Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI)

del 23 dicembre 1999 (Stato 1° giugno 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e
39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell’am­biente (legge);
visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione
del territorio,

ordina:

1 RS 814.01

2 RS 700

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo  

Sco­po del­la pre­sen­te or­di­nan­za è di pro­teg­ge­re l’uo­mo dal­le ra­dia­zio­ni non io­niz­zan­ti dan­no­se o mo­le­ste.

Art. 2 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za re­go­la:

a.
la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni pro­ve­nien­ti da cam­pi elet­tri­ci e ma­gne­ti­ci con fre­quen­ze da 0 Hz a 300 GHz (ra­dia­zio­ni) pro­dot­te du­ran­te l’eser­ci­zio di im­pian­ti fis­si;
b.
il ri­le­va­men­to e la va­lu­ta­zio­ne del­le im­mis­sio­ni di ra­dia­zio­ni;
c.
le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­la de­li­mi­ta­zio­ne del­le zo­ne edi­fi­ca­bi­li.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za non re­go­la tut­ta­via la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni di ra­dia­zio­ni pro­dot­te:

a.
nel­le azien­de, nel­la mi­su­ra in cui le ra­dia­zio­ni agi­sco­no sul per­so­na­le che vi la­vo­ra;
b.
in ca­so di uti­liz­za­zio­ne me­di­ca di di­spo­si­ti­vi me­di­ci giu­sta l’or­di­nan­za del 24 gen­na­io 19963 sui di­spo­si­ti­vi me­di­ci;
c.
da im­pian­ti mi­li­ta­ri, nel­la mi­su­ra in cui le ra­dia­zio­ni agi­sco­no su mi­li­ta­ri;
d.
da ap­pa­rec­chi elet­tri­ci qua­li for­ni a mi­croon­de, cu­ci­ne elet­tri­che, at­trez­zi elet­tri­ci op­pu­re te­le­fo­ni cel­lu­la­ri.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za non re­go­la nep­pu­re la li­mi­ta­zio­ne de­gli ef­fet­ti del­le ra­dia­zio­ni su di­spo­si­ti­vi me­di­ci elet­tri­ci o elet­tro­ni­ci uti­liz­za­ti in sup­por­to al­le fun­zio­ni vi­ta­li, qua­li gli sti­mo­la­to­ri car­dia­ci.

3 [RU 19969871868, 1998 1496n. I, II. RU 2001 3487art. 28 lett. a]. Ve­di ora: l’O del 17 ott. 2001 (RS 812.213).

Art. 3 Definizioni  

1 Gli im­pian­ti so­no con­si­de­ra­ti vec­chi se, all’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, la de­ci­sio­ne che au­to­riz­za i la­vo­ri di co­stru­zio­ne o l’ini­zio dell’eser­ci­zio era già pas­sa­ta in giu­di­ca­to. Gli im­pian­ti di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1 com­pren­den­ti più li­nee so­no con­si­de­ra­ti vec­chi se, all’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’au­to­riz­za­zio­ne di al­me­no una li­nea era già pas­sa­ta in giu­di­ca­to.4

2 Gli im­pian­ti so­no con­si­de­ra­ti nuo­vi se:

a.
non sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1;
b.
so­no tra­sfe­ri­ti in un al­tro si­to; op­pu­re
c.
so­no so­sti­tui­ti nel me­de­si­mo si­to; fan­no ec­ce­zio­ne le fer­ro­vie (all. 1 n. 5).5

3 So­no con­si­de­ra­ti luo­ghi a uti­liz­za­zio­ne sen­si­bi­le:

a.6
i lo­ca­li si­tua­ti in edi­fi­ci, nei qua­li per­so­ne sog­gior­na­no re­go­lar­men­te per un pe­rio­do pro­lun­ga­to;
b.
i ter­re­ni da gio­co per bam­bi­ni, pub­bli­ci o pri­va­ti, de­fi­ni­ti co­me ta­li nel­la le­gi­sla­zio­ne sul­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio;
c.7
i set­to­ri di par­cel­le non oc­cu­pa­ti da co­stru­zio­ni, per i qua­li so­no am­mes­se le uti­liz­za­zio­ni giu­sta le let­te­re a e b.

