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Ordinanza
sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

del 4 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30bcapoverso 1, 30c capoverso 3, 30dlettera a, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque,

ordina:

1 RS 814.01

2RS 814.20

Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo  

Lo sco­po del­la pre­sen­te or­di­nan­za è di:

a.
pro­teg­ge­re l’uo­mo, la fau­na e la flo­ra, le lo­ro bio­ce­no­si non­ché le ac­que, il suo­lo e l’aria da­gli ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti cau­sa­ti dai ri­fiu­ti;
b.
li­mi­ta­re pre­ven­ti­va­men­te il ca­ri­co dei ri­fiu­ti sull’am­bien­te;
c.
in­co­rag­gia­re un’uti­liz­za­zio­ne so­ste­ni­bi­le del­le ma­te­rie pri­me na­tu­ra­li ri­ci­clan­do i ri­fiu­ti in mo­do ri­spet­to­so dell’am­bien­te.
Art. 2 Campo d’applicazione  

La pre­sen­te or­di­nan­za re­go­la la pre­ven­zio­ne e lo smal­ti­men­to dei ri­fiu­ti non­ché la co­stru­zio­ne e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti per i ri­fiu­ti. So­no fat­te sal­ve le pre­scri­zio­ni par­ti­co­la­ri con­cer­nen­ti de­ter­mi­na­ti ti­pi di ri­fiu­ti con­te­nu­te in al­tre leg­gi e or­di­nan­ze fe­de­ra­li.

Art. 3 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­de per:

a.3
ri­fiu­ti ur­ba­ni:
1.
i ri­fiu­ti che pro­ven­go­no dal­le eco­no­mie do­me­sti­che,
2.
i ri­fiu­ti che pro­ven­go­no da im­pre­se con me­no di 250 po­sti di la­vo­ro a tem­po pie­no aven­ti una com­po­si­zio­ne ana­lo­ga a quel­li del­le eco­no­mie do­me­sti­che in ter­mi­ni di so­stan­ze con­te­nu­te e di pro­por­zio­ni quan­ti­ta­ti­ve,
3.
i ri­fiu­ti che pro­ven­go­no dal­le am­mi­ni­stra­zio­ni pub­bli­che aven­ti una com­po­si­zio­ne ana­lo­ga a quel­li del­le eco­no­mie do­me­sti­che in ter­mi­ni di so­stan­ze con­te­nu­te e di pro­por­zio­ni quan­ti­ta­ti­ve;
b.
im­pre­sa: un’en­ti­tà giu­ri­di­ca do­ta­ta di un pro­prio nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne d’im­pre­sa op­pu­re un grup­po di ta­li en­ti­tà aven­ti un si­ste­ma di smal­ti­men­to dei ri­fiu­ti or­ga­niz­za­to in co­mu­ne;
c.
ri­fiu­ti spe­cia­li: i ri­fiu­ti de­si­gna­ti co­me ta­li nell’elen­co dei ri­fiu­ti ema­na­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 dell’or­di­nan­za del 22 giu­gno 20054 sul traf­fi­co di ri­fiu­ti (OTRif);
d.
ri­fiu­ti bio­ge­ni: i ri­fiu­ti di ori­gi­ne ve­ge­ta­le, ani­ma­le o mi­cro­bi­ca;
e.
ri­fiu­ti edi­li: i ri­fiu­ti ri­sul­tan­ti da la­vo­ri di co­stru­zio­ne, ri­strut­tu­ra­zio­ne o de­mo­li­zio­nedi im­pian­ti fis­si;
f.
ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro: il ma­te­ria­le sca­va­to o sgom­be­ra­to du­ran­te la­vo­ri di co­stru­zio­ne, fat­ta ec­ce­zio­ne per quel­lo aspor­ta­to dal­lo stra­to su­pe­rio­re e da quel­lo in­fe­rio­re del suo­lo;
fbis.5
ri­fiu­ti di mer­cu­rio:
1.
ri­fiu­ti che con­ten­go­no mer­cu­rio o com­po­sti di mer­cu­rio,
2.
il mer­cu­rio o i com­po­sti di mer­cu­rio pro­ve­nien­ti dal trat­ta­men­to dei ri­fiu­ti di cui al nu­me­ro 1, ec­cet­tua­to il mer­cu­rio la cui espor­ta­zio­ne è sta­ta au­to­riz­za­ta se­con­do l’al­le­ga­to 1.7 nu­me­ri 2.2.4 o 4.2 dell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20056 sul­la ri­du­zio­ne dei ri­schi ine­ren­ti ai pro­dot­ti chi­mi­ci (ORR­P­Chim),
3.
mer­cu­rio o com­po­sti di mer­cu­rio non più ri­chie­sti in pro­ces­si in­du­stria­li;
g.
im­pian­ti per i ri­fiu­ti: gli im­pian­ti nei qua­li i ri­fiu­ti ven­go­no trat­ta­ti, ri­ci­cla­ti e de­po­si­ta­ti in mo­do de­fi­ni­ti­vo o tem­po­ra­neo, fat­ta ec­ce­zio­ne per i si­ti di estra­zio­ne di ma­te­ria­li nei qua­li vie­ne ri­ci­cla­to ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro;
h.7
...
i.
im­pian­ti di com­po­stag­gio: gli im­pian­ti nei qua­li i ri­fiu­ti bio­ge­ni ven­go­no de­com­po­sti me­dian­te in­suf­fla­zio­ne d’aria;
j.8
im­pian­ti di fer­men­ta­zio­ne:gli im­pian­ti nei qua­li i ri­fiu­ti bio­ge­ni so­no sot­to­po­sti a un pro­ce­di­men­to di de­com­po­si­zio­ne anae­ro­bi­ca;
k.
di­sca­ri­che:gli im­pian­ti per i ri­fiu­ti nei qua­li que­sti ul­ti­mi ven­go­no de­po­si­ta­ti in mo­do con­trol­la­to;
l.
trat­ta­men­to ter­mi­co: il trat­ta­men­to di ri­fiu­ti a una tem­pe­ra­tu­ra co­sì ele­va­ta che le so­stan­ze dan­no­se per l’am­bien­te ven­go­no di­strut­te o le­ga­te chi­mi­ca­men­te o fi­si­ca­men­te at­tra­ver­so la mi­ne­ra­liz­za­zio­ne;
m.
sta­to del­la tec­ni­ca: l’at­tua­le sta­to d’avan­za­men­to di pro­ce­du­re, in­stal­la­zio­ni e mo­da­li­tà d’eser­ci­zio che:
1.
è sta­to spe­ri­men­ta­to con suc­ces­so su at­ti­vi­tà o im­pian­ti com­pa­ra­bi­li in Sviz­ze­ra o all’este­ro op­pu­re è sta­to im­pie­ga­to con suc­ces­so in via spe­ri­men­ta­le e può, se­con­do le re­go­le del­la tec­ni­ca, es­se­re ap­pli­ca­to ad al­tri im­pian­ti o at­ti­vi­tà, e
2.
un’azien­da me­dia ed eco­no­mi­ca­men­te sa­na del ra­mo in que­stio­ne può so­ste­ne­re sot­to il pro­fi­lo eco­no­mi­co.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

4 RS814.610

5 In­tro­dot­ta dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

6 RS 814.81

7 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, con ef­fet­to dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

8 Cor­re­zio­ne del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

Capitolo 2: Pianificazione e resoconto

Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti  

1 I Can­to­ni al­le­sti­sco­no un pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti per il pro­prio ter­ri­to­rio. Il pia­no in­clu­de in par­ti­co­la­re:

a.
le mi­su­re per pre­ve­ni­re la for­ma­zio­ne di ri­fiu­ti;
b.
le mi­su­re per ri­ci­cla­re i ri­fiu­ti;
c.
il fab­bi­so­gno in ter­mi­ni di im­pian­ti per lo smal­ti­men­to di ri­fiu­ti ur­ba­ni e al­tri ri­fiu­ti il cui smal­ti­men­to com­pe­te ai Can­to­ni;
d.
il fab­bi­so­gno in ter­mi­ni di vo­lu­me da adi­bi­re a di­sca­ri­ca e le ubi­ca­zio­ni del­le di­sca­ri­che (pia­no di ge­stio­ne del­le di­sca­ri­che);
e.
i com­pren­so­ri di rac­col­ta ne­ces­sa­ri.

2 I Can­to­ni col­la­bo­ra­no tra lo­ro per al­le­sti­re il pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti, in par­ti­co­la­re per gli am­bi­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re c−e, de­fi­nen­do, se ne­ces­sa­rio, re­gio­ni di pia­ni­fi­ca­zio­ne che si esten­do­no al di là dei pro­pri con­fi­ni ter­ri­to­ria­li.

3 Ogni cin­que an­ni i Can­to­ni ve­ri­fi­ca­no e, se ne­ces­sa­rio, ag­gior­na­no il pro­prio pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti.

4 I Can­to­ni tra­smet­to­no all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM) il pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti e le rie­la­bo­ra­zio­ni in­te­gra­li del­lo stes­so.

Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio  

1 Nel­la lo­ro pia­ni­fi­ca­zio­ne di­ret­tri­ce i Can­to­ni ten­go­no con­to del­le im­pli­ca­zio­ni a li­vel­lo ter­ri­to­ria­le del pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti.

2 Nei lo­ro pia­ni di­ret­to­ri i Can­to­ni tra­scri­vo­no le ubi­ca­zio­ni del­le di­sca­ri­che pre­vi­ste nel pia­no di ge­stio­ne del­le di­sca­ri­che e prov­ve­do­no al­la de­li­mi­ta­zio­ne del­le ne­ces­sa­rie zo­ne d’uti­liz­za­zio­ne.

Art. 6 Resoconto  

1 A sca­den­za an­nua­le i Can­to­ni al­le­sti­sco­no elen­chi pub­bli­ci con­te­nen­ti le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti e li sot­to­pon­go­no all’UFAM:

a.
la quan­ti­tà dei ti­pi di ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 1 smal­ti­ti sul lo­ro ter­ri­to­rio;
b.9
gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to di ri­fiu­ti edi­li e gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to di ri­fiu­ti me­tal­li­ci, pre­sen­ti sul lo­ro ter­ri­to­rio, nei qua­li so­no trat­ta­te ogni an­no più di 1000 t di ri­fiu­ti;
c.
gli al­tri im­pian­ti per i ri­fiu­ti, pre­sen­ti sul lo­ro ter­ri­to­rio, nei qua­li ven­go­no smal­ti­te ogni an­no più di 100 t di ri­fiu­ti.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni può ag­gior­na­re i ti­pi di ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 1 in con­for­mi­tà con lo sta­to de­gli svi­lup­pi in am­bi­to tec­ni­co.

3 Su ri­chie­sta, i Can­to­ni pre­sen­ta­no all’UFAM un rap­por­to sull’eser­ci­zio e sul­la si­tua­zio­ne del­le di­sca­ri­che che si tro­va­no sul lo­ro ter­ri­to­rio.10 Il rap­por­to con­tie­ne in par­ti­co­la­re le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti:

a.
la quan­ti­tà e la ti­po­lo­gia di ri­fiu­ti de­po­si­ta­ti e il vo­lu­me re­stan­te del­le di­sca­ri­che esi­sten­ti;
b.
in ca­so di nuo­ve di­sca­ri­che o di mo­di­fi­che di ope­re di co­stru­zio­ne re­la­ti­ve a di­sca­ri­che, la pro­va che gli im­pian­ti del­le ope­re di co­stru­zio­ne sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ri 2.1–2.4;
c.
even­tual­men­te, le mi­su­re di cui all’ar­ti­co­lo 53 ca­po­ver­so 4 vol­te a pre­ve­ni­re po­ten­zia­li ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti del­le di­sca­ri­che sull’am­bien­te.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

Capitolo 3: Prevenzione, riciclaggio e deposito di rifiuti

Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 7 Informazione e consulenza  

1 I ser­vi­zi del­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te for­ni­sco­no in­for­ma­zio­ni e con­su­len­za ai pri­va­ti e al­le au­to­ri­tà in me­ri­to al­le mo­da­li­tà per pre­ve­ni­re la for­ma­zio­ne di ri­fiu­ti o per smal­tir­li. Tra le al­tre co­se, li in­for­ma­no in me­ri­to al ri­ci­clag­gio e al­le mi­su­re at­te a pre­ve­ni­re che pic­co­le quan­ti­tà di ri­fiu­ti sia­no get­ta­te o ab­ban­do­na­te per ter­ra.

2 Sul­la ba­se dei re­so­con­ti dei Can­to­ni (art. 6 cpv. 1), l’UFAM pub­bli­ca rap­por­ti sul­le quan­ti­tà di ri­fiu­ti smal­ti­te a li­vel­lo na­zio­na­le e su­gli im­pian­ti per i ri­fiu­ti pre­sen­ti in Sviz­ze­ra.

