Ordinanza del DFI
sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori
di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici
(ORim)
del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con l’Ispettorato federale
della sicurezza nucleare,
visti gli articoli 12 capoverso 4, 79 capoverso 5, 88, 91 e 100 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 aprile 20171 sulla radioprotezione (ORaP),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica a:
- a.
- impianti generatori di radiazioni fotoniche o corpuscolari non destinati ad applicazioni mediche;
- b.
- apparecchi che emanano radiazioni parassite non destinati ad applicazioni mediche e la cui intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, risulta essere superiore a 1 μSv/h o la cui tensione di accelerazione degli elettroni supera 30 kV.
2 Essa si applica in particolare agli impianti destinati alle prove sui materiali, al trattamento dei materiali, alle tecniche di misura e di regolazione, alla produzione di radionuclidi nonché agli impianti con scopi di ricerca e di sterilizzazione.
Art. 2 Definizioni
Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 ORaP e agli allegati 1 e 4 ORaP, nonché all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 3 Regole riconosciute della tecnica
Gli impianti e il loro esercizio devono essere conformi alle regole riconosciute della tecnica e messi in funzione secondo queste regole. Per regole riconosciute della tecnica si intendono, in particolare, le norme unificate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).
Art. 4 Applicazioni speciali e innovazioni tecniche
In singoli casi, qualora sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o innovazioni tecniche, l’Ufficio federale della sanità pubblica può autorizzare deroghe alle disposizioni tecniche della presente ordinanza, purché il richiedente o il titolare della licenza dimostri che la radioprotezione è garantita da misure adeguate.
Sezione 2: Allestimento ed esercizio degli impianti
Art. 5 Impianti fissi
Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti fissi non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale nelle aree sorvegliate vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 2.
Art. 6 Impianti a raggi X portatili
Per l’esercizio degli impianti a raggi X portatili con prestazione limitata vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 3.
Art. 7 Impianti mobili
Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti mobili vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 4.
Art. 8 Impianti in locali d’irradiazione
1 Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti in locali d’irradiazione vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 5.
2 Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti in locali d’irradiazione con un’energia d’irradiazione di almeno 1 MeV o degli impianti d’irradiazione con adroni vigono i requisiti particolari di cui agli allegati 5 e 6.
3 Alle aziende industriali che allestiscono o trasformano locali d’irradiazione per impianti si applicano le prescrizioni riguardanti l’approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro.
Art. 9 Altri impianti
Per l’allestimento e l’esercizio di impianti non disciplinati agli articoli 5–8, vanno considerati l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.
Art. 10 Dispositivi di comando di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale
1 I dispositivi di comando di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale devono essere installati all’esterno delle aree sorvegliate. L’irradiazione deve poter essere avviata solo dal dispositivo di comando.
2 Se per motivi organizzativi o tecnici non è possibile installare il dispositivo di comando all’esterno delle aree sorvegliate, deve essere garantito che la dose ambientale nella zona del dispositivo di comando, considerando la frequenza d’esercizio, non superi 0,1 mSv alla settimana.
3 Gli impianti devono essere dotati di un interruttore ben visibile per la messa fuori servizio, collocato nella zona del dispositivo di comando.
4 Gli impianti devono poter essere protetti dall’accensione non autorizzata.
Art. 11 Dispositivi di segnalazione
1 Almeno una lampada di segnalazione deve segnalare l’emissione di radiazioni.
2 Le lampade di segnalazione devono essere facilmente visibili da ogni lato del limite delle aree controllate o sorvegliate.
3 Gli impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale impiegati all’esterno di locali d’irradiazione non devono poter essere messi in servizio se le lampade di segnalazione sono difettose; sono fatti salvi gli impianti a raggi X portatili di cui all’articolo 6.
4 Gli impianti e le aree sorvegliate devono essere contrassegnati con il segnale di pericolo e con una designazione secondo l’allegato 8 ORaP.
Art. 12 Dispositivi di sicurezza
1 I dispositivi di radioprotezione di impianti e di accessi a locali d’irradiazione devono essere dotati di interruttori di sorveglianza. Ciò vale in particolare per:
- a.
- schermature e coperture che possono essere smontate senza l’ausilio di utensili;
- b.
- aperture per l’introduzione dei materiali;
- c.
- otturatori.
2 Gli interruttori di sorveglianza devono essere ad azionamento forzato e ad apertura forzata oppure raggiungere almeno lo stesso livello di protezione in altro modo. Il livello di protezione deve essere adeguato al rischio dell’impianto. L’azionamento dell’interruttore deve provocare automaticamente l’interruzione della radiazione. La rimessa in servizio deve essere possibile solo dal dispositivo di comando.
3 La rimessa in servizio può avvenire automaticamente se l’impianto è dotato di un’apertura per l’introduzione dei materiali e se, quando questa è chiusa, nessuna parte del corpo può essere esposta alla radiazione.
Art. 13 Messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza
1 I dispositivi di sicurezza possono essere messi fuori servizio solo in occasione di lavori di manutenzione, riparazione o regolazione. Durante il periodo in cui tali dispositivi sono fuori servizio gli impianti possono essere messi in funzione solo con la più bassa intensità di dose possibile.