4 So­no de­fi­ni­te pos­si­bi­li dal pun­to di vi­sta tec­ni­co e dell’eser­ci­zio le mi­su­re per la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni che:

a.
so­no sta­te spe­ri­men­ta­te con suc­ces­so su im­pian­ti com­pa­ra­bi­li in Sviz­ze­ra o all’este­ro; o
b.
so­no sta­te im­pie­ga­te con suc­ces­so in via spe­ri­men­ta­le e pos­so­no, se­con­do le re­go­le del­la tec­ni­ca, es­se­re ap­pli­ca­te ad al­tri im­pian­ti.

5 So­no eco­no­mi­ca­men­te sop­por­ta­bi­li le mi­su­re per la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni che si pos­so­no ra­gio­ne­vol­men­te esi­ge­re da un’azien­da me­dia ed eco­no­mi­ca­men­te sa­na del ra­mo in que­stio­ne. Se in un ra­mo vi so­no azien­de di ca­te­go­rie mol­to dif­fe­ren­ti, si fa ri­fe­ri­men­to ad un’azien­da me­dia del­la ri­spet­ti­va ca­te­go­ria.

6 Il va­lo­re li­mi­te dell’im­pian­to è la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni re­la­ti­va al­le ra­dia­zio­ni pro­dot­te da un sin­go­lo im­pian­to.

7 La cor­ren­te di con­tat­to è la cor­ren­te elet­tri­ca che scor­re quan­do una per­so­na toc­ca un og­get­to con­dut­to­re non col­le­ga­to al­la sor­gen­te di ten­sio­ne, il qua­le si ca­ri­ca at­tra­ver­so un cam­po elet­tri­co o ma­gne­ti­co.

8 La cor­ren­te at­tra­ver­so il cor­po8 è la cor­ren­te elet­tri­ca che si sca­ri­ca a ter­ra da una per­so­na si­tua­ta in un cam­po elet­tri­co, sen­za che vi sia con­tat­to con un og­get­to con­dut­to­re.

9 La po­ten­za equi­va­len­te ir­ra­dia­ta (ERP) è la po­ten­za im­mes­sa in un’an­ten­na, mol­ti­pli­ca­ta per il fat­to­re di gua­da­gno dell’an­ten­na nel­la di­re­zio­ne prin­ci­pa­le d’ir­ra­dia­zio­ne, ri­fe­ri­to al di­po­lo se­mion­da.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 20161135).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 20161135).

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vi­go­re dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vi­go­re dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

8 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 20161135). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Capitolo 2: Emissioni

Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti

Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni  

1 Gli im­pian­ti de­vo­no es­se­re co­strui­ti e fat­ti fun­zio­na­re in mo­do ta­le da ri­spet­ta­re le li­mi­ta­zio­ni pre­ven­ti­ve del­le emis­sio­ni de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to 1.

2 Nel ca­so di im­pian­ti per i qua­li l’al­le­ga­to 1 non pre­ve­de pre­scri­zio­ni, l’au­to­ri­tà or­di­na li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni nel­la mi­su­ra mas­si­ma con­sen­ti­ta dal pro­gres­so tec­ni­co, dal­le con­di­zio­ni d’eser­ci­zio e dal­le pos­si­bi­li­tà eco­no­mi­che.

Art. 5 Limitazione completiva e più severa delle emissioni  

1 Se è ac­cer­ta­to op­pu­re è pro­ba­bi­le che uno o più va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne giu­sta l’al­le­ga­to 2 so­no su­pe­ra­ti da un sin­go­lo im­pian­to o da più im­pian­ti in­sie­me, l’au­to­ri­tà or­di­na li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re del­le emis­sio­ni.

2 Es­sa or­di­na li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re del­le emis­sio­ni fi­no a che sia­no ri­spet­ta­ti i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne.

3 Se è ac­cer­ta­to op­pu­re è pro­ba­bi­le che, per la cor­ren­te di con­tat­to, il va­lo­re li­mi­te d’im­mis­sio­ne giu­sta l’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 13 o 225 è su­pe­ra­to al con­tat­to di og­get­ti con­dut­to­ri, l’au­to­ri­tà or­di­na in pri­mo luo­go mi­su­re con­cer­nen­ti ta­li og­get­ti.

Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti

Art. 6  

Se, do­po la sua mes­sa in ser­vi­zio, un nuo­vo im­pian­to è mo­di­fi­ca­to ai sen­si dell’al­le­ga­to 1, si ap­pli­ca­no le pre­scri­zio­ni sul­la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni per gli im­pian­ti nuo­vi.

Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti

Art. 7 Obbligo di risanamento  

1 L’au­to­ri­tà prov­ve­de af­fin­ché i vec­chi im­pian­ti che non sod­di­sfa­no le esi­gen­ze de­gli ar­ti­co­li 4 e 5 sia­no ri­sa­na­ti.

2 Es­sa ema­na le de­ci­sio­ni ne­ces­sa­rie e vi fis­sa il ter­mi­ne di ri­sa­na­men­to giu­sta l’ar­ti­co­lo 8. Se ne­ces­sa­rio de­ci­de la ri­du­zio­ne dell’at­ti­vi­tà o la di­sat­ti­va­zio­ne dell’im­pian­to du­ran­te il ri­sa­na­men­to.

3 Il ti­to­la­re può es­se­re di­spen­sa­to dal ri­sa­na­men­to se s’im­pe­gna a di­sat­ti­va­re l’im­pian­to en­tro il ter­mi­ne di ri­sa­na­men­to.

Art. 8 Termine di risanamento  

1 Il ter­mi­ne per l’at­tua­zio­ne del­le li­mi­ta­zio­ni pre­ven­ti­ve del­le emis­sio­ni è sta­bi­li­to con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni dell’al­le­ga­to 1. Se l’al­le­ga­to 1 non pre­ve­de pre­scri­zio­ni, si ap­pli­ca un ter­mi­ne di cin­que an­ni al mas­si­mo. Su ri­chie­sta, l’au­to­ri­tà può pro­ro­ga­re que­sto ter­mi­ne del­la me­tà al mas­si­mo, se l’at­tua­zio­ne del­le li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni en­tro il ter­mi­ne or­di­na­rio non do­ves­se es­se­re eco­no­mi­ca­men­te sop­por­ta­bi­le.

2 Per le li­mi­ta­zio­ni com­ple­ti­ve o più se­ve­re del­le emis­sio­ni, il ter­mi­ne di ri­sa­na­men­to è di tre an­ni al mas­si­mo. L’au­to­ri­tà fis­sa ter­mi­ni più bre­vi, ma al­me­no di tre me­si, se le mi­su­re pos­so­no es­se­re at­tua­te sen­za in­ve­sti­men­ti ri­le­van­ti.

Art. 9 Modifica di vecchi impianti 9  

Se si mo­di­fi­ca un vec­chio im­pian­to ai sen­si dell’al­le­ga­to 1, si ap­pli­ca­no le pre­scri­zio­ni con­cer­nen­ti la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni per i nuo­vi im­pian­ti, a me­no che l’al­le­ga­to 1 non pre­ve­da pre­scri­zio­ni de­ro­ga­to­rie

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 20161135).

Sezione 4: Collaborazione e controllo

Art. 10 Obbligo di collaborazione  

Il ti­to­la­re di un im­pian­to è te­nu­to a for­ni­re all’au­to­ri­tà, su ri­chie­sta del­la stes­sa, le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie all’ese­cu­zio­ne, se­gna­ta­men­te le in­di­ca­zio­ni giu­sta l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 2. All’oc­cor­ren­za, de­ve ef­fet­tua­re o tol­le­ra­re mi­su­ra­zio­ni o al­tri ac­cer­ta­men­ti.

Art. 11 Obbligo di notifica  

1 Il ti­to­la­re di un im­pian­to, per il qua­le l’al­le­ga­to 1 fis­sa li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni, de­ve inol­tra­re all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te una sche­da dei da­ti sul si­to pri­ma del­la co­stru­zio­ne di un nuo­vo im­pian­to, del tra­sfe­ri­men­to di un im­pian­to in un al­tro si­to, del­la so­sti­tu­zio­ne di un im­pian­to nel me­de­si­mo si­to op­pu­re pri­ma del­la sua mo­di­fi­ca ai sen­si dell’al­le­ga­to 1. Fan­no ec­ce­zio­ne le in­stal­la­zio­ni elet­tri­che do­me­sti­che (all. 1 n. 4).10

