro­pria si­tua­zio­ne di fat­to, sem­pre­ché sia­no rea­liz­za­ti in con­for­mi­tà con le vi­gen­ti di­spo­si­zio­ni e sia­no uti­liz­za­bi­li con­for­me­men­te al­la lo­ro de­sti­na­zio­ne.55

3 Nel­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que non si pos­so­no uti­liz­za­re con­ci­mi né pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri. Al di fuo­ri di una fa­scia lar­ga 3 me­tri lun­go la ri­va so­no am­mes­si trat­ta­men­ti pian­ta per pian­ta in ca­so di pian­te pro­ble­ma­ti­che, sem­pre che que­ste non pos­sa­no es­se­re ri­mos­se mec­ca­ni­ca­men­te con un ag­gra­vio ra­gio­ne­vo­le.

4 Lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que può es­se­re uti­liz­za­to a fi­ni agri­co­li se, con­for­me­men­te al­le esi­gen­ze de­fi­ni­te nell’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 201356 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, è uti­liz­za­to sot­to for­ma di ter­re­no da stra­me, sie­pe, bo­schet­to cam­pe­stre e ri­vie­ra­sco, pra­to ri­vie­ra­sco lun­go i cor­si d’ac­qua, pra­to sfrut­ta­to in mo­do esten­si­vo, pa­sco­lo sfrut­ta­to in mo­do esten­si­vo o pa­sco­lo bo­schi­vo. Que­ste esi­gen­ze si ap­pli­ca­no an­che al­la cor­ri­spon­den­te uti­liz­za­zio­ne di su­per­fi­ci al di fuo­ri del­la su­per­fi­cie agri­co­la uti­le.57

4bis Se, sul la­to op­po­sto al cor­so d’ac­qua, lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que com­pren­de una por­zio­ne che si esten­de so­lo per po­chi me­tri al di là di una stra­da o di una via con stra­to por­tan­te o di una li­nea fer­ro­via­ria, l’au­to­ri­tà può con­ce­de­re de­ro­ghe al­le li­mi­ta­zio­ni di uti­liz­za­zio­ne pre­vi­ste ai ca­po­ver­si 3 e 4 per que­sta par­te di spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que, a con­di­zio­ne che nes­sun con­ci­me o pro­dot­to fi­to­sa­ni­ta­rio pos­sa fi­ni­re nel­le ac­que.58

5 So­no am­mes­se mi­su­re con­tro l’ero­sio­ne na­tu­ra­le del­le spon­de dei cor­si d’ac­qua sol­tan­to se so­no ne­ces­sa­rie per la pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne o per evi­ta­re una per­di­ta spro­por­zio­na­ta di su­per­fi­cie agri­co­la uti­le.

6 Non si ap­pli­ca­no:

a.
i ca­po­ver­si 1-5 al­la par­te del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que de­sti­na­ta esclu­si­va­men­te a ga­ran­ti­re l’uti­liz­za­zio­ne del­le ac­que;
b.
i ca­po­ver­si 3 e 4 al­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que di cor­si d’ac­qua mes­si in gal­le­ria.

51 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

52 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

54 RS 910.91

55 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

56 RS 910.13

57 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

58 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

Art. 41cbis Superfici coltive aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque 59  

1 Le su­per­fi­ci col­ti­ve ido­nee aven­ti la qua­li­tà di su­per­fi­ci per l’av­vi­cen­da­men­to del­le col­tu­re all’in­ter­no del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que de­vo­no es­se­re in­di­ca­te se­pa­ra­ta­men­te dai Can­to­ni in se­de di in­ven­ta­ria­zio­ne del­le su­per­fi­ci per l’av­vi­cen­da­men­to del­le col­tu­re di cui all’ar­ti­co­lo 28 dell’or­di­nan­za del 28 giu­gno 200060 sul­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio. Es­se pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re com­pu­ta­te nell’esten­sio­ne to­ta­le mi­ni­ma del­le su­per­fi­ci per l’av­vi­cen­da­men­to del­le col­tu­re re­la­ti­va al Can­to­ne. In pre­sen­za di un ap­po­si­to de­cre­to del Con­si­glio fe­de­ra­le (art. 5 LPAc), ta­li su­per­fi­ci pos­so­no es­se­re sfrut­ta­te in mo­do in­ten­si­vo in si­tua­zio­ni di emer­gen­za.

2 Le su­per­fi­ci col­ti­ve ido­nee aven­ti la qua­li­tà di su­per­fi­ci per l’av­vi­cen­da­men­to del­le col­tu­re all’in­ter­no del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que, ne­ces­sa­rie per at­tua­re prov­ve­di­men­ti edi­li­zi di pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne o di ri­vi­ta­liz­za­zio­ne, de­vo­no es­se­re com­pen­sa­te con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni del pia­no set­to­ria­le per l’av­vi­cen­da­men­to del­le col­tu­re (art. 29 dell’or­di­nan­za del 28 giu­gno 2000 sul­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio).

59 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

60 RS 700.1

Art. 41 d Pianificazione di rivitalizzazioni  

1 I Can­to­ni ela­bo­ra­no le ba­si ne­ces­sa­rie per la pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le ri­vi­ta­liz­za­zio­ni del­le ac­que. Que­ste ba­si con­ten­go­no in par­ti­co­la­re da­ti ri­guar­dan­ti:

a.
lo sta­to eco­mor­fo­lo­gi­co del­le ac­que;
b.
gli im­pian­ti si­tua­ti nel­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que;
c.
il po­ten­zia­le eco­lo­gi­co e l’im­por­tan­za pae­sag­gi­sti­ca del­le ac­que.

2 Nell’am­bi­to di una pia­ni­fi­ca­zio­ne per un pe­rio­do di 20 an­ni, i Can­to­ni de­fi­ni­sco­no i trat­ti d’ac­qua da ri­vi­ta­liz­za­re, il ti­po di mi­su­re di ri­vi­ta­liz­za­zio­ne e i ter­mi­ni per l’at­tua­zio­ne del­le stes­se e, se ne­ces­sa­rio, coor­di­na­no la pia­ni­fi­ca­zio­ne con i Can­to­ni li­mi­tro­fi. Va da­ta la pre­ce­den­za al­le ri­vi­ta­liz­za­zio­ni i cui be­ne­fi­ci:

a.
so­no con­si­de­re­vo­li per la na­tu­ra e il pae­sag­gio;
b.
so­no con­si­de­re­vo­li ri­spet­to ai co­sti pre­ve­di­bi­li;
c.
so­no po­ten­zia­ti dall’in­te­ra­zio­ne con al­tre mi­su­re di tu­te­la dei bio­to­pi na­tu­ra­li o di pro­te­zio­ne con­tro le pie­ne.

3 I Can­to­ni adot­ta­no la pia­ni­fi­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 2 en­tro il 31 di­cem­bre 2014 per i cor­si d’ac­qua ed en­tro il 31 di­cem­bre 2022 per le ac­que sta­gnan­ti. Un an­no pri­ma dell’ado­zio­ne, la sot­to­pon­go­no all’UFAM per pa­re­re.61

4 I Can­to­ni rin­no­va­no ogni 12 an­ni per un pe­rio­do di 20 an­ni la pia­ni­fi­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 2 e un an­no pri­ma dell’ado­zio­ne la sot­to­pon­go­no all’UFAM per pa­re­re.

61 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 4 dell’O del 28 gen. 2015 che ade­gua or­di­nan­ze nel set­to­re am­bien­ta­le, le­ga­te in par­ti­co­la­re agli ac­cor­di pro­gram­ma­ti­ci per il pe­rio­do 2016–2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

Sezione 2: Deflussi discontinui62

62 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 41 e Pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui  

Un pre­giu­di­zio ar­re­ca­to dai de­flus­si di­scon­ti­nui al­la fau­na e al­la flo­ra in­di­ge­ne non­ché ai lo­ro bio­to­pi na­tu­ra­li è con­si­de­ra­to sen­si­bi­le quan­do:

a.
la por­ta­ta du­ran­te l’on­da­ta di pie­na ar­ti­fi­cia­le su­pe­ra di al­me­no 1,5 vol­te la por­ta­ta ri­dot­ta; e
b.
la quan­ti­tà, la com­po­si­zio­ne e la va­rie­tà del­le bio­ce­no­si ve­ge­ta­li e ani­ma­li con­so­ni al luo­go so­no mo­di­fi­ca­te in mo­do pre­giu­di­zie­vo­le, in par­ti­co­la­re per l’oc­cor­ren­za pe­rio­di­ca e non ri­con­du­ci­bi­le a cau­se na­tu­ra­li di fe­no­me­ni qua­li l’are­na­men­to di pe­sci, la di­stru­zio­ne di luo­ghi di fre­go­la, il con­vo­glia­men­to di ani­ma­li ac­qua­ti­ci, le for­ma­zio­ni di in­tor­bi­di­men­ti o le va­ria­zio­ni inam­mis­si­bi­li del­la tem­pe­ra­tu­ra dell’ac­qua.
Art. 41 f Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui  

1 I Can­to­ni pre­sen­ta­no all’UFAM, se­con­do la pro­ce­du­ra de­scrit­ta nell’al­le­ga­to 4a nu­me­ro 2, una pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le mi­su­re di ri­sa­na­men­to del­le cen­tra­li idroe­let­tri­che che pro­vo­ca­no de­flus­si di­scon­ti­nui.

2 I de­ten­to­ri di cen­tra­li idroe­let­tri­che de­vo­no con­sen­ti­re l’ac­ces­so all’au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­ta del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne e for­ni­re le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste, in par­ti­co­la­re per quan­to ri­guar­da:

a.
le coor­di­na­te e la de­no­mi­na­zio­ne del­le sin­go­le par­ti dell’im­pian­to;
b.
le por­ta­te del cor­so d’ac­qua in que­stio­ne con va­lo­ri mi­su­ra­ti a in­ter­val­li di 15 mi­nu­ti al mas­si­mo (idro­gram­ma) du­ran­te gli ul­ti­mi cin­que an­ni; in as­sen­za di ta­li va­lo­ri di mi­su­ra­zio­ne, l’idro­gram­ma può es­se­re cal­co­la­to in ba­se a da­ti re­la­ti­vi al­la pro­du­zio­ne del­la cen­tra­le e al­la por­ta­ta del cor­so d’ac­qua;
c.
le mi­su­re at­tua­te e pia­ni­fi­ca­te per ri­dur­re le con­se­guen­ze dei de­flus­si di­scon­ti­nui;
d.
i ri­sul­ta­ti del­le in­da­gi­ni con­dot­te sul­le con­se­guen­ze dei de­flus­si di­scon­ti­nui;
e.
le pre­vi­ste mo­di­fi­che edi­li e d’eser­ci­zio dell’im­pian­to.
Art. 41 g Misure di risanamento dei deflussi discontinui  

1 Sul­la ba­se del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le mi­su­re, l’au­to­ri­tà can­to­na­le di­spo­ne i ri­sa­na­men­ti dei de­flus­si di­scon­ti­nui e im­po­ne ai de­ten­to­ri di cen­tra­li idroe­let­tri­che di esa­mi­na­re di­ver­se va­rian­ti di mi­su­re di ri­sa­na­men­to in vi­sta dell’at­tua­zio­ne del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne.

2 Pri­ma di pren­de­re una de­ci­sio­ne in me­ri­to al pro­get­to di ri­sa­na­men­to, l’au­to­ri­tà con­sul­ta l’UFAM. In vi­sta del­la do­man­da di cui all’ar­ti­co­lo 30 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 1° no­vem­bre 201763 sull’ener­gia (OEn), l’UFAM ve­ri­fi­ca l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2 OEn.64

3 Su ri­chie­sta dell’au­to­ri­tà, i de­ten­to­ri di cen­tra­li idroe­let­tri­che esa­mi­na­no l’ef­fi­ca­cia del­le mi­su­re adot­ta­te.

63 RS 730.01

64 Nuo­vo te­sto del per. giu­sta il n. II 2 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’ener­gia, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889).

Sezione 3: Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione 65

65 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 42 ... 66  

1 Pri­ma di au­to­riz­za­re un’ope­ra­zio­ne di spur­go o di svuo­ta­men­to di un ba­ci­no di ac­cu­mu­la­zio­ne, l’au­to­ri­tà ac­cer­ta che i se­di­men­ti ven­ga­no aspor­ta­ti in al­tro mo­do che per di­la­va­men­to, se ciò è ri­spet­to­so dell’am­bien­te ed eco­no­mi­ca­men­te sop­por­ta­bi­le.

2 In ca­so di di­la­va­men­to dei se­di­men­ti, l’au­to­ri­tà si as­si­cu­ra che il dan­no ar­re­ca­to al­le bio­ce­no­si co­sti­tui­te da pian­te, ani­ma­li e mi­cror­ga­ni­smi sia il mi­no­re pos­si­bi­le, fis­san­do in par­ti­co­la­re:

a.
il mo­men­to e le mo­da­li­tà di spur­go o di svuo­ta­men­to;
b.
la con­cen­tra­zio­ne mas­si­ma di ma­te­ria­le in so­spen­sio­ne nel cor­so d’ac­qua che de­ve es­se­re ri­spet­ta­ta du­ran­te le ope­ra­zio­ni di spur­go o di svuo­ta­men­to;
c.
in qua­le mi­su­ra, ad ope­ra­zio­ni ul­ti­ma­te, si deb­ba pro­ce­de­re al ri­sciac­quo per a­spor­ta­re il ma­te­ria­le fi­ne che si è de­po­si­ta­to nel cor­so d’ac­qua du­ran­te lo spur­go o lo svuo­ta­men­to.

3 I ca­po­ver­si 1 e 2 non si ap­pli­ca­no agli ab­bas­sa­men­ti im­me­dia­ti del li­vel­lo del­le ac­que do­vu­ti a even­ti straor­di­na­ri (art. 40 cpv. 3 LPAc).

66 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, con ef­fet­to dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sezione 4: Bilancio in materiale detritico 67

67 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 42a Pregiudizio sensibile arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico 68  

Un pre­giu­di­zio ar­re­ca­to dal­la mo­di­fi­ca del bi­lan­cio in ma­te­ria­le de­tri­ti­co al­la fau­na e al­la flo­ra in­di­ge­ne non­ché ai lo­ro bio­to­pi è con­si­de­ra­to sen­si­bi­le quan­do le strut­tu­re o la di­na­mi­ca mor­fo­lo­gi­che del­le ac­que so­no al­te­ra­te in mo­do pre­giu­di­zie­vo­le da im­pian­ti qua­li cen­tra­li idroe­let­tri­che, pre­lie­vi di ghia­ia, piaz­ze di de­po­si­to o ope­re di si­ste­ma­zio­ne dei cor­si d'ac­qua.

