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Ordinanza
concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori
(O-LRNIS)

del 27 febbraio 2019 (Stato 1° giugno 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale 16 giugno 20171 sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del (LRNIS),

ordina:

Sezione 1: Utilizzo di solarium

Art. 1 Definizione  

Ai sen­si del­la pre­sen­te se­zio­ne, per so­la­rium si in­ten­do­no im­pian­ti, ap­pa­rec­chi e lam­pa­de che ir­ra­dia­no la pel­le con rag­gi ul­tra­vio­let­ti (UV).

Art. 2 Obblighi del gestore  

1 Il ge­sto­re di un so­la­rium de­ve as­si­cu­ra­re che:

a.
i so­la­rium sia­no clas­si­fi­ca­ti in mo­do ben vi­si­bi­le per gli uten­ti co­me UV ti­po 1, 2, 3 o 4 se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1;
b.
l’ir­ra­dian­za ef­fi­ca­ce to­ta­le di un so­la­rium, in con­si­de­ra­zio­ne dei va­lo­ri mas­si­mi del­le ban­de del­lo spet­tro ad azio­ne eri­te­ma­to­ge­na di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1, non su­pe­ri il va­lo­re di 0,3 Watt per me­tro qua­dra­to;
c.
agli uten­ti sia mes­so a di­spo­si­zio­ne un pro­gram­ma di espo­si­zio­ne spe­ci­fi­co dell’ap­pa­rec­chio se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2;
d.
sia­no pre­sen­ti oc­chia­li di pro­te­zio­ne UV del ti­po de­si­gna­to dal fab­bri­can­te del so­la­rium;
e.
gli uten­ti uti­liz­zi­no un so­la­rium UV ti­po 4 so­lo se pre­sen­ta­no una rac­co­man­da­zio­ne me­di­ca al per­so­na­le.

2 De­ve pre­di­spor­re e ge­sti­re il so­la­rium in mo­do che:

a.
le per­so­ne di età in­fe­rio­re ai 18 an­ni non pos­sa­no uti­liz­zar­lo;
b.
gli uten­ti pos­sa­no re­go­la­re fa­cil­men­te sul so­la­rium le im­po­sta­zio­ni pre­scrit­te dal pro­gram­ma di espo­si­zio­ne.

3 De­ve in­for­ma­re gli uten­ti pri­ma dell’uti­liz­zo del so­la­rium:

a.
che i grup­pi a ri­schio di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 3 non pos­so­no uti­liz­za­re in al­cun ca­so un so­la­rium;
b.
sui pe­ri­co­li dei rag­gi UV elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 4 e sul­le mi­su­re per ri­dur­re al mi­ni­mo ta­li pe­ri­co­li.
Art. 3 Solarium senza servizio  

Il ge­sto­re può met­te­re a di­spo­si­zio­ne sen­za ser­vi­zio uni­ca­men­te so­la­rium UV ti­po 3.

Art. 4 Solarium con servizio  

Per l’uti­liz­zo di so­la­rium UV ti­po 1, 2 e 4, il ge­sto­re de­ve av­va­ler­si di per­so­na­le con una for­ma­zio­ne con­for­me al­le se­guen­ti nor­me2:

a.
SN EN 16489-1:2014, «Ser­vi­zi pro­fes­sio­na­li di trat­ta­men­to del­la pel­le con rag­gi ul­tra­vio­let­ti in lo­ca­li chiu­si – Par­te 1: Re­qui­si­ti per la for­ni­tu­ra di for­ma­zio­ne»;
b.
SN EN 16489-2:2015, «Ser­vi­zi pro­fes­sio­na­li di trat­ta­men­to del­la pel­le con rag­gi ul­tra­vio­let­ti in lo­ca­li chiu­si – Par­te 2: Qua­li­fi­che e com­pe­ten­ze ri­chie­ste per il con­su­len­te dei cen­tri di ab­bron­za­tu­ra».

2 La nor­ma men­zio­na­ta può es­se­re con­sul­ta­ta gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­ta a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Sezione 2: Utilizzo di prodotti per scopi estetici

Art. 5 Esecuzione di trattamenti  

1 I trat­ta­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1 con pro­dot­ti che per il lo­ro ef­fet­to ge­ne­ra­no ra­dia­zio­ni non io­niz­zan­ti o sti­mo­li so­no­ri pos­so­no es­se­re ese­gui­ti dal­le se­guen­ti per­so­ne:

a.
me­di­ci au­to­riz­za­ti all’eser­ci­zio del­la pro­fes­sio­ne sot­to la pro­pria re­spon­sa­bi­li­tà pro­fes­sio­na­le;
b.
per­so­na­le di stu­dio me­di­co sot­to la di­ret­ta di­re­zio­ne, vi­gi­lan­za e re­spon­sa­bi­li­tà di un me­di­co di cui al­la let­te­ra a;
c.
per­so­ne con un at­te­sta­to di com­pe­ten­za ot­te­nu­to do­po il su­pe­ra­men­to di un esa­me.

2 I trat­ta­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2 con ta­li pro­dot­ti pos­so­no es­se­re ese­gui­ti esclu­si­va­men­te dal­le per­so­ne di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a o b.

Art. 6 Divieto di utilizzo  

È vie­ta­ta la ri­mo­zio­ne di:

a.
ta­tuag­gi e truc­co per­ma­nen­te me­dian­te sor­gen­ti di lu­ce pul­sa­ta non coe­ren­te ad al­ta in­ten­si­tà (IPL);
b.
ne­vi me­la­no­ci­ti­ci me­dian­te la­ser o IPL.
Art. 7 Compiti dell’organo responsabile degli attestati di competenza  

1 L’or­ga­no re­spon­sa­bi­le de­gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za è com­po­sto dal­le as­so­cia­zio­ni pro­fes­sio­na­li di orien­ta­men­to me­di­co ed este­ti­co in­te­res­sa­te dal pro­fi­lo tec­ni­co.

