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Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt)1

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione
dell’ambiente (legge),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione  

1 Sco­po del­la pre­sen­te or­di­nan­za è di pro­teg­ge­re l’uo­mo, la fau­na, la flo­ra, le lo­ro bio­ce­no­si e i lo­ro bio­to­pi non­ché il suo­lo da in­qui­na­men­ti dell’aria dan­no­si o mo­le­sti.

2 Es­sa re­go­la:

a.
la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni pro­ve­nien­ti da im­pian­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 del­la leg­ge che in­qui­na­no l’aria;
abis 3 le mo­da­li­tà per bru­cia­re i ri­fiu­ti all’aper­to;
b.
le esi­gen­ze in ma­te­ria di car­bu­ran­ti e di com­bu­sti­bi­li;
c.
il ca­ri­co in­qui­nan­te mas­si­mo am­mis­si­bi­le per l’aria (va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne);
d.
la pro­ce­du­ra nel ca­so in cui le im­mis­sio­ni sia­no ec­ces­si­ve.

3In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vi­go­re dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Art. 2 Definizioni  

1 So­no con­si­de­ra­ti im­pian­ti sta­zio­na­ri:

a.
le ope­re edi­li e gli al­tri di­spo­si­ti­vi fis­si;
b.
le mo­di­fi­ca­zio­ni del ter­re­no;
c.
gli ap­pa­rec­chi e le mac­chi­ne;
d.
gli im­pian­ti di ven­ti­la­zio­ne che con­vo­glia­no i gas di sca­ri­co dei vei­co­li e li im­met­to­no nell’am­bien­te co­me aria di sca­ri­co.

2 So­no con­si­de­ra­ti vei­co­li gli au­to­vei­co­li, gli ae­ro­mo­bi­li, i bat­tel­li e i tre­ni.

3 So­no con­si­de­ra­te in­fra­strut­tu­re per i tra­spor­ti le stra­de, gli ae­ro­por­ti, le stra­de fer­ra­te e gli al­tri im­pian­ti nei qua­li i gas di sca­ri­co dei vei­co­li so­no im­mes­si nell’am­bien­te co­me aria di sca­ri­co sen­za es­se­re sta­ti con­vo­glia­ti.

4 So­no con­si­de­ra­ti nuo­vi im­pian­ti an­che quel­li ri­strut­tu­ra­ti, am­plia­ti o ri­pri­sti­na­ti, qua­lo­ra:

a.
a cau­sa di ciò ci si deb­ba aspet­ta­re al­tre o mag­gio­ri emis­sio­ni o
b.
le spe­se sop­por­ta­te sia­no su­pe­rio­ri al­la me­tà di quel­le che un im­pian­to nuo­vo avreb­be ri­chie­sto.

5 So­no con­si­de­ra­te ec­ces­si­ve le im­mis­sio­ni che su­pe­ra­no uno o più va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne ai sen­si dell’al­le­ga­to 7. Se per una so­stan­za in­qui­nan­te non è fis­sa­to un va­lo­re li­mi­te d’im­mis­sio­ne, le im­mis­sio­ni so­no con­si­de­ra­te ec­ces­si­ve quan­do:

a.
met­to­no in pe­ri­co­lo l’uo­mo, la fau­na, la flo­ra, le lo­ro bio­ce­no­si o i lo­ro bio­to­pi;
b.
sul­la ba­se di un’in­chie­sta è sta­bi­li­to che es­se di­stur­ba­no con­si­de­re­vol­men­te il be­nes­se­re fi­si­co di una par­te im­por­tan­te del­la po­po­la­zio­ne;
c.
dan­neg­gia­no le co­stru­zio­ni;
d.
pre­giu­di­ca­no la fer­ti­li­tà del suo­lo, la ve­ge­ta­zio­ne o le ac­que.

6 Per mes­sa in com­mer­cio s’in­ten­de il pri­mo tra­sfe­ri­men­to o ces­sio­ne a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to di un ap­pa­rec­chio o di una mac­chi­na per la di­stri­bu­zio­ne o l’uti­liz­zo in Sviz­ze­ra. È equi­pa­ra­ta al­la mes­sa in com­mer­cio la pri­ma mes­sa in ser­vi­zio di ap­pa­rec­chi e mac­chi­ne nel­la pro­pria azien­da a con­di­zio­ne che non ci sia sta­ta una mes­sa in com­mer­cio pre­ce­den­te.4

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vi­go­re dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).

Capitolo 2: Emissioni

Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi

Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4  

1 Gli im­pian­ti sta­zio­na­ri nuo­vi de­vo­no es­se­re equi­pag­gia­ti e eser­ci­ta­ti in mo­do da ri­spet­ta­re le li­mi­ta­zio­ni d’emis­sio­ne fis­sa­te nell’al­le­ga­to 1.

2 Per i se­guen­ti im­pian­ti val­go­no esi­gen­ze com­ple­ti­ve o de­ro­ga­to­rie:

a.
per gli im­pian­ti spe­cia­li se­con­do l’al­le­ga­to 2: le esi­gen­ze fis­sa­te in det­to al­le­ga­to;
b.
per gli im­pian­ti a com­bu­stio­ne: le esi­gen­ze se­con­do l’al­le­ga­to 3;
c.5
per le mac­chi­ne di can­tie­re e i re­la­ti­vi si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 19a, non­ché per le mac­chi­ne e gli ap­pa­rec­chi con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na se­con­do l’ar­ti­co­lo 20b: le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4.

5Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità  

1 L’au­to­ri­tà li­mi­ta pre­ven­ti­va­men­te, nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co, le emis­sio­ni per le qua­li nel­la pre­sen­te or­di­nan­za un va­lo­re li­mi­te d’emis­sio­ne non è fis­sa­to o è di­chia­ra­to inap­pli­ca­bi­le.

2 So­no pos­si­bi­li dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio i prov­ve­di­men­ti li­mi­ta­ti­vi del­le emis­sio­ni, che:

a.
so­no sta­ti spe­ri­men­ta­ti con suc­ces­so su im­pian­ti com­pa­ra­bi­li in Sviz­ze­ra o all’este­ro o
b.
so­no sta­ti im­pie­ga­ti con suc­ces­so in via spe­ri­men­ta­le e pos­so­no, se­con­do le re­go­le del­la tec­ni­ca, es­se­re ap­pli­ca­ti ad al­tri im­pian­ti.

3 Per giu­di­ca­re se un prov­ve­di­men­to li­mi­ta­ti­vo del­le emis­sio­ni sia sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co si fa ri­fe­ri­men­to ad un’azien­da me­dia ed eco­no­mi­ca­men­te sa­na del ra­mo in que­stio­ne. Se in un ra­mo le azien­de so­no sud­di­vi­se in ca­te­go­rie mol­to dif­fe­ren­ti, si fa ri­fe­ri­men­to ad un’azien­da me­dia del­la ri­spet­ti­va ca­te­go­ria.

Art. 5 Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità  

1 Se c’è da aspet­tar­si che un im­pian­to pre­vi­sto pro­vo­chi im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve, an­che se la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni è ri­spet­ta­ta, l’au­to­ri­tà de­ci­de li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re del­le emis­sio­ni.

2 La li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni è com­ple­ta­ta o re­sa più se­ve­ra fi­no al pun­to in cui non si pro­du­co­no più im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve.

Art. 6 Captazione ed evacuazione delle emissioni 6  

1 Le emis­sio­ni de­vo­no es­se­re cap­ta­te nel mo­do più com­ple­to pos­si­bi­le, il più vi­ci­no pos­si­bi­le al luo­go del­la lo­ro ori­gi­ne, ed eva­cua­te in mo­do ta­le che non ne de­ri­vi­no im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve.7

2 Di re­go­la le emis­sio­ni de­vo­no es­se­re espul­se al di so­pra del tet­to me­dian­te ca­mi­ni o con­dot­te di sca­ri­co.

3 Per i ca­mi­ni in­du­stria­li va­le l’al­le­ga­to 6. Se la ne­ces­sa­ria al­tez­za di co­stru­zio­ne H non può es­se­re rea­liz­za­ta o se il pa­ra­me­tro Ho è su­pe­rio­re a 100 m, l’au­to­ri­tà, a ti­to­lo so­sti­tu­ti­vo, ren­de più se­ve­re le li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni pre­vi­ste ne­gli al­le­ga­ti 1 a 3.

6Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vi­go­re dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

7Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vi­go­re dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti

Art. 7 Limitazione preventiva delle emissioni  

Le di­spo­si­zio­ni sul­la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni de­gli im­pian­ti sta­zio­na­ri nuo­vi (art. 3, 4 e 6) val­go­no an­che per gli im­pian­ti sta­zio­na­ri esi­sten­ti.

Art. 8 Obbligo di risanamento  

1 L’au­to­ri­tà prov­ve­de af­fin­ché gli im­pian­ti sta­zio­na­ri esi­sten­ti, che non sod­di­sfa­no le esi­gen­ze del­la pre­sen­te or­di­nan­za, sia­no ri­sa­na­ti.

2 Es­sa ema­na le de­ci­sio­ni ne­ces­sa­rie e vi fis­sa il ter­mi­ne di ri­sa­na­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 10. Se ne­ces­sa­rio, de­ci­de, per la du­ra­ta del ri­sa­na­men­to, la ri­du­zio­ne dell’at­ti­vi­tà o la di­sat­ti­va­zio­ne dell’im­pian­to.8

3 Il ti­to­la­re può es­se­re di­spen­sa­to dal ri­sa­na­men­to, se si im­pe­gna a di­sat­ti­va­re l’im­pian­to en­tro il ter­mi­ne di ri­sa­na­men­to.

8Per. 2 in­tro­dot­to dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vi­go­re dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni  

1 Se è ac­cer­ta­to che un im­pian­to esi­sten­te pro­vo­ca im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve, an­che se la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni è ri­spet­ta­ta, l’au­to­ri­tà de­ci­de li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re.

2 La li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni è com­ple­ta­ta o re­sa più se­ve­ra fi­no al pun­to in cui non si pro­du­co­no più im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve.

3 Le li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re del­le emis­sio­ni so­no or­di­na­te me­dian­te de­ci­sio­ne di ri­sa­na­men­to da at­tua­re en­tro i ter­mi­ni pre­vi­sti all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 2. Se ne­ces­sa­rio, l’au­to­ri­tà de­ci­de, per la du­ra­ta del ri­sa­na­men­to, la ri­du­zio­ne dell’at­ti­vi­tà o la di­sat­ti­va­zio­ne dell’im­pian­to.

4 Se le im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve so­no pro­vo­ca­te da più im­pian­ti, la pro­ce­du­ra è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 31 a 34.

Art. 10 Termini di risanamento 9  

1 Il ter­mi­ne nor­ma­le di ri­sa­na­men­to è di 5 an­ni.

2 Ter­mi­ni più bre­vi, ma di al­me­no 30 gior­ni, so­no fis­sa­ti, se:

a.
il ri­sa­na­men­to può es­se­re ese­gui­to sen­za im­por­tan­ti in­ve­sti­men­ti;
b.
le emis­sio­ni su­pe­ra­no il tri­plo del va­lo­re li­mi­te sta­bi­li­to per la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni, o
c.
le im­mis­sio­ni pro­vo­ca­te dall’im­pian­to so­no ec­ces­si­ve.

3 Ter­mi­ni più lun­ghi, fi­no a un mas­si­mo di 10 an­ni, so­no fis­sa­ti se:

a.
le emis­sio­ni so­no in­fe­rio­ri a una vol­ta e mez­zo il va­lo­re li­mi­te sta­bi­li­to per la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni o le pre­scri­zio­ni sul­le per­di­te di ca­lo­re sen­si­bi­le non so­no ri­spet­ta­te e
b.
so­no esclu­si i ca­si se­con­do il ca­po­ver­so 2 let­te­re a e c.

4 Re­sta sal­va la de­ci­sio­ne di ter­mi­ni di ri­sa­na­men­to più bre­vi se­con­do l’ar­ti­co­lo 32.

9Ve­di an­che le di­sp. fin. e trans. del­le mod. del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561) e dell’11 giu. 2018 (RU 2018 1687) qui avan­ti.

Art. 11 Agevolazioni  

1 Su do­man­da, l’au­to­ri­tà ac­cor­da age­vo­la­zio­ni al ti­to­la­re dell’im­pian­to, se il ri­sa­na­men­to ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 8 e 10 è spro­por­zio­na­to, in par­ti­co­la­re non pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co o dell’eser­ci­zio o non sop­por­ta­bi­le eco­no­mi­ca­men­te.

2 Co­me age­vo­la­zio­ne l’au­to­ri­tà può con­ce­de­re in pri­mo luo­go ter­mi­ni più lun­ghi. Se la con­ces­sio­ne di ter­mi­ni più lun­ghi non ba­sta, l’au­to­ri­tà fis­sa li­mi­ta­zio­ni più blan­de del­le emis­sio­ni.

Sezione 3: Controllo degli impianti stazionari

Art. 12 Dichiarazione delle emissioni  

1 Chi ge­sti­sce o in­ten­de co­strui­re un im­pian­to10, che cau­sa in­qui­na­men­ti at­mo­sfe­ri­ci, de­ve for­ni­re all’au­to­ri­tà in­for­ma­zio­ni su:

a.
il ge­ne­re e la quan­ti­tà del­le emis­sio­ni;
b.
il luo­go dell’espul­sio­ne, l’al­tez­za ri­spet­to al suo­lo e le va­ria­zio­ni nel tem­po;
c.
ul­te­rio­ri con­di­zio­ni d’espul­sio­ne, se so­no ne­ces­sa­rie ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni.

2 La di­chia­ra­zio­ne del­le emis­sio­ni può es­se­re al­le­sti­ta in ba­se a mi­su­ra­zio­ni o al bi­lan­cio quan­ti­ta­ti­vo del­le so­stan­ze.

Art. 13 Controlli e misurazioni delle emissioni  

1 L’au­to­ri­tà sor­ve­glia che le li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni sia­no ri­spet­ta­te. Pro­ce­de es­sa stes­sa a con­trol­li e mi­su­ra­zio­ni del­le emis­sio­ni o li fa ese­gui­re.

2 La pri­ma mi­su­ra­zio­ne (mi­su­ra­zio­ne di col­lau­do) o il pri­mo con­trol­lo è da ef­fet­tua­re, se pos­si­bi­le, en­tro 3 me­si, ma al più tar­di en­tro 12 me­si dal­la mes­sa in ser­vi­zio dell’im­pian­to nuo­vo o ri­sa­na­to. So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni de­ro­ga­to­rie dell’al­le­ga­to 3.11

3 Fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni de­ro­ga­to­rie de­gli al­le­ga­ti 2, 3 e 4, la mi­su­ra­zio­ne o il con­trol­lo è di re­go­la da ri­pe­te­re co­me se­gue:

a.
ogni quat­tro an­ni per le cal­da­ie per im­pian­ti a com­bu­stio­ne ali­men­ta­ti a le­gna se­con­do l’al­le­ga­to 5 ci­fra 31 ca­po­ver­so 1 let­te­re a, b o d ci­fra 1 con una pre­sta­zio­ne ter­mi­ca pa­ri o in­fe­rio­re a 70 kW e per gli im­pian­ti a com­bu­stio­ne ali­men­ta­ti con gas con una po­ten­za ter­mi­ca pa­ri o in­fe­rio­re a 1 MW;
b.
ogni due an­ni per gli al­tri im­pian­ti a com­bu­stio­ne;
c.12
ogni tre an­ni per gli al­tri im­pian­ti.13

4 Per gli im­pian­ti dai qua­li pos­so­no usci­re emis­sio­ni con­si­de­re­vo­li, l’au­to­ri­tà or­di­na la mi­su­ra­zio­ne e la re­gi­stra­zio­ne con­ti­nue del­le emis­sio­ni o di un al­tro pa­ra­me­tro d’eser­ci­zio che per­met­ta il con­trol­lo del­le emis­sio­ni.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

12 Cor­re­zio­ne del 16 apr. 2019 (RU 2019 1225)

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 13a Prova delle regole riconosciute della metrologia 14  

1 Se in­ca­ri­ca ter­zi di ese­gui­re con­trol­li e mi­su­ra­zio­ni del­le emis­sio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 13, l’au­to­ri­tà de­ve ve­ri­fi­ca­re pe­rio­di­ca­men­te se es­si han­no una co­no­scen­za suf­fi­cien­te del­le re­go­le ri­co­no­sciu­te del­la me­tro­lo­gia.

2 L’au­to­ri­tà ha la fa­col­tà di pre­scin­de­re dal­le ve­ri­fi­che pe­rio­di­che di cui al ca­po­ver­so 1 se il ter­zo in­ca­ri­ca­to ese­gue so­lo con­trol­li e mi­su­ra­zio­ni per cui so­no pre­vi­ste pro­ce­du­re di mi­su­ra­zio­ne sem­pli­fi­ca­te.

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 14 Esecuzione delle misurazioni  

1 Le mi­su­ra­zio­ni ten­go­no con­to del­le fa­si d’eser­ci­zio im­por­tan­ti ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne. Se ne­ces­sa­rio, l’au­to­ri­tà fis­sa il ge­ne­re e l’esten­sio­ne del­le mi­su­ra­zio­ni e le fa­si d’eser­ci­zio im­por­tan­ti.

