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Ordinanza del DFI
sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori
di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici
(ORim)

del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con l’Ispettorato federale
della sicurezza nucleare,

visti gli articoli 12 capoverso 4, 79 capoverso 5, 88, 91 e 100 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 aprile 20171 sulla radioprotezione (ORaP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca a:

a.
im­pian­ti ge­ne­ra­to­ri di ra­dia­zio­ni fo­to­ni­che o cor­pu­sco­la­ri non de­sti­na­ti ad ap­pli­ca­zio­ni me­di­che;
b.
ap­pa­rec­chi che ema­na­no ra­dia­zio­ni pa­ras­si­te non de­sti­na­ti ad ap­pli­ca­zio­ni me­di­che e la cui in­ten­si­tà di do­se am­bien­ta­le, mi­su­ra­ta a una di­stan­za di 10 cm dal­la su­per­fi­cie, ri­sul­ta es­se­re su­pe­rio­re a 1 μSv/h o la cui ten­sio­ne di ac­ce­le­ra­zio­ne de­gli elet­tro­ni su­pe­ra 30 kV.

2 Es­sa si ap­pli­ca in par­ti­co­la­re agli im­pian­ti de­sti­na­ti al­le pro­ve sui ma­te­ria­li, al trat­ta­men­to dei ma­te­ria­li, al­le tec­ni­che di mi­su­ra e di re­go­la­zio­ne, al­la pro­du­zio­ne di ra­dio­nu­cli­di non­ché agli im­pian­ti con sco­pi di ri­cer­ca e di ste­ri­liz­za­zio­ne.

Art. 2 Definizioni  

Si ap­pli­ca­no le de­fi­ni­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 2 ORaP e agli al­le­ga­ti 1 e 4 ORaP, non­ché all’al­le­ga­to 1 del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 3 Regole riconosciute della tecnica  

Gli im­pian­ti e il lo­ro eser­ci­zio de­vo­no es­se­re con­for­mi al­le re­go­le ri­co­no­sciu­te del­la tec­ni­ca e mes­si in fun­zio­ne se­con­do que­ste re­go­le. Per re­go­le ri­co­no­sciu­te del­la tec­ni­ca si in­ten­do­no, in par­ti­co­la­re, le nor­me uni­fi­ca­te a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le del­la Com­mis­sio­ne elet­tro­tec­ni­ca in­ter­na­zio­na­le (CEI), del Co­mi­ta­to eu­ro­peo di nor­ma­liz­za­zio­ne (CEN) e del Co­mi­ta­to eu­ro­peo di nor­ma­liz­za­zio­ne elet­tro­tec­ni­ca (CE­NE­LEC).

Art. 4 Applicazioni speciali e innovazioni tecniche  

In sin­go­li ca­si, qua­lo­ra sus­si­sta­no mo­ti­vi par­ti­co­la­ri a cau­sa di ap­pli­ca­zio­ni spe­cia­li o in­no­va­zio­ni tec­ni­che, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca può au­to­riz­za­re de­ro­ghe al­le di­spo­si­zio­ni tec­ni­che del­la pre­sen­te or­di­nan­za, pur­ché il ri­chie­den­te o il ti­to­la­re del­la li­cen­za di­mo­stri che la ra­dio­pro­te­zio­ne è ga­ran­ti­ta da mi­su­re ade­gua­te.

Sezione 2: Allestimento ed esercizio degli impianti

Art. 5 Impianti fissi  

Per l’al­le­sti­men­to e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti fis­si non do­ta­ti di un di­spo­si­ti­vo di pro­te­zio­ne to­ta­le o par­zia­le nel­le aree sor­ve­glia­te vi­go­no i re­qui­si­ti par­ti­co­la­ri di cui all’al­le­ga­to 2.

Art. 6 Impianti a raggi X portatili  

Per l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti a rag­gi X por­ta­ti­li con pre­sta­zio­ne li­mi­ta­ta vi­go­no i re­qui­si­ti par­ti­co­la­ri di cui all’al­le­ga­to 3.

Art. 7 Impianti mobili  

Per l’al­le­sti­men­to e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti mo­bi­li vi­go­no i re­qui­si­ti par­ti­co­la­ri di cui all’al­le­ga­to 4.

Art. 8 Impianti in locali d’irradiazione  

1 Per l’al­le­sti­men­to e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti in lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne vi­go­no i re­qui­si­ti par­ti­co­la­ri di cui all’al­le­ga­to 5.