2 Ela­bo­ra i pia­ni di for­ma­zio­ne, i con­te­nu­ti de­gli esa­mi e i re­go­la­men­ti d’esa­me per gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za. Il pia­no di for­ma­zio­ne de­ve pre­ve­de­re la tra­smis­sio­ne del­le co­no­scen­ze e del­le ca­pa­ci­tà di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 3 e cor­ri­spon­de­re al­lo sta­to del­la scien­za e del­la tec­ni­ca. Gli esa­mi de­vo­no com­pro­va­re l’ot­te­ni­men­to di que­ste co­no­scen­ze e ca­pa­ci­tà.

Art. 8 Compiti degli organi d’esame  

1 Gli or­ga­ni d’esa­me svol­go­no gli esa­mi e ri­la­scia­no gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za.

2 No­ti­fi­ca­no all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP) gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za con le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
co­gno­me e no­me;
b.
da­ta di na­sci­ta;
c.
trat­ta­men­ti per­mes­si se­con­do l’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1.
Art. 9 Requisiti delle formazioni e degli esami  

1 Le for­ma­zio­ni e gli esa­mi de­vo­no at­tua­re il pia­no di for­ma­zio­ne e i con­te­nu­ti de­gli esa­mi.

2 Il DFI al­le­sti­sce, me­dian­te or­di­nan­za, un elen­co de­gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za che adem­pio­no i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 3.

3 L’UF­SP ri­co­no­sce l’equi­va­len­za di un al­tro ti­to­lo di for­ma­zio­ne, se le co­no­scen­ze e le ca­pa­ci­tà ac­qui­si­te cor­ri­spon­do­no a ta­li re­qui­si­ti.

Sezione 3: Manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser

Art. 10 Definizioni  

Ai sen­si del­la pre­sen­te se­zio­ne si in­ten­de per:

a.
ma­ni­fe­sta­zio­ne che pre­ve­de l’im­pie­go di ra­dia­zio­ne la­ser: spet­ta­co­lo la­ser, pro­ie­zio­ne olo­gra­fi­ca, os­ser­va­zio­ne astro­no­mi­ca;
b.
set­to­re de­sti­na­to al pub­bli­co:la su­per­fi­cie cal­pe­sta­bi­le do­ve può sta­zio­na­re il pub­bli­co, com­pre­so lo spa­zio fi­no a 3 me­tri al di so­pra e fi­no a 2,5 me­tri a la­to di que­sta su­per­fi­cie.
Art.11 Suddivisione degli apparecchi laser in classi  

La sud­di­vi­sio­ne de­gli ap­pa­rec­chi la­ser nel­le clas­si 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 si ba­sa sul­la nor­ma SN EN 60825-1:20143, «Si­cu­rez­za de­gli ap­pa­rec­chi la­ser – Par­te 1: Clas­si­fi­ca­zio­ne del­le ap­pa­rec­chia­tu­re e pre­scri­zio­ni».

3 La nor­ma men­zio­na­ta può es­se­re con­sul­ta­ta gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­ta a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Art.12 Manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico  

1 Chi or­ga­niz­za una ma­ni­fe­sta­zio­ne in cui la ra­dia­zio­ne la­ser non rag­giun­ge il set­to­re de­sti­na­to al pub­bli­co per la qua­le è pre­vi­sto l’uti­liz­zo di un ap­pa­rec­chio la­ser di clas­se 1M, 2M, 3R, 3B o 4, de­ve av­va­ler­si di una per­so­na se­con­do il ca­po­ver­so 2 let­te­ra a.

2 La per­so­na che uti­liz­za l’ap­pa­rec­chio la­ser de­ve:

a.
pos­se­de­re una con­fer­ma di com­pe­ten­za se­con­do l’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a o un at­te­sta­to di com­pe­ten­za se­con­do l’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b;
b.
ri­spet­ta­re le pre­scri­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 1.1;
c.
no­ti­fi­ca­re all’UF­SP tra­mi­te il suo por­ta­le di no­ti­fi­ca le in­di­ca­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ri 2.1 e 2.2 al più tar­di 14 gior­ni pri­ma dell’ini­zio del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne.
Art.13 Manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico  

1 Chi or­ga­niz­za una ma­ni­fe­sta­zio­ne in cui la ra­dia­zio­ne la­ser rag­giun­ge il set­to­re de­sti­na­to al pub­bli­co per la qua­le è pre­vi­sto l’uti­liz­zo di un ap­pa­rec­chio la­ser di clas­se 1M, 2M, 3R, 3B o 4, de­ve av­va­ler­si di una per­so­na se­con­do il ca­po­ver­so 2 let­te­ra a.

2 La per­so­na che uti­liz­za l’ap­pa­rec­chio la­ser de­ve:

a.
pos­se­de­re un at­te­sta­to di com­pe­ten­za se­con­do l’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b;
b.
ri­spet­ta­re le pre­scri­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 1.2;
c.
no­ti­fi­ca­re all’UF­SP tra­mi­te il suo por­ta­le di no­ti­fi­ca le in­di­ca­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ri 2.1 e 2.3 al più tar­di 14 gior­ni pri­ma dell’ini­zio del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne.

3 Per sor­ve­glia­re una ma­ni­fe­sta­zio­ne in cui la ra­dia­zio­ne la­ser rag­giun­ge il set­to­re de­sti­na­to al pub­bli­co, una per­so­na con at­te­sta­to di com­pe­ten­za può av­va­ler­si di una per­so­na con con­fer­ma di com­pe­ten­za che ha istrui­to.

Art. 14 Radiazione laser all’aperto o verso l’esterno  

1 Chi emet­te ra­dia­zio­ne la­ser con un ap­pa­rec­chio la­ser di qual­sia­si clas­se all’aper­to o ver­so l’ester­no non de­ve met­te­re in pe­ri­co­lo al­tre per­so­ne; in par­ti­co­la­re non de­vo­no es­se­re ab­ba­glia­ti pi­lo­ti, per­so­na­le ae­ro­por­tua­le e con­du­cen­ti di mez­zi di tra­zio­ne fer­ro­via­ri o di vei­co­li a mo­to­re.