68 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 42b Pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 69  

1 I Can­to­ni pre­sen­ta­no all’UFAM, se­con­do la pro­ce­du­ra de­scrit­ta nell’al­le­ga­to 4a nu­me­ro 3, una pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le mi­su­re di ri­sa­na­men­to del bi­lan­cio in ma­te­ria­le de­tri­ti­co.

2 I de­ten­to­ri di im­pian­ti de­vo­no con­sen­ti­re l’ac­ces­so all’au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­ta del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne e for­ni­re le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste, in par­ti­co­la­re per quan­to ri­guar­da:

a.
le coor­di­na­te e la de­no­mi­na­zio­ne de­gli im­pian­ti e, per le cen­tra­li idroe­let­tri­che, del­le sin­go­le par­ti;
b.
la ge­stio­ne del ma­te­ria­le de­tri­ti­co;
c.
le mi­su­re at­tua­te e pia­ni­fi­ca­te per mi­glio­ra­re il bi­lan­cio in ma­te­ria­le de­tri­ti­co;
d.
i ri­sul­ta­ti del­le in­da­gi­ni con­dot­te sul bi­lan­cio in ma­te­ria­le de­tri­ti­co;
e.
le pre­vi­ste mo­di­fi­che edi­li e d’eser­ci­zio dell’im­pian­to.

69 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 42c Misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 70  

1 Per gli im­pian­ti che se­con­do la pia­ni­fi­ca­zio­ne ri­chie­do­no l’ado­zio­ne di mi­su­re di ri­sa­na­men­to del bi­lan­cio in ma­te­ria­le de­tri­ti­co, i Can­to­ni ela­bo­ra­no uno stu­dio sul­la ti­po­lo­gia e sull’en­ti­tà del­le mi­su­re ne­ces­sa­rie.

2 Sul­la ba­se del­lo stu­dio di cui al ca­po­ver­so 1, l’au­to­ri­tà can­to­na­le or­di­na i ri­sa­na­men­ti da at­tua­re. Nel ca­so del­le cen­tra­li idroe­let­tri­che, il ma­te­ria­le de­tri­ti­co de­ve es­se­re fat­to tran­si­ta­re nel­la mi­su­ra del pos­si­bi­le at­tra­ver­so l’im­pian­to.

3 Pri­ma di pren­de­re una de­ci­sio­ne in me­ri­to al pro­get­to di ri­sa­na­men­to di cen­tra­li idroe­let­tri­che, l’au­to­ri­tà con­sul­ta l’UFAM. In vi­sta del­la do­man­da di cui all’ar­ti­co­lo 30 ca­po­ver­so 1 OEn71, l’UFAM ve­ri­fi­ca l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2 OEn.72

4 Su ri­chie­sta dell’au­to­ri­tà, i de­ten­to­ri di cen­tra­li idroe­let­tri­che esa­mi­na­no l’ef­fi­ca­cia del­le mi­su­re adot­ta­te.

70 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

71 RS 730.01

72 Nuo­vo te­sto del per. giu­sta il n. II 2 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’ener­gia, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889).

Art. 43 Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali dai corsi d’acqua  

1 Per evi­ta­re che in ca­so di estra­zio­ne di sab­bia, ghia­ia e al­tri ma­te­ria­li sia pre­giu­di­ca­to il bi­lan­cio del ma­te­ria­le de­tri­ti­co di un cor­so d’ac­qua (art. 44 cpv. 2 lett. c LPAc), l’au­to­ri­tà de­ve as­si­cu­rar­si in par­ti­co­la­re che:

a.
a lun­go ter­mi­ne non ven­ga pre­le­va­to dal cor­so d’ac­qua più ma­te­ria­le de­tri­ti­co di quan­to ne ven­ga ap­por­ta­to na­tu­ral­men­te;
b.
a lun­go ter­mi­ne l’at­ti­vi­tà estrat­ti­va non pro­vo­chi un ab­bas­sa­men­to del let­to al di fuo­ri del pe­ri­me­tro di estra­zio­ne;
c.
l’at­ti­vi­tà estrat­ti­va non ren­da im­pos­si­bi­le la con­ser­va­zio­ne e il ri­pri­sti­no di zo­ne al­lu­vio­na­li in­ven­ta­ria­te;
d.
l’at­ti­vi­tà estrat­ti­va non pro­vo­chi al­te­ra­zio­ni no­te­vo­li nel­la gra­nu­lo­me­tria na­tu­ra­le del ma­te­ria­le del let­to, al di fuo­ri del pe­ri­me­tro di estra­zio­ne.

2 Le at­ti­vi­tà estrat­ti­ve di cui al ca­po­ver­so 1 non de­vo­no pro­vo­ca­re in­tor­bi­di­men­ti che pos­sa­no ar­re­ca­re dan­no al­le ac­que it­ti­che.

Sezione 5: Acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee 73

73 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 44 ... 74  

1 L’ac­qua di dre­nag­gio pro­ve­nien­te da ope­re sot­ter­ra­nee de­ve es­se­re cap­ta­ta ed eva­cua­ta in mo­do che non pos­sa es­se­re in­qui­na­ta dall’eser­ci­zio di det­te ope­re, in par­ti­co­la­re da even­ti straor­di­na­ri; que­sta di­spo­si­zio­ne non si ap­pli­ca a pic­co­le quan­ti­tà d’ac­qua di dre­nag­gio, se con mi­su­re di ri­te­nu­ta si im­pe­di­sce che un ri­cet­to­re na­tu­ra­le pos­sa es­se­re in­qui­na­to.

2 Per l’im­mis­sio­ne di ac­que di dre­nag­gio pro­ve­nien­ti da ope­re sot­ter­ra­nee in cor­si d’ac­qua va­le quan­to se­gue:

a.
il di­spo­si­ti­vo d’im­mis­sio­ne de­ve as­si­cu­ra­re una ra­pi­da mi­sce­la­zio­ne del­le ac­que;
b.75
il ri­scal­da­men­to del cor­so d’ac­qua non de­ve su­pe­ra­re di più di 3 °C la tem­pe­ra­tu­ra più pros­si­ma al­lo sta­to na­tu­ra­le; nei trat­ti di cor­si d’ac­qua del­la zo­na del­la tro­ta, il ri­scal­da­men­to non de­ve su­pe­ra­re ta­le tem­pe­ra­tu­ra di più di 1,5 °C;
c.
l’im­mis­sio­ne non de­ve far sa­li­re la tem­pe­ra­tu­ra del cor­so d’ac­qua al di so­pra dei 25°C.

3 L’au­to­ri­tà sta­bi­li­sce in ba­se al­la si­tua­zio­ne lo­ca­le:

a.
le esi­gen­ze per l’im­mis­sio­ne nei la­ghi e per l’in­fil­tra­zio­ne;
b.
se ne­ces­sa­rio, al­tre esi­gen­ze per l’im­mis­sio­ne nei cor­si d’ac­qua.

74 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, con ef­fet­to dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

75 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685).

Capitolo 8: Esecuzione

Art. 45 Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione 76  

1 I Can­to­ni ese­guo­no la pre­sen­te or­di­nan­za ad ec­ce­zio­ne dei com­pi­ti da es­sa at­tri­bui­ti al­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Nell’ap­pli­ca­re al­tre leg­gi fe­de­ra­li, ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti pun­ti di­sci­pli­na­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li ese­guo­no in tal am­bi­to an­che la pre­sen­te or­di­nan­za. La col­la­bo­ra­zio­ne dell’UFAM e dei Can­to­ni è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 48 ca­po­ver­so 1 LPAc; so­no sal­ve le di­spo­si­zio­ni le­ga­li sull’ob­bli­go di tu­te­la del se­gre­to.

3 Le au­to­ri­tà fe­de­ra­li pren­do­no in con­si­de­ra­zio­ne, su ri­chie­sta dei Can­to­ni, le pre­scri­zio­ni e mi­su­re da es­si ema­na­te, sem­pre­ché que­ste non im­pe­di­sca­no lo­ro di adem­pie­re i pro­pri com­pi­ti o non li com­pli­chi­no in ma­nie­ra spro­por­zio­na­ta.

4 Se ema­na­no or­di­nan­ze am­mi­ni­stra­ti­ve, co­me di­ret­ti­ve o istru­zio­ni, ri­guar­dan­ti la pro­te­zio­ne del­le ac­que, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li con­sul­ta­no l’UFAM.

5 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (Di­par­ti­men­to) può, in ca­so di ne­ces­si­tà, mo­di­fi­ca­re gli elen­chi dei pa­ra­me­tri e del­le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la qua­li­tà del­le ac­que, espres­se in va­lo­ri nu­me­ri­ci, di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 11 ca­po­ver­so 3, nu­me­ro 12 ca­po­ver­so 5 e nu­me­ro 22 ca­po­ver­so 2.77

76 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

77 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 46 Coordinamento 78  

1 Se ne­ces­sa­rio, i Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché le mi­su­re di cui al­la pre­sen­te or­di­nan­za sia­no coor­di­na­te tra di lo­ro e con prov­ve­di­men­ti di al­tri set­to­ri. Prov­ve­do­no inol­tre al coor­di­na­men­to del­le mi­su­re con i Can­to­ni li­mi­tro­fi.79

1bis Nell’al­le­sti­men­to dei pia­ni di­ret­to­ri e di uti­liz­za­zio­ne, i Can­to­ni ten­go­no con­to del­le pia­ni­fi­ca­zio­ni di cui al­la pre­sen­te or­di­nan­za.80

2 Nell’al­le­sti­men­to dei pia­ni di ap­prov­vi­gio­na­men­to d’ac­qua po­ta­bi­le, ri­le­va­no le ac­que sot­ter­ra­nee uti­liz­za­te e quel­le de­sti­na­te ad es­ser­lo e prov­ve­do­no af­fin­ché i pre­lie­vi d’ac­qua sia­no coor­di­na­ti in mo­do da evi­ta­re pre­lie­vi ec­ces­si­vi e as­si­cu­ra­re un’uti­liz­za­zio­ne par­si­mo­nio­sa del­le ac­que sot­ter­ra­nee esi­sten­ti.

3 Nel con­ce­de­re au­to­riz­za­zio­ni d’im­mis­sio­ne o d’in­fil­tra­zio­ne ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 6 a 8, l’au­to­ri­tà tie­ne con­to an­che del­le esi­gen­ze del­la leg­ge del 7 ot­to­bre 198381 sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te ri­guar­do al­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne dal­le im­mis­sio­ni di odo­ri, non­ché del­le esi­gen­ze del­la leg­ge del 13 mar­zo 196482 sul la­vo­ro e del­la leg­ge del 20 mar­zo 198183 sull’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni in me­ri­to al­la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te del per­so­na­le ad­det­to agli im­pian­ti di smal­ti­men­to del­le ac­que di sca­ri­co.

78 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

79 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

80 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

81 RS 814.01

82 RS 822.11

83 RS 832.20

Art. 47 Procedura in caso di acque inquinate  

1 Se con­sta­ta che le ac­que non cor­ri­spon­do­no al­le esi­gen­ze fis­sa­te nell’al­le­ga­to 2 o che non è ga­ran­ti­ta l’uti­liz­za­zio­ne spe­ci­fi­ca di det­te ac­que, l’au­to­ri­tà:

a.
ac­cer­ta e va­lu­ta la na­tu­ra e l’en­ti­tà dell’in­qui­na­men­to;
b.
ac­cer­ta le cau­se dell’in­qui­na­men­to;
c.
va­lu­ta l’ef­fi­ca­cia del­le mi­su­re pos­si­bi­li;
d.
prov­ve­de af­fin­ché ven­ga­no adot­ta­te le mi­su­re ne­ces­sa­rie in ba­se al­le cor­ri­spon­den­ti pre­scri­zio­ni.

2 Se le fon­ti dell’in­qui­na­men­to so­no di­ver­se, oc­cor­re ar­mo­niz­za­re tra lo­ro le mi­su­re che i re­spon­sa­bi­li so­no te­nu­ti ad adot­ta­re.

Art. 48 Analisi e accertamenti  

1 Le ana­li­si e gli ac­cer­ta­men­ti de­vo­no es­se­re ese­gui­ti se­con­do le re­go­le ri­co­no­sciu­te del­la tec­ni­ca; so­no in par­ti­co­la­re con­si­de­ra­te ta­li le re­la­ti­ve nor­me del­la CEN (Co­mi­ta­to eu­ro­peo di nor­ma­zio­ne)84 o al­tre nor­me che per­met­ta­no di ot­te­ne­re ri­sul­ta­ti equi­va­len­ti.

2 Nel­la mi­su­ra in cui la pre­sen­te or­di­nan­za non con­tie­ne pre­scri­zio­ni sul ge­ne­re e la fre­quen­za dei pre­lie­vi di cam­pio­ni e su­gli ac­cer­ta­men­ti in me­ri­to all’adem­pi­men­to del­le esi­gen­ze, l’au­to­ri­tà fis­sa le pre­scri­zio­ni di ca­so in ca­so.

84 Le nor­me pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­te a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Art. 49 Informazione  

1 L’UFAM in­for­ma sul­lo sta­to del­le ac­que e sul­la lo­ro pro­te­zio­ne, nel­la mi­su­ra in cui ciò in­te­res­si l’in­te­ra Sviz­ze­ra; in par­ti­co­la­re, pub­bli­ca rap­por­ti sul­lo sta­to del­la pro­te­zio­ne del­le ac­que in Sviz­ze­ra. I Can­to­ni gli met­to­no a di­spo­si­zio­ne i da­ti ne­ces­sa­ri.

2 I Can­to­ni in­for­ma­no sul­lo sta­to e sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que nel lo­ro ter­ri­to­rio; a tal fi­ne dan­no in­di­ca­zio­ni sul­le mi­su­re adot­ta­te e la re­la­ti­va ef­fi­ca­cia non­ché sui luo­ghi di bal­nea­zio­ne che non adem­pio­no le con­di­zio­ni ri­chie­ste per la bal­nea­zio­ne (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. e).85

85 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 49a Geoinformazione 86  

L’UFAM sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 200887 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.

86 In­tro­dot­to dall’all. 2 n. 7 dell’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).

87 RS 510.620

Art. 5088  

88 Abro­ga­to dal n. III 2 dell’O del 12 ago. 2015, con ef­fet­to dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2903).

