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Ordinanza
contro l’inquinamento fonico
(OIF)

del 15 dicembre 1986 (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 19, 21
capover­so 2, 23, 39 capoverso 1, 40 e 45 della legge federale del 7 ottobre 19831
sulla pro­te­zione dell’ambiente (legge),

ordina:

1RS 814.01

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione  

1 Lo sco­po del­la pre­sen­te or­di­nan­za è la pro­te­zio­ne dai ru­mo­ri dan­no­si o mo­le­sti.

2 Es­sa re­go­la:

a.
la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni fo­ni­che ester­ne pro­dot­te dall’eser­ci­zio di im­pian­ti nuo­vi o esi­sten­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 del­la leg­ge;
b.
la de­li­mi­ta­zio­ne e l’ur­ba­niz­za­zio­ne del­le zo­ne edi­fi­ca­bi­li nel­le zo­ne espo­ste ai ru­mo­ri;
c.
il ri­la­scio di au­to­riz­za­zio­ni di co­strui­re, in zo­ne espo­ste ai ru­mo­ri, edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re;
d.
l’iso­la­men­to con­tro i ru­mo­ri ester­ni e in­ter­ni nei nuo­vi edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re;
e.
l’iso­la­men­to con­tro i ru­mo­ri ester­ni ne­gli edi­fi­ci esi­sten­ti con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re;
f.
la de­ter­mi­na­zio­ne del­le im­mis­sio­ni fo­ni­che ester­ne e la lo­ro va­lu­ta­zio­ne in ba­se a va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne.

3 Es­sa non re­go­la:

a.
la pro­te­zio­ne con­tro il ru­mo­re pro­dot­to sull’area di un’azien­da nel­la mi­su­ra in cui col­pi­sce l’edi­fi­cio azien­da­le e le abi­ta­zio­ni an­nes­se all’in­ter­no di det­ta area;
b.
la pro­te­zio­ne con­tro gli in­fra­suo­ni e gli ul­tra­suo­ni.

42

2 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 12 apr. 2000, con ef­fet­to dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

Art. 2 Definizioni  

1 So­no im­pian­ti fis­si gli edi­fi­ci, le in­fra­strut­tu­re per il traf­fi­co, gli im­pian­ti tec­ni­ci de­gli edi­fi­ci e le al­tre in­stal­la­zio­ni non mo­bi­li il cui eser­ci­zio pro­vo­ca ru­mo­re ester­no. Ne fan­no se­gna­ta­men­te par­te le stra­de, gli im­pian­ti fer­ro­via­ri, gli ae­ro­por­ti, gli im­pian­ti dell’in­du­stria, del­le ar­ti e me­stie­ri e dell’agri­col­tu­ra, i po­li­go­ni di ti­ro non­ché le piaz­ze di ti­ro e d’eser­ci­zio mi­li­ta­ri per­ma­nen­ti.

2 So­no con­si­de­ra­ti im­pian­ti fis­si nuo­vi an­che gli im­pian­ti fis­si e gli edi­fi­ci di cui vie­ne cam­bia­ta com­ple­ta­men­te l’uti­liz­za­zio­ne.

3 Per li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni si in­ten­do­no sia i prov­ve­di­men­ti tec­ni­ci, di co­stru­zio­ne, d’eser­ci­zio, com­pre­si quel­li di­ri­gi­sti­ci, li­mi­ta­ti­vi o mo­de­ra­ti­vi del traf­fi­co rea­liz­za­ti su­gli im­pian­ti stes­si, sia i prov­ve­di­men­ti di co­stru­zio­ne mes­si in ope­ra sul­la via di pro­pa­ga­zio­ne del­le emis­sio­ni, che ser­vo­no a pre­ve­ni­re o a ri­dur­re la for­ma­zio­ne o la pro­pa­ga­zio­ne del ru­mo­re ester­no.

4 Il ri­sa­na­men­to è la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni di un im­pian­to fis­so esi­sten­te.

5 So­no va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne, i va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne e i va­lo­ri d’al­lar­me. So­no sta­bi­li­ti in fun­zio­ne del ti­po di ru­mo­re, del pe­rio­do del­la gior­na­ta, dell’uti­liz­za­zio­ne dell’edi­fi­cio e del­la zo­na da pro­teg­ge­re.

6 Per i lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re si in­ten­do­no:

a.
i lo­ca­li del­le abi­ta­zio­ni, tran­ne le cu­ci­ne sen­za ti­nel­lo, i ser­vi­zi e i ri­po­sti­gli;
b.
i lo­ca­li del­le azien­de nei qua­li per­so­ne sog­gior­na­no re­go­lar­men­te per un pe­rio­do pro­lun­ga­to, tran­ne i lo­ca­li nei qua­li si ten­go­no ani­ma­li da red­di­to e i lo­ca­li con no­te­vo­le ru­mo­re azien­da­le.

Capitolo 2: Veicoli, apparecchi e macchine mobili

Sezione 1: Limitazione delle emissioni dei veicoli

Art. 3  

1 Le emis­sio­ni fo­ni­che dei vei­co­li a mo­to­re, de­gli ae­ro­mo­bi­li, dei bat­tel­li e dei vei­co­li fer­ro­via­ri de­vo­no es­se­re li­mi­ta­te nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co.

2 La li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni è ret­ta ri­spet­ti­va­men­te dal­la le­gi­sla­zio­ne sul­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le, sul­la na­vi­ga­zio­ne ae­rea ci­vi­le, sul­la na­vi­ga­zio­ne in­ter­na e sul­le fer­ro­vie, per i vei­co­li che sot­to­stan­no ad una di det­te le­gi­sla­zio­ni.

3 La li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni de­gli al­tri vei­co­li è ret­ta dal­le pre­scri­zio­ni su­gli ap­pa­rec­chi e mac­chi­ne mo­bi­li.

Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli apparecchi e macchine mobili

Art. 4 Principio  

1 Le emis­sio­ni fo­ni­che ester­ne de­gli ap­pa­rec­chi e mac­chi­ne mo­bi­li de­vo­no es­se­re li­mi­ta­te:

a.
nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co, e
b.
in mo­do che il be­nes­se­re fi­si­co del­la po­po­la­zio­ne col­pi­ta non sia sen­si­bil­men­te di­stur­ba­to.

2 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va or­di­na prov­ve­di­men­ti che con­cer­no­no l’eser­ci­zio o la co­stru­zio­ne o che as­si­cu­ra­no una ma­nu­ten­zio­ne a re­go­la d’ar­te.

3 Quan­do im­mis­sio­ni fo­ni­che no­te­vol­men­te mo­le­ste pro­dot­te dal fun­zio­na­men­to o dall’im­pie­go di ar­mi, di ap­pa­rec­chi o mac­chi­ne mi­li­ta­ri non pos­so­no es­se­re evi­ta­te, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ac­cor­da fa­ci­li­ta­zio­ni.

4 La li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni pro­dot­te da ap­pa­rec­chi e mac­chi­ne che ser­vo­no al fun­zio­na­men­to di un im­pian­to fis­so è ret­ta dal­le pre­scri­zio­ni su­gli im­pian­ti fis­si.

Art. 5 Valutazione della conformità e contrassegno di apparecchi e macchine 3  

1 Gli ap­pa­rec­chi e le mac­chi­ne de­sti­na­ti a es­se­re uti­liz­za­ti all’aper­to pos­so­no es­se­re mes­si in com­mer­cio so­lo se so­no sta­ti sot­to­po­sti a una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e so­no mu­ni­ti del re­la­ti­vo con­tras­se­gno.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) sta­bi­li­sce:4

a.
gli ap­pa­rec­chi e le mac­chi­ne da sot­to­por­re all’ob­bli­go del­la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e del con­tras­se­gno;
b.
le esi­gen­ze in ma­te­ria di li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni e in ma­te­ria di con­tras­se­gno, te­nen­do con­to del­le nor­me ri­co­no­sciu­te sul pia­no in­ter­na­zio­na­le;
c.
i do­cu­men­ti da pre­sen­ta­re per la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
d.
i me­to­di d’esa­me, di mi­su­ra­zio­ne e di cal­co­lo de­ter­mi­nan­ti;
e.
il con­trol­lo suc­ces­si­vo;
f.
il ri­co­no­sci­men­to di ri­sul­ta­ti d’esa­me e di con­tras­se­gni este­ri.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ago. 2006, in vi­go­re dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 6 Direttive sul rumore dei cantieri  

L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te5 ema­na di­ret­ti­ve sui prov­ve­di­men­ti di co­stru­zio­ne e d’eser­ci­zio per li­mi­ta­re il ru­mo­re dei can­tie­ri.

5 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RU 20044937). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Capitolo 3: Impianti fissi nuovi o modificati

Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi  

1 Le emis­sio­ni fo­ni­che di un im­pian­to fis­so nuo­vo de­vo­no es­se­re li­mi­ta­te se­con­do le di­spo­si­zio­ni dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va:

a.
nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co, e
b.
in mo­do che le im­mis­sio­ni fo­ni­che pro­dot­te da det­to im­pian­to non su­pe­ri­no i va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne.

2 Se l’os­ser­van­za dei va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne co­sti­tuis­se un one­re spro­por­zio­na­to ri­spet­to all’im­pian­to e se esi­ste un in­te­res­se pub­bli­co pre­pon­de­ran­te per l’im­pian­to, se­gna­ta­men­te an­che in re­la­zio­ne al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ac­cor­da fa­ci­li­ta­zio­ni. I va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne non pos­so­no tut­ta­via es­se­re su­pe­ra­ti.6

6Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vi­go­re dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).

Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati  

1 Se un im­pian­to fis­so già esi­sten­te vie­ne mo­di­fi­ca­to, le emis­sio­ni fo­ni­che del­le par­ti d’im­pian­to nuo­ve o mo­di­fi­ca­te de­vo­no es­se­re li­mi­ta­te se­con­do le di­spo­si­zio­ni dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co.7

2 Se un im­pian­to è mo­di­fi­ca­to so­stan­zial­men­te, le emis­sio­ni fo­ni­che dell’in­te­ro im­pian­to de­vo­no es­se­re al­me­no li­mi­ta­te in mo­do ta­le da non su­pe­ra­re i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne.

3 Le tra­sfor­ma­zio­ni, gli in­gran­di­men­ti e i cam­bia­men­ti dell’eser­ci­zio cau­sa­ti dal ti­to­la­re dell’im­pian­to so­no con­si­de­ra­ti co­me mo­di­fi­ca­zio­ne so­stan­zia­le di un im­pian­to fis­so, se c’è da aspet­tar­si che l’im­pian­to stes­so o la mag­gio­re sol­le­ci­ta­zio­ne de­gli im­pian­ti per il traf­fi­co esi­sten­ti pro­vo­chi im­mis­sio­ni fo­ni­che per­cet­ti­bil­men­te più ele­va­te. La ri­co­stru­zio­ne dell’im­pian­to è sem­pre con­si­de­ra­ta una mo­di­fi­ca­zio­ne so­stan­zia­le.

4 Nel ca­so in cui un im­pian­to fis­so nuo­vo ven­ga mo­di­fi­ca­to, va­le l’ar­ti­co­lo 7.8

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

8Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vi­go­re dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).