Art. 8 Formazione  

In col­la­bo­ra­zio­ne con i Can­to­ni e con le or­ga­niz­za­zio­ni del mon­do del la­vo­ro, la Con­fe­de­ra­zio­ne prov­ve­de af­fin­ché la for­ma­zio­ne e la for­ma­zio­ne con­ti­nua del­le per­so­ne che svol­go­no at­ti­vi­tà le­ga­te al­lo smal­ti­men­to dei ri­fiu­ti sia­no con­for­mi al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 9 Divieto di mischiare  

I ri­fiu­ti non pos­so­no es­se­re mi­schia­ti tra lo­ro né con so­stan­ze ad­di­ti­ve se l’ope­ra­zio­ne ser­ve es­sen­zial­men­te a di­mi­nui­re me­dian­te di­lui­zio­ne il te­no­re in so­stan­ze no­ci­ve nei ri­fiu­ti e adem­pie­re co­sì pre­scri­zio­ni sul­la con­se­gna, sul ri­ci­clag­gio o sul de­po­si­to.

Art. 10 Obbligo di trattamento termico  

I ri­fiu­ti ur­ba­ni e i ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga, i fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne, le par­ti com­bu­sti­bi­li dei ri­fiu­ti edi­li, non­ché gli al­tri ri­fiu­ti com­bu­sti­bi­li de­vo­no es­se­re sot­to­po­sti a trat­ta­men­to ter­mi­co in im­pian­ti ido­nei, a con­di­zio­ne che non sia pos­si­bi­le ri­ci­clar­li.

Sezione 2: Prevenire la formazione di rifiuti

Art. 11  

1 L’UFAM e i Can­to­ni pro­muo­vo­no la pre­ven­zio­ne del­la for­ma­zio­ne di ri­fiu­ti me­dian­te mi­su­re ido­nee co­me la sen­si­bi­liz­za­zio­ne e l’in­for­ma­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­le im­pre­se. In ta­le con­te­sto, col­la­bo­ra­no con le or­ga­niz­za­zio­ni dell’eco­no­mia in­te­res­sa­te.

2 Chi fab­bri­ca pro­dot­ti de­ve im­po­sta­re i pro­ces­si di pro­du­zio­ne in mo­do con­for­me al­lo sta­to del­la tec­ni­ca al fi­ne di pre­ve­ni­re il più pos­si­bi­le la for­ma­zio­ne di ri­fiu­ti e ri­dur­re al mi­ni­mo le so­stan­ze no­ci­ve per l’am­bien­te con­te­nu­te in ta­li ri­fiu­ti.

Sezione 3: Riciclaggio di rifiuti

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica  

1 Il con­te­nu­to ener­ge­ti­co o ma­te­ria­le dei ri­fiu­ti dev’es­se­re ri­ci­cla­to se il ri­ci­clag­gio ga­ran­ti­sce un mi­nor in­qui­na­men­to dell’am­bien­te ri­spet­to:

a.
ad al­tri me­to­di di smal­ti­men­to; e
b.
al­la fab­bri­ca­zio­ne di nuo­vi pro­dot­ti o al re­pe­ri­men­to di al­tri com­bu­sti­bi­li.

2 Il ri­ci­clag­gio dev’es­se­re ef­fet­tua­to se­con­do me­to­di con­for­mi al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché le fra­zio­ni ri­ci­cla­bi­li con­te­nu­te nei ri­fiu­ti ur­ba­ni, co­me ve­tro, car­ta, car­to­ne, me­tal­lo, ri­fiu­ti ve­ge­ta­li e tes­si­li, sia­no per quan­to pos­si­bi­le rac­col­te se­pa­ra­ta­men­te e ri­ci­cla­te.

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché sia­no rac­col­ti e smal­ti­ti se­pa­ra­ta­men­te:

a.
i ri­fiu­ti spe­cia­li pro­ve­nien­ti del­le eco­no­mie do­me­sti­che;
b.11
i ri­fiu­ti spe­cia­li non le­ga­ti al par­ti­co­la­re ti­po di at­ti­vi­tà dell’im­pre­sa fi­no a 20 kg per for­ni­tu­ra da im­pre­se o am­mi­ni­stra­zio­ni pub­bli­che con me­no di 10 po­sti di la­vo­ro a tem­po pie­no.

3 I Can­to­ni prov­ve­do­no a pre­di­spor­re l’in­fra­strut­tu­ra ne­ces­sa­ria per adem­pie­re quan­to pre­scrit­to ai ca­po­ver­si 1 e 2, isti­tuen­do in par­ti­co­la­re cen­tri di rac­col­ta. Ove ne­ces­sa­rio, prov­ve­do­no inol­tre a ese­gui­re rac­col­te a in­ter­val­li re­go­la­ri.

4 Ove pos­si­bi­le e op­por­tu­no, i de­ten­to­ri di ri­fiu­ti pro­ve­nien­ti da im­pre­se con 250 o più po­sti di la­vo­ro a tem­po pie­no de­vo­no rac­co­glie­re in mo­do se­pa­ra­to e ri­ci­cla­re le fra­zio­ni ri­ci­cla­bi­li dei pro­pri ri­fiu­ti che, in ter­mi­ni di com­po­si­zio­ne, so­no com­pa­ra­bi­li ai ri­fiu­ti ur­ba­ni.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

Art. 14 Rifiuti biogeni  

1 I ri­fiu­ti bio­ge­ni de­vo­no es­se­re ri­ci­cla­ti esclu­si­va­men­te co­me ma­te­ria­le op­pu­re me­dian­te fer­men­ta­zio­ne, a con­di­zio­ne che:

a.
vi si pre­sti­no in ra­gio­ne del­le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che e so­prat­tut­to del lo­ro con­te­nu­to di so­stan­ze nu­tri­ti­ve e so­stan­ze no­ci­ve;
b.
sia­no sta­ti rac­col­ti se­pa­ra­ta­men­te; e
c.
il lo­ro ri­ci­clag­gio non sia vie­ta­to da al­tre pre­scri­zio­ni del di­rit­to fe­de­ra­le.

2 I ri­fiu­ti bio­ge­ni che non de­vo­no es­se­re ri­ci­cla­ti se­con­do quan­to di­spo­sto nel ca­po­ver­so 1 de­vo­no es­se­re av­via­ti, ove pos­si­bi­le e op­por­tu­no, al re­cu­pe­ro ener­ge­ti­co o sot­to­po­sti a trat­ta­men­to ter­mi­co in im­pian­ti ido­nei. In ta­le con­te­sto, ne de­ve es­se­re sfrut­ta­to il con­te­nu­to ener­ge­ti­co.

Art. 15 Rifiuti contenenti fosforo  

1 Il fo­sfo­ro con­te­nu­to nel­le ac­que di sca­ri­co co­mu­na­li, nei fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne pro­ve­nien­ti da­gli im­pian­ti cen­tra­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co o dal­le ce­ne­ri ri­sul­tan­ti dal trat­ta­men­to ter­mi­co di ta­li fan­ghi di de­pu­ra­zio­ne dev’es­se­re re­cu­pe­ra­to e ri­ci­cla­to.

2 Il fo­sfo­ro pre­sen­te nel­le fa­ri­ne ani­ma­li e os­see dev’es­se­re ri­ci­cla­to, sem­pre che ta­li fa­ri­ne non sia­no im­pie­ga­te co­me ali­men­ti per ani­ma­li.

3 Nel pro­ces­so di re­cu­pe­ro del fo­sfo­ro dai ri­fiu­ti di cui al ca­po­ver­so 1 o 2 le so­stan­ze no­ci­ve con­te­nu­te in det­ti ri­fiu­ti de­vo­no es­se­re eli­mi­na­te uti­liz­zan­do le più re­cen­ti tec­no­lo­gie. Se il fo­sfo­ro re­cu­pe­ra­to è im­pie­ga­to per la pro­du­zio­ne di un con­ci­me de­vo­no es­se­re sod­di­sfat­ti i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2.6 nu­me­ro 2.2.4 ORR­P­Chim12.13

12 RS 814.81

13 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 dell’O del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205).

Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili  

1 In ca­so di la­vo­ri di co­stru­zio­ne, nell’am­bi­to del­la do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne edi­li­zia il com­mit­ten­te de­ve for­ni­re al­le au­to­ri­tà pre­po­ste le in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti la ti­po­lo­gia, la qua­li­tà e la quan­ti­tà dei ri­fiu­ti pro­dot­ti non­ché il lo­ro smal­ti­men­to, se si pre­ve­de che:

a.
sa­ran­no pro­dot­ti più di 200 m3 di ri­fiu­ti edi­li; op­pu­re
b.
i ri­fiu­ti edi­li pro­dot­ti con­ter­ran­no so­stan­ze no­ci­ve per l’am­bien­te o la sa­lu­te qua­li bi­fe­ni­li po­li­clo­ru­ra­ti (PCB), idro­car­bu­ri aro­ma­ti­ci po­li­ci­cli­ci (PAH), piom­bo o amian­to.

2 Se ha pre­pa­ra­to un pia­no di smal­ti­men­to se­con­do il ca­po­ver­so 1, al ter­mi­ne dei la­vo­ri di co­stru­zio­ne, su ri­chie­sta dell’au­to­ri­tà pre­po­sta al ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne edi­li­zia, il com­mit­ten­te de­ve for­nir­le la pro­va che i ri­fiu­ti pro­dot­ti so­no sta­ti smal­ti­ti con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni da es­sa ema­na­te.

Art. 17 Separazione dei rifiuti edili  

1 Quan­do ven­go­no ef­fet­tua­ti la­vo­ri di co­stru­zio­ne, i ri­fiu­ti spe­cia­li de­vo­no es­se­re se­pa­ra­ti e smal­ti­ti se­pa­ra­ta­men­te ri­spet­to agli al­tri ri­fiu­ti. I re­stan­ti ri­fiu­ti edi­li de­vo­no es­se­re se­pa­ra­ti nel mo­do se­guen­te:

a.
il suo­lo aspor­ta­to dal­lo stra­to su­pe­rio­re e da quel­lo in­fe­rio­re, il più pos­si­bi­le in ba­se al­la ti­po­lo­gia;
b.
il ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro non in­qui­na­to, il ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro che ri­spon­de ai re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2 e il ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro re­stan­te, il più pos­si­bi­le in ba­se al­la ti­po­lo­gia;
c.
l’asfal­to di de­mo­li­zio­ne, il cal­ce­struz­zo di de­mo­li­zio­ne, il ma­te­ria­le pro­ve­nien­te dal ri­fa­ci­men­to del­le stra­de, il ma­te­ria­le di de­mo­li­zio­ne non se­pa­ra­to, i coc­ci di mat­to­ni e il ges­so, il più pos­si­bi­le in ba­se al­la ti­po­lo­gia;
d.
al­tri ri­fiu­ti che pos­so­no es­se­re ri­ci­cla­ti co­me ve­tro, me­tal­lo, le­gno e ma­te­rie pla­sti­che, il più pos­si­bi­le in ba­se al­la ti­po­lo­gia;
e.
i ri­fiu­ti com­bu­sti­bi­li che non so­no ri­ci­cla­bi­li;
f.
al­tri ri­fiu­ti.

2 Se le con­di­zio­ni di la­vo­ro non per­met­to­no di se­pa­ra­re i re­stan­ti ri­fiu­ti edi­li sul can­tie­re, la se­pa­ra­zio­ne de­ve av­ve­ni­re in im­pian­ti ido­nei.14

3 L’au­to­ri­tà può esi­ge­re la se­pa­ra­zio­ne di ul­te­rio­ri ca­te­go­rie se, co­sì fa­cen­do, è pos­si­bi­le ri­ci­cla­re al­tre par­ti dei ri­fiu­ti.

14 Cor­re­zio­ne del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

Art. 18 Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore  

1 Il suo­lo aspor­ta­to dal­lo stra­to su­pe­rio­re e da quel­lo in­fe­rio­re dev’es­se­re ri­ci­cla­to nel­la mi­su­ra più com­ple­ta pos­si­bi­le, se:

a.
in ra­gio­ne del­le sue ca­rat­te­ri­sti­che, si pre­sta al ri­ci­clag­gio pre­vi­sto;
b.
è con­for­me ai va­lo­ri in­di­ca­ti­vi di cui agli al­le­ga­ti 1 e 2 dell’or­di­nan­za del 1° lu­glio 199815 con­tro il de­te­rio­ra­men­to del suo­lo (O suo­lo); e
c.
non con­tie­ne so­stan­ze estra­nee né or­ga­ni­smi al­loc­to­ni in­va­si­vi.

2 Il ri­ci­clag­gio del suo­lo aspor­ta­to dal­lo stra­to su­pe­rio­re e da quel­lo in­fe­rio­re dev’es­se­re ef­fet­tua­to con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 6 e 7 O suo­lo.