2 La sche­da dei da­ti sul si­to de­ve con­te­ne­re:

a.
i da­ti tec­ni­ci e dell’eser­ci­zio, at­tua­li e pia­ni­fi­ca­ti, re­la­ti­vi all’im­pian­to nel­la mi­su­ra in cui es­si so­no de­ter­mi­nan­ti per la pro­du­zio­ne di ra­dia­zio­ni;
b.
lo sta­to di eser­ci­zio de­ter­mi­nan­te giu­sta l’al­le­ga­to 1;
c.
in­di­ca­zio­ni sul­le ra­dia­zio­ni pro­dot­te dall’im­pian­to:
1.
nel luo­go ac­ces­si­bi­le al­le per­so­ne in cui ta­li ra­dia­zio­ni re­gi­stra­no il va­lo­re mas­si­mo,
2.
nei tre luo­ghi a uti­liz­za­zio­ne sen­si­bi­le in cui ta­li ra­dia­zio­ni re­gi­stra­no il va­lo­re mas­si­mo, e
3.
in tut­ti i luo­ghi a uti­liz­za­zio­ne sen­si­bi­le in cui il va­lo­re li­mi­te dell’im­pian­to giu­sta l’al­le­ga­to 1 è su­pe­ra­to;
d.
una pla­ni­me­tria che il­lu­stra le in­di­ca­zio­ni men­zio­na­te al­la let­te­ra c.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vi­go­re dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

Art. 12 Controllo  

1 L’au­to­ri­tà con­trol­la che sia­no ri­spet­ta­te le li­mi­ta­zio­ni del­le emis­sio­ni.

2 Per con­trol­la­re che sia ri­spet­ta­to il va­lo­re li­mi­te dell’im­pian­to giu­sta l’al­le­ga­to 1, es­sa ef­fet­tua mi­su­ra­zio­ni o cal­co­li, li fa ese­gui­re op­pu­re si ba­sa sui ri­le­va­men­ti di ter­zi. L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM)11 rac­co­man­da me­to­di di mi­su­ra­zio­ne e di cal­co­lo ido­nei.

3 Se, a cau­sa del­le de­ro­ghe ac­cor­da­te, il va­lo­re li­mi­te dell’im­pian­to giu­sta l’al­le­ga­to 1 è su­pe­ra­to ne­gli im­pian­ti nuo­vi o mo­di­fi­ca­ti, l’au­to­ri­tà mi­su­ra o fa mi­su­ra­re pe­rio­di­ca­men­te le ra­dia­zio­ni pro­dot­te da det­to im­pian­to. En­tro sei me­si dal­la mes­sa in eser­ci­zio del­lo stes­so con­trol­la se:

a.
le in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve all’eser­ci­zio, che so­no al­la ba­se del­la de­ci­sio­ne, so­no esat­te; e
b.
le de­ci­sio­ni ema­na­te so­no ri­spet­ta­te.

11 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RU 20044937). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Capitolo 3: Immissioni

Art. 13 Validità dei valori limite d’immissione  

1 I va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne giu­sta l’al­le­ga­to 2 de­vo­no es­se­re ri­spet­ta­ti ovun­que pos­sa­no sog­gior­na­re per­so­ne.12

2 Es­si si ap­pli­ca­no sol­tan­to al­le ra­dia­zio­ni che agi­sco­no in mo­do omo­ge­neo su tut­to il cor­po uma­no.

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vi­go­re dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

Art. 14 Rilevamento delle immissioni  

1 L’au­to­ri­tà ri­le­va le im­mis­sio­ni se c’è mo­ti­vo di cre­de­re che sia­no su­pe­ra­ti i va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne giu­sta l’al­le­ga­to 2.

2 A ta­le sco­po es­sa ef­fet­tua mi­su­ra­zio­ni o cal­co­li, li fa ese­gui­re op­pu­re si ba­sa sui ri­le­va­men­ti di ter­zi. L’UFAM rac­co­man­da me­to­di di mi­su­ra­zio­ne e di cal­co­lo ido­nei.

3 Nel ri­le­va­men­to di ra­dia­zio­ni in lo­ca­li azien­da­li, le im­mis­sio­ni pro­ve­nien­ti da fon­ti ap­par­te­nen­ti al­la stes­sa azien­da non so­no pre­se in con­si­de­ra­zio­ne.

4 Le im­mis­sio­ni so­no ri­le­va­te co­me in­ten­si­tà del cam­po elet­tri­co, in­ten­si­tà del cam­po ma­gne­ti­co, den­si­tà del flus­so ma­gne­ti­co, cor­ren­te at­tra­ver­so il cor­po op­pu­re cor­ren­te di con­tat­to per lo sta­to di eser­ci­zio dell’im­pian­to in cui es­se re­gi­stra­no il va­lo­re mas­si­mo.