2 Per l’al­le­sti­men­to e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti in lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne con un’ener­gia d’ir­ra­dia­zio­ne di al­me­no 1 MeV o de­gli im­pian­ti d’ir­ra­dia­zio­ne con adro­ni vi­go­no i re­qui­si­ti par­ti­co­la­ri di cui agli al­le­ga­ti 5 e 6.

3 Al­le azien­de in­du­stria­li che al­le­sti­sco­no o tra­sfor­ma­no lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne per im­pian­ti si ap­pli­ca­no le pre­scri­zio­ni ri­guar­dan­ti l’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni da par­te del­le au­to­ri­tà can­to­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge del 13 mar­zo 19642 sul la­vo­ro.

Art. 9 Altri impianti  

Per l’al­le­sti­men­to e l’eser­ci­zio di im­pian­ti non di­sci­pli­na­ti agli ar­ti­co­li 5–8, van­no con­si­de­ra­ti l’espe­rien­za e lo sta­to del­la scien­za e del­la tec­ni­ca.

Art. 10 Dispositivi di comando di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale  

1 I di­spo­si­ti­vi di co­man­do di im­pian­ti non do­ta­ti di un di­spo­si­ti­vo di pro­te­zio­ne to­ta­le o par­zia­le de­vo­no es­se­re in­stal­la­ti all’ester­no del­le aree sor­ve­glia­te. L’ir­ra­dia­zio­ne de­ve po­ter es­se­re av­via­ta so­lo dal di­spo­si­ti­vo di co­man­do.

2 Se per mo­ti­vi or­ga­niz­za­ti­vi o tec­ni­ci non è pos­si­bi­le in­stal­la­re il di­spo­si­ti­vo di co­man­do all’ester­no del­le aree sor­ve­glia­te, de­ve es­se­re ga­ran­ti­to che la do­se am­bien­ta­le nel­la zo­na del di­spo­si­ti­vo di co­man­do, con­si­de­ran­do la fre­quen­za d’eser­ci­zio, non su­pe­ri 0,1 mSv al­la set­ti­ma­na.

3 Gli im­pian­ti de­vo­no es­se­re do­ta­ti di un in­ter­rut­to­re ben vi­si­bi­le per la mes­sa fuo­ri ser­vi­zio, col­lo­ca­to nel­la zo­na del di­spo­si­ti­vo di co­man­do.

4 Gli im­pian­ti de­vo­no po­ter es­se­re pro­tet­ti dall’ac­cen­sio­ne non au­to­riz­za­ta.

Art. 11 Dispositivi di segnalazione  

1 Al­me­no una lam­pa­da di se­gna­la­zio­ne de­ve se­gna­la­re l’emis­sio­ne di ra­dia­zio­ni.

2 Le lam­pa­de di se­gna­la­zio­ne de­vo­no es­se­re fa­cil­men­te vi­si­bi­li da ogni la­to del li­mi­te del­le aree con­trol­la­te o sor­ve­glia­te.

3 Gli im­pian­ti non do­ta­ti di un di­spo­si­ti­vo di pro­te­zio­ne to­ta­le im­pie­ga­ti all’ester­no di lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne non de­vo­no po­ter es­se­re mes­si in ser­vi­zio se le lam­pa­de di se­gna­la­zio­ne so­no di­fet­to­se; so­no fat­ti sal­vi gli im­pian­ti a rag­gi X por­ta­ti­li di cui all’ar­ti­co­lo 6.

4 Gli im­pian­ti e le aree sor­ve­glia­te de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti con il se­gna­le di pe­ri­co­lo e con una de­si­gna­zio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 8 ORaP.

Art. 12 Dispositivi di sicurezza  

1 I di­spo­si­ti­vi di ra­dio­pro­te­zio­ne di im­pian­ti e di ac­ces­si a lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne de­vo­no es­se­re do­ta­ti di in­ter­rut­to­ri di sor­ve­glian­za. Ciò va­le in par­ti­co­la­re per:

a.
scher­ma­tu­re e co­per­tu­re che pos­so­no es­se­re smon­ta­te sen­za l’au­si­lio di uten­si­li;
b.
aper­tu­re per l’in­tro­du­zio­ne dei ma­te­ria­li;
c.
ot­tu­ra­to­ri.

2 Gli in­ter­rut­to­ri di sor­ve­glian­za de­vo­no es­se­re ad azio­na­men­to for­za­to e ad aper­tu­ra for­za­ta op­pu­re rag­giun­ge­re al­me­no lo stes­so li­vel­lo di pro­te­zio­ne in al­tro mo­do. Il li­vel­lo di pro­te­zio­ne de­ve es­se­re ade­gua­to al ri­schio dell’im­pian­to. L’azio­na­men­to dell’in­ter­rut­to­re de­ve pro­vo­ca­re au­to­ma­ti­ca­men­te l’in­ter­ru­zio­ne del­la ra­dia­zio­ne. La ri­mes­sa in ser­vi­zio de­ve es­se­re pos­si­bi­le so­lo dal di­spo­si­ti­vo di co­man­do.