Art. 9 Maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico  

L’eser­ci­zio di un im­pian­to fis­so nuo­vo o mo­di­fi­ca­to so­stan­zial­men­te non de­ve:

a.
né com­por­ta­re il su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne a cau­sa del­la mag­gio­re sol­le­ci­ta­zio­ne di un im­pian­to per il traf­fi­co;
b.
né pro­vo­ca­re, a cau­sa del­la mag­gio­re sol­le­ci­ta­zio­ne di un im­pian­to per il traf­fi­co che de­ve es­se­re ri­sa­na­to, im­mis­sio­ni fo­ni­che per­cet­ti­bil­men­te più ele­va­te.
Art. 10 Provvedimenti d’isolamento acustico di edifici esistenti  

1 Se per im­pian­ti fis­si nuo­vi o mo­di­fi­ca­ti so­stan­zial­men­te, pub­bli­ci o con­ces­sio­na­ti, le esi­gen­ze se­con­do gli ar­ti­co­li 7 ca­po­ver­so 2 e 8 ca­po­ver­so 2 o se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 non pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­te, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ob­bli­ga i pro­prie­ta­ri de­gli edi­fi­ci esi­sten­ti espo­sti al ru­mo­re ad iso­la­re se­con­do l’al­le­ga­to 1 le fi­ne­stre dei lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re.

2 Con l’ac­cor­do dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, i pro­prie­ta­ri pos­so­no ap­pli­ca­re ai lo­ro edi­fi­ci al­tri prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, se que­sti per­met­to­no di ri­dur­re nel­la stes­sa mi­su­ra il ru­mo­re all’in­ter­no dei lo­ca­li.

3 Nes­sun prov­ve­di­men­to d’iso­la­men­to acu­sti­co de­ve es­se­re pre­so quan­do:

a.
c’è da aspet­tar­si che non pro­dur­rà una ri­du­zio­ne per­cet­ti­bi­le del ru­mo­re nell’edi­fi­cio;
b.
pre­val­go­no gli in­te­res­si per la pro­te­zio­ne di un si­to o di un mo­nu­men­to sto­ri­co;
c.
l’edi­fi­cio sa­rà de­mo­li­to pre­su­mi­bil­men­te en­tro tre an­ni dal­la mes­sa in fun­zio­ne dell’im­pian­to nuo­vo o mo­di­fi­ca­to op­pu­re quan­do en­tro ta­le ter­mi­ne i lo­ca­li sa­ran­no de­sti­na­ti ad un uso non sen­si­bi­le al ru­mo­re.
Art. 11 Spese  

1 Il ti­to­la­re dell’im­pian­to nuo­vo o mo­di­fi­ca­to so­stan­zial­men­te sop­por­ta le spe­se per la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni pro­dot­te dal suo im­pian­to.

2 Se il pro­prie­ta­rio di un edi­fi­cio de­ve pren­de­re prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1, il ti­to­la­re dell’im­pian­to de­ve inol­tre sop­por­ta­re le spe­se de­bi­ta­men­te giu­sti­fi­ca­te, in uso lo­cal­men­te, per:

a.
la pro­get­ta­zio­ne e la di­re­zio­ne dei la­vo­ri;
b.
l’iso­la­men­to acu­sti­co del­le fi­ne­stre ne­ces­sa­rio ai sen­si dell’al­le­ga­to 1 e i la­vo­ri d’adat­ta­men­to in­di­spen­sa­bi­li;
c.
il fi­nan­zia­men­to se no­no­stan­te l’in­vi­to del pro­prie­ta­rio dell’edi­fi­cio non ha ver­sa­to al­cun ac­con­to;
d.
even­tua­li tas­se.

3 Se il pro­prie­ta­rio dell’edi­fi­cio de­ve pren­de­re prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 2, il ti­to­la­re dell’im­pian­to sop­por­ta le spe­se de­bi­ta­men­te giu­sti­fi­ca­te, in uso lo­cal­men­te, so­lo nel­la mi­su­ra in cui non su­pe­ra­no quel­le se­con­do il ca­po­ver­so 2. Le al­tre spe­se so­no a ca­ri­co del pro­prie­ta­rio dell’edi­fi­cio.

4 Quan­do le li­mi­ta­zio­ni d’emis­sio­ne o i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co de­vo­no es­se­re at­tua­ti a cau­sa del ru­mo­re pro­dot­to da più im­pian­ti, le spe­se so­no ri­par­ti­te in pro­por­zio­ne al­le im­mis­sio­ni fo­ni­che di cia­scun im­pian­to.

5 Le spe­se di ma­nu­ten­zio­ne e di rin­no­va­men­to dei prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co so­no a ca­ri­co del pro­prie­ta­rio dell’edi­fi­cio.

Art. 12 Controlli  

L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va con­trol­la, al più tar­di un an­no do­po la mes­sa in eser­ci­zio dell’im­pian­to nuo­vo o mo­di­fi­ca­to, che le li­mi­ta­zio­ni d’emis­sio­ne e i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co or­di­na­ti sia­no sta­ti at­tua­ti. In ca­so di dub­bio esa­mi­na l’ef­fi­ca­cia dei prov­ve­di­men­ti.

Capitolo 4: Impianti fissi esistenti

Sezione 1: Risanamento e provvedimenti d’isolamento acustico

Art. 13 Risanamenti  

1 Per gli im­pian­ti fis­si che con­tri­bui­sco­no in mo­do de­ter­mi­nan­te al su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va or­di­na, do­po aver sen­ti­to il de­ten­to­re dell’im­pian­to, i ri­sa­na­men­ti ne­ces­sa­ri.

2 Gli im­pian­ti de­vo­no es­se­re ri­sa­na­ti:

a.
nel­la mag­gior mi­su­ra pos­si­bi­le dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio e sop­por­ta­bi­le sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co, e
b.
in mo­do che i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne non sia­no su­pe­ra­ti.

3 Se nes­sun in­te­res­se pre­pon­de­ran­te vi si op­po­ne, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va dà la pre­fe­ren­za ai prov­ve­di­men­ti che im­pe­di­sco­no o ri­du­co­no la pro­du­zio­ne del ru­mo­re ri­spet­to a quel­li che ne im­pe­di­sco­no o ne ri­du­co­no sem­pli­ce­men­te la pro­pa­ga­zio­ne.

4 Nes­sun ri­sa­na­men­to de­ve es­se­re ef­fet­tua­to, se:

a.
i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne so­no su­pe­ra­ti so­lo in zo­ne di co­stru­zio­ne non an­co­ra ur­ba­niz­za­te;
b.
sul­la ba­se del di­rit­to can­to­na­le di co­stru­zio­ne e di pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio, sul luo­go del­le im­mis­sio­ni fo­ni­che sa­ran­no pre­se mi­su­re di pia­ni­fi­ca­zio­ne, si­ste­ma­zio­ne o co­stru­zio­ne che per­met­te­ran­no, pri­ma del­lo sca­de­re dei ter­mi­ni fis­sa­ti (art. 17), di ri­spet­ta­re i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne.
Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento  

1 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ac­cor­da fa­ci­li­ta­zio­ni nel­la mi­su­ra in cui:

a.
il ri­sa­na­men­to pro­vo­ca li­mi­ta­zio­ni dell’eser­ci­zio spro­por­zio­na­te o co­sti spro­por­zio­na­ti;
b.
in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti, se­gna­ta­men­te nel cam­po del­la pro­te­zio­ne dei si­ti, del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio, del­la si­cu­rez­za del traf­fi­co o dell’eser­ci­zio, co­me pu­re del­la di­fe­sa in­te­gra­ta, si op­pon­go­no al ri­sa­na­men­to.

2 I va­lo­ri d’al­lar­me non de­vo­no tut­ta­via es­se­re su­pe­ra­ti da­gli im­pian­ti pri­va­ti non con­ces­sio­na­ti.

Art. 15 Provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti  

1 Se per im­pian­ti fis­si pub­bli­ci o con­ces­sio­na­ti non pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­ti i va­lo­ri d’al­lar­me a cau­sa del­le fa­ci­li­ta­zio­ni ac­cor­da­te, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ob­bli­ga i pro­prie­ta­ri de­gli edi­fi­ci esi­sten­ti espo­sti al ru­mo­re ad iso­la­re ai sen­si dell’al­le­ga­to 1 le fi­ne­stre dei lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re.

2 Con l’ac­cor­do dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, i pro­prie­ta­ri pos­so­no ap­pli­ca­re ai lo­ro edi­fi­ci al­tri prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, se que­sti per­met­to­no di ri­dur­re nel­la stes­sa mi­su­ra il ru­mo­re all’in­ter­no dei lo­ca­li.

3 Nes­sun prov­ve­di­men­to d’iso­la­men­to acu­sti­co de­ve es­se­re pre­so quan­do:

a.
c’è da aspet­tar­si che non pro­dur­rà una ri­du­zio­ne per­cet­ti­bi­le del ru­mo­re nell’edi­fi­cio;
b.
pre­val­go­no gli in­te­res­si per la pro­te­zio­ne di un si­to o di un mo­nu­men­to sto­ri­co;
c.
l’edi­fi­cio sa­rà de­mo­li­to pre­su­mi­bil­men­te en­tro tre an­ni dal­la no­ti­fi­ca del­la de­ci­sio­ne sui prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co da ef­fet­tua­re op­pu­re quan­do en­tro ta­le ter­mi­ne i lo­ca­li sa­ran­no de­sti­na­ti ad un uso non sen­si­bi­le al ru­mo­re.
Art. 16 Spese  

1 Il de­ten­to­re dell’im­pian­to sop­por­ta le spe­se di ri­sa­na­men­to del suo im­pian­to.

2 Il de­ten­to­re di un im­pian­to pub­bli­co o con­ces­sio­na­to sop­por­ta inol­tre le spe­se ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 11 per i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co su edi­fi­ci esi­sten­ti, quan­do non è in gra­do di li­be­rar­si, ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 del­la leg­ge, da ta­le ob­bli­go.

3 Quan­do i ri­sa­na­men­ti o i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co de­vo­no es­se­re at­tua­ti a cau­sa del ru­mo­re pro­dot­to da più im­pian­ti, le spe­se so­no ri­par­ti­te in pro­por­zio­ne al­le im­mis­sio­ni fo­ni­che di cia­scun im­pian­to.

4 Le spe­se di ma­nu­ten­zio­ne e di rin­no­va­men­to dei prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co so­no a ca­ri­co del pro­prie­ta­rio dell’edi­fi­cio.

Art. 17 Termini  

1 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va fis­sa i ter­mi­ni per il ri­sa­na­men­to e per i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co a se­con­da del­la lo­ro ur­gen­za.

2 Per la va­lu­ta­zio­ne dell’ur­gen­za so­no de­ter­mi­nan­ti:

a.
l’en­ti­tà del su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne;
b.
il nu­me­ro del­le per­so­ne col­pi­te dal ru­mo­re;
c.
il rap­por­to fra la spe­sa e il gio­va­men­to.

