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Ordinanza del DATEC
sulle emissioni foniche delle macchine
e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
(Ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto, ORMAp)

del 22 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico (OIF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 Per le mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re che de­vo­no es­se­re im­mes­se sul mer­ca­to, la pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
la li­mi­ta­zio­ne pre­ven­ti­va del­le emis­sio­ni fo­ni­che;
b.
la mar­ca­tu­ra del­le emis­sio­ni fo­ni­che;
c.
i con­trol­li ul­te­rio­ri.

2 Es­sa si ap­pli­ca a tut­te le mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re elen­ca­te nell’al­le­ga­to 1, che so­no de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to I del­la di­ret­ti­va 2000/14/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, dell’8 mag­gio 20003, sul rav­vi­ci­na­men­to del­le le­gi­sla­zio­ni de­gli Sta­ti mem­bri con­cer­nen­ti l’emis­sio­ne acu­sti­ca am­bien­ta­le del­le mac­chi­ne ed at­trez­za­tu­re de­sti­na­te a fun­zio­na­re all’aper­to (di­ret­ti­va 2000/14/CE).

3 Es­sa si ap­pli­ca uni­ca­men­te a mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re adat­te ad es­se­re uti­liz­za­te, co­me uni­tà com­ple­te, per l’uso pre­vi­sto.

4 Non si ap­pli­ca:

a.
a mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re de­sti­na­te so­prat­tut­to al tra­spor­to di mer­ci o per­so­ne su stra­da, per fer­ro­via, per via na­vi­ga­bi­le o ae­rea;
b.
a mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re de­sti­na­te esclu­si­va­men­te al­la di­fe­sa del Pae­se;
c.
ad ac­ces­so­ri pri­vi di mo­to­re im­mes­si in com­mer­cio o mes­si in ser­vi­zio se­pa­ra­ta­men­te; so­no esclu­si i mar­tel­li de­mo­li­to­ri azio­na­ti a ma­no e i mar­tel­li de­mo­li­to­ri idrau­li­ci.

3 GU L 162 del 3.7.2000, p. 1, mo­di­fi­ca­ta da ul­ti­mo dal­la di­ret­ti­va 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005, p. 44).

Art. 2 Livello di potenza sonora  

Ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra LWA:il li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra pon­de­ra­to A in dB ri­fe­ri­to a 1 pW se­con­do le nor­me SN EN ISO 3744 e SN EN ISO 37464;
b.
li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra ri­le­va­to:un li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra de­ter­mi­na­to in ba­se al­la pro­ce­du­ra di cui all’al­le­ga­to III del­la di­ret­ti­va 2000/14/CE5;
c.
li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra ga­ran­ti­to: un li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra ri­le­va­to che in­clu­de le in­cer­tez­ze le­ga­te al­le va­ria­zio­ni di pro­du­zio­ne e al­le pro­ce­du­re di mi­su­ra­zio­ne.

4 Ta­li nor­me tec­ni­che pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­te a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

5 GU L 162 del 3.7.2000 p. 1, mo­di­fi­ca­ta da ul­ti­mo dal­la di­ret­ti­va 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005 p. 44).

Art. 3 Immissione in commercio  

1 Per im­mis­sio­ne in com­mer­cio si in­ten­de il tra­sfe­ri­men­to o la ces­sio­ne a ter­zi a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to di una mac­chi­na o di un’at­trez­za­tu­ra a sco­po di smer­cio o uso in Sviz­ze­ra.

2 È con­si­de­ra­ta im­mis­sio­ne in com­mer­cio la mes­sa in ser­vi­zio di mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re in eser­ci­zio pro­prio, nel ca­so in cui non sia pre­ce­du­ta da al­cu­na im­mis­sio­ne in com­mer­cio se­con­do il ca­po­ver­so 1.

3 Non è con­si­de­ra­to im­mis­sio­ne in com­mer­cio il tra­sfe­ri­men­to di mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re a fi­ni spe­ri­men­ta­li, di tra­sfor­ma­zio­ne o espor­ta­zio­ne.