Art. 51 Risoluzioni, raccomandazioni e commissioni internazionali 89  

1 Il Di­par­ti­men­to è abi­li­ta­to ad ap­pro­va­re, con l’ac­cor­do del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca, le ri­so­lu­zio­ni e rac­co­man­da­zio­ni de­ri­van­ti dai se­guen­ti ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li:90

a.
Con­ven­zio­ne del 22 set­tem­bre 199291 per la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te ma­ri­no dell’Atlan­ti­co del Nord-Est (Con­ven­zio­ne OSPAR);
b.
Ac­cor­do del 29 apri­le 196392 con­cer­nen­te la Com­mis­sio­ne in­ter­na­zio­na­le per la pro­te­zio­ne del Re­no dall’in­qui­na­men­to;
c.
Con­ven­zio­ne del 3 di­cem­bre 197693 sul­la pro­te­zio­ne del Re­no con­tro l’in­qui­na­men­to chi­mi­co.

2 Su ri­chie­sta, l’UFAM fe­de­ra­le met­te a di­spo­si­zio­ne di ter­zi le ri­so­lu­zio­ni e rac­co­man­da­zio­ni ap­pro­va­te.

3 Il Di­par­ti­men­to no­mi­na i mem­bri del­le de­le­ga­zio­ni sviz­ze­re pres­so le com­mis­sio­ni in­ter­na­zio­na­li per la pro­te­zio­ne del­le ac­que.94

89 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

90 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

91 FF 1993 III 722

92 [RU 1965 395, 1979 93art. 2. RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. a]. Ve­di ora la Conv. del 12 apr. 1999 per la pro­te­zio­ne del Re­no (RS 0.814.284).

93 [RU 1979 96, 1983 323, 1989 161. RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. c]

94 In­tro­dot­to dal n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Capitolo 8a: Tassa federale sulle acque di scarico95

95 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 51 a Aliquota della tassa  

L’ali­quo­ta del­la tas­sa di cui all’ar­ti­co­lo 60b LPAc am­mon­ta a 9 fran­chi l’an­no per abi­tan­te. È de­ter­mi­nan­te il nu­me­ro di abi­tan­ti al­lac­cia­ti al­la sta­zio­ne di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co il 1° gen­na­io dell’an­no ci­vi­le per il qua­le la tas­sa è ri­scos­sa.

Art. 51 b Dati dei Cantoni  

I Can­to­ni de­vo­no de­vo­no tra­smet­te­re all’UFAM:

a.
ogni an­no en­tro il 31 mar­zo: per ogni sta­zio­ne di de­pu­ra­zio­ne cen­tra­le sul pro­prio ter­ri­to­rio il nu­me­ro di abi­tan­ti al­lac­cia­ti il 1° gen­na­io dell’an­no ci­vi­le in cor­so;
b.
en­tro il 31 ot­to­bre del­lo stes­so an­no ci­vi­le: i con­teg­gi fi­na­li di cui all’ar­ti­co­lo 60b ca­po­ver­so 2 LPAc, per­ve­nu­ti en­tro il 30 set­tem­bre dell’an­no ci­vi­le in cor­so, uni­ta­men­te al­la do­man­da di in­den­ni­tà.
Art. 51 c Riscossione della tassa  

1 L’UFAM fat­tu­ra al­le par­ti as­sog­get­ta­te la tas­sa do­vu­ta per l’an­no ci­vi­le in cor­so en­tro il 1° giu­gno. In ca­so di con­tro­ver­sia sul­la fat­tu­ra, ema­na una de­ci­sio­ne re­la­ti­va all’emo­lu­men­to.

2 Su do­man­da del Can­to­ne, l’UFAM può fat­tu­ra­re la tas­sa al Can­to­ne a con­di­zio­ne che que­st’ul­ti­mo di­mo­stri di ri­scuo­te­re la tas­sa pres­so le sta­zio­ni di de­pu­ra­zio­ne sul pro­prio ter­ri­to­rio se­con­do le stes­se mo­da­li­tà ap­pli­ca­te dall’UFAM. La do­man­da de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’UFAM en­tro il 31 mar­zo.

3 Il ter­mi­ne di pa­ga­men­to è di 60 gior­ni a par­ti­re dall’esi­gi­bi­li­tà. La tas­sa di­ven­ta esi­gi­bi­le al mo­men­to del­la ri­ce­zio­ne del­la fat­tu­ra op­pu­re, qua­lo­ra la fat­tu­ra sia con­te­sta­ta, con il pas­sag­gio in giu­di­ca­to del­la de­ci­sio­ne re­la­ti­va all’emo­lu­men­to di cui al ca­po­ver­so 1. In ca­so di pa­ga­men­to ri­tar­da­to vie­ne ad­de­bi­ta­to un in­te­res­se di mo­ra del 5 per cen­to.96

96 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

Art. 51 d Prescrizione  

1 Il cre­di­to fi­sca­le si pre­scri­ve do­po die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la fi­ne dell’an­no ci­vi­le in cui è sor­to.

2 Il ter­mi­ne di pre­scri­zio­ne s’in­ter­rom­pe e de­cor­re da ca­po:

a.
quan­do la par­te as­sog­get­ta­ta al pa­ga­men­to del­la tas­sa ri­co­no­sce il cre­di­to fi­sca­le;
b.
a ogni azio­ne uf­fi­cia­le con la qua­le si fa va­le­re il cre­di­to fi­sca­le pres­so la par­te as­sog­get­ta­ta al pa­ga­men­to del­la tas­sa.

3 Il cre­di­to fi­sca­le si pre­scri­ve in ogni ca­so do­po 15 an­ni a de­cor­re­re dal­la fi­ne dell’an­no ci­vi­le in cui è sor­to.

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Misure97

97 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 52 Eliminazione dell’azoto negli impianti per le acque di scarico 98  

1 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li per gli im­pian­ti e le in­stal­la­zio­ni per l’eli­mi­na­zio­ne dell’azo­to (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fis­sa­to in ba­se al­la quan­ti­tà di ton­nel­la­te di azo­to eli­mi­na­ta ogni an­no.

2 Se ne­ces­sa­rio ai fi­ni dell’adem­pi­men­to di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni pre­se da or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­na­zio­na­li, si può te­ne­re con­to dell’en­ti­tà e del­la com­ples­si­tà del­le mi­su­re.

3 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li è ne­go­zia­to tra l’UFAM e il Can­to­ne in­te­res­sa­to.

98 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 52a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 99  

1 Le in­den­ni­tà per le mi­su­re de­sti­na­te a eli­mi­na­re le so­stan­ze or­ga­ni­che in trac­ce di cui all’ar­ti­co­lo 61a ca­po­ver­so 1 LPAc so­no ac­cor­da­te ai sin­go­li Can­to­ni.

2 Se la mi­su­ra che dà di­rit­to all’in­den­ni­tà non è at­tua­ta en­tro cin­que an­ni dall’as­se­gna­zio­ne dell’in­den­ni­tà, ta­le as­se­gna­zio­ne de­ca­de.

3 Se al po­sto di im­pian­ti, in­stal­la­zio­ni e ap­pa­rec­chia­tu­re per l’eli­mi­na­zio­ne del­le so­stan­ze or­ga­ni­che in trac­ce so­no co­strui­te ca­na­liz­za­zio­ni, so­no com­pu­ta­bi­li co­sti pa­ri al mas­si­mo a quel­li che sa­reb­be­ro sor­ti con mi­su­re nel­la sta­zio­ne di de­pu­ra­zio­ne.

4 Pri­ma di pren­de­re una de­ci­sio­ne in me­ri­to al­la mi­su­ra, l’au­to­ri­tà con­sul­ta l’UFAM.

99 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

Art. 53 Impianti per i rifiuti  

So­no ac­cor­da­te in­den­ni­tà nel sin­go­lo ca­so per la pia­ni­fi­ca­zio­ne, la co­stru­zio­ne e l’am­plia­men­to nell’am­bi­to di pro­get­ti con­cer­nen­ti im­pian­ti sus­si­dia­bi­li per i ri­fiu­ti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc).

Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura  

1 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li per prov­ve­di­men­ti pre­si dall’agri­col­tu­ra (art. 62a LPAc) è sta­bi­li­to in ba­se al­le ca­rat­te­ri­sti­che e al nu­me­ro di chi­lo­gram­mi del­le so­stan­ze di cui si im­pe­di­sco­no ogni an­no il con­vo­glia­men­to e il di­la­va­men­to.

2 In ca­so di prov­ve­di­men­ti che com­por­ta­no la mo­di­fi­ca di strut­tu­re azien­da­li, l’am­mon­ta­re è inol­tre sta­bi­li­to in ba­se ai co­sti com­pu­ta­bi­li.

3 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li è ne­go­zia­to tra l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG) e il Can­to­ne in­te­res­sa­to.

Art. 54a Pianificazione di misure di rivitalizzazione 100  

1 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li per la pia­ni­fi­ca­zio­ne di mi­su­re di ri­vi­ta­liz­za­zio­ne del­le ac­que (art. 62b cpv. 1 LPAc) è sta­bi­li­to in ba­se al­la lun­ghez­za dei cor­si d’ac­qua e del­le ri­ve di ac­que sta­gnan­ti in­clu­se nel­la pia­ni­fi­ca­zio­ne.

2 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li è ne­go­zia­to tra l’UFAM e il Can­to­ne in­te­res­sa­to.

100 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 54b Attuazione di misure di rivitalizzazione 101  

1 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li per le mi­su­re di ri­vi­ta­liz­za­zio­ne del­le ac­que (art. 62b cpv. 1 LPAc) è sta­bi­li­to in fun­zio­ne:

a.
del­la lun­ghez­za del trat­to che vie­ne ri­vi­ta­liz­za­to o re­so mag­gior­men­te ac­ces­si­bi­le me­dian­te la ri­mo­zio­ne di osta­co­li;
b.
del­la lar­ghez­za del fon­do dell’al­veo;
c.
del­la lar­ghez­za del­lo spa­zio ri­ser­va­to al­le ac­que del trat­to che vie­ne ri­vi­ta­liz­za­to;
d.
dei be­ne­fi­ci del­la ri­vi­ta­liz­za­zio­ne per la na­tu­ra e il pae­sag­gio ri­spet­to ai co­sti pre­ve­di­bi­li;
e.
dei be­ne­fi­ci del­la ri­vi­ta­liz­za­zio­ne per le at­ti­vi­tà di sva­go;
f.
del­la qua­li­tà del­le mi­su­re.

2 L’am­mon­ta­re del­le in­den­ni­tà glo­ba­li è ne­go­zia­to tra l’UFAM e il Can­to­ne in­te­res­sa­to.

3 Le in­den­ni­tà pos­so­no es­se­re con­ces­se nel sin­go­lo ca­so se le mi­su­re:

a.
co­sta­no più di 5 mi­lio­ni di fran­chi;
b.
in­te­res­sa­no più di un Can­to­ne o ri­guar­da­no ac­que con­fi­na­rie na­zio­na­li;
c.
ri­guar­da­no zo­ne pro­tet­te od og­get­ti re­gi­stra­ti in in­ven­ta­ri na­zio­na­li;
d.
ri­chie­do­no, in mi­su­ra par­ti­co­la­re, una va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca com­ples­sa o spe­cia­le a cau­sa del­le al­ter­na­ti­ve pos­si­bi­li o per al­tri mo­ti­vi; op­pu­re
e.
non era­no pre­ve­di­bi­li.

4 Il con­tri­bu­to ai co­sti com­pu­ta­bi­li del­le mi­su­re di cui al ca­po­ver­so 3 è com­pre­so tra il 35 e l’80 per cen­to ed è de­fi­ni­to in ba­se ai cri­te­ri di cui al ca­po­ver­so 1.

5 Le in­den­ni­tà per le ri­vi­ta­liz­za­zio­ni so­no con­ces­se esclu­si­va­men­te se il Can­to­ne in­te­res­sa­to ha ela­bo­ra­to una pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le ri­vi­ta­liz­za­zio­ni con­for­me ai re­qui­si­ti de­fi­ni­ti nell’ar­ti­co­lo 41d.102

6 Le in­den­ni­tà di cui all’ar­ti­co­lo 62b ca­po­ver­so 1 LPAc non so­no con­ces­se per le mi­su­re che ri­sul­ta­no ne­ces­sa­rie in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 4 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 21 giu­gno 1991103 sul­la si­ste­ma­zio­ne dei cor­si d’ac­qua.

101 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Ve­di an­che le di­sp. trans. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

102 Ve­di an­che le di­sp. trans. del­la mod. del 4 mag. 2011 al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

103 RS 721.100

Art. 55 Studi di base  

1 In­den­ni­tà nel sin­go­lo ca­so per la ri­cer­ca del­le cau­se dell’in­suf­fi­cien­te qua­li­tà di un’ac­qua im­por­tan­te al fi­ne di sta­bi­li­re le mi­su­re di ri­sa­na­men­to (art. 64 cpv. 1 LPAc) so­no ac­cor­da­te qua­lo­ra ta­li pro­get­ti in­te­res­si­no lo sta­to dell’ac­qua in que­stio­ne e dei suoi af­fluen­ti.

2 Le in­den­ni­tà per gli stu­di di ba­se am­mon­ta­no al 30 per cen­to dei co­sti com­pu­ta­bi­li e quel­le per la com­pi­la­zio­ne di in­ven­ta­ri can­to­na­li de­gli im­pian­ti per l’ap­prov­vi­gio­na­men­to in ac­qua non­ché del­le fal­de frea­ti­che (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cen­to di ta­li co­sti.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione  

1 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri per la for­ma­zio­ne di per­so­na­le qua­li­fi­ca­to (art. 64 cpv. 2 LPAc) am­mon­ta­no:

a.
al mas­si­mo al 25 per cen­to dei co­sti;
b.
al mas­si­mo al 40 per cen­to dei co­sti se i pro­get­ti ri­sul­ta­no par­ti­co­lar­men­te one­ro­si in rap­por­to al pre­su­mi­bi­le nu­me­ro di par­te­ci­pan­ti.

2 Pos­so­no es­se­re ac­cor­da­ti aiu­ti fi­nan­zia­ri a pro­get­ti per l’in­for­ma­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:

a.
i pro­get­ti so­no d’in­te­res­se na­zio­na­le; e
b.
la do­cu­men­ta­zio­ne in­for­ma­ti­va vie­ne mes­sa a di­spo­si­zio­ne per es­se­re dif­fu­sa in tut­ta la Sviz­ze­ra.

3 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri de­sti­na­ti all’in­for­ma­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne am­mon­ta­no:

a.
al mas­si­mo al 40 per cen­to dei co­sti per l’al­le­sti­men­to del­la do­cu­men­ta­zio­ne;
b.
al mas­si­mo al 20 per cen­to dei co­sti per l’ese­cu­zio­ne di cam­pa­gne d’in­for­ma­zio­ne.

4 L’UFAM ac­cor­da aiu­ti fi­nan­zia­ri nel sin­go­lo ca­so per la for­ma­zio­ne di per­so­na­le qua­li­fi­ca­to e per l’in­for­ma­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne.