Art. 19 Materiale di scavo e di sgombero  

1 Il ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro che ri­spon­de ai re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 1 (ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro non in­qui­na­to) dev’es­se­re ri­ci­cla­to nel­la mi­su­ra più com­ple­ta pos­si­bi­le e nel mo­do se­guen­te:

a.
co­me ma­te­ria­le da co­stru­zio­ne, in can­tie­ri o di­sca­ri­che;
b.
co­me ma­te­ria pri­ma, per la fab­bri­ca­zio­ne di ma­te­ria­li da co­stru­zio­ne;
c.
per il riem­pi­men­to dei si­ti di estra­zio­ne di ma­te­ria­li; op­pu­re
d.
per mo­di­fi­ca­zio­ni del ter­re­no au­to­riz­za­te.

2 Il ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro che ri­spon­de ai re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2 dev’es­se­re ri­ci­cla­to nel­la mi­su­ra più com­ple­ta pos­si­bi­le e nel mo­do se­guen­te:16

a.
co­me ma­te­ria pri­ma, per la fab­bri­ca­zio­ne di ma­te­ria­li da co­stru­zio­ne le­ga­ti con le­gan­ti idrau­li­ci o bi­tu­mi­no­si;
b.
co­me ma­te­ria­le da co­stru­zio­ne in di­sca­ri­che di ti­po B−E;
c.17
co­me ma­te­ria pri­ma per la fab­bri­ca­zio­ne di clin­ker di ce­men­to;
d.18
per i la­vo­ri del ge­nio ci­vi­le, nel luo­go in cui è pro­dot­to il ma­te­ria­le, a con­di­zio­ne che que­st'ul­ti­mo sia trat­ta­to, se ne­ces­sa­rio, nel luo­go stes­so o nel­le sue im­me­dia­te vi­ci­nan­ze; è fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 3 dell’or­di­nan­za del 26 ago­sto 199819 (OSi­ti) sui si­ti con­ta­mi­na­ti.

3 Non è am­mes­so ri­ci­cla­re il ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro che non sod­di­sfa i re­qui­si­ti di cui all'al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2. Fan­no ec­ce­zio­ne il ri­ci­clag­gio nei ce­men­ti­fi­ci di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 1 e il ri­ci­clag­gio di ma­te­ria­le di sca­vo e di sgom­be­ro che sod­di­sfa i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 2.3:20

a.
co­me ma­te­ria­le da co­stru­zio­ne in di­sca­ri­che di ti­po C−E; op­pu­re
b.21
nell’am­bi­to del ri­sa­na­men­to del si­to con­ta­mi­na­to in cui è pro­dot­to il ma­te­ria­le; se ne­ces­sa­rio, il trat­ta­men­to del ma­te­ria­le dev’es­se­re ef­fet­tua­to sul si­to stes­so o nel­le sue im­me­dia­te vi­ci­nan­ze.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

19 RS 814.680

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

21 Cor­re­zio­ne del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

Art. 20 Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione  

1 L’asfal­to di de­mo­li­zio­ne con un te­no­re di idro­car­bu­ri aro­ma­ti­ci po­li­ci­cli­ci (PAH) fi­no a 250 mg al kg, il ma­te­ria­le pro­ve­nien­te dal ri­fa­ci­men­to del­le stra­de, il ma­te­ria­le di de­mo­li­zio­ne non se­pa­ra­to e i coc­ci di mat­to­ni de­vo­no es­se­re ri­ci­cla­ti, nel­la mi­su­ra più com­ple­ta pos­si­bi­le, co­me ma­te­ria pri­ma per la fab­bri­ca­zio­ne di ma­te­ria­li da co­stru­zio­ne.

2 L’asfal­to di de­mo­li­zio­ne con un te­no­re di PAH su­pe­rio­re a 250 mg al kg non dev’es­se­re sot­to­po­sto a ri­ci­clag­gio.

3 Il cal­ce­struz­zo di de­mo­li­zio­ne dev’es­se­re ri­ci­cla­to, nel­la mi­su­ra più com­ple­ta pos­si­bi­le, co­me ma­te­ria pri­ma per la fab­bri­ca­zio­ne di ma­te­ria­li da co­stru­zio­ne op­pu­re co­me ma­te­ria­le da co­stru­zio­ne nel­le di­sca­ri­che.

Art. 21 Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici  

Dal­la fra­zio­ne più leg­ge­ra ri­ca­va­ta dal­la fran­tu­ma­zio­ne di rot­ta­mi me­tal­li­ci (fra­zio­ne leg­ge­ra) de­vo­no es­se­re ri­mos­si e ri­ci­cla­ti i pez­zi di me­tal­lo.

Art. 22 Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale  

1 Dai fan­ghi dei poz­zet­ti stra­da­li e dai re­si­dui del­la pu­li­zia stra­da­le aven­ti una com­po­si­zio­ne pre­va­len­te­men­te mi­ne­ra­le de­vo­no es­se­re se­pa­ra­te e ri­ci­cla­te le fra­zio­ni ri­ci­cla­bi­li co­me pie­tri­sco, sab­bia e ghia­ia.

2 Le par­ti re­stan­ti dei re­si­dui del­la pu­li­zia stra­da­le di cui al ca­po­ver­so 1 e al­tri re­si­dui del­la pu­li­zia stra­da­le che con­ten­go­no ri­fiu­ti ur­ba­ni, al­tri ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga o una fra­zio­ne con­si­sten­te di ma­te­ria­le bio­ge­no de­vo­no es­se­re sot­to­po­sti a un trat­ta­men­to ter­mi­co in im­pian­ti ido­nei.

Art. 23 Scorie di forni elettrici 22  

Pre­via au­to­riz­za­zio­ne del­le au­to­ri­tà can­to­na­li, le sco­rie di for­ni elet­tri­ci pos­so­no es­se­re ri­ci­cla­te sol­tan­to se:23

a.
il ri­ci­clag­gio è ef­fet­tua­to nell’am­bi­to di la­vo­ri del ge­nio ci­vi­le e av­vie­ne sot­to for­ma di le­gan­te idrau­li­co o bi­tu­mi­no­so, op­pu­re al di sot­to di una su­per­fi­cie im­per­mea­bi­le;
b.
le sco­rie de­ri­va­no dal­la fab­bri­ca­zio­ne, po­ste­rio­re al 1989, di ac­ciai non le­ga­ti o bas­so­le­ga­ti.

22 La cor­re­zio­ne del 3 ott. 2017 con­cer­ne sol­tan­to il te­sto fran­ce­se (RU 2017 5137).

23 La cor­re­zio­ne del 3 ott. 2017 con­cer­ne sol­tan­to il te­sto fran­ce­se (RU 2017 5137).

Art. 24 Riciclaggio di rifiuti nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo  

1 I ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re im­pie­ga­ti co­me ma­te­rie pri­me, co­me so­stan­ze di cor­re­zio­ne del­la fa­ri­na cru­da, co­me com­bu­sti­bi­li op­pu­re co­me co­sti­tuen­ti se­con­da­ri o ag­giun­te mi­ne­ra­li nel­la fab­bri­ca­zio­ne di ce­men­to e cal­ce­struz­zo, se sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 4. Non è tut­ta­via am­mes­so im­pie­ga­re co­me ma­te­rie pri­me o com­bu­sti­bi­li i ri­fiu­ti ur­ba­ni mi­sti o ri­fiu­ti mi­sti rac­col­ti e se­pa­ra­ti a po­ste­rio­ri.

2 Le pol­ve­ri pro­ve­nien­ti dai fil­tri per la ven­ti­la­zio­ne di im­pian­ti per la fab­bri­ca­zio­ne di clin­ker di ce­men­to de­vo­no es­se­re ri­ci­cla­te co­me co­sti­tuen­ti se­con­da­ri nel­la ma­ci­na­zio­ne di clin­ker di ce­men­to o co­me ag­giun­te mi­ne­ra­li nel­la fab­bri­ca­zio­ne di ce­men­to. In ta­le con­te­sto, il te­no­re di me­tal­li pe­san­ti del ce­men­to pro­dot­to non può su­pe­ra­re i va­lo­ri li­mi­te ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3. 2.

Sezione 4: Deposito di rifiuti

Art. 25 Prescrizioni generali 24  

1 I ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­ti nel­le di­sca­ri­che sol­tan­to se sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 5. Le au­to­riz­za­zio­ni di rea­liz­za­zio­ne e d’eser­ci­zio pos­so­no con­te­ne­re ul­te­rio­ri re­stri­zio­ni.

2 Se le di­sca­ri­che pre­ve­do­no più com­par­ti­men­ti de­li­mi­ta­ti me­dian­te mi­su­re di co­stru­zio­ne, per ogni com­par­ti­men­to val­go­no i re­qui­si­ti in ma­te­ria di de­po­si­to di ri­fiu­ti ap­pli­ca­bi­li al­le sin­go­le ti­po­lo­gie di com­par­ti­men­to.

3 I ri­fiu­ti li­qui­di, esplo­si­vi, in­fet­ti­vi e com­bu­sti­bi­li non pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­ti in di­sca­ri­ca.

24 In­tro­dot­ta dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

Art. 25a Rifiuti di mercurio 25  

1 I ri­fiu­ti di mer­cu­rio di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra fbis nu­me­ri 1 e 2 de­vo­no es­se­re smal­ti­ti in mo­do ri­spet­to­so dell’am­bien­te e se­con­do lo sta­to del­la tec­ni­ca.

2 I ri­fiu­ti di mer­cu­rio di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra fbis nu­me­ro 3 de­vo­no es­se­re trat­ta­ti e de­po­si­ta­ti in mo­do ri­spet­to­so dell’am­bien­te e se­con­do lo sta­to del­la tec­ni­ca.

25 In­tro­dot­to dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

Capitolo 4: Impianti per i rifiuti

Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 26 Stato della tecnica  

1 La co­stru­zio­ne e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti per i ri­fiu­ti de­vo­no av­ve­ni­re con­for­me­men­te al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

2 Ogni die­ci an­ni, i de­ten­to­ri di im­pian­ti per i ri­fiu­ti de­vo­no con­trol­la­re se l’im­pian­to è con­for­me al­lo sta­to del­la tec­ni­ca e pro­ce­de­re agli ade­gua­men­ti ne­ces­sa­ri.

Art. 27 Esercizio  

1 I de­ten­to­ri di im­pian­ti per i ri­fiu­ti de­vo­no:

a.
ga­ran­ti­re l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti in mo­do ta­le che que­sti ab­bia­no me­no ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti pos­si­bi­li sull’am­bien­te;
b.
con­trol­la­re i ri­fiu­ti al mo­men­to del­la ri­ce­zio­ne e ga­ran­ti­re che ne­gli im­pian­ti ven­ga­no smal­ti­ti sol­tan­to ri­fiu­ti au­to­riz­za­ti;
c.
smal­ti­re in mo­do ri­spet­to­so dell’am­bien­te i re­si­dui pro­ve­nien­ti da­gli im­pian­ti;
d.
ga­ran­ti­re che, in se­de di smal­ti­men­to, il con­te­nu­to ener­ge­ti­co dei ri­fiu­ti ven­ga sfrut­ta­to il più pos­si­bi­le;
e.26
te­ne­re un elen­co del­le quan­ti­tà di ri­fiu­ti pre­se in con­se­gna in ba­se al­le ca­te­go­rie ri­por­ta­te nell’al­le­ga­to 1, in­di­can­do­ne l’ori­gi­ne, non­ché dei re­si­dui e del­le emis­sio­ni pro­ve­nien­ti da­gli im­pian­ti, e for­ni­re ogni an­no ta­le elen­co all’au­to­ri­tà; ne so­no esclu­si i de­po­si­ti in­ter­me­di di cui agli ar­ti­co­li 29 e 30;
f.
ga­ran­ti­re che es­si e il lo­ro per­so­na­le pos­sie­da­no le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie all’eser­ci­zio cor­ret­to de­gli im­pian­ti e for­ni­re all’au­to­ri­tà, su sua ri­chie­sta, i cor­ri­spon­den­ti cer­ti­fi­ca­ti di for­ma­zio­ne e for­ma­zio­ne con­ti­nua;
g.
a in­ter­val­li re­go­la­ri, con­trol­la­re gli im­pian­ti, far­vi ese­gui­re i la­vo­ri di ma­nu­ten­zio­ne ne­ces­sa­ri e ve­ri­fi­ca­re in par­ti­co­la­re, at­tra­ver­so mi­su­ra­zio­ni del­le emis­sio­ni, se ven­go­no ri­spet­ta­ti i re­qui­si­ti del­la le­gi­sla­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te e del­le ac­que;
h.
nel ca­so di im­pian­ti mo­bi­li, ga­ran­ti­re che ven­ga­no trat­ta­ti sol­tan­to i ri­fiu­ti pro­dot­ti nel luo­go in cui è uti­liz­za­to l’im­pian­to.