Sezione 2: Immissione in commercio

Art. 4 Principi  

1 Le mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re pos­so­no es­se­re im­mes­se in com­mer­cio sol­tan­to se:

a.
è sta­ta ef­fet­tua­ta una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà in ap­pli­ca­zio­ne del­la pro­ce­du­ra di cui all’ar­ti­co­lo 5;
b.
è al­le­ga­ta una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 8; e
c.
so­no prov­vi­ste del mar­chio LWA di cui all’al­le­ga­to 3.

2 Le mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 11 (mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re con va­lo­ri li­mi­te d’emis­sio­ne) de­vo­no inol­tre ri­spet­ta­re i va­lo­ri li­mi­te d’emis­sio­ne di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 12.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità  

1 Si ap­pli­ca­no le se­guen­ti pro­ce­du­re di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà di cui all’al­le­ga­to 2:

a.
con­trol­lo in­ter­no di fab­bri­ca­zio­ne (all. 2 lett. A);
b.
con­trol­lo in­ter­no di fab­bri­ca­zio­ne con va­lu­ta­zio­ne del­la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca e con­trol­li pe­rio­di­ci (all. 2 lett. B);
c.
ve­ri­fi­ca dell’esem­pla­re uni­co (all. 2 lett. C);
d.
ga­ran­zia di qua­li­tà to­ta­le (all. 2 lett. D).

2 Le pro­ce­du­re di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà so­no ap­pli­ca­bi­li co­me se­gue:

a.
per mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re non sog­get­te a va­lo­ri li­mi­te d’emis­sio­ne (all. 1 n. 2): tut­te le pro­ce­du­re;
b.
per mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re sog­get­te a va­lo­ri li­mi­te d’emis­sio­ne (all. 1 n. 11): le pro­ce­du­re B, C e D.
Art. 6 Documentazione tecnica  

1 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve con­te­ne­re i da­ti ne­ces­sa­ri per la per­ti­nen­te pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

2 De­ve es­se­re re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in lin­gua in­gle­se. Può es­se­re re­dat­ta in un’al­tra lin­gua pur­ché le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per la sua va­lu­ta­zio­ne sia­no co­mu­ni­ca­te in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in lin­gua in­gle­se.

3 De­ve po­ter es­se­re pre­sen­ta­ta dal fab­bri­can­te o da chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra per die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne del­la mac­chi­na o dell’at­trez­za­tu­ra. Per le fab­bri­ca­zio­ni in se­rie il ter­mi­ne de­cen­na­le de­cor­re dal­la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne dell’ul­ti­mo esem­pla­re.

Art. 7 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità  

1 I la­bo­ra­to­ri di pro­va e gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà che ri­la­scia­no rap­por­ti o cer­ti­fi­ca­ti in ba­se al­la pro­ce­du­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 de­vo­no:

a.
es­se­re ac­cre­di­ta­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 17 giu­gno 19966 (OAccD) sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne;
b.
es­se­re ri­co­no­sciu­ti dal­la Sviz­ze­ra nell’am­bi­to di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li; op­pu­re
c.
es­se­re au­to­riz­za­ti in al­tro mo­do dal di­rit­to sviz­ze­ro.

2 Chi si ri­fe­ri­sce al­la do­cu­men­ta­zio­ne di un or­ga­ni­smo di­ver­so da quel­li men­zio­na­ti nel ca­po­ver­so 1 de­ve di­mo­stra­re in ma­nie­ra cre­di­bi­le che le pro­ce­du­re ap­pli­ca­te e la qua­li­fi­ca dell’or­ga­ni­smo sod­di­sfa­no le esi­gen­ze sviz­ze­re (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 8 Dichiarazione di conformità  

1 Con la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, il fab­bri­can­te o il suo rap­pre­sen­tan­te re­si­den­te in Sviz­ze­ra di­chia­ra che le mac­chi­ne e le at­trez­za­tu­re sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve es­se­re re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se.

3 Es­sa de­ve con­te­ne­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
no­me e in­di­riz­zo del fab­bri­can­te;
b.
no­me e in­di­riz­zo del­la per­so­na che cu­sto­di­sce la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca;
c.
de­scri­zio­ne del­la mac­chi­na o dell’at­trez­za­tu­ra;
d.
il li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra ri­le­va­to per la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra;
e.
il li­vel­lo di po­ten­za so­no­ra ga­ran­ti­to per la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra;
f.
la pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ap­pli­ca­ta ed even­tual­men­te no­me e in­di­riz­zo dell’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
g.
la di­chia­ra­zio­ne che la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra sod­di­sfa i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
h.
luo­go e da­ta di ri­la­scio del­la di­chia­ra­zio­ne.