2 Le mi­su­ra­zio­ni del­le emis­sio­ni so­no ese­gui­te se­con­do le re­go­le ri­co­no­sciu­te del­la me­tro­lo­gia. L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM) ema­na rac­co­man­da­zio­ni per l’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­ra­zio­ni. Le esi­gen­ze tec­ni­che in ma­te­ria di si­ste­mi di mi­su­ra­zio­ne e sta­bi­li­tà di mi­su­ra­zio­ne so­no ret­te dall’or­di­nan­za del 15 feb­bra­io 200615 su­gli stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne e dal­le di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le di giu­sti­zia e po­li­zia.16

3 Il ti­to­la­re dell’im­pian­to da con­trol­la­re de­ve, su istru­zio­ni dell’au­to­ri­tà, pre­di­spor­re luo­ghi adat­ti per le mi­su­ra­zio­ni e ren­der­li ac­ces­si­bi­li.

4 I va­lo­ri mi­su­ra­ti e quel­li cal­co­la­ti, i me­to­di di mi­su­ra uti­liz­za­ti e le con­di­zio­ni d’eser­ci­zio dell’im­pian­to du­ran­te le mi­su­ra­zio­ni so­no con­se­gna­ti nel ver­ba­le di mi­su­ra­zio­ne.

15 RS 941.210

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 15 Valutazione delle emissioni  

1 I va­lo­ri mi­su­ra­ti so­no rap­por­ta­ti al­le gran­dez­ze di ri­fe­ri­men­to fis­sa­te nell’al­le­ga­to 1 ci­fra 23.

2 Sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie ne­gli al­le­ga­ti 1 a 4, per la va­lu­ta­zio­ne i va­lo­ri cal­co­la­ti se­con­do il ca­po­ver­so 1 so­no con­ver­ti­ti in va­lo­ri me­di ora­ri. In ca­si mo­ti­va­ti l’au­to­ri­tà può sta­bi­li­re un’al­tra uni­tà di tem­po per il cal­co­lo del va­lo­re me­dio.

3 Nel­le mi­su­ra­zio­ni ef­fet­tua­te in oc­ca­sio­ne del col­lau­do o di con­trol­li, la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni è con­si­de­ra­ta ri­spet­ta­ta, se nes­su­no dei va­lo­ri me­di cal­co­la­ti se­con­do il ca­po­ver­so 2 su­pe­ra il va­lo­re li­mi­te.

4 In ca­so di mi­su­ra­zio­ne con­ti­nua del­le emis­sio­ni, i va­lo­ri li­mi­te so­no con­si­de­ra­ti ri­spet­ta­ti, se nell’ar­co dell’an­no ci­vi­le:

a.
nes­sun va­lo­re me­dio gior­na­lie­ro su­pe­ra il va­lo­re li­mi­te d’emis­sio­ne;
b.
il 97 per cen­to di tut­ti i va­lo­ri me­di ora­ri non è su­pe­rio­re a 1,2 vol­te il va­lo­re li­mi­te e
c.
nes­sun va­lo­re me­dio ora­rio è su­pe­rio­re al dop­pio del va­lo­re li­mi­te.

5 Le emis­sio­ni du­ran­te le fa­si d’av­via­men­to e di ar­re­sto dell’im­pian­to so­no va­lu­ta­te dall’au­to­ri­tà, te­nen­do con­to del­le cir­co­stan­ze par­ti­co­la­ri.

Art. 16 Condotte di aggiramento, disturbi d’esercizio e mancata disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico 17  

1 Una con­dot­ta di ag­gi­ra­men­to per la pro­te­zio­ne de­gli im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne dei gas di sca­ri­co può es­se­re uti­liz­za­ta so­lo con il con­sen­so dell’au­to­ri­tà.

2 Se l’im­pie­go di con­dot­te di ag­gi­ra­men­to o di­stur­bi d’eser­ci­zio pos­so­no pro­vo­ca­re emis­sio­ni con­si­de­re­vo­li, l’au­to­ri­tà sta­bi­li­sce le mi­su­re da pren­de­re.

3 L’au­to­ri­tà può sta­bi­li­re li­mi­ta­zio­ni me­no se­ve­re del­le emis­sio­ni per gli im­pian­ti sta­zio­na­ri se è pro­va­to che non so­no di­spo­ni­bi­li i pro­dot­ti chi­mi­ci ne­ces­sa­ri per l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne dei gas di sca­ri­co. Li­mi­ta­zio­ni me­no se­ve­re del­le emis­sio­ni so­no esclu­se per le so­stan­ze al­ta­men­te tos­si­che o can­ce­ro­ge­ne.18

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022832).

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022832).

Sezione 4: Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti

Art. 17 Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli  

Le emis­sio­ni dei vei­co­li so­no li­mi­ta­te pre­ven­ti­va­men­te se­con­do la le­gi­sla­zio­ne sui tra­spor­ti per stra­da, aria, bat­tel­lo e fer­ro­via nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co.

Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti  

Per le in­fra­strut­tu­re per i tra­spor­ti l’au­to­ri­tà or­di­na tut­ti i prov­ve­di­men­ti pos­si­bi­li dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­li sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co, at­ti a li­mi­ta­re le emis­sio­ni pro­vo­ca­te dal traf­fi­co.

Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico  

Se è ac­cer­ta­to o se c’è da aspet­tar­si che vei­co­li o in­fra­strut­tu­re per i tra­spor­ti pro­vo­chi­no im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve, la pro­ce­du­ra è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 31 a 34.

Sezione 4a: Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato19

19 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4639).

Art. 19a Esigenze  

1 Le mac­chi­ne e gli ap­pa­rec­chi per l’im­pie­go in can­tie­ri con mo­to­re a com­bu­stio­ne con ac­cen­sio­ne a com­pres­sio­ne del­la po­ten­za su­pe­rio­re a 18 kW (mac­chi­ne di can­tie­re) de­vo­no sod­di­sfa­re le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3.

2 ...20

3 Le mac­chi­ne di can­tie­re pos­so­no es­se­re fat­te fun­zio­na­re sol­tan­to con un si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to di cui è sta­ta pro­va­ta la con­for­mi­tà con le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ri 32 e 33.

4 Su do­man­da, nei ca­si in cui ven­go­no mes­se in fun­zio­ne mac­chi­ne di can­tie­re nell’am­bi­to di te­st o di­mo­stra­zio­ni, l’au­to­ri­tà può ac­cor­da­re de­ro­ghe al­le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3. Le de­ro­ghe so­no ac­cor­da­te fi­no a un mas­si­mo di die­ci gior­ni.21

20 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vi­go­re dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

Art. 19b Prova di conformità  

1 La pro­va di con­for­mi­tà com­pren­de:

a.
un cer­ti­fi­ca­to ri­la­scia­to da un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 18 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 199522 su­gli osta­co­li tec­ni­ci al com­mer­cio (LOTC) se­con­do cui il ti­po di mac­chi­na di can­tie­re o di si­ste­ma di fil­tro an­ti­par­ti­co­la­to sod­di­sfa le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3 (cer­ti­fi­ca­to di con­for­mi­tà);
b.
una di­chia­ra­zio­ne del fab­bri­can­te o dell’im­por­ta­to­re se­con­do la qua­le le mac­chi­ne di can­tie­re o i si­ste­mi di fil­tro an­ti­par­ti­co­la­to da met­te­re in com­mer­cio cor­ri­spon­do­no ai ti­pi esa­mi­na­ti (di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà), con­te­nen­te i se­guen­ti da­ti:
1.
no­me e in­di­riz­zo del fab­bri­can­te o dell’im­por­ta­to­re,
2.
de­si­gna­zio­ne del ti­po di mac­chi­na di can­tie­re, di mo­to­re e di si­ste­ma di ri­du­zio­ne del par­ti­co­la­to,
3.
an­no di fab­bri­ca­zio­ne e nu­me­ri di se­rie del­la mac­chi­na di can­tie­re, del mo­to­re e del si­ste­ma di fil­tro an­ti­par­ti­co­la­to,
4.
no­me e in­di­riz­zo dell’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e nu­me­ro del cer­ti­fi­ca­to di con­for­mi­tà,
5.
no­me e fun­zio­ne del­la per­so­na che fir­ma la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà per il fab­bri­can­te o per l’im­por­ta­to­re,
6.
la po­si­zio­ne esat­ta del con­tras­se­gno ap­por­ta­to sul­la mac­chi­na di can­tie­re; e
c.
il con­tras­se­gno se­con­do l’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 33.

1bis Per le mac­chi­ne di can­tie­re che sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to II del re­go­la­men­to (UE) 2016/162823, la pro­va di con­for­mi­tà com­pren­de l’omo­lo­ga­zio­ne del ti­po di mo­to­re o del­la fa­mi­glia di mo­to­ri ri­la­scia­ta da uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea se­con­do il re­go­la­men­to (UE) 2016/1628.24

2 Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà fan­no per­ve­ni­re all’UFAM i cer­ti­fi­ca­ti di con­for­mi­tà con i re­la­ti­vi rap­por­ti di pro­va. L’UFAM pub­bli­ca le li­ste dei ti­pi di si­ste­mi di fil­tro an­ti­par­ti­co­la­to e di mo­to­ri con­for­mi.25

3 Il fab­bri­can­te o l’im­por­ta­to­re de­ve con­ser­va­re la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà per 10 an­ni dal mo­men­to del­la mes­sa in com­mer­cio del­la mac­chi­na di can­tie­re o del si­ste­ma di fil­tro an­ti­par­ti­co­la­to.

22 RS 946.51

23 Re­go­la­men­to (UE) 2016/1628 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 14 set­tem­bre 2016, re­la­ti­vo al­le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di li­mi­ti di emis­sio­ne di in­qui­nan­ti gas­so­si e par­ti­co­la­to in­qui­nan­te e di omo­lo­ga­zio­ne per i mo­to­ri a com­bu­stio­ne in­ter­na de­sti­na­ti al­le mac­chi­ne e agli ap­pa­rec­chi mo­bi­li non stra­da­li, ver­sio­ne del­la GU L 252 del 16.09.2016, pag. 53; in­te­gra­to da: re­go­la­men­to de­le­ga­to (UE) 2017/654 del­la Com­mis­sio­ne, del 19 di­cem­bre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 1; re­go­la­men­to de­le­ga­to (UE) 2017/655 del­la Com­mis­sio­ne, del 19 di­cem­bre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 334; re­go­la­men­to di ese­cu­zio­ne (UE) 2017/656 del­la Com­mis­sio­ne, del 19 di­cem­bre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 364.

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vi­go­re dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

Sezione 5: ...

Art. 2026  

26 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Art. 20a27  

27In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Sezione 5a: Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna28

28 Introdotta dal n. I dell’O del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 20b Esigenze  

1 Le mac­chi­ne e gli ap­pa­rec­chi mo­bi­li non stra­da­li con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na (mac­chi­ne e ap­pa­rec­chi con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na) de­vo­no ri­spet­ta­re le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 ci­fra 4.

2 Le mac­chi­ne e gli ap­pa­rec­chi con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na nuo­vi pos­so­no es­se­re mes­si in com­mer­cio sol­tan­to se ne è sta­ta pro­va­ta la con­for­mi­tà con le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 ci­fra 4 (art. 20c).

Art. 20c Prova di conformità  

1 La pro­va di con­for­mi­tà com­pren­de:

a.
l’omo­lo­ga­zio­nedel ti­po di mo­to­re o del­la fa­mi­glia di mo­to­ri ri­la­scia­ta da uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea se­con­do il re­go­la­men­to (UE) 2016/162829; e
b.
la mar­ca­tu­ra del mo­to­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 32 del re­go­la­men­to (UE) 2016/1628.

2 La pro­va di con­for­mi­tà può es­se­re for­ni­ta an­che con un cer­ti­fi­ca­to ri­la­scia­to da un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 LOTC30, che at­te­sti che il ti­po di mac­chi­na o ap­pa­rec­chio con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na sod­di­sfa le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 4 ci­fra 4 (cer­ti­fi­ca­to di con­for­mi­tà). Il mo­to­re de­ve es­se­re con­tras­se­gna­to con il mar­chio o la de­no­mi­na­zio­ne com­mer­cia­le del co­strut­to­re e il no­me dell’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

29 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 19b cpv. 1bis.

30 RS 946.51

Sezione 5b: ...

Art. 20de20e31  

31 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Sezione 6: Combustibili

Art. 21 Esigenze  

Per i com­bu­sti­bi­li val­go­no le esi­gen­ze dell’al­le­ga­to 5.

Art. 22 Dichiarazione  

Chi im­por­ta o of­fre com­bu­sti­bi­li a sco­po com­mer­cia­le de­ve for­ni­re all’ac­qui­ren­te o al con­su­ma­to­re una di­chia­ra­zio­ne sul­la qua­li­tà del com­bu­sti­bi­le. All’im­por­ta­zio­ne è te­nu­to a pre­sen­ta­re una ta­le di­chia­ra­zio­ne an­che al­le au­to­ri­tà do­ga­na­li.

Art. 2332  

32 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, con ef­fet­to dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).

Sezione 7: Carburanti

Art. 24 Esigenze  

Per i car­bu­ran­ti val­go­no le esi­gen­ze dell’al­le­ga­to 5.

Art. 25 Dichiarazione  

Chi im­por­ta o of­fre car­bu­ran­ti a sco­po com­mer­cia­le de­ve for­ni­re all’ac­qui­ren­te o al con­su­ma­to­re una di­chia­ra­zio­ne sul­la qua­li­tà del car­bu­ran­te. All’im­por­ta­zio­ne è te­nu­to a pre­sen­ta­re una ta­le di­chia­ra­zio­ne an­che al­le au­to­ri­tà do­ga­na­li.

Art. 26 Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori  

1 Gli im­pian­ti de­sti­na­ti al­la ben­zi­na sen­za piom­bo per mo­to­ri, co­me ser­ba­toi per il de­po­si­to e il tra­spor­to, vei­co­li ci­ster­na e pom­pe di di­stri­bu­zio­ne, de­vo­no es­se­re chia­ra­men­te con­tras­se­gna­ti con la scrit­ta «sen­za piom­bo».

2 Se per la ben­zi­na sen­za piom­bo vie­ne usa­to un im­pian­to che ave­va con­te­nu­to ben­zi­na con piom­bo, il ti­to­la­re de­ve dap­pri­ma pro­ce­de­re al­la pu­li­zia ap­pro­fon­di­ta dell’im­pian­to o, me­dian­te al­tre mi­su­re, prov­ve­de­re che non sia­no ri­ma­sti re­si­dui ec­ces­si­vi di piom­bo.

Sezione 8: Modalità per bruciare i rifiuti33

33Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 26a Incenerimento in impianti 34  

I ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re bru­cia­ti o sot­to­po­sti a de­com­po­si­zio­ne ter­mi­ca sol­tan­to in im­pian­ti se­con­do l’al­le­ga­to 2 ci­fra 7; è fat­ta ec­ce­zio­ne per l’in­ce­ne­ri­men­to di ri­fiu­ti se­con­do l’al­le­ga­to 2 ci­fra 11.

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vi­go­re dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).

Art. 26b Incenerimento al di fuori degli impianti 35  

1 I ri­fiu­ti na­tu­ra­li pro­ve­nien­ti da bo­schi, cam­pi, giar­di­ni e or­ti pos­so­no es­se­re bru­cia­ti al di fuo­ri de­gli im­pian­ti sol­tan­to se so­no sec­chi al pun­to ta­le da pro­dur­re po­co fu­mo.

2 L’au­to­ri­tà può au­to­riz­za­re nel sin­go­lo ca­so l’in­ce­ne­ri­men­to di ri­fiu­ti na­tu­ra­li non suf­fi­cien­te­men­te sec­chi pro­ve­nien­ti da bo­schi, cam­pi, giar­di­ni e or­ti se vi è un in­te­res­se pre­pon­de­ran­te e se non ven­go­no pro­dot­te im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve.

3 In de­ter­mi­na­te re­gio­ni o de­ter­mi­na­ti pe­rio­di l’au­to­ri­tà può li­mi­ta­re o vie­ta­re l’in­ce­ne­ri­men­to di ri­fiu­ti pro­ve­nien­ti da bo­schi, cam­pi, giar­di­ni e or­ti al di fuo­ri de­gli im­pian­ti se so­no pre­ve­di­bi­li im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve.

35 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vi­go­re dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).

Capitolo 3: Immissioni

Sezione 1: Determinazione e valutazione

Art. 27 Determinazione delle immissioni  

1 I Can­to­ni sor­ve­glia­no lo sta­to e lo svi­lup­po dell’in­qui­na­men­to at­mo­sfe­ri­co sul lo­ro ter­ri­to­rio; de­ter­mi­na­no, in par­ti­co­la­re, l’en­ti­tà del­le im­mis­sio­ni.

2 A ta­le sco­po ese­guo­no ri­le­va­men­ti, mi­su­ra­zio­ni e cal­co­li di dif­fu­sio­ne. L’UFAM rac­co­man­da lo­ro pro­ce­di­men­ti ido­nei.

Art. 28 Previsione delle immissioni  

1 Pri­ma del­la co­stru­zio­ne o del ri­sa­na­men­to di un im­pian­to sta­zio­na­rio o di un’in­fra­strut­tu­ra per i tra­spor­ti, su­scet­ti­bi­li di pro­dur­re emis­sio­ni con­si­de­re­vo­li, l’au­to­ri­tà può esi­ge­re dal ti­to­la­re una pre­vi­sio­ne del­le im­mis­sio­ni.

