Ordinanza
sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati
(OTaRSi)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
1 RS 814.01
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero;
- b.
- l’utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:
- 1.
- l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati,
- 2.
- l’indagine di siti che risultano non inquinati.
Capitolo 2: Tassa
Art. 2 Obbligo di pagare la tassa
1 Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.
2 Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero. L’obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.
3 ...3
3 Abrogato dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 3 Aliquota della tassa
1 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
- a.
- per le discariche di tipo B, a 5 fr./t;
- b.
- per le discariche di tipo C, D ed E, a 16 fr./t.4
2 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all’estero ammonta:
- a.
- per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
- b.
- per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.
3 ...5
4 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
5 Abrogato dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 4 Sorgere del credito fiscale
Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell’esportazione.
Art. 5 Dichiarazione della tassa
1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.
2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.
Art. 6 Tassazione 6
1 L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.
2 Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all’UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro il ricavato della tassa, l’UFAM esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa.7
3 L’UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, dei dati forniti dal Cantone e di dati empirici.8
6 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
7 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
8 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 6a Termine di pagamento 9
1 Il termine di pagamento è di 30 giorni.
2 In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno.
9 Introdotto dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 7 Riscossione posticipata
Se, per errore, l’UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.
Art. 8 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
- a.
- quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b.
- a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.
3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Capitolo 3: Indennità
Sezione 1: Condizioni per le indennità
Art. 9 Principio
1 In conformità con l’articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:
- a.
- l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
- b.
- l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
- c.
- l’indagine di siti che risultano non inquinati.
2 La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l’indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.
Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza
1 Per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:
- a.
- se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b.
- se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.
2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza:
- a.
- nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
- b.
- nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.
3 Per provvedimenti d’indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.
Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento
1 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:
- a.
- se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b.
- se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.
2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:
- a.
- nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
- b.
- nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.
Sezione 2: Costi computabili
Art. 12 Costi computabili per i siti che non devono essere risanati
1 Per costi d’indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
- a.
- accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d’iscrizione nel catasto;
- b.
- indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 26 agosto 199810 sui siti contaminati (OSiti).
2 Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 OSiti:
- a.
- pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza;
- b.
- costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;
- c.
- prelievo di campioni e analisi.
10 RS 814.680
Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati
Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
- a.
- indagine preliminare (art. 7 OSiti11) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l’articolo 12 capoverso 2;
- b.
- elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
- c.
- decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
- d.
- costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
- e.
- prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).
11 RS 814.680
Sezione 3: Procedura
Art. 14 Consultazione dell’UFAM
1 Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento.
2 La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3.
Art. 15 Richiesta d’indennità
Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:
- a.
- la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11;
- b.
- i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;
- c.
- la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;
- d.
- i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;
- e.
- una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.
Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità
1 Se le condizioni sono soddisfatte, l’UFAM assegna un’indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.
2 Esso decide il versamento delle indennità se:
- a.
- dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell’insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
- b.
- il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.
3 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’assegnazione, l’UFAM può concedere un’indennità, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:
- a.
- un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
- b.
- nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l’OSiti13 emergono nuovi dati sull’inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.
4 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.
12 RS 616.1
13 RS 814.680
Capitolo 4: Esecuzione
Art. 17 Competenze
1 L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.
2 Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.
3 I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.
Art. 1814
14 Abrogato dal n. I 7.3dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 20 Disposizione transitoria 15
L’aliquota della tassa di cui all’articolo 3 capoverso 1 si applica dal 1° gennaio 2017. Fino a questa data l’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
- a.
- per le discariche di tipo B, a 3 fr./t;
- b.
- per le discariche di tipo C, a 17 fr./t;
- c.
- per le discariche di tipo D ed E, a 15 fr./t.
15 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.