2 Se un ap­pa­rec­chio la­ser emet­te ra­dia­zio­ne la­ser nel­lo spa­zio ae­reo, per la si­cu­rez­za del­le ope­ra­zio­ni di vo­lo le se­guen­ti per­so­ne de­vo­no co­mu­ni­car­lo all’UF­SP, tra­mi­te l’ap­po­si­to por­ta­le di no­ti­fi­ca, for­nen­do le in­for­ma­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2.1 al più tar­di 14 gior­ni pri­ma dell’ini­zio:

a.
la per­so­na con con­fer­ma di com­pe­ten­za o at­te­sta­to di com­pe­ten­za se­con­do gli ar­ti­co­li 12 o 13 per l’uti­liz­zo di ap­pa­rec­chi la­ser del­le clas­si 1M, 2M, 3R, 3B o 4;
b.
l’or­ga­niz­za­to­re per l’uti­liz­zo di ap­pa­rec­chi la­ser del­le clas­si 1 o 2.
Art. 15 Portale di notifica per manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser  

1 L’UF­SP ge­sti­sce un por­ta­le di no­ti­fi­ca elet­tro­ni­co per le ma­ni­fe­sta­zio­ni che pre­ve­do­no l’im­pie­go di ra­dia­zio­ne la­ser.

2 Tra­mi­te que­sto por­ta­le so­no rac­col­ti i da­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2.

3 L’UF­SP uti­liz­za i da­ti esclu­si­va­men­te per i com­pi­ti pre­scrit­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za.

4 Of­fre da­ti per­so­na­li all’Ar­chi­vio fe­de­ra­le al più tar­di 10 an­ni do­po la con­clu­sio­ne del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne o del­la se­rie di ma­ni­fe­sta­zio­ni e di­strug­ge i da­ti in­di­ca­ti dall’Ar­chi­vio fe­de­ra­le co­me non de­gni di ar­chi­via­zio­ne.

5 As­si­cu­ra che il por­ta­le di no­ti­fi­ca cor­ri­spon­da al­lo sta­to del­la tec­ni­ca dal pro­fi­lo del­la pro­te­zio­ne e del­la si­cu­rez­za dei da­ti.

Art. 16 Ottenimento della competenza  

1 Le for­ma­zio­ni e gli esa­mi per ot­te­ne­re la com­pe­ten­za de­vo­no in­clu­de­re i se­guen­ti con­te­nu­ti:

a.
per la con­fer­ma di com­pe­ten­za, i con­te­nu­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ri
3.1–3.3;
b.
per l’at­te­sta­to di com­pe­ten­za, i con­te­nu­ti di cui all’al­le­ga­to 3 nu­me­ri 3.1–3.4.

2 Per ot­te­ne­re la con­fer­ma di com­pe­ten­za e l’at­te­sta­to di com­pe­ten­za, dev’es­se­re su­pe­ra­to un esa­me.

3 La for­ma­zio­ne e gli esa­mi de­vo­no cor­ri­spon­de­re al­lo sta­to del­la scien­za e del­la tec­ni­ca.

4 Il DFI al­le­sti­sce, me­dian­te or­di­nan­za, un elen­co del­le con­fer­me di com­pe­ten­za e de­gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za che adem­pio­no i re­qui­si­ti se­con­do l’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 3.

5 L’UF­SP ri­co­no­sce l’equi­va­len­za di un al­tro ti­to­lo di for­ma­zio­ne, se le co­no­scen­ze e le ca­pa­ci­tà ac­qui­si­te cor­ri­spon­do­no a ta­li re­qui­si­ti.

Art. 17 Compiti degli organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me svol­go­no gli esa­mi, ri­la­scia­no gli at­te­sta­ti di com­pe­ten­za e le con­fer­me di com­pe­ten­za e ten­go­no una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi.

Sezione 4: Manifestazioni con stimoli sonori

Art. 18 Livello sonoro medio  

Per li­vel­lo so­no­ro me­dio LAe­q1h si in­ten­de la me­dia del li­vel­lo so­no­ro con­ti­nuo equi­va­len­te LAeq pon­de­ra­to A cal­co­la­ta su 60 mi­nu­ti in dB(A).

Art. 19 Limiti del livello sonoro nelle manifestazioni  

1 Nel­le ma­ni­fe­sta­zio­ni con sti­mo­li so­no­ri am­pli­fi­ca­ti per via elet­troa­cu­sti­ca:

a.
non può es­se­re su­pe­ra­to il li­vel­lo so­no­ro me­dio di 100 dB(A);
b.
non può es­se­re su­pe­ra­to in al­cun mo­men­to il li­vel­lo so­no­ro mas­si­mo di 125 dB(A).

2 Nel­le ma­ni­fe­sta­zio­ni de­sti­na­te a bam­bi­ni o ado­le­scen­ti di età in­fe­rio­re a 16 an­ni non è am­mes­so su­pe­ra­re il li­vel­lo so­no­ro me­dio di 93 dB(A).

Art. 20 Obblighi dell’organizzatore  

1 Chi or­ga­niz­za ma­ni­fe­sta­zio­ni con sti­mo­li so­no­ri am­pli­fi­ca­ti per via elet­troa­cu­sti­ca:

a.
se il li­vel­lo so­no­ro me­dio è su­pe­rio­re a 93 dB(A), de­ve co­mu­ni­ca­re la ma­ni­fe­sta­zio­ne per scrit­to all’or­ga­no can­to­na­le di ese­cu­zio­ne al più tar­di 14 gior­ni pri­ma dell’ini­zio for­nen­do le in­for­ma­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 1;
b.
se il li­vel­lo so­no­ro me­dio è su­pe­rio­re a 93 dB(A) e in­fe­rio­re o ugua­le a 96 dB(A), de­ve ri­spet­ta­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 2;
c.
se il li­vel­lo so­no­ro me­dio è su­pe­rio­re a 96 dB(A) e in­fe­rio­re o ugua­le a 100 dB(A), de­ve:
1.
ri­spet­ta­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3.1 qua­lo­ra la du­ra­ta dell’espo­si­zio­ne agli sti­mo­li so­no­ri non su­pe­ri le tre ore,
2.
ri­spet­ta­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3.2 qua­lo­ra la du­ra­ta dell’espo­si­zio­ne agli sti­mo­li so­no­ri su­pe­ri le tre ore.