3 La ri­mes­sa in ser­vi­zio può av­ve­ni­re au­to­ma­ti­ca­men­te se l’im­pian­to è do­ta­to di un’aper­tu­ra per l’in­tro­du­zio­ne dei ma­te­ria­li e se, quan­do que­sta è chiu­sa, nes­su­na par­te del cor­po può es­se­re espo­sta al­la ra­dia­zio­ne.

Art. 13 Messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza  

1 I di­spo­si­ti­vi di si­cu­rez­za pos­so­no es­se­re mes­si fuo­ri ser­vi­zio so­lo in oc­ca­sio­ne di la­vo­ri di ma­nu­ten­zio­ne, ri­pa­ra­zio­ne o re­go­la­zio­ne. Du­ran­te il pe­rio­do in cui ta­li di­spo­si­ti­vi so­no fuo­ri ser­vi­zio gli im­pian­ti pos­so­no es­se­re mes­si in fun­zio­ne so­lo con la più bas­sa in­ten­si­tà di do­se pos­si­bi­le.

2 La mes­sa fuo­ri ser­vi­zio dei di­spo­si­ti­vi di si­cu­rez­za de­ve es­se­re ese­gui­ta coin­vol­gen­do un pe­ri­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge del 22 mar­zo 19913 sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne (pe­ri­to in ra­dio­pro­te­zio­ne) e de­ve es­se­re se­gna­la­ta in ma­nie­ra ben vi­si­bi­le sull’im­pian­to.

Art. 14 Documentazione sull’impianto  

1 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za prov­ve­de af­fin­ché nel­le im­me­dia­te vi­ci­nan­ze dell’im­pian­to sia­no sem­pre di­spo­ni­bi­li le istru­zio­ni d’eser­ci­zio. Es­se so­no re­dat­te nel­la lin­gua abi­tual­men­te uti­liz­za­ta nell’azien­da e de­vo­no con­te­ne­re al­me­no i se­guen­ti da­ti:

a.
istru­zio­ni per l’eser­ci­zio dell’im­pian­to con­for­me­men­te al­la de­sti­na­zio­ne;
b.
istru­zio­ni re­la­ti­ve ai con­trol­li pe­rio­di­ci, al­la ma­nu­ten­zio­ne e al­le re­go­la­zio­ni dell’im­pian­to;
c.
istru­zio­ni per l’eli­mi­na­zio­ne dei gua­sti.

2 Il ti­to­la­re del­la li­cen­za prov­ve­de af­fin­ché per ogni im­pian­to sia di­spo­ni­bi­le al­me­no la se­guen­te do­cu­men­ta­zio­ne:

a.
li­cen­za dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per l’al­le­sti­men­to e l’eser­ci­zio dell’im­pian­to;
b.
ver­ba­li e da­ti re­la­ti­vi a tut­ti gli esa­mi e i con­trol­li ese­gui­ti;
c.
pia­ni di ra­dio­pro­te­zio­ne e re­la­ti­vi cal­co­li per i lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne;
d.
istru­zio­ni di ra­dio­pro­te­zio­ne in­ter­ne all’azien­da.

Sezione 3: Ubicazione e schermatura degli impianti

Art. 15 Ubicazione  

1 L’eser­ci­zio di im­pian­ti non do­ta­ti di un di­spo­si­ti­vo di pro­te­zio­ne to­ta­le o par­zia­le de­ve av­ve­ni­re all’in­ter­no di lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne.

2 Qua­lo­ra l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti non do­ta­ti di un di­spo­si­ti­vo di pro­te­zio­ne to­ta­le o par­zia­le non pos­sa av­ve­ni­re all’in­ter­no di lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne per mo­ti­vi tec­ni­ci o di eser­ci­zio, l’au­to­ri­tà di vi­gi­lan­za può au­to­riz­za­re l’eser­ci­zio all’in­ter­no di al­tre aree sor­ve­glia­te.