2 La pre­vi­sio­ne de­ve in­di­ca­re le im­mis­sio­ni pre­su­mi­bi­li, la lo­ro en­ti­tà, la lo­ro fre­quen­za e le re­gio­ni col­pi­te.

3 Nel­la pre­vi­sio­ne de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti la na­tu­ra e la quan­ti­tà del­le emis­sio­ni, le con­di­zio­ni di dif­fu­sio­ne e i me­to­di di cal­co­lo.

Art. 29 Sorveglianza di singoli impianti  

L’au­to­ri­tà può esi­ge­re dal ti­to­la­re dell’im­pian­to, dal qua­le pro­ven­go­no emis­sio­ni con­si­de­re­vo­li, che sor­ve­gli con ade­gua­ti me­to­di di mi­su­ra­zio­ne le im­mis­sio­ni nel­la zo­na col­pi­ta.

Art. 30 Valutazione delle immissioni  

L’au­to­ri­tà giu­di­ca se le im­mis­sio­ni mi­su­ra­te so­no ec­ces­si­ve (art. 2 cpv. 5).

Sezione 2: Provvedimenti contro le immissioni eccessive

Art. 31 Allestimento di un piano dei provvedimenti 36  

L’au­to­ri­tà al­le­sti­sce un pia­no dei prov­ve­di­men­ti giu­sta l’ar­ti­co­lo 44a del­la leg­ge se è ac­cer­ta­to o se c’è da aspet­tar­si che, no­no­stan­te le li­mi­ta­zio­ni pre­ven­ti­ve del­le emis­sio­ni, si pro­du­ca­no im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve pro­vo­ca­te da:

a.
un’in­fra­strut­tu­ra per i tra­spor­ti;
b.
più im­pian­ti sta­zio­na­ri.

36 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vi­go­re dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 32 Contenuto del piano dei provvedimenti 37  

1 Il pia­no dei prov­ve­di­men­ti in­di­ca:

a.
le fon­ti del­le emis­sio­ni all’ori­gi­ne del­le im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve;
b.
l’im­por­tan­za del­le emis­sio­ni del­le sin­go­le fon­ti in rap­por­to al ca­ri­co am­bien­ta­le to­ta­le;
c.
i prov­ve­di­men­ti per ri­dur­re ed eli­mi­na­re le im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve;
d.
l’ef­fet­to dei sin­go­li prov­ve­di­men­ti;
e.
le ba­si le­ga­li esi­sten­ti o da ema­na­re in re­la­zio­ne ai sin­go­li prov­ve­di­men­ti;
f.
i ter­mi­ni en­tro i qua­li or­di­na­re ed ese­gui­re i prov­ve­di­men­ti;
g.
le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti per l’ese­cu­zio­ne dei prov­ve­di­men­ti.

2 So­no prov­ve­di­men­ti ai sen­si del ca­po­ver­so 1 let­te­ra c:

a.
per gli im­pian­ti sta­zio­na­ri: ter­mi­ni di ri­sa­na­men­to più bre­vi op­pu­re li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re del­le emis­sio­ni;
b.
per le in­fra­strut­tu­re per i tra­spor­ti: prov­ve­di­men­ti ri­guar­dan­ti la co­stru­zio­ne, l’eser­ci­zio, la ge­stio­ne o la li­mi­ta­zio­ne del traf­fi­co.

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vi­go­re dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 33 Attuazione del piano dei provvedimenti 38  

1 Di re­go­la i prov­ve­di­men­ti in­di­ca­ti nel pia­no de­vo­no es­se­re at­tua­ti en­tro cin­que an­ni.

2 In pri­ma ur­gen­za l’au­to­ri­tà or­di­na i prov­ve­di­men­ti re­la­ti­vi agli im­pian­ti che pro­vo­ca­no più del 10 per cen­to del ca­ri­co am­bien­ta­le to­ta­le.

3 I Can­to­ni ve­ri­fi­ca­no re­go­lar­men­te l’ef­fi­ca­cia dei prov­ve­di­men­ti e, se ne­ces­sa­rio, adat­ta­no i pia­ni dei prov­ve­di­men­ti. Ne in­for­ma­no il pub­bli­co.

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vi­go­re dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 34 Proposte dei Cantoni  

1 Se il pia­no can­to­na­le pre­ve­de prov­ve­di­men­ti che so­no di com­pe­ten­za del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, il Can­to­ne pre­sen­ta il pia­no al Con­si­glio fe­de­ra­le e gli sot­to­po­ne per­ti­nen­ti pro­po­ste.

2 Se il pia­no can­to­na­le pre­sup­po­ne la par­te­ci­pa­zio­ne di un al­tro Can­to­ne, l’au­to­ri­tà can­to­na­le glie­lo pre­sen­ta e gli sot­to­po­ne per­ti­nen­ti pro­po­ste. Il Con­si­glio fe­de­ra­le coor­di­na, se ne­ces­sa­rio, i pia­ni can­to­na­li.39

Capitolo 4: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 35 Esecuzione da parte dei Cantoni  

Fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 36, l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za in­com­be ai Can­to­ni.

Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne ese­gue le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di:

a.40
sor­ve­glian­za del mer­ca­to del­le mac­chi­ne di can­tie­re, dei re­la­ti­vi si­ste­mi di fil­tro an­ti­par­ti­co­la­to, non­ché del­le mac­chi­ne e ap­pa­rec­chi con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na (art. 37);
b.41
con­trol­lo dei com­bu­sti­bi­li e dei car­bu­ran­ti al mo­men­to dell’im­por­ta­zio­ne e del­la mes­sa in com­mer­cio (art. 38).42

2 Nell’ap­pli­ca­re al­tre leg­gi fe­de­ra­li, ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti pun­ti di­sci­pli­na­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li ese­guo­no in tal am­bi­to an­che la pre­sen­te or­di­nan­za. La col­la­bo­ra­zio­ne dell’UFAM e dei Can­to­ni è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 41 ca­po­ver­si 2 e 4 del­la leg­ge; so­no sal­ve le di­spo­si­zio­ni le­ga­li sull’ob­bli­go di tu­te­la del se­gre­to.43

3 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni44 può ema­na­re di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve e com­ple­ti­ve, in par­ti­co­la­re su:

a.
i me­to­di di con­trol­lo, di mi­su­ra­zio­ne e di cal­co­lo;
b.
le pro­ve di omo­lo­ga­zio­ne;
c.
i ca­mi­ni.

4 La Con­fe­de­ra­zio­ne ese­gue i ri­le­va­men­ti sul­lo sta­to e l’evo­lu­zio­ne dell’in­qui­na­men­to at­mo­sfe­ri­co sull’in­sie­me del ter­ri­to­rio sviz­ze­ro (art. 39).45

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vi­go­re dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vi­go­re dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).

43 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 13 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

44 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RU 2004 4937).

45 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vi­go­re dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).

Art. 37 Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna 4647  

1 L’UFAM con­trol­la il ri­spet­to del­le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al­la mes­sa in com­mer­cio di mac­chi­ne di can­tie­re e dei re­la­ti­vi si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to, non­ché del­le mac­chi­ne e de­gli ap­pa­rec­chi con mo­to­re a com­bu­stio­ne in­ter­na. Con­trol­la in par­ti­co­la­re:48

a.
i da­ti ri­por­ta­ti nel­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà so­no esat­ti; o
b.49
i mo­to­ri a com­bu­stio­ne in­ter­na del­le mac­chi­ne e de­gli ap­pa­rec­chi mu­ni­ti di un mar­chio di omo­lo­ga­zio­ne cor­ri­spon­do­no al mo­to­re o al­la fa­mi­glia di mo­to­ri omo­lo­ga­ti.

2 Può af­fi­da­re com­pi­ti di con­trol­lo a en­ti di di­rit­to pub­bli­co e a or­ga­niz­za­zio­ni set­to­ria­li di di­rit­to pri­va­to.

3 Se gli im­pian­ti con­trol­la­ti non so­no con­for­mi al­le esi­gen­ze, l’UFAM or­di­na i ne­ces­sa­ri prov­ve­di­men­ti. In ca­si gra­vi, può vie­ta­re l’ul­te­rio­re of­fer­ta e mes­sa in com­mer­cio de­gli im­pian­ti o esi­ge­re l’ade­gua­men­to di quel­li già in com­mer­cio.

46 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vi­go­re dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).

47 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

48 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 38 Combustibili e carburanti  

1 Le au­to­ri­tà do­ga­na­li pre­le­va­no cam­pio­ni di com­bu­sti­bi­li e di car­bu­ran­ti im­por­ta­ti o for­ni­ti da raf­fi­ne­rie na­zio­na­li. Tra­smet­to­no ta­li cam­pio­ni a un la­bo­ra­to­rio de­si­gna­to dall’UFAM op­pu­re li ana­liz­za­no es­se stes­se.50

2 Le au­to­ri­tà do­ga­na­li o il la­bo­ra­to­rio co­mu­ni­ca­no i ri­sul­ta­ti del­le ana­li­si all’UFAM.51

3 L’UFAM ef­fet­tua con­trol­li a cam­pio­ne per ve­ri­fi­ca­re se le di­spo­si­zio­ni sul­la mes­sa in com­mer­cio di com­bu­sti­bi­li e car­bu­ran­ti so­no ri­spet­ta­te.52

4 Se con­sta­ta che un im­por­ta­to­re o un com­mer­cian­te im­por­ta ri­spet­ti­va­men­te met­te in com­mer­cio a più ri­pre­se com­bu­sti­bi­li o car­bu­ran­ti che non sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di qua­li­tà di cui all’al­le­ga­to 5, l’UFAM no­ti­fi­ca il fat­to all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te per l’azio­ne pe­na­le ed even­tual­men­te al­le au­to­ri­tà do­ga­na­li.53

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vi­go­re dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vi­go­re dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

52 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vi­go­re dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

53 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vi­go­re dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

Art. 39 Rilevamenti sull’inquinamento atmosferico  

1 L’UFAM ese­gue i ri­le­va­men­ti sul­lo sta­to e sul­lo svi­lup­po dell’in­qui­na­men­to at­mo­sfe­ri­co sull’in­sie­me del ter­ri­to­rio sviz­ze­ro.

2 Il la­bo­ra­to­rio fe­de­ra­le di pro­va dei ma­te­ria­li e di ri­cer­ca a Dü­ben­dorf ge­sti­sce, per in­ca­ri­co dell’UFAM, la Re­te na­zio­na­le d’os­ser­va­zio­ne de­gli in­qui­nan­ti at­mo­sfe­ri­ci (NA­BEL).

Art. 39a Geoinformazione 54  

L’UFAM sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 200855 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.

54 In­tro­dot­to dall’all. 2 n. 8 dell’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).

55 RS 510.620

Sezione 2: Modificazione e abrogazione del diritto vigente

Art. 4056  

56 Abro­ga­to dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 41 Abrogazione del diritto vigente  

L’or­di­nan­za del 10 di­cem­bre 198457 sul­la lot­ta con­tro l’in­qui­na­men­to at­mo­sfe­ri­co do­vu­to ai ri­scal­da­men­ti è abro­ga­ta.

Sezione 3: Disposizione transitoria

Art. 42  

1 Gli im­pian­ti per i qua­li è ne­ces­sa­ria l’au­to­riz­za­zio­ne di co­stru­zio­ne o l’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni so­no con­si­de­ra­ti nuo­vi se, al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, nes­su­na de­ci­sio­ne aven­te au­to­ri­tà di co­sa giu­di­ca­ta è sta­ta pre­sa in me­ri­to all’au­to­riz­za­zio­ne di co­stru­zio­ne o all’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni.

2 L’au­to­ri­tà ema­na le de­ci­sio­ni di ri­sa­na­men­to ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 8 e 9 en­tro 2 an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, se pos­si­bi­le per tut­ti gli im­pian­ti, in ogni ca­so pe­rò per i ca­si più ur­gen­ti.

3 I pia­ni dei prov­ve­di­men­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 31 con­cer­nen­ti im­mis­sio­ni ec­ces­si­ve già in at­to de­vo­no es­se­re al­le­sti­ti en­tro 3 an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 3a: ...

Art. 42a58  

58 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 43  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mar­zo 1986.

Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 1991 59

59RU 1992 124. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni transitorie della modifica del 15 dicembre 1997 60

60 RU 1998 223. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni transitorie della modifica del 25 agosto 1999 61

61 RU 1999 2498. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 30 aprile 2003 62

1 Gli impianti per i quali è necessario un permesso di costruzione o un’approvazione dei piani, e per i quali non è stata ancora presa una decisione giuridicamente vincolante al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono adempiere le condizioni del nuovo diritto.

2 In deroga all’articolo 10, l’autorità accorda un termine per il risanamento da cinque a dieci anni per gli impianti da risanare dopo il 1° luglio 2003, ma che soddisfano già i limiti preventivi delle emissioni ai sensi delle disposizioni vigenti dell’ordinanza, Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004 63

1 Per gli impianti che in virtù della modifica del 23 giugno 2004 devono essere risanati, ma che adempiono già alle limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da sei a dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

264

3 La benzina per motori e l’olio diesel che soddisfano le esigenze anteriori dell’allegato 5 della presente ordinanza65 possono essere messi in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2008.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 luglio 2007 66

1Per gli impianti che conformemente alla modifica del 4 luglio 2007 devono essere risanati, ma che adempiono già le limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da cinque a dieci anni. Per gli impianti a combustione alimentati con legna concede un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

2 Gli impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera h possono essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2007.

3 Gli impianti a combustione alimentati con legna possono continuare a essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2009 purché soddisfino le esigenze di cui all’allegato 4. Tali esigenze sono considerate soddisfatte, se agli impianti in questione è stato conferito il marchio di qualità di Energia legno Svizzera per impianti a combustione alimentati con legna dopo il 31 dicembre 2003.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 2008 67

1 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza pari o superiore a 37 kW:

a.
fabbricate tra il 2000 e il 2008: a partire dal 1° maggio 2010 se sono impiegate in cantieri appartenenti al gruppo di provvedimenti A della direttiva del 1° settembre 2002 dell’Ufficio federale dell’ambiente sulla Protezione dell’aria sui cantieri edili;
b.
fabbricate prima del 2000: a partire dal 1° maggio 2015.

2 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza compresa tra 18 e 37 kW fabbricate a partire dal 2010.

3 Per i sistemi di filtro antiparticolato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pubblicati nell’elenco dei filtri UFAM/SUVA, le esigenze di cui all’allegato 4 numero 32 si considerano soddisfatte.

4 L’olio da riscaldamento «extra leggero» che soddisfa le esigenze di cui all’allegato 5 può essere messo in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2011.

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010 68

68 RU 2010 2965. Abrogate dal n. IV dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 ottobre 2015 69

Per motori a combustione stazionari e turbine a gas, che secondo la modifica del 14 ottobre 2015 devono essere risanati, ma che soddisfano già le limitazioni preventive delle emissioni stabilite nelle disposizioni precedenti, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, termini di risanamento dai sei ai dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni transitorie della modifica dell’11 aprile 2018 70

1 Per gli impianti che in virtù della modifica dell’11 aprile 2018 devono essere risanati, ma che soddisfano già le limitazioni preventive delle emissioni stabilite dalle disposizioni vigenti, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

2 L’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» può essere impiegato fino al 31 maggio 2023 negli impianti o nelle unità d’esercizio che, se alimentati con tali combustibili, sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW.

3 I valori limite d’emissione per particelle solide di cui all’allegato 3 cifre 511 capoverso 1 e 522 capoverso 1 per impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW sono validi a partire dal 1° giugno 2019.

Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 2020 71

Per gli impianti secondo l’allegato 2 cifra 551, soggetti a risanamento secondo la modifica del 12 febbraio 2020, in deroga all’articolo 10 l’autorità concede termini di risanamento da sei a otto anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni transitorie alla modifica del 20 ottobre 2021 72

Per i forni per cemento e i forni per clinker di calcio che secondo la modifica del 20 ottobre 2021 devono essere risanati, ma che soddisfano i provvedimenti limitativi delle emissioni secondo le disposizioni previgenti, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 2022 73

1 In deroga all’allegato 3 cifra 411, per gli impianti a combustione equipaggiati per l’alimentazione con gas e olio da riscaldamento e che in seguito a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni oppure per ordine del Consiglio federale sono alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» valgono i seguenti valori limite d’emissione:

monossido di carbonio (CO)

170 mg/m3

ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto

250 mg/m3

2 Per gli impianti di cui al capoverso 1, al momento della conversione a olio da riscaldamento «extra leggero», ma al più tardi entro 30 giorni, il bruciatore deve essere sottoposto a manutenzione da parte di uno specialista. In questo quadro, deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i relativi risultati devono essere inviati all’autorità competente.

3 I valori limite d’emissione di cui al capoverso 1 valgono sino al 31 marzo 2023.

Allegato 1 74

74Aggiornato dal n. II delle O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), dal n. II 10 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695), dal n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171) e dalla correzione del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 789).

(art. 3 cpv. 1)

Limitazione preventiva generale delle emissioni

1 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.

2 Restano salve le disposizioni completive o derogatorie:

a.
per gli impianti speciali secondo l’allegato 2;
b.
per gli impianti a combustione secondo l’allegato 3;
c.75
per la prova di omologazione degli impianti a combustione secondo l’allegato 4.