3 I ri­sa­na­men­ti e i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co de­vo­no es­se­re ese­gui­ti al più tar­di 15 an­ni do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

4 Per la rea­liz­za­zio­ne di ri­sa­na­men­ti e prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co ine­ren­ti al­le stra­de il ter­mi­ne (cpv. 3) è pro­ro­ga­to co­me se­gue:

a.
fi­no al 31 mar­zo 2015 per le stra­de na­zio­na­li;
b.
fi­no al 31 mar­zo 2018 per le stra­de prin­ci­pa­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 12 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 22 mar­zo 19859 con­cer­nen­te l’uti­liz­za­zio­ne dell’im­po­sta su­gli oli mi­ne­ra­li a de­sti­na­zio­ne vin­co­la­ta (LU­Min) non­ché per le al­tre stra­de.10

5 Per la rea­liz­za­zio­ne di ri­sa­na­men­ti e prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co di im­pian­ti fer­ro­via­ri val­go­no i ter­mi­ni pre­vi­sti dal­la leg­ge fe­de­ra­le del 24 mar­zo 200011 con­cer­nen­te il ri­sa­na­men­to fo­ni­co del­le fer­ro­vie.12

6 I ri­sa­na­men­ti e i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co de­vo­no es­se­re rea­liz­za­ti:

a.
en­tro il 31 lu­glio 2020, per gli ae­ro­dro­mi mi­li­ta­ri;
b.
en­tro il 31 mag­gio 2016, per gli ae­ro­dro­mi ci­vi­li sui qua­li cir­co­la­no ve­li­vo­li gran­di;
c.
en­tro il 1° no­vem­bre 2016, per gli im­pian­ti di ti­ro ci­vi­li per i qua­li vi­ge l’ob­bli­go di ri­sa­na­men­to in ba­se al­la mo­di­fi­ca del 23 ago­sto 200613 del­l’al­le­ga­to 7;
d.
en­tro il 31 lu­glio 2025, per le piaz­ze d’ar­mi, di ti­ro e d’eser­ci­zio mi­li­ta­ri.14

9 RS 725.116.2

10 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° set. 2004, in vi­go­re dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

11 RS 742.144

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° set. 2004, in vi­go­re dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

13 RU 2006 3693

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 18 Controlli  

L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va con­trol­la, al più tar­di un an­no do­po l’ese­cu­zio­ne del ri­sa­na­men­to o dei prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, che que­sti sia­no con­for­mi al­le mi­su­re or­di­na­te. In ca­so di dub­bio esa­mi­na l’ef­fi­ca­cia dei prov­ve­di­men­ti.

Art. 1915  

15 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 1° set. 2004, con ef­fet­to dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Art. 20 Rilevamenti periodici 16  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te ef­fet­tua pe­rio­di­ca­men­te, pres­so le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve, ri­le­va­men­ti sul­lo sta­to dei ri­sa­na­men­ti e dei prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co con­cer­nen­ti in par­ti­co­la­re le stra­de, gli im­pian­ti fer­ro­via­ri, gli ae­ro­dro­mi, i po­li­go­ni di ti­ro, non­ché le piaz­ze di ti­ro e d’eser­ci­zio mi­li­ta­ri.

2 Per le stra­de, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te chie­de al­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve di pre­sen­ta­re, en­tro il 31 mar­zo, in par­ti­co­la­re:

a.
una pa­no­ra­mi­ca con­cer­nen­te:
1.
le stra­de o i trat­ti stra­da­li da ri­sa­na­re,
2.
i tem­pi pre­vi­sti per il ri­sa­na­men­to di ta­li stra­de e trat­ti stra­da­li,
3.
le spe­se com­ples­si­ve per i sud­det­ti ri­sa­na­men­ti e prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, e
4.
il nu­me­ro del­le per­so­ne espo­ste a im­mis­sio­ni fo­ni­che su­pe­rio­ri ai va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne e ai va­lo­ri d’al­lar­me;
b.
un rap­por­to ri­guar­dan­te:
1.
i ri­sa­na­men­ti ef­fet­tua­ti du­ran­te l’an­no pre­ce­den­te su stra­de o trat­ti stra­da­li e i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, e
2.
l’ef­fi­ca­cia di ta­li ri­sa­na­men­ti e prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, non­ché le spe­se da es­si de­ri­van­ti.

3 Per le stra­de na­zio­na­li, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te chie­de le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 2 all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le stra­de. Per le stra­de prin­ci­pa­li e le al­tre stra­de le chie­de ai Can­to­ni. Le in­for­ma­zio­ni de­vo­no es­se­re inol­tra­te se­con­do le di­spo­si­zio­ni dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te.

4 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te va­lu­ta le in­for­ma­zio­ni rac­col­te, con par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne al­lo sta­to di avan­za­men­to dei ri­sa­na­men­ti, non­ché all’ef­fi­ca­cia dei prov­ve­di­men­ti e al­le re­la­ti­ve spe­se. In­fi­ne, co­mu­ni­ca al­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve i ri­sul­ta­ti del­la va­lu­ta­zio­ne e li pub­bli­ca.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 14 dell’O del 7 nov. 2007 sul­la Nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico nel caso di strade principali e altre strade esistenti17

17 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 21 Diritto ai sussidi  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne ac­cor­da sus­si­di per ri­sa­na­men­ti e prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co su edi­fi­ci esi­sten­ti:18

a.
per le stra­de prin­ci­pa­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 12 LU­Min19;
b.
per le al­tre stra­de.

2 I sus­si­di di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a so­no par­te in­te­gran­te dei sus­si­di glo­ba­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 LU­Min, men­tre i sus­si­di di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b so­no ac­cor­da­ti glo­bal­men­te per i trat­ti fis­sa­ti ne­gli ac­cor­di pro­gram­ma­ti­ci con i Can­to­ni.

3 ...20

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vi­go­re dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965).

19 RS725.116.2

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 feb. 2018 (RU 2018 965). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, con ef­fet­to dal 1° lug. 2021 (RU 2021 293).

Art. 22 Domanda  

1 Il Can­to­ne pre­sen­ta la do­man­da di sus­si­di per i ri­sa­na­men­ti e i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co re­la­ti­vi al­le stra­de di cui all’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te.

2 La do­man­da de­ve con­te­ne­re in par­ti­co­la­re in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti:

a.
le stra­de o i trat­ti stra­da­li da ri­sa­na­re du­ran­te il pe­rio­do di va­li­di­tà dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co;
b.
i prov­ve­di­men­ti di ri­sa­na­men­to e d’iso­la­men­to acu­sti­co pre­vi­sti e le re­la­ti­ve spe­se;
c.
l’ef­fi­ca­cia per­se­gui­ta con ta­li prov­ve­di­men­ti.
Art. 23 Accordo programmatico  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te sti­pu­la un ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co con l’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te.

2 Og­get­to dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co so­no in par­ti­co­la­re:

a.
le stra­de o i trat­ti stra­da­li da ri­sa­na­re;
b.
i sus­si­di del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.
il con­trol­ling.

3 La du­ra­ta dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co è di quat­tro an­ni; in ca­si mo­ti­va­ti può es­se­re con­cor­da­ta una du­ra­ta su­pe­rio­re o in­fe­rio­re.21

4 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te ema­na di­ret­ti­ve re­la­ti­ve al­la pro­ce­du­ra in ma­te­ria di ac­cor­di pro­gram­ma­ti­ci, non­ché al­le in­for­ma­zio­ni e ai do­cu­men­ti ri­guar­dan­ti l’og­get­to dell’ac­cor­do pro­gram­ma­ti­co.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vi­go­re dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965).

Art. 24 Calcolo dei sussidi  

1 L’am­mon­ta­re dei sus­si­di per i ri­sa­na­men­ti è sta­bi­li­to in ba­se:

a.
al nu­me­ro del­le per­so­ne pro­tet­te me­dian­te ta­li prov­ve­di­men­ti; e
b.
al­la ri­du­zio­ne dell’in­qui­na­men­to fo­ni­co.

2 Per prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co su edi­fi­ci esi­sten­ti so­no ac­cor­da­ti 400 fran­chi per ogni fi­ne­stra in­so­no­riz­za­ta o per ogni al­tro prov­ve­di­men­to edi­le d’iso­la­men­to acu­sti­co di ef­fi­ca­cia ana­lo­ga.

3 L’am­mon­ta­re dei sus­si­di è ne­go­zia­to tra la Con­fe­de­ra­zio­ne e il Can­to­ne.

Art. 24a e 24b  

Abro­ga­ti

Art. 25 Pagamento  

I sus­si­di glo­ba­li so­no pa­ga­ti a ra­te.

Art. 26 Rendicontazione e controllo  

1 Il Can­to­ne pre­sen­ta ogni an­no all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te un rap­por­to sull’im­pie­go dei sus­si­di.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te con­trol­la a cam­pio­ne:

a.
l’ese­cu­zio­ne di sin­go­le mi­su­re con­for­me­men­te agli obiet­ti­vi pro­gram­ma­ti­ci;
b.
l’im­pie­go dei sus­si­di ver­sa­ti.
Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te so­spen­de to­tal­men­te o in par­te i pa­ga­men­ti ra­tea­li nel cor­so del pro­gram­ma se il Can­to­ne:

a.
non adem­pie all’ob­bli­go di ren­di­con­ta­zio­ne (art. 26 cpv. 1);
b.
ca­gio­na per col­pa pro­pria una gra­ve ina­dem­pien­za nel­la sua pre­sta­zio­ne.

2 Se, do­po la con­clu­sio­ne del pro­gram­ma, ri­sul­ta che la pre­sta­zio­ne è sta­ta ese­gui­ta so­lo par­zial­men­te, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te ne esi­ge la cor­ret­ta ese­cu­zio­ne da par­te del Can­to­ne, sta­bi­len­do un ter­mi­ne ade­gua­to.

3 Se im­pian­ti per i qua­li so­no sta­ti ac­cor­da­ti aiu­ti fi­nan­zia­ri o in­den­ni­tà so­no sot­trat­ti al lo­ro sco­po, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te può esi­ge­re che il Can­to­ne or­di­ni, en­tro un ter­mi­ne ade­gua­to, la ces­sa­zio­ne del­la sot­tra­zio­ne al­lo sco­po o il suo an­nul­la­men­to.

4 Se le la­cu­ne non so­no col­ma­te o la sot­tra­zio­ne al­lo sco­po non ces­sa o non è an­nul­la­ta, la re­sti­tu­zio­ne è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 28 e 29 del­la leg­ge del 5 ot­to­bre 199022 sui sus­si­di.

Art. 28  

Abro­ga­to

Capitolo 5: Requisiti delle zone edificabili e autorizzazioni di costruire nelle zone esposte ai rumori

Art. 29 Delimitazione di nuove zone edificabili e di nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata  

1 Le nuo­ve zo­ne edi­fi­ca­bi­li de­sti­na­te ad edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re e le nuo­ve zo­ne non edi­fi­ca­bi­li che ri­chie­do­no una pro­te­zio­ne fo­ni­ca ele­va­ta pos­so­no es­se­re de­li­mi­ta­te so­lo nel­le zo­ne nel­le qua­li le im­mis­sio­ni fo­ni­che non su­pe­ra­no i va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne o nel­le qua­li ta­li va­lo­ri pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­ti gra­zie a mi­su­re di pia­ni­fi­ca­zio­ne, si­ste­ma­zio­ne o co­stru­zio­ne.

223

23Abro­ga­to dal n. I dell’O del 16 giu. 1997, con ef­fet­to dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).