2 I de­ten­to­ri di im­pian­ti per i ri­fiu­ti nei qua­li ven­go­no smal­ti­te ogni an­no più di 100 t di ri­fiu­ti de­vo­no al­le­sti­re un re­go­la­men­to ope­ra­ti­vo in cui so­no con­cre­tiz­za­ti in par­ti­co­la­re i re­qui­si­ti che de­ve sod­di­sfa­re l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti. Il re­go­la­men­to è sot­to­po­sto per pa­re­re all’au­to­ri­tà.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

Art. 28 Sorveglianza e rimozione di difetti  

1 L’au­to­ri­tà con­trol­la pe­rio­di­ca­men­te se gli im­pian­ti per i ri­fiu­ti sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria am­bien­ta­le.

2 Se con­sta­ta un di­fet­to, l’au­to­ri­tà in­giun­ge al de­ten­to­re dell’im­pian­to di por­vi ri­me­dio en­tro un con­gruo ter­mi­ne.

Sezione 2: Depositi intermedi

Art. 29 Costruzione 27  

1 La co­stru­zio­ne di de­po­si­ti in­ter­me­di è con­sen­ti­ta sol­tan­to se so­no ri­spet­ta­ti i re­qui­si­ti in ma­te­ria di le­gi­sla­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te e in par­ti­co­la­re sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que.

2 Pres­so le di­sca­ri­che i ma­te­ria­li che si tro­va­no nel de­po­si­to in­ter­me­dio de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti del ri­spet­ti­vo ti­po di di­sca­ri­ca.

3 Il de­po­si­to in­ter­me­dio di ri­fiu­ti de­ve es­se­re ef­fet­tua­to se­pa­ra­ta­men­te dai ri­fiu­ti de­po­si­ta­ti.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

Art. 30 Esercizio e garanzia finanziaria 28  

1 I ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­ti in de­po­si­ti in­ter­me­di per cin­que an­ni al mas­si­mo. Al­la sca­den­za di que­sto ter­mi­ne l’au­to­ri­tà può pro­lun­ga­re una vol­ta il de­po­si­to in­ter­me­dio per al­tri cin­que an­ni al mas­si­mo se si pro­du­ce la pro­va che, du­ran­te il pe­rio­do pre­ce­den­te non è sta­ta tro­va­ta una pos­si­bi­li­tà di smal­ti­men­to ido­nea.

2 Pres­so le di­sca­ri­che dei ti­pi C-E e pres­so gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to ter­mi­co pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­ti in de­po­si­ti in­ter­me­di i ri­fiu­ti fer­men­te­sci­bi­li o pu­tre­sci­bi­li pres­sa­ti in bal­le.29

3 L’au­to­ri­tà can­to­na­le può esi­ge­re dai de­ten­to­ri di un de­po­si­to in­ter­me­dio una ga­ran­zia fi­nan­zia­ria sot­to for­ma di ga­ran­zia ban­ca­ria o as­si­cu­ra­ti­va a ga­ran­zia del­le spe­se in ca­so di dan­ni.30

4...31

28 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

31 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, con ef­fet­to dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

Sezione 3: Impianti per il trattamento termico dei rifiuti

Art. 31 Costruzione  

Gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to ter­mi­co dei ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re co­strui­ti se le in­stal­la­zio­ni ga­ran­ti­sco­no che:32

a.
non fuo­rie­sca­no gas di sca­ri­co dif­fu­si;
b.33
ne­gli im­pian­ti in cui so­no trat­ta­ti ri­fiu­ti li­qui­di aven­ti un pun­to d’in­fiam­ma­bi­li­tà in­fe­rio­re a 60 °C e ri­fiu­ti spe­cia­li in­fet­ti­vi, ta­li ri­fiu­ti pos­sa­no es­se­re se­pa­ra­ti da­gli al­tri ri­fiu­ti e, per quan­to pos­si­bi­le, im­mes­si il più di­ret­ta­men­te pos­si­bi­le nell’area in cui av­vie­ne il trat­ta­men­to ter­mi­co.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

Art. 32 Esercizio  

1 Ne­gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to ter­mi­co dei ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re trat­ta­ti sol­tan­to i ri­fiu­ti che si pre­sta­no al trat­ta­men­to ese­gui­to.

2 I de­ten­to­ri de­gli im­pian­ti de­vo­no fa­re in mo­do che:

a.
al­me­no il 55 per cen­to del con­te­nu­to ener­ge­ti­co di ri­fiu­ti ur­ba­ni e di ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga ven­ga im­pie­ga­to al di fuo­ri de­gli im­pian­ti;
b.
in se­de di trat­ta­men­to, i com­po­sti or­ga­ni­ci alo­ge­na­ti si scom­pon­ga­no per quan­to pos­si­bi­le com­ple­ta­men­te e se ne for­mi nuo­va­men­te una quan­ti­tà mi­ni­ma;
c.34
i ri­fiu­ti spe­cia­li che con­ten­go­no più dell'uno per cen­to in pe­so di com­po­sti or­ga­ni­ci alo­ge­na­ti sia­no trat­ta­ti per al­me­no due se­con­di a una tem­pe­ra­tu­ra mi­ni­ma di 1100 °C; l’au­to­ri­tà può au­to­riz­za­re al­tre tem­pe­ra­tu­re mi­ni­me e tem­pi di per­ma­nen­za se si for­ni­sce la pro­va che co­sì non ri­sul­ta­no mag­gio­ri re­si­dui di in­ce­ne­ri­men­to e que­sti non con­ten­go­no te­no­ri più ele­va­ti di so­stan­ze no­ci­ve or­ga­ni­che qua­li PAH, PCDD, PC­DF o PCB;
d.35
i ri­fiu­ti li­qui­di aven­ti un pun­to d'in­fiam­ma­bi­li­tà in­fe­rio­re a 60 °C e i ri­fiu­ti spe­cia­li in­fet­ti­vi sia­no se­pa­ra­ti da­gli al­tri ri­fiu­ti e im­mes­si il più di­ret­ta­men­te pos­si­bi­le nell'area in cui av­vie­ne il trat­ta­men­to ter­mi­co;
e.
le sco­rie con­ten­ga­no al mas­si­mo una fra­zio­ne non in­ce­ne­ri­ta pa­ri al due per cen­to del pe­so mi­su­ra­ta co­me car­bo­nio or­ga­ni­co to­ta­le (COT);
f.
nel ca­so di un di­fet­to di fun­zio­na­men­to, ven­ga por­ta­to a ter­mi­ne il trat­ta­men­to ter­mi­co dei ri­fiu­ti che si tro­va­no nell’area in cui av­vie­ne ta­le trat­ta­men­to;
g.
ne­gli im­pian­ti in cui ven­go­no in­ce­ne­ri­ti ri­fiu­ti ur­ba­ni o al­tri ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga, dal­le ce­ne­ri dei fil­tri ven­ga­no re­cu­pe­ra­ti i me­tal­li.

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

Sezione 4: Impianti di compostaggio e di fermentazione

Art. 33 Costruzione  

1 Gli im­pian­ti di com­po­stag­gio e di fer­men­ta­zio­ne che pren­do­no in con­se­gna ogni an­no più di 100 t di ri­fiu­ti de­vo­no es­se­re si­ste­ma­ti su una su­per­fi­cie im­per­mea­bi­le; è fat­ta ec­ce­zio­ne per le ubi­ca­zio­ni de­sti­na­te ai cu­mu­li di com­po­st ai mar­gi­ni dei cam­pi. Una si­mi­le ubi­ca­zio­ne dev’es­se­re uti­liz­za­ta al mas­si­mo una vol­ta nell’ar­co di tre an­ni e per un an­no al mas­si­mo.

2 Le in­stal­la­zio­ni de­vo­no ga­ran­ti­re che:

a.
l’ac­qua di sca­ri­co di su­per­fi­ci im­per­mea­bi­li può es­se­re rac­col­ta, eva­cua­ta e, se ne­ces­sa­rio, trat­ta­ta;
b.
l’aria di sca­ri­co pro­dot­ta in am­bien­ti chiu­si può, se ne­ces­sa­rio, es­se­re trat­ta­ta;
c.
le emis­sio­ni di gas cli­mal­te­ran­ti pos­so­no es­se­re pre­ve­nu­te o ri­dot­te me­dian­te mi­su­re ido­nee.

3 Ne­gli im­pian­ti dev’es­se­re di­spo­ni­bi­le o dev’es­se­re ga­ran­ti­ta per con­trat­to una ca­pa­ci­tà di de­po­si­to di al­me­no tre me­si per il com­po­st e il di­ge­sta­to so­li­do e di al­me­no cin­que me­si per il di­ge­sta­to li­qui­do. L’au­to­ri­tà può pre­scri­ve­re una ca­pa­ci­tà di de­po­si­to su­pe­rio­re per gli im­pian­ti ubi­ca­ti in re­gio­ni di mon­ta­gna o espo­sti a con­di­zio­ni cli­ma­ti­che sfa­vo­re­vo­li o a con­di­zio­ni par­ti­co­la­ri per quan­to con­cer­ne la co­per­tu­ra ve­ge­ta­le.

Art. 34 Esercizio  

1 Ne­gli im­pian­ti di com­po­stag­gio e di fer­men­ta­zio­ne che pren­do­no in con­se­gna ogni an­no più di 100 t di ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re de­com­po­sti o fat­ti fer­men­ta­re sol­tan­to i ri­fiu­ti bio­ge­ni che, in ra­gio­ne del­le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che e so­prat­tut­to del lo­ro te­no­re di so­stan­ze nu­tri­ti­ve e so­stan­ze no­ci­ve, pos­so­no es­se­re sot­to­po­sti al trat­ta­men­to in que­stio­ne e si pre­sta­no a es­se­re ri­ci­cla­ti co­me con­ci­me ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 5 dell’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 200136 sui con­ci­mi (OCon). Non de­vo­no sod­di­sfa­re il re­qui­si­to dell’ido­nei­tà al ri­ci­clag­gio co­me con­ci­me i ri­fiu­ti de­sti­na­ti al­la co­fer­men­ta­zio­ne in im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co.

2 I ri­fiu­ti bio­ge­ni im­bal­la­ti pos­so­no es­se­re de­com­po­sti o fat­ti fer­men­ta­re ne­gli im­pian­ti di com­po­stag­gio e di fer­men­ta­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1, al di fuo­ri di im­pian­ti di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co, se l’im­bal­lag­gio:

a.
è bio­de­gra­da­bi­le e può es­se­re sot­to­po­sto al trat­ta­men­to in que­stio­ne; op­pu­re
b.
può es­se­re ri­mos­so il più com­ple­ta­men­te pos­si­bi­le pri­ma o du­ran­te la de­com­po­si­zio­ne o la fer­men­ta­zio­ne.

3 Per il re­sto si ap­pli­ca­no le pre­scri­zio­ni dell’OCon e del­la ORR­P­Chim37 con­cer­nen­ti il com­po­st e il di­ge­sta­to.

Sezione 5: Discariche

Art. 35 Tipi di discariche  

1 È pos­si­bi­le la rea­liz­za­zio­ne e l’eser­ci­zio dei se­guen­ti ti­pi di di­sca­ri­che:

a.
ti­po A per ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 1;
b.
ti­po B per ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 2;
c.
ti­po C per ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 3:
d.
ti­po D per ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 4;
e.
ti­po E per ri­fiu­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 5.

2 Le di­sca­ri­che pos­so­no con­te­ne­re com­par­ti­men­ti di va­rio ti­po con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 1.

3 Se le di­sca­ri­che con­ten­go­no più com­par­ti­men­ti, ogni com­par­ti­men­to de­ve sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti ap­pli­ca­bi­li per il ri­spet­ti­vo ti­po.

Art. 36 Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione  

1 All’ubi­ca­zio­ne di di­sca­ri­che e al­le re­la­ti­ve ope­re di co­stru­zio­ne si ap­pli­ca­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2.

2 Le di­sca­ri­che di ti­po E non pos­so­no es­se­re sot­ter­ra­nee. Al­tre di­sca­ri­che pos­so­no es­se­re sot­ter­ra­nee, pre­via ap­pro­va­zio­ne dell’UFAM, se:

a.
i ri­fiu­ti so­no de­po­si­ta­ti in ca­vi­tà sta­bi­li fi­no al­la fi­ne del­la fa­se di ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va;
b.
si for­ni­sce la pro­va che le di­sca­ri­che, con ec­ce­zio­ne di quel­le di ti­po A, non pos­so­no es­se­re no­ci­ve per l’am­bien­te fi­no al ter­mi­ne del­la fa­se di ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va;
c.
trat­tan­do­si di di­sca­ri­che di ti­po D, vi so­no de­po­si­ta­te esclu­si­va­men­te sco­rie pro­ve­nien­ti da im­pian­ti nei qua­li ven­go­no in­ce­ne­ri­ti ri­fiu­ti ur­ba­ni o ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga e vie­ne im­pe­di­ta la for­ma­zio­ne di gas me­dian­te mi­su­re ido­nee.

