Ordinanza
sugli imballaggi per bevande
(OIB)
(Stato 1° gennaio 2008)814.621
del 5 luglio 2000 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30a lettera b,30b capoverso 2, 30d, 32abis, 39 capoverso 1 e 46
capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici
al commercio,
ordina:
1 RS 814.01
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande destinate all’impiego in Svizzera;
- b.
- il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi per bevande in vetro.
2 Essa si applica agli imballaggi di tutte le bevande; fanno eccezione gli imballaggi per il latte e i latticini.
Art. 2 Definizioni
1 Per imballaggi riutilizzabilis’intendono gli imballaggi previsti per essere nuovamente riempiti.
2 Per imballaggi non riutilizzabilis’intendono gli imballaggi non previsti per essere nuovamente riempiti.
3 Per riciclaggiodegli imballaggis’intende la fabbricazione di nuovi imballaggi o di altri prodotti a partire da imballaggi usati.
Sezione 2: Esigenze poste agli imballaggi per bevande
Art. 3 Composizione
I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti.
Art. 4 Contrassegno
I commercianti, produttori e importatori che consegnano bevande ai consumatori sono tenuti a:
- a.
- contrassegnare come tali gli imballaggi riutilizzabili; ciò non si applica agli esercizi nel settore della ristorazione;
- b.
- indicare sugli imballaggi soggetti a deposito l’ammontare del deposito prelevato;
- c.
- indicare sugli imballaggi non riutilizzabili in PCV il nome e l’indirizzo di chi è tenuto a riprenderli in Svizzera.
Sezione 3: Consegna e ripresa degli imballaggi per bevande
Art. 5 Obbligo del deposito sugli imballaggi riutilizzabili
1 I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi riutilizzabili sono tenuti a prelevare un deposito. Essi devono riprendere, contro rimborso del deposito, gli imballaggi riutilizzabili che figurano nel loro assortimento.
2 Non sottostanno a tali obblighi:
- a.
- i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi riutilizzabili;
- b.
- i commercianti, produttori e importatori che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori per gli imballaggi riutilizzabili non restituiti un importo pari all’ammontare del deposito.
3 Per tutti gli imballaggi riutilizzabili il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi.
Art. 6 Obbligo del deposito sugli imballaggi non riutilizzabili in PVC
1 I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PVC sono tenuti a prelevare un deposito. Essi devono riprendere, contro rimborso del deposito, gli imballaggi non riutilizzabili in PVC che figurano nel loro assortimento e conferirli al riciclaggio a proprie spese.
2 Non sottostanno a tali obblighi i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi non riutilizzabili in PVC.
3 Per tutti gli imballaggi non riutilizzabili in PVC il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi.
Art. 7 Obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo
1 I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PET o in metallo e che non assicurano, mediante contributi finanziari a un’organizzazione privata, lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati sono tenuti a:
- a.
- riprendere tali imballaggi non riutilizzabili in tutti i punti vendita e durante l’intero orario d’apertura;
- b.
- conferirli al riciclaggio a proprie spese; e
- c.
- indicare chiaramente nei punti vendita, in un luogo ben visibile, che li riprendono.
2 Sono fatte salve misure particolari del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) giusta l’articolo 8.
Art. 8 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente
1 La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale. La quota di riciclaggio di un dato materiale corrisponde alla percentuale d’imballaggi riciclati durante un anno civile per rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili, fabbricati nel materiale in questione e consegnati per l’impiego in Svizzera.
2 Se la quota di riciclaggio non viene raggiunta, il DATEC può obbligare i commercianti, produttori e importatori a:
- a.
- prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzabili fabbricati nei materiali in questione;
- b.
- riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e
- c.
- conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.
3 Il DATEC può limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire eccezioni all’obbligo del deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.
4 Se in un anno i produttori e gli importatori consegnano più di 100 t d’imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili e fabbricati in un materiale diverso dal vetro, dal PET, dall’alluminio o dal PVC, il DATEC può fissare anche per tale materiale una quota minima di riciclaggio e ordinare misure giusta il capoverso 2.
Sezione 4: Tassa di smaltimento anticipata per imballaggi per bevande in vetro
Art. 9 Obbligo della tassa
1 I produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera e gli importatori che importano tali imballaggi sono tenuti a versare per essi una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione (organizzazione) incaricata dall’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3.
2 L’obbligo della tassa si applica anche agli importatori che importano imballaggi per bevande in vetro pieni.
3 Non devono versare alcuna tassa:
- a.
- i produttori e importatori che consegnano o importano imballaggi per bevande con un volume di riempimento inferiore a 0,09 l;
- b.
- i produttori e importatori che consegnano o importano meno di 1000 imballaggi per bevande per semestre civile.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 10 Ammontare della tassa
1 Per ogni imballaggio per bevande la tassa ammonta al minimo a 1 e al massimo a 10 centesimi.
2 Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività giusta l’articolo 12. Esso consulta previamente le cerchie interessate.