Art. 30 Urbanizzazione delle zone edificabili 24  

Le zo­ne edi­fi­ca­bi­li de­sti­na­te ad edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re che al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge non era­no an­co­ra ur­ba­niz­za­te pos­so­no es­se­re ur­ba­niz­za­te so­lo nel­la mi­su­ra in cui i va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne so­no ri­spet­ta­ti op­pu­re pos­so­no es­ser­lo sia me­dian­te il cam­bia­men­to del­la de­sti­na­zio­ne del­le zo­ne sia me­dian­te mi­su­re di pia­ni­fi­ca­zio­ne, si­ste­ma­zio­ne o co­stru­zio­ne. L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va può ac­cor­da­re del­le ec­ce­zio­ni per pic­co­le par­ti di zo­ne edi­fi­ca­bi­li.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 31 Autorizzazione di costruire nelle zone esposte ai rumori  

1 Quan­do i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne so­no su­pe­ra­ti, la co­stru­zio­ne o la mo­di­fi­ca­zio­ne so­stan­zia­le di un edi­fi­cio con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re può es­se­re au­to­riz­za­ta sol­tan­to se det­ti va­lo­ri pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­ti:

a.
gra­zie al­la di­spo­si­zio­ne dei lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re sul la­to op­po­sto dell’edi­fi­cio ri­spet­to al ru­mo­re stes­so; op­pu­re
b.
gra­zie a mi­su­re di co­stru­zio­ne o di si­ste­ma­zio­ne che pro­teg­ga­no l’edi­fi­cio dai ru­mo­ri.25

2 Se i prov­ve­di­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1 non per­met­to­no di ri­spet­ta­re i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne, l’au­to­riz­za­zio­ne di co­strui­re può es­se­re ac­cor­da­ta so­lo se esi­ste un in­te­res­se pre­pon­de­ran­te per la co­stru­zio­ne dell’edi­fi­cio e se l’au­to­ri­tà can­to­na­le è con­sen­zien­te.

3 Le spe­se per det­ti prov­ve­di­men­ti so­no a ca­ri­co del pro­prie­ta­rio del ter­re­no.

25Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vi­go­re dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588).

Art. 31a Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi 26  

1 In pros­si­mi­tà di ae­ro­por­ti sui qua­li cir­co­la­no ve­li­vo­li gran­di, i va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne e i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 222 so­no ri­spet­ta­ti du­ran­te le ore not­tur­ne se:

a.
dal­le ore 24 al­le 6 non è pre­vi­sta al­cu­na at­ti­vi­tà ae­rea;
b.
i lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re so­no pro­tet­ti con­tro il ru­mo­re ester­no e in­ter­no al­me­no se­con­do le esi­gen­ze mag­gio­ra­te in ma­te­ria di iso­la­men­to acu­sti­co pre­vi­ste dal­la nor­ma SIA 181 del 1° giu­gno 200627 del­la So­cie­tà sviz­ze­ra de­gli in­ge­gne­ri e de­gli ar­chi­tet­ti; e
c.
le ca­me­re da let­to:
1.
di­spon­go­no di una fi­ne­stra che si chiu­de au­to­ma­ti­ca­men­te tra le ore 22 e le 24 e si può apri­re au­to­ma­ti­ca­men­te nel­le re­stan­ti ore, e
2.
so­no con­ce­pi­te in mo­do da ga­ran­ti­re un cli­ma ade­gua­to dei lo­ca­li.

2 Al mo­men­to del­la de­li­mi­ta­zio­ne o dell’ur­ba­niz­za­zio­ne di zo­ne edi­fi­ca­bi­li, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te prov­ve­de af­fin­ché le esi­gen­ze di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re b e c sia­no de­fi­ni­te in mo­do vin­co­lan­te per i pro­prie­ta­ri fon­dia­ri.

3 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te ema­na rac­co­man­da­zio­ni per l’ese­cu­zio­ne del ca­po­ver­so 1 let­te­ra c. A tal fi­ne, tie­ne con­to del­le nor­me tec­ni­che de­ter­mi­nan­ti.

26 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vi­go­re dal 1° feb. 2015 (RU 2014 4501).

27 La nor­ma men­zio­na­ta può es­se­re con­sul­ta­ta gra­tui­ta­men­te pres­so la So­cie­tà sviz­ze­ra de­gli in­ge­gne­ri e de­gli ar­chi­tet­ti (SIA), Sel­nau­stras­se 16, 8027Zu­ri­go, o or­di­na­ta die­tro pa­ga­men­to all’in­di­riz­zo In­ter­net: www.sia.ch.

Capitolo 6: Isolamento acustico dei nuovi edifici

Art. 32 Esigenze  

1 Il com­mit­ten­te di un nuo­vo edi­fi­cio prov­ve­de af­fin­ché l’iso­la­men­to acu­sti­co de­gli ele­men­ti edi­li ester­ni e di quel­li di se­pa­ra­zio­ne dei lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re co­me pu­re del­le sca­le e de­gli im­pian­ti tec­ni­ci dell’edi­fi­cio cor­ri­spon­da al­le re­go­le ri­co­no­sciu­te dell’edi­li­zia. Co­me ta­li val­go­no in par­ti­co­la­re, per il ru­mo­re de­gli ae­ro­dro­mi con traf­fi­co di ve­li­vo­li gran­di, le esi­gen­ze più se­ve­re e, per il ru­mo­re de­gli al­tri im­pian­ti fis­si, le esi­gen­ze mi­ni­me se­con­do la nor­ma SIA 181 del­la So­cie­tà sviz­ze­ra de­gli in­ge­gne­ri e de­gli ar­chi­tet­ti.28

2 Quan­do i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne so­no su­pe­ra­ti e le pre­mes­se ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 per l’ac­cor­do dell’au­to­riz­za­zio­ne di co­strui­re so­no adem­pi­te, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ina­spri­sce in mi­su­ra ade­gua­ta le esi­gen­ze in ma­te­ria d’iso­la­men­to acu­sti­co de­gli ele­men­ti edi­li ester­ni.

3 Le esi­gen­ze si ap­pli­ca­no an­che agli ele­men­ti edi­li ester­ni, a quel­li di se­pa­ra­zio­ne, al­le sca­le e agli im­pian­ti tec­ni­ci dell’edi­fi­cio che de­vo­no es­se­re mo­di­fi­ca­ti, so­sti­tui­ti o mon­ta­ti co­me ele­men­ti nuo­vi. Su ri­chie­sta, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ac­cor­da fa­ci­li­ta­zio­ni, se il ri­spet­to del­le esi­gen­ze è spro­por­zio­na­to.

28 Nuo­vo te­sto del per. giu­sta il n. I dell’O del 12 apr. 2000, in vi­go­re dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

Art. 33 Elementi edili esterni, elementi edili di separazione ed impianti tec­nici dell’edificio  

1 Gli ele­men­ti edi­li ester­ni de­li­mi­ta­no il lo­ca­le da quan­to è ester­no all’edi­fi­cio (per es. le fi­ne­stre, le por­te e i mu­ri ester­ni, il tet­to).

2 Gli ele­men­ti edi­li di se­pa­ra­zio­ne de­li­mi­ta­no fra lo­ro i lo­ca­li di dif­fe­ren­ti uni­tà d’uso co­me per esem­pio di ap­par­ta­men­ti (per es. le pa­re­ti in­ter­ne, le so­let­te, le por­te).

3 Gli im­pian­ti tec­ni­ci dell’edi­fi­cio so­no quel­li che fan­no cor­po con es­so co­me l’im­pian­to di ri­scal­da­men­to, quel­lo d’ae­ra­zio­ne, gli im­pian­ti d’ap­prov­vi­gio­na­men­to e d’eva­cua­zio­ne, gli ascen­so­ri o le mac­chi­ne per la­va­re.

Art. 34 Richiesta dell’autorizzazione di costruire  

1 Nel­la ri­chie­sta dell’au­to­riz­za­zio­ne di co­strui­re il com­mit­ten­te de­ve in­di­ca­re:

a.
il ca­ri­co fo­ni­co ester­no, se i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne so­no su­pe­ra­ti;
b.
l’uti­liz­za­zio­ne dei lo­ca­li;
c.
gli ele­men­ti edi­li ester­ni e quel­li di se­pa­ra­zio­ne dei lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re.

2 Per i pro­get­ti di co­stru­zio­ne nel­le zo­ne in cui i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne so­no su­pe­ra­ti, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va può esi­ge­re in­di­ca­zio­ni sull’iso­la­men­to acu­sti­co de­gli ele­men­ti edi­li ester­ni.

Art. 35 Controlli  

Al ter­mi­ne dei la­vo­ri di co­stru­zio­ne l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va ve­ri­fi­ca, me­dian­te pro­ve a ca­so, se i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co adem­pio­no le esi­gen­ze. In ca­so di dub­bio, pro­ce­de ad un esa­me ap­pro­fon­di­to.

Capitolo 7: Determinazione, valutazione e controllo delle immissioni foniche esterne degli impianti fissi 29

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Sezione 1: Determinazione

Art. 36 Obbligo della determinazione 30  

1 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va de­ter­mi­na o fa de­ter­mi­na­re le im­mis­sio­ni fo­ni­che ester­ne de­gli im­pian­ti fis­si, se ha mo­ti­vo di ri­te­ne­re che i va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne de­ter­mi­nan­ti di det­ti im­pian­ti sia­no o po­treb­be­ro es­se­re su­pe­ra­ti.

2 Es­sa tie­ne con­to a tal fi­ne de­gli au­men­ti o del­le di­mi­nu­zio­ni pre­ve­di­bi­li del­le im­mis­sio­ni fo­ni­che in se­gui­to:

a.
al­la co­stru­zio­ne, al­la mo­di­fi­ca o al ri­sa­na­men­to di im­pian­ti fis­si, in par­ti­co­la­re se, al mo­men­to del­la de­ter­mi­na­zio­ne, i re­la­ti­vi pro­get­ti so­no già sta­ti ap­pro­va­ti o pub­bli­ca­ti; e
b.
al­la co­stru­zio­ne, al­la mo­di­fi­ca o al­la de­mo­li­zio­ne di al­tri edi­fi­ci, se, al mo­men­to del­la de­ter­mi­na­zio­ne, i re­la­ti­vi pro­get­ti so­no già pub­bli­ca­ti.

3 ...31

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vi­go­re dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

31 Abro­ga­to dell’art. 15 dell’O del 4 dic. 2015 con­cer­nen­te il ri­sa­na­men­to fo­ni­co del­le fer­ro­vie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5691).

Art. 37 Catasto dei rumori 32  

1 Per le stra­de, gli im­pian­ti fer­ro­via­ri, gli ae­ro­dro­mi e le piaz­ze d’ar­mi, di ti­ro e d’eser­ci­zio mi­li­ta­ri, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va re­gi­stra in un ca­ta­sto (ca­ta­sto dei ru­mo­ri) le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­ter­mi­na­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 36.33

2 Nel ca­ta­sto dei ru­mo­ri so­no con­tem­pla­ti:

a.
il ca­ri­co fo­ni­co de­ter­mi­na­to;
b.
i me­to­di di cal­co­lo im­pie­ga­ti;
c.
i da­ti ini­zia­li per il cal­co­lo del ru­mo­re;
d.
l’uti­liz­za­zio­ne del­le zo­ne espo­ste al ru­mo­re se­con­do il re­la­ti­vo pia­no d’uti­liz­za­zio­ne;
e.
i gra­di di sen­si­bi­li­tà as­se­gna­ti;
f.
gli im­pian­ti e i lo­ro pro­prie­ta­ri;
g.
il nu­me­ro del­le per­so­ne espo­ste ad im­mis­sio­ni fo­ni­che su­pe­rio­ri ai va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne al ru­mo­re.