Art. 16 Schermatura e accessibilità degli impianti  

1 Il gra­do di scher­ma­tu­ra dei lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne o il di­men­sio­na­men­to dell’area sor­ve­glia­ta so­no di­sci­pli­na­ti dall’ar­ti­co­lo 79 ORaP. In con­si­de­ra­zio­ne dei pa­ra­me­tri di eser­ci­zio, non pos­so­no es­se­re su­pe­ra­ti i se­guen­ti vin­co­li di do­se am­bien­ta­le:

a.
nei lo­ca­li all’ester­no di aree sor­ve­glia­te: 0,02 mSv al­la set­ti­ma­na;
b.
nei luo­ghi all’ester­no del­le aree sor­ve­glia­te non de­sti­na­ti ad una per­ma­nen­za pro­lun­ga­ta: 0,1 mSv al­la set­ti­ma­na;
c.
nei luo­ghi all’in­ter­no del­le aree sor­ve­glia­te do­ve pos­so­no so­sta­re so­lo per­so­ne pro­fes­sio­nal­men­te espo­ste a ra­dia­zio­ni: 0,1 mSv al­la set­ti­ma­na;
d.
per l’im­pie­go di im­pian­ti mo­bi­li all’in­ter­no di edi­fi­ci: 0,02 mSv al­la set­ti­ma­na;
e.
per l’im­pie­go di im­pian­ti mo­bi­li all’aper­to: 0,1 mSv al­la set­ti­ma­na.

2 Co­me ba­se di cal­co­lo si de­ve con­si­de­ra­re una fre­quen­za d’eser­ci­zio di al­me­no un’ora al­la set­ti­ma­na.

3 Nei luo­ghi do­ve non pos­so­no so­sta­re per­so­ne du­ran­te l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti, la do­se am­bien­ta­le non è sog­get­ta ad al­cu­na li­mi­ta­zio­ne.

Art. 17 Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione  

1 Per l’eser­ci­zio di im­pian­ti non do­ta­ti di un di­spo­si­ti­vo di pro­te­zio­ne to­ta­le o par­zia­le nei lo­ca­li d’ir­ra­dia­zio­ne, il ri­chie­den­te de­ve al­le­ga­re al­la do­man­da di li­cen­za la do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va al­le mi­su­re tec­ni­che edi­li di ra­dio­pro­te­zio­ne, in par­ti­co­la­re:

a.
una pian­ta dei lo­ca­li in sca­la 1:20 o 1:50 in cui de­vo­no es­se­re ri­por­ta­ti:
1
la di­spo­si­zio­ne del­le sor­gen­ti di ra­dia­zio­ne,
2.
le pos­si­bi­li di­re­zio­ni del­le ra­dia­zio­ni,
3.
gli ap­pa­rec­chi di ana­li­si de­ter­mi­nan­ti per la de­fi­ni­zio­ne del­le di­stan­ze;
b.
di­se­gni in se­zio­ne qua­lo­ra ne­ces­sa­ri per de­ter­mi­na­re le aree da pro­teg­ge­re en­tro la por­ta­ta del­le ra­dia­zio­ni;
c.
ta­bel­le di cal­co­lo con­te­nen­ti i da­ti ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 7;
d.
una de­scri­zio­ne del di­spo­si­ti­vo di se­gna­la­zio­ne e di si­cu­rez­za.

2 La cor­ret­tez­za del­la do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va al­le mi­su­re tec­ni­che edi­li di ra­dio­pro­te­zio­ne de­ve es­se­re sta­ta con­trol­la­ta dal pe­ri­to in ra­dio­pro­te­zio­ne. Que­sto prov­ve­de af­fin­ché l’ese­cu­zio­ne del­la co­stru­zio­ne av­ven­ga in ba­se a que­ste di­ret­ti­ve.

Sezione 4: Protezione delle persone

Art. 18  

So­no da con­si­de­rar­si pro­fes­sio­nal­men­te espo­ste a ra­dia­zio­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 51 ORaP in par­ti­co­la­re:

a.
le per­so­ne che uti­liz­za­no im­pian­ti non do­ta­ti di di­spo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne to­ta­li o par­zia­li;
b.
le per­so­ne che per lo svol­gi­men­to di la­vo­ri di ma­nu­ten­zio­ne, ri­pa­ra­zio­ne o re­go­la­zio­ne su­gli im­pian­ti do­ta­ti di di­spo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne to­ta­le o par­zia­le de­vo­no met­te­re fuo­ri ser­vi­zio par­zial­men­te o com­ple­ta­men­te i di­spo­si­ti­vi di si­cu­rez­za esi­sten­ti.

Sezione 5: Manutenzione, ristrutturazione, riparazione e controllo

Art. 19  

1 Gli im­pian­ti de­vo­no es­se­re re­go­lar­men­te sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne e il lo­ro sta­to de­ve es­se­re esa­mi­na­to con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni del fab­bri­can­te e del for­ni­to­re. I ri­sul­ta­ti de­gli esa­mi de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­ti.