4 Se la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra è as­sog­get­ta­ta a di­ver­se re­go­la­men­ta­zio­ni che ri­chie­do­no una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, può es­se­re ri­la­scia­ta una so­la di­chia­ra­zio­ne.

5 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve po­ter es­se­re pre­sen­ta­ta, dal fab­bri­can­te o da chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra, per un pe­rio­do di die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne del­la mac­chi­na o dell’at­trez­za­tu­ra. Per le fab­bri­ca­zio­ni in se­rie ta­le ter­mi­ne de­cor­re dal­la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne dell’ul­ti­mo esem­pla­re.

6 Il fab­bri­can­te o chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra tra­smet­te all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM) una co­pia del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà per ogni ti­po di mac­chi­na o at­trez­za­tu­ra.

Art. 9 Marcatura  

1 Il fab­bri­can­te ap­po­ne su ogni mac­chi­na e su ogni at­trez­za­tu­ra il mar­chio LWA, che de­ve es­se­re ben vi­si­bi­le, leg­gi­bi­le e in­de­le­bi­le.

2 Il mar­chio de­ve es­se­re rea­liz­za­to se­con­do le mo­da­li­tà gra­fi­che de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to 3.

Sezione 3: Esposizioni e presentazioni

Art. 10  

Le mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re non con­for­mi al­le con­di­zio­ni per l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to pos­so­no es­se­re espo­ste e pre­sen­ta­te sol­tan­to se una tar­ghet­ta in­di­ca chia­ra­men­te che l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti non è sta­to pro­va­to e che, per­tan­to, non pos­so­no es­se­re im­mes­se in com­mer­cio.

Sezione 4: Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)

Art. 117  

7 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

Art. 12 Esecuzione dei controlli 8  

1 L’UFAM ese­gue con­trol­li per cam­pio­na­tu­ra sul­le mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re im­mes­se in com­mer­cio. Pro­ce­de ai con­trol­li qua­lo­ra vi sia­no in­di­ca­zio­ni fon­da­te sul­la non con­for­mi­tà di mac­chi­ne e at­trez­za­tu­re al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.9

2 I con­trol­li com­pren­do­no:

a.
la ve­ri­fi­ca for­ma­le vol­ta a sta­bi­li­re se:
1.
la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà è di­spo­ni­bi­le, e
2.
la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra è cor­ret­ta­men­te mar­ca­ta;
b.
un con­trol­lo acu­sti­co.

3 Nell’am­bi­to dei con­trol­li ul­te­rio­ri, l’UFAM è au­to­riz­za­to in par­ti­co­la­re a ri­chie­de­re al fab­bri­can­te la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca e una co­pia del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà.10

4 L’UFAM può di­spor­re una ve­ri­fi­ca del­le emis­sio­ni fo­ni­che se:11

a.
il fab­bri­can­te o chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra non pre­sen­ta la do­cu­men­ta­zio­ne ri­chie­sta en­tro il ter­mi­ne sta­bi­li­to dall’UFAM12 o pre­sen­ta una do­cu­men­ta­zio­ne in­com­ple­ta;
b.
dal­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà non emer­ge in ma­nie­ra suf­fi­cien­te che una mac­chi­na o un’at­trez­za­tu­ra sod­di­sfa i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za; op­pu­re se
c.
sus­si­sto­no dub­bi che una mac­chi­na o un’at­trez­za­tu­ra non cor­ri­spon­da­no al­la do­cu­men­ta­zio­ne pre­sen­ta­ta.

5 I co­sti del­la ve­ri­fi­ca del­le emis­sio­ni fo­ni­che so­no a ca­ri­co del fab­bri­can­te o di chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

12 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RS 170.512.1), con ef­fet­to dal 1° gen. 2020.

Art. 13 Misure 13  

1 Se una mac­chi­na o un’at­trez­za­tu­ra non è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’UFAM in­for­ma il fab­bri­can­te o chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra sul ri­sul­ta­to del con­trol­lo e lo in­vi­ta a pren­de­re po­si­zio­ne en­tro il ter­mi­ne sta­bi­li­to.