Art. 57 Garanzia contro i rischi  

1 Può es­se­re ac­cor­da­ta una ga­ran­zia sin­go­la con­tro i ri­schi per im­pian­ti e in­stal­la­zio­ni in­no­va­ti­vi e con buo­ne ga­ran­zie di suc­ces­so (art. 64a LPAc) che ser­va­no ad adem­pie­re a un com­pi­to di in­te­res­se pub­bli­co, nel­la mi­su­ra in cui non pos­sa­no es­se­re ot­te­nu­te ga­ran­zie dal fab­bri­can­te.

2 La ga­ran­zia con­tro i ri­schi si ap­pli­ca ai co­sti che de­vo­no es­se­re so­ste­nu­ti per eli­mi­na­re i di­fet­ti o, all’oc­cor­ren­za, per so­sti­tui­re gli im­pian­ti e le in­stal­la­zio­ni nei pri­mi cin­que an­ni dal­la lo­ro mes­sa in eser­ci­zio, a con­di­zio­ne che det­ti co­sti non sia­no cau­sa­ti dal de­ten­to­re.

3 La ga­ran­zia con­tro i ri­schi cor­ri­spon­de al­me­no al 20 per cen­to, ma al mas­si­mo al 60 per cen­to dei co­sti di cui al ca­po­ver­so 2.

4 Ai fi­ni del­la pro­ce­du­ra si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 61c e 61d.

Art. 58 Costi computabili 104  

1 So­no com­pu­ta­bi­li uni­ca­men­te i co­sti real­men­te so­ste­nu­ti e stret­ta­men­te ne­ces­sa­ri per adem­pie­re in mo­do ade­gua­to il com­pi­to sus­si­dia­bi­le. Vi rien­tra­no an­che i co­sti per gli im­pian­ti pi­lo­ta e, nel ca­so di ri­vi­ta­liz­za­zio­ni di ac­que, i co­sti per l’ac­qui­sto del ter­re­no ne­ces­sa­rio.

2 Non so­no com­pu­ta­bi­li in par­ti­co­la­re le tas­se e le im­po­ste.

104 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali105

105 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 59 Domanda  

1 Il Can­to­ne pre­sen­ta la do­man­da di in­den­ni­tà glo­ba­li all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te (art. 60 cpv. 1).

2 La do­man­da de­ve con­te­ne­re in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti:

a.
gli obiet­ti­vi pro­gram­ma­ti­ci da rag­giun­ge­re, non­ché, nel ca­so di in­den­ni­tà per prov­ve­di­men­ti pre­si dall’agri­col­tu­ra, in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti gli obiet­ti­vi da rag­giun­ge­re in tut­to il ter­ri­to­rio can­to­na­le;
b.
le mi­su­re pro­ba­bil­men­te ne­ces­sa­rie per rag­giun­ge­re gli obiet­ti­vi pro­gram­ma­ti­ci e la re­la­ti­va ese­cu­zio­ne;
c.
l’ef­fi­ca­cia del­le mi­su­re.
Art. 60 Accordo programmatico  

1 La sti­pu­la dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co com­pe­te:

a.106
all’UFAM per le in­den­ni­tà de­sti­na­te agli im­pian­ti per le ac­que di sca­ri­co, non­ché al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne e all’at­tua­zio­ne di mi­su­re di ri­vi­ta­liz­za­zio­ne del­le ac­que;
b.
all’UFAG per le in­den­ni­tà de­sti­na­te ai prov­ve­di­men­ti pre­si dall’agri­col­tu­ra.

2 L’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co è sti­pu­la­to per le sin­go­le zo­ne. Og­get­to dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co so­no in par­ti­co­la­re:

a.
gli obiet­ti­vi pro­gram­ma­ti­ci stra­te­gi­ci da rag­giun­ge­re con­giun­ta­men­te;
b.
la pre­sta­zio­ne del Can­to­ne;
c.
i sus­si­di del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
d.
il con­trol­ling.

3 L’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co è sti­pu­la­to per una du­ra­ta di:

a.
sei an­ni, di nor­ma, per le in­den­ni­tà de­sti­na­te ai prov­ve­di­men­ti pre­si dall’agri­col­tu­ra;
b.
quat­tro an­ni per le in­den­ni­tà de­sti­na­te ad al­tre mi­su­re.107

4 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te ema­na di­ret­ti­ve re­la­ti­ve al­la pro­ce­du­ra in ma­te­ria di ac­cor­di pro­gram­ma­ti­ci, non­ché al­le in­for­ma­zio­ni e ai do­cu­men­ti ri­guar­dan­ti l’og­get­to dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co.

106 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

107 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vi­go­re dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Art. 61 Pagamento  

Le in­den­ni­tà glo­ba­li so­no pa­ga­te a ra­te.

Art. 61a Rendicontazione e controllo  

1 Il Can­to­ne pre­sen­ta ogni an­no all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te un rap­por­to sull’im­pie­go del­le in­den­ni­tà glo­ba­li.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te con­trol­la a cam­pio­ne:

a.
l’ese­cu­zio­ne di sin­go­le mi­su­re con­for­me­men­te agli obiet­ti­vi pro­gram­ma­ti­ci;
b.
l’im­pie­go dei sus­si­di pa­ga­ti.
Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te so­spen­de to­tal­men­te o in par­te i pa­ga­men­ti ra­tea­li nel cor­so del pro­gram­ma se il Can­to­ne:

a.
non adem­pie all’ob­bli­go di ren­di­con­ta­zio­ne (art. 61a cpv. 1);
b.
ca­gio­na per col­pa pro­pria una gra­ve ina­dem­pien­za nel­la sua pre­sta­zio­ne.

2 Se, do­po la con­clu­sio­ne del pro­gram­ma, ri­sul­ta che la pre­sta­zio­ne è sta­ta ese­gui­ta so­lo par­zial­men­te, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te ne esi­ge la cor­ret­ta ese­cu­zio­ne da par­te del Can­to­ne, sta­bi­len­do un ter­mi­ne ade­gua­to.

3 Se im­pian­ti o in­stal­la­zio­ni per i qua­li so­no sta­te ac­cor­da­te in­den­ni­tà so­no sot­trat­ti al lo­ro sco­po, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può esi­ge­re che il Can­to­ne or­di­ni, en­tro un ter­mi­ne ade­gua­to, la ces­sa­zio­ne del­la sot­tra­zio­ne al­lo sco­po o il suo an­nul­la­men­to.

4 Se le la­cu­ne non so­no col­ma­te o la sot­tra­zio­ne al­lo sco­po non ces­sa o non è an­nul­la­ta, la re­sti­tu­zio­ne è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 28 e 29 del­la leg­ge del 5 ot­to­bre 1990108 sui sus­si­di (LSu).

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso109

109 Introdotta dal n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 61c Domanda  

1 La do­man­da di aiu­ti fi­nan­zia­ri o in­den­ni­tà nel sin­go­lo ca­so è pre­sen­ta­ta all’UFAM.

2 L’UFAM ema­na di­ret­ti­ve re­la­ti­ve al­le in­for­ma­zio­ni e ai do­cu­men­ti ri­guar­dan­ti la do­man­da.

Art. 61d Concessione e pagamento dei sussidi  

1 L’UFAM fis­sa i sus­si­di me­dian­te de­ci­sio­ne o sti­pu­la un con­trat­to a tal fi­ne con il be­ne­fi­cia­rio dei sus­si­di.

2 L’UFAM pa­ga i sus­si­di a se­con­da del­lo sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo  

1 Se, mal­gra­do un’in­ti­ma­zio­ne, il be­ne­fi­cia­rio di un’in­den­ni­tà o di un aiu­to fi­nan­zia­rio as­se­gna­ti non ese­gue la mi­su­ra pre­vi­sta o lo fa so­lo in mo­do par­zia­le, l’in­den­ni­tà o l’aiu­to fi­nan­zia­rio non sa­ran­no ver­sa­ti o sa­ran­no ri­dot­ti.

2 Se so­no sta­ti pa­ga­ti in­den­ni­tà o aiu­ti fi­nan­zia­ri e il be­ne­fi­cia­rio, no­no­stan­te un’in­ti­ma­zio­ne, non ese­gue la mi­su­ra pre­vi­sta o lo fa so­lo in mo­do par­zia­le, la re­sti­tu­zio­ne è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 28 LSu110.

3 Se im­pian­ti o in­stal­la­zio­ni per i qua­li so­no sta­ti ac­cor­da­ti in­den­ni­tà o aiu­ti fi­nan­zia­ri so­no sot­trat­ti al lo­ro sco­po, l’UFAM può esi­ge­re che il Can­to­ne or­di­ni, en­tro un ter­mi­ne ade­gua­to, la ces­sa­zio­ne del­la sot­tra­zio­ne al­lo sco­po o il suo an­nul­la­men­to.

4 Se la sot­tra­zio­ne al­lo sco­po non ces­sa o non è an­nul­la­ta, la re­sti­tu­zio­ne è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 29 LSu.

Art. 61f Rendicontazione e controllo  

Per la ren­di­con­ta­zio­ne e il con­trol­lo nel qua­dro del­le in­den­ni­tà e de­gli aiu­ti fi­nan­zia­ri nel sin­go­lo ca­so si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 61a.

Capitolo 10:Entrata in vigore

Art. 62  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1999.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 18 ottobre 2006 111

Gli impianti e gli elementi d’impianto costruiti conformemente alle prescrizioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti in esercizio se sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto per le acque; i contenitori interrati a parete semplice adibiti al deposito di liquidi nocivi alle acque possono essere mantenuti in esercizio al più tardi fino al 31 dicembre 2014.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 112

1 I Cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 41a e 41b.

2 Finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, le prescrizioni per gli impianti di cui all’articolo 41ccapoversi 1 e 2 si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:

a.
8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell’alveo esistente, per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo non supera i 12 metri di larghezza;
b.
20 metri, per i corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
c.
20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.

3 Invece dei criteri di cui all’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l’ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in funzione dell’entità delle misure.113

4 L’articolo 54b capoverso 5 non si applica alle rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2015.

113 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 17 apr. 2019 che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020–2024, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1487).

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011 114

L’autorità cantonale può concedere, sino al 31 dicembre 2015, una deroga secondo l’articolo 25 capoverso 1 alle aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non soddisfano più le esigenze secondo l’articolo 25 capoverso 3 lettere c e d, se tali aziende dimostrano che fino ad allora hanno usato sottoprodotti di macelli e di macellerie o resti alimentari a scopo foraggero e non hanno potuto compensare questa soppressione con altri sottoprodotti.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2015 115

1 I Cantoni provvedono affinché l’attuazione di tutte le misure necessarie all’adem­pimento delle esigenze di cui all’allegato 3.1 numero 2 n. 8 inizi al più tardi il 31 dicembre 2035. Fissano il termine ultimo per l’attuazione delle misure secondo l’urgenza, tenendo conto:

a.
dei cicli di risanamento e di rinnovamento delle stazioni di depurazione;
b.
della dimensione delle stazioni di depurazione;
c.
della quota di acque di scarico nelle acque del ricettore naturale;
d.
della lunghezza del tratto di corso d’acqua influenzato dall’immissione di acque di scarico.

2 Per le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, non è necessario delimitare le zone Sh e Sm secondo l’allegato 4 numero 125 se le zone di protezione delle acque sotterranee e i settori di alimentazione sono stati delimitati conformemente al diritto vigente e se non sono oggetto di una modifica rilevante.

Allegato 1

(art. 1)

Obiettivi ecologici per le acque

1 Acque superficiali

1 Le biocenosi di piante, animali e microrganismi delle acque superficiali e dell’area circostante da esse influenzata devono :

a.
avere un aspetto prossimo allo stato naturale ed essere adattate al luogo non­ché capaci di riprodursi e di autoregolarsi;
b.
presentare una varietà e una frequenza delle specie tipiche del particolare tipo di ambiente acquatico caratteristico di acque pulite o soltanto debol­mente inquinate.

2 L’idrodinamica (materiale trasportato, regime dei livelli e dei deflussi) e la morfo­logia devono presentare condizioni prossime allo stato naturale. In particolare devono garantire senza restrizione alcuna i processi di autodepurazione, gli scambi naturali di composti tra l’acqua e il letto del fiume nonché le interazioni con l’am­biente circostante.

3 La qualità delle acque deve essere tale che:

a.
le temperature siano prossime allo stato naturale;
b.
l’acqua, le sostanze in sospensione e i sedimenti non contengano sostanze sintetiche persistenti;
c.
le altre sostanze suscettibili di inquinare le acque e che possono pervenire nel­l’acqua a causa di attività umane
non si accumulino nelle piante, negli animali, nei microrganismi, nelle sostanze in sospensione o nei sedimenti,
non abbiano effetti pregiudizievoli sulle biocenosi di piante, animali e microrganismi nonché sull’utilizzazione delle acque,
non provochino una produzione di biomassa innaturalmente elevata,
non pregiudichino i processi biologici che soddisfano i bisogni fisiolo­gici fondamentali di piante e animali, come il metabolismo, la riprodu­zione e l’orientamento degli animali mediante l’olfatto,
siano presenti nelle acque in concentrazioni situate entro i limiti di variabilità naturali qualora tali sostanze facciano parte del patrimonio na­turale locale, e
siano presenti nelle acque soltanto in concentrazioni prossime allo zero qualora tali sostanze non facciano parte del patrimonio naturale locale.

2 Acque sotterranee

1 La biocenosi delle acque sotterranee deve:

a.
avere un aspetto prossimo allo stato naturale ed essere adattata al luogo;
b.
essere caratteristica di acque pulite o soltanto debolmente inquinate.

2 La condotta delle acque sotterranee (sezione del deflusso, permeabilità), il sostrato impermeabile e gli strati di copertura come pure l’idrodinamica delle acque della falda freatica (livelli e condizioni di deflusso) devono presentare condizioni pros­sime allo stato naturale. In particolare devono garantire senza restrizione alcuna i processi di autodepurazione e le interazioni tra acqua e ambiente.

3 La qualità delle acque sotterranee deve essere tale che:

a.
le condizioni di temperatura siano prossime allo stato naturale;
b.
l’acqua, le sostanze in sospensione e i sedimenti non contengano sostanze sintetiche persistenti;
c.
le altre sostanze suscettibili di inquinare le acque e che possono pervenire nell’acqua a causa di attività umane
non si accumulino nella biocenosi e nella materia inerte della falda freatica,
siano presenti nelle acque sotterranee in concentrazioni situate entro i limiti di variabilità naturali qualora tali sostanze facciano parte del patrimonio naturale locale,
siano assenti dalle acque sotterranee qualora tali sostanze non facciano parte del patrimonio naturale locale, e
non abbiano effetti pregiudizievoli sull’utilizzazione delle acque sotter­ranee.