2 Il fun­zio­na­men­to dei di­spo­si­ti­vi di si­cu­rez­za con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni de­ve es­se­re con­trol­la­to al­me­no ogni an­no.

3 Per gli im­pian­ti po­co uti­liz­za­ti op­pu­re do­po un lun­go pe­rio­do di in­ter­ru­zio­ne dell’eser­ci­zio e do­po ri­pa­ra­zio­ni o ri­strut­tu­ra­zio­ni, il con­trol­lo de­ve av­ve­ni­re pri­ma di ogni ri­mes­sa in ser­vi­zio dell’im­pian­to. I ri­sul­ta­ti dei con­trol­li de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­ti.

4 In se­gui­to a ma­nu­ten­zio­ne, ri­pa­ra­zio­ne o ri­strut­tu­ra­zio­ne di com­po­nen­ti dell’im­pian­to im­por­tan­ti ai fi­ni del­la ra­dio­pro­te­zio­ne è ne­ces­sa­rio con­trol­la­re se i vin­co­li per l’in­ten­si­tà di do­se am­bien­ta­le so­no ri­spet­ta­ti. A tal fi­ne si de­ve di­spor­re di stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne ap­pro­pria­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 89 ORaP.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 31 gen­na­io 20014 sul­la ra­dio­pro­te­zio­ne de­gli im­pian­ti è abro­ga­ta.

Art. 21 Licenze vigenti  

I ti­to­la­ri del­le li­cen­ze de­vo­no ade­gua­re gli im­pian­ti e i di­spo­si­ti­vi esi­sten­ti al­le nuo­ve nor­me al più tar­di en­tro tre an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 22 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2018.

Allegato 1

(art. 2)

Definizioni

Premessa

I termini sono elencati in ordine alfabetico.

Apparecchi d’analisi

Dispositivi con rilevatori di radiazioni, quali sistemi di ricezione dell’immagine, goniometri, spettrometri a raggi X per l’analisi di sostanze e materiali.

Dispositivi di sicurezza

Misure tecniche di sicurezza volte alla protezione delle persone quali, in particolare i dispositivi di segnalazione e gli interruttori per la sorveglianza degli accessi ai locali d’irradiazione, gli interruttori di sorveglianza montati sugli schermi fluorescenti e sulle aperture per l’introduzione dei materiali, gli interruttori di cui sono dotati i rivestimenti di sicurezza e le schermature smontabili senza l’aiuto di utensili.

Impianti di misura e di regolazione

Sono considerati impianti di misura e di regolazione in particolare:

a.
gli impianti per la misura di spessori e di densità;
b.
gli impianti per il rilevamento della posizione;
c.
gli indicatori di livello;
d.
le sonde di misura delle ceneri (procedura basata sulla radiazione retrodif­fusa).

Impianti di prova dei materiali

Impianti per l’esame della composizione o della microstruttura dei materiali e per il controllo non distruttivo di oggetti e materiali.

Impianti per il trattamento dei materiali

Sono considerati impianti per il trattamento dei materiali in particolare:

a.
i dispositivi per impiantazione ionica;
b.
le saldatrici a fascio di elettroni.

Interruttore di sorveglianza ad azionamento forzato e ad apertura forzata

Interruttore di posizionamento con funzione di protezione delle persone costruito in modo che il contatto di commutazione utilizzato chiuda un circuito elettrico quando un dispositivo di sicurezza, un accesso o una finestra per l’introduzione dei materiali sono chiusi o in posizione di protezione. Abbandonata la posizione di protezione, sull’interruttore di sorveglianza deve agire una forza che apra il contatto (azionamento forzato); inoltre un contatto, una volta azionato, non deve restare chiuso in caso di termosaldatura, e un contatto aperto non deve potersi chiudere per proprio difetto oppure sotto l’azione di forze esterne (apertura forzata). La classe di protezione dell’interruttore contro la polvere e l’acqua deve corrispondere almeno alla classe IP 55 della norma SN EN 60529:1989, gradi di protezione forniti dagli involucri (codice IP), edizione 19915.

5 Il testo della norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

Locale d’irradiazione

Locale all’interno del quale sono in esercizio in modalità stazionaria impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale.

Luoghi non destinati ad una permanenza prolungata

Locali o settori in cui non si trovano posti fissi di lavoro e che non sono adibiti ad abitazione o soggiorno. Si tratta, in particolare, di spogliatoi, gabinetti, archivi, magazzini, cantine, oppure di superfici di transito, quali scale, vani ascensore, corridoi, zone accessibili degli impianti di produzione, marciapiedi, strade, cantieri, aree verdi, giardini.

