Legge federale
sulla protezione dai pericoli
delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori
(LRNIS)
del 16 giugno 2017 (Stato 1° giugno 2019)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 20152,
decreta:
1
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.
2 A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti:
- a.
- l’utilizzo di prodotti;
- b.
- le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori;
- c.
- l’informazione del pubblico.
3 Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- a.
- radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri;
- b.
- stimoli sonori: suoni, infrasuoni e ultrasuoni;
- c.
- prodotto: bene mobile pronto per l’utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile.
Art. 3 Utilizzo di prodotti
1 Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.
2 Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di:
- a.
- produrre un attestato di competenza;
- b.
- coinvolgere uno specialista competente in materia.
3 Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 4 Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.
2 Esso può in particolare:
- a.
- fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
- b.
- prevedere un obbligo d’informazione;
- c.
- prevedere misure di protezione;
- d.
- prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.
Art. 5 Divieti
Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può vietare:
- a.
- l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
- b.
- l’utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.
Art. 6 Informazione del pubblico
L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.
Art. 7 Esecuzione da parte della Confederazione
1 La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l’articolo 8.
2 Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all’articolo 4.
Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:
- a.
- delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
- b.
- dell’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
- c.
- delle misure stabilite in virtù dell’articolo 4;
- d.
- dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a;
- e.
- dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b.
Art. 9 Provvedimenti amministrativi
1 Gli organi d’esecuzione possono controllare sul posto l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4.
2 Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.
3 Se necessario per tutelare la salute dell’utilizzatore o di terzi, gli organi d’esecuzione possono in particolare:
- a.
- ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all’utilizzo;
- b.
- sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
- c.
- sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- d.
- ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
- e.
- provvedere affinché il riconoscimento dell’attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.
4 Gli organi d’esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all’utilizzo se l’utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.
Art. 10 Emolumenti
1 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d’esecuzione della Confederazione.
2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Art. 11 Protezione dei dati
Gli organi d’esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettersi dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l’uniformità dell’esecuzione della presente legge.
Art. 12 Delitti
Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Art. 13
1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- a.
- non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b.
- contravviene all’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
- c.
- contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4 capoverso 2;
- d.
- viola una disposizione d’esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5.
4 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
3 RS 313.0
Art. 14 Valutazione
Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’efficacia e sulla necessità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 20194
4 DCF del 27 feb. 2019.