75 In seguito alla modifica dell’allegato 4 questa let. è divenuta priva d'oggetto (vedi RU 2021 632).

2 Definizioni

21 Gas di scarico

L’aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.

22 Emissioni

L’entità delle emissioni è espressa in:

a.
concentrazione:
massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]);
b.
flusso di massa:
massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all’ora [g/h]);
c.
fattore d’emissione:
rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]);
d.
tasso d’emissione:
rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell’impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]);
e.
indice di fuliggine:
grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell’indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.

23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d’emissione

1 I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell’umidità (secco).

2 I valori limite espressi in concentrazioni delle emissioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.

3 Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d’emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.

24 Potenza termica

La potenza termica indica l’energia termica massima che può essere fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell’impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.

3 Disposizioni generali

31 Limitazione delle emissioni

1 In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni:

a.
per la polvere: secondo la cifra 4;
b.
per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: secondo la cifra 5;
c.
per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore: secondo la cifra 6;
d.
per le sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato: secondo la cifra 7;
e.
per le sostanze cancerogene: secondo la cifra 8.

2 Le sostanze che non figurano nelle cifre 5 a 8 vengono assegnate alla categoria di sostanze con la quale hanno più somiglianze sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente. Allo scopo si terrà particolarmente conto della capacità di dette sostanze a degradarsi o ad accumularsi, della loro tossicità, degli effetti dei processi di degradazione o dei prodotti secondari nonché dell’intensità degli odori.

32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell’impianto

1 Se ci sono più fonti d’emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell’impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l’autorità stabilisce quali fonti d’emissione costituiscono insieme un unico impianto.

2 Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d’emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni:

a.
contengono essenzialmente le stesse o simili sostanze nocive, o
b.
possono essere ridotte con lo stesso procedimento tecnico.

3 Nella determinazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto non si tiene conto delle parti che entrano in funzione esclusivamente in caso di guasto.

4 I valori limite d’emissione, fissati in funzione di un determinato flusso di massa, sono validi solo se:

a.
detto flusso di massa è raggiunto o superato durante più di 5 ore alla settimana, o
b.
durante un tempo più breve viene raggiunto o superato il doppio di detto flusso di massa.

4 Polvere

41 Valore limite per la polvere totale

Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere

Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.

43 Misure applicabili a operazioni di trattamento, d’immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto

1 Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.

2 In caso di immagazzinamento e di trasbordo all’aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.

3 In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l’insorgere di emissioni considerevoli di polvere.

4 Se la circolazione sull’area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.

5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere

51 Valori limite

1 La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti:

a.
sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h 0,2 mg/m3
b.
sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3
c.
sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3

2 I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.

3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere

Sostanza

Indicata come

Classe

Antimonioa

e i suoi composti

Sb

3

Arsenicob

e i suoi composti tranne l’arsina

As

2

Cianurib

CN

3

Cobaltoa

e i suoi composti

Co

2

Cromoa

e i suoi composti

Cr

3

Fluorurib

se in polvere

F

3

Manganese

e i suoi composti

Mn

3

Mercurio

e i suoi composti

Hg

l

Nichela

e i suoi composti

Ni

2

Palladio

e i suoi composti

Pd

3

Piombo

e i suoi composti

Pb

3

Platino

e i suoi composti

Pt

3

Quarzo in polvere

se sotto forma di polvere cristallina

SiO2

3

Rame

e i suoi composti

Cu

3

Rodio

e i suoi composti

Rh

3

Selenio

e i suoi composti

Se

2

Stagno

e i suoi composti

Sn

3

Tallio

e i suoi composti

Tl

1

Tellurio

e i suoi composti

Te

2

Vanadio

e i suoi composti

V

3

a
Se non figura come composto cancerogeno alla cifra 8.
b
Se è facilmente solubile.

6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore

61 Valori limite

La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti:

a.
sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h 1 mg/m3
b.
sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h 5 mg/m3
c.
sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h 30 mg/m3
d.
sostanze della classe 4
con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h 250 mg/m3

62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore

Sostanza

Classe

Acido cianidrico

2

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca

3

Arsina

1

Bromo e suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido bromidrico

2

Cloro

2

Clorocianuro

1

Composti a base di cloro, composti inorganici a base di cloro sotto forma di gas o vapore, tranne clorocianuro e fosgene, indicati come acido cloridrico

3

Fluoro e i suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido fluoridrico

2

Fosfina

1

Fosgene

1

Idrogeno solforato

2

Ossidi d’azoto (monossido e diossido) indicati come diossido d’azoto

4

Ossidi di zolfo (diossido e triossido) indicati come anidride solforosa

4

7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato

71 Valori limite

1 La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti:

a.
sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h 20 mg/m3
b.
sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h 100 mg/m3
c.
sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h 150 mg/m3

2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.

3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

4 Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.

5 Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno76, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.

6 Per le sostanze che, secondo l’allegato 1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 200577 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.

76 Sono segnatamente considerate sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno le sostanze che figurano nella sezione III (krebserregende Arbeitsstoffe) nelle categorie da 3 a 5 della lista «MAK- und BAT-Werte-Liste» della Deutsche Forschungsgemeinschaft. Fonte: Wiley-VCH Verlag GmbH, D-69469 Weinheim.

77 RS 814.81

72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato

Sostanza

Formula chimica

Classe

Acetaldeide

C2H4O

1

Acetone

C3H6O

3

Acido acetico

C2H4O2

2

Acido acrilico

C3H4O2

1

Acido cloroacetico

C2H3ClO2

1

Acido formico

CH2O2

1

Acido propionico

C3H6O2

2

Acroleina (v. 2-propenal)

Alcani, tranne metano

3

Alcheni, tranne 1,3-butadiene

3

Alcool furfurilico

C5H6O6

2

Alcooli alchilici

3

Aldeide butirrica

C4H8O

2

Aldeide propionica

C3H6O

2

Aloni, fluorocarburi bromati, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

Anidride maleinica

C4H2O3

1

Anilina

C6H7N

1

Bifenile

C12H10

1

Bromuro di metano

CH3Br

1

Butilacetati

C6H12O2

3

2-butanone

C4H8O

3

2-butossietanolo

C6H14O2

2

CFC, clorofluorocarburi, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

Cicloesanone

C6H10O

1

Cloroacetaldeide

C2H3ClO

1

Clorobenzolo

C6H5Cl

2

Cloroetano

C2H5Cl

1

Cloroformio (v. triclorometano)

Clorometano

CH3Cl

1

2-cloroprene

2-cloropropano

C3H7Cl

2

Cloruro di metilene (v. diclorometano)

Composti alchilici di piombo

1

Cresoli

C7H8O

1

Cumolo (v. isopropilbenzolo)

Di-(2-etilesil)-ftalato

C24H38O4

2

Diacetonalcool (v. 4-idrossi-4-metil-2-pentanone)

Dibutiletere

C8H18O

3

1,2-diclorobenzolo

C6H4Cl2

1

1,1-dicloroetano

C2H4Cl2

2

1,1-dicloroetilene

C2H2Cl2

1

1,2-dicloroetilene

C2H2Cl2

3

Diclorofenolo

C6H4Cl2O

1

Diclorometano

CH2Cl2

1

Dietanolammina (v. 2,2’-imminodietanolo)

C4H11NO2

2

Dietilammina

C4H11N

1

Dietiletere

C4H10O

3

Difenile (v. bifenile)

Diisobutilchetone (v. 2,6-dimetileptano-4-one)

Diisocianatotoluolo (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato)

Diisopropiletere

C6H14O

3

Dimetilammina

C2H7N

1

2,6-dimetileptano-4-one

C9H18O

2

Dimetiletere

C2H6O

3

N,N-dimetilformammide

C3H7NO

2

1,4-diossano

C4H8O2

1

Diottilftalato (v. di-(2-etilesil)-ftalato)

Estere butilico dell’acido acetico (v. butilacetato)

Estere di-(2-etilesil) dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato)

Estere diottilico dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato)

Estere etilico dell’acido acetico (v. etilacetato)

Estere etilico dell’acido acrilico (v. etilacrilato)

Estere metilico dell’acido acetico (v. metilacetato)

Estere metilico dell’acido acrilico (v. metilacrilato)

Estere metilico dell’acido benzoico (v. Metilbenzoato)

Estere metilico dell’acido metacrilico (v. metilmeta-crilato)

Estere vinilico dell’acido acetico (v. vinilacetato)

Etanolo (v. alcooli alchilici)

Etere (v. dietiletere)

Etere monobutilico del glicole etilenico (v. 2-butossietanolo)

Etere monoetilico del glicole etilenico (v. 2-etossietanolo)

Etere monometilico del glicole etilenico (v. 2-metossietanolo)

Etilacetato

C4H8O2

3

Etilacrilato

C5H8O2

1

Etilammina

C2H7N

1

Etilbenzolo

C8H10

1

Etilcloruro (v. cloroetano)

Etilene

C2H4

1

Etilglicolo (v. 2-etossietanolo)

Etilmetilchetone (v. 2-butanone)

2-etossietanolo

C4H10O2

2

Fenolo

C6H6O

1

Formaldeide

CH2O

1

2-furaldeide

C5H4O2

1

Furfurale, furfurolo, 2-furilmetanale (v. 2-furaldeide)

furfurilalcol

C5H6O2

2

Glicole (v. glicole etilenico)

Glicole butilico (v. 2-butossietanolo)

Glicole etilenico

C2H6O2

3

Glicole etilico (v. 2-etossietanolo)

Glicole metilico (v. 2-metossietanolo)

HBFC, fluorocarburi bromati, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

HCFC, clorofluorocarburi, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

Idrocarburi etilenici, tranne 1,3-butadiene

3

Idrocarburi paraffinici, tranne metano

3

4-idrossi-4-metil-2-pentanone

C6H12O2

3

2,2’-imminodietanolo

C4H11NO2

1

Isobutilmetilchetone (v. 4-metil-2-pentanone)

Isopropenilbenzolo

C9H10

2

Isopropilbenzolo

C9H12

2

Mercaptani (v. tioalcooli)

MetanoIo (v. alcooli alchilici)

Metilacetato

C3H6O2

2

Metilacrilato

C4H6O2

1

Metilammina

CH5N

1

Metilbenzoato

C8H8O2

3

Metilcicloesanone

C7H12O

2

Metilcloroformio (v. 1,1,1-tricloroetano)

Metilcloruro (v. clorometano)

Metilencloruro (v. diclorometano)

Metiletilchetone (v. 2-butanone)

Metilformiato

C2H4O2

2

Metilglicolo (v. 2-metossietanolo)

Metilisobutilchetone (v. 4-metil-2-pentanone)

Metilmetacrilato

C5H8O2

2

4-metil-2-pentanone

C6H12O

3

4-metil-m-fenilendiisocianato

C9H6N2O2

1

N-metilpirrolidone

C5H9NO

3

2-metossietanolo

C3H8O2

2

Naftalina

C10H8

1

Nitrobenzolo

C6H5NO2

1

Nitrocresolo

C7H7NO3

1

Nitrofenolo

C6H5NO3

1

Nitrotoluoli, tranne 2-nitrotoluolo

C7H7NO2

l

Olefine (v. alcheni)

Paraffine (v. alcani)

Percloroetilene (v. tetracloroetilene)

Pinene

C10H16

3

Piridina

C5H5N

1

Polvere di legno, sotto forma respirabile (tranne polvere di faggio e di quercia)

l

2-propenal

C3H4O

l

Solfuro di carbonio

CS2

2

Stirolo

C8H8

2

1,1,2,2-tetracloroetano

C2H2Cl4

1

Tetracloroetilene

C2Cl4

l

Tetraclorometano

CCl4

l

Tetracloruro di carbonio (v. tetraclorometano)

Tetraidrofurano

C4H8O

1

Tioalcooli

1

Tioeteri

1

Toluilene-2,4-diisocianato (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato)

Toluolo

C7H8

2

1,1,1-tricloroetano

C2H3Cl3

1

1,1,2-tricloroetano

C2H3Cl3

1

Triclorofenolo

C6H3OCl3

1

Triclorometano

CHCl3

1

Trietilammina

C6H15N

1

Trimetilbenzolo

C9H12

2

Vinilacetato

C4H6O2

1

Xilenoli, tranne 2,4-xilenolo

C8H10O

1

2,4-xilenolo

C8H10O

2

Xilolo

C8H10

2

8 Sostanze cancerogene

81 Definizione

Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell’Elenco dei valori limite d’esposizione sui posti di lavoro78 dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

78Fonte: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI, Casella postale, 6002 Lucerna.

82 Limitazione delle emissioni

1 Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d’emissione non superino i valori seguenti:

a.
sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m3
b.
sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3
c.
sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3

3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.

83 Tabella delle sostanze cancerogene

Sostanza

Formula chimica

Classe

Acrilnitrile

C3H4N

3

Triossido d’antimonio (in forma respirabile), indicato come Sb

Sb

2

Amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite) in polvere fine

1

Benzo(a)pirene

C20N12

1

Benzolo

C6H6

3

Berillio e i suoi composti in forma respirabile, indicati come Be

Be

1

Bromuro d’etano

C2H5Br

3

1,3-butadiene

C4H6

3

Cadmio e i suoi composti cloruro di cadmio, ossido di cadmio, solfato di cadmio, solfuro di cadmio e altri composti presenti biologicamente (in forma respirabile), indicati come Cd

Cd

1

1-cloro-2,3-epossipropano

C3H5ClO

3

alfa-clorotoluolo

C7H7Cl

3

alfa-clorotoluoli: miscele di alfa-clorotoluolo, alfa, alfa-diclorotoluolo, alfa, alfa, alfa-triclorotoluolo e cloruro di benzoile

3

2-cloro-1,3-butadiene

C4H5Cl

3

Cloruro di vinile

C2H3Cl

3

Cobalto (in forma di polvere respirabile o aerosoli di cobalto metallico e sali poco solubili di cobalto), indicato come Co

Co

2

Composti di cromo (VI) (in forma respirabile) in quanto cromato di calcio, cromato di cromo (III), cromato di stronzio e cromato di zinco, indicati come Cr

Cr

2

Dibenzo(a,h)antracene

C22H14

1

1,2-dibromoetano

C2H4Br2

3

3,3’-diclorobenzidina

C12H10N2Cl2

2

1,4-diclorobenzolo

C6H4Cl2

3

1,2-dicloroetano

C2H4Cl2

3

Fuliggine di diesel

3

Sulfato di dietilene

C4H10O4S

2

Dimetilsolfato

C2H6O4S

2

Epicloridrina (v. l-cloro-2,3-epossipropano)

1,2-epossipropano

C3H6O

3

Etilenimina

C2H5N

2

Etilenossido

C2H4O

3

Idrazina

H4N2

3

2-naftilammina

C10H9N

1

Nichel (in forma di polvere respirabile o aerosoli di nichel metallico, solfuro di nichel e minerali contenenti solfuro, ossido di nichel e carbonato di nichel, tetracarbonile di nichel), indicato come nichel

Ni

2

2-nitrotoluolo

C7H7NO2

3

o-toluidina

C7H9N

3

Polvere di legno di faggio, in forma respirabile

3

Polvere di legno di quercia, in forma respirabile

3

Triossido e pentossido d’arsenico, acido arsenioso e sali derivati, acido arsenico e sali derivati (in forma respirabile), indicati come As

As

2

Tricloretilene

C2HCl3

3

N-Vinyl-2-pyrrolidon

C6H9NO

3

Allegato 2 79

79Aggiornato dal n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), dal n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), dall’all. n. 5 dell’O del 23 giu. 1999 (RU 1999 2045), dal n. II dell’O del 30 apr. 2003 (RU 2003 1345), dell’all. 3 n. II 5 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 20054199), dal n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dall’all. 6 n. 7 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dal n. II dell’O del 20 ott. 2021 (RU 2021 632), dal n. I delle O del 16 nov. 2022 (RU 2022 777), del 12 feb. 2020 (RU 2020 793; 2021 682n. III) e dalla correzione del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 789). Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 feb. 2020 qui avanti.

(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Sommario

1
Pietre e terre
11
Forni per cemento e forni per clinker di calcio
12
Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla
13
Vetrerie
14
Impianti di miscelazione dell’asfalto
2
Chimica
21
Impianti per la produzione di acido solforico
22
Impianti di Claus
23
Impianti per la produzione di cloro
24
Impianti per la produzione di 1, 2-dicloroetano e di cloruro di vinile
25
26
Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari
27
Impianti per la produzione di nerofumo
28
Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione
29
Impianti di produzione di acido nitrico
3
Industria petrolifera
31
Raffinerie
32
Impianti con grandi serbatoi
33
Impianti per il travaso di benzina
4
Metalli
41
Fonderie
42
Cubilotti
43
Impianti per la produzione di alluminio
44
Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi
45
Impianti per la zincatura
46
Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
47
Forni per il trattamento termico
48
Forno elettrico per la produzione dell’acciaio
5
Agricoltura e generi alimentari
51
Allevamenti
52
Impianti per affumicare
53
Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essiccazione di materie fecali
54
Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco
55
Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi
56
Impianti di torrefazione del caffè e del cacao
6
Verniciatura e stampa
61
Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche
7
Rifuti
71
Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali
72
Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili
73
Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa
74
Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura
8
Altri impianti
81
Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione
82
Motori a combustione stazionari
83
Turbine a gas
84
Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno
85
Pulitura di prodotti tessili
86
Forni crematori
87
Impianti per il trattamento della superficie
88
Cantieri edili

1 Pietre e terre

11 Forni per cemento e forni per clinker di calcio

111 Combustibili e rifiuti

1 La cifra 81 non è applicabile per i forni per cemento.

2 I rifiuti possono essere riciclati nei forni per cemento soltanto se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 201580 sui rifiuti (OPSR).