2 La messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza deve essere eseguita coinvolgendo un perito secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (perito in radioprotezione) e deve essere segnalata in maniera ben visibile sull’impianto.
Art. 14 Documentazione sull’impianto
1 Il titolare della licenza provvede affinché nelle immediate vicinanze dell’impianto siano sempre disponibili le istruzioni d’esercizio. Esse sono redatte nella lingua abitualmente utilizzata nell’azienda e devono contenere almeno i seguenti dati:
- a.
- istruzioni per l’esercizio dell’impianto conformemente alla destinazione;
- b.
- istruzioni relative ai controlli periodici, alla manutenzione e alle regolazioni dell’impianto;
- c.
- istruzioni per l’eliminazione dei guasti.
2 Il titolare della licenza provvede affinché per ogni impianto sia disponibile almeno la seguente documentazione:
- a.
- licenza dell’autorità competente per l’allestimento e l’esercizio dell’impianto;
- b.
- verbali e dati relativi a tutti gli esami e i controlli eseguiti;
- c.
- piani di radioprotezione e relativi calcoli per i locali d’irradiazione;
- d.
- istruzioni di radioprotezione interne all’azienda.
Sezione 3: Ubicazione e schermatura degli impianti
Art. 15 Ubicazione
1 L’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale deve avvenire all’interno di locali d’irradiazione.
2 Qualora l’esercizio degli impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale non possa avvenire all’interno di locali d’irradiazione per motivi tecnici o di esercizio, l’autorità di vigilanza può autorizzare l’esercizio all’interno di altre aree sorvegliate.
Art. 16 Schermatura e accessibilità degli impianti
1 Il grado di schermatura dei locali d’irradiazione o il dimensionamento dell’area sorvegliata sono disciplinati dall’articolo 79 ORaP. In considerazione dei parametri di esercizio, non possono essere superati i seguenti vincoli di dose ambientale:
- a.
- nei locali all’esterno di aree sorvegliate: 0,02 mSv alla settimana;
- b.
- nei luoghi all’esterno delle aree sorvegliate non destinati ad una permanenza prolungata: 0,1 mSv alla settimana;
- c.
- nei luoghi all’interno delle aree sorvegliate dove possono sostare solo persone professionalmente esposte a radiazioni: 0,1 mSv alla settimana;
- d.
- per l’impiego di impianti mobili all’interno di edifici: 0,02 mSv alla settimana;
- e.
- per l’impiego di impianti mobili all’aperto: 0,1 mSv alla settimana.
2 Come base di calcolo si deve considerare una frequenza d’esercizio di almeno un’ora alla settimana.
3 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante l’esercizio degli impianti, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Art. 17 Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione
1 Per l’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale nei locali d’irradiazione, il richiedente deve allegare alla domanda di licenza la documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione, in particolare:
- a.
- una pianta dei locali in scala 1:20 o 1:50 in cui devono essere riportati:
- 1
- la disposizione delle sorgenti di radiazione,
- 2.
- le possibili direzioni delle radiazioni,
- 3.
- gli apparecchi di analisi determinanti per la definizione delle distanze;
- b.
- disegni in sezione qualora necessari per determinare le aree da proteggere entro la portata delle radiazioni;
- c.
- tabelle di calcolo contenenti i dati riportati nell’allegato 7;
- d.
- una descrizione del dispositivo di segnalazione e di sicurezza.
2 La correttezza della documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione deve essere stata controllata dal perito in radioprotezione. Questo provvede affinché l’esecuzione della costruzione avvenga in base a queste direttive.
Sezione 4: Protezione delle persone
Art. 18
Sono da considerarsi professionalmente esposte a radiazioni ai sensi dell’articolo 51 ORaP in particolare:
- a.
- le persone che utilizzano impianti non dotati di dispositivi di protezione totali o parziali;
- b.
- le persone che per lo svolgimento di lavori di manutenzione, riparazione o regolazione sugli impianti dotati di dispositivi di protezione totale o parziale devono mettere fuori servizio parzialmente o completamente i dispositivi di sicurezza esistenti.
Sezione 5: Manutenzione, ristrutturazione, riparazione e controllo
Art. 19
1 Gli impianti devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e il loro stato deve essere esaminato conformemente alle istruzioni del fabbricante e del fornitore. I risultati degli esami devono essere documentati.
2 Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza conforme alle disposizioni deve essere controllato almeno ogni anno.
3 Per gli impianti poco utilizzati oppure dopo un lungo periodo di interruzione dell’esercizio e dopo riparazioni o ristrutturazioni, il controllo deve avvenire prima di ogni rimessa in servizio dell’impianto. I risultati dei controlli devono essere documentati.
4 In seguito a manutenzione, riparazione o ristrutturazione di componenti dell’impianto importanti ai fini della radioprotezione è necessario controllare se i vincoli per l’intensità di dose ambientale sono rispettati. A tal fine si deve disporre di strumenti di misurazione appropriati conformemente all’articolo 89 ORaP.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 31 gennaio 20014 sulla radioprotezione degli impianti è abrogata.
4 [RU 2001 922]
Art. 21 Licenze vigenti
I titolari delle licenze devono adeguare gli impianti e i dispositivi esistenti alle nuove norme al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.