3 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va prov­ve­de al­la ve­ri­fi­ca e al­la ret­ti­fi­ca del re­la­ti­vo ca­ta­sto dei ru­mo­ri.

4 Su ri­chie­sta, es­sa inol­tra det­to ca­ta­sto dei ru­mo­ri all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te, il qua­le può ema­na­re rac­co­man­da­zio­ni vol­te ad as­si­cu­ra­re la com­pa­ra­bi­li­tà del ri­le­va­men­to e del­la rap­pre­sen­ta­zio­ne dei da­ti.

5 La de­ter­mi­na­zio­ne del­le im­mis­sio­ni fo­ni­che ge­ne­ra­te dall’ae­ro­por­to di Ba­si­lea- Mu­lhou­se sul ter­ri­to­rio sviz­ze­ro è ef­fet­tua­ta dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’avia­zio­ne ci­vi­le.

6 Chiun­que può pren­de­re vi­sio­ne dei ca­ta­sti dei ru­mo­ri, a con­di­zio­ne che il se­gre­to di fab­bri­ca­zio­ne e d’af­fa­ri sia­no ga­ran­ti­ti e che nes­sun al­tro in­te­res­se pre­pon­de­ran­te vi si op­pon­ga.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vi­go­re dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 37a Definizione delle immissioni foniche e controllo 34  

1 Nel­la sua de­ci­sio­ne con­cer­nen­te la co­stru­zio­ne, la mo­di­fi­ca o il ri­sa­na­men­to di un im­pian­to, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va de­fi­ni­sce le im­mis­sio­ni fo­ni­che con­sen­ti­te.

2 Nel ca­so in cui ri­sul­ti ac­cer­ta­to o sia le­ci­to at­ten­der­si che le im­mis­sio­ni fo­ni­che di un im­pian­to di­ver­ga­no sen­si­bil­men­te e du­re­vol­men­te dal­le im­mis­sio­ni de­fi­ni­te nel­la de­ci­sio­ne, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va adot­ta le mi­su­re ne­ces­sa­rie.

3 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te può ema­na­re rac­co­man­da­zio­ni vol­te ad as­si­cu­ra­re la com­pa­ra­bi­li­tà dei ri­le­va­men­ti e del­la rap­pre­sen­ta­zio­ne dei da­ti re­la­ti­vi al­le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­fi­ni­te in ta­li de­ci­sio­ni.

34 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vi­go­re dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Art. 38 Metodi di determinazione  

1 Le im­mis­sio­ni fo­ni­che so­no de­ter­mi­na­te sot­to for­ma di li­vel­lo di va­lu­ta­zio­ne Lr o li­vel­lo mas­si­mo Lmass in ba­se a cal­co­li o mi­su­ra­zio­ni.35

2 Le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­gli ae­ro­pla­ni so­no di re­go­la de­ter­mi­na­te me­dian­te cal­co­li. Ta­li cal­co­li van­no ese­gui­ti se­con­do lo sta­to ri­co­no­sciu­to del­la tec­ni­ca. L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te rac­co­man­da le pro­ce­du­re di cal­co­lo ido­nee.36

3 Le esi­gen­ze po­ste ai me­to­di di cal­co­lo e agli ap­pa­rec­chi di mi­su­ra so­no ret­te dall’al­le­ga­to 2.37

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vi­go­re dal 1° ott. 2004 (RU 2004 41674313).

36 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 12 apr. 2000, in vi­go­re dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

37 Ori­gi­na­rio cpv. 2.

Art. 39 Luogo della determinazione  

1 Per gli edi­fi­ci, le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­vo­no es­se­re de­ter­mi­na­te al cen­tro del­le fi­ne­stre aper­te dei lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re. Le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­gli ae­ro­pla­ni pos­so­no es­se­re de­ter­mi­na­te an­che in pros­si­mi­tà dell’edi­fi­cio.38

2 Nel­le zo­ne non edi­fi­ca­te di zo­ne che ri­chie­do­no una pro­te­zio­ne fo­ni­ca ele­va­ta, le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­vo­no es­se­re de­ter­mi­na­te ad 1,5 m dal suo­lo.

3 Nel­le zo­ne edi­fi­ca­bi­li non an­co­ra edi­fi­ca­te le im­mis­sio­ni fo­ni­che de­vo­no es­se­re de­ter­mi­na­te nel luo­go do­ve, in ba­se al di­rit­to di co­stru­zio­ne e al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne, po­tran­no sor­ge­re edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re.

38 La cor­re­zio­ne del 7 mag. 2019 con­cer­ne sol­tan­to il te­sto fran­ce­se (RU 2019 1337).

Sezione 2: Valutazione

Art. 40 Valori limite d’esposizione al rumore  

1 L’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va va­lu­ta le im­mis­sio­ni fo­ni­che ester­ne de­gli im­pian­ti fis­si de­ter­mi­na­te sul­la ba­se dei va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne al ru­mo­re se­con­do gli al­le­ga­ti 3 e se­guen­ti.

2 I va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne al ru­mo­re so­no su­pe­ra­ti an­che quan­do la som­ma del­le im­mis­sio­ni fo­ni­che del­lo stes­so ge­ne­re pro­ve­nien­ti da più im­pian­ti li su­pe­ra­no. Det­ta re­go­la non è ap­pli­ca­bi­le ai va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne nel ca­so di im­pian­ti fis­si nuo­vi (art. 7 cpv. 1).

3 In man­can­za di va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne al ru­mo­re, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va va­lu­ta le im­mis­sio­ni fo­ni­che in ba­se all’ar­ti­co­lo 15 del­la leg­ge. Tie­ne pu­re con­to de­gli ar­ti­co­li 19 e 23 del­la leg­ge.

Art. 41 Applicabilità dei valori limite d’esposizione al rumore  

1 I va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne al ru­mo­re so­no ap­pli­ca­bi­li agli edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re.

2 So­no inol­tre ap­pli­ca­bi­li:

a.
nel­le zo­ne edi­fi­ca­bi­li non an­co­ra edi­fi­ca­te do­ve se­con­do il di­rit­to di co­stru­zio­ne e di pia­ni­fi­ca­zio­ne pos­so­no sor­ge­re edi­fi­ci con lo­ca­li sen­si­bi­li al ru­mo­re;
b.
nel­le zo­ne non edi­fi­ca­te del­le zo­ne che ri­chie­do­no una pro­te­zio­ne fo­ni­ca ele­va­ta.

3 Per le zo­ne e gli edi­fi­ci nei qua­li so­li­ta­men­te le per­so­ne sog­gior­na­no sol­tan­to du­ran­te il gior­no o du­ran­te la not­te, i va­lo­ri li­mi­te d’espo­si­zio­ne al ru­mo­re per la not­te, ri­spet­ti­va­men­te per il gior­no non so­no ap­pli­ca­bi­li.

Art. 42 Particolari valori limite d’esposizione al rumore per i locali aziendali  

1 Per i lo­ca­li del­le azien­de (art. 2 cpv. 6 lett. b) si­te nel­le zo­ne con gra­do di sen­si­bi­li­tà I, II o III so­no ap­pli­ca­bi­li va­lo­ri di pia­ni­fi­ca­zio­ne e va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne su­pe­rio­ri di 5 dB (A).

2 Il ca­po­ver­so 1 non è ap­pli­ca­bi­le ai lo­ca­li del­le scuo­le, de­gli isti­tu­ti e dei col­le­gi. È ap­pli­ca­bi­le ai lo­ca­li de­gli al­ber­ghi e dei ri­sto­ran­ti so­lo se que­sti pos­so­no es­se­re suf­fi­cien­te­men­te ae­ra­ti an­che con le fi­ne­stre chiu­se.

Art. 43 Gradi di sensibilità  

1 Nel­le zo­ne d’uti­liz­za­zio­ne ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 14 e se­guen­ti del­la leg­ge fe­de­ra­le del 22 giu­gno 197939 sul­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio so­no ap­pli­ca­bi­li i se­guen­ti gra­di di sen­si­bi­li­tà:

a.
il gra­do di sen­si­bi­li­tà I nel­le zo­ne che ri­chie­do­no una pro­te­zio­ne fo­ni­ca ele­va­ta, se­gna­ta­men­te nel­le zo­ne ri­crea­ti­ve;
b.
il gra­do di sen­si­bi­li­tà II nel­le zo­ne in cui non so­no am­mes­se azien­de mo­le­ste, se­gna­ta­men­te le zo­ne de­sti­na­te all’abi­ta­zio­ne e quel­le ri­ser­va­te agli edi­fi­ci e im­pian­ti pub­bli­ci;
c.
il gra­do di sen­si­bi­li­tà III nel­le zo­ne in cui so­no am­mes­se azien­de me­dia­men­te mo­le­ste, se­gna­ta­men­te le zo­ne de­sti­na­te all’abi­ta­zio­ne e al­le azien­de ar­ti­gia­na­li (zo­ne mi­ste) e quel­le agri­co­le;
d.
il gra­do di sen­si­bi­li­tà IV nel­le zo­ne in cui so­no am­mes­se azien­de for­te­men­te mo­le­ste, se­gna­ta­men­te le zo­ne in­du­stria­li.

2 Par­ti del­le zo­ne d’uti­liz­za­zio­ne con gra­do di sen­si­bi­li­tà I o II pos­so­no es­se­re de­clas­sa­te di un gra­do, se so­no già espo­ste al ru­mo­re.

Art. 44 Procedura  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché nei re­go­la­men­ti edi­li o nei pia­ni d’uti­liz­za­zio­ne dei Co­mu­ni sia­no as­se­gna­ti i gra­di di sen­si­bi­li­tà al­le zo­ne d’uti­liz­za­zio­ne.

2 I gra­di di sen­si­bi­li­tà de­vo­no es­se­re as­se­gna­ti al mo­men­to del­la de­li­mi­ta­zio­ne o del­la mo­di­fi­ca­zio­ne del­le zo­ne d’uti­liz­za­zio­ne op­pu­re in oc­ca­sio­ne di mo­di­fi­ca­zio­ni del re­go­la­men­to edi­le.40

3 Fi­no all’as­se­gna­zio­ne, i Can­to­ni sta­bi­li­sco­no ca­so per ca­so il gra­do di sen­si­bi­li­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 43.

441

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. IV 31 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

41Abro­ga­to dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, con ef­fet­to dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3694).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 45 Competenze della Confederazione e dei Cantoni 4243  

1 I Can­to­ni ese­guo­no la pre­sen­te or­di­nan­za ad ec­ce­zio­ne dei com­pi­ti da es­sa at­tri­bui­ti al­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Nell’ap­pli­ca­re al­tre leg­gi fe­de­ra­li, ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti pun­ti di­sci­pli­na­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li ese­guo­no in tal am­bi­to an­che la pre­sen­te or­di­nan­za. La col­la­bo­ra­zio­ne dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le e dei Can­to­ni è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 41 ca­po­ver­si 2 e 4 del­la leg­ge; so­no sal­ve le di­spo­si­zio­ni le­ga­li sull’ob­bli­go di tu­te­la del se­gre­to.