2 Suc­ces­si­va­men­te, l’UFAM or­di­na le mi­su­re ne­ces­sa­rie me­dian­te de­ci­sio­ne e fis­sa per il fab­bri­can­te o per chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra un ter­mi­ne ade­gua­to da ri­spet­ta­re per l’at­tua­zio­ne.

3 Se il fab­bri­can­te o chi im­met­te in com­mer­cio la mac­chi­na o l’at­trez­za­tu­ra non at­tua le mi­su­re en­tro il ter­mi­ne sta­bi­li­to, l’UFAM può in par­ti­co­la­re vie­ta­re l’im­mis­sio­ne in com­mer­cio, di­spor­re il ri­ti­ro, il se­que­stro o la con­fi­sca del­la mac­chi­na o dell’at­trez­za­tu­ra non­ché pro­ce­de­re al­la pub­bli­ca­zio­ne del­le mi­su­re adot­ta­te.

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

Art. 14 Emolumenti  

1 Per i con­trol­li ul­te­rio­ri può es­se­re ri­scos­so un emo­lu­men­to.

2 ...14

3 Gli esbor­si com­pren­do­no, ol­tre a quel­li di cui all’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le su­gli emo­lu­men­ti dell’8 set­tem­bre 200415 (OgeEm), i co­sti per l’esa­me tec­ni­co da par­te di un ser­vi­zio ac­cre­di­ta­to.

4 Per il ri­ma­nen­te si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 3 giu­gno 200516 su­gli emo­lu­men­ti dell’UFAM e dell’OgeEm.17

14 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

15 RS 172.041.1

16 RS 814.014

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

Sezione 5: Informazione 18

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

Art. 15  

1 e 2 ...19

3 L’UFAM in­for­ma pe­rio­di­ca­men­te il pub­bli­co sull’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

19 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 1620  

20 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 25 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).

Art. 17 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° lu­glio 2007.

Allegato 1

(art. 4 cpv. 2)

Valori limite d’emissione per macchine e attrezzature

1 Macchine e attrezzature soggette a valori limite d’emissione

11 Campo di applicazione

N.21

Macchina/Attrezzatura

03

Montacarichi per materiali da cantiere (azionato da motore a combustione interna)

08

Mezzi di compattazione, solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori

09

Motocompressori (< 350 kW)

10

Martelli demolitori tenuti a mano

12

Argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)

16

Apripista (< 500 kW)

18

Dumper (< 500 kW)

20

Escavatori idraulici o a funi (< 500kW)

21

Terne (< 500 kW)

23

Motolivellatrici (< 500 kW)

29

Centraline idrauliche

31

Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW)

32

Tosaerba, escluse:

le macchine ad uso agricolo e forestale

i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW

33

Tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici

36

Carrelli elevatori con carico a sbalzo con motore a combustione interna

36

Carrelli elevatori fuoristrada (carrelli elevatori con carico a sbalzo su ruote adatti soprattutto per terreni dissestati o impervi [ad esempio cantieri])

37

Pale caricatrici (< 500 kW)

38

Gru mobili

40

Motozappe

41

Vibrofinitrici senza rasiera ad alta compattazione

45

Gruppi elettrogeni (< 400 kW)

53

Gru a torre

57

Gruppi elettrogeni di saldatura

21 I numeri delle macchine e delle attrezzature corrispondono a quelli utilizzati nella definizione delle macchine e attrezzature contemplata nella direttiva 2000/14/CE (all. I) e nelle norme fissate in tale direttiva per la misurazione del rumore (all. III parte B).