111 Grandezze di riferimentobis

I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).

112 Ossidi d’azoto e ammoniaca

1 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 200 mg/m3.

2 Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m3.

113 Ossidi di zolfo

Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m3.

114 Sostanze organiche gassose

1 I valori limite d’emissione di sostanze organiche gassose secondo l’allegato 1 cifre 1 e 7 non valgono.

2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.

3L’autorità fissa un valore limite specifico all’impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:

a.
le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti dal riciclaggio di rifiuti secondo la cifra 111 capoverso 2 possono essere pari a 10 mg/m3;
b.
il valore limite non deve superare 50 mg/m3 in totale.

4L’UFAM emana raccomandazioni sulle procedure idonee a determinare le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.

115 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.

116 Mercurio e cadmio

Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.

117 Piombo e zinco

La somma delle emissioni di piombo e zinco e dei loro composti, indicati come metalli, non deve superare 1 mg/m3.

118 Diossine e furani

Le emissioni di policlorodibenzo-p-diossine (diossine) e dibenzofurani (furani), espresse come somma degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948-181, non devono superare 0,1 ng/m3.

81 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

119 Sorveglianza

1 Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:

a.
ossidi d’azoto e ammoniaca;
b.
ossidi di zolfo;
c.
sostanze organiche gassose;
d.
polvere.

2 Chiunque impieghi rifiuti che contengono composti organici come materia prima per la fabbricazione di cemento, oltre a rispettare quanto disposto nel capoverso 1, deve:

a.
misurare e registrare continuamente il tenore di benzene nei gas di scarico;
b.
controllare annualmente se sono rispettati in particolare i limiti d’emissione relativi al benzo(a)pirene e al dibenzo(a,h)antracene.

12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla

121 Grandezza di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 18 per cento (% vol).

122 Composti del fluoro

1 I valori limite d’emissione di composti del fluoro secondo l’allegato 1 cifre 5 e 6 non valgono.

2 Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g/h.

123 Ossidi d’azoto

Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h, dette emissioni non devono comunque superare 150 mg/m3.

124 Sostanze organiche

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 100 mg/m3.

125 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

13 Vetrerie

131 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono più di 2 tonnellate di vetro all’anno.

132 Grandezze di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono al seguente tenore in ossigeno dei gas di scarico:

a.
nei forni di fusione riscaldati con fiamma 8 per cento (% vol)
b.
nei forni a crogioli riscaldati con fiamma 13 per cento (% vol)

133 Ossidi d’azoto

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.

2 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; dette emissioni non devono superare i valori seguenti:

a.
vetro soffiato 2,5 kg per tonnellata di vetro prodotto
b.
altro vetro 6,5 kg per tonnellata di vetro prodotto

134 …

135 Ossidi di zolfo

Le emissioni di ossidi di zolfo provenienti dalla materia prima e indicati come anidride solforosa non devono superare 500 mg/m3.

136 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

14 Impianti di miscelazione dell’asfalto

141 Grandezza di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 17 per cento (% vol.).

142 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio

1 I gas di scarico del miscelatore devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.

2 Durante il riempimento del serbatoio di stoccaggio del bitume occorre utilizzare un sistema di recupero dei vapori.

143 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

144 Sostanze organiche gassose

1 I valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.

145 Ossidi d’azoto

Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.

146 Monossido di carbonio

Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 500 mg/m3.

147 Sorveglianza

1 La misurazione e il controllo periodici di cui all’articolo 13 capoverso 3 devono essere ripetuti ogni anno.

2 Le temperature dei tamburi per minerali e per granulato d’asfalto devono essere continuamente misurate e registrate.

2 Chimica

21 Impianti per la produzione di acido solforico

211 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono anidride solforosa, triossido di zolfo, acido solforico e oleum.

212 Anidride solforosa

1 La limitazione delle emissioni di anidride solforosa secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di anidride solforosa non devono superare 2,6 kg per tonnellata di acido solforico al 100 per cento.

213 Triossido di zolfo

Le emissioni di triossido di zolfo non devono superare, in condizioni di gas costanti, 60 mg/m3, negli altri casi 120 mg/m3.

22 Impianti di Claus

221 Zolfo

Il grado d’emissione per lo zolfo non deve superare i seguenti valori limite:

Negli impianti con una capacità di produzione di

Valore limite in per cento (% massa)

meno di 20 t/giorno

3,0

da 20 a 50 t/giorno

2,0

più di 50 t/giorno

0,5

222 Idrogeno solforato

1 I gas di scarico devono essere sottoposti ad una postcombustione.

2 Le emissioni di idrogeno solforato non devono superare 10 mg/m3.

23 Impianti per la produzione di cloro

231 Cloro

1 Le emissioni di cloro non devono superare 3 mg/m3.

2 Negli impianti per la produzione di cloro mediante liquefazione completa, le emissioni di cloro non devono superare 6 mg/m3.

232 Mercurio

Nell’elettrolisi cloroalcalina secondo il procedimento per amalgama, le emissioni di mercurio non devono superare il valore medio annuo di 1 g per tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro.

24 Impianti per la produzione di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile

1 I gas di scarico devono essere depurati.

2 Le limitazioni delle emissioni di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile secondo l’allegato 1 valgono indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.

25 …

26 Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari

1 Chi fabbrica o confeziona prodotti fitosanitari è tenuto a notificarlo all’Ufficio cantonale della protezione dell’ambiente.

2 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni della polvere totale secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 41 non è applicabile.

27 Impianti per la produzione di nerofumo

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

28 Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione

281 Sostanze organiche

1 Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non possono superare le limitazioni delle emissioni secondo le cifre 282–284.

2 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

282 Miscelamento e formatura

Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti di miscelamento e di formatura, nei quali vengono trattati ad alta temperatura pece, catrame o altri prodotti leganti o diluenti volatili, non devono superare 100 mg/m3.

283 Combustione

1 Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di forni ad un focolare, a più focolari collegati o a tunnel non devono superare 50 mg/m3.

2 Le emissioni di sostanze organiche gassose nei gas di scarico di forni anulari per la produzione di elettrodi di grafite, di elettrodi di carbonio e di pietre di carbonio non devono superare 200 mg/m3.

284 Impregnazione

Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti per l’impregnazione, nei quali sono usati prodotti impregnanti a base di catrame, non devono superare 50 mg/m3.

285 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

29 Impianti per la produzione di acido nitrico

291 Ossidi d’azoto

Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 190 mg/m3.

3 Industria petrolifera

31 Raffinerie

311 Definizione e campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si procede alla distillazione o alla raffinazione di petroli o di prodotti petroliferi e per gli altri impianti nei quali si producono idrocarburi.

312 Forni di raffinerie

312.1 Grandezze di riferimento  

1 I va­lo­ri li­mi­te d’emis­sio­ne si ri­fe­ri­sco­no ad un te­no­re di os­si­ge­no nei gas di sca­ri­co del 3 per cen­to (% vol).

2 Per le esi­gen­ze in ma­te­ria di li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni dei for­ni di raf­fi­ne­rie è de­ter­mi­nan­te la po­ten­za ter­mi­ca to­ta­le del­la raf­fi­ne­ria.

312.2 Ossidi di zolfo  

Le emis­sio­ni di os­si­di di zol­fo, in­di­ca­ti co­me ani­dri­de sol­fo­ro­sa, non de­vo­no su­pe­ra­re le se­guen­ti con­cen­tra­zio­ni d’emis­sio­ne:

a.
350 mg/m3 per una po­ten­za ter­mi­ca pa­ri o in­fe­rio­re a 300 MW
b.
100 mg/m3 per una po­ten­za ter­mi­ca su­pe­rio­re a 300 MW
312.3 Ossidi d’azoto  

Le emis­sio­ni di os­si­di d’azo­to (mo­nos­si­do e dios­si­do), in­di­ca­ti co­me dios­si­do d’azo­to, non de­vo­no su­pe­ra­re 300 mg/m3.

313 Deposito

1 Per il deposito di petrolio greggio e di prodotti intermedi, che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar, occorre prevedere serbatoi con tetto galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma raccordo alla condotta del gas della raffineria o misure analoghe. I serbatoi con tetto galleggiante devono essere muniti di un’impermeabilizzazione efficace del bordo.

2 I serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas; detti gas devono essere convogliati in un sistema di raccolta o in un impianto di postcombustione, se:

a.
i serbatoi contengono liquidi che, in condizioni di deposito, possono emettere sostanze della classe 1 ai sensi della cifra 7 dell’allegato 1 o sostanze ai sensi della cifra 8 dell’allegato 1 e
b.
le emissioni previste superano i flussi di massa indicati nell’allegato 1.

314 Altre fonti d’emissione

1 I gas e i vapori organici fuoriuscenti devono essere convogliati in un sistema di raccolta. Essi devono essere riutilizzati, depurati, postcombusti o bruciati (torcia). La presente prescrizione vale particolarmente per:

a.
i dispositivi di scarico della pressione e di svuotamento;
b.
gli impianti di produzione;
c.
la rigenerazione dei catalizzatori;
d.
le ispezioni e i lavori di pulizia;
e.
la fase di avviamento e di arresto degli impianti;
f.
il travaso di prodotti greggi, intermedi o finiti che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar.

2 I dispositivi di scarico della pressione in caso di catastrofe o d’incendio non devono essere raccordati a un sistema di raccolta dei gas.

315 Idrogeno solforato

1 I gas provenienti da impianti di desolforazione o da altre fonti devono essere ulteriormente trattati, se le seguenti premesse sono contemporaneamente realizzate:

a.
tenore volumetrico in idrogeno solforato più dello 0,4 per cento
b.
flusso di massa dell’idrogeno solforato più di 2 t/giorno

2 Le emissioni di idrogeno solforato nei gas che non vengono ulteriormente trattati non devono superare 10 mg/m3.

316 Acque di processo e acque di lavaggio reflue

1 Le acque di processo e le acque di lavaggio reflue devono essere sottoposte a degassaggio prima della loro immissione in un sistema aperto.

2 I gas così prodotti devono essere sottoposti a lavaggio o combustione.

32 Impianti con grandi serbatoi

321 Definizione e campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per i grandi impianti di deposito con una capacità superiore a 500 m3 per serbatoio, adibiti al deposito di prodotti con una pressione di vapore superiore a 1 mbar alla temperatura di 20 °C.

322 Deposito

Per il deposito si devono prevedere serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante o serbatoi con tetto galleggiante e impermeabilizzazione efficace del bordo oppure misure analoghe atte a ridurre le emissioni.

33 Impianti per il travaso di benzina

1 Il riempimento di autocisterne, di vagoni cisterna o di altri contenitori da trasporto simili mediante benzina per autoveicoli o per aeromobili deve essere effettuato dal basso o mediante altri metodi ugualmente atti a ridurre le emissioni.

2 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili ai distributori di benzina.

3 I distributori di benzina devono essere equipaggiati e funzionare in modo tale che:

a.
i gas e i vapori organici compressi durante l’operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il ricupero dei vapori e l’impianto allacciato non devono presentare alcuna apertura verso l’aria libera durante il loro funzionamento normale;
b.
durante l’operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato82del serbatoio venga emesso al massimo il 10 per cento delle sostanze organiche contenute nell’aria compressa; questa esigenza è considerata adempiuta quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di recupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme.

4 Le disposizioni del capoverso 3 lettera b non sono applicabili per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione.

82 ISO 13331. Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

4 Metalli

41 Fonderie

411 Ammine

Le emissioni di ammine, che si producono durante la produzione di anime, non devono superare 5 mg/m3.

412 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

42 Cubilotti

421 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

422 Monossido di carbonio

Nei cubilotti ad aria calda muniti di ricuperatore di calore inserito a valle ed autoalimentato, le emissioni di monossido di carbonio nei gas di scarico non devono superare 1000 mg/m3.

423 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

43 Impianti per la produzione di alluminio

431 Composti del fluoro

1 La limitazione delle emissioni di composti del fluoro secondo le cifre 5 e 6 dell’allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare in totale 700 g per tonnellata di alluminio prodotto.

3 Le emissioni di composti del fluoro gassosi, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g per tonnellata di alluminio prodotto.

432 Valutazione delle emissioni

Per valutare se i valori d’emissione sono rispettati si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di un mese.

44 Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi

441 Sostanze organiche

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.

442 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

45 Impianti per la zincatura

451 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.

452 Disposizioni completive per gli impianti di zincatura a caldo

1 I valori limite d’emissione si riferiscono ad una quantità d’aria espulsa di 3000 m3 all’ora per ogni m2 di superficie del bagno di zinco.

2 Le emissioni del bagno di zinco devono essere captate nella misura dell’80 per cento almeno, mediante campana, cappa, aspirazione sui bordi o mezzi analoghi.

3 Le emissioni si misurano solo durante il periodo d’immersione. Il periodo d’immersione inizia al primo e finisce all’ultimo contatto del prodotto con il bagno di zinco.

46 Impianti per la produzione di accumulatori al piombo

461 Piombo

1 I gas di scarico degli impianti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depolverizzazione.

2 Le emissioni di piombo non devono superare 1 mg/m3.

462 Vapori di acido solforico

1 I vapori di acido solforico, che si sprigionano durante la formazione, devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione dei gas di scarico.

2 Le emissioni di acido solforico, indicate come H2SO4, non devono superare 1 mg/m3.

463 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

47 Forni per il trattamento termico

471 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per i forni per il trattamento termico con una potenza termica superiore a 100 kW, alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 4 lettere a–c.

472 Grandezze di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

473 Ossidi d’azoto

Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare i valori secondo il diagramma seguente:

474 Misurazioni

Le emissioni vanno misurate sia quando il carico corrisponde almeno all’80 per cento del carico nominale sia quando la temperatura d’esercizio è al massimo.

475 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

48 Forno elettrico per la produzione dell’acciaio

481 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti elettrici per la produzione di acciaio, inclusa la colata continua, con una capacità di fusione maggiore a 2,5 tonnellate di acciaio all’ora.

482 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 5 mg/m3.

483 Diossine e furani

Le emissioni di policloro-dibenzo-p-diossine (diossine) e di policloro dibenzofurano (furani) prodotte dai forni elettrici ad arco, indicate come totale degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948-183, non devono superare 0,1 ng/m3.

83 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

5 Agricoltura e generi alimentari

51 Allevamenti

511 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti per l’allevamento tradizionale e per quelli per l’allevamento intensivo.

512 Distanze minime

Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale84.

84 Ottenibili presso: Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen.

513 Impianti di ventilazione

Gli impianti di ventilazione devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni delle Norme svizzere sul clima nelle stalle85.

85Ottenibile presso l’Istituto delle scienze degli animali da reddito, Centro PF, 8092 Zurigo.

514 Ammoniaca

L’autorità stabilisce le limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 62 non è applicabile. L’UFAM emana raccomandazioni.

52 Impianti per affumicare

521 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si affumicano carne, salumi e pesce.

522 Produzione di fumo

Per la produzione di fumo la cifra 81 non è applicabile.

523 Sostanze organiche

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di sostanze organiche sono indicate come carbonio totale. Esse non devono superare i seguenti valori:

a.
per l’affumicatura a caldo:
con un flusso di massa di 50 g/h o più 50 mg/m3
b.
per l’affumicatura a freddo:
con un flusso di massa da 50 a 300 g/h 120 mg/m3
c.
per l’affumicatura a freddo:
con un flusso di massa superiore a 300 g/h 50 mg/m3

53 Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essicazione di materie fecali

531 Definizione e campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per:

a.
gli stabilimenti che trattano le carcasse di animali;
b.
le installazioni nelle quali le carcasse di animali, loro parti o prodotti di origine animale sono raccolti e depositati in vista del trattamento o dell’eliminazione in uno stabilimento che tratta le carcasse di animali;
c.
gli impianti per la fusione del grasso animale;
d.
gli impianti per la produzione di gelatina, di emoglobina e di mangime;
e.
gli impianti per l’essiccazione di materie fecali.

532 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio

1 Gli impianti di produzione e i depositi dai quali possono sprigionarsi odori devono essere sistemati in locali chiusi.

2 I gas di scarico maleodoranti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.

3 I prodotti greggi e intermedi devono essere conservati in contenitori chiusi.

533 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

54 Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco

541 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono essiccati erba, piante di mais e foraggi verdi simili, nonché vinacce, patate e fette di barbabietole da zucchero.

542 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; non devono comunque superare 150 mg/m3.

543 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi

551 Deposito di concimi aziendali liquidi

Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura che limiti efficacemente le emissioni di ammoniaca e gli odori. L’UFAM e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) emanano raccomandazioni congiunte.

552 Spandimento di concimi aziendali liquidi

1 Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere sparsi su superfici con pendenze fino al 18 per cento con tecniche adeguate e, per quanto possibile, a basse emissioni, sempreché l’azienda disponga complessivamente di almeno 3 ettari di tali superfici.