5 Nel­la mi­su­ra in cui l’al­le­ga­to 2 sta­bi­li­sce una du­ra­ta d’ap­prez­za­men­to, si cal­co­la la me­dia qua­dra­ti­ca del­le im­mis­sio­ni du­ran­te la du­ra­ta d’ap­prez­za­men­to; in ca­so con­tra­rio è de­ter­mi­nan­te il va­lo­re ef­fi­ca­ce mas­si­mo.

Art. 15 Valutazione delle immissioni  

L’au­to­ri­tà va­lu­ta se le im­mis­sio­ni su­pe­ra­no uno o più va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne giu­sta l’al­le­ga­to 2.

Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili

Art. 16  

Le zo­ne edi­fi­ca­bi­li pos­so­no es­se­re de­li­mi­ta­te sol­tan­to do­ve i va­lo­ri li­mi­te dell’im­pian­to giu­sta l’al­le­ga­to 1 ven­go­no ri­spet­ta­ti da im­pian­ti esi­sten­ti e pia­ni­fi­ca­ti, de­fi­ni­ti co­me ta­li nel­la le­gi­sla­zio­ne sul­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio, op­pu­re do­ve pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­ti me­dian­te mi­su­re di ti­po pia­ni­fi­ca­to­rio o edi­le.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni  

L’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za spet­ta ai Can­to­ni fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 18.

Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione  

Se au­to­ri­tà fe­de­ra­li ap­pli­ca­no al­tre leg­gi fe­de­ra­li o ac­cor­di di di­rit­to in­ter­na­zio­na­le op­pu­re al­tri de­cre­ti che con­cer­no­no og­get­ti de­scrit­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za, ad es­se com­pe­te an­che l’ese­cu­zio­ne di que­st’ul­ti­ma. Per la col­la­bo­ra­zio­ne dell’UFAM e dei Can­to­ni si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 41 ca­po­ver­si 2 e 4 del­la leg­ge; re­sta­no ri­ser­va­ti gli ob­bli­ghi le­ga­li di se­gre­tez­za.

Art. 19 Autorità di coordinamento  

1 Se più im­pian­ti con­tri­bui­sco­no al su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri li­mi­te d’im­mis­sio­ne giu­sta l’al­le­ga­to 2 e se l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za, per ta­li im­pian­ti, com­pe­te a di­ver­se au­to­ri­tà, que­ste de­si­gna­no l’au­to­ri­tà re­spon­sa­bi­le del coor­di­na­men­to.

2 L’au­to­ri­tà coor­di­na­tri­ce pro­ce­de se­con­do i prin­ci­pi di coor­di­na­men­to pre­vi­sti nel­la leg­ge fe­de­ra­le del 22 giu­gno 1979 sul­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del ter­ri­to­rio.

Art. 19a Geoinformazione 13  

L’UFAM sta­bi­li­sce i mo­del­li di geo­da­ti e i mo­del­li di rap­pre­sen­ta­zio­ne mi­ni­mi per i geo­da­ti di ba­se ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za per i qua­li è de­si­gna­to qua­le ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne nell’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 21 mag­gio 200814 sul­la geoin­for­ma­zio­ne.

13 In­tro­dot­to dal n. 12 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sul­la geoin­for­ma­zio­ne, in vi­go­re dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

14 RS 510.620

Art. 19b Rilevazioni e informazione 15  

1 L’UFAM pub­bli­ca pe­rio­di­ca­men­te una pa­no­ra­mi­ca na­zio­na­le dei ca­ri­chi da ra­dia­zio­ni ai qua­li è espo­sta la po­po­la­zio­ne. A ta­le sco­po può ef­fet­tua­re ri­le­va­zio­ni. I ti­to­la­ri de­gli im­pian­ti e le au­to­ri­tà fe­de­ra­li e can­to­na­li so­no ob­bli­ga­ti a for­ni­re all’UFAM i da­ti ri­chie­sti.

2 L’UFAM in­for­ma pe­rio­di­ca­men­te sul­lo sta­to del­la scien­za e l’espe­rien­za su­gli ef­fet­ti del­le ra­dia­zio­ni de­gli im­pian­ti fis­si sul­le per­so­ne e sull’am­bien­te.

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vi­go­re dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).

Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Art. 20 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° luglio 2009 16  

Gli im­pian­ti cui, pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 1° lu­glio 2009, era sta­ta ri­la­scia­ta un’au­to­riz­za­zio­ne de­fi­ni­ti­va e che sod­di­sfa­ce­va­no le esi­gen­ze giu­sta gli ar­ti­co­li 4 e 5, de­vo­no ri­spet­ta­re le nuo­ve di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to 1 se so­no so­sti­tui­ti, tra­sfe­ri­ti in un al­tro si­to op­pu­re mo­di­fi­ca­ti ai sen­si dell’al­le­ga­to 1.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vi­go­re dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

Art. 21 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° feb­bra­io 2000.