3 Per l’ese­cu­zio­ne del­le pre­scri­zio­ni sul­la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni (art. 4, 7–9 e 12), sui ri­sa­na­men­ti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sul­la de­ter­mi­na­zio­ne e va­lu­ta­zio­ne del­le im­mis­sio­ni fo­ni­che (art. 36, 37, 37a e 40) prov­ve­do­no:

a.
per gli im­pian­ti fer­ro­via­ri:
1.
il DA­TEC, se le pre­scri­zio­ni con­cer­no­no gran­di pro­get­ti fer­ro­via­ri se­con­do l’al­le­ga­to del­la leg­ge fe­de­ra­le del 20 di­cem­bre 195744 sul­le fer­ro­vie e so­no at­tua­te nel qua­dro di una pro­ce­du­ra di ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni,
2.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti, ne­gli al­tri ca­si;
b.
per gli ae­ro­dro­mi ci­vi­li:
1.
il DA­TEC, se le pre­scri­zio­ni con­cer­no­no edi­fi­ci e im­pian­ti di cui all’ar­ti­co­lo 37 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 21 di­cem­bre 194845 sul­la na­vi­ga­zio­ne ae­rea, so­no uti­li al­la ge­stio­ne di un ae­ro­por­to e so­no at­tua­te nel qua­dro di una pro­ce­du­ra di ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni,
2.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’avia­zio­ne ci­vi­le, ne­gli al­tri ca­si;
c.
per le stra­de na­zio­na­li:
1.
il DA­TEC, se le pre­scri­zio­ni so­no at­tua­te nel qua­dro di una pro­ce­du­ra di ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni;
2.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le stra­de, ne­gli al­tri ca­si;
d.
per gli im­pian­ti del­la di­fe­sa na­zio­na­le: il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport;
e.
per gli im­pian­ti elet­tri­ci:
1.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ener­gia, nei ca­si in cui l’Ispet­to­ra­to fe­de­ra­le de­gli im­pian­ti a cor­ren­te for­te (ESTI) non ha po­tu­to di­ri­me­re op­po­si­zio­ni o di­ver­gen­ze con le au­to­ri­tà fe­de­ra­li coin­vol­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b del­la leg­ge del 24 giu­gno 190246 su­gli im­pian­ti elet­tri­ci,
2.
l’ESTI, ne­gli al­tri ca­si;
f.
per gli im­pian­ti a fu­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 del­la leg­ge del 23 giu­gno 200647 su­gli im­pian­ti a fu­ne: l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti.48

4 Se le au­to­ri­tà fe­de­ra­li so­no com­pe­ten­ti per or­di­na­re li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni e ri­sa­na­men­ti e quel­le can­to­na­li lo so­no per or­di­na­re prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co, le due au­to­ri­tà con­cor­da­no tra lo­ro i prov­ve­di­men­ti.

5 Per le stra­de na­zio­na­li, il DA­TEC prov­ve­de an­che all’ese­cu­zio­ne del­le pre­scri­zio­ni con­cer­nen­ti i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co (art. 10 e 15). Coor­di­na l’ese­cu­zio­ne di ta­li pre­scri­zio­ni con i prov­ve­di­men­ti d’iso­la­men­to acu­sti­co or­di­na­ti dai Can­to­ni.49

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 14 dell’O del 2 feb. 2000 re­la­ti­va al­la LF sul coor­di­na­men­to e la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re d’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni, in vi­go­re dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

43 In­tro­dot­ta dall’all. 2 n. 9 dell’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).

44 RS 742.101

45 RS 748.0

46 RS 734.0

47 RS 743.01

48 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

49 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 45a Panoramica nazionale dell’inquinamento fonico 50  

L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te cu­ra una pa­no­ra­mi­ca na­zio­na­le dell’in­qui­na­men­to fo­ni­co. Pub­bli­ca una rap­pre­sen­ta­zio­ne geo­re­fe­ren­zia­ta dell’in­qui­na­men­to fo­ni­co in par­ti­co­la­re per il ru­mo­re del traf­fi­co stra­da­le, fer­ro­via­rio e ae­reo, non­ché per il ru­mo­re del­le piaz­ze d’ar­mi, di ti­ro e d’eser­ci­zio mi­li­ta­ri. Ag­gior­na ta­le rap­pre­sen­ta­zio­ne al­me­no ogni cin­que an­ni.

50 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 46 Geoinformazione 51  

L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 200852 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.

51 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 2 n. 9 dell’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).

52 RS 510.620

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 47 Impianti fissi ed edifici 53  

1 Gli im­pian­ti fis­si so­no con­si­de­ra­ti nuo­vi se al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge la de­ci­sio­ne che au­to­riz­za l’ini­zio dei la­vo­ri di co­stru­zio­ne non ha an­co­ra va­lo­re le­ga­le.

2 Per gli im­pian­ti fis­si che de­vo­no es­se­re mo­di­fi­ca­ti, gli ar­ti­co­li da 8 a 12 val­go­no so­lo se al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge la de­ci­sio­ne che au­to­riz­za la mo­di­fi­ca di ta­li im­pian­ti non ha an­co­ra va­lo­re le­ga­le.

3 Gli edi­fi­ci so­no con­si­de­ra­ti nuo­vi se al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge l’au­to­riz­za­zio­ne di co­stru­zio­ne non ha an­co­ra va­lo­re le­ga­le.

4 Per gli edi­fi­ci che de­vo­no es­se­re mo­di­fi­ca­ti, gli ar­ti­co­li 31 e 32 ca­po­ver­so 3 val­go­no so­lo se al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge l’au­to­riz­za­zio­ne di co­stru­zio­ne non ha an­co­ra va­lo­re le­ga­le.

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ago. 2006, in vi­go­re dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).

Art. 4854  

54 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, con ef­fet­to dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

Art. 48a55  

55 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° set. 2004 (RU 2004 4167). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, con ef­fet­to dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965).

Art. 4956  

56 Abro­ga­to dal n. IV 31 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 50  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 1987.

Allegato 1 57

57 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).

(art. 10 cpv. 1 e 15 cpv. 1)

Esigenze per l’isolamento acustico delle finestre

1 L’indice d’attenuazione sonora apparente ponderato risultante con il termine di adattamento allo spettro R’w + (C o Ctr) delle finestre misurato in opera, compresi gli elementi di costruzione che ne fanno parte, come cassoni per avvolgibili e ventilatori insonorizzati, deve presentare almeno i seguenti valori in funzione del livello di valutazione determinato del rumore Lr:

Lr in dB(A)

R’w + (C o Ctr) in dB

Giorno

Notte

inferiore o pari a 75

inferiore o pari a 70

32

superiore a 75

superiore a 70

38

2 R’w ha un valore minimo di 35 dB e un valore massimo di 41 dB.

3 Nel caso di finestre particolarmente grandi, l’autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2.

4 L’indice d’attenuazione sonora apparente ponderato risultante R’w e il termine di adattamento allo spettro C o Ctr sono determinati secondo le regole riconosciute, segnatamente quelle delle norme ISO 140 e ISO 717 dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione.

5 Il termine di adattamento allo spettro Ctr vale per il rumore prevalentemente a bassa frequenza, generato in particolare da strade con limiti di velocità fino a 80 km/h e da aerodromi. Il termine di adattamento allo spettro C vale per il rumore prevalentemente ad alta frequenza, generato in particolare da strade con limiti di velocità superiori a 80 km/h e da impianti ferroviari.

6 L’autorità esecutiva può prevedere l’installazione di ventilatori insonorizzati per le camere da letto.

Allegato 2 58

58 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

(art. 38 cpv. 3)

Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura

1 Metodi di calcolo

1 I metodi per il calcolo delle immissioni foniche devono considerare:

a.
le emissioni delle fonti di rumore dell’impianto;
b.
la distanza del luogo d’immissione dalle fonti di rumore dell’impianto oppure la distanza delle traiettorie aeree (attenuazione dovuta alla distanza e all’aria);
c.
gli effetti del suolo sulla propagazione del suono;
d.
gli effetti delle costruzioni e degli ostacoli naturali sulla propagazione del suono (attenuazione dovuta agli ostacoli e riflessioni).

2 L’Ufficio federale dell’ambiente raccomanda alle autorità esecutive metodi di calcolo adeguati in base allo stato della tecnica.

2 Strumenti di misura

Agli strumenti di misurazione utilizzati per misurare le immissioni foniche si applicano i requisiti previsti nell’ordinanza del 15 febbraio 200659 sugli strumenti di misurazione e nelle relative prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Allegato 3

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore del traffico stradale

1 Campo d’applicazione

1 valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore del traffico stradale. Detto rumore è prodotto sulla strada sia dai veicoli a motore (rumore dei veicoli a motore) sia dai treni (rumore dei treni).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di
pianificazione
Lr in dB (A)

Valore limite
d’immissione
Lr in dB (A)

Valore d’allarme

Lr in dB (A)

Giorno

Notte

Giorno

Notte

Giorno

Notte

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

1 Il livello di valutazione del rumore Lr del traffico stradale è calcolato a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore dei veicoli a motore (Lr1) e del rumore dei treni (Lr2) con la formula seguente:

Lr = 10 log (100,1Lr1 + 100,1Lr2)

2 Il livello di valutazione parziale Lr1 è la somma del livello energetico medio Leq,m, ponderato A, prodotto dai veicoli a motore e della correzione del livello K1:

Lr1 = Leq,m + K1

3 Il livello di valutazione parziale Lr2 è la somma del livello energetico medio Leq,b, ponderato A, prodotto dai treni e della correzione del livello K2:

Lr2 = Leq,b + K2

4 I livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2 sono determinati per il traffico medio diurno e notturno, supponendo la carreggiata asciutta.

32 Traffico medio diurno e notturno

1 Il traffico medio diurno e il traffico medio notturno sono la media annuale del traf­fico orario rispettivamente fra le ore 6 e le 22 e fra le ore 22 e le 6.

2 Il traffico orario diurno (Nt) e il traffico orario notturno (Nn) dei veicoli a motore sono suddivisi in due volumi di traffico Nt1 e Nt2, rispettivamente Nn1 e Nn2.

3 I volumi di traffico Nt1 e Nn1 dei veicoli a motore comprendono le autovetture, i furgoni, i minibus, i ciclomotori e i filobus.

4 I volumi di traffico Nt2 e Nn2 dei veicoli a motore comprendono gli autocarri, i semirimorchi, le corriere e i torpedoni, le motociclette e i trattori.

5 La circolazione dei treni comprende tutte le corse dei treni che circolano secondo l’orario o secondo le necessità, comprese le corse di servizio.

33 Determinazione del traffico medio diurno e notturno dei veicoli a motore

1 Il traffico medio diurno e notturno (Nt e Nn) e i volumi di traffico parziali (Nt1, Nt2, Nn1 e Nn2) sono determinati nel modo seguente:

a.
nel caso di strade esistenti, mediante il conteggio dei veicoli;
b.
nel caso di strade costruende o modificande, sulla base delle previsioni sullo sviluppo del traffico

2 Se i dati ottenuti mediante il conteggio dei veicoli non sono sufficienti o se non esistono previsioni di dettaglio, i volumi di traffico Nt, Nn, Nt1, Nt2, Nn1 e Nn2 sono calcolati sulla base del traffico giornaliero medio (TGM, cioè numero di vei­coli ogni 24 ore) con la formula seguente:

Nt = 0,058 TGM Nn = 0,009 TGM

Nt1= 0,90 Nt Nn1 = 0,95 Nn

Nt2= 0,10 Nt Nn2 = 0,05 Nn

3 Il TGM è determinato sulla base delle regole riconosciute della tecnica e della pia­nificazione del traffico.

34 Determinazione del traffico medio diurno e notturno dei treni

Il traffico medio diurno e notturno dei treni è determinato nel modo seguente:

a.
nel caso di impianti ferroviari esistenti, in base all’orario e ai dati sul traf­fico;
b.
nel caso di impianti ferroviari costruendi o modificandi, sulla base delle pre­vi­sioni sullo sviluppo del traffico.