Allegato 2 116

116 Aggiornato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), dal n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. III dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dalla correzione del 2 feb. 2016 (RU 2016 473), dal n. I dell'O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1685) e dal n. I dell'O del DATEC del 13 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 515).

(art. 6, 8, 13 e 47)

Esigenze relative alla qualità delle acque

1 Acque superficiali

11 Esigenze generali

1 La qualità delle acque deve essere tale che:

a.
non si formino né colonie di batteri, di funghi o di protozoi visibili a occhio nudo, né proliferazioni non naturali di alghe o di piante acquatiche superiori;
b.
le acque adatte al fregolo siano preservate;
c.
dopo l’impiego di opportuni metodi di preparazione dell’acqua potabile, l’acqua sia conforme alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
d.
in caso d’infiltrazione, l’acqua non inquini le acque sotterranee;
e.
siano garantite le condizioni igieniche per la balneazione nelle acque in cui essa è espressamente consentita dall’autorità oppure dove abitualmente un gran numero di persone si bagna senza che l’autorità lo sconsigli espressa­mente;
f.
le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili.

2 A seguito dell’immissione di acque di scarico e dopo una miscelazione completa, in un ricettore naturale:

a.
non deve formarsi fango;
b.
non devono formarsi intorbidimenti, colorazioni o schiuma, salvo in caso di forti piogge;
c.
non devono esservi alterazioni moleste dell’odore dell’acqua rispetto allo stato naturale;
d.
non devono prodursi né uno stato di carenza di ossigeno né alterazioni pre­giudizievoli del valore naturale del pH.

3 Qualunque sia la portata o il livello delle acque, le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate dopo che le acque di scarico immesse si sono ben miscelate alle acque del ricettore naturale; sono fatte salve condizioni particolari come l’afflusso d’acqua da torbiere, fenomeni rari di piena o di acqua bassa.

N.

Parametro

Esigenze

1

Composti azotati

Nitrato (NO3- N)

Per le acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile:

5,6 mg/l N (corrisponde a 25 mg/l di nitrato)

2

Metalli pesanti

Cadmio (Cd)

0,2 µg/l Cd (totale)1

0,05 µg/l Cd (disciolto)

Cromo(Cr)

0,005 mg/l Cr (totale)1

0,002 mg/l Cr (III e VI)

Mercurio (Hg)

0,03 µg/l Hg (totale)1

0,01 µg/l Hg (disciolto)

Nichel (Ni)

0,01 mg/l Ni (totale)1

0,005 mg/l Ni (disciolto)

Piombo (Pb)

0,01 mg/l Pb (totale)1

0,001 mg/l Pb (disciolto)

Rame (Cu)

0,005 mg/l Cu (totale)1

0,002 mg/l Cu (disciolto)

Zinco (Zn)

0,02 mg/l Zn (totale)1

0,005 mg/l Zn (disciolto)

3

Medicamenti

Azitromicina

(n. CAS 83905-01-5)

0,18 µg/l

0,019 µg/l (continuo)2

Claritromicina

(n. CAS 81103-11-9)

0,19 µg/l

0,12 µg/l (continuo)2

Diclofenac

(n. CAS 15307-86-5)

0,05 µg/l (continuo)2

4

Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)

Per le acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile:

Per le acque che non servono per la preparazione dell’acqua potabile:

0,1 µg/l per ogni singola sostanza, salvo diversa disposizione qui appresso.

0,1 µg/l per ogni singola sostanza, salvo diversa disposizione qui appresso.

Azossistrobina

(n. CAS 131860-33-8)

0,55 µg/l

0,2 µg/l (continuo)2

Cipermetrina

(n. CAS 52315-07-8)

0,00044 µg/l

0,00003 µg/l (continuo)2

0,00044 µg/l

0,00003 µg/l (continuo)2

Ciprodinil

(n. CAS 121552-61-2)

3,3 µg/l

0,33 µg/l (continuo)2

Clorpirifos

(n. CAS 2921-88-2)

0,0044 µg/l

0,00046 µg/l (continuo)2

0,0044 µg/l

0,00046 µg/l (continuo)2

Diazinone

(n. CAS 333-41-5)

0,02 µg/l

0,012 µg/l (continuo)2

0,02 µg/l

0,012 µg/l (continuo)2

Diuron

(n. CAS 330-54-1)

0,07 µg/l (continuo)2

0,25 µg/l

0,07 µg/l (continuo)2

Epossiconazolo

(n. CAS 133855-98-8)

0,24 µg/l

0,2 µg/l (continuo)2

Imidacloprid

(n. CAS 138261-41-3)

0,013 µg/l (continuo)2

0,1 µg/l

0,013 µg/l (continuo)2

Isoproturon

(n. CAS 34123-59-6)

1,7 µg/l

0,64 µg/l (continuo)2

MCPA

(n. CAS 94-74-6)

6,4 µg/l

0,66 µg/l (continuo)2

Metazaclor

(n. CAS 67129-08-2)

0,02 µg/l (continuo)2

0,28 µg/l

0,02 µg/l (continuo)2

Metribuzin

(n. CAS 21087-64-9)

0,058 µg/l (continuo)2

0,87 µg/l

0,058 µg/l (continuo)2

Nicosulfuron

(n. CAS 111991-09-4)

0,0087 µg/l (continuo)2

0,23 µg/l

0,0087 µg/l (continuo)2

Pirimicarb

(n. CAS 23103-98-2)

0,09 µg/l (continuo)2

1,8 µg/l

0,09 µg/l (continuo)2

S-metolaclor

(n. CAS 87392-12-9)

3,3 µg/l

0,69 µg/l (continuo)2

Terbutilazina

(n. CAS 5915-41-3)

1,3 µg/l

0,22 µg/l (continuo)2

Terbutrina

(n. CAS 886-50-0)

0,065 µg/l (continuo)2

0,34 µg/l

0,065 µg/l (continuo)2

Tiacloprid

(n. CAS 111988-49-9)

0,08 µg/l

0,01 µg/l (continuo)2

0,08 µg/l

0,01 µg/l (continuo)2

Tiametoxam

(n. CAS 153719-23-4)

0,042 µg/l (continuo)2

1,4 µg/l

0,042 µg/l (continuo)2

1
È determinante il valore della concentrazione disciolta. Se è rispettato il valore della concentrazione totale, si può presumere che lo sia anche quello della concentrazione disciolta.
2
Concentrazione media su un periodo di due settimane.

12 Esigenze particolari relative ai corsi d’acqua

1 La qualità delle acque deve essere tale che:

a.
sul fondo dei corsi d’acqua non si formino chiazze di solfuro ferrico visibili a occhio nudo; restano riservate condizioni naturali particolari;
b.
le concentrazioni di nitriti e di ammoniaca non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di organismi sensibili, come i salmonidi.

2 Il tenore di ossigeno sul fondo dei corsi d’acqua non deve essere ridotto:

a.
da un aumento del consumo di ossigeno dovuto a una presenza innatural­mente elevata di sostanze ossidabili;
b.
da una diminuzione della permeabilità del fondo successiva a una sedimen­tazione innaturalmente elevata di particelle fini (colmata) o a un’impermea­bi­lizzazione artificiale.

3 I prelievi e le immissioni d’acqua nonché gli interventi di costruzione non devono modificare l’idrodinamica, la morfologia e la temperatura del corso d’acqua in modo tale che la sua capacità di autodepurazione venga ridotta o che la qualità delle acque non sia sufficiente per permettere lo sviluppo di biocenosi specifiche.

4 L’apporto o il prelievo di calore non deve provocare una variazione della temperatura dell’acqua di più di 3 °C rispetto allo stato più prossimo a quello naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zona della trota, la temperatura non deve variare di più di 1,5 °C. La tem­peratura dell’acqua non deve inoltre superare i 25 °C. Queste esigenze valgono dopo una miscelazione completa.

5 Qualunque sia la portata del corso d’acqua, le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate dopo che le acque di scarico immesse si sono ben miscelate alle acque del ricettore naturale; sono fatte salve condizioni naturali particolari come l’afflusso d’acqua da torbiere, fenomeni rari di piena o di acqua bassa.

N.

Parametro

Esigenze

1

Richiesta di ossigeno biochimica (BOD5)

2 a 4 mg/l O2

Per le acque naturalmente poco inquinate si applica il valore inferiore.

2

Carbonio organico disciolto (DOC)

1 a 4 mg/l C

Per le acque naturalmente poco inquinate si applica il valore inferiore.

3

Ammonio

(Somma di NH4+ ‑ N e NH3 ‑ N)

Per una temperatura:

superiore a 10 °C: 0,2 mg/l N
inferiore a 10 °C: 0,4 mg/l N

13 Esigenze supplementari relative alle acque stagnanti

1 La morfologia e le funzioni del fondo del lago necessarie a preservare la qualità delle acque indispensabile alla sopravvivenza delle biocenosi di piante, animali e microrganismi non devono essere modificate durevolmente e in modo pregiudizie­vole da cambiamenti a livello del terreno (come dragaggi, spostamenti di materiale dragato da un punto all’altro delle acque, scavi o riporti sulle rive nonché opere di consolidamento delle rive o arginature).

2 Il tenore di nutrienti deve permettere al massimo una produzione di biomassa media; restano riservate condizioni naturali particolari.

3 Per quanto concerne i laghi vale inoltre quanto segue:

a.
la regolazione del livello delle acque, le immissioni e i prelievi d’acqua non­ché l’utilizzazione dell’acqua a scopi di raffreddamento e di riscaldamento non devono modificare in modo pregiudizievole né le condizioni naturali di temperatura, né la ripartizione delle sostanze nutritive, né le condizioni di vita e di riproduzione degli organismi, in particolare nella zona ripuale;
b.
il tenore di ossigeno dell’acqua non deve essere in nessun momento e a nes­suna profondità del lago inferiore a 4 mg/l; deve inoltre essere tale che almeno animali poco sensibili come i vermi popolino il fondo del lago durante tutto l’anno e in quantità il più possibile vicine alla densità naturale; restano riservate condizioni naturali particolari.

2 Acque sotterranee

21 Esigenze generali

1 La concentrazione delle sostanze per le quali sono state fissate esigenze espresse in valori numerici, di cui alla tabella del numero 22, non deve aumentare continuamente nelle acque sotterranee.

2 La qualità delle acque sotterranee deve essere tale che, in caso di un loro affiora­mento, le acque superficiali non ne siano contaminate.

3 L’apporto o il prelievo termico non deve provocare una variazione della tempera­tura di più di 3° C rispetto allo stato più prossimo a quello naturale; restano riservate variazioni di temperatura in zone strettamente delimitate.

4 L’infiltrazione delle acque di scarico non deve comportare per le acque sotterra­nee:

a.
nessuna alterazione molesta dell’odore dell’acqua rispetto allo stato naturale;
b.
nessuna carenza di ossigeno né alterazione pregiudizievole del valore del pH;
c.
nessun intorbidimento né colorazione dell’acqua, ad eccezione delle acque del­la falda freatica provenienti da rocce compatte.

5 Gli impianti d’infiltrazione, i prelievi d’acqua e altri interventi di costruzione non devono, nella misura del possibile, danneggiare gli strati protettivi di copertura né modificare l’idrodinamica in modo tale da provocare effetti pregiudizievoli sulla qualità delle acque.

22 Esigenze supplementari relative alle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo

1 La qualità delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo deve essere tale che, dopo l’impiego di metodi semplici per la preparazione dell’acqua potabile, siano soddisfatte le esigenze della legislazione sulle derrate ali­mentari.

2 Le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate; sono fatte salve condizioni naturali particolari. Per quanto concerne le sostanze provenienti da siti inquinati, le esigenze menzionate nella seguente tabella non si applicano nella zona a valle di tali siti, in cui la maggior parte di tali sostanze viene degradata o trattenuta.

Tabella delle esigenze per le acque sotterranee, espresse in valori numerici

N.

Parametro

Esigenze

1

Carbonio organico disciolto (DOC)

2 mg/l C

2

Ammonio
(Somma di NH4+N e NH3N)

In condizioni ossidanti:
0.08 mg/l N (corrisponde a 0.1 mg/l ammonio)
In condizioni non ossidanti:
0.4 mg/l N (corrisponde a 0.5 mg/l
am
­monio)

3

Nitrato (NO3-N)

5.6 mg/l N (corrisponde a 25 mg/l di nitrato)

4

Solfato (SO42)

40 mg/l SO42

5

Cloruro (Cl)

40 mg/l Cl

6

Idrocarburi alifatici

0.001 mg/l per ogni singola sostanza

7

Idrocarburi aromatici monociclici

0.001 mg/l per ogni singola sostanza

8

Idrocarburi aromatici policiclici
(PAH)

0.1 µg/l per ogni singola sostanza

9

Idrocarburi alogenati volatili

0.001 mg/l per ogni singola sostanza

10

Composti organici alogenati adsorbi­bili (AOX)

0.01 mg/l X

11

Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)

0,1 µg/l per ogni singola sostanza.

Allegato 3

Esigenze relative all’evacuazione delle acque di scarico inquinate

Allegato 3.1 117

117 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2001 (RU 2001 3168), dal n. III dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791), dalla correzione del 7 feb. 2017 (RU 2017 509) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 1489). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 nov. 2015 qui avanti.

(art. 6 cpv. 1)

Immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale

1 Definizioni e generalità

1 Le acque di scarico comunali comprendono:

a.
le acque di scarico delle economie domestiche (acque provenienti dalle eco­nomie domestiche e acque di qualità analoga);
b.
l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate che viene eva­cuata con le acque di scarico delle economie domestiche.

2 Le seguenti esigenze valgono per le acque di scarico comunali provenienti da impianti di depurazione a partire da 200 abitanti-equivalenti (AE118). Queste esigenze valgono nel punto di immissione e in condizioni d’esercizio normali; restano riser­vate situazioni eccezionali come precipitazioni estremamente intense.

3 Per le acque di scarico comunali provenienti da impianti di depurazione di 200 AE o più piccoli nonché per le acque di scolmatura provenienti da sistemi misti, l’au­torità fissa le esigenze di caso in caso tenendo conto delle condizioni locali.

4 Se le acque di una stazione centrale di depurazione contengono acque di scarico provenienti da attività industriali (all. 3.2) o altre acque di scarico (all. 3.3), nell’au­torizzazione di immissione in un ricettore naturale l’autorità, se necessario in deroga alle esigenze secondo le cifre 2 e 3, fissa le esigenze in modo tale che con le acque di scarico non vengano immesse più sostanze suscettibili di inquinare le acque di quanto non sarebbe il caso se i diversi tipi di acque venissero trattati separatamente e nel rispetto delle esigenze definite nei rispettivi allegati.

118 Un AE corrisponde a un carico organico inquinante biologicamente degradabile, la cui richiesta biochimica di ossigeno misurata durante cinque giorni è di 60 g O2 al giorno.