Allegato 1 17

17 Aggiornato dal n. IV 34 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale (RU 2007 4477), dal n. II dell’O del 1° lug. 2009 (RU 2009 3565), dal n. II 6 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011 (RU 20116233), dai n. II delle O del 23 mar. 2016 (RU 20161135) e del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).

(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

Limitazioni preventive delle emissioni

1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica

11 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una ten­sione nominale superiore a 1000 V:

a.
linee aeree a corrente alternata;
b.
linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi sepa­rati.

2 Per l’impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.

12 Definizioni

1 Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.

2 Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase L1, L2 e L3; nel caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V.

3 Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra inclusi i tralicci per le linee aeree o gli involucri edili per le linee sotterranee. Essa può comprendere uno o più tratti di linea.

4 Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall’ordine in cui vengono realizzate o modificate.

5 Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.

6 La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell’impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l’occupazione di fase ottimizzata per la direzione di carico parallela.

7 Sono considerate modifiche di un impianto:

a.
gli adeguamenti edili che riducono la distanza dal suolo dei conduttori di fase di una linea aerea o la profondità dei conduttori di fase di una linea sotterranea;
b.
gli adeguamenti edili che aumentano la distanza tra i conduttori di fase con la stessa frequenza di una linea;
c.
la realizzazione di una nuova linea in uno spazio ristretto con una linea esistente;
d.
lo smantellamento di una linea situata in uno spazio ristretto con un’altra linea;
e.
la modifica del numero di tratti di linea in esercizio permanente;
f.
la conversione di tratti di linea esistenti verso sistemi elettrici con un’altra frequenza; o
g.
la modifica permanente della corrente determinante di cui al numero 13 capoversi 2 e 3.

8 Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modifiche dell’impianto se viene mantenuta almeno una linea la cui autorizzazione era già passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante

1 È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni di carico.

2 È considerata corrente determinante:

a.
per le linee aeree: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica e ammessa per una temperatura ambiente di 40 °C e un vento di velocità pari a 0.5 m/s;
b.
per le linee sotterranee: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica, segnatamente secondo la norma IEC 6028718.

3 Nella decisione relativa all’approvazione del piano l’autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale valore va rispettato per almeno il 98 per cento dell’anno.

18 International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating. Le norme tecniche menzionate nella presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna o acquistate presso Electrosuisse (www.electrosuisse.ch).

14 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.

15 Nuovi impianti

1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio deter­minante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

a.
l’occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono; e
b.
sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, cablaggi o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

3 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.

16 Vecchi impianti

1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento.

2 Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.

17 Modifica di vecchi impianti

1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.

2 Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimostra che:

a.
l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, è ottimizzata; e
b.
sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, a meno che non rientrino nelle riserve del capoverso 3.

3 Non devono essere adottate le misure seguenti:

a.
il cablaggio di tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o supe­riore;
b.
il cablaggio di tratti di linea con una frequenza di 16,7 Hz;
c.
il trasferimento in un altro sito di linee con tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o superiore; oppure
d.
il trasferimento in un altro sito di linee sotterranee.

4 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.

2 Stazioni di trasformazione

21 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione dall’alta alla bassa tensione.

22 Definizioni

1 Un impianto comprende tutte le parti conduttrici di una stazione di trasformazione, compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.

2 È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale.

23 Stato di esercizio determinante

È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.

24 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.

25 Nuovi e vecchi impianti

1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eser­cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

3 Sottostazioni e impianti di distribuzione

31 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta tensione.

32 Definizioni

1 Un impianto comprende:

a.
tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione;
b.
per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c dell’ordinanza del 23 novembre 198319 sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente di ritorno.

2 È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale oppure lo spostamento o l’ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.

33 Stato di esercizio determinante

1 È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.

2 È considerato stato di esercizio determinante degli impianti che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c Oferr la combinazione dello stato di esercizio secondo il capoverso 1 per il lato della tensione superiore con lo stato di esercizio secondo il numero 53 per il lato della tensione inferiore.

34 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.

35 Nuovi e vecchi impianti

1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’eser­cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

4 Installazioni elettriche domestiche

1 Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 190220 sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.