12 Valori limite d’emissione

Tipo di macchina o attrezzatura

Potenza netta installata P in kW,
potenza elettrica
Pel22 in kW, massa della macchina in kg,
ampiezza di taglio
L in cm

Livello di potenza sonora LWA in dB/1pW

Valori limite d’emissione

Valori indicativi23

Mezzi di compattazione
(rulli vibranti)

P ≤ 8

105

8 < P ≤ 70

106

P > 70

86 +11 lg P

Mezzi di compattazione
(rulli vibranti azionati a mano,
vibrocostipatori)

P ≤ 8

108

105

8 < P ≤ 70

109

106

P > 70

89 +11 lg P

86 +11 lg P

Mezzi di compattazione
(piastre vibranti)

P ≤ 3

105

3 ≤ P ≤ 8

108

105

8 ≤ P ≤ 70

109

106

P > 70

89 +11 lg P

86 +11 lg P

Terne cingolati

P ≤ 55

103

P > 55

84 +11 lg P

Pale caricatrici

P ≤ 55

103

P > 55

87 +11 lg P

84 +11 lg P

Apripista

P ≤ 55

106

103

P > 55

87 +11 lg P

84 +11 lg P

Apripista, pale caricatrici, terne
gommati, dumper, motolivellatrici, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, compressori idraulici

P ≤ 55

101

P > 55

82 +11 lg P

Carrelli elevatori con motore
a combustione interna con carico
a sbalzo, vibrofinitrici munite di rasiera
a compattazione (semplice)

P ≤ 55

104

101

P > 55

85 +11 lg P

82 +11 lg P

Escavatori, montacarichi per materiali
da cantiere, argani, motozappe

P ≤ 15

93

P > 15

80 +11 lg P

Martelli demolitori tenuti a mano

m ≤ 15

105

15 < m < 30

94 +11 lg m

92 +11 lg m

m > 30

94 +11 lg m

Tipo di macchina o attrezzatura

Potenza netta installata P in kW,
potenza elettrica
Pel in kW, massa della macchina in kg,
ampiezza di taglio
L in cm

Livello di potenza sonora LWA in dB/1pW

Valori limite d’emissione

Valori indicativi

Gru a torre

96 + lg P

Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni
di saldatura

Pel ≤ 2

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

96 + lg Pel

Pel > 10

95 + lg Pel

Motocompressori

P ≤ 15

97

P > 15

95 +2 lg P

Tosaerba, tagliaerba elettrici
e tagliabordi

L ≤ 50

96

94

50 < L ≤ 70

98

70 < L ≤ 120

100

98

L > 120

105

103

22 Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante. Pel per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1: 1993, punto 13.3.2

23 Questi valori non sono definitivi. I valori definitivi verranno eventualmente fissati in caso di modifica della direttiva 2000/14 e, di conseguenza, della presente ordinanza.

2 Macchine e attrezzature non soggette a valori limite d’emissione

N.24

Macchina/Attrezzatura

01

Piattaforme aeree di accesso con motore a combustione interna

02

Decespugliatori

03

Montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico)

04

Sega a nastro per cantieri

05

Sega circolare per cantieri

06

Motosega a catena portatile

07

Veicolo combinato di spurgo

08

Mezzi di compattazione ad azione d’urto

11

Betoniere

12

Argano per cantiere con motore elettrico

13

Pompe per cemento e intonacatrici

14

Trasportatori a nastro

15

Impianti frigoriferi montati su veicoli

17

Perforatrici

19

Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili

22

Campane per la raccolta del vetro

24

Tagliaerba/tagliabordi con motore a combustione interna

N.

Macchina/Attrezzatura

25

Tagliasiepi

26

Spurgatubi ad alta pressione

27

Idropulitrici

28

Martelli demolitori idraulici

30

Tagliasfalto

34

Soffiatori di fogliame

35

Aspiratori di fogliame

36

Carrelli elevatori con carico a sbalzo con motore a combustione interna con una portata massima di 10 tonnellate, esclusi i carrelli elevatori con carico a sbalzo costruiti specificamente per il sollevamento di container

39

Contenitori mobili per rifiuti

41

Vibrofinitrici con rasiera ad alta compattazione

42

Apparecchiature di palificazione

43

Posatubi

44

Spartineve cingolati

45

Gruppi elettrogeni > = 400 kW

46

Autospazzatrici

47

Veicoli per la raccolta di rifiuti

48

Frese da asfalto

49

Scarificatori

50

Trituratrici

51

Frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori)

52

Veicoli per l’aspirazione di reflui

54

Scavatrincee

55

Autobetoniere

56

Motopompe (escluse quelle sommerse)

24 I numeri delle macchine e delle attrezzature corrispondono a quelli utilizzati nella definizione delle macchine e attrezzature contemplata nella direttiva 2000/14/CE (all. I) e nelle norme fissate in tale direttiva per la misurazione del rumore (all. III parte B).