Parametri di esercizio

Dati e tipo di esercizio dell’impianto determinanti per il valore della dose ambientale, in particolare la frequenza di esercizio effettiva, espressa in ore alla settimana, la tensione massima applicata a un tubo radiogeno, la corrente massima del tubo, le possibili direzioni della radiazione, l’angolo di apertura della radiazione diretta (diaframma), e la distanza fino alle delimitazioni esterne del locale o della area sorvegliata.

Sistema di sicurezza delle persone

Un sistema di sicurezza delle persone garantisce con mezzi tecnici che durante l’esercizio dell’impianto non possano sostare persone nel locale d’irradiazione. L’affidabilità del sistema deve essere conforme allo stato della tecnica.

Allegato 2

(art. 5)

Impianti fissi non dotati di dispositivo di protezione totale o parziale in aree sorvegliate

1 Impianti analitici a raggi X

1.1 I dispositivi di comando devono essere collocati al di fuori del tavolo d’ana­lisi e la loro funzione deve essere indicata chiaramente.

1.2 Quando l’impianto è in esercizio con i valori massimi di tensione e di corrente del tubo, l’intensità di dose ambientale non deve superare il valore di 10 µSv/h misurato alla distanza di 10 cm dalle superfici che limitano, in particolare, i seguenti elementi dell’impianto:

a.
superficie accessibile del dispositivo di comando;
b.
guaina protettiva del tubo;
c.
finestra di emissione in posizione chiusa (shutter, valvola di sicurezza oppure schermatura eliminabile solo con l’ausilio di utensili);
d.
pezzi intercalari con funzione di schermatura lungo la traiettoria del fascio;
e.
assorbitore idoneo per il fascio di radiazioni;
f.
apparecchi d’analisi senza assorbitore del fascio;
g.
schermature di sicurezza supplementari.

1.3 Se l’apparecchio d’analisi può̀ essere rimosso o allontanato dalla sua posizione di lavoro senza l’ausilio di utensili, la finestra di emissione deve essere mantenuta chiusa dai due seguenti dispositivi di sicurezza fissati stabilmente alla guaina di protezione del tubo:

a.
un otturatore azionato elettromeccanicamente (shutter);
b.
una valvola di sicurezza delle radiazioni mantenuta chiusa da una forza permanente (ad esempio, una molla).

Questo vale per le finestre di emissione non utilizzate, quando non sono dotate di una protezione smontabile solo con l’ausilio di utensili.

1.4 Lo shutter e la valvola di sicurezza devono garantire che il fascio primario possa essere liberato solo quando l’apparecchio di analisi è collegato. L’al­lontanamento dell’apparecchio di analisi dalla sua posizione di lavoro deve provocare la chiusura automatica della valvola di sicurezza e dello shutter.

1.5 L’apertura di una finestra di emissione deve essere indicata da un apposito segnale luminoso (lampada di segnalazione) fissato stabilmente alla guaina di protezione del tubo o al tavolo di analisi. Quando gli impianti a raggi X dispongono di più̀ finestre di emissione, ogni otturatore deve essere dotato di una propria lampada di segnalazione.

1.6 La lampada di segnalazione può̀ essere dotata di una o più̀ fonti luminose indipendenti tra loro. Quando la fonte luminosa è una sola, un guasto della stessa deve determinare la chiusura automatica della finestra di emissione.

1.7 Gli apparecchi di analisi devono essere collegati alla guaina protettiva del tubo in modo che la traiettoria del fascio, per quanto lo permetta l’esercizio dell’impianto, risulti schermata per tutta la sua lunghezza, con l’ausilio di pezzi intercalari. Se il fascio di radiazioni rimane scoperto su una lunghezza superiore a 5 cm bisogna garantire, con misure adeguate (ad esempio, cellule fotoelettriche o schermature) che nessuna parte del corpo possa venire a contatto col fascio stesso.

1.8 Gli assorbitori idonei per l’assorbimento di un fascio di radiazioni primario o secondario devono, durante l’esercizio, essere collegati meccanicamente all’apparecchio di analisi. Se sono articolati a braccio, devono essere mantenuti in posizione di funzionamento da una forza permanente.

1.9 I dispositivi di sicurezza richiesti per l’esercizio di un impianto devono essere collegati meccanicamente all’impianto stesso.

1.10 Se si utilizzano schermi fluorescenti per localizzare il fascio di radiazioni, questi schermi devono disporre di impugnature di lunghezza non inferiore a 10 cm.

1.11 Devono essere disponibili apparecchi idonei alla misura dell’intensità̀ di dose.

2 Impianti di misura e di regolazione

2.1 Il vincolo per l’intensità di dose ambientale negli impianti in aree in cui è possibile la sosta di persone della popolazione è pari a 0,5 µSv/h se la permanenza è prolungata e a 2,5 µSv/h se la permanenza non è prolungata.