2 In una ma­ni­fe­sta­zio­ne con sti­mo­li so­no­ri am­pli­fi­ca­ti per via elet­troa­cu­sti­ca il cui li­vel­lo so­no­ro me­dio è com­ples­si­va­men­te su­pe­rio­re a 93 dB(A) e che in­clu­de più par­ti che si svol­go­no in suc­ces­sio­ne nel­la stes­sa se­de, la par­te del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne con il li­vel­lo so­no­ro me­dio più al­to de­ter­mi­na se per tut­ta la du­ra­ta del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne de­vo­no es­se­re ri­spet­ta­ti gli ob­bli­ghi di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b o gli ob­bli­ghi di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra c.

3 Chi or­ga­niz­za ma­ni­fe­sta­zio­ni sen­za sti­mo­li so­no­ri am­pli­fi­ca­ti per via elet­troa­cu­sti­ca e con un li­vel­lo so­no­ro me­dio su­pe­rio­re a 93 dB(A) è te­nu­to a ri­spet­ta­re sia ne­gli edi­fi­ci sia nel­le se­di fis­se all’aper­to i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 4.

Art. 21 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo  

1 Le mi­su­ra­zio­ni e i cal­co­li per de­ter­mi­na­re il li­vel­lo so­no­ro so­no di­sci­pli­na­ti dall’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 5.

2 L’or­ga­no can­to­na­le di ese­cu­zio­ne può ter­mi­na­re una mi­su­ra­zio­ne del li­vel­lo so­no­ro non ap­pe­na è in gra­do di com­pro­va­re ma­te­ma­ti­ca­men­te che il li­mi­te del li­vel­lo so­no­ro me­dio no­ti­fi­ca­to è sta­to su­pe­ra­to.

Sezione 5: Puntatori laser

Art. 22 Definizione  

Ai sen­si del­la pre­sen­te se­zio­ne, per pun­ta­to­re la­ser si in­ten­de un ap­pa­rec­chio la­ser che in vir­tù del­le sue di­men­sio­ni e del suo pe­so può es­se­re te­nu­to in ma­no e da que­sta gui­da­to ed emet­te ra­dia­zio­ne la­ser per fi­ni di in­di­ca­zio­ne di­ver­ti­men­to, non­ché di di­fe­sa e di al­lon­ta­na­men­to.

Art. 23 Divieti e utilizzo permesso  

1 So­no vie­ta­ti l’im­por­ta­zio­ne, il tran­si­to, l’of­fer­ta, la con­se­gna e il pos­ses­so di:

a.
pun­ta­to­ri la­ser del­le clas­si 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4;
b.
pun­ta­to­ri la­ser non clas­si­fi­ca­ti o clas­si­fi­ca­ti in mo­do er­ra­to op­pu­re con­tras­se­gna­ti con una clas­se di la­ser in mo­do non cor­ret­to se­con­do la nor­ma SN EN 60825-1:20144 «Si­cu­rez­za de­gli ap­pa­rec­chi la­ser – Par­te 1: Clas­si­fi­ca­zio­ne del­le ap­pa­rec­chia­tu­re e pre­scri­zio­ni»;
c.
ac­ces­so­ri in gra­do di con­cen­tra­re la ra­dia­zio­ne dei pun­ta­to­ri la­ser.

2 So­no per­mes­si l’im­por­ta­zio­ne e il pos­ses­so di pun­ta­to­ri la­ser del­le clas­si 1, 1M, 2, 2M, 3R e 3B per al­lon­ta­na­re gli uc­cel­li nei pe­ri­me­tri de­gli ae­ro­dro­mi, a con­di­zio­ne che sia sta­ta ri­la­scia­ta un’au­to­riz­za­zio­ne dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

3 I pun­ta­to­ri la­ser del­la clas­se 1 pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti esclu­si­va­men­te in am­bien­ti chiu­si e so­lo per fi­ni di in­di­ca­zio­ne.

4 La nor­ma men­zio­na­ta può es­se­re con­sul­ta­ta gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­ta a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Sezione 6: Esecuzione da parte delle autorità federali ed emolumenti

Art. 24 Compiti dell’UFSP  

1 L’UF­SP ese­gue le di­spo­si­zio­ni del­la se­zio­ne 3 con­cer­nen­te le ma­ni­fe­sta­zio­ni che pre­ve­do­no l’im­pie­go di ra­dia­zio­ne la­ser co­me se­gue:

a.
ve­ri­fi­ca le no­ti­fi­che pre­sen­ta­te ed ese­gue con­trol­li a cam­pio­ne del ri­spet­to dei re­qui­si­ti sul po­sto;
b.
tra­smet­te le no­ti­fi­che con­cer­nen­ti la ra­dia­zio­ne la­ser nel­lo spa­zio ae­reo di cui all’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 2 all’or­ga­no com­pe­ten­te per la si­cu­rez­za ae­rea.

2 Met­te a di­spo­si­zio­ne de­gli or­ga­ni ese­cu­ti­vi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni aiu­ti all’ese­cu­zio­ne.

Art. 25 Compiti dell’Amministrazione federale delle dogane  

L’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne ese­gue le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti i di­vie­ti di im­por­ta­zio­ne e tran­si­to di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 1.

Art. 26 Emolumenti  

1 Per i con­trol­li e le mi­su­re so­no ri­scos­si emo­lu­men­ti. Gli emo­lu­men­ti so­no cal­co­la­ti in ba­se al tem­po im­pie­ga­to. La ta­rif­fa ora­ria am­mon­ta a 90–200 fran­chi a se­con­da del­le co­no­scen­ze spe­ci­fi­che ri­chie­ste e del li­vel­lo di fun­zio­ne del per­so­na­le in­ca­ri­ca­to.

