Ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° giugno 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e
39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell’ambiente (legge);
visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione
del territorio,
ordina:
1 RS 814.01
2 RS 700
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola:
- a.
- la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l’esercizio di impianti fissi;
- b.
- il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni;
- c.
- le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili.
2 La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radiazioni prodotte:
- a.
- nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi lavora;
- b.
- in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l’ordinanza del 24 gennaio 19963 sui dispositivi medici;
- c.
- da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari;
- d.
- da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi elettrici oppure telefoni cellulari.
3 La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radiazioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni vitali, quali gli stimolatori cardiaci.
3 [RU 19969871868, 1998 1496n. I, II. RU 2001 3487art. 28 lett. a]. Vedi ora: l’O del 17 ott. 2001 (RS 812.213).
Art. 3 Definizioni
1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato.4
2 Gli impianti sono considerati nuovi se:
- a.
- non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1;
- b.
- sono trasferiti in un altro sito; oppure
- c.
- sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).5
3 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:
- a.6
- i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato;
- b.
- i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio;
- c.7
- i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b.
4 Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che:
- a.
- sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o
- b.
- sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti.
5 Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.
6 Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto.
7 La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico.
8 La corrente attraverso il corpo8 è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore.
9 La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un’antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell’antenna nella direzione principale d’irradiazione, riferito al dipolo semionda.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161135).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161135).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).
8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti
Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni
1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.
2 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Art. 5 Limitazione completiva e più severa delle emissioni
1 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.
2 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.
3 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.
Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti
Art. 6
Se, dopo la sua messa in servizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.
Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti
Art. 7 Obbligo di risanamento
1 L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli articoli 4 e 5 siano risanati.
2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto durante il risanamento.
3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.
Art. 8 Termine di risanamento
1 Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito conformemente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescrizioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può prorogare questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sopportabile.
2 Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risanamento è di tre anni al massimo. L’autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.
Art. 9 Modifica di vecchi impianti 9
Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161135).
Sezione 4: Collaborazione e controllo
Art. 10 Obbligo di collaborazione
Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.
Art. 11 Obbligo di notifica
1 Il titolare di un impianto, per il quale l’allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni, deve inoltrare all’autorità competente una scheda dei dati sul sito prima della costruzione di un nuovo impianto, del trasferimento di un impianto in un altro sito, della sostituzione di un impianto nel medesimo sito oppure prima della sua modifica ai sensi dell’allegato 1. Fanno eccezione le installazioni elettriche domestiche (all. 1 n. 4).10
2 La scheda dei dati sul sito deve contenere:
- a.
- i dati tecnici e dell’esercizio, attuali e pianificati, relativi all’impianto nella misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni;
- b.
- lo stato di esercizio determinante giusta l’allegato 1;
- c.
- indicazioni sulle radiazioni prodotte dall’impianto:
- 1.
- nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il valore massimo,
- 2.
- nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il valore massimo, e
- 3.
- in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato;
- d.
- una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).
Art. 12 Controllo
1 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.
2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)11 raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se:
- a.
- le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e
- b.
- le decisioni emanate sono rispettate.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Capitolo 3: Immissioni
Art. 13 Validità dei valori limite d’immissione
1 I valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone.12
2 Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).
Art. 14 Rilevamento delle immissioni
1 L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
2 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
3 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione.
4 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo.
5 Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso contrario è determinante il valore efficace massimo.
Art. 15 Valutazione delle immissioni
L’autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili
Art. 16
Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’impianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione
Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad esse compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli obblighi legali di segretezza.
Art. 19 Autorità di coordinamento
1 Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento.
2 L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
Art. 19a Geoinformazione 13
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200814 sulla geoinformazione.
13 Introdotto dal n. 12 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
14 RS 510.620
Art. 19b Rilevazioni e informazione 15
1 L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radiazioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.
2 L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.
15 Introdotto dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).
Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° luglio 2009 16
Gli impianti cui, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009, era stata rilasciata un’autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell’allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell’allegato 1.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.
Allegato 1 1717 Aggiornato dal n. IV 34 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale (RU 2007 4477), dal n. II dell’O del 1° lug. 2009 (RU 2009 3565), dal n. II 6 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011 (RU 20116233), dai n. II delle O del 23 mar. 2016 (RU 20161135) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).
17 Aggiornato dal n. IV 34 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale (RU 2007 4477), dal n. II dell’O del 1° lug. 2009 (RU 2009 3565), dal n. II 6 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011 (RU 20116233), dai n. II delle O del 23 mar. 2016 (RU 20161135) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).