3 L’organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull’ammontare della tassa.
Art. 11 Obbligo d’informare e scadenza
1 Al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile, gli assoggettati alla tassa devono comunicare all’organizzazione il numero di imballaggi per bevande soggetti alla tassa che essi hanno consegnato o importato durante questo lasso di tempo. Essi suddividono le indicazioni conformemente alle specificazioni dell’organizzazione e secondo l’ammontare della tassa.
2 La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.
3 Se l’organizzazione affida all’Amministrazione federale delle dogane il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane.
Art. 12 Impiego della tassa
L’organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività:
- a.
- la raccolta e il trasporto del vetro usato;
- b.
- la pulizia e la separazione degli imballaggi per bevande in vetro intatti;
- c.
- la pulizia e il condizionamento delle schegge di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti;
- d.
- l’informazione, in particolare mirata a promuovere la riutilizzazione e il riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro; per le attività d’informazione può essere impiegato al massimo il 10 per cento dei proventi totali annui della tassa;
- e.
- il rimborso delle tasse (art. 14);
- f.
- le attività proprie svolte nell’ambito del mandato dell’UFAM.
Art. 13 Finanziamenti a terzi
1 Chi rivendica dei finanziamenti da parte dell’organizzazione per attività giusta l’articolo 12 deve inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda.
2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto nella misura in cui essi effettuano le attività in modo economico e appropriato. A tale scopo può condurre accertamenti.
3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per attività giusta l’articolo 12 lettere a–d sulla base dei mezzi a disposizione. In questo contesto essa tiene conto in particolare della quantità e della qualità del vetro usato e del carico per l’ambiente prodotto da tali attività.
Art. 14 Rimborso
1 Chi esporta imballaggi per bevande sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata.
2 Se il rimborso cui ha diritto è inferiore a 25 franchi, esso non viene pagato.
3 Le domande di rimborso possono essere inoltrate all’organizzazione per ogni semestre civile, ma devono essere presentate al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Art. 15 Organizzazione
1 L’UFAM affida a un’organizzazione privata idonea la riscossione, l’amministrazione e l’impiego della tassa. L’organizzazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, importazione o esportazione, consegna o smaltimento d’imballaggi per bevande.
2 L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività, nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.
4 L’organizzazione può concordare con l’Amministrazione federale delle dogane il prelievo della tassa all’importazione. A tale riguardo, l’Amministrazione federale delle dogane può impegnarsi a comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importazione o all’esportazione d’imballaggi per bevande.
5 L’organizzazione tutela contro terzi il segreto d’affari degli assoggettati alla tassa.
Art. 16 Vigilanza sull’organizzazione
1 L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartirle istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.
2 L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.
3 Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte l’anno precedente. Il rapporto deve contenere in particolare:
- a.
- il conto d’esercizio;
- b.
- il rapporto di revisione;
- c.
- il numero d’imballaggi per bevande soggetti alla tassa notificato durante l’anno precedente, distinguendo secondo l’ammontare della tassa;
- d.
- un elenco concernente l’impiego dei proventi della tassa, con indicazione dell’ammontare, dello scopo e del beneficiario degli stessi.
4 L’UFAM pubblica il rapporto; sono fatte salve le informazioni che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.
Art. 17 Procedura 4
1 Sulle domande di rimborso della tassa (art. 14) e sui finanziamenti a terzi (art. 13), l’organizzazione statuisce mediante decisione formale.
2 ...5
4 Nuovo testo giusta il n. II 80 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
5 Abrogato dal n. II 80 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 5: Obblighi d’informare
Art. 18 Produzione e importazione
I produttori e gli importatori di bevande devono comunicare all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:
- a.
- il volume di bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera l’anno precedente, distinguendo tra imballaggi riutilizzabili e imballaggi non riutilizzabili, nonché secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande;
- b.
- il peso degli imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili, utilizzati l’anno precedente per le bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande.
Art. 19 Ripresa e riciclaggio
1 I commercianti, produttori e importatori obbligati a riprendere gli imballaggi non riutilizzabili (art. 6 cpv. 1, art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2) devono comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno, il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente. Le indicazioni devono essere suddivise secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione.
2 Chi, per mestiere, ricicla imballaggi per bevande, li importa o li esporta per riciclarli deve comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente.
Art. 20 Comunicazione delle informazioni a servizi di notifica privati
1 Gli assoggettati all’obbligo d’informare possono anche comunicare le informazioni a servizi di notifica privati entro la fine di febbraio. In questo caso devono provvedere affinché tali servizi riuniscano le indicazioni e le comunichino all’UFAM entro la fine di aprile.
2 L’UFAM è autorizzato a prendere visione di tutte le singole informazioni comunicate.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, nella misura in cui essa non sia affidata a un’autorità federale.
Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 22 agosto 19906 sugli imballaggi per bibite è abrogata.
2 ...7
6 [RU 1990 1480, 1995 5505, 1998 832]
7 Abrogato dal n. IV 33 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 23 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2 Il DATEC fissa l’entrata in vigore degli articoli 9–14, 16 e 178 contemporaneamente all’emanazione dell’ordinanza sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per gli imballaggi per bevande in vetro (art. 10 cpv. 2).
8 Questi art. sono entrati in vigore il 1° gen. 2002 (art. 2 dell’O del 7 set. 2001 relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro – RS 814.621.4).