2 Per i con­trol­li che non dan­no adi­to a con­te­sta­zio­ni non so­no ri­scos­si emo­lu­men­ti.

3 Per il re­sto si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20045 su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 27 Controlli degli organi di esecuzione e obblighi di collaborazione  

1 L’UF­SP e gli or­ga­ni can­to­na­li di ese­cu­zio­ne pos­so­no ese­gui­re in ogni mo­men­to e sen­za pre­av­vi­so con­trol­li e mi­su­ra­zio­ni nei lo­ca­li del­le ma­ni­fe­sta­zio­ni e nei lo­ca­li com­mer­cia­li e rac­co­glie­re nel con­tem­po ul­te­rio­ri mez­zi di pro­va.

2 All’UF­SP e agli or­ga­ni can­to­na­li di ese­cu­zio­ne de­vo­no es­se­re for­ni­te gra­tui­ta­men­te tut­te le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie, mes­si a di­spo­si­zio­ne tut­ti i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri e ga­ran­ti­to l’ac­ces­so ai lo­ca­li e ai luo­ghi del­le ma­ni­fe­sta­zio­ni.

3 In oc­ca­sio­ne di con­trol­li sul po­sto di ma­ni­fe­sta­zio­ni che pre­ve­do­no l’im­pie­go di ra­dia­zio­ne la­ser, le di­spo­si­zio­ni dell’UF­SP de­vo­no es­se­re at­tua­te im­me­dia­ta­men­te.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

1 L’or­di­nan­za del 28 feb­bra­io 20076 su­gli sti­mo­li so­no­ri e i rag­gi la­ser è abro­ga­ta.

27

6 [RU 2007 1307, 2010 4489n. I 2, 2012 793]

7 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU 2019 999.

Art. 29 Disposizioni transitorie  

1 I ge­sto­ri di so­la­rium de­vo­no:

a.
al più tar­di un an­no do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, aver ade­gua­to e ge­sti­re di con­se­guen­za i so­la­rium se­con­do le pre­scri­zio­ni del­la stes­sa;
b.
al più tar­di en­tro il 1° gen­na­io 2022, aver ade­gua­to e da que­sta da­ta ge­sti­re i so­la­rium in mo­do che non pos­sa­no es­se­re uti­liz­za­ti dal­le per­so­ne di età in­fe­rio­re ai 18 an­ni.

2 I trat­ta­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1 pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re ese­gui­ti fi­no a cin­que an­ni do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za sen­za la ne­ces­si­tà di un at­te­sta­to di com­pe­ten­za di cui all’ar­ti­co­lo 5. Per l’uti­liz­zo di la­ser del­la clas­se 4 e di sor­gen­ti di lu­ce pul­sa­ta non coe­ren­te ad al­ta in­ten­si­tà im­mes­si sul mer­ca­to co­me di­spo­si­ti­vi me­di­ci si ap­pli­ca l’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 1 let­te­re b e c non­ché nu­me­ro 2 let­te­re b e c OD­med8, nel­la ver­sio­ne del 24 mar­zo 20109.

3 Le ma­ni­fe­sta­zio­ni che pre­ve­do­no l’im­pie­go di ra­dia­zio­ne la­ser pos­so­no con­ti­nua­re a svol­ger­si se­con­do le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 28 feb­bra­io 200710 su­gli sti­mo­li so­no­ri e i rag­gi la­ser fi­no a 18 me­si do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

4 I pun­ta­to­ri la­ser del­le clas­si 1M, 2M, 3R, 3B e 4 de­vo­no es­se­re smal­ti­ti in mo­do cor­ret­to al più tar­di en­tro un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Fi­no a que­sta da­ta è per­mes­so il lo­ro pos­ses­so ma non il lo­ro uti­liz­zo.

5 I pun­ta­to­ri la­ser del­la clas­se 2 de­vo­no es­se­re smal­ti­ti in mo­do cor­ret­to al più tar­di en­tro due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Fi­no a que­sta da­ta, il lo­ro pos­ses­so e uti­liz­zo è per­mes­so esclu­si­va­men­te in am­bien­ti chiu­si e so­lo per fi­ni di in­di­ca­zio­ne.

Art. 30 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° giu­gno 2019.

Allegato 1

(art. 2)

Utilizzo di solarium

1 UV tipi dei solarium

UV tipo del solarium

Irradianza efficace W/m2

Banda UVB
250 nm < ≤ 320 nm

Banda UVA
320 nm < ≤ 400 nm

1

< 0,0005

≥ 0,15

2

0,0005 fino 0,15

≥ 0,15

3

< 0,15

< 0,15

4

≥ 0,15

< 0,15

2 Programma di esposizione

Le seguenti indicazioni devono essere attuate nel programma di esposizione specifico dell’apparecchio e gli utenti devono poterle impostare facilmente sugli apparecchi:

Serie di sedute

Seduta

Tempo di esposi­zione

Dose di esposi­zione11

Periodo di attesa fino all’esposizione successiva

Contributo alla dose massima annuale12

1

1a seduta con pelle non abbronzata

Indicazione del gestore

Max. 100 J/m2

48 ore

Indicazione del gestore

2a seduta con pelle non abbronzata

Indicazione del gestore, min. 10 minuti

Max. 250 J/m2

48 ore

Indicazione del gestore

Seduta succes­siva 1

Indicazione del gestore, min. 10 minuti

Indicazione del gestore, max. 600 J/m2

48 ore

Indicazione del gestore

Seduta succes­siva 2

Indicazione del gestore, min. 10 minuti

Indicazione del gestore, max. 600 J/m2

48 ore

Indicazione del gestore

Seduta succes­siva …

Indicazione del gestore, min. 10 minuti

Indicazione del gestore, max. 600 J/m2

48 ore

Indicazione del gestore

Totale serie di sedute

Max. 3000 J/m2

Totale seduta 1

2

Totale serie di sedute 2

Max. 3000 J/m2

Totale seduta 2

Totale serie di sedute …

Max. 3000 J/m2

Totale seduta …

Tutte le serie di sedute

Totale

Totale annuo max. 25 000 J/m2

11 Ponderata conformemente allo spettro ad azione eritematogena secondo la norma SN EN 60335-2-27:2013 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi».