2 Per tecniche adeguate secondo il capoverso 1 si intendono:

a.
lo spandimento a nastro con spandiliquami a tubo o a cucchiaio;
b.
lo spandimento in solchi con solchi aperti o chiusi;
c.
lo spandimento con getto a ventaglio in campicoltura, a condizione che il concime aziendale liquido sia incorporato nel terreno entro poche ore.

3 Su richiesta scritta, l’autorità può, caso per caso, concedere deroghe tecniche od operative motivate.

56 Impianti di torrefazione del caffè e del cacao

561 Sostanze organiche

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas e di vapore sono indicate come carbonio totale. Negli impianti con una capacità di torrefazione superiore a 100 kg di prodotto greggio all’ora, le emissioni non devono superare i valori seguenti:

a.
impianti con una capacità di torrefazione fino a 750 kg/h 150 mg/m3
b.
impianti con una capacità di torrefazione
superiore a 750 kg/h 50 mg/m3

562 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

6 Verniciatura e stampa

61 Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche

611 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra valgono:

a.
per gli impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche come colori, vernici o sostanze plastiche;
b.
gli impianti per l’impregnazione.

2 Esse valgono sia per i reparti nei quali si procede all’applicazione e all’evaporazione sia per i relativi impianti d’essiccazione e di cottura.

612 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

a.
per la verniciatura a spruzzo 5 mg/m3
b.
per la verniciatura a polverizzazione 15 mg/m3

613 Emissioni dovute ai solventi

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 71 dell’allegato 1 non vale per le emissioni di sostanze organiche, sotto forma di gas o di vapore, delle classi 2 e 3 ai sensi della cifra 72 dell’allegato 1.

2 Dette emissioni sono indicate come carbonio totale; per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h non devono superare in totale 150 mg/m3.

3 Se si impiegano colori contenenti come solvente acqua e unicamente etanolo in quantità non superiore al 15 per cento (% massa), le emissioni di etanolo non devono superare 300 mg/m3 per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h.

614 Gas di scarico di impianti d’essiccazione e di cottura

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili agli impianti nei quali l’essiccazione o la cottura avviene a temperature superiori a 120 °C.

2 Per flussi di massa superiori a 250 g/h le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare i valori seguenti:

a.
per le macchine tipografiche per stampa offset a rulli 20 mg/m3
b.
per le altre macchine 50 mg/m3

615 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

7 Rifiuti

71 Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali

711 Campo d’applicazione e definizioni

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica i rifiuti urbani e quelli speciali. Sono esclusi gli impianti d’incenerimento di legno, carta e di rifiuti simili (cifra 72), gli impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa (cifra 73) e i forni per cemento (cifra 11).

2 Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:

a.
rifiuti di giardino;
b.
rifiuti di mercato;
c.
rifiuti di strada;
d.
rifiuti d’ufficio, imballaggi e rifiuti di cucina dell’industria alberghiera;
e.
rifiuti urbani pretrattati;
f.
carcasse di animali e rifiuti di macellazione;
g.
fanghi delle stazioni di depurazione delle acque usate domestiche;
h.
gas di rifiuto ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 2;
i.
rifiuti ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera b.

3 Sono considerati rifiuti speciali quelli designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200586 sul traffico di rifiuti (OTRif).

712 Applicabilità dell’allegato 1

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Nella misura in cui valgono le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1, esse sono applicabili indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.

713 Grandezze di riferimento e valutazione delle emissioni

1 I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:

a.
3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti liquidi;
b.
3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti gassosi da soli o insieme a rifiuti liquidi;
c.
11 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti solidi da soli o insieme a rifiuti liquidi o gassosi.

2 Per la valutazione delle emissioni sono determinanti le medie dei valori misurati su un periodo d’esercizio di parecchie ore.

714 Valori limite d’emissione

1 Le emissioni non devono superare i valori seguenti:

a.
Polvere 10 mg/m3
b.
Piombo e zinco nonché i loro composti,
indicati come metalli, in totale 1 mg/m3
c.
Mercurio e cadmio nonché i loro composti,
indicati come metalli, ciascuno 0,05 mg/m3
d.
Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa 50 mg/m3
e.
Ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come
diossido d’azoto, per un flusso di massa pari o
superiore a 2,5 kg/h 80 mg/m3
f.
Composti gassosi inorganici del cloro, indicati come
acido cloridrico 20 mg/m3
g.
Composti gassosi inorganici del fluoro, indicati come
acido fluoridrico 2 mg/m3
h.
Ammoniaca e composti dell’ammoniaca, indicati
come ammoniaca 5 mg/m3
i.
Sostanze organiche gassose, indicate come
carbonio totale 20 mg/m3
k.
Monossido di carbonio 50 mg/m3
l.
Policloro-dibenzo-p-diossine (diossine) e policloro
dibenzofurano (furani), indicati come totale degli
equivalenti di tossicità secondo EN 1948-187 0,1 ng/m3

2 Per gli impianti con un tenore di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, nel gas grezzo, pari o superiore a 1000 mg/m3, l’autorità può stabilire, in deroga al capoverso 1 lettera h, un valore limite d’emissione dell’ammoniaca e dei composti dell’ammoniaca meno severo.

87 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

715 …

716 Sorveglianza

1 Si devono continuamente misurare e registrare:

a.
la temperatura dei gas di scarico sia nella zona di consunzione sia nel camino;
b.
il tenore di ossigeno nei gas di scarico all’uscita della zona di consunzione;
c.
il tenore di monossido di carbonio nei gas di scarico.

2 Il funzionamento dell’impianto di depurazione dei gas di scarico deve essere sorvegliato in modo continuo mediante misurazione di un valore d’emissione o di un altro parametro idoneo dell’esercizio come la temperatura dei gas di scarico, la caduta di pressione o il flusso d’acqua del depuratore dei gas combusti.

717 Deposito

I rifiuti maleodoranti e i rifiuti che producono vapori pericolosi devono essere depositati in locali chiusi o in sili. L’aria di scarico deve essere aspirata e depurata.

718 Divieto di bruciare rifiuti in piccoli impianti

1 I rifiuti urbani e i rifiuti speciali non possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.

2 Il divieto non è applicabile per l’incenerimento di rifiuti speciali provenienti da ospedali e che, per la loro composizione, non possono essere eliminati come rifiuti urbani.

719 Incenerimento di rifiuti particolarmente pericolosi per l’ambiente

1 Prima di bruciare rifiuti dai quali potrebbero sprigionarsi emissioni particolarmente pericolose per l’ambiente, il titolare dell’impianto deve determinare, mediante prove d’incenerimento su piccole quantità, le future emissioni e ne deve comunicare il risultato all’autorità competente.

2 Sono considerate particolarmente pericolose per l’ambiente le emissioni che sono allo stesso tempo altamente tossiche e difficilmente degradabili come gli idrocarburi aromatici polialogenati.

72 Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili

721 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5:

a.
legname di scarto ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a, se soddisfa i requisiti ai sensi dell’articolo 14a capoverso 2 OPSR;
b.
carta e cartone:
c.
altri rifiuti della combustione dei quali si producono emissioni simili a quelle prodotte dai rifiuti secondo le lettere a e b.

2 Se tali rifiuti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alla cifra 711, valgono le disposizioni della cifra 71.

3 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili per i forni per cemento (cifra 11).

722 Grandezze di riferimento

I valori d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico dell’11 per cento (% vol).

723 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

a.
negli impianti con una potenza termica pari o
inferiore a 10 MW: 20 mg/m3
b.
negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW: 10 mg/m3

724 Piombo e zinco

Le emissioni di piombo e zinco, insieme, non devono superare 5 mg/m3.

725 Sostanze organiche

1 Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.

726 Monossido di carbonio e ossidi di azoto

1 Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.

1bis Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 150 mg/m3.

2 Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di ossidi di azoto, indicati come diossido di azoto, non possono superare 150 mg/m3.

727 Regolazione della combustione

L’impianto deve funzionare con una regolazione automatica del sistema di comando della combustione.

728 Divieto di bruciare rifiuti nei piccoli impianti

I rifiuti ai sensi della cifra 721 non possono essere bruciati negli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.

73 Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa

731 Ossidi di zolfo

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 4,0 kg per tonnellata di lisciva bruciata.

732 Valutazione delle emissioni

Per valutare se i valori limite d’emissione sono rispettati, si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di 24 ore.

74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura

741 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura, frammisti o meno a legna da ardere secondo l’allegato 5. I concimi aziendali e gli altri rifiuti e prodotti maleodoranti non devono essere bruciati né essere sottoposti a decomposizione termica in tali impianti.

2 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alle cifre 711 o 721, si applicano le disposizioni della cifra 71 o della cifra 72.

3 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati frammisti ad altri combustibili secondo l’allegato 5, si applica il valore limite di miscela per combustibili misti secondo l’allegato 3 cifra 82.

4 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili ai forni per cemento (cifra 11).

742 Valori limite d’emissione

Le emissioni non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino
a 1 MW

da 1 MW
a 10 MW

oltre
10 MW

Grandezze di riferimento:

i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico di

%vol

13

11

11

Particelle solide in totale:

mg/m3

20

20

10

Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

500

250

150

Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2)a

mg/m3

250

250

150

a
Con un flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h.

743 Divieto di incenerimento in piccoli impianti

È vietato bruciare rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura secondo la cifra 741 negli impianti con una potenza termica inferiore a 70 kW.

8 Altri impianti

81 Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione

1 Si possono impiegare solo i combustibili secondo l’allegato 5.

2 L’allegato 1 cifra 6 non si applica alle emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili. Se si impiegano carbone o olio da riscaldamento «medio» o «pesante», le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impiegando una qualità di combustibili con un tenore di zolfo pari all’1,0 per cento (% massa) senza ridurne le emissioni.

3 Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da merci trattate vale l’allegato 1 cifra 6.

82 Motori a combustione stazionari

821 Grandezze di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

822 Combustibili e carburanti

I motori a combustione stazionari possono essere alimentati soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».

823 Particelle solide

1 Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.

2 Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 2.m3.

824 Monossido di carbonio, ossidi d’azoto e ammoniaca

1 Le emissioni dei motori a combustione stazionari non devono superare i seguenti valori limite:

Potenza termica

fino a 100 kW

superiore a
100 kW

superiore a
1 MW

Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1


650


300


300

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l'impianto è fatto funzionare per almeno l'80 per cento all'anno con tali sostanze


1300


650


300

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi

650

300

300

Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2)


mg/m3



in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1

250

150

100

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l'impianto è fatto funzionare per almeno l'80 per cento all'anno con tali sostanze

400

250

100

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi

400

250

250

2 Per l’impiego di un motore a combustione stazionario con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 30 mg/m3.

825 Banchi di collaudo

Per i banchi di collaudo sui quali i motori a combustione vengono sottoposti a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 821-824 non sono applicabili.

826 Misurazione e controllo

1La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni due anni.

2Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 3.

827 Gruppi elettrogeni d’emergenza

1 Per i motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza che sono messi in funzione al massimo per 50 ore l’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 6, l’allegato 2 cifra 824, nonché l’allegato 6 non si applicano.

2 Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.

3 La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni 6 anni.

83 Turbine a gas

831 Grandezza di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 15 per cento (% vol).

832 Combustibili

Le turbine a gas possono essere alimentate soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».

833 Indice di fuliggine

Nell’impiego di combustibili o carburanti liquidi le emissioni di fuliggine non devono superare l’indice di fuliggine 2 (all. 1 cifra 22).

834 Monossido di carbonio

Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare i seguenti valori limite:

Potenza termica

fino a 40 MW

superiore a
40 MW

Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o combustibili o carburanti liquidi


100


35

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze

240

35

835 Ossidi di zolfo

Per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 120 mg/m3.

836 Ossidi d’azoto e ammoniaca

1 Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare i seguenti valori limite:

Potenza termica

fino a 40 MW

superiore a
40 MW

Ossidi d’azoto (NOx)

mg/m3

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1


40


20

in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi

50

40

2 Per l’impiego di una turbina a gas con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 10 mg/m3.

837 Banchi di collaudo e gruppi elettrogeni d’emergenza

1 Per i banchi di collaudo sui quali le turbine a gas sono sottoposte a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 831-836 non sono applicabili.

2 Per le turbine a gas dei gruppi elettrogeni d’emergenza che vengono fatte funzionare al massimo per 50 ore all’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 833, 834 e 836 non sono applicabili.

84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno

841 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.

842 Applicabilità della cifra 81

1 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

2 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.

843 Grandezze di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:

a.
negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente 18 per cento (% vol.)
b.
negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente,
i cui gas di scarico sono trattati insieme ai gas di
scarico delle presse 18 per cento (% vol.)

844 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

a.
negli essiccatori di trucioli e fibre 10 mg/m3
b.
nelle presse 10 mg/m3
c.
nella lavorazione meccanica dei pannelli di legno 5 mg/m3

845 Sostanze organiche

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:

a.
negli essiccatori di trucioli 120 mg/m3
b.
nelle presse 70 mg/m3

3 Per gli essiccatori di fibre le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore, indicate come carbonio totale, devono essere limitate per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, ma ad almeno 100 mg/m3.

846 Formaldeide

Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m3.

847 Ossidi di azoto

Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:

a.
negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente 150 mg/m3
b.
negli essiccatori di fibre riscaldati direttamente 50 mg/m3

848 Sorveglianza

Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:

a.
sostanze organiche gassose;
b.
ossidi di azoto.

85 Pulitura di prodotti tessili

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati.

2 Il portello di carico della macchina per la pulitura di prodotti tessili deve restare bloccato, mediante un dispositivo automatico di sicurezza, fintanto che la concentrazione delle sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore non scende al di sotto dei 2 g/m3.

3 La concentrazione di cui al capoverso 1, determinante per il bloccaggio della porta, deve essere sorvegliata in modo continuo, mediante un appropriato metodo di misurazione nei pressi della porta all’interno della macchina.

4 Prima di essere levati dalla macchina, i capi di vestiario devono avere una temperatura di almeno 35 °C.

5 Se l’aria che si trova all’interno della macchina viene aspirata, occorre poi depurarla mediante un filtro a carbone attivo o un dispositivo equivalente.

6 L’aria dei locali d’esercizio va aspirata in modo che in detti locali esista continuamente una depressione.

86 Forni crematori

861 Sostanze organiche

1 Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare 20 mg/m3.

862 Monossido di carbonio

Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 50 mg/m3.

87 Impianti per il trattamento della superficie

1 Le disposizioni della presente cifra sono applicabili agli impianti nei quali la superficie di oggetti o prodotti di metallo, vetro, ceramica, materia plastica, gomma o altre sostanze è trattata con sostanze organiche alogenate che, alla pressione di 1013 mbar, presentano un punto di ebollizione inferiore a 150°C.

2 Gli impianti per il trattamento della superficie devono essere equipaggiati e fatti funzionare come segue:

a.
gli oggetti e i prodotti devono essere trattati in una cappa che, fatta eccezione delle aperture che servono all’aspirazione dei gas di scarico, è chiusa;
b.
un dispositivo automatico di bloccaggio deve impedire che si possano togliere gli oggetti e i prodotti prima che la concentrazione di sostanze organiche alogenate sia pari o inferiore a 1 g/m3 nell’area dalla quale vengono tolti;
c.
i gas di scarico aspirati devono essere lavati in un separatore. Le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell’allegato 1 cifra 72 non devono superare un flusso di massa di 100 g/h e le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell’allegato 1 cifra 83 non devono superare un flusso di massa di 25 g/h. Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili;
d.
al momento di introdurre nell’impianto o di togliere da esso sostanze organiche alogenate, le emissioni devono essere ridotte mediante un sistema di ricupero dei gas o provvedimenti equivalenti.

3 Se in un impianto le esigenze di cui al capoverso 2 lettere a e b non possono essere rispettate, in particolare perché gli oggetti e i prodotti trattati sono ingombranti, le emissioni devono essere ridotte nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico mediante provvedimenti come l’incapsulamento, la chiusura ermetica, la separazione dall’aria di scarico dell’impianto, camere di separazione o l’aspirazione.

88 Cantieri edili

1 Le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l’ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L’UFAM emana direttive.

2 I valori limite delle emissioni secondo l’allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere e ai cantieri edili.

Allegato 3 88

88Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124). Aggiornato dai n. II delle O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715) e dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dalla correzione dell’11 dic. 2018 (RU 2018 4709), dal n. I dell’O del 12 feb. 2020 (RU 2020 793) e dal n. II dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). Vedi anche le disp. trans. della mod. dell’11 apr. 2018 qui avanti.

(art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

1 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi:

a.
riscaldamento di locali;
b.
produzione di calore di processo, compreso il calore di cottura per uso industriale;
c.
produzione di acqua calda o surriscaldata;
d.
produzione di vapore.

2 Non sono applicabili agli impianti a combustione nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione.

2 Disposizioni generali

21 Combustibili

Gli impianti a combustione ai sensi della cifra 1 possono essere alimentati soltanto con combustibili ai sensi dell’allegato 5.

22 Controllo degli impianti a combustione

I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3:

a.
gli impianti a combustione che vengono fatti funzionare per meno di 100 ore durante l’anno civile;
b.
gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW che servono unicamente a riscaldare locali singoli;
c. e d.
e.
gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con carbone;
f
gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con combustibili solidi, se viene impiegata unicamente legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.

23 Misurazione e valutazione delle emissioni

1 Per ogni singolo focolare, le emissioni vanno misurate, a funzionamento costante, per i vari carichi termici importanti ai fini della valutazione: di solito sono tali almeno il carico termico minimo e massimo nei quali l’impianto viene fatto funzionare in condizioni normali d’esercizio.