3 Se se­con­do le pre­scri­zio­ni del­la le­gi­sla­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que è am­mes­so mo­di­fi­ca­re il trac­cia­to di un cor­so d’ac­qua per rea­liz­za­re una di­sca­ri­ca:

a.
il cor­so d’ac­qua dev’es­se­re fat­to de­flui­re in­tor­no al­la di­sca­ri­ca;
b.
dev’es­se­re ga­ran­ti­to che non vi sia­no in­fil­tra­zio­ni all’in­ter­no del­la di­sca­ri­ca.
Art. 37 Grandezza minima  

1 Le di­sca­ri­che de­vo­no ave­re un vo­lu­me uti­le di al­me­no:

a.
ti­po A: 50 000 m3;
b.
ti­pi B e C: 100 000 m3;
c.
ti­pi D ed E: 300 000 m3.

2 Se le di­sca­ri­che con­ten­go­no più com­par­ti­men­ti, per la gran­dez­za com­ples­si­va del­la di­sca­ri­ca fa sta­to il ti­po di com­par­ti­men­to con il mag­gio­re vo­lu­me uti­le mi­ni­mo.

3 Pre­via ap­pro­va­zio­ne dell’UFAM, le au­to­ri­tà can­to­na­li pos­so­no au­to­riz­za­re la rea­liz­za­zio­ne di di­sca­ri­che con un vo­lu­me in­fe­rio­re se op­por­tu­no in con­si­de­ra­zio­ne del­le con­di­zio­ni geo­gra­fi­che.

Art. 38 Obbligo d’autorizzazione  

1 Chi in­ten­de rea­liz­za­re una di­sca­ri­ca o un com­par­ti­men­to dev’es­se­re ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne di rea­liz­za­zio­ne ri­la­scia­ta dall’au­to­ri­tà can­to­na­le.

2 Chi in­ten­de as­si­cu­ra­re l’eser­ci­zio di una di­sca­ri­ca o un com­par­ti­men­to dev’es­se­re ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio ri­la­scia­ta dall’au­to­ri­tà can­to­na­le.

Art. 39 Autorizzazione di realizzazione  

1 L’au­to­ri­tà can­to­na­le ri­la­scia un’au­to­riz­za­zio­ne di rea­liz­za­zio­ne per una di­sca­ri­ca o un com­par­ti­men­to se:

a.
il fab­bi­so­gno in ter­mi­ni di vo­lu­me del­la di­sca­ri­ca e l’ubi­ca­zio­ne del­la di­sca­ri­ca fi­gu­ra­no nel pia­no di ge­stio­ne dei ri­fiu­ti;
b.
so­no sod­di­sfat­ti i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 36 con­cer­nen­ti l’ubi­ca­zio­ne del­le di­sca­ri­che e le re­la­ti­ve ope­re di co­stru­zio­ne.

2 L’au­to­ri­tà can­to­na­le sta­bi­li­sce nell’au­to­riz­za­zio­ne di rea­liz­za­zio­ne:

a.
il ti­po di di­sca­ri­ca o di com­par­ti­men­to;
b.
un’even­tua­le li­mi­ta­zio­ne dei ri­fiu­ti am­mes­si se­con­do l’al­le­ga­to 5;
c.
al­tre re­stri­zio­ni o con­di­zio­ni ne­ces­sa­rie per ri­spet­ta­re la le­gi­sla­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te e del­le ac­que.
Art. 40 Autorizzazione d’esercizio  

1 L’au­to­ri­tà can­to­na­le ri­la­scia un’au­to­riz­za­zio­ne per l’eser­ci­zio di una di­sca­ri­ca o di un com­par­ti­men­to se:

a.
le ope­re di co­stru­zio­ne re­la­ti­ve al­la di­sca­ri­ca so­no sta­te rea­liz­za­te con­for­me­men­te ai pia­ni d’ese­cu­zio­ne ap­pro­va­ti;
b.
è pre­sen­te un re­go­la­men­to ope­ra­ti­vo se­con­do l’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 2; e
c.
è pre­sen­te un pia­no pre­li­mi­na­re in vi­sta del­la chiu­su­ra ed è for­ni­ta la pro­va del­la co­per­tu­ra dei co­sti per la chiu­su­ra se­con­do ta­le pia­no non­ché per la fa­se po­sto­pe­ra­ti­va che si ren­de­rà pre­su­mi­bil­men­te ne­ces­sa­ria.

2 L’au­to­ri­tà can­to­na­le ve­ri­fi­ca che le di­spo­si­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a sia­no ri­spet­ta­te ba­san­do­si sul­la do­cu­men­ta­zio­ne for­ni­ta dal ri­chie­den­te e con­trol­lan­do in lo­co le ope­re di co­stru­zio­ne re­la­ti­ve al­la di­sca­ri­ca.

3 L’au­to­ri­tà can­to­na­le sta­bi­li­sce nell’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio:

a.
il ti­po di di­sca­ri­ca o com­par­ti­men­to;
b.
gli even­tua­li com­pren­so­ri di rac­col­ta;
c.
even­tua­li li­mi­ta­zio­ni dei ri­fiu­ti am­mes­si se­con­do l’al­le­ga­to 5;
d.
le mi­su­re da adot­ta­re per ri­spet­ta­re i re­qui­si­ti re­la­ti­vi all’eser­ci­zio con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 1, in par­ti­co­la­re la fre­quen­za dei con­trol­li;
e.
la sor­ve­glian­za dell’ac­qua d’in­fil­tra­zio­ne rac­col­ta e, se ne­ces­sa­rio, del­le ac­que sot­ter­ra­nee di cui all’ar­ti­co­lo 41;
f.
se del ca­so, i con­trol­li dei di­spo­si­ti­vi di cap­ta­zio­ne e smal­ti­men­to dei bio­gas e le ana­li­si dei gas del­la di­sca­ri­ca con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 53 ca­po­ver­so 5;
g.
al­tre re­stri­zio­ni o con­di­zio­ni ne­ces­sa­rie per ri­spet­ta­re la le­gi­sla­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te e del­le ac­que.

4 L’au­to­ri­tà can­to­na­le li­mi­ta la du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio a cin­que an­ni al mas­si­mo.

Art. 41 Sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e delle acque sotterranee  

1 I de­ten­to­ri di di­sca­ri­che de­vo­no esa­mi­na­re l’ac­qua d’in­fil­tra­zio­ne rac­col­ta al­me­no due vol­te all’an­no.

2 I de­ten­to­ri di di­sca­ri­che de­vo­no esa­mi­na­re al­me­no due vol­te all’an­no an­che le ac­que sot­ter­ra­nee se si ren­de ne­ces­sa­rio sor­ve­gliar­le al­lo sco­po di pro­teg­ge­re le ac­que in ra­gio­ne del­le con­di­zio­ni idro­geo­lo­gi­che. Nel ca­so di di­sca­ri­che di ti­po A è ne­ces­sa­rio sor­ve­glia­re le ac­que sot­ter­ra­nee sol­tan­to se que­ste si tro­va­no so­pra ac­que sot­ter­ra­nee uti­liz­za­bi­li op­pu­re nel­le zo­ne li­mi­tro­fe in­di­spen­sa­bi­li al­la lo­ro pro­te­zio­ne.

3 Se è ne­ces­sa­rio sor­ve­glia­re le ac­que sot­ter­ra­nee con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2, i de­ten­to­ri di di­sca­ri­che de­vo­no pre­ve­de­re pun­ti di cam­pio­na­men­to di ac­que sot­ter­ra­nee nel­le im­me­dia­te vi­ci­nan­ze del­la di­sca­ri­ca o del com­par­ti­men­to e più pre­ci­sa­men­te, se pos­si­bi­le, tre pun­ti a val­le e uno a mon­te del­la di­sca­ri­ca.

4 I de­ten­to­ri di di­sca­ri­che de­vo­no do­cu­men­ta­re gli esa­mi e for­ni­re all’au­to­ri­tà la do­cu­men­ta­zio­ne.

Art. 42 Progetto di chiusura definitiva  

1 Fra i tre an­ni e i sei me­si an­te­ce­den­ti gli ul­ti­mi de­po­si­ti di ri­fiu­ti, il de­ten­to­re di una di­sca­ri­ca o di un com­par­ti­men­to sot­to­po­ne all’au­to­ri­tà can­to­na­le, per ap­pro­va­zio­ne, un pro­get­to con­cer­nen­te l’ese­cu­zio­ne dei la­vo­ri da rea­liz­za­re in vi­sta del­la chiu­su­ra del­la di­sca­ri­ca o del com­par­ti­men­to.

2 L’au­to­ri­tà can­to­na­le ap­pro­va il pro­get­to se:

a.
es­so sod­di­sfa i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2.5 in ter­mi­ni di chiu­su­ra de­fi­ni­ti­va del­la su­per­fi­cie;
b.
vie­ne ga­ran­ti­to che, du­ran­te la fa­se di ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va, sia­no sod­di­sfat­ti i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ri 2.1−2.4 sta­bi­li­ti per gli im­pian­ti;
c.
es­so pre­ve­de le mi­su­re di cui all’ar­ti­co­lo 53 ca­po­ver­so 4 even­tual­men­te ne­ces­sa­rie per pre­ve­ni­re ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti del­le di­sca­ri­che sull’am­bien­te.
Art. 43 Manutenzione postoperativa  

1 La fa­se di ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va di una di­sca­ri­ca o di un com­par­ti­men­to ini­zia do­po la chiu­su­ra de­fi­ni­ti­va del­la di­sca­ri­ca o del com­par­ti­men­to e du­ra 50 an­ni. L’au­to­ri­tà can­to­na­le ri­du­ce la du­ra­ta se non so­no più da at­ten­der­si ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti sull’am­bien­te. La fa­se di ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va du­ra tut­ta­via al­me­no:

a.
cin­que an­ni, nel ca­so di di­sca­ri­che o com­par­ti­men­ti di ti­po A e B;
b.
15 an­ni, nel ca­so di di­sca­ri­che o com­par­ti­men­ti di ti­po C, D ed E.

2 Du­ran­te tut­ta la fa­se di ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va il de­ten­to­re del­la di­sca­ri­ca o del com­par­ti­men­to de­ve ga­ran­ti­re che:

a.
gli im­pian­ti sod­di­sfi­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ri 2.1–2.4 e sia­no sot­to­po­sti a con­trol­li e ma­nu­ten­zio­ne pe­rio­di­ci;
b.
le ac­que sot­ter­ra­nee, l’ac­qua d’in­fil­tra­zio­ne rac­col­ta e i gas del­la di­sca­ri­ca ven­ga­no con­trol­la­ti se so­no ne­ces­sa­ri con­trol­li con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 41 e 53 ca­po­ver­so 5.

3 Per cin­que an­ni do­po la chiu­su­ra de­fi­ni­ti­va del­la di­sca­ri­ca o del com­par­ti­men­to, il de­ten­to­re de­ve prov­ve­de­re af­fin­ché ven­ga sor­ve­glia­ta la fer­ti­li­tà del suo­lo in su­per­fi­cie.

4 In con­co­mi­tan­za con l’ul­ti­ma au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio di una di­sca­ri­ca o di un com­par­ti­men­to l’au­to­ri­tà can­to­na­le sta­bi­li­sce la du­ra­ta del­la ma­nu­ten­zio­ne po­sto­pe­ra­ti­va e gli ob­bli­ghi dei de­ten­to­ri del­la di­sca­ri­ca con­for­me­men­te ai ca­po­ver­si 2 e 3. Può eso­ne­ra­re le di­sca­ri­che o i com­par­ti­men­ti di ti­po A dal sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui ai ca­po­ver­si 2 e 3.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 44 Competenze della Confederazione e dei Cantoni  

1 I Can­to­ni ese­guo­no la pre­sen­te or­di­nan­za ad ec­ce­zio­ne dei com­pi­ti da es­sa at­tri­bui­ti al­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Nell’ap­pli­ca­re al­tre leg­gi fe­de­ra­li, ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li o de­ci­sio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti pun­ti di­sci­pli­na­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za, le au­to­ri­tà fe­de­ra­li ese­guo­no in que­sto con­te­sto an­che la pre­sen­te or­di­nan­za. La col­la­bo­ra­zio­ne dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le e dei Can­to­ni è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 41 ca­po­ver­si 2 e 4 LPAmb; so­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni le­ga­li sull’ob­bli­go di tu­te­la del se­gre­to.

Art. 45 Geoinformazione  

L’UFAM sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 200838 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.