12 Ponderato conformemente allo spettro ad azione cancerogena non-melanoma secondo la norma SN EN 60335-2-27:2013 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi».

3 Gruppi a rischio

3.1 Le indicazioni per i gruppi a rischio menzionati di seguito devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nel settore di ingresso dell’azienda su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.

3.2 Sono considerati gruppi a rischio:

3.2.1 le persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle;

3.2.2 le persone con un rischio elevato di cancro della pelle, in particolare se:

a.
hanno parenti di primo grado con precedenti di melanoma,
b.
hanno subìto ripetute gravi scottature solari durante l’infanzia,
c.
presentano nei indicativi di un aumento del rischio di cancro della pelle (più di 16 nei, nei asimmetrici dalla forma e dai bordi irregolari, di diametro superiore a 5 mm o con pigmentazione alterata);

3.2.3 le persone sensibili ai raggi UV che:

a.
hanno una scottatura solare,
b.
non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole,
c.
tendono a sviluppare lentiggini,
d.
presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle,
e.
hanno i capelli rossi naturali,
f.
sono in cura per una fotosensibilità,
g.
assumono medicamenti fotosensibilizzanti.

4 Pericoli e misure

4.1 Le seguenti informazioni sui pericoli e sulle misure devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nelle immediate vicinanze degli apparecchi su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.

4.2 Il gestore deve informare gli utenti che:

4.2.1 i raggi UV possono provocare danni irreversibili alla pelle o agli occhi, come un cancro della pelle o una cataratta;

4.2.2 l’esposizione ai raggi UV in ogni età e in particolare in giovane età aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata;

4.2.3 dopo un’esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una scottatura e subire un invecchiamento prematuro e che inoltre il rischio di cancro della pelle può aumentare;

4.2.4 alcuni medicamenti possono aumentare la sensibilità ai raggi UV e che in caso di dubbio un medico o un farmacista possono dare informazioni in merito;

4.2.5 tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48 ore;

4.2.6 le esposizioni ai raggi UV secondo il programma di esposizione possono essere riprese al più presto dopo una settimana se dopo un’esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle);

4.2.7 non devono prendere il sole e utilizzare il solarium nello stesso giorno;

4.2.8 per l’utilizzo del solarium:

a.
devono rimuovere i cosmetici e non applicare alcuna protezione solare o prodotto che accelera l’abbronzatura,
b.
devono utilizzare sempre occhiali protettivi adeguati e proteggere dall’esposizione le parti sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e organi genitali;

4.2.9 devono consultare un medico prima di ogni esposizione, se:

a.
sono sensibili o hanno reazioni allergiche ai raggi UV,
b.
si manifestano effetti inattesi, ad esempio un prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV,
c.
si formano tumefazioni persistenti o ferite sulla pelle o se notano cambiamenti di nei pigmentati.

Allegato 2

(art. 5, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 2)

Utilizzo di prodotti per scopi estetici

1 Trattamenti che richiedono un attestato di competenza

I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da persone in possesso di un attestato di competenza di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c o da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:

1.1 Il trattamento di:

a.
acne;
b.
cellulite e cuscinetti di grasso;
c.
couperose, emangiomi e angiomi stellari di dimensioni uguali o infe­riori a 3 mm, fatto salvo il numero 2.2;
d.
rughe;
e.
onicomicosi;
f.
cicatrici;
g.
iperpigmentazione postinfiammatoria;
h.
smagliature.

1.2 La rimozione di:

a.
peli;
b.
trucco permanente mediante laser, fatto salvo il numero 2.2;
c.
tatuaggi mediante laser, fatto salvo il numero 2.2.

1.3 Agopuntura laser.

2 Trattamenti medici

2.1 I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:

a.
cheratosi attinica e seborroica;
b.
macchie senili;
c.
angiomi / emangiomi di grandi dimensioni (superiori a 3 mm);
d.
dermatiti;
e.
eczemi;
f.
condilomi;
g.
fibromi;
h.
angiomi piani;
i.
cheloidi;
j.
melasma;
k.
psoriasi;
l.
siringomi;
m.
iperplasia sebacea;
n.
varici e teleangectasie;
o.
vitiligine;
p.
verruche;
q.
xantelasmi.

2.2 I seguenti trattamenti sulle palpebre o in prossimità degli occhi (fino a 10 mm di distanza) possono essere eseguiti solo da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:

a.
rimozione di trucco permanente;
b.
rimozione di tatuaggi e teleangectasie (couperose);
c.
trattamento di angiomi stellari ed emangiomi.

2.3 Le seguenti tecniche e procedure possono essere utilizzate solo da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capo­verso 1 lettera b:

a.
ultrasuoni focalizzati ad alta intensità;
b.
laser ablativi;
c.
laser Nd:YAG a impulso lungo;
d.
terapie fotodinamiche combinate con l’applicazione di sostanze fototossiche o medicamenti;
e.
laser lipolisi.

3 Conoscenze e capacità necessarie per ottenere l’attestato di competenza

3.1 Conoscenze e capacità generali

Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le seguenti conoscenze e capacità:

3.1.1 conoscenze sugli effetti biologici e fisiologici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d’urto e degli ultrasuoni;

3.1.2 conoscenze generali di anatomia, fisiologia e fisiopatologia della pelle e dei peli umani, nonché conoscenze specifiche sulle alterazioni cutanee, vasco­lari, ungueali e tissutali per i trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1;

3.1.3 conoscenze di base sulle alterazioni benigne e maligne della pelle;

3.1.4 conoscenze di base sulla valutazione di pelle, peli, vasi, tessuti e unghie in funzione dei singoli trattamenti;

3.1.5 capacità di riconoscere un’indicazione al trattamento medico e la necessità di invio a un medico;

3.1.6 conoscenze sulla preparazione e sulla cura post-trattamento dell’area trattata, sull’igiene e sugli ausili;

3.1.7 conoscenza delle disposizioni legali in vigore, in particolare dei trattamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da un medico.