Allegato 2

(art. 5 cpv. 1)

Procedura di valutazione della conformità

A. Controllo interno di fabbricazione 25

25 Corrisponde all’all. V della direttiva 2000/14/CE.

1 Il «controllo interno di fabbricazione» costituisce la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e attrezzature sono conformi ai requisiti della presente ordinanza. Il fabbricante appone su ogni macchina e su ogni attrezzatura il marchio LWA e rilascia una dichiarazione scritta di conformità.

2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine e attrezzature ai requisiti della presente ordinanza. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

nome e indirizzo del fabbricante;
descrizione della macchina o attrezzatura;
marca;
denominazione commerciale;
tipo, serie e numeri di identificazione;
dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
rinvio alla presente ordinanza;
relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine e attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e ai requisiti della presente ordinanza.

B. Controllo interno di fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici 26

26 Corrisponde all’all. VI della direttiva 2000/14/CE.

1 Il «controllo interno di fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici» è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e le attrezzature in questione sono conformi ai requisiti della presente ordinanza. Egli appone su ciascuna macchina e attrezzatura il marchio LWA e rilascia una dichiarazione scritta di conformità.

2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine e attrezzature ai requisiti della presente ordinanza. Deve contenere almeno i seguenti elementi:

nome e indirizzo del fabbricante;
descrizione della macchina o attrezzatura;
marca;
denominazione commerciale;
tipo, serie e numeri di identificazione;
dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
rinvio alla presente ordinanza;
relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine e delle attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e ai requisiti della presente ordi­nanza.

5 Valutazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità prima della immissione sul mercato

Il fabbricante presenta una copia della documentazione tecnica a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta prima che le prime macchine e attrezzature siano immesse sul mercato.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica, l’orga­nismo di valutazione della conformità informa il fabbricante e, se necessario, esegue, o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie.

Dopo che l’organismo di valutazione della conformità ha elaborato una relazione in cui conferma che la documentazione tecnica soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza, il fabbricante può apporre l’indicazione del livello di potenza sonora garantito sulle macchine e attrezzature e redigere una dichiarazione di conformità. Egli si assume la completa responsabilità per la dichiarazione.

6 Valutazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità durante la produzione

Il fabbricante deve coinvolgere l’organismo di valutazione della conformità nella fase produttiva secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso:

i)
l’organismo di valutazione della conformità effettua controlli periodici per verificare se la macchina o attrezzatura prodotta è ancora conforme alla documentazione tecnica e ai requisiti della presente ordinanza.
In particolare, l’organismo di valutazione della conformità concentra la sua attenzione sui punti seguenti:
marcatura corretta e completa delle macchine e attrezzature;
rilascio della dichiarazione di conformità;
strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
Il fabbricante garantisce all’organismo di valutazione della conformità libero accesso a tutta la documentazione interna a supporto di queste procedure, ai risultati effettivi delle verifiche ispettive interne (audit) e, se del caso, alle azioni correttive intraprese.
Solo se i controlli sopra esposti forniscono risultati insoddisfacenti, l’organismo di valutazione della conformità effettua misurazioni delle emissioni acustiche, che a suo giudizio, e secondo la sua esperienza, possono essere semplificate o condotte completamente secondo le prescrizioni esposte nell’allegato III della direttiva 2000/14/CE per il tipo di macchina o attrezzatura in esame.
ii)
L’organismo di valutazione della conformità esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Deve essere esaminato un adeguato campione della produzione finale, scelto dall’organismo summenzionato. Si eseguono inoltre misurazioni adeguate delle emissioni acustiche, come definito nell’allegato III della direttiva 2000/14/CE, o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti corrispondenti della presente ordinanza. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti:
marcatura corretta e completa delle macchine e attrezzature;
rilascio della dichiarazione di conformità.
iii)
Per entrambe le procedure, la frequenza dei controlli sarà definita dall’organismo di valutazione della conformità secondo:
i risultati delle precedenti ispezioni;
la necessità di controllare azioni correttive;
la produzione annuale;
l’affidabilità generale del fabbricante a mantenere i valori garantiti.

Il controllo sarà comunque condotto almeno ogni 3 anni.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica o sul rispetto delle prescrizioni durante la produzione, l’organismo di valutazione della conformità informa il fabbricante.