Art. 46 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM  

L’UFAM ela­bo­ra un aiu­to all’ese­cu­zio­ne ai fi­ni dell’at­tua­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e, in par­ti­co­la­re, sul­lo sta­to del­la tec­ni­ca in ma­te­ria di smal­ti­men­to di ri­fiu­ti. In ta­le con­te­sto, col­la­bo­ra con gli uf­fi­ci fe­de­ra­li e i Can­to­ni in­te­res­sa­ti non­ché le or­ga­niz­za­zio­ni dell’eco­no­mia in­te­res­sa­te.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 47  

L’or­di­nan­za tec­ni­ca del 10 di­cem­bre 199039 sui ri­fiu­ti è abro­ga­ta.

39 [RU 1991 1696281370, 1993 3022n. IV 4, 1996 905, 1998 2261art. 26, 2000 703n. II 15, 2004 3079art. 43 cpv. 2 n. 2, 20052695n. II 11 4199 all. 3 n. II 6, 2007 29294477n. IV 32, 2008 2809all. 2 n. 10 4771 all. n. II 1, 2009 6259II III, 2011 2699 all. 8 n. II 1]

Art. 48  

La mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 6.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 49 Rifiuti urbani  

1 Gli ar­ti­co­li 3 let­te­ra a e 13 ca­po­ver­so 4 si ap­pli­ca­no dal 1° gen­na­io 2019.

2 Fi­no al 31 di­cem­bre 2018 so­no con­si­de­ra­ti ri­fiu­ti ur­ba­ni quel­li che pro­ven­go­no dal­le eco­no­mie do­me­sti­che e al­tri ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga.

Art. 50 Resoconto 40  

L’ob­bli­go di pre­sen­ta­re un re­so­con­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 6 vi­ge dal 1° gen­na­io 2021.

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

Art. 51 Rifiuti contenenti fosforo  

L’ob­bli­go di re­cu­pe­ra­re il fo­sfo­ro dai ri­fiu­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 vi­ge dal 1° gen­na­io 2026.

Art. 52 Asfalto di demolizione  

1 L’asfal­to di de­mo­li­zio­ne con un te­no­re di PAH su­pe­rio­re a 250 mg al kg può es­se­re ri­ci­cla­to per la­vo­ri di co­stru­zio­ne fi­no al 31 di­cem­bre 2025 se:

a.
il te­no­re di PAH è di mas­si­mo 1000 mg PAH al kg e vie­ne mi­sce­la­to con al­tri ma­te­ria­li in mo­do ta­le da con­te­ne­re a mas­si­mo 250 mg PAH al kg al mo­men­to del ri­ci­clag­gio; op­pu­re
b.
pre­via au­to­riz­za­zio­ne dell’au­to­ri­tà can­to­na­le, l’asfal­to di de­mo­li­zio­ne vie­ne im­pie­ga­to in mo­do ta­le da non pro­dur­re emis­sio­ni di PAH. L’au­to­ri­tà can­to­na­le re­gi­stra il te­no­re esat­to di PAH nell’asfal­to di de­mo­li­zio­ne e l’ubi­ca­zio­ne in cui av­vie­ne il ri­ci­clag­gio e con­ser­va le in­for­ma­zio­ni per al­me­no 25 an­ni.

2 L’asfal­to di de­mo­li­zio­ne con un te­no­re di PAH su­pe­rio­re a 250 mg al kg può es­se­re de­po­si­ta­to in una di­sca­ri­ca di ti­po E fi­no al 31 di­cem­bre 2025.

Art. 52a Cenere di legno 41  

Ce­ne­ri e pol­ve­ri dei fil­tri de­ri­van­ti dal trat­ta­men­to ter­mi­co di le­gna che se­con­do l’al­le­ga­to 5 ci­fra 31 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 198542 con­tro l’in­qui­na­men­to at­mo­sfe­ri­co (OIAt) non è con­si­de­ra­ta le­gna da ar­de­re pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­te pres­so di­sca­ri­che di ti­po D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fi­no al 1° no­vem­bre 2023.

41 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vi­go­re dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

42 RS 814.318.142.1

Art. 53 Discariche e compartimenti esistenti  

1 Le di­sca­ri­che e i com­par­ti­men­ti mes­si in eser­ci­zio pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re man­te­nu­ti in eser­ci­zio se i re­qui­si­ti per il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 40 so­no sod­di­sfat­ti en­tro e non ol­tre il 31 di­cem­bre 2020.

2 En­tro e non ol­tre il 31 di­cem­bre 2020 l’au­to­ri­tà can­to­na­le va­lu­ta se le di­sca­ri­che e i com­par­ti­men­ti pos­so­no ave­re ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti per l’am­bien­te o se ta­li ef­fet­ti pos­so­no pre­su­mi­bil­men­te ma­ni­fe­star­si nell’ar­co di 50 an­ni dal­la lo­ro chiu­su­ra de­fi­ni­ti­va (va­lu­ta­zio­ne del­la pe­ri­co­lo­si­tà). A tal fi­ne, i de­ten­to­ri del­le di­sca­ri­che for­ni­sco­no all’au­to­ri­tà le ba­si ne­ces­sa­rie.

3 Le di­sca­ri­che e i com­par­ti­men­ti che se­con­do la va­lu­ta­zio­ne del­la pe­ri­co­lo­si­tà pos­so­no ave­re ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti sull’am­bien­te o rap­pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo con­cre­to in tal sen­so non pos­so­no es­se­re man­te­nu­ti in eser­ci­zio fin­ché non so­no sta­ti ri­sa­na­ti se­con­do le pre­scri­zio­ni dell’OSi­ti43.

4 Le di­sca­ri­che e i com­par­ti­men­ti che se­con­do la va­lu­ta­zio­ne del­la pe­ri­co­lo­si­tà avran­no ef­fet­ti dan­no­si o mo­le­sti sull’am­bien­te nell’ar­co di 50 an­ni o rap­pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo con­cre­to in tal sen­so pos­so­no es­se­re man­te­nu­ti in eser­ci­zio se i po­ten­zia­li ef­fet­ti so­no pre­ve­nu­ti me­dian­te ap­po­si­te mi­su­re.

5 Il de­ten­to­re di una di­sca­ri­ca o di un com­par­ti­men­to esi­sten­te do­ta­to di un di­spo­si­ti­vo per la cap­ta­zio­ne e lo smal­ti­men­to dei bio­gas de­ve fa­re con­trol­la­re pe­rio­di­ca­men­te que­sto di­spo­si­ti­vo da una per­so­na qua­li­fi­ca­ta fi­no al ter­mi­ne del pe­rio­do d’eser­ci­zio e fa­re ana­liz­za­re i gas del­la di­sca­ri­ca al­me­no due vol­te all’an­no.

Art. 54 Altri impianti per i rifiuti esistenti  

1 Gli im­pian­ti per i ri­fiu­ti di­ver­si da di­sca­ri­che e com­par­ti­men­ti en­tra­ti in eser­ci­zio pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za che ri­guar­da­no ade­gua­men­ti edi­li­zi en­tro e non ol­tre il 31 di­cem­bre 2020. I re­qui­si­ti re­stan­ti si ap­pli­ca­no a par­ti­re dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za. So­no fat­ti sal­vi i ca­po­ver­si 2 e 3.

2 L’ob­bli­go di cui all’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a di im­pie­ga­re al­me­no il 55 per cen­to del con­te­nu­to ener­ge­ti­co di ri­fiu­ti ur­ba­ni e di ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga in im­pian­ti per il trat­ta­men­to ter­mi­co vi­ge dal 1° gen­na­io 2026.

3 L’ob­bli­go di cui all’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 2 let­te­ra g di re­cu­pe­ra­re i me­tal­li dal­le ce­ne­ri dei fil­tri di im­pian­ti in cui ven­go­no in­ce­ne­ri­ti ri­fiu­ti ur­ba­ni o al­tri ri­fiu­ti di com­po­si­zio­ne ana­lo­ga vi­ge dal 1° gen­na­io 2026. Fi­no a tal mo­men­to le ce­ne­ri dei fil­tri pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­te, sen­za re­cu­pe­ro dei me­tal­li, in di­sca­ri­che o com­par­ti­men­ti di ti­po C se le­ga­te con le­gan­ti idrau­li­ci, a con­di­zio­ne che sia­no sta­te uti­liz­za­te tut­te le ca­pa­ci­tà di trat­ta­men­to di­spo­ni­bi­li per il re­cu­pe­ro.44

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 dic. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6283).

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 55  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2016.

Allegato 1 45

45 Aggiornato dal n. II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

(art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Tipi di rifiuti

Codice

Descrizione del rifiuto

Classe 1: rifiuti chimici

1101

Solventi non alogenati

1102

Solventi alogenati

1103

Residui di reazione chimici

1104

Oli per motori

1105

Altri oli tecnici (senza PCB)

1106

Oli contenenti PCB

1107

Catrame e rifiuti carboniosi

1108

Acidi e basi

1109

Emulsioni

1110

Pitture e vernici di scarto

1111

Adesivi e sigillanti di scarto

1112

Rifiuti esplosivi, munizioni

1113

Rifiuti salini

1114

Rifiuti fotografici e prodotti fotochimici

1115

Scarti di inchiostro

1116

Toner e polveri di rivestimento

1117

Catalizzatori

1118

Combustibili liquidi

1119

Gas in contenitori a pressione

1120

Biocidi, prodotti per la protezione del legno e prodotti chimici analoghi

1121

Altri rifiuti chimici speciali

1301

Altri prodotti chimici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 2: rifiuti sanitari

2101

Rifiuti infettivi e a rischio di contaminazione

2102

Medicamenti scaduti e rifiuti farmaceutici solidi

2103

Rifiuti sanitari con pericolo di lesione

2104

Rifiuti non infettivi provenienti dal settore sanitario

2301

Rifiuti sanitari non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 3: rifiuti metallici

3101

Cavi usati contenenti sostanze pericolose

3102

Altri rifiuti metallici speciali

3201

Cavi usati

3202

Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto

3301

Metalli provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

3302

Rifiuti metallici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 4: rifiuti minerali

4101

Materiale di scavo inquinato da sostanze pericolose

4102

Asfalto di demolizione con un tenore di oltre 1000 mg PAH al kg

4103

Rifiuti edili misti contenenti sostanze pericolose

4104

Rifiuti provenienti dall’estrazione di risorse naturali

4105

Rifiuti contenenti amianto

4106

Altri rifiuti minerali speciali

4107

Materiali refrattari

4201

Materiale di scavo inquinato non contenente sostanze pericolose46

4202

Asfalto di demolizione con un tenore di PAH al kg compreso tra 250 e 1000 mg

4203

Rifiuti edili misti e inquinati non contenenti sostanze pericolose

4301

Materiale di scavo non inquinato47

4302

Materiale di scavo lievemente inquinato48

4303

Calcestruzzo di demolizione

4304

Materiale di demolizione non separato

4305

Scarti di mattoni

4306

Gesso non inquinato

4307

Asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg PAH al kg

4308

Materiale proveniente dal rifacimento di strade

4309

Rifiuti di vetro provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

4310

Altri rifiuti di vetro non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

4311

Altri rifiuti minerali non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 5: impianti, macchine, veicoli e accessori nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche

5101

Batterie al piombo e accumulatori al piombo

5102

Altre batterie e accumulatori

5103

Altre componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti PCB

5104

Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti altre sostanze pericolose

5105

Parti di veicoli e macchine

5201

Veicoli fuori uso

5202

Pneumatici fuori uso

5203

Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti clorofluorocarburi (CFC) parzialmente o completamente alogenati

5204

Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti

5301

Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non soggette all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 6: rifiuti biogeni

6101

Rifiuti di legno problematici

6201

Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti dalle raccolte comunali

6202

Legno usato

6301

Legno allo stato naturale

6302

Scarti di legno

6303

Rifiuti biogeni provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

6304

Rifiuti biogeni provenienti dall’agricoltura, dall’industria e dall’artigianato

Classe 7: fanghi e residui di trattamento

7101

Scorie e ceneri

7102

Residui prodotti dalla depurazione dei fumi

7103

Frazione leggera combustibile proveniente dalla frantumazione di rifiuti metallici

7104

Assorbenti, materiali filtranti e materiali a scambio ionico

7105

Fanghi stradali e dei pozzetti

7106

Altri fanghi le acque di scarico industriali

7107

Fanghi oleosi e residui di trattamento

7108

Altri residui di trattamento

7201

Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili

7301

Fanghi di depurazione provenienti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e fanghi delle fosse settiche

7302

Fanghi e residui di trattamento non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

7303

Fanghi combustibili e altri residui di trattamento

7304

Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili

Classe 8: altri tipi di rifiuti

8101

Rifiuti speciali provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

8301

Residui della pulizia stradale

8302

Residui di incendi

8303

Rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

8304

Altri rifiuti di carta e cartone

8305

Rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

8306

Altri rifiuti di plastica

8307

Rifiuti tessili e abiti provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

8308

Altri rifiuti tessili e abiti

8309

Altri rifiuti combustibili provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

8310

Altri rifiuti combustibili

46 Materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all’all. 3 n. 2.

47 Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’all. 3 n. 1.