3.2 Conoscenze tecniche

Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le conoscenze tecniche specifiche descritte nel seguente elenco:

3.2.1 conoscenze sul principio e la struttura di un apparecchio IPL o laser, delle classi di laser, dei rischi delle superfici riflettenti e dei rischi per la salute (danni agli occhi, abbagliamento);

3.2.2 conoscenze sui fondamenti fisici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d’urto o degli ultrasuoni;

3.2.3 conoscenze sulla tecnica degli apparecchi che funzionano mediante radiazione ottica, radiofrequenza, freddo, onde d’urto o ultrasuoni;

3.2.4 conoscenze sulle misure di protezione per gli operatori e per i clienti.

3.3 Conoscenze e capacità specifiche inerenti al trattamento

Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le conoscenze specifiche inerenti al trattamento descritte nel seguente elenco:

3.3.1 conoscenze sui criteri di esclusione, sui possibili effetti collaterali, sui rischi e su metodi e tecniche alternativi ai trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1;

3.3.2 conoscenze sul piano di trattamento per i trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1;

3.3.3 conoscenze sull’utilizzo di tecniche adatte e inadatte al trattamento secondo l’allegato 2 numero 1;

3.3.4 esperienze pratiche specifiche nei trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1;

3.3.5 capacità di riconoscere e gestire effetti indesiderati e complicazioni, in particolare riconoscere la necessità di un trattamento medico;

3.3.6. capacità di riconoscere impostazioni errate e difetti degli apparecchi.

Allegato 3

(art. 12–16)

Manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser

1 Requisiti

1.1 Requisiti per le manifestazioni in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico

1.1.1 Durante lo svolgimento secondo programma della manifestazione, così come in caso di guasto, la radiazione laser non deve raggiungere il settore destinato al pubblico. Questo richiede che l’apparecchio laser sia installato in modo adeguato o che dispositivi fisici o elettronici limitino o arrestino la radia­zione laser.

1.1.2 La radiazione laser non deve colpire in modo incontrollato oggetti o super­fici riflettenti.

1.1.3 Gli apparecchi laser, gli specchi e i bersagli devono essere fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento.

1.1.4 La radiazione laser non deve mettere in pericolo né gli artisti né altre persone occupate nella manifestazione. Questo richiede che la manifestazione sia adeguatamente pianificata e che le persone interessate, se necessario, indossino occhiali e indumenti protettivi.

1.1.5 La radiazione laser non deve mettere in pericolo terzi.

1.1.6 Il rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1.1.1–1.1.5 deve essere stato testato con esito positivo prima della manifestazione.

1.2 Requisiti per le manifestazioni in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico

1.2.1 Durante lo svolgimento secondo programma della manifestazione, così come in caso di guasto, la radiazione laser nel settore destinato al pubblico:

a.
non deve superare l’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea secondo la norma SN EN 60825-1:201413 «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni»,
b.
non deve superare il valore di 0,02 x EMP per la cornea, qualora non si possa impedire che il pubblico usi strumenti ottici come binocoli.

1.2.2 La radiazione laser non deve colpire in modo incontrollato oggetti o super­fici riflettenti.

1.2.3 Gli apparecchi laser, gli specchi e i bersagli devono essere fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento.

1.2.4 La persona con attestato di competenza o la persona con conferma di competenza da lei istruita deve sempre mantenere un contatto visivo con tutti gli apparecchi laser ed essere in grado in ogni momento di interrompere la manifestazione che prevede l’impiego di radiazione laser.

1.2.5 La radiazione laser non deve mettere in pericolo né gli artisti né altre persone occupate nella manifestazione. Questo richiede che la manifestazione sia adeguatamente pianificata e che le persone interessate, se necessario, indossino occhiali e indumenti protettivi.

1.2.6 La radiazione laser non deve mettere in pericolo terzi.

1.2.7 Il rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1.2.1–1.2.6 e le procedure d’emergenza devono essere stati testati con esito positivo prima della manifestazione.

13 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

2 Notifiche

2.1 Contenuti delle notifiche

Ogni notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

2.1.1 indicazioni sull’organizzatore: nome, indirizzo, reperibilità (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);

2.1.2 indicazioni sulla persona competente: nome, indirizzo, reperibilità (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica), attestato di competenza o conferma di competenza;

2.1.3 indicazioni sulla manifestazione: luogo, tipo, data della manifestazione singola o date della serie di manifestazioni, ora d’inizio e durata, piano del luogo di svolgimento in cui è indicato graficamente l’apparecchio laser;

2.1.4 indicazioni sul test dell’apparecchio laser: data e ora;

2.1.5 indicazione se l’apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo.

2.2 Contenuto complementare della notifica per le manifestazioni in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico

La notifica deve contenere le seguenti indicazioni oltre a quelle di cui al numero 2.1:

2.2.1 conferma che nella manifestazione la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico e che i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.1 sono soddisfatti.

2.3 Contenuti complementari della notifica per le manifestazioni in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico

La notifica deve contenere le seguenti indicazioni oltre a quelle di cui al numero 2.1:

2.3.1 le specifiche di ogni singolo apparecchio laser:

a.
fabbricante e designazione del tipo,
b.
descrizione precisa delle figure laser pianificate,
c.
lunghezze d’onda,
d.
diametro del raggio all’uscita dell’apparecchio laser,
e.
divergenza minima del raggio,
f.
potenza massima di uscita per l’irradiazione del settore destinato al pubblico,
g.
distribuzione dell’energia all’interno del raggio laser,
h.
frequenza di ripetizione del raggio laser (frequenza di ripetizione di laser pulsati o modulati e frequenza di ripetizione dei frame),
i.
velocità minime di scansione,
j.
tempo massimo di esposizione del pubblico a un impulso laser,
k.
distanza minima dal settore destinato al pubblico,
l.
potenza di uscita del raggio laser,
m.
in caso di guasto: tempo di reazione massimo dell’interruttore automatico o rinvio alla disconnessione manuale,
n.
esposizione massima calcolata nel settore destinato al pubblico e confronto con l’EMP,
o.
procedure d’emergenza;

2.3.2 conferma che i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.2 sono soddisfatti.