2 Esigenze generali

N.

Parametro

Esigenze

1

Totale delle sostanze non disciolte

Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE:

concentrazione in uscita: 20 mg/l

Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più:

concentrazione in uscita: 15 mg/l

2

Richiesta di ossigeno chimica (COD)

Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE:

concentrazione in uscita: 60 mg/l O2

ed

efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 80 %

Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più:

concentrazione in uscita: 45 mg/l O2

ed

efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 85 %

3

Carbonio organico di­sciolto
(DOC)

Per acque di scarico da impianti di 2000 e più AE:

concentrazione in uscita: 10 mg/l

ed

efficienza depurativa: 85 %, espressa come segue:

100 • (1 – mg DOC nelle acque di scarico depurate

mg carbonio organico totale nelle acque

di scarico non trattate

Se il valore non è rispettato, l’autorità valuta la sostanza, ne determina l’origine e stabilisce se del caso le misure necessarie secondo gli allegati 3.2 e 3.3.

4

Trasparenza
(secondo Snellen)

30 cm

5

Ammonio
(Somma di NH4+N e
NH
3N)

Se le concentrazioni di ammonio nelle acque di scarico possono avere effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua, per una tempe­ratura dell’acqua supe­riore ai 10 °C valgono i seguenti valori:

concentrazione in uscita: 2 mg/l N

ed

efficienza depurativa: 90 %, espressa co­me segue:

In questi casi si deve eseguire una nitrificazione du­rante tutto l’anno.

Nota:il valore dell’azoto ottenuto con il metodo di Kjeldahl corrisponde alla somma dell’azoto contenuto nei sali di ammonio, nell’ammoniaca e nei composti organici azotati.

6

Nitrito (NO2-N)

0.3 mg/l N (valore indicativo)

7

Composti organici aloge­nati adsorbibili (AOX)

0.08 mg/l X
Se il valore non è rispettato, l’autorità valuta la so­stanza, ne determina l’origine e stabilisce se del caso le misure necessarie secondo gli allegati 3.2 e 3.3.

8

Sostanze organiche che già a basse concentrazioni sono suscettibili di inquinare le acque (sostanze organiche in tracce)

L’efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate e misurata in base a determinate sostanze, deve essere dell’80 % per le acque di scarico di:

impianti con più di 80 000 abitanti allacciati;
impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino imbrifero di laghi; il Cantone può autorizzare deroghe se il beneficio di una depurazione è esiguo per l’ambiente e per l’approvvigionamento di acqua potabile;
impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua con una quota di oltre il 10 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce; il Cantone designa gli impianti, che devono adottare misure, nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero;
altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche;
119
...

Il Dipartimento stabilisce in un’ordinanza le sostanze sulla base delle quali misurare l’efficienza depurativa e le modalità di calcolo.

9

Richiesta di ossigeno biochimica (BOD5con inibizione della nitrificazione)

Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE, le cui concentrazioni diBOD5 nelle acque di scarico hanno effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua:

concentrazione in uscita: 20 mg/l O2

ed

efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 90 %

Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più, le cui concentrazioni diBOD5 nelle acque di scarico hanno effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua:

concentrazione in uscita: 15 mg/l O2

ed

efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 90 %

119 In vigore dal 1° gen. 2028 (RU 2019 1489).

3 Esigenze supplementari relative all’immissione di acque di scarico in acque sensibili

N.

Parametro

Esigenze

1

Fosforo totale
(dopo solubilizzazione)

Per le acque di scarico provenienti da im­pianti situati

nel bacino imbrifero di laghi,
lungo corsi d’acqua a valle di la­ghi, se ciò è necessario alla pro­tezione del corso d’acqua in que­stione, e
per impianti con più di 10 000 AE, situati lungo corsi d’acqua nel bacino imbrifero del Reno, a valle di laghi valgono le seguenti esigenze:
concentrazione in uscita: 0.8 mg/l P
ed
efficienza depurativa, riferita, alle acque di scarico non trattate: 80 %

2

Azoto totale

Gli impianti per i quali non sono stati fis­sati né una concentrazione in uscita né un’effi­cienza depurativa relative all’azo­to totale, devono essere fatti funzionare in modo tale che, nell’ambito dei pro­cessi di depurazione delle acque e di trattamento dei fanghi, vengano sfruttate tutte le pos­sibilità di eliminazione dell’azoto. Si de­vono intra­prendere tutti gli adattamenti di costruzione possibili se non implicano investimenti troppo onerosi; ciò vale in particolare per gli impianti che già effettuano a una nitrificazione.

I Cantoni situati nel comprensorio del Reno stabiliscono entro il 28 febbraio 2002 un piano che preveda in che modo, a partire dal 2005, verranno ridotte di 2600 t rispetto al 1995 le immissioni di azoto negli impianti di depurazione. Gli impianti che, secondo questo piano, sono previsti per l’eliminazione dell’azoto dovranno entrare in funzione al più tardi nel 2005.

4 Frequenza dei prelievi e superamenti ammessi

41 Frequenza dei prelievi

1 Le esigenze di cui ai numeri 2 e 3 si riferiscono a un periodo di analisi di un anno e interessano campioni prelevati a intervalli regolari in giorni della settimana diversi. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce i campioni devono essere prelevati su 48 ore e per quanto riguarda gli altri parametri su 24 ore.

2 Il numero di campioni da analizzare all’anno dipende dalla grandezza dell’impianto:

a.
Impianti con meno di 2000 AE

L’autorità cantonale stabilisce di caso in caso il numero minimo di campioni da analizzare.

b.
Impianti con 2000 AE e più

Almeno 12 campioni nel primo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto. Almeno quattro campioni negli anni seguenti, se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni.

Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce devono essere analizzati almeno 8 campioni anziché almeno 12 campioni.

c.
Impianti con 10 000 AE e più

Almeno 12 campioni l’anno.

Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto, devono essere analizzati almeno 6 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni.

d.
Impianti con 50 000 AE e più

Almeno 24 campioni l’anno.

Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto devono essere analizzati almeno 12 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 24 campioni.

42 Superamenti ammessi

1 Il numero massimo dei superamenti ammessi dipende dal numero dei campioni analizzati e corrisponde alla tabella seguente.

2 I seguenti valori non possono mai essere superati:

totale delle sostanze non disciolte 50 mg/l
richiesta di ossigeno chimica (COD)120 mg/l
carbonio organico disciolto (DOC) 20 mg/l
richiesta di ossigeno biochimica (BOD5) 40 mg/l

3 La media annua seguente non deve mai essere superata:

fosforo negli impianti di 10 000 AE e più 0,8 mg/l P

Tabella dei superamenti ammessi

Numero di campioni
prelevati in un anno

Numero di superamenti ammessi

Numero di campioni prele­vati in un anno

Numero di superamenti ammessi

4– 7

8– 16

17– 28

29– 40

41– 53

54– 67

68– 81

82– 95

96–110

111–125

126–140

141–155

156–171

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

172–187

188–203

204–219

220–235

236–251

252–268

269–284

285–300

301–317

318–334

335–350

351–365

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Allegato 3.2 120

120 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4043).

(art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1)

Immissione delle acque di scarico industriali in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica

1 Definizioni e principi

1 Le acque di scarico industriali comprendono:

a.
le acque di scarico provenienti da aziende artigianali e industriali;
b.
le acque di scarico di qualità paragonabile, come quelle provenienti da labo­ratori e ospedali.

2 Chi immette acque di scarico industriali deve, durante i processi di produzione e nel trattamento di tali acque, adottare le misure necessarie e conformi allo stato della tecnica onde evitare l’inquinamento delle acque. In particolare deve far sì che:

a.
venga prodotta la minore quantità possibile di acque di scarico da immettere e sia convogliata la minore quantità possibile di sostanze suscettibili di inquinare le acque se ciò è possibile sotto il profilo tecnico e dell’esercizio ed economicamente sopportabile;
b.
le acque di scarico non inquinate e le acque usate per il raffreddamento ven­gano evacuate separatamente dalle acque di scarico inquinate;
c.
le acque di scarico inquinate non vengano né diluite né mescolate con altre acque di scarico, al fine di soddisfare le esigenze; la diluizione e la miscela­zione sono permesse se ciò è opportuno per il trattamento delle acque di sca­rico e, se così facendo, non vengono immesse nelle acque più sostanze suscettibili di inquinare le acque di quanto non sarebbe il caso con un tratta­mento separato.

3 Chi immette acque di scarico industriali in un ricettore naturale o nella canalizza­zione pubblica deve, nel punto di immissione, far sì che siano soddisfatte:

a.
le esigenze generali menzionate nel numero 2; e
b.
le esigenze particolari relative a determinate sostanze di cui al numero 3 se si tratta di acque provenienti da determinati settori industriali.

4 Se il detentore di un’azienda può fornire la prova di aver adottato le misure neces­sarie e conformi allo stato della tecnica di cui al capoverso 2 e che il rispetto delle esigenze generali secondo al numero 2 sarebbe sproporzionato, l’autorità fissa valori meno restrittivi.

5 Se le misure necessarie e conformi allo stato della tecnica di cui al capoverso 2 permettono di soddisfare esigenze più severe di quelle menzionate nelle cifre 2 e 3, l’autorità può, sulla base delle indicazioni del detentore e dopo averlo consultato, fissare valori più restrittivi.

6 Se le cifre 2 e 3 non prevedono alcuna esigenza per determinate sostanze suscetti­bili di inquinare le acque, l’autorità stabilisce nell’autorizzazione le rispettive esi­genze conformemente allo stato della tecnica. Tiene segnatamente conto delle norme internazionali o nazionali, delle direttive pubblicate dall’Ufficio federale o delle norme elaborate dal settore interessato in collaborazione con l’Ufficio federale.

7 Se acque di scarico industriali contenenti acque di scarico comunali (all. 3.1) oppure altre acque di scarico (all. 3.3) vengono immesse nelle acque, l’autorità stabili­sce nell’autorizzazione le esigenze da soddisfare di modo che, insieme alle acque di scarico, non vengano immesse in totale più sostanze suscettibili di inquinare le ac­que di quanto non sarebbe il caso se i diversi tipi di acque venissero trattati separa­tamente in base alle esigenze formulate nei rispettivi allegati.

2 Esigenze generali

N.

Parametro

Colonna 1 : esigenze relative all’immissione in un ricettore
naturale

Colonna 2 : esigenze relative all’immissione nella canalizzazione pubblica

1

Valore pH

da 6.5 a 9.0

da 6.5 a 9.0; sono ammesse deroghe se la miscelazione nella canalizzazione è
suffi­ciente.

2

Temperatura

Al massimo 30°C. In estate l’autorità può autorizzare su­peramenti minimi e di breve durata.

Al massimo 60°C.

Dopo la miscelazione, la temperatura dell’acqua nella canalizzazione non deve superare i 40°C.

3

Trasparenza (secondo
Snel
­len)

30 cm

––

4

Sostanze totali non
disciolte

20 mg/l

––

5

Arsenico (As)

0.1 mg/l As (totale)

0.1 mg/l As (totale)

6

Piombo(Pb)

0.5 mg/l Pb (totale)

0.5 mg/l Pb (totale)

7

Cadmio (Cd)

0.1 mg/l Cd (totale)

0.1 mg/l Cd (totale)

8

Cromo (Cr)

2 mg/l Cr (totale);
0.1 mg/l Cr-VI

2 mg/l Cr (totale)

9

Cobalto (Co)

0.5 mg/l Co (totale)

0.5 mg/l Co (totale)

10

Rame (Cu)

0.5 mg/l Cu (totale)

1 mg/l Cu (totale)

11

Molibdeno (Mo)

––

1 mg/l Mo (totale)

12

Nichel (Ni)

2 mg/l Ni (totale)

2 mg/l Ni (totale)

13

Zinco (Zn)

2 mg/l Zn (totale)

2 mg/l Zn (totale)

14

Cianuri (CN)

0.1 mg/l CN (cianuri liberi e facilmente liberabili)

0.5 mg/l CN (cianuri liberi e facilmente liberabili)

15

Idrocarburi totali

10 mg/l

20 mg/l

16

Idrocarburi clorurati
facil­mente volatili o
Idrocarburi alogenati
facil­mente volatili (VOX)

0.1 mg/l Cl
oppure
0.1 mg/l X

0.1 mg/l Cl
oppure
0.1 mg/l X

3 Esigenze particolari relative a determinate sostanze provenienti da determinati settori industriali

Oltre alle seguenti esigenze, in Svizzera vigono le risoluzioni e le raccomandazioni stabilite sulla base di accordi internazionali ed approvate dal Consiglio federale o dal Dipartimento in virtù dell’articolo 51121.

121 Tali documenti possono essere richiesti all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

31 Trasformazione di derrate alimentari

N.

Settore/Procedimento

Colonna 1: esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale

Colonna 2 esigenze relative all’immissione nella canalizza­zione pubblica

Lavorazione del latte
Lavorazione di pro­dotti a base di frutta e ortaggi
Produzione e imbot­tiglia­­mento di
be­vande analcoliche
Lavorazione delle patate
Industria della carne
Birrerie
Produzione di alcol e di bevande alcoliche
Produzione di ali­menti per animali a partire da prodotti vegetali
Produzione di gela­tina e di colla a par­tire da prodotti ani­mali
Fabbriche di malto
Lavorazione del pe­sce

Sono in vigore le esigenze relative alle acque di
sca­rico menzionate nell’alle­gato 3.1.

Fanno eccezione le
esi­genze concernenti il
fo­sforo totale nei casi in cui, negli impianti di de­pura­zione, l’aggiunta di
fo­sforo è necessaria al
trat­tamento biologico delle acque di scarico.

Le aziende che trasfor­mano oli e grassi devono all’occorrenza installare dei
separatori.

32 Industrie secondarie del ferro e dell’acciaio

N.

Settore/Procedimento

Parametri/Esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale e nella canalizzazione pubblica

1

Colata continua

Acque di processo:

riciclate nella misura di almeno il 95 %

Sostanze totali non disciolte:

10 g/t di acciaio trattato in media giornalmente

Idrocarburi:

5 g/t di acciaio trattato in media giornalmente

2

Laminazione
a freddo

Sostanze totali non disciolte:

10 g/t di acciaio trattato in media giornalmente

Idrocarburi:

5 g/t di acciaio trattato in media giornalmente

3

Laminazione
a caldo

Acque di processo:

riciclate nella misura di almeno il 95 %

Sostanze totali non disciolte:

50 g/t di acciaio trattato in media giornalmente

Idrocarburi:

10 g/t di acciaio trattato in media giornalmente

4

Decapaggio

Cadmio (Cd):

0.2 mg/l Cd in media giornalmente

Cromo (Cr):

0.1 mg/l Cr-VI in media giornalmente
1 mg/l Cr (totale) in media giornalmente

Nichel (Ni):

1 mg/l Ni in media giornalmente

Zinco (Zn):

2 mg/l Zn in media giornalmente

Rigenerazione dell’acido:

Onde ridurre l’immissione di nitrati, rigenerazione dell’acido a partire da un consumo annuo di più di 20 t d’acido nitrico per azienda, o altre misure equivalenti.