48 Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’all. 3 n. 2.

Allegato 2

(art. 6 cpv. 3, 36 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 43 cpv. 2)

Requisiti applicabili all’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione

1 Ubicazione di discariche

1.1 Protezione delle acque e pericoli naturali

1.1.1 Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

1.1.2 Le discariche non possono trovarsi in una regione esposta a rischi di inondazione, di caduta di pietre, di smottamenti o d’erosione particolarmente gravi.

1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi sopra acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili.

1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B ubicati sopra acque sotterranee utilizzabili o nella zona limitrofa necessaria alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni. Se nel caso di un impianto di ravvenamento il livello delle acque sotterranee è più alto, è determinante quest’ultimo livello.

1.2 Sottosuolo

1.2.1 Il sottosuolo e l’area circostante della discarica, se necessario attraverso misure di costruzione, devono garantire la stabilità a lungo termine della discarica stessa ed escludere qualsiasi movimento di terreno in grado di compromettere in particolare il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori di cui al numero 2.

1.2.2 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo B sistemati nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili e di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E, lo spessore, l’omogeneità e la capacità di ritenzione di sostanze nocive del sottosuolo e dell’area circostante, se necessario attraverso l’ado­zione di misure tecniche atte a migliorarli, devono garantire che le acque sotterranee non siano pregiudicate nemmeno a lungo termine. A tal fine, val­gono i requisiti minimi seguenti:

a.
nel caso di discariche e compartimenti di tipo B dev’essere presente una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-7 m/s oppure il sottosuolo dev’essere integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-8m/s e uno spessore complessivo di 60 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1;
b.
nel caso di discariche di tipo C, D ed E, dev’essere presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-7 m/s oppure una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-7 m/s, integrata secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9m/s e uno spessore complessivo di 60 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.

1.2.3 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo C e D è possibile derogare ai requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b se:

a.
le discariche o i compartimenti non possono essere sistemati in ubicazioni che soddisfano i requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b;
b.
le discariche o i compartimenti non sono sistemati in ubicazioni con rocce carbonatiche; e
c.
il sottosuolo è integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9m/s e uno spessore complessivo di 80 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.

1.2.4 L’osservanza di quanto disposto al numero 1.2.1 dev’essere provata mediante indagini geotecniche e calcoli di assestamento che tengano conto dei rifiuti da depositare. L’osservanza di quanto disposto ai numeri 1.2.2 e 1.2.3 dev’essere provata mediante indagini geologiche e idrogeologiche.

2 Opere di costruzione relative alla discarica

2.1 Prescrizioni generali

2.1.1 Il dimensionamento e la scelta dei materiali dei dispositivi necessari devono garantire che essi funzionino correttamente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa. In tale contesto, occorre tenere conto dei processi fisici, chimici e biologici che si svolgono nella discarica durante la realizzazione, l’esercizio e dopo la chiusura definitiva.

2.1.2. Le discariche e i compartimenti di tipo B ubicati nelle zone limitrofe delle acque sotterranee utilizzabili nonché le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere sistemati in modo tale che l’acqua di scarico scorra liberamente per gravità fino al luogo in cui è immessa nelle acque o nelle fognature pubbliche senza ristagnare.

2.2 Impermeabilizzazione

2.2.1 Il fondo e i fianchi di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E devono essere impermeabilizzati in modo da impedire, durante l’esercizio e fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa, l’infiltrazione dell’acqua di scarico nel sottosuolo e consentire che l’acqua di scarico possa essere raccolta. A tal fine sono ammesse:

a.
un’impermeabilizzazione minerale avente uno spessore di almeno 80 cm e un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1 × 10-9 m/s e formata da almeno tre strati ognuno dei quali compattato e protetto individualmente contro l’essiccamento;
b.
un’impermeabilizzazione con un rivestimento di asfalto avente uno spessore di almeno 7 cm e posato su uno strato atto a fungere da fondamenta e da legante nonché compattato in modo che l’indice di vuoto, determinato su un campione, non superi il 3 per cento;
c.
un’impermeabilizzazione in geomembrana avente uno spessore di almeno 2,5 mm e posata su un’impermeabilizzazione minerale ai sensi della lettera a avente uno spessore di almeno 50 cm;
d.
altre impermeabilizzazioni se, mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto, è dimostrato che sono almeno equivalenti a quelle delle lettere a–c.

2.2.2 La scelta e la realizzazione del tipo di impermeabilizzazione devono essere fatte tenendo conto delle caratteristiche del sottosuolo, della pendenza del fondo e dei fianchi della discarica e di quelle dello strato di drenaggio.

2.2.3 Per impermeabilizzazioni minerali può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.

2.2.4 L’efficienza dell’impermeabilizzazione dev’essere controllata e documentata durante la sua messa in opera e prima dell’inizio dell’esercizio.

2.3 Separazione dei compartimenti

2.3.1 La separazione dei compartimenti di tipo A e B deve garantire che non vi sia alcuna infiltrazione d’acqua dal compartimento di tipo B a quello di tipo A.

2.3.2 La separazione di compartimenti di cui almeno uno è di tipo C, D o E deve garantire che non vi sia alcuno scambio di sostanze tra un compartimento e l’altro. Sono ammesse:

a.
separazioni minerali di uno spessore di 80 cm e un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1 × 10-9 m/s;
b.
altre separazioni se mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto è dimostrato che sono equivalenti a una separazione minerale secondo la lettera a.

2.3.3 Nella misura del possibile, le separazioni di compartimenti devono essere verticali e i rifiuti meno soggetti ad assestamenti devono essere depositati nel compartimento inferiore.

2.3.4 Per le separazioni minerali dei compartimenti può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai valori limite:

a.
di cui all’allegato 3 numero 1 lettera c, tra compartimenti di tipo A e altri compartimenti;
b.
di cui all’allegato 5 numero 2.3 lettere b e c, tra compartimenti di tipo B e compartimenti di tipo C, D ed E;
c.
di cui all’allegato 5 numero 4.4, tra compartimenti di tipo C, D ed E.

2.4 Drenaggio

2.4.1 I dispositivi per il drenaggio devono garantire che l’acqua d’infiltrazione venga raccolta ed evacuata.

2.4.2 Le discariche e i compartimenti di tipo A devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento.

2.4.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio, se si trovano in una zona limitrofa delle acque sotterranee utilizzabili o se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento.

2.4.4 Le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio costituiti dai seguenti elementi:

a.
sul fondo e sui fianchi, uno strato di drenaggio di buona permeabilità realizzato con materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 5 numero 2;
b.
all’interno dello strato di drenaggio, condotte di drenaggio destinate a raccogliere ed evacuare l’acqua d’infiltrazione;
c.
se dal sottosuolo o dai lati della discarica esiste il rischio di infiltrazioni di acqua, impianti idonei collocati sotto l’impermeabilizzazione.

2.4.5 Se le discariche contengono più compartimenti che necessitano di dispositivi per il drenaggio, questi ultimi devono poter essere controllati separatamente e singolarmente.

2.4.6 L’acqua d’infiltrazione raccolta dev’essere immessa in un corpo d’acqua o nelle fognature pubbliche conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

2.4.7 Se l’acqua d’infiltrazione raccolta e non trattata è destinata a essere immessa in un corpo d’acqua, mediante misure di costruzione occorre garantire che possa essere in qualsiasi momento controllata e, se necessario, trattata o immessa in un impianto di depurazione delle acque di scarico.

2.4.8 Le condotte di drenaggio devono essere disposte in modo tale che, alla fine dell’assestamento del terreno, presentino una pendenza di almeno il due per cento.

2.4.9 Nelle condotte principali e negli altri elementi importanti del dispositivo di drenaggio, mediante apposite possibilità di accesso occorre garantire che possano essere effettuati in qualsiasi momento controlli e lavori di manutenzione.

2.4.10 Se necessario per garantire la fertilità del suolo o per ragioni di sicurezza, le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di drenaggio che assicurino che i gas possano essere raccolti.

2.5 Chiusura definitiva della superficie

2.5.1 Se nella discarica non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta nel seguente modo:

a.
in vista del drenaggio della superficie è necessario che vi sia una pendenza sufficiente;
b.
se necessario a causa della composizione dell’acqua d’infiltrazione, mediante idonee misure di impermeabilizzazione e uno strato di drenaggio occorre impedire che l’acqua piovana possa infiltrarsi nella discarica. A tal fine, occorre aspettare che si verifichino eventuali assestamenti della discarica o del compartimento;
c.
la superficie dev’essere sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona al luogo;
d.
le acque messe in galleria nel perimetro della discarica devono essere rimesse a cielo aperto e fatte defluire intorno alla discarica.

2.5.2 Nel terzo superiore delle misure di impermeabilizzazione e nello strato di drenaggio può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. Per gli strati inferiori delle misure di impermeabilizzazione può essere utilizzato materiale che soddisfi almeno i requisiti per il deposito nel tipo di discarica predisposto e che, in un’ottica di tecnica costruttiva, sia idoneo alla misura prevista.

2.5.3 Qualora vengano adottate misure per prevenire possibili effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente, la chiusura definitiva della superficie dev’essere effettuata soltanto dopo l’attuazione di queste misure, se ciò è necessario per garantire la stabilità della chiusura della superficie. Fino ad allora, mediante misure idonee, occorre impedire qualsiasi erosione.

Allegato 3

(art. 17 cpv. 1 e 19)

Requisiti applicabili al materiale di scavo e di sgombero

1 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente all’articolo 19 capoverso 1 se:

a.
è composto per almeno il 99 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali;
b.
non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali; e
c.
le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

3

Arsenico

15

Piombo

50

Cadmio

1

Cromo totale

50

Cromo (VI)

0,05

Rame

40

Nichel

50

Mercurio

0,5

Zinco

150

Cianuro totale

0,5

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

0,1

Bifenili policlorurati (PCB)**

0,1

Idrocarburi alifatici C5–C10***

1

Idrocarburi alifatici C10–C40

50

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****

1

Benzene

0,1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

3

Benzo(a)pirene

0,3

*
7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per)
**
6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno BTEX
****
6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo
*****
16 AH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

2 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente all’articolo 19 capoverso 2 se:

a.
è composto per almeno il 95 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali;
b.
sono state rimosse il più possibile le sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali; e
c.
le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antro­piche:

Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

15

Arsenico

15

Piombo

250

Cadmio

5

Cromo totale

250

Cromo (VI)

0,05

Rame

250

Nichel

250

Mercurio

1

Zinco

500

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

0,5

Bifenili policlorurati (PCB)**

0,5

Idrocarburi alifatici C5–C10***

5

Idrocarburi alifatici C10–C40

250

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****

5

Benzene

0,5

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

12,5

Benzo(a)pirene

1,5

Carbonio organico totale (COT)

10 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al cpv. 1 lett. c

3 Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non sono stati fissati valori limite, l’autorità valuta i rifiuti caso per caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque, con l’approvazione dell’UFAM.

Allegato 4 49

49 Aggiornato dal n. II dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

1 Utilizzo dei rifiuti come materia prima e come sostanza di correzione della farina cruda

1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4:

Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

30

Arsenico

30

Piombo

500

Cadmio

5

Cromo totale

500

Cobalto

250

Rame

500

Nichel

500

Mercurio

1

Tallio

3

Zinco

2000

Stagno

100

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

10

Bifenili policlorurati (PCB)**

10

Idrocarburi alifatici C5–C10***

100

Idrocarburi alifatici C10–C40

5000

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****

10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

250

Benzo(a)pirene

3

Carbonio organico totale (COT)

50 000

*
7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per)
**
6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno BTEX
****
6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo
*****
16 AH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

1.2 Nei singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati di sostanze organiche se è provato che, adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell’ordinanza del 16 dicembre 198550 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).

1.3 I rifiuti composti prevalentemente da calcio, alluminio, ferro o silicio possono essere utilizzati come sostanza di correzione della farina cruda se:

a.
contengono al massimo 10 mg di cadmio per kg;
b.
non superano i valori limite di cui al numero 1.1 relativi a mercurio, tallio e alle sostanze organiche; e
c.
rappresentano al massimo il cinque per cento in peso della quantità totale di materia prima e della sostanza di correzione della farina cruda.

1.4 Il materiale di scavo e di sgombero può essere utilizzato per la fabbricazione di clinker di cemento se:

a.
i valori limite di cui al numero1.1 non sono superati o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche;
b.
i valori limite di cui al numero1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero1.2; e
c.
il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero1.6.

1.5 I fanghi provenienti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero di cui al numero 1.4 possono essere utilizzati per la fabbricazione di clinker di cemento se:

a.
i valori limite di cui al numero1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero1.2; e
b.
il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero1.6.