2.2 Qualora non sia possibile rispettare le intensità di dose ambientale di cui al numero 2.1, le aree con intensità di dose superiore devono essere segnalate chiaramente. Le individui che permangono regolarmente all’interno di queste aree durante l’esercizio dell’impianto sono considerate persone professionalmente esposte a radiazioni.

Allegato 3

(art. 6)

Impianti a raggi X portatili con prestazione limitata

1.
La prestazione di un impianto a raggi X portatile deve essere limitata in modo che per il personale addetto non siano superati i limiti di dose previsti per la popolazione. Il rispetto di questi valori deve essere dimostrato all’autorità di vigilanza mediante un rapporto sulla sicurezza se l’intensità di dose alla distanza di 1 m supera il valore di 10 mSv/h o la tensione massima è superiore a 50 kV. In caso contrario, l’esercizio dell’impianto soggiace anche ai requisiti di cui all’allegato 4.
2.
L’impianto deve essere provvisto di un codice segreto personale (codice PIN) o di un interruttore a chiave per impedirne l’utilizzo da parte di persone non autorizzate.
3.
L’emissione di radiazioni in caso di impiego d’impianti portatili deve avvenire tramite un comando a due mani direttamente sull’impianto.
4.
L’impianto deve essere dotato almeno di due lampade di segnalazione ben visibili da ogni direzione.
5.
L’impianto deve disporre di elementi di sicurezza che:
a.
consentono l’emissione di radiazioni solo quando sussiste un contatto sorvegliato ad accoppiamento di forma con il materiale; oppure
b.
in caso di retrodiffusione insufficiente interrompono automaticamente la radiazione al massimo entro 3 secondi.
6.
Le camere di prova per la prova stazionaria dei materiali devono soddisfare i requisiti dei dispositivi di protezione totale.
7.
Con misure tecniche e organizzative deve essere garantito che nessuno sosti nell’area sorvegliata durante l’esercizio dell’impianto.
8.
È possibile rinunciare a designare l’area sorvegliata se il personale addetto può averne una visuale completa.

Allegato 4

(art. 7)

Impianti mobili

1.
Per l’impiego di impianti mobili occorre disporre dei dispositivi speciali seguenti:
a.
materiale di delimitazione (paletti, corde, ecc.);
b.
pannelli d’avvertimento, lampeggiatori;
c.
se necessario, materiale di schermatura (ad esempio, pareti schermate);
d.
apparecchi di misura della radiazione con allarme acustico, adeguati all’intervallo di energia utilizzato, in dotazione presso tutti gli addetti all’impiego dell’impianto mobile;
e.
un apparecchio di misurazione dell’intensità̀ di dose a lettura diretta, adeguato all’intervallo di energia utilizzato;
f.
un cavo sufficientemente lungo per collegare il dispositivo di comando (banco di manovra) all’impianto.
2.
L’intensità di dose ambientale misurata a 1 m di distanza dal fuoco, con finestra di emissione chiusa e con i valori massimi della tensione e della corrente del tubo, non deve risultare superiore a 2,5 mSv/h per tensioni fino a 200 kV e non superare 10 mSv/h quando le tensioni sono maggiori di 200 kV.
3.
La radiazione diretta dell’impianto deve essere ridotta al campo necessario con un diaframma.
4.
Affinché, in caso di guasti, sia possibile prestare aiuto all’operatore in qualsiasi momento, sul posto deve essere presente una seconda persona professionalmente esposta a radiazioni. Questa persona, designata per prestare aiuto, deve essere istruita in modo da essere in grado di utilizzare gli impianti in maniera corretta in termini di radioprotezione e di intraprendere le misure necessarie per far fronte ai guasti.
5.
Il luogo dell’esame radiologico è una area sorvegliata. Deve essere transennato su tutti i lati a una distanza ritenuta sufficiente per la sicurezza. Durante la messa in servizio dell’impianto si deve assicurare che, considerata la frequenza d’esercizio settimanale nel luogo previsto per l’impiego, non sia superato il vincolo per la dose ambientale di cui all’articolo 16 lungo la delimitazione.
6.
Qualora, per motivi tecnici od organizzativi, non sia possibile transennare l’area di svolgimento delle analisi in modo da evitare che siano superati i vincoli per la dose ambientale settimanale di cui all’articolo 16 (ad esempio su una strada trafficata), la analisi possono essere eseguite solo una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza.