35 Correzioni del livello

1 La correzione del livello K1 per il rumore dei veicoli a motore è calcolata in base al traffico medio diurno e notturno con la formula seguente:

K1 = –5 per N < 31,6

K1= 10 log (N/100) per 31,6 ≤ N ≤ 100

K1= 0 per N > 100

Dove N rappresenta il traffico orario dei veicoli a motore Nt o Nn.

2 La correzione del livello K2 per il rumore dei treni è uguale a – 5. Se il treno pro­duce rumori stridenti, frequenti e nettamente percettibili, la correzione del livel­lo K2 è uguale a 0.

Allegato 4

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore dei treni

1 Campo d’applicazione

1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore dei treni a scartamento normale e a scartamento ridotto.

2 Il rumore prodotto dalla circolazione dei treni sulle strade è equiparato al rumore del traffico stradale (allegato 3 cifra 1).

3 Il rumore prodotto dalle funicolari, dalle officine ferroviarie, dagli impianti di pro­duzione d’energia e dagli impianti ferroviari similari è equiparato al rumore prodotto dagli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di
pianificazione
Lr in dB (A)

Valore limite
d’immissione
Lr in dB (A)

Valore d’allarme

Lr in dB (A)

Giorno

Notte

Giorno

Notte

Giorno

Notte

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

1 Il livello di valutazione del rumore Lr dei treni è calcolato a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore della circolazione dei treni (Lr1) e del rumore dell’esercizio di manovra (Lr2) con la formula seguente:

Lr = 10 log (1001, Lr1 + 1001, Lr2)

2 Il livello di valutazione parziale Lr1 è la somma del livello energetico medio Leq,f, ponderato A, prodotto dalla circolazione dei treni e della correzione del li­vello K1:

Lr1 = Leq,f + K1

3 Il livello di valutazione parziale Lr2 è la somma del livello energetico medio Leq,r, ponderato A, prodotto dall’esercizio di manovra e della correzione del livello K2:

Lr2 = Leq,r + K2

4 I livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2 sono determinati per l’esercizio medio diurno e notturno.

32 Esercizio medio diurno e notturno

1 L’esercizio medio diurno e l’esercizio medio notturno sono la media annuale della circolazione dei treni e dell’esercizio di manovra rispettivamente fra le ore 6 e le 22 e fra le ore 22 e le 6.

2 La circolazione dei treni comprende tutte le corse dei treni che circolano secondo l’orario o secondo le necessità, comprese le corse di servizio.

3 L’esercizio di manovra comprende tutte le operazioni di smistamento e d’esercizio necessarie alla scomposizione e alla composizione dei treni.

4 La circolazione dei treni e l’esercizio di manovra sono determinati nel modo seguente:

a.
nel caso di impianti ferroviari esistenti, in base all’orario e ai dati sull’eserci­zio;
b.
nel caso di impianti ferroviari costruendi o modificandi, sulla base delle pre­vi­sioni sullo sviluppo dell’esercizio.

33 Correzioni del livello

1 La correzione del livello K1 per il rumore della circolazione dei treni è calcolata con la formula seguente:

K1 = –15 per N < 7,9

K1 = 10 log (N/250) per 7,9 ≤ N ≤ 79

K1 = −5 per N > 79

Dove N rappresenta il numero di treni in circolazione durante il giorno o la notte.

2 La correzione del livello K2 per il rumore dell’esercizio di manovra tiene conto della frequenza e dell’udibilità di tutti i fenomeni sonori composti da impulsi, toni e stridii e comporta:

Udibilità dei fenomeni sonori

Frequenza dei fenomeni sonori

rara

occasionale

frequente

Debole

0

2

4

Netta

2

4

6

Forte

4

6

8

Allegato 5 60

60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mag. 2001 (RU 2001 1610). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili

1 Campo d’applicazione e definizioni

1 I valori limite d’esposizione giusta la cifra 2 valgono per il rumore del traffico aereo sugli aerodromi civili.

2 Per aerodromi civili s’intendono gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo, gli altri aerodromi titolari di una concessione e i campi d’aviazione.

3 Per velivoli piccoli s’intendono gli aeromobili con, al decollo, un peso massimo consentito uguale o inferiore a 8618 kg.

4 Per velivoli grandi s’intendono gli aeromobili con, al decollo, un peso massimo consentito superiore a 8618 kg.

5 Il rumore prodotto sugli aerodromi civili dalle officine di riparazione, dalle imprese di manutenzione e da impianti d’esercizio simili è equiparato al rumore degli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (Allegato 6 cifra 1).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

21 Valori limite d’esposizione in Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di pianificazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

Lrk in dB(A)

Lrk in dB(A)

Lrk in dB(A)

I

50

55

65

II

55

60

70

III

60

65

70

IV

65

70

75

22 Valori limite d’esposizione in Lr per il rumore del traffico globale di velivoli piccoli e grandi

Oltre ai valori limite d’esposizione in Lrk, per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi valgono i valori limite d’esposi­zione seguenti:

221 Valori limite d’esposizione in Lrt per il giorno (ore 6–22)

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di pianificazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

Lrt in dB(A)

Lrt in dB(A)

Lrt in dB(A)

I

53

55

60

II

57

60

65

III

60

65

70

IV

65

70

75

222 Valori limite d’esposizione in Lrn per la prima (ore 22–23), la seconda (ore 23–24) e l’ultima ora della notte (ore 5–6)

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di pianificazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

Lrn in dB(A)

Lrn in dB(A)

Lrn in dB(A)

I

43

45

55

II

47/501

50/551

60/651

III

50

55

65

IV

55

60

70

1 I valori più alti valgono per la prima ora della notte (ore 22–23).

23 Valori limite d’esposizione inmax

Oltre ai valori limite d’esposizione in Lrk, per il rumore del traffico sugli aerodromi civili sui quali circolano esclusivamente elicotteri (eliporti) valgono i valori limite d’esposizione seguenti in max:

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di pianificazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

max in dB(A)

max in dB(A)

max in dB(A)

I

70

75

85

II

75

80

90

III

80

85

90

IV

85

90

95

3 Determinazione del livello di valutazione Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli

31 Principi

1 Il livello di valutazione Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli è la somma del livello energetico medio Leqk, ponderato A, e della correzione del livello K:

Lrk = Leqk + K

2 Il livello energetico medio di rumore Leqk è determinato per il numero medio di movimenti di volo (numero di movimenti di volo n), durante un’ora di traffico di punta medio.

3 È considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo effettuato da veli­voli piccoli. Le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

32 Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili esistenti

Per gli aerodromi civili esistenti, il numero di movimenti di volo n è calcolato nel modo seguente:

a.
si determinano i sei mesi di un anno d’esercizio nei quali il traffico è più intenso;
b.
si calcola, per la durata di questi sei mesi, il numero medio di movimenti per ciascuno dei sette giorni della settimana; le medie di ciascuno dei due giorni della settimana nei quali il traffico è più intenso sono designate N1 e N2;
c.
a partire da N1 e N2 si calcola n effettuando la media sulle dodici ore diurne, secondo la formula seguente:
.
n = (N1 + N2)/24

33 Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili nuovi

1 Per gli aerodromi civili che vengono costruiti o modificati, il numero di movimenti di volo n è calcolato sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

2 Se non è possibile stabilire previsioni dettagliate, n è calcolato a partire dal numero annuo di movimenti di volo N previsti, secondo la formula seguente:

n = (N 2,4)/(365 12)

34 Correzioni del livello

La correzione del livello K è calcolata a partire dal numero annuo di movimenti di volo N, secondo la formula seguente:

K = 0 per N < 15 000

K = l0 log (N/15 000) per N ≥ 15 000

4 Determinazione del livello di valutazione Lr per il traffico globale sugli aerodromi civili con traffico di velivoli grandi

41 Principi

1 Per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, il livello di valutazione Lr per l’attività aerea determinante viene calcolato separatamente per il giorno (ore 6–22), per la prima (ore 22–23), la seconda (ore 23–24) e l’ultima ora della notte (ore 5–6).

2 Per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, il livello di valutazione diurno Lrt viene calcolato come segue a partire dal livello di valutazione Lrk per velivoli piccoli e Lrg per velivoli grandi:

Lrt = 10 · log (10 0,1 · Lrk + 10 0,1 · Lrg)

3 Per il rumore prodotto dal traffico di velivoli grandi, il livello di valutazione di­urno Lrg è la somma del livello energetico medio Leqg, ponderato A, prodotto dall’esercizio degli aeromobili nel lasso di tempo che va dalle ore 6 alle 22 nella media annua:

Lrg = Leqg

4 Il livello di valutazione Lrn, per la notte per il rumore prodotto dal traffico di veli­voli grandi è il livello energetico medio Leqn ponderato A, calcolato come media su un’ora prodotto dall’esercizio degli aeromobili nel lasso di tempo che va dalle 22 alle 23, dalle 23 alle 24 e dalle 5 alle 6 nella media annua:

Lrn = Leqn

42 Attività aerea determinante

1 I livelli medi Leqg e Leqn sono determinati sulla base dei dati d’esercizio.

2 Per gli aerodromi civili in via di costruzione o modificazione, l’attività aerea è cal­colata sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

3 I voli effettuati dopo la seconda (ore 23–24) e prima dell’ultima ora della notte (ore 5–6) sono computati nella seconda ora della notte (ore 23–24).

5 Determinazione del livello di rumore massimo medio max per gli eliporti

1 Per gli eliporti, il livello di rumore massimo medio max è la media energetica del livello di rumore massimo di un numero rappresentativo di sorvoli o di passaggi.

2 Le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo medio max devono essere effettuate con il sonometro regolato su «SLOW».

Allegato 6

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore dell’industria e delle arti e mestieri

1 Campo d’applicazione

1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore prodotto:

a.
dagli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura;
b.
dal trasbordo presso gli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e del­l’agri­coltura come pure nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti;
c.
dal traffico sugli areali degli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e sulle aie delle aziende agricole;
d.
dagli edifici adibiti a parcheggio e dai parcheggi di una certa grandezza fuori delle strade;
e.
dagli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione.

2 Gli impianti di produzione d’energia, di smaltimento e di trasporto, le teleferiche e le funicolari, le sciovie e gli impianti destinati alla pratica di sport motorizzati, che sono fatti funzionare regolarmente per periodi di tempo prolungati, sono equi­parati agli impianti dell’industria e delle arti e mestieri.

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di
pianificazione
Lr in dB (A)

Valore limite
d’immissione
Lr in dB (A)

Valore d’allarme

Lr in dB (A)

Giorno

Notte

Giorno

Notte

Giorno

Notte

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

1 Il livello di valutazione del rumore Lr dell’industria e delle arti e mestieri e degli altri rumori simili è calcolato separatamente per il giorno (dalle ore 7 alle 19) e per la notte (dalle ore 19 alle 7) a partire dai livelli di valutazione parziali Lr,i di cia­scuna fase di rumore:

2 Il livello di valutazione parziale Lr,i è calcolato per la durata media giornaliera della fase di rumore, con la formula seguente:

Lr,i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 log (ti/to)

dove

Leq,i livello energetico medio di rumore, ponderato A, durante la fase di rumore i

K1,i correzione del livello per la fase di rumore i;

K2,i correzione del livello per la fase di rumore i;

K3,i correzione del livello per la fase di rumore i;

ti durata media giornaliera in minuti della fase di rumore i;

to = 720 minuti.