2 Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile.

3 Per stato della tecnica riconosciuto s’intendono in particolare le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)21.

20 RS 734.0

21 SN 411000:2015

5 Ferrovie

51 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a corrente alternata.

52 Definizioni

1 Un impianto comprende, nella sezione sottoposta a valutazione, l’impianto della linea di contatto e l’impianto di corrente di ritorno e di messa a terra giusta l’allegato 4 lettere c e d Oferr.

2 È considerata modifica di un impianto l’aumento del numero di binari elettrificati.

53 Stato di esercizio determinante

È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio previsto di treni passeggeri e treni merci con la corrente necessaria immessa nell’impianto della linea di contatto, ossia il valore medio sull’arco di 24 ore.

54 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace medio della densità del flusso magnetico sull’arco di 24 ore è di 1 T.

55 Nuovi impianti

1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio deter­minante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

a.
l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori d’alimentazione che conducono le correnti più intense; e
b.
sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magne­tico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

56 Vecchi impianti

Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, occorre equipaggiare l’impianto con un conduttore di ritorno.

57 Modifica di vecchi impianti

1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare le seguenti esigenze:

a.
la densità del flusso magnetico non può aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto veniva superato prima della modifica; e
b.
il valore limite dell’impianto non può essere superato negli altri luoghi a utilizzazione sensibile.

2 L’autorità accorda deroghe se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capoverso 2.

6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo

61 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:

a.
le antenne per ponti radio;
b.
le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e che sono fissate all’interno di un edificio in funzione esclusiva del loro esercizio;
c.
le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e:
1.
sono distanti almeno 5 m da altre antenne di trasmissione, o
2.
sono distanti meno di 5 m da altre antenne di trasmissione, purché emettano insieme alle stesse un’ERP massima di 6 W;
d.
le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.

62 Definizioni

1 Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione mon­tate sullo stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio.

2 I gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto sono considerati un impianto indipendentemente dall’ordine in cui sono realizzati o modificati.

3 Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto se almeno un’antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell’altro gruppo di antenne.

4 Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi di raggio r intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggiorin metri è pari a:

Spiegazione dei simboli:

a.
F è il fattore di frequenza. Esso è pari a:
1.
2,63, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori,
2.
1,76, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori,
3.
2,10, per tutti gli altri gruppi di antenne;
b.
ERP90 è l’ERP complessiva in W emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo in un settore azimutale di 90°. Determinante è il settore azimutale con l’ERP complessiva massima.

5 Sono considerati modifica di un impianto:

a.
la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
b.
la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
c.
l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
d.
l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
e.
il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.

6 Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.

63 Stato di esercizio determinante

È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione; per le antenne adattative si tiene conto della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei diagrammi d’antenna.

64 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:

a.
4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di fre­quenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori;
b.
6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di fre­quenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori;
c.
5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.

65 Nuovi e vecchi impianti

Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eserci­zio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche

71 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 73, hanno una ERP complessiva superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.

2 Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di tra­smissione per ponte radio.

72 Definizioni

1 Un impianto comprende tutte le antenne di trasmissione che sono montate sullo stesso traliccio o che trasmettono da uno spazio ristretto.

2 Sono considerati modifica di un impianto:

a.
la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
b.
la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un dia­gramma d’antenna diverso;
c.
l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
d.
l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
e.
il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.

73 Stato di esercizio determinante

È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio dell’impianto alla potenza massima di trasmissione.

74 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:

a.
8,5 V/m, per trasmettitori a onde lunghe e a onde medie;
b.
3,0 V/m, per tutti gli altri impianti di trasmissione.

75 Nuovi e vecchi impianti

1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eser­cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

a.
l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e
b.
sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

8 Impianti radar

81 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 83, hanno una ERP complessiva, calcolata come valore medio durante il ciclo di scansione, superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.

82 Definizioni

1 Un impianto comprende tutte le antenne con funzione radar che trasmettono da uno spazio ristretto.

2 Sono considerati modifica di un impianto:

a.
la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
b.
la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un dia­gramma d’antenna diverso;
c.
l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
d.
l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato;
e.
il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato; oppure
f.
il cambiamento dei cicli di scansione.

83 Stato di esercizio determinante

È considerata stato d’esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo pre­visto alla potenza massima di trasmissione.

84 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.