Allegato 5

(art. 8)

Impianti in locali d’irradiazione

1.
Prima che l’impianto sia messo in servizio deve essere garantito con misure tecniche o organizzative che nessuno sosti nel locale d’irradiazione.
2.
L’impianto deve poter essere messo in servizio solo quando gli accessi sono chiusi o protetti. Quando l’impianto è in esercizio, l’accesso al locale d’irra­dia­zione deve essere impedito mediante dispositivi adeguati.
3.
Quando l’impianto è in esercizio, l’abbandono del locale d’irradiazione deve essere possibile in qualsiasi momento. Se per abbandonare il locale deve essere attraversata la zona di pericolo, è necessario installare interruttori d’emergenza aggiuntivi.
4.
Lo stato di esercizio dell’impianto deve essere segnalato all’interno del locale d’irradiazione, su tutti gli accessi allo stesso e in prossimità del dispositivo di comando. All’interno del locale, la segnalazione dello stato di esercizio deve avvenire tramite una luce rotante o un lampeggiatore.
5.
Qualora per motivi tecnici non sia possibile l’impiego di luci rotanti o lampeggiatori nel locale d’irradiazione, la messa in servizio dell’impianto deve essere indicata con un segnale acustico.

Allegato 6

(art. 8 cpv. 2)

Impianti in locali d’irradiazione con una energia d’irradiazione di almeno 1 MeV

In aggiunta alle disposizioni di cui all’allegato 5 vige quanto segue.

1.
Deve essere garantito con mezzi tecnici che durante l’esercizio dell’impianto non possano sostare persone nel locale d’irradiazione. Ciò può essere garantito in particolare con i seguenti dispositivi:
a.
interruttore attivabile durante un giro di ricognizione;
b.
sistema di sicurezza delle persone.
2.
L’autorità di vigilanza può richiedere che le persone professionalmente esposte a radiazioni debbano avere con sé, oltre al dosimetro personale, un dosimetro personale attivo con dispositivo di segnalazione.
3.
L’autorità di vigilanza può richiedere l’impiego di dosimetri ambientali per sorvegliare il mantenimento della dose ambientale conformemente all’ar­ti­colo 16.
4.
L’impianto deve poter essere messo fuori servizio con un numero adeguato di interruttori d’emergenza all’interno del locale d’irradiazione.
5.
L’accesso al locale d’irradiazione e la permanenza al suo interno in caso di intensità di dose oltre i 25 µSv/h devono essere regolamentati in una diret­tiva interna oppure in un piano di radioprotezione.
6.
Prima dell’allestimento e dell’esercizio degli impianti con un’energia d’irra­diazione pari o superiore a 1 MeV l’autorità di vigilanza può richiedere che sia stilato e approvato un rapporto sulla sicurezza ai sensi dell’artico­lo 124 ORaP.
7.
Qualora sussista la possibilità che siano attivate parti di acceleratori, la loro intensità di dose e contaminazione devono essere controllate prima dello smontaggio o di uno smantellamento dell’impianto. Per l’esenzione delle parti d’impianto attivate vige l’articolo 106 ORaP.

Allegato 7

(art. 17 cpv. 1 lett. c)

Modello di tabella di calcolo

La tabella di calcolo di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera c deve contenere i dati elencati di seguito:

a.
tensione massima applicata al tubo radiogeno;
b.
corrente massima applicata al tubo radiogeno;
c.
frequenza d’esercizio in ore alla settimana tenendo conto dell’articolo 16 capoverso 2;
d.
destinazione d’uso delle aree confinanti con la sala di radiologia;
e.
dosi ambientali ammesse nelle aree secondo l’articolo 16 capoverso 1;
f.
distanze tra la sorgente di radiazioni e l’area da proteggere indicando se si tratta di una radiazione diretta (RD) o di una radiazione paras­sita (RP);
g.
fattore di attenuazione della delimitazione del locale necessario;
h.
materiale utilizzato per le delimitazioni del locale (incluse porte e finestre) e per le schermature, spessore, massa volumica apparente ed equivalente di piombo;
i.
fattore di attenuazione esistente per la delimitazione del locale.

a. Tensione max. tubo radiogeno [kV]

b. Corrente max tubo radiogeno [mA]

c. Frequenza d’esercizio [h/settimana]

Denominazione del locale

Denominazione dell’impianto/generatore:

Piano

Altezza del locale [m]

Schermatura necessaria

Schermatura esistente o pianificata

Pos.

d. Area da proteggere

e. Dose ambientale cons. [mSv/sett.]

f. RD [m]

f. RP [m]

g. Fattore di attenuazione necessario

h. Materiale

h. Massa volu­mica apparente [kg/m3]

h. Spessore [cm]

i. Fattore di attenuazione esistente

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