Per gli impianti messi in funzione prima dell’1.1.1993, l’autorità stabilisce le esi­genze di caso in caso.

33 Trattamento di superficie/Galvanizzazione

N.

Settore/Procedimento

Parametri/Esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale e nella canalizzazione pubblica

1

Impiego di 1,2-
di­cloroetano per sgrassare metalli

1,2-dicloroetano:

0.1 mg/l in media mensilmente
0.2 mg/l in media giornalmente

2

Impiego di triclo­roetilene per sgrassare metalli

Tricloroetilene:

0.1 mg/l in media mensilmente
0.2 mg/l in media giornalmente

3

Impiego di tetra­cloroetilene per sgrassare metalli

Tetracloroetilene:

0.1 mg/l in media mensilmente
0.2 mg/l in media giornalmente

4

Trattamento di su­perficie

Idrocarburi alogenati volatili (VOX):

0.1 mg/l VOX in media giornalmente

Cianuri (CN–):

0.2 mg/l CN(facilmente liberabili) in me­dia
giornalmente

Mercurio (Hg):

0.05 mg/l Hg in media giornalmente oppure
0.03 kg Hg/t di mercurio usato in media giornalmente

Cadmio (Cd):

0.2 mg/l Cd in media giornalmente oppure
0.3 kg Cd/t di cadmio usato in media giornal­mente

Cromo (Cr):

0.1 mg/l Cr-VI in media giornalmente
0.5 mg/l Cr (totale) in media giornalmentea

Piombo(Pb):

0.5 mg/l Pb in media giornalmentea

Rame (Cu):

0.5 mg/l Cu in media giornalmente

Nichel (Ni):

0.5 mg/l Ni in media giornalmentea

Zinco (Zn):

0.5 mg/l Zn in media giornalmente; in casi moti­vati l’autorità può ammettere fino a 2 mg/l Zn in media
gior­nalmente

Argento (Ag):

0.1 mg/l Ag in media giornalmente

Stagno (Sn):

2 mg/l Sn in media giornalmente
a
Per le aziende di trattamento di superficie che immettono pic­cole quantità di metalli (meno di 200 g al giorno sommando il cromo totale, il piombo, il rame, il nichel e lo zinco), l’autorità può ammettere al massimo 2 mg/l in media mensilmente.

34 Industria chimica

No

Settore/Procedimento

Parametri/Esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale e nella canalizzazione pubblica

1

Produzione di cloro tramite elet­trolisi

di cloruri alcalini

Mercurio (Hg):

Impiego di procedimenti senza uso di mercurio.
Per gli impianti esistenti:

0.5 g Hg/t di capacità di produzione di cloro in media mensilmente
2.0 g Hg/t di capacità di produzione di cloro in media giornalmente

2

Produzione di pigmenti al cad­mio

Cadmio (Cd):

0.2 mg/l Cd in media mensilmente
0.4 mg/l Cd in media giornalmente

35 Produzione di carta, cartone e cellulosa

No

Settore/Procedimento

Parametri/Esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale

Parametri/Esigenze relative all’immissione nella canalizzazione pubblica

1

Produzione di carta o
cartone

Sostanze totali non di­sciolte:

1 kg/t di carta o car­tone
prodotti in media giornalmente oppure 50 mg/l in media
giornalmente

Richiesta chimica di ossi­geno (COD)/Carbonio organico
disciolto (DOC):

a seconda del tipo di carta:
2.5-5 kg COD/t di carta o cartone pro­dotti in media
gior­nalmente oppure
1.5-2.5 kg DOC/t di carta o
cartone pro­dotti in media
gior­nalmente

Richiesta biochimica di os­sigeno (BOD5):

a seconda del tipo di carta:
0.5-1 kg BOD5/t di carta o cartone pro­dotti in media
gior­nalmente; in casi mo­tivati l’autorità, in­vece dell’esigenza di cui sopra, può ammet­tere un valore di 25 mg/l BOD5 in
me­dia giornal­mente.

L’autorità fissa le esigenze di caso in caso.

No

Settore/Procedimento

Parametri/Esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale

2

Produzione di cellulosa al solfito

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5):

5 kg BOD5/t di cellulosa seccata all’aria prodotta in media mensilmente

Richiesta chimica di ossigeno(COD):

35 kg COD/t di cellulosa seccata all’aria prodotta in media mensilmente
70 kg COD/t di cellulosa seccata all’aria prodotta in media mensilmente per gli impianti entrati in funzione prima dell’1.1.1997.
Invece che in base al valore COD, la sorveglianza può av­venire in base al valore TOC (carbonio organico totale) se la correlazione fra COD e TOC è nota e

dimostrata.

Sostanze totali non disciolte:

4.5 kg/t di cellulosa seccata all’aria prodotta in media mensilmente Per gli impianti entrati in funzione prima dell’1.1.1997 e che dopo tale data non hanno aumentato la loro capacità di produzione di più del 50 %, a partire dall’1.1.2000 vale: 8.0 kg/t di cellulosa seccata all’aria prodotta in media mensilmente
Composti alogenati organici adsorbibili (AOX) per gli im­pianti che non fabbricano esclusivamente cellulosa sbian­cata esente da cloro:
0.5 kg/t di cellulosa sbiancata seccata all’aria pro­dotta in media mensilmente

Rapporto molecolare di cloro:

meno di 0.05 fino a 0.1, a seconda del tipo di cellu­losa

36 Aziende di approvvigionamento e smaltimento

Settore/Procedimento

Colonna 1: esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale

Colonna 2: esigenze relative all’immissione nella canalizzazione pubblica

1

Acqua di lavaggio dei filtri per la pre­parazione di acqua potabile

Sostanze totali non
disciolte:

30 mg/la in media
giornalmente

nessuna esigenza
particolare

2

Impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani

Piombo (Pb):

0.1 mg/l Pba

Cadmio (Cd):

0.05 mg/l Cda

Cromo (Cr totale):

0.1 mg/l Cra

Rame (Cu):

0.1 mg/l Cua

Nichel (Ni):

0.1 mg/l Nia

Zinco (Zn):

0.1 mg/l Zna

Mercurio (Hg):

0.001 mg/l Hga

Carbonio organico
disciolto (DOC):

10 mg/l DOCa

Piombo (Pb):

0.1 mg/l Pba

Cadmio (Cd):

0.05 mg/l Cda

Cromo (Cr totale):

0.1 mg/l Cra

Rame (Cu):

0.1 mg/l Cua

Nichel (Ni):

0.1 mg/l Nia

Zinco (Zn):

0.1 mg/l Zna

Mercurio (Hg):

0.001 mg/l Hgaa

Solfato:

Se esiste un rischio di
corrosione nella canalizzazione pubblica, l’autorità fissa di caso in caso un valore per la concentrazione di solfato ammessa.

3

Trattamento dei rifiuti contenenti mercurio

Mercurio (Hg):

0.05 mg/l Hg in media mensilmente
0.1 mg/l Hg in media giornalmente

Mercurio (Hg):

0.05 mg/l Hg in media mensil­mente
0.1 mg/l Hg in media giornal­mente

4

Recupero dell’argento dai bagni di fissaggio

Argento (Ag):

L’autorità fissa le esigenze di caso in caso.

Argento(Ag):

5 mg/l Ag

5

Recupero dell’argento dai bagni di fissaggio sbiancanti

Argento (Ag) e componenti sbiancanti:

L’autorità fissa le esigenze di caso in caso.

Argento (Ag) e componenti sbiancanti:

5 mg/l Ag

Componenti di agenti sbian­canti difficilmente biodegra­dabili (in partico­lare il com­plesso Fe‑EDTA ed eccessi di EDTA):

L’autorità fissa le esi­genze di caso in caso.
a
Valore indicativo che consente all’autorità di determinare di caso in caso tenendo conto delle condizioni locali le esigenze poste all’immissione.

37 Altri settori

No.

Settore/Procedimento

Colonna 1 esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale

Colonna 2: esigenze relative all’immissione nella canalizzazione pubblica

1

Procedimenti
fotografici

Argento (Ag):

L’autorità fissa le esigenze di caso in caso.

Argento (Ag):

50 mg/l Ag per aziende in cui il con­sumo di bagni di fissaggio non su­pera i
1000 l/a

5 mg/l Ag per aziende in cui il con­sumo di bagni di fissaggio non su­pera i
1000 l/a

2

Produzione di
pile primarie con­tenenti
mercurio

Mercurio (Hg):

0.05 mg/l Hg in media mensilmente
0.1 mg/l Hg in media giornalmente
0.03 g/kg Hg utilizzato in media mensil­mente
0.06 g/kg Hg utilizzato in media giornal­mente

3

Produzione di al­tre pile
primarie e di
pile secondarie

Cadmio (Cd):

0.2 mg/l Cd in media mensilmente

0.4 mg/l Cd in media giornalmente

4

Procedimenti
che necessitano dell’utilizzazione di
microrganismi patogeni

Microrganismi patogeni:

Inattivazione

5

Gabinetti dentistici e
cliniche odontoiatriche

Amalgama:

L’autorità fissa le esigenze di caso in caso.

Amalgama:

Le unità di cure dentarie che utilizzano amalgami devono essere equipaggiate di separa­tori d’amalgama con un grado d’efficacia di almeno il 95 %.

Allegato 3.3 122

122 Aggiornato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685).

(art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1)

Immissione di altre acque di scarico inquinate in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica

1 Esigenze generali

1 Per altre acque di scarico inquinate che non fanno parte né delle acque di scarico comunali né di quelle industriali, l’autorità fissa le esigenze relative all’immissione di caso in caso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle acque di scarico, dello stato della tecnica e dello stato delle acque del ricettore naturale. Tiene conto delle norme internazionali o nazionali, delle direttive pubblicate dall’Ufficio fede­rale o delle norme elaborate dal settore interessato in collaborazione con l’Ufficio federale.

2 Fa parte delle altre acque di scarico inquinate anche l’acqua piovana inquinata che scorre da superfici edificate o rinforzate e che non è mescolata ad altre acque di sca­rico inquinate.

3 Affinché per le acque di scarico inquinate provenienti da vari settori, processi produttivi e impianti sia rispettato lo stato della tecnica, occorre rispettare almeno le esigenze di cui al numero 2; i valori limite valgono nel punto di immissione.

2 Esigenze particolari

21 Raffreddamento a circuito aperto

1 Gli impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti devono essere progettati e fatti funzionare secondo lo stato della tecnica in modo tale da ridurre al minimo il calore prodotto e recuperare nella misura del possibile il calore residuo.

2 Il valore del carbonio organico disciolto (DOC) nell’acqua di raffreddamento può aumentare al massimo di 5 mg/l DOC.

3 Se all’acqua di raffreddamento vengono aggiunte sostanze suscettibili di inquinare le acque, p. es. biocidi, per tali sostanze occorre fissare le esigenze nel punto di im­missione.

4 Se l’acqua di raffreddamento viene immessa in corsi d’acqua o in tratti d’acqua ferma dei fiumi, valgono le seguenti esigenze:

a.
la temperatura dell’acqua di raffreddamento non deve superare i 30 °C. In deroga a ciò, l’autorità può ammettere una temperatura di al massimo 33 °C se la temperatura delle acque dalle quali avviene il prelievo supera i 20 °C;
b.
il riscaldamento del corso d’acqua non deve provocare un aumento di più di 3 °C della temperatura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi d'acqua della zona della trota, tale temperatura non deve aumentare di più di 1,5 °C; la temperatura non deve superare i 25 °C. Quando la temperatura dell’acqua supera i 25 °C, l’autorità può ammettere deroghe se il riscaldamento della temperatura delle acque è di al massimo 0,01 °C per immissione o se l’immissione proviene da una centrale nucleare esistente;
c.
il dispositivo di immissione deve garantire una rapida miscelazione delle acque;
d.
il riscaldamento delle acque deve avvenire in tempi tali da non provocare effetti pregiudizievoli sulle biocenosi di piante, animali e microrganismi.

5 In caso di immissione nei laghi, oltre alle esigenze menzionate ai capoversi 1–3, le modalità di immissione, in particolare la temperatura dell’acqua di raffreddamento, la profondità e il tipo di immissione devono essere fissati di caso in caso, tenendo conto delle condizioni locali.

6 In caso di immissione nella canalizzazione pubblica valgono le esigenze menzio­nate ai capoversi 1–3. Inoltre, la temperatura dell’acqua di scarico immessa non deve superare i 60°C, e la temperatura nella canalizzazione, a miscelazione avve­nuta, non può superare i 40°C.

22 Raffreddamento a circuito chiuso

1 Per l’immissione di acque di spurgo provenienti da impianti di raffreddamento a circuito chiuso, non devono essere superati i seguenti valori:

a.
temperatura: 30°C;
b.
sostanze totali non disciolte: 40 mg/l;
c.
carbonio organico disciolto (DOC): 10 mg/l.

2 Se all’acqua di raffreddamento sono state aggiunte sostanze suscettibili di inqui­nare le acque, si dovranno stabilire limiti di immissione per tali sostanze.

23 Cantieri edili

1 Le acque di scarico dei cantieri edili possono essere immesse in un ricettore natu­rale o nella canalizzazione pubblica se rispettano le esigenze generali relative alle acque di scarico industriali di cui al numero 2 dell’allegato 3.2.

2 In caso di immissione in un ricettore naturale, non si devono inoltre superare i seguenti valori limite:

a.
AOX: 0.08 mg/l X;
b.
nitrito: 0.3 mg/l N.

24 Pulizia di facciate e gallerie

1 Le acque di scarico provenienti dalla pulizia di facciate e gallerie possono essere immesse in un ricettore naturale solo se non contengono detergenti e se vengono sufficientemente depurate in un impianto.

2 Possono essere immesse nella canalizzazione pubblica se ciò non rende problema­tico il riciclaggio dei fanghi di depurazione e se la capacità di depurazione dell’im­pianto è sufficiente a eliminare le sostanze suscettibili di inquinare le acque.

25 Discariche

1 Le acque di percolazione captate e provenienti da discariche possono essere immesse in un ricettore naturale solo se:

a.
rispettano le esigenze generali relative alle acque di scarico industriali di cui al­ numero 2 dell’allegato 3.2;
b.
la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) non supera i 20 mg/l O2; e
c.
il carbonio organico disciolto (DOC) non supera i 10 mg/l C.

