Ordinanza del DATEC
sulle emissioni foniche delle macchine
e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
(Ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto, ORMAp)
del 22 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico (OIF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 Per le macchine e attrezzature che devono essere immesse sul mercato, la presente ordinanza disciplina:
- a.
- la limitazione preventiva delle emissioni foniche;
- b.
- la marcatura delle emissioni foniche;
- c.
- i controlli ulteriori.
2 Essa si applica a tutte le macchine e attrezzature elencate nell’allegato 1, che sono definite nell’allegato I della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 20003, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (direttiva 2000/14/CE).
3 Essa si applica unicamente a macchine e attrezzature adatte ad essere utilizzate, come unità complete, per l’uso previsto.
4 Non si applica:
- a.
- a macchine e attrezzature destinate soprattutto al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b.
- a macchine e attrezzature destinate esclusivamente alla difesa del Paese;
- c.
- ad accessori privi di motore immessi in commercio o messi in servizio separatamente; sono esclusi i martelli demolitori azionati a mano e i martelli demolitori idraulici.
3 GU L 162 del 3.7.2000, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005, p. 44).
Art. 2 Livello di potenza sonora
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
- livello di potenza sonora LWA:il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW secondo le norme SN EN ISO 3744 e SN EN ISO 37464;
- b.
- livello di potenza sonora rilevato:un livello di potenza sonora determinato in base alla procedura di cui all’allegato III della direttiva 2000/14/CE5;
- c.
- livello di potenza sonora garantito: un livello di potenza sonora rilevato che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione.
4 Tali norme tecniche possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
5 GU L 162 del 3.7.2000 p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005 p. 44).
Art. 3 Immissione in commercio
1 Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la cessione a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un’attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera.
2 È considerata immissione in commercio la messa in servizio di macchine e attrezzature in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna immissione in commercio secondo il capoverso 1.
3 Non è considerato immissione in commercio il trasferimento di macchine e attrezzature a fini sperimentali, di trasformazione o esportazione.
Sezione 2: Immissione in commercio
Art. 4 Principi
1 Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio soltanto se:
- a.
- è stata effettuata una valutazione della conformità in applicazione della procedura di cui all’articolo 5;
- b.
- è allegata una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 8; e
- c.
- sono provviste del marchio LWA di cui all’allegato 3.
2 Le macchine e attrezzature di cui all’allegato 1 numero 11 (macchine e attrezzature con valori limite d’emissione) devono inoltre rispettare i valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 numero 12.
Art. 5 Procedura di valutazione della conformità
1 Si applicano le seguenti procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato 2:
- a.
- controllo interno di fabbricazione (all. 2 lett. A);
- b.
- controllo interno di fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici (all. 2 lett. B);
- c.
- verifica dell’esemplare unico (all. 2 lett. C);
- d.
- garanzia di qualità totale (all. 2 lett. D).
2 Le procedure di valutazione della conformità sono applicabili come segue:
- a.
- per macchine e attrezzature non soggette a valori limite d’emissione (all. 1 n. 2): tutte le procedure;
- b.
- per macchine e attrezzature soggette a valori limite d’emissione (all. 1 n. 11): le procedure B, C e D.
Art. 6 Documentazione tecnica
1 La documentazione tecnica deve contenere i dati necessari per la pertinente procedura di valutazione della conformità.
2 Deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. Può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie per la sua valutazione siano comunicate in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese.
3 Deve poter essere presentata dal fabbricante o da chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’attrezzatura. Per le fabbricazioni in serie il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 7 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati in base alla procedura secondo l’articolo 5 devono:
- a.
- essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19966 (OAccD) sull’accreditamento e sulla designazione;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; oppure
- c.
- essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.
2 Chi si riferisce alla documentazione di un organismo diverso da quelli menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Art. 8 Dichiarazione di conformità
1 Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante residente in Svizzera dichiara che le macchine e le attrezzature soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
3 Essa deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- nome e indirizzo del fabbricante;
- b.
- nome e indirizzo della persona che custodisce la documentazione tecnica;
- c.
- descrizione della macchina o dell’attrezzatura;
- d.
- il livello di potenza sonora rilevato per la macchina o l’attrezzatura;
- e.
- il livello di potenza sonora garantito per la macchina o l’attrezzatura;
- f.
- la procedura di valutazione della conformità applicata ed eventualmente nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità;
- g.
- la dichiarazione che la macchina o l’attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza;
- h.
- luogo e data di rilascio della dichiarazione.