Nei casi in cui le macchine o le attrezzature controllate non siano conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità informa l’UFAM.

C. Verifica dell’esemplare unico 27

27 Corrisponde all’all. VII della direttiva 2000/14/CE.

1 La «verifica dell’esemplare unico» è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che la singola macchina o attrezzatura è conforme ai requisiti della presente ordinanza. Il fabbricante appone sulla macchina o attrezzatura il marchio LWA e rilascia la dichiarazione di conformità.

2 La domanda di verifica dell’esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante a un organismo di valutazione della conformità da lui prescelto.

Essa deve contenere:

nome e indirizzo del fabbricante;
dichiarazione scritta che la medesima richiesta non è stata presentata presso un altro organismo di valutazione della conformità;
documentazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
descrizione della macchina o attrezzatura;
marca;
denominazione commerciale;
tipo, serie e numeri di identificazione;
dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
rinvio alla presente ordinanza.

3 L’organismo di valutazione della conformità:

verifica se la macchina o attrezzatura è stata fabbricata conformemente alla documentazione tecnica;
concorda con il fabbricante il luogo dove saranno effettuate le misurazioni dell’emissione sonora;
effettua o fa effettuare conformemente alla presente ordinanza le misurazioni dell’emissione sonora necessarie.

4 Se la macchina o attrezzatura è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di conformità.

Se l’organismo di valutazione della conformità rifiuta il rilascio di un certi- ficato di conformità, esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto.

Il fabbricante custodisce con la documentazione tecnica una copia del certificato di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui la macchina o attrezzatura è stata immessa in commercio.

D. Garanzia di qualità totale 28

28 Corrisponde all’all. VIII della direttiva 2000/14/CE.

1 La «garanzia di qualità totale» è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e attrezzature in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

Il fabbricante appone su ogni macchina e su ogni attrezzatura il marchio LWA e rilascia la dichiarazione scritta di conformità.

2 Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto ed è assoggettato alla sorveglianza.

3 Sistema di qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta.

La domanda contiene:

tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine e attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime:
nome e indirizzo del fabbricante;
descrizione della macchina o attrezzatura;
marca;
denominazione commerciale;
tipo, serie e numeri di identificazione;
dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione delle macchine e attrezzature e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
rinvio alla presente ordinanza;
relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito;
una copia della dichiarazione di conformità;
la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2 Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della presente ordinanza.

Tutti i criteri, le prescrizioni e i requisiti adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure scritte, procedure e istruzioni. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire una comprensione univoca delle misure e delle procedure in materia di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve in particolare contenere un’adeguata descri­zione:

degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;
della documentazione tecnica da redigere per ciascun prodotto, che con- tenga le informazioni minime di cui al numero 3.1 per la documentazione tecnica ivi menzionata;
delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all’atto della progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria di macchine o attrezza-ture in questione;
delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intendono applicare;
dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
della documentazione riguardante la garanzia della qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.;
dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia dei prodotti in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene informato l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sugli eventuali adeguamenti che intende apportare al sistema.

L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L’organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità

4.1 Scopo della sorveglianza è quello di accertarsi che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2 Il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, verifica, prova e deposito, e deve fornire tutte le necessarie informazioni, in partico­lare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;
i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.

4.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sulle verifiche effettuate.

4.4 Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo di valutazione della conformità fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5 Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità la seguente documentazione:

la documentazione di cui al numero 3.1 secondo trattino;
gli adattamenti di cui al numero 3.4 capoverso 2;
le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.4, ultimo capoverso e ai numeri 4.3 e 4.4.

6 Ogni organismo di valutazione della conformità comunica agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

Allegato 3

(art. 4 cpv. 1 lett. c)

Modello di marchio LWA

1 Il marchio consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo «LWA» e in un pittogramma, espressi come segue:

2 La dimensione verticale del marchio non deve essere inferiore a 40 mm. Per macchine e attrezzature di peso inferiore a 20 kg la dimensione verticale del marchio può essere ridotta a 20 mm.

3 In caso di ingrandimento o di riduzione del marchio, a seconda delle dimensioni della macchina o attrezzatura, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui sopra.

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