2 Possono essere immesse nella canalizzazione pubblica se rispettano le esigenze generali di cui al numero 2 dell’allegato 3.2.

3 L’autorità valuta di caso in caso se i valori menzionati ai capoversi 1 e 2 devono essere adattati e se esigenze supplementari devono essere fissate sulla base della qualità delle acque di percolazione o dello stato del ricettore naturale.

26 Estrazione di ghiaia

1 L’acqua di lavaggio della ghiaia può essere immessa in un ricettore naturale:

a.
se rispetta le esigenze generali relative alle acque di scarico industriali di cui al­ numero 2 dell’allegato 3.2;
b.
se il valore del pH non è superiore a 9.

2 Essa non può essere immessa nella canalizzazione pubblica.

27 Impianti per la piscicoltura

1 Negli impianti per la piscicoltura si può impiegare soltanto mangime a basso tenore di fosforo.

2 L’eliminazione dei fanghi degli impianti deve avvenire conformemente alle diret­tive dell’autorità cantonale.

3 L’acqua che defluisce da tali impianti non deve contenere più di 20 mg/l (valore indicativo) di sostanze totali non disciolte.

4 Se è necessario l’impiego di prodotti terapeutici o di altre sostanze profilattiche, l’autorità fissa le esigenze di caso in caso.

28 Piscine

L’acqua delle piscine può essere immessa in un ricettore naturale soltanto se con­tiene al massimo 0.05 mg/l (valore indicativo) di sostanze disinfettanti (p. es. cloro attivo).

Allegato 4 123

123 Aggiornato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), dal n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. II dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4291), dal n. II cpv. 1 dell’O del 4 mag. 2011 (RU 2011 1955) e dal n. III dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). Vedi anche le disp. trans della mod. del 4 nov. 2015 qui avanti.

(art. 29 e 31)

Pianificazione della protezione delle acque

1 Designazione dei settori di protezione delle acque particolarmente minacciati e delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee

11 Settori di protezione delle acque particolarmente minacciati

111 Settore di protezione delle acque Au

1 Il settore di protezione delle acque Au comprende le acque sotterranee utilizzabili, nonché la zona limitrofa necessaria alla loro protezione.

2 Un’acqua sotterranea è utilizzabile o idonea all’approvvigionamento idrico quando, allo stato naturale o arricchito:

a.
è presente in quantità tale che possa entrare in linea di conto un suo sfrutta­mento; in merito non viene preso in considerazione il fabbisogno; e
b.
rispetta le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari in materia di acqua potabile, eventualmente dopo l’impiego di metodi semplici di prepa­razione.

112 Settore di protezione delle acque Ao

Il settore di protezione delle acque Ao comprende le acque superficiali e la loro zona ripuale, nella misura in cui quest’ultima è necessaria per garantire un’utilizzazione particolare.

113 Settore d’alimentazione Zu

Il settore d’alimentazione Zu comprende l’area dalla quale, in caso di basso livello dell’acqua, proviene all’incirca il 90% dell’acqua sotterranea che può essere prele­vata al massimo da una captazione. Se l’onere per la determinazione di tale area risulta sproporzionato, il settore d’alimentazione Zu comprende l’intero bacino imbrifero.

114 Settore d’alimentazione Zo

Il settore d’alimentazione Zo comprende il bacino imbrifero dal quale proviene la maggior parte dell’inquinamento delle acque superficiali.

12 Zone di protezione delle acque sotterranee

121 In generale

1 Le zone di protezione delle acque sotterranee comprendono le zone S1 e S2 e:

a.
nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei: la zona S3;
b.
nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei: le zone Sh e Sm. Non è necessario delimitare la zona Sm se la designazione di un settore d’alimentazione Zu permette di assicurare una protezione equivalente.

2 Nel caso di pozzi di emungimento, per il dimensionamento delle zone di protezione delle acque sotterranee è determinante la quantità massima d’acqua che si può prelevare.

122 Zona S1

1 La zona S1 deve impedire che le captazioni e gli impianti di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze vengano danneggiati o inquinati.

2 Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei deve inoltre impedire l’inquinamento delle immediate vicinanze delle strutture geologiche in cui l’acqua di superficie pervenga concentrata nel sottosuolo (inghiottitoi) e in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.

3 Comprende la captazione o l’impianto di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze. Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei comprende inoltre le immediate vicinanze degli inghiottitoi in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.

123 Zona S2

1 La zona S2 deve impedire che:

a.
l’acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei nelle vicinanze di captazioni e impianti di ravvenamento; e
b.
l’afflusso alla captazione venga ostacolato da costruzioni sotterranee.

2 Nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei deve inoltre impedire che agenti patogeni nonché sostanze che possono inquinare l’acqua pervengano nella captazione in quantità tali da minacciare lo sfruttamento dell’acqua potabile.

3 È delimitata attorno a captazioni e impianti di ravvenamento e dimensionata in modo che:

a.
la distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2, nel senso di scorrimento, sia di almeno 100 m; tale distanza può essere inferiore se indagini idrogeologiche hanno dimostrato che la captazione o l’impianto di ravvenamento è altrettanto ben protetto da uno strato di copertura meno permeabile e intatto; e
b.
nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei il tempo di scorrimento delle acque sotterranee dal limite esterno della zona S2 fino alla captazione o fino all’impianto di ravvenamento sia di almeno dieci giorni.

124 Zona S3

1 La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato (p. es. incidenti con sostanze che possono inquinare le acque), vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento.

2 La distanza fra il limite esterno della zona S2 e il limite esterno della zona S3 deve di regola essere pari almeno alla distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2.

125 Zone Sh e Sm

1 Le zone Sh e Sm devono impedire che:

a.
l’acqua sotterranea venga inquinata dalla costruzione e dall’esercizio di impianti e dall’apporto di sostanze; e
b.
l’idrodinamica dell’acqua sotterranea sia pregiudicata da interventi di costruzione.

2 La zona Sh comprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presen­tano una vulnerabilità elevata.

3 La zona Sm comprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presentano una vulnerabilità almeno media.

4 La vulnerabilità è definita secondo le caratteristiche del rivestimento (suolo e strato di copertura) e del sistema carsico o di fessure come pure delle condizioni d’infil­trazione.

13 Aree di protezione delle acque sotterranee

Le aree di protezione delle acque sotterranee devono essere delimitate in modo da permettere la determinazione ottimale dei luoghi per la captazione e gli impianti di ravvenamento nonché la delimitazione delle corrispondenti zone di protezione delle acque sotterranee.

2 Misure di protezione delle acque

21 Settori di protezione delle acque particolarmente minacciati

211 Settori di protezione delle acque Au e Ao

1 Nei settori di protezione delle acque Au e Ao non è permessa la costruzione di impianti che costituiscono un pericolo particolare per le acque; in particolare, non è ammessa la costruzione di contenitori per il deposito aventi un volume utile di oltre 250 000 l e contenenti liquidi che anche in piccole quantità possono inquinare l’acqua. L’autorità può concedere deroghe in presenza di motivi importanti.

2 Nel settore di protezione delle acque Au non è permessa la costruzione di impianti situati al di sotto del livello medio della falda freatica. L’autorità può concedere deroghe nella misura in cui la capacità di deflusso delle acque sotterranee è ridotta del 10% al massimo rispetto allo stato naturale.

3 In caso di estrazione di ghiaia, sabbia o altro materiale entro il settore di protezione delle acque Au occorre:

a.
lasciare uno strato di materiale di protezione di almeno 2 m sopra il livello naturale massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di dieci anni; se, nel caso di un impianto di ravvenamento, il livello della falda freatica è più alto, allora esso risulterà determinante;
b.
limitare la superficie di estrazione in modo da assicurare la costituzione naturale della falda freatica;
c.
ripristinare la copertura del suolo al termine dei lavori di estrazione, in modo da ristabilire la sua funzione originaria.

212 Settori di alimentazione Zu e Zo

Se la coltivazione del suolo nei settori di alimentazione Zu e Zo può inquinare le acque a causa del ruscellamento o del dilavamento di sostanze come i prodotti fitosanitari o i concimi, i Cantoni stabiliscono le misure necessarie alla protezione delle acque. Sono per esempio considerate tali:

a.
l’introduzione di limitazioni d’impiego per prodotti fitosanitari e concimi secondo gli allegati 2.5 numero 1.1 capoverso 4 e 2.6 numero 3.3.1 capoverso 3 dell’ORRPChim124;
b.
la limitazione delle superfici destinate alla produzione agricola e orticola;
c.
la limitazione nella scelta delle colture, della loro rotazione e dei metodi di coltivazione;
d.
la rinuncia a rivoltare i prati in autunno;
e.
la rinuncia alla trasformazione dei prati permanenti in campi coltivati;
f.
l’obbligo di mantenere in permanenza il suolo coperto di vegetazione;
g.
l’obbligo di impiegare mezzi tecnici ausiliari, procedure, installazioni o metodi di gestione particolarmente idonei.

22 Zone di protezione delle acque sotterranee

221 Zona S3

1 Nella zona S3 non sono ammessi:

a.
aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;
b.
costruzioni che riducono il volume d’accumulazione o la sezione di deflusso della falda freatica; per motivi importanti l’autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile;
c.
l’infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo;
d.
riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
e.
le condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 1963125 sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas;
f.
circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo;
g.
contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque;
h.
contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un massimo di 30 m3 per opera di protezione;
i.
impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti che sono autorizzati nella zona S3 conformemente all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 1994126 sulla corrente debole o all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordi­nanza del 30 marzo 1994127 sulla corrente forte.

2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

221 Zona Smbis

1 Nella zona Sm non sono ammessi:

a.
aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;
b.
interventi di costruzione che hanno effetti pregiudizievoli sull’idrodinamica dell’acqua sotterranea;
c.
infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo nonché di acque di scarico comunali inquinate provenienti da piccoli impianti di depurazione, nel rispetto delle esigenze di cui all’articolo 8 capoverso 2, se l’onere per l’evacuazione delle acque di scarico comunali provenienti dalla zona di protezione è sproporzionato e una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile può essere esclusa;
d.
riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
e.
condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 1963128 sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas;
f.
circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo;
g.
contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque;
h.
contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un massimo di 30 m3 per opera di protezione;
i.
impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti autorizzati nella zona S3 conformemente all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 1994129 sulla corrente debole o all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 1994130 sulla corrente forte.

2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

221 Zona Shter

1 Nella zona Sh valgono le esigenze di cui al numero 221bis; inoltre non sono ammessi:

a.
impianti e attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile;
b.
infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo.

2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

222 Zona S2

1 Nella zona S2 valgono le esigenze di cui al numero 221; inoltre non sono ammessi:

a.
la costruzione di edifici e impianti; per motivi importanti l’autorità può con­cedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile;
b.
scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
c.
l’infiltrazione di acque di scarico;
d.
altre attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile.

2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

223 Zona S1

Nella zona S1 sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono allo sfruttamento dell’acqua potabile.

23 Aree di protezione delle acque sotterranee

1 Per interventi di costruzione e altre attività nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui al numero 222 capoverso 1.

2 Se l’ubicazione e l’estensione delle future zone di protezione sono note, per le superfici in questione valgono le esigenze corrispondenti.

Allegato 4a 131

131 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

(art. 41f e 42b)

Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

1 Definizione

Sussistono circostanze particolari in particolare se:

a.
più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile, e
b.
non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singolo impianto abbia contribuito al pregiudizio sensibile.

2 Fasi di pianificazione nel risanamento dei deflussi discontinui

1 Entro il 30 giugno 2013, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto intermedio contenente:

a.
per ogni bacino imbrifero, un elenco delle centrali idroelettriche esistenti che possono provocare variazioni del deflusso (centrali ad accumulazione e centrali idroelettriche ad acqua fluente);
b.
dati indicanti quali centrali idroelettriche, e in quali tratti, pregiudicano in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi a causa dei deflussi discontinui;
c.
una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile e del grado di gravità del pregiudizio;
d.
per ogni centrale idroelettrica che a causa dei deflussi discontinui pregiudica in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi: le possibili misure di risanamento, una loro valutazione e la definizione delle misure che devono essere presumibilmente adottate nonché dati riguardanti il coordinamento di siffatte misure all’interno del bacino imbrifero;
e.
per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento di cui alla lettera d che dovranno presumibilmente essere adottate: il termine entro il quale i dati di cui alla lettera d saranno presentati all’UFAM.

2 Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all’UFAM la pianificazione definitiva contenente:

a.
un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi, con indicazione delle misure di risanamento da adottare nonché dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento;
b.
dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
c.
per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e all’occorrenza quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze.

3 Fasi di pianificazione nel risanamento del bilancio in materiale detritico

1 Entro il 31 dicembre 2013 i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto intermedio contenente:

a.
la designazione dei tratti di corsi d’acqua in cui la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi, il regime delle acque sotterranee o la protezione contro le piene sono pregiudicati in maniera sensibile da una modifica del bilancio in materiale detritico;
b.
una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile e del grado di pregiudizio;
c.
un elenco di tutte le centrali idroelettriche situate lungo i tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile come pure degli altri impianti che arrecano un pregiudizio sensibile ai tratti di cui alla lettera a;
d.
un elenco degli impianti i cui detentori sono presumibilmente tenuti ad adottare misure di risanamento, con dati riguardanti la fattibilità delle misure di risanamento e il coordinamento delle stesse nel bacino imbrifero.

2 Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all’UFAM la pianificazione definitiva contenente:

a.
un elenco degli impianti i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee o alla protezione contro le piene arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico, con indicazione dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento;
b.
informazioni su come nel risanamento del bilancio in materiale detritico si tenga conto di altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene;
c.
per gli impianti nei quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire se occorra adottare misure di risanamento: il termine entro cui il Cantone stabilisce se, e all’occorrenza entro quando, le misure di risanamento devono essere pianificate e attuate.

Allegato 5

(art. 62)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. Sono abrogati:

a.
l’ordinanza generale del 19 giugno 1972132 sulla protezione delle acque;
b.
l’ordinanza dell’8 dicembre 1975133 sull’immissione delle acque di rifiuto;
c.
l’ordinanza del 22 ottobre 1981134 concernente le carte d’azzonamento per la protezione delle acque;
d.
il regolamento del 9 agosto 1972135 per la Commissione federale della prote­zione delle acque.

132 [RU 1972 967, 1980 48, 1986 1254n. II 2, 1991 370all. n. 6, 1993 3022n. I, II]

133 [RU 1975 2403, 1989 2048, 1993 3022n. IV 5]

134 [RU 1981 1738]

135 [RU 1972 1708]

2.–5. … 136

136 Le mod. possono essere consultate alla RU 19982863.

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