4 Se la macchina o l’attrezzatura è assoggettata a diverse regolamentazioni che richiedono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.
5 La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata, dal fabbricante o da chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’attrezzatura. Per le fabbricazioni in serie tale termine decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.
6 Il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura trasmette all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una copia della dichiarazione di conformità per ogni tipo di macchina o attrezzatura.
Art. 9 Marcatura
1 Il fabbricante appone su ogni macchina e su ogni attrezzatura il marchio LWA, che deve essere ben visibile, leggibile e indelebile.
2 Il marchio deve essere realizzato secondo le modalità grafiche definite nell’allegato 3.
Sezione 3: Esposizioni e presentazioni
Art. 10
Le macchine e attrezzature non conformi alle condizioni per l’immissione sul mercato possono essere esposte e presentate soltanto se una targhetta indica chiaramente che l’adempimento dei requisiti non è stato provato e che, pertanto, non possono essere immesse in commercio.
Sezione 4: Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)
Art. 117
7 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
Art. 12 Esecuzione dei controlli 8
1 L’UFAM esegue controlli per campionatura sulle macchine e attrezzature immesse in commercio. Procede ai controlli qualora vi siano indicazioni fondate sulla non conformità di macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza.9
2 I controlli comprendono:
- a.
- la verifica formale volta a stabilire se:
- 1.
- la dichiarazione di conformità è disponibile, e
- 2.
- la macchina o l’attrezzatura è correttamente marcata;
- b.
- un controllo acustico.
3 Nell’ambito dei controlli ulteriori, l’UFAM è autorizzato in particolare a richiedere al fabbricante la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità.10
4 L’UFAM può disporre una verifica delle emissioni foniche se:11
- a.
- il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura non presenta la documentazione richiesta entro il termine stabilito dall’UFAM12 o presenta una documentazione incompleta;
- b.
- dalla dichiarazione di conformità non emerge in maniera sufficiente che una macchina o un’attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza; oppure se
- c.
- sussistono dubbi che una macchina o un’attrezzatura non corrispondano alla documentazione presentata.
5 I costi della verifica delle emissioni foniche sono a carico del fabbricante o di chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
12 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2020.
Art. 13 Misure 13
1 Se una macchina o un’attrezzatura non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFAM informa il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura sul risultato del controllo e lo invita a prendere posizione entro il termine stabilito.
2 Successivamente, l’UFAM ordina le misure necessarie mediante decisione e fissa per il fabbricante o per chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura un termine adeguato da rispettare per l’attuazione.
3 Se il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura non attua le misure entro il termine stabilito, l’UFAM può in particolare vietare l’immissione in commercio, disporre il ritiro, il sequestro o la confisca della macchina o dell’attrezzatura nonché procedere alla pubblicazione delle misure adottate.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
Art. 14 Emolumenti
1 Per i controlli ulteriori può essere riscosso un emolumento.
2 ...14
3 Gli esborsi comprendono, oltre a quelli di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 200415 (OgeEm), i costi per l’esame tecnico da parte di un servizio accreditato.
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 200516 sugli emolumenti dell’UFAM e dell’OgeEm.17
14 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
15 RS 172.041.1
16 RS 814.014
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
Sezione 5: Informazione 1818 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
Art. 15
1 e 2 ...19
3 L’UFAM informa periodicamente il pubblico sull’esecuzione della presente ordinanza.
19 Abrogati dal n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 1620
20 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253).
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
Allegato 1
Valori limite d’emissione per macchine e attrezzature
1 Macchine e attrezzature soggette a valori limite d’emissione
11 Campo di applicazione
12 Valori limite d’emissione
2 Macchine e attrezzature non soggette a valori limite d’emissione
Allegato 2
Procedura di valutazione della conformità
A. Controllo interno di fabbricazione 2525 Corrisponde all’all. V della direttiva 2000/14/CE.
25 Corrisponde all’all. V della direttiva 2000/14/CE.
B. Controllo interno di fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici 2626 Corrisponde all’all. VI della direttiva 2000/14/CE.
26 Corrisponde all’all. VI della direttiva 2000/14/CE.
C. Verifica dell’esemplare unico 2727 Corrisponde all’all. VII della direttiva 2000/14/CE.
27 Corrisponde all’all. VII della direttiva 2000/14/CE.
D. Garanzia di qualità totale 2828 Corrisponde all’all. VIII della direttiva 2000/14/CE.
28 Corrisponde all’all. VIII della direttiva 2000/14/CE.