3 Contenuti della formazione e degli esami per l’ottenimento della competenza

Le formazioni e gli esami devono includere i seguenti contenuti:

3.1 tecnica laser e sicurezza:

a.
principio e struttura di un apparecchio laser;
b.
classi di laser e corrispondenti misure e segnali di protezione;
c.
prestazioni ottimali dei laser in rapporto alle dimensioni del locale e alla divergenza del raggio;
d.
rischi delle superfici riflettenti;
e.
installazione sicura;
f.
misure e indumenti di protezione;

3.2 effetti sulla salute:

a.
danni agli occhi e alla pelle;
b.
abbagliamento;
c.
pericoli per terzi e persone con attività rilevanti per la sicurezza;

3.3 basi legali:

insegnamento delle basi legali, in particolare dei requisiti per:

a.
le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser di cui all’allegato 3 numero 1;
b.
le notifiche di manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser di cui all’allegato 3 numero 2;

3.4 basi teoriche e pratiche:

a.
programmazione di spettacoli laser;
b.
calcolo dell’EMP.

Allegato 4

(art. 20 e 21 cpv. 1)

Manifestazioni con stimoli sonori

1 Notifiche

1.1 Le notifiche devono contenere le seguenti indicazioni:

a.
luogo, tipo, data, ora d’inizio e durata della manifestazione;
b.
nome e indirizzo dell’organizzatore;
c.
per manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, una dichiarazione che il livello sonoro medio più elevato è inferiore o uguale a 96 dB(A) o inferiore o uguale a 100 dB(A);
d.
per manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, il luogo di misurazione e di determinazione secondo l’allegato 4 numero 5.1.

1.2 Per le manifestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c numero 2 deve essere presentato anche un piano del luogo di svolgimento in cui figurano la posizione, le dimensioni e la segnalazione della zona di recupero.

2 Manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A)

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve:

2.1 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 96 dB(A);

2.2 avvisare il pubblico in modo ben visibile nel settore di ingresso che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati;

2.3 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma SN EN 352-2:200214 «Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti»;

2.4 controllare durante la manifestazione il livello sonoro medio mediante un fonometro di cui al numero 5.2;

2.5 impostare i dispositivi di misurazione conformemente al numero 5.4.

14 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

3 Manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A)

3.1 Durata dell’esposizione non superiore a tre ore

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata non superiore a tre ore, deve:

3.1.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5;

3.1.2 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 100 dB(A).

3.2 Durata dell’esposizione superiore a tre ore

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata superiore a tre ore, deve:

3.2.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5 e 3.1.2;

3.2.2 registrare il livello sonoro per tutta la durata della manifestazione come descritto al numero 5.3;

3.2.3 conservare per sei mesi e presentare su richiesta all’organo cantonale di esecuzione i dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro secondo il numero 5.1;

3.2.4 mettere a disposizione del pubblico una o più zone di recupero:

a.
in cui il livello sonoro medio non può superare 85 dB(A),
b.
che devono coprire almeno il 10 per cento della superficie della manifestazione destinata alla permanenza del pubblico,
c.
che devono essere contrassegnate in modo ben visibile per il pubblico ed essere liberamente accessibili durante la manifestazione, nonché, nel rispetto dell’ordinanza del 28 ottobre 200915 concernente la protezione contro il fumo passivo, comprendere una parte sufficientemente grande in cui è vietato fumare.

4 Manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica

Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), deve:

4.1 avvisare il pubblico che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati;

4.2 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma SN EN 352-2:2002 «Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti».

5 Misurazioni e calcoli

5.1 Luogo di misurazione e di determinazione

5.1.1 Le immissioni sonore sono determinate ad altezza d’orecchio nel punto dove il pubblico è maggiormente esposto agli stimoli sonori (luogo di determinazione).

5.1.2 Per le misurazioni eseguite nel luogo di determinazione, il limite applicabile per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato è inferiore o uguale al limite.

5.1.3 Se il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione, le immissioni devono essere calcolate rispetto a quest’ultimo. Nel fare ciò, occorre considerare che:

a.
la differenza di livello sonoro tra il luogo di misurazione e il luogo di determinazione è stabilita mediante un segnale a banda larga definito (rumore rosa/rumore simulato da un programma conforme alla norma IEC 60268-1:198516 «Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 1: Généralités») o un altro metodo equivalente,
b.
il luogo di determinazione, la differenza di livello sonoro e il metodo vanno documentati per scritto,
c.
per le misurazioni non eseguite nel luogo di determinazione, il limite applicabile per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato, sommato alla differenza di livello sonoro, è inferiore o uguale al limite.

16 La norma menzionata è disponibile solo in francese e in inglese e può essere ottenuta a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320Fehraltorf, www.electrosuisse.ch o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097Liebefeld.

5.2 Strumenti di misurazione

5.2.1 I requisiti relativi agli strumenti di misurazione e alle classi di precisione dei fonometri per gli organi cantonali di esecuzione sono disciplinati nell’ordi­nanza del DFGP del 24 settembre 201017 concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro.

5.2.2 I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono permettere:

a.
la misurazione del livello sonoro ponderato A, LA,
b.
la determinazione diretta o indiretta del livello sonoro continuo equivalente LAeq e le impostazioni di cui al numero 5.4,
c.
per le manifestazioni di cui al numero 3.2, una registrazione del livello sonoro secondo il numero 5.3.

5.3 Registrazione del livello sonoro

La registrazione del livello sonoro deve soddisfare i seguenti requisiti:

5.3.1 durante la manifestazione, il livello sonoro continuo equivalente LAeq5min calcolato su cinque minuti deve essere registrato almeno ogni cinque minuti;

5.3.2 i dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indicando l’ora esatta della misurazione.

5.4 Impostazioni dei dispositivi di misurazione

Per la misurazione del livello sonoro, i dispositivi di misurazione vanno utilizzati con le seguenti impostazioni:

a.
ponderazione di frequenza A;
b.
ponderazione temporale Fast (F) (costante temporale t = 125 ms per la determinazione del livello sonoro massimo).

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