3 Le fasi di rumore sono i periodi durante i quali il livello sonoro e le componenti tonali ed impulsive sono percepiti in modo uniforme sul luogo dell’immissione.

32 Durata giornaliera media delle fasi di rumore

1 La durata giornaliera media (ti) della fase di rumore i è calcolata a partire dalla sua durata annua (Ti) e dal numero di giorni d’esercizio all’anno (B), con la formula seguente:

ti = Ti/B

2 Per gli impianti nuovi o modificati la durata giornaliera media della fase di rumo­re i è determinata a partire dalle previsioni d’esercizio.

33 Correzioni del livello

1 La correzione del livello K1 è uguale a:

a.
5, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera a e b;
b.
0, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera c;
c.
0 il giorno e 5 la notte, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera d;
d.
5 il giorno e 10 la notte, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 let­tera e.

2 La correzione del livello K2 tiene conto dell’udibilità della componente tonale del rumore sul luogo dell’immissione ed è uguale a:

a.
0, se la componente tonale non è udibile;
b.
2, se la componente tonale è debolmente udibile;
c.
4, se la componente tonale è distintamente udibile;
d.
6, se la componente tonale è fortemente udibile.

3 La correzione del livello K3 tiene conto dell’udibilità della componente impulsiva del rumore sul luogo dell’immissione ed è uguale a:

a.
0, se la componente impulsiva non è udibile;
b.
2, se la componente impulsiva è debolmente udibile;
c.
4, se la componente impulsiva è distintamente udibile;
d.
6, se la componente impulsiva è fortemente udibile.

Allegato 7 61

61Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili

1 Campo d’applicazione

1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore degli impianti di tiro civili nei quali si tira su bersagli mobili o fissi esclusivamente con armi da fuoco portatili e da pugno.

2 Le armi da fuoco portatili o da pugno impiegate negli impianti di tiro civili sono suddivise nelle seguenti categorie:

a.
fucili d’assalto e armi da fuoco portatili di calibro simile;
b.
armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione centrale, in particolare pistole d’ordinanza;
c.
armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione anulare;
d.
armi da fuoco portatili con cartucce a percussione anulare;
e.
fucili da caccia con cartucce a palla;
f.
fucili a pallini;
g.
altre armi da fuoco.

3 Gli impianti di tiro civili sono considerati pubblici se vi vengono effettuati esercizi di tiro conformemente agli articoli 62 e 63 della legge militare del 3 febbraio 199562.

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di pianificazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

Lr in dB(A)

Lr in dB(A)

Lr in dB(A)

I

50

55

65

II

55

60

75

III

60

65

75

IV

65

70

80

Per il rumore causato da impianti pubblici secondo la cifra 1 capoverso 363 nei quali le categorie di armi a o b presentano una correzione del livello Ki < -15 non si applica nessun valore d’allarme. Per tali impianti i provvedimenti d’isolamento acustico di cui all’articolo 15 non sono necessari. La correzione del livello Ki determinata è calcolata secondo la cifra 321.

63 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° ago. 2010.

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

1 Il livello di valutazione Lr per il rumore degli impianti di tiro è la somma energetica dei livelli di valutazione parziali Lri delle diverse categorie di armi:

2 Il livello di valutazione parziale Lri è la somma del livello di rumore medio di un singolo colpo Li relativo a una categoria di armi e della correzione del livello Ki:

Lri = Li + Ki

3 Il livello di rumore medio di un singolo colpo Li è la media energetica ponderata, in base al numero di colpi sparati, del livello di rumore dei singoli colpi Lj relativi a un tipo di arma e di munizioni calcolato come media energetica:

4 Il livello di rumore dei singoli colpi Lj calcolato come media energetica deve essere determinato sulla base di misurazioni del livello massimo ponderato A con la costante di tempo FAST.

Dove:

Mj numero annuo di colpi sparati con un tipo di arma e di munizioni relativo a una categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni;

Mi numero annuo di colpi sparati con una categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni.

32 Correzione del livello

321 Calcolo

1 La correzione del livello Ki è calcolata come segue:

Ki = 10 log (Dwi + 3 Dsi) + 3 log Mi – 44

Dove:

Dwi numero annuo di semigiornate di tiro nei giorni feriali per categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni;

Dsi numero annuo di semigiornate di tiro nelle domeniche o nei giorni festivi generali per categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni.

2 Per determinare il numero di semigiornate di tiro e il numero di colpi sparati si tiene conto di tutti i tiri che si svolgono regolarmente nell’arco di tre anni.

322 Determinazione delle semigiornate di tiro

1 Ogni tiro di durata superiore a due ore, effettuato di mattina o di pomeriggio, conta come semigiornata di tiro. Se dura due ore o meno, conta come mezza semigiornata.

2 Per gli impianti nuovi o modificati le semigiornate di tiro sono determinate sulla base delle previsioni d’esercizio. Per gli impianti di tiro esistenti le semigiornate di tiro devono essere determinate mediante conteggi.

323 Determinazione del numero di colpi sparati

1 Per gli impianti di tiro esistenti il numero di colpi Mi per categoria di armi deve essere determinato mediante rilevamenti dell’attività di tiro.

2 Qualora per impianti di tiro esistenti non vi siano rilevamenti sufficienti o qualora gli impianti di tiro siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi M viene determinato sulla base di previsioni relative all’utilizzazione futura.

Allegato 8 64

64Introdotto dal n. II dell’O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3694). Aggiornato giusta i n. II cpv. 2 delle O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388) e del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693).

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi militari

1 Campo d’applicazione

1 I valori limite di cui alla cifra 2 valgono per il rumore del traffico aereo degli aero­dromi militari.

2 Sono considerati aerodromi militari anche gli aeroporti regionali e i campi d’avia­zione civili utilizzati dall’aviazione militare.

3 Gli elicotteri sono parificati ai velivoli ad elica.

4 Il rumore prodotto sugli aerodromi militari da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri impianti d’esercizio simili è equiparato al rumore degli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

21 Valori limite d’esposizione in Lr

Grado
di sensibilità
(art. 43)

Valore di pianifi­cazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

Lrz in dB(A)

Lrin dB(A)

Lr in dB(A)

I

50

55

65

II

60

65

70

III

60

65

70

IV

65

70

75

22 Valori limite d’esposizione in Lrz

Per il rumore del traffico aereo civile degli aerodromi militari, oltre ai valori limite d’esposizione in Lr valgono i valori limite d’esposizione in Lr giusta l’allegato 5, qui di seguito denominati Lrz.

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

1 Il livello di valutazione Lr per il rumore degli aerodromi militari viene calcolato a partire dai livelli di valutazione per il rumore dei voli militari Lrm e civili Lrz, secondo la formula seguente:

Lr = 10 · log (100,1 · Lrm+ 100,1 · Lrz)

2 Il livello di valutazione Lrz è determinato giusta l’allegato 5 cifre 3 e 4, analoga­mente al relativo livello Lr per gli aerodromi civili.

3 Il livello di valutazione Lrm si calcola a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore dei velivoli a reazione Lrj e ad elica Lrp, secondo la formula seguente:

Lrm = 10 · log (100,1 · Lrj+ 100,1 · Lrp)

4 Il livello di valutazione parziale Lrj è la somma del livello energetico medio Leqj, ponderato A, prodotto da velivoli a reazione, e della correzione del livello K0 e K1:

Lrj= Leqj + K0 + K1

5 Il livello di valutazione parziale Lrp è la somma del livello energetico medio Leqp, ponderato A, prodotto da velivoli ad elica, e della correzione del livello K0 e K2:

Lrp = Leqp + K0 + K2

6 I livelli energetici medi Leqj e Leqp vengono determinati sulla base del numero medio orario di movimenti di volo dei velivoli a reazione e di quelli ad elica, calco­lato separatamente (numero di movimenti nj e np) durante un giorno di traffico me­dio.

7 È considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo di velivoli a rea­zione e ad elica. Le manovre di atterraggio con decollo immediato contano come due movimenti di volo.

32 Numero di movimenti di volo nj e np per gli aerodromi militari

1 Per gli aerodromi militari esistenti, i numeri di movimenti di volo nj e np si calco­lano nel modo seguente:

a.
si determinano, separatamente per velivoli a reazione e ad elica, i sei mesi di un anno d’esercizio nei quali il traffico è più intenso;
b.
si calcola, per la durata di questi sei mesi, il numero di movimenti di volo effet­tuati da velivoli a reazione Mj e ad elica Mp;
c.
a partire da Mj e Mp si calcolano i numeri di movimenti di volo nj e np, effet­tuando la media su 130 giorni e sulle 12 ore diurne, secondo la formula seguen­te:
nj = Mj/(12 · 130) np = Mp/(12 · 130)

2 Per gli aerodromi militari costruendi o modificandi, i numeri di movimenti di volo nj e np si calcolano sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

33 Correzione del livello

1 La correzione del livello K0 è uguale a –8.

2 La correzione del livello K1 si calcola a partire dal numero annuo di movimenti di volo di velivoli a reazione Nj, secondo la formula seguente:

K1 = 0 per Nj ˂ 15 000

K1 = 10 log (Nj/15 000) per Nj ≥ 15 000

3 La correzione del livello K2 si calcola a partire dal numero annuo di movimenti di volo di velivoli ad elica Np, secondo la formula seguente:

K2= 0 per Np ˂ 15 000

K2 = 10 log (Np/15 000) per Np ≥ 15 000

Allegato 9 65

65 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223).

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari

1 Campo d’applicazione

1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari.

2 Per il rumore del tiro civile su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, oltre ai valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono i valori limite d’esposizione secondo l’allegato 7; è fatto salvo il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine.

3 Il rumore prodotto da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri impianti d’esercizio simili nonché il rumore del traffico sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

4 Il rumore prodotto dagli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equi­parato al rumore degli eliporti (allegato 5 cifre 23 e 5).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)

Valore di
pianificazione

Valore limite d’immissione

Valore d’allarme

Lr in dB(A)

Lr in dB(A)

Lr in dB(A)

I

50

55

65

II

55

60

70

III

60

65

70

IV

65

70

75

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

Il livello di valutazione Lr del rumore del tiro sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è calcolato a partire dai livelli dei fenomeni sonori LAE1 e LAE2 nonché dalle correzioni del livello K1 e K2 con la formula seguente:

Lr =10 .log(100.1.LAE1+100.1.(LAE2+K1) ) – 10 .log(T) + K2

Dove:

Lr livello di valutazione del rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari;

T tempo di valutazione in secondi =
52 settimane · 5 giorni · 12 ore · 60 minuti · 60 secondi;

LAE1 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19;

LAE2 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19 nei giorni dal lunedì al venerdì;

K1 5

K2 15

32 Determinazione dell’attività di tiro

1 Per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti, il numero di colpi deve essere determinato mediante rilevamenti sull’arco di tre anni.

2 Qualora per piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti non vi siano dati sufficienti sul numero di colpi o qualora tali impianti siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi è determinato sulla base di previsioni relative all’uti­lizzazione futura.

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