1.6 Il tenore di metalli pesanti di clinker di cemento fabbricato con rifiuti non deve superare i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza

Valore limite in mg/kg

Arsenico

15

Antimonio

15

Piombo

250

Cadmio

5

Cromo totale

250

Cobalto

125

Rame

250

Nichel

250

Zinco

750

Stagno

50

2 Utilizzo dei rifiuti come sostanze combustibili

2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

a.
i rifiuti composti prevalentemente di gomma e non contenenti mercurio, come pneumatici usati;
b.
il legname di scarto e i rifiuti di legname; se impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo, il legname di scarto e i rifiuti di legname possono essere impiegati soltanto se, in fase di riscaldamento, vengono trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi;
c.
i rifiuti di carta, cartone, materie tessili o plastica, selezionati secondo la tipologia, se non è possibile riciclarli secondo metodi conformi allo stato della tecnica;
d.
i solventi organici e gli oli esausti; se non superano i valori limite prescritti per i PCB e non contengono sostanze organiche alogenate secondo il numero 2.2 lettera a, i solventi organici e gli oli esausti possono essere impiegati soltanto se, in fase di riscaldamento, vengono trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi;
e.
i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico e le farine animali e ossee, se il fosforo è stato precedentemente recuperato conformemente all’articolo 15.

2.2 Nei sistemi d'incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6 e se:

a.
non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza

Valore limite in mg/kg

Arsenico

30

Antimonio

300

Piombo

500

Cadmio

5

Cromo totale

500

Cobalto

250

Rame

500

Nichel

500

Mercurio

1

Tallio

3

Zinco

4000

Stagno

100

Bifenili policlorurati (PCB)*

10

Sostanze organiche alogenate, come il cloruro

10 000

*
6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180
b.
non contengono rifiuti sanitari;
c.
non contengono rifiuti pericolosi per la sicurezza, come rifiuti esplosivi o soggetti a combustione spontanea.

2.3 Nei singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati se è provato che:

a.
adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell’OIAt; e
b.
il tenore di metalli pesanti nel clinker di cemento fabbricato non supera i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza

Valore limite in mg/kg

Arsenico

7.5

Antimonio

7.5

Piombo

125

Cadmio

2.5

Cromo totale

125

Cobalto

62.5

Rame

125

Nichel

125

Zinco

750

Stagno

25

3 Utilizzo dei rifiuti come costituenti secondari e aggiunte minerali

3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti:

a.
il gesso proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico di centrali a carbone fossile e dal settore edilizio;
b.
le ceneri volanti derivanti dal carbone fossile;
c.
le ceneri di carta;
d.
le ceneri provenienti dal trattamento termico di legname;
e.
le scorie granulate d’altoforno provenienti dalla fabbricazione di ferro;
f.
gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all’allegato 3 numero 2 lettera c;
g.
le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati.

3.2 Per la fabbricazione di cemento possono inoltre essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, se il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non supera i valori limite seguenti:

Sostanza

mg/kg

Cadmio

2

Mercurio

0,5

Tallio

2

4 Prova e integrazione dei valori limite

4.1 I detentori di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, cemento o calcestruzzo devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–3. In tale contesto, previa approvazione dell’autorità, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti.

4.2 Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l’ambiente per le quali i numeri 1–3 non contemplano valori limite, previa approvazione dell’UFAM l’autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.

Allegato 5 51

51 Aggiornato dalla correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629) e dal n.II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 35 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

1 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo A

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo A è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:

a.
il materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1, se sono state precedentemente rimosse le frazioni riciclabili;
b.
i fanghi di lavaggio della ghiaia provenienti dal trattamento di materiale di scavo e di sgombero secondo la lettera a;
c.
il materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, se non supera i valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 O suolo52;
d.
i materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta.

2 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo B

2.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:

a.
i rifiuti ammessi nelle discariche e nei compartimenti di tipo A;
b.
il vetro piano e il vetro per imballaggi;
c.
i rifiuti provenienti, dopo la cottura, dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres;
d.
le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati;
e.
l’asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg di PAH al kg;
f.
i rifiuti minerali che contengono fibre di amianto legate;
g.
i rifiuti edili diversi da quelli di cui alle lettere a, e e f, costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimosse secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

2.2 I residui vetrificati possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo B se si può escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti e sono soddisfatti i requisiti seguenti:

a.
i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Di norma ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C;
b.
il tenore di ossido di silicio dev’essere almeno pari al 25 per cento in peso e il rapporto di peso tra l’ossido di silicio e l’ossido di calcio dev’essere almeno pari a 0,54;
c.
prima di essere conferiti in discarica i residui vetrificati non devono essere macinati;
d.
la solubilità dei residui vetrificati dev’essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell’eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. In tale contesto, 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d’acqua;
e.
i metalli particolati contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico;
f.
il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati (tenori totali) non può superare i valori limite seguenti:

Sostanza

Valore limite in mg/kg

Piombo

1000

Cadmio

10

Cromo

4000

Rame

3000

Nichel

500

Zinco

6000

Nell’ambito dell’autorizzazione d’esercizio, previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate se ciò garantisce un minore inquinamento dell’ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento.

2.3 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se:

a.
sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla sostanza secca, di componenti simili alle rocce;
b.
non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

30

Arsenico

30

Piombo

500

Cadmio

10

Cromo totale

500

Cromo VI

0,1

Rame

500

Nichel

500

Mercurio

2

Zinco

1000

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

1

Bifenili policlorurati (PCB)**

1

Idrocarburi alifatici C5–C10***

10

Idrocarburi alifatici C10–C40

500

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****

10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

25

Benzo(a)pirene

3

Carbonio organico totale (COT)

20 000

*
7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per)
**
6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno BTEX
****
6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo
*****
16 PAH EPA: naftalina, 1,2-diidroacenaftene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene
c.
la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera lo 0,5 per cento in peso;
d.
nell’eluito dei rifiuti non sono superati i valori limite riportati nella tabella seguente. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata:

Sostanza

Valore limite

Ammoniaca/ammonio

0,5 mg N/l

Fluoruri

2,0 mg/l

Nitriti

1,0 mg/l

Carbonio organico disciolto (DOC)

20,0 mg C/l

Cianuro (libero)

0,02 mg CN/l

2.4 Il valore limite di cui al numero 2.3 lettera b per il COT non si applica al materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

3 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo C

3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2−3.5:

a.
residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;
b.
residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell’industria e dell’artigianato non comparabili a rifiuti urbani;
c.
residui derivanti dal trattamento delle acque di scarico prodotte in impianti per il trattamento termico dei rifiuti;
d.
rivestimenti di forni;
e.
altri rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili, se i metalli sono stati precedentemente recuperati;

3.2 I rifiuti devono soddisfare i requisiti seguenti:

a.
devono essere evitate, sul lungo periodo, le emissioni di sostanze nocive;
b.
la quota di sali solubili nei rifiuti non deve superare il tre per cento in peso;
c.
a contatto con altri rifiuti, acqua o aria, i rifiuti non devono formare gas né sostanze facilmente idrosolubili;
d.
nell’eluito dei rifiuti non devono essere superati i valori limite riportati nella tabella seguente. Per stabilirlo, occorre eseguire due test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1 e acqua distillata per il test 2;

Test 1

Sostanza

Valore limite

Alluminio

10,0 mg/l

Arsenico

0,1 mg/l

Bario

5,0 mg/l

Piombo

1,0 mg/l

Cadmio

0,1 mg/l

Cromo (III)

2,0 mg/l

Cobalto

0,5 mg/l

Rame

0,5 mg/l

Nichel

2,0 mg/l

Mercurio

0,01 mg/l

Zinco

10,0 mg/l

Stagno

2,0 mg/l

Test 2

Sostanza

Valore limite

Ammoniaca/ammonio

5,0 mg N/l

Cianuro (libero)

0,1 mg CN-/l

Cromo (VI)

0,1 mg/l

Fluoruri

10,0 mg/l

Nitriti

1,0 mg/l

Solfiti

1,0 mg/l

Solfuri

0,1 mg/l

Fosfati

10,0 mg P/l

Carbonio organico disciolto (DOC)

20,0 mg C/l

Valore pH

6–12

3.3 Il tenore totale di policlorodibenzo[1,4]diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) nei residui prodotti dalla depurazione dei fumi secondo il numero 3.1 lettere a e b non può superare 1 µg al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).

3.4 Il contenuto organico dei rifiuti secondo il numero 3.1 lettere c e d non può superare i valori limiti seguenti (tenori totali):

Sostanza

Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

1

Bifenili policlorurati (PCB)**

1

Idrocarburi alifatici C5–C10***

10

Idrocarburi alifatici C10–C40

500

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****

10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

25

Benzo(a)pirene

3

Carbonio organico totale (COT)

20 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b

3.5 Il tenore totale di mercurio non può superare il valore di 5 mg al kg di sostanza secca nei rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili di cui al numero 3.1 lettera e.

4 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo D

4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:

a.
le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;
b.
il vetro da schermo, una volta rimosso completamente il rivestimento;
c.
i residui vetrificati secondo il numero 2.2;
d.
le scorie con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg provenienti da impianti nei quali sono sottoposti a trattamento termico i rifiuti speciali;
e.
le ceneri dei filtri lavate con acidi;
f.
le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 198553 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt);
g.
le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAt non è considerata legna da ardere, con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg;
h.
il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle.

4.2 Il tenore totale di PCDD e PCDF nelle ceneri dei filtri secondo il numero 4.1 lettere a ed e non può superare 1 µg al kg. Il tenore è calcolato, secondo metodi conformi allo stato della tecnica, sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).

4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:

a.
i metalli non ferrosi particolati contenuti nelle scorie sono stati precedentemente recuperati, ma almeno a condizione che la loro quota nelle scorie non superi l’uno per cento in peso; per determinare il tenore di metalli non ferrosi particolati, le scorie sono macinate in granuli di 2 mm;
b.
contengono al massimo 20 000 mg COT al kg.

4.4 Le ceneri residue del trattamento termico di fanghi di depurazione e il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se:

a.
non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza

Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

50

Arsenico

50

Piombo

2000

Cadmio

10

Cromo totale

1000

Cromo (VI)

0,5

Rame

5000

Nichel

1000

Mercurio

5

Zinco

5000

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

1

Bifenili policlorurati (PCB)**

1

Idrocarburi alifatici C5–C10***

10

Idrocarburi alifatici C10–C40

500

Idrocarburi aromatici monociclici BTEX****

10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

25

Benzo(a)pirene

3

Carbonio organico totale (COT)

20 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b

b.
nell’eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libero) pari a 0,02 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata.

5 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo E

5.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare i rifiuti seguenti:

a.
i residui prodotti dal trattamento del materiale raccolto nel dissabbiatore durante la pulitura delle fognature;
b.
i rifiuti prodotti in caso di piena o incendio, a condizione che siano sottoposti a una cernita grossolana e non sia possibile un altro smaltimento con un onere proporzionato;
c.
la frazione fine non combustibile risultante dal trattamento meccanico a secco di rifiuti edili, a condizione che tale frazione non superi i valori limite relativi ai PCB e ai PAH di cui al numero 5.2 lettera a;
d.
i rifiuti edili di materiali compositi non combustibili;
e.
i rifiuti contenenti amianto;
f.
le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 OIAt;
g.
le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAt non è considerata legna da ardere, con un tenore massimo di 50 000 mg COT al kg.

5.2 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare altri rifiuti se:

a.
non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza

Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

50

Arsenico

50

Piombo

2000

Cadmio

10

Cromo totale

1000

Cromo (VI)

0,5

Rame

5000

Nichel

1000

Mercurio

5

Zinco

5000

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)*

5

Bifenili policlorurati (PCB)**

10

Idrocarburi alifatici C5–C10***

100

Idrocarburi alifatici C10–C40

5000

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****

100

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****

250

Benzo(a)pirene

10

Carbonio organico totale (COT)

50 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lett. b

b.
la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera il cinque per cento in peso;
c.
nell’eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libero) pari a 0,3 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata.

5.3 Nei singoli casi, previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può autorizzare il deposito di rifiuti non menzionati nel numero 5.1 e che non soddisfano i requisiti di cui al numero 5.2, a condizione che, per ragioni di ordine tecnico, non sia possibile smaltirli in altro modo.

5.4 I rifiuti il cui deposito è ammesso nelle discariche e nei compartimenti di tipo A possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo E come strato di livellamento prima che venga ricoperta la superficie, sempre che, per farlo, non possano essere utilizzati rifiuti di cui ai numeri 5.1–5.3.

6 Prova e integrazione dei valori limite

6.1 I detentori di rifiuti devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–5. In tale contesto, previa approvazione dell’autorità cantonale, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti.

6.2 Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l’ambiente per le quali i numeri 1–5 non contemplano valori limite, previa approvazione dell’UFAM l’autorità cantonale li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.

Allegato 6

(art. 48)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...54

54 Le mod. possono essere consultate alla RU2015 5699.

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