85 Nuovi e vecchi impianti

1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’eser­cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

a.
l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e
b.
sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

Allegato 2

(art. 5, 13, 14, 15, 19)

Valori limite d’immissione

1 Immissioni a frequenza unica

11 Valori limite d’immissione per le grandezze di campo

1 I valori limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico sono:

Frequenza

Valore limite d’immissione per il valore efficace della

Durata d’apprezzamento


(minuti)

intensità del campo elettrico
EG,f (V/m)

intensità del campo magnetico
HG,f (A/m)

densità del flusso magnetico
BG,f (µT)

< 1 Hz

32 000

40 000

–a

1–8 Hz

10 000

32 000 / f 2

40 000 / f 2

–a

8–25 Hz

10 000

4000 / f

5000 / f

– a

0,025–0,8 kHz

250 / f

4 / f

5 / f

– a

0,8–3 kHz

250 / f

5

6,25

– a

3–100 kHz

87

5

6,25

– a

100–150 kHz

87

5

6,25

6

0,15–1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

6

1–10 MHz

87 /

0,73 / f

0,92 / f

6

10–400 MHz

28

0,073

0,092

6

400–2000 MHz

1,375 ·

0,0037 ·

0,0046 ·

6

2–10 GHz

61

0,16

0,20

6

10–300 GHz

61

0,16

0,20

68 / f1.05

f è la frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella.

a
È determinante il valore efficace più elevato (art. 14 cpv. 5).

2 In aggiunta al capoverso 1, in caso di immissioni pulsate, per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico – calcolato come media durante la durata dell’impulso – val­gono i seguenti valori limite d’immissione:

Frequenza

Valore limite d’immissione per il valore efficace della

Durata d’apprezzamento

intensità del campo elettrico EP,f (V/m)

intensità del campo magnetico
HP,f (A/m)

densità del flusso magnetico
BP,f (µT)

10–400 MHz

900

2,3

2,9

durata dell’impulso

400–2000 MHz

44 ·

0,12 ·

0,15 ·

durata dell’impulso

2–300 GHz

1950

5,1

6,4

durata dell’impulso

f è la frequenza in MHz.

12 Valore limite d’immissione per la corrente attraverso il corpo

Per le frequenze tra 10 e 110 MHz il valore limite d’immissione per il valore effi­cace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo è 45 mA. L’inter­vallo di tempo durante il quale si calcola la media è di 6 minuti.

13 Valore limite d’immissione per la corrente di contatto

Il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto è:

Frequenza

Valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto IB,G, f (mA)

< 2,5 kHz

0,5

2,5–­­100 kHz

0,2 · f

0,1–110 MHz

20

f è la frequenza in MHz.

2 Immissioni a frequenza multipla

21 Principi

1 Se si è in presenza di diverse frequenze simultanee, le immissioni sono rilevate separatamente per ogni frequenza.

2 Le immissioni rilevate in tal modo sono ponderate con un fattore variabile in fun­zione della frequenza e sommate giusta il numero 22.

3 Il valore limite d’immissione per ognuna delle somme calcolate giusta il numero 22 è 1.

22 Prescrizioni sulla somma

N.

Intervallo di frequenza

Grandezza fisica

Prescrizioni sulla somma

Durata d’apprezza­mento

221

1 Hz–10 MHz

intensità del campo elettrico

– a

intensità del campo magnetico

– a

densità del flusso magnetico

– a

222

100 kHz–300 GHz

intensità del campo elettrico

6 minuti

intensità del campo magnetico

6 minuti

densità del flusso magnetico

6 minuti

223

inoltre in caso di immissioni pulsate

intensità del campo elettrico

durata del­l’impulso

10 MHz–300 GHz

intensità del campo magnetico

durata del­l’impulso

densità del flusso magnetico

durata del­l’impulso

224

10 MHz–110 MHz

corrente attraverso il corpo

6 minuti

225

1 Hz–110 MHz

corrente di contatto

– a

a
Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5).

La somma va calcolata all’interno di ciascun intervallo di frequenza indicato nel segno di sommatoria, su tutte le frequenze f alle quali avvengono immissioni simulta­nee.

Spiegazione dei simboli:

f frequenza in MHz

Ef valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f

EG,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1

EP,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2

Hf valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f

HG,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1

HP,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2

Bf valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenza f

BG,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso ma­gnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1

BP,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso ma­gnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2

IK,f valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo in mA alla frequenza f

IB,f valore efficace della corrente di contattoin mA alla frequenza f

IB,G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenza f giusta il numero 13

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden