Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 30f, 30g, 30h, 39 capoverso 1 ordina: 1 RS 814.01 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza deve assicurare che gli apparecchi elettrici ed elettronici:
2 Essa regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.4 3 Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 22 giugno 20055 sul traffico di rifiuti e dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.7 4 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20054199). 7 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20054199). |
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati apparecchi ai sensi della presente ordinanza i seguenti apparecchi funzionanti a energia elettrica:
2 Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per gli elementi elettronici degli apparecchi di cui al capoverso 1 e per gli alimentatori per dispositivi d’illuminazione contenenti PCB11.12 3 L’Ufficio federale dell’ambiente13 (Ufficio federale) può, sentiti i settori economici interessati, emanare una direttiva che contiene l’elenco degli apparecchi. 8 Entra in vigore il 1° ago. 2005. 9 Entra in vigore il 1° ago. 2005. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). 11 PCB: bifenili policlorurati 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). 13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). |
Sezione 2: Restituzione, ripresa e smaltimento |
Art. 3 Obbligo di restituzione
Chi intende disfarsi di un apparecchio deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante, a un importatore o a un’azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione nel quadro di una raccolta pubblica di apparecchi o la restituzione a un apposito centro pubblico di raccolta di apparecchi. |
Art. 4 Obbligo di ripresa
1 I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che figura nel loro assortimento. Per i commercianti al dettaglio l’obbligo di ripresa gratuita sussiste solo nei confronti degli utenti finali.14 2 I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.15 3 I commercianti che consegnano apparecchi soltanto ad altri commercianti, come pure i fabbricanti e gli importatori possono affidare la ripresa a terzi. 4 L’obbligo di ripresa giusta i capoversi 1 e 2 non vale per gli elementi elettronici di apparecchi. 5 I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi in tutti i punti di vendita e durante l’intero orario di apertura.16 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). |
Art. 5 Obbligo di smaltimento
1 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve provvedere allo smaltimento degli apparecchi che non riutilizza o che non consegna ad altri parimenti soggetti all’obbligo di ripresa. Può conferire l’incarico a terzi.17 2 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa degli apparecchi e non ne assicura lo smaltimento versando contributi finanziari a un’organizzazione privata, deve:
17 RU 1999 1408 18 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529). |
Art. 6 Esigenze poste allo smaltimento
Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi deve assicurare che esso avvenga in modo rispettoso dell’ambiente e segnatamente secondo lo stato della tecnica; a tale scopo è necessario che:
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Art. 7e819
19 Abrogati dal n. II 7 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 20054199). |
Sezione 3: … |
Art. 9a1120
20 Abrogata dal n. II 7 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 20054199). |
Sezione 3a: Esecuzione21
21 Introdotta dal n. II 10 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). |
Art. 11a
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. 2Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 1222
22 Abrogato dal n. II 7 dell’all. 3 all’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 20054199). |