2 Negli impianti che vengono fatti funzionare con un ventilatore per la fuliggine o con analoghi dispositivi di depurazione le emissioni di polvere devono essere misurate e valutate su un periodo di trenta minuti. La misurazione deve comprendere la fase di depurazione.

3 Prescrizioni particolari per gli impianti a combustione a più focolari

1 Se più focolari formano un’unità d’esercizio, per la limitazione delle emissioni di ogni singolo focolare è determinante la potenza termica (allegato 1 cifra 24) dell’intera unità d’esercizio (potenza termica totale).

2 La potenza termica totale risulta dalla somma delle potenze termiche dei singoli focolari dell’unità d’esercizio.

3 Se singoli focolari della stessa unità d’esercizio sono impiegati in varie combinazioni per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile, la limitazione delle emissioni si deve di regola basare sulla potenza termica dei singoli focolari.

4 Impianti a combustione alimentati con olio

41 Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero»

411 Valori limite d’emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i seguenti valori:

Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero»

Grandezza di riferimento:
i valori limite delle sostanze nocive sotto forma di gas si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del

3 % vol

Indice di fuliggine

1

Monossido di carbonio (CO)

80 mg/m3

Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto:

a.
radiatori con e senza emissione luminosa

200 mg/m3

b.
impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C

150 mg/m3

c.
altri impianti

120 mg/m3

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1

30 mg/m3

Osservazioni:

1
La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 Per la limitazione delle emissioni di ossidi di zolfo sono applicabili i valori limite sul tenore di zolfo secondo l’allegato 5 cifra 11. Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili per gli ossidi di zolfo.

3 In deroga al capoverso 1, negli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW, le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.

412 Disposizioni completive sulle emissioni di ossidi d’azoto

Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 150 mg/m3 conformemente alla cifra 411, sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali il vettore termico ha una temperatura superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 250 mg/m3.

413 …

414 Esigenze energetiche

1 Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:

a.
per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità
e i bruciatori a vaporizzazione d'olio 7 per cento
b.
per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:
1.
nella prima velocità 6 per cento
2.
nella seconda velocità 8 per cento

1bis Le perdite di calore delle caldaie per produrre calore ambientale o acqua calda messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.

2 Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

415 Impiego di olio da riscaldamento «extra leggero Euro»

L’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non può essere impiegato negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.

42 Impianti a combustione alimentati con olio «medio» e «pesante»

421 Valori limite d’emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» o «pesante» non devono superare i seguenti valori:

Potenza termica

da 5 MW a 50 MW

da 50 MW a 100 MW

da 100 MW a 300 MW

oltre 300 MW

Olio da riscaldamento «medio» e «pesante»

Grandezza di riferimento:

i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del

% vol

3

3

3

3

Particelle solide in totale:

per oli da riscaldamento con un tenore di zolfo massimo dell’1 % (massa):

mg/m3

80

10

10

10

per altri oli da riscaldamento

mg/m3

50

10

10

10

Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

170

170

170

170

Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2)

mg/m3

1700

350

200

150

Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2)

mg/m3

150

150

150

100

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca

mg/m3

30

30

30

30

2 Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite di emissione di 1700 mg/m3 è considerato rispettato se nell’olio da riscaldamento impiegato il tenore di zolfo non supera l’1 per cento (% massa).

422 Impiego degli oli da riscaldamento «medio» e «pesante»

Gli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.

5 Impianti a combustione per combustibili solidi

51 Impianti a combustione alimentati con carbone

511 Valori limite d’emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i seguenti valori:

Potenza termica

fino a 70 kW

da
70 kW
a
500 kW

da
500 kW
a
1 MW

da
1 MW
a
10 MW

da
10 MW
a
100 MW

oltre
100 MW

Carbone, mattonelle di carbone, coke

Grandezza di riferimento:

i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del

% vol

7

7

7

7

7

6

Particelle solide in totale:

mg/m3

100

50

20

20

10

10

Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

2500

1000

1000

150

150

150

Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2)

focolari a turbolenza

mg/m3

350

350

200

altri impianti a combustione alimentati con carbone fossile

mg/m3

1300

350

150

altri impianti

mg/m3

1000

350

150

Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2)

mg/m3

500

200

150

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1

mg/m3

30

30

30

30

30

30

Osservazioni:

Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1.
1
La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di sostanze anorganiche prevalentemente sotto forma di polvere come i composti del cloro e del fluoro, secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 5 e le limitazioni delle emissioni di composti del cloro e del fluoro secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.

3 In deroga al capoverso 1, per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale e individuali si applica un valore limite d’emissione per il monossido di carbonio di 4000 mg/m3.

512 Controlli e misurazioni

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui alla cifra 22 lettera e e per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentati con combustibili a base di carbone di cui alla cifra 513 si applicano per analogia le esigenze di cui alla cifra 524.

513 Impiego di carbone

Negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 1 MW possono essere impiegati soltanto carbone, mattonelle di carbone e coke con un tenore di zolfo non superiore all’1 per cento (% massa).

52 Impianti a combustione alimentati con legna

521 Tipi di impianto e di combustibile

1 Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti.

2 Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o d numero 1.

3 Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.

522 Valori limite d’emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:

Potenza termica

fino a
70 kW

da
70 kW
a
500 kW

da
500 kW
a
1 MW

da
1 MW
a
10 MW

oltre
10 MW

Legna da ardere

Grandezza di riferimento:

i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del

% vol

13

13

13

11

11

Per la legna da ardere secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a, b o d n. 1

per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale, le termocucine individuali e i forni di cottura per uso industriale:

particelle solide in totale

mg/m3

100

50

monossido di carbonio (CO)

mg/m3

4000

4000

per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e le caldaie a carica manuale:

particelle solide in totale

mg/m3

100

50

monossido di carbonio (CO)

mg/m3

2500

500

per le caldaie e i generatori di vapore a carica automatica:

particelle solide in totale

mg/m3

50

50

20

20

10

monossido di carbonio (CO)

mg/m3

1000

500

500

250

150

Per la legna da ardere secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. c o d n. 2

particelle solide in totale

mg/m3

50

50

20

20

10

monossido di carbonio (CO)

mg/m3

1000

500

500

250

150

Ossidi d’azoto (NOx) indicati come diossido d’azoto (NO2)

mg/m3

2

2

2

2

150

Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale

mg/m3

50

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca3

mg/m3

30

30

Osservazioni:

Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1.
1
Per le stufe tradizionali costruite in opera secondo la norma EN 15544 (Stufe tradizionali piene in maiolica/intonacate costruite in opera – Dimensionamento)89 si applicano le limitazioni delle emissioni di particelle solide e CO fino a 70 kW, indipendentemente dalla potenza termica.
2
Si veda l’allegato 1 cifra 6, valore limite per gli ossidi di azoto.
3
La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 %, non devono superare i seguenti valori:

a.
per gli impianti con una potenza termica da 50 a 300 MW 200 mg/m3
b.
per gli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW 150 mg/m3

3 In deroga al capoverso 1, le emissioni di ossidi d’azoto indicate come diossido d’azoto e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 % non devono superare i seguenti valori:

a.
per gli impianti con una potenza termica da 100 a 300 MW 200 mg/m3
b.
per gli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW 150 mg/m3

4 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di composti del cloro e di sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o particelle secondo l’articolo 4; le limitazioni delle emissioni di composti del cloro secondo l’allegato 1 cifra 6 e le limitazioni delle emissioni di sostanze organiche secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

5 Sono salve le esigenze particolari secondo la cifra 523.

89 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

523 Esigenze particolari relative a caldaie

1 Le caldaie a carica manuale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 12 litri per ogni litro di combustibile. Il volume non deve essere inferiore a 55 litri per kW di potenza termica nominale.

2 Le caldaie a carica automatica con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. Sono eccettuate le caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.

2bisL’autorità fissa la capacità di accumulazione per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l’acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.

3 In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis, l’autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se:

a.
più focolari sono impiegati in varie combinazioni come un’unica unità d’esercizio per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile;
b.
ciò è indicato per altri motivi d’esercizio o per motivi tecnici.

524 Misurazioni e controlli

1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale prodotti in serie di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati da una misurazione di collaudo se è disponibile una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° novembre 201790 sull’efficienza energetica (OEEne) che attesta che l’impianto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1.19 OEEne.

2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale realizzati artigianalmente di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati dalle misurazioni in occasione del collaudo se:

a.
sono stati costruiti secondo un metodo di calcolo riconosciuto, in particolare secondo il programma per la progettazione di stufe in maiolica dell’Associazione feusuisse; o
b.
sono stati dotati di un sistema di separazione delle polveri che corrisponda allo stato della tecnica, in particolare ai requisiti della norma tecnica VDI 367091 (depurazione dei gas di scarico – sistemi di riduzione delle polveri a valle per piccoli impianti a combustione alimentati con combustibili solidi).

3 Anche le stufe storiche meritevoli di protezione con un volume pari o inferiore a 0,4 m3e le termocucine realizzate artigianalmente sono esentate dalle misurazioni in occasione del collaudo se sono state costruite secondo le norme riconosciute della tecnica della combustione o dotate di un sistema di separazione delle polveri di cui al capoverso 2 lettera b.

4 Per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentate con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1, nell’ambito dei controlli periodici degli impianti a combustione non devono essere misurate le emissioni di particelle solide.

5 L’UFAM raccomanda procedure di misurazione e di valutazione idonee.

6 Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale non sottoposti a misurazioni periodiche conformemente alla cifra 22 lettera f, l’autorità controlla in particolare i residui di combustione e lo stato dell’impianto. La prima volta informa anche in merito all’uso corretto dell’impianto nonché all’impiego e allo stoccaggio del combustibile.

90 RS730.02

91 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

525 Esigenze relative ai sistemi di separazione delle polveri

Per i sistemi di separazione delle polveri per gli impianti con una potenza termica superiore a 70 kW, di regola la disponibilità deve essere almeno del 90 per cento. La disponibilità è determinata in base al tempo di funzionamento dell’impianto.

6 Impianti a combustione alimentati con gas

61 Valori limite d’emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con combustibili gassosi non devono superare i seguenti valori:

Impianti a gas alimentati con combustibili gassosi

Grandezza di riferimento:
i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del

3 % vol

Monossido di carbonio (CO)

100 mg/m3

Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2):

a.
radiatori con e senza emissione luminosa

200 mg/m3

b.
impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110° C

110 mg/m3

c.
altri impianti

80 mg/m3

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1

30 mg/m3

Osservazione:

1
La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 In deroga al capoverso 1, le emissioni degli impianti a combustione con una potenza termica superiore a 50 MW non devono superare i seguenti valori:

a.
Polvere
1.
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b–e 10 mg/m3
2.
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera a 5 mg/m3
b.
Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa
1.
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere a e c–e 35 mg/m3
2.
in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera b 5 mg/m3
c.
Ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come
diossido d’azoto 100 mg/m3

62 Disposizioni completive concernenti le emissioni di ossidi d’azoto

1 Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 110 mg/m3 ai sensi della cifra 61, sia per ragioni tecniche o d’esercizio, sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali la temperatura del vettore termico è superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 200 mg/m3.

2 In deroga alla cifra 61 e per quanto concerne gli ossidi d’azoto, per gli impianti a gas alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b, d ed e valgono i valori limite ai sensi dell’allegato 3 cifra 411.

3 Per gli scaldacqua ad azione istantanea a gas e per gli scaldacqua a gas ad accumulazione non valgono le limitazioni delle emissioni di ossidi d’azoto secondo gli allegati 1 cifra 6 e 3 cifra 61; non vengono ordinate limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4.

63 Esigenze energetiche

1 Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:

a.
per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i
bruciatori atmosferici 7 per ceto
b.
per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:
1.
nella prima velocità 6 per cento
2.
nella seconda velocità 8 per cento

1bis Le perdite di calore delle caldaie per la produzione di calore ambientale o il riscaldamento dell’acqua messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.

2 Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

7 Impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13

1 Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 valgono le esigenze di cui alla cifra 41.

2 I combustibili secondo l’allegato 5 cifra 13 possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW se:

a.
soddisfano i requisiti di qualità di una norma;
b.
è stato dimostrato, mediante un programma di misurazione sotto la supervisione di un’autorità, che la combustione nel tipo di impianto previsto soddisfa le esigenze applicabili.

8 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli o misti

81 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli

Per gli impianti a combustione che possono essere alimentati alternativamente con combustibili diversi è determinante la limitazione delle emissioni del combustibile impiegato di volta in volta.

82 Impianti a combustione alimentati con combustibili misti

1 Per gli impianti a combustione alimentati contemporaneamente con combustibili diversi, le concentrazioni d’emissione non devono superare il valore limite di miscela per combustibili misti.

2 Il valore limite di miscela per combustibili misti è calcolato mediante la formula seguente:

Gm = G1 × + G2 × + … + Gn ×

dove:

Gm = valore limite di miscela per combustibili misti, riferito ad un tenore in ossigeno B1

G1, G2 … Gn= valore limite d’emissione dei diversi combustibili92

E1, E2 … En = energia fornita all’ora dai singoli combustibili

Etot= E1 + E2 + … + En

B1, B2 … Bn = grandezze di riferimento (tenore in ossigeno al quale si riferisce il valore limite d’emissione del primo, del secondo e degli altri combustibili).

3 Per calcolare il tasso d’emissione determinante dello zolfo, occorre procedere per analogia secondo il capoverso 2.

92Osservazione:Come valori limite d’emissione per gli ossidi di zolfo valgono: a. per l’olio da riscaldamento «extra leggero»: G = 330 mg/m3, riferito ad un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 3 per cento (% vol); b. per il gas: G = 38 mg/m3, riferito ad un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 3 per cento (% vol).

Allegato 4 93

93Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Aggiornato dai n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639) del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965), dai n. I e II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. III 1 dell’O del 22 giu. 2016 (RU 2016 2479), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687), dal n. I dell’O del 12 feb. 2020 (RU 2020 793) e dal n. II dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 4 lug. 2007 e del 19 set. 2008 qui avanti.

(art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna

1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle macchine di cantiere e ai relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all’articolo 19a nonché alle macchine e agli apparecchi con motore a combustione interna di cui all’articolo 20b.

2 ...

3 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine di cantieree i relativi sistemi di filtro antiparticolato

31 Esigenze per le macchine di cantiere

1 Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all’anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE94.

2 Le emissioni delle macchine di cantiere non devono inoltre superare 1×1012 1/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particelle95 e in base ai cicli di prova della direttiva 97/68/CE.

2bis Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si considerano rispettate se la macchina di cantiere soddisfa i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/162896.

3 Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa le esigenze di cui al numero 32.

94 GU L 059 del 27.02.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE, GU L 353 del 06.12.2012, pag. 80.

95 Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 15 aprile 1982 - Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; modificato l’ultima volta dal supplemento 8 alla serie di modifiche 4 in vigore dal 22 gennaio 2015, allegato 4C - Metodo di prova per misurare il numero di particelle. Fonte: www.unece.org. Questo regolamento può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstrasse 68, 3063Ittigen.

96 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 19b cpv. 1bis.

32 Esigenze per i sistemi di filtro antiparticolato

1 I sistemi di filtri antiparticolato per le macchine di cantiere devono:

a.
separare il 97 per cento delle particelle solide di diametro compreso tra 20 e 300 nm, da nuovi e dopo 1000 ore di funzionamento in un’utilizzazione tipica;
b.
separare il 90 per cento delle particelle solide durante il processo di rigenerazione;
c.
disporre di un sistema di sorveglianza elettronico che registri le perdite di pressione pericolose per il funzionamento, lanci un apposito allarme e interrompa l’aggiunta di additivi in caso di danno;
d.
presentare un coefficiente d’opacità inferiore a 0.15 m-1 durante la libera accelerazione del motore;
e.
essere fabbricati in modo tale da renderne impossibile l’installazione in senso contrario alla direzione d’attraversamento del flusso;
f.
essere corredati da istruzioni per la pulizia e la manutenzione;
g.
funzionare senza additivi contenenti rame né rivestimenti catalitici a base di rame nel sistema di trattamento dei gas di scarico; e
h.
limitare le emissioni secondarie di inquinanti per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio, e sostenibile sotto il profilo economico.

2 I metodi di misura e lo svolgimento delle prove sono stabiliti in base allo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente secondo la norma SN 27720697 oppure secondo il regolamento n. 132 UN/ECE98.

97 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

98 Regolamento n. 132 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 17 giugno 2014 - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi retrofit di controllo delle emissioni (REC) per veicoli utilitari pesanti, trattori agricoli e forestali nonché macchine e apparecchi mobili, equipaggiati di motori ad accensione e compressione; modificato dalla serie di modifiche 1 in vigore dal 22 gennaio 2015 (add. 131 rev. 1). Fonte: www. unece.org. Questo regolamento può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstrasse 68, 3063Ittigen.

33 Contrassegno

1 I fabbricanti o gli importatori devono applicare su ogni macchina di cantiere e su ogni sistema di filtro antiparticolato un contrassegno ben visibile, resistente e chiaramente leggibile. Tale contrassegno deve contenere i seguenti dati:

a.
nome del fabbricante o dell’importatore;
b.
numero di serie;
c.
designazione del tipo;
d.
nome dell’organismo di valutazione della conformità, per quanto sia prescritta una valutazione.

2 Il contrassegno della macchina di cantiere deve contenere inoltre i seguenti dati:

a.
anno di fabbricazione della macchina di cantiere;
b.
potenza del motore in kW;
c.
designazione del tipo di sistema di riduzione del particolato.

3 Se una macchina di cantiere già in circolazione viene equipaggiata successivamente con un sistema di filtro antiparticolato, l’installatore del sistema di filtro antiparticolato deve munire la macchina di cantiere di un contrassegno contenente i dati di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Le macchine di cantiere con motori che figurano nella lista delle famiglie di motori di cui all’articolo 19b capoverso 2 non necessitano di targhetta di identificazione sul sistema di filtro antiparticolato.

34 Manutenzione del sistema antinquinamento e controllo

1 Il detentore o il gestore di una macchina di cantiere deve eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento almeno una volta ogni 24 mesi. Egli deve conservare i risultati di detta manutenzione per almeno 2 anni e, se richiesto, esibirli alle autorità.

2 Le macchine di cantiere non sono soggette al controllo periodico ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive di particolato, essa può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.

4 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna

41 Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna

1 I motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi devono rispettare le esigenze applicabili secondo il regolamento (UE) 2016/162899.

2 Le limitazioni delle emissioni di cui all’allegato 1 non sono applicabili.

99 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 19b cpv.1bis.

42 Manutenzione del sistema antinquinamento e controllo

1 I detentori o i gestori di macchine o apparecchi con motore a combustione interna devono eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento ogni 24 mesi. Devono conservare i risultati di detta manutenzione per almeno due anni e, se richiesto, esibirli alle autorità. L’UFAM emana raccomandazioni.

2 Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna non sono soggetti al controllo periodico di cui all’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive, può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.

Allegato 5 100

100Aggiornato giusta il n. II dell’O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2498), il n. II delle O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639), del 18 giu. 2010 (RU 2010 2965) dai n. I e II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171), dal n. I dell’O del 3 mar. 2017 (RU 2017 715), dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687) e dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 793). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 set. 2008 qui avanti.

(art. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

1 Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi

11 Definizioni

1 Per olio «extra leggero» s’intendono gli oli da riscaldamento «extra leggero Euro» ed «extra leggero Eco».

2 L’olio vegetale allo stato naturale e il metilestere di olio vegetale che soddisfa i requisiti della norma EN 14214 (Prodotti petroliferi liquidi – Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel e per impianti di riscaldamento – Requisiti e metodi di prova)101 sono equiparati all’olio da riscaldamento «extra leggero Eco».

101 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

11 Tenore in zolfo degli oli da riscaldamentobis

Il tenore in zolfo:

a.
dell’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non deve superare lo 0,1 per cento (% m/m);
b.
dell’olio da riscaldamento «extra leggero Eco» non deve superare lo 0,005 per cento (% m/m);
c.
dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante» non deve superare il 2,8 per cento (% m/m).

12 Ulteriori esigenze per gli oli da riscaldamento

1 Agli oli da riscaldamento è vietato aggiungere additivi che contengono composti alogenati o di metalli pesanti (composti del ferro esclusi).

2 Inoltre all’olio da riscaldamento «extra leggero» è vietato aggiungere additivi che contengono sostanze, come i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio.

3 È vietato aggiungere oli esausti agli oli da riscaldamento.

13 Altri combustibili liquidi

131 Definizione

Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l’olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze secondo la cifra 132.

132 Esigenze

1 Gli altri combustibili liquidi, bruciando, non devono produrre né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze nocive rispetto alle emissioni prodotte dalla combustione dell’olio da riscaldamento «extra leggero».

2 Il tenore di sostanze nocive nel combustibile non deve superare i valori seguenti:

Cenere

50 mg/kg

Cloro

50 mg/kg

Bario

5 mg/kg

Piombo

5 mg/kg

Nichel

5 mg/kg

Vanadio

10 mg/kg

Zinco

5 mg/kg

Fosforo

5 mg/kg

Idrocarburi aromatici policlorurati (p. es. PCB)

1 mg/kg

3 In deroga al capoverso 2, per la cenere e il fosforo dei combustibili biogeni liquidi si applicano i seguenti valori:

Cenere

100 mg/kg

Fosforo

20 mg/kg 20 mg/kg

133 Applicabilità dell’allegato 2, cifra 71

Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 132 sono considerati rifiuti speciali.

2 Carbone, mattonelle di carbone e coke

Il tenore in zolfo nel carbone, nelle mattonelle di carbone e nel coke non deve superare il 3,0 per cento (% massa).

3 Legna da ardere

31 Definizioni

1 Sono considerati legna da ardere:

a.
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne come pure parti in legno massiccio non utilizzate e ricavate esclusivamente con procedimenti meccanici;
b.
la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia;
c.
gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché il legno sia dipinto, rivestito, incollato o trattato secondo processi simili; è escluso il legno che è stato impregnato con un procedimento a getto oppure ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati;
d.
legname di scarto non trattato da:
1.
pali di steccati, sostegni e altri oggetti di legno massiccio utilizzati in giardino o nell’agricoltura,
2.
palette a perdere in legno massiccio.

2 Non sono considerati legna da ardere:

a.
il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, gli scarti di legno provenienti da cantieri, da mobili di legno usati e il legname di scarto proveniente da imballaggi, incluse le palette come pure quello frammisto a legna da ardere di cui al capoverso 1; fanno eccezione le palette a perdere di cui al capoverso 1 lettera d numero 2;
b.
tutti gli altri materiali in legno, come:
1.
il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure di piombo,
2.
i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo,
3.
i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a.

32 Esigenze per pellet e mattonelle di legno

Il pellet e le mattonelle, considerati legno allo stato naturale ai sensi della cifra 31 capoverso 1 lettere a e b, possono essere importati a scopo commerciale e messi in commercio soltanto se:

il pellet adempie i requisiti della norma SN EN ISO 17225-2 (Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - parte 2: Definizione delle classi di pellet di legno)102 relativi alle classi di qualità A1 o A2 o è di qualità equivalente;

le mattonelle adempiono i requisiti della norma SN EN ISO 17225-3 (Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - parte 3: Definizione delle classi di bricchette di legno)103 relativi alle classi di qualità A1 o A2 o sono di qualità equivalente.

102 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

103 Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;www.snv.ch.

4 Combustibili e carburanti gassosi

41 Definizione

1 Sono considerati combustibili e carburanti gassosi:

a.
il gas naturale, il gas di petrolio e il gas di città che sono forniti dalle aziende pubbliche del gas;
b.
il gas liquido costituito da propano o butano o da una miscela dei due;
c.
l’idrogeno;
d.
i gas assimilabili al gas naturale, al gas di petrolio o al gas di città, come il biogas, il gas risultante dalla gassificazione di legna da ardere secondo la cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1 o i gas provenienti dagli impianti di depurazione delle acque;
e.
i gas provenienti dalle discariche nella misura in cui il tenore in composti organici e inorganici del fluoro e del cloro, indicati come acido fluoridrico e acido cloridrico, non supera, insieme, 50 mg/m3.

2 Tutti gli altri gas sono considerati rifiuti; la loro eliminazione mediante combustione deve dunque rispettare le esigenze secondo la cifra 71 dell’allegato 2. Ciò vale segnatamente per i gas provenienti dalle discariche, qualora tali gas non soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 lettera e.

42 Esigenze

Nei gas secondo la cifra 41 lettere a e b, il tenore in zolfo non deve superare il valore di 190 mg/kg.

5 Benzine

1 La benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro

Unità

Minimoa

Massimoa

Metodo di provab

Benzina per motori

Numero di ottani ricerca, RON

95,0c

EN ISO 5164

Numero di ottani motore, MON

85,0c

EN ISO 5163

Tensione di vapore (DVPE):

periodo estivo

kPa

60,0d

EN 13016-1

Distillazione:

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% (V/V)

46,0

evaporato a 150 °C

% (V/V)

75,0

Analisi degli idrocarburi:

olefinici

% (V/V)

18,0

EN 15553, EN ISO 22854

aromatici

% (V/V)

35,0

EN 15553, EN ISO 22854

benzene

% (V/V)

1,00

EN 12177, EN 238, EN ISO 22854

Tenore in ossigeno

% (m/m)

3,7

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854

Componenti ossigenati:

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854

metanolo

% (V/V)

3,0

etanolo

% (V/V)

10,0

alcole isopropilico

% (V/V)

12,0

alcole butilico terziario

% (V/V)

15,0

alcole isobutilico

% (V/V)

15,0

etere (5 o più atomi di carbonio)


% (V/V)



22,0

altri composti ossigenatie

% (V/V)

15,0

Tenore in zolfo
mg/kg
10,0
EN ISO 13032, EN ISO 20846, EN ISO 20884
Tenore in piombo
mg/l
5,0
EN 237

Osservazioni:

a
I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi – determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova».
b
Norme (comuni) determinanti per la prova:
EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)
Queste norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
c
In deroga alla presente tabella, il valore RON per la benzina normale deve raggiungere almeno 91 e il valore MON almeno 81.
d
Vale per le benzine utilizzate dal 1° mag. al 30 set.
e
Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione non superiore a 210 °C.

1bis Se la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, fino al 30 settembre 2025 la tensione di vapore massima di 60,0 kPa di cui al capoverso 1 può essere superata durante il periodo estivo nel rispetto dei seguenti limiti:

Tenore in bioetanolo

% (V/V)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Superamento massimo della tensione di vapore prescrittaa

kPa

3,7

6,0

7,2

7,8

8,0

8,0

7,9

7,9

7,8

7,8

Osservazione:

a
I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare fra il valore immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore al tenore in bioetanolo.

2 La benzina per aerei può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se il tenore in piombo non supera il valore di 0,56 g/l e il tenore in benzene l’1 per cento (% V/V). La benzina per aerei messa in commercio deve essere colorata di blu.

6 Olio diesel

L’olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro

Unità

Minimoa

Massimoa

Metodo di provab

Olio diesel

Numero di cetano

51,0c

EN ISO 5165, EN 15195, EN 16144, EN 16715

Densità a 15 °C

kg/m3

845,0

EN ISO 3675, EN ISO 12185

Ebollizione: 95 % (V/V) raccolta a

°C

360

EN ISO 3405, EN ISO 3924

Idrocarburi aromatici policiclici

% (m/m)

8,0

EN 12916

Tenore in zolfo

mg/kg

10,0

EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 13032

Osservazioni:

a
I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi – determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova».
b
Norme (comuni) determinanti per la prova:
EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)
Queste norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
c
In deroga alla presente tabella, il numero di cetano per le qualità invernali deve corrispondere almeno alle esigenze secondo la norma SN EN 590.

Allegato 6 104

104 Aggiornato giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

(art. 6 cpv. 3)

Altezza minima dei camini industriali

1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti nei quali il rapporto Q/S è superiore a 5, dove:

Q = flusso di massa dell’inquinante atmosferico emesso in g/h;

S = valore secondo la cifra 9.

2 Procedimento per il calcolo

1 L’altezza del camino è calcolata secondo le cifre 3 a 6.

2 Se sono emessi più inquinanti atmosferici, l’altezza del camino deve essere calcolata in base alla sostanza con il rapporto Q/S più alto.

3 Parametro H0

31 Determinazione di H0 secondo il diagramma 1

1 Il parametro H0 tiene conto degli influssi di breve durata di un inquinante atmosferico emesso da un singolo impianto. Viene determinato mediante il diagramma 1.

2 I fattori Q e F dipendono dalle condizioni d’emissione dell’impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori a pieno carico, assumendo per il combustibile e le emissioni le condizioni più sfavorevoli dal profilo della protezione dell’aria.

3 Il fattore S limita ad un valore determinato (= valore S) le immissioni massime di breve durata provocate da un impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori S secondo la cifra 9.

32 Determinazione di H0 nei singoli casi

1 Il parametro H0 è determinato nei singoli casi secondo le regole di calcolo riconosciute per l’altezza dei camini e la diffusione dei gas di scarico, se:

a.
i valori Q/S o F non sono compresi nel diagramma 1 oppure
b.
la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C.

2 Anche se la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C, il parametro H0 non può assumere un valore inferiore a quello indicato nel diagramma 1 per una temperatura di 55 °C.

4 Altezza minima in una zona piana senza ostacoli

1 L’altezza minima del camino in una zona piana senza ostacoli è:

H1 = f × H0

Il fattore di correzione f tiene conto degli influssi di lunga durata, dovuti all’incanalamento del vento.

2 Ad f si attribuiscono valori compresi fra 1,0 e 1,5 secondo i criteri seguenti:

f = 1,00 per luoghi senza una direzione prevalente dei venti;

f = 1,25 per luoghi con una situazione intermedia;

f = 1,50 per valli con vento canalizzato in modo marcato.

3 A seconda dell’ubicazione dell’impianto, f può assumere anche valori intermedi.

5 Determinazione della maggiorazione dell’altezzanelle zone edificate e boschive

Si deve tener conto degli ostacoli elevati (come costruzioni o boschi) in prossimità di camini industriali mediante una maggiorazione dell’altezza I1:

I1 = g × I

dove:

I = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante nella sfera d’influsso
dell’impianto. Per I si prendono valori compresi fra 0 (nessun ostacolo)
e 30 metri (p. es. bosco).

g = fattore di correzione con valori che variano da 0 a 1 secondo il diagramma 2.

6 Altezza di costruzione del camino

L’altezza di costruzione H del camino risulta dalla seguente formula:

H = H1 + I1

7 Esigenze più severe

In casi giustificati l’autorità esige camini più alti, per esempio quando:

a.
l’edificio presenta una forma particolare;
b.
le condizioni meteorologiche di diffusione sono particolarmente sfavorevoli;
c.
la situazione topografica è particolare, come in caso di valle angusta, pendio o conca del terreno.

8 Simboli

H (m) = altezza di costruzione del camino

H0 (m) = parametro per la determinazione di H1

H1 (m) = altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli

I (m) = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante

I1 (m) = maggiorazione dell’altezza in zona edificata o boschiva

f (–) = fattore di correzione, che tiene conto degli influssi di lunga durata dovuti all’incanalamento del vento

g (–) = fattore di correzione per zone edificate e boschive

Q (g/h) = flusso di massa dell’inquinante atmosferico emesso; le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido) sono indicate come diossido d’azoto

Rn (m3/h) = flusso volumetrico del gas di scarico in condizioni standard (0 °C, 1013 mbar)

t (°C) = temperatura del gas di scarico allo sbocco del camino

Δt (°C) = t–10 °C

F (m4/s3) = flusso ascensionale; F = 3,18 × 10-6 × Rn × Δt

S (µg/m3) = valore S (cfr. cifre 3 e 9)

9 Valori S

Sostanza nociva

S (µg/m3)

Polvere in sospensione (PM10)a

50

Acido cloridrico, indicato come HCl

100

Cloro

150

Acido fluoridrico e composti inorganici gassosi del fluoro, indicati come HF

1

Monossido di carbonio

8000

Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa

100

Idrogeno solforato

5

Ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto

100

Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 5:

della classe 1

0,5

della classe 2

2

della classe 3

5

Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 7:

della classe 1

50

della classe 2

200

della classe 3

1000

Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 8:

della classe 1

0,1

della classe 2

1

della classe 3

10

a
Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm.

Determinazione del parametro H0 per camini industriali

Diagramma 1

Determinazione del fattore di correzione g in zone edificate e boschive

Diagramma 2

I = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante (cifra 5)

H1 = altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli (cifra 4)

Allegato 7 105

105 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2015 (RU 2015 4171). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

(art. 2 cpv. 5)

Valori limite d’immissione

Sostanza nociva

Valore limite d’immissione

Definizione statistica

Anidride solforosa (SO2)

30 µg/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

100 µg/m3

95 % dei valori medi su ½ h di un anno ≤ 100 µg/m3

100 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Diossido d’azoto (NO2)

30 µg/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

100 µg/m3

95 % dei valori medi su ½ h di un anno ≤ 100 µg/m3

80 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Monossido di carbonio (CO)

8 mg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Ozono (O3)

100 µg/m3

98 % dei valori medi su ½ h di un mese ≤ 100 µg/m3

120 µg/m3

Valore medio su 1 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Polvere in sospensione (PM10)a

20 µg/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

50 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo tre volte all’anno

Polvere in sospensione (PM2.5)b

10 µg/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

Piombo (Pb) nella polvere in sospensione (PM10)

500 ng /m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

Cadmio (Cd) nella polvere in sospensione (PM10)

1,5 ng/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

Ricaduta di polvere in totale

200 mg/(m2 × d)

Valore annuo medio (media aritmetica)

Piombo (Pb)

nella ricaduta di polvere

100 µg/(m2 × d)

Valore annuo medio (media aritmetica)

Cadmio (Cd)

nella ricaduta di polvere

2 µg/(m2 × d)

Valore annuo medio (media aritmetica)

Zinco (Zn)

nella ricaduta di polvere

400 µg/(m2 × d)

Valore annuo medio (media aritmetica)

Tallio (Tl)

nella ricaduta di polvere

2 µg/(m2 × d)

Valore annuo medio (media aritmetica)

Osservazioni:

mg = milligrammo: 1 mg = 0,001 g

µg = microgrammo: 1 µg = 0,001 mg

ng = nanogrammo: 1 ng = 0,001 µg

d = giorno

Il segno «≤» significa «inferiore o uguale».

a
Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm.
b
Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm.

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