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Ordinanza del DFI
concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive
(OADAP)

del28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità 2  

1 Chi, a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le, ap­pli­ca un pro­ce­di­men­to o im­pie­ga pro­dot­ti per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua nel­le pi­sci­ne col­let­ti­ve ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Il ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le può di­ri­ge­re ter­zi nell’eser­ci­zio di at­ti­vi­tà che rien­tra­no nell’am­bi­to del­la sua au­to­riz­za­zio­ne. Egli de­ve:

a.
es­se­re pre­sen­te al mi­ni­mo una vol­ta al­la set­ti­ma­na pres­so le pi­sci­ne col­let­ti­ve di cui è re­spon­sa­bi­le, e
b.
as­si­cu­ra­re la for­ma­zio­ne del per­so­na­le da di­ri­ge­re e sor­ve­glia­re que­st’ul­ti­mo in mo­do ap­pro­pria­to.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

Art. 1a Definizioni 3  

1 Per pro­ce­di­men­ti e pro­dot­ti ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­do­no:

a.
i bio­ci­di del ti­po di pro­dot­to 2 se­con­do l’al­le­ga­to 10 dell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20054 sui bio­ci­di (OBioc);
b.
tut­ti i pro­ce­di­men­ti o i pro­dot­ti ap­pli­ca­ti al­lo sco­po di lot­ta­re con­tro so­stan­ze o or­ga­ni­smi no­ci­vi nell’ac­qua del­le pi­sci­ne op­pu­re di ri­tar­dar­ne o im­pe­dir­ne la com­par­sa.

2 Per pi­sci­ne col­let­ti­ve si in­ten­do­no pi­sci­ne con va­sche ar­ti­fi­cia­li uti­liz­za­te dal­la co­mu­ni­tà, in par­ti­co­la­re:

a.
pi­sci­ne co­per­te;
b.
pi­sci­ne all’aper­to;
c.
pi­sci­ne sco­la­sti­che e per l’ap­pren­di­men­to del nuo­to;
d.
pi­sci­ne te­ra­peu­ti­che;
e.
pi­sci­ne d’al­ber­go;
f.
pi­sci­ne in im­pian­ti per il tem­po li­be­ro e fit­ness;
g.
pi­sci­ne in cen­tri di va­can­za;
h.
va­sche nei par­chi pub­bli­ci con di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua.

3 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

4 RS813.12

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è ri­la­scia­ta a una per­so­na che pos­sie­de le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1.

2 Per at­te­sta­zio­ne del­le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie si in­ten­de il su­pe­ra­men­to di un esa­me tec­ni­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3  

1 L’esa­me tec­ni­co ha lo sco­po di sta­bi­li­re se i can­di­da­ti pos­sie­da­no le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1 per ot­te­ne­re un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

2 L’esa­me tec­ni­co è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi di scuole e istituti di formazione professionale  

1 Un de­ter­mi­na­to di­plo­ma è con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se adem­pie i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP) de­ci­de in me­ri­to all’equi­va­len­za dei di­plo­mi su do­man­da di una scuo­la o di un isti­tu­to di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

3 Al­la do­man­da de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti il pia­no di stu­di e il re­go­la­men­to d’esa­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di di­plo­ma per una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te ha va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

Art. 55  

5 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li di Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) e dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS) so­no equi­pa­ra­te al­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li sviz­ze­re.

Art. 7 Esperienza professionale sufficiente  

1 Un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le è con­si­de­ra­ta suf­fi­cien­te se adem­pie i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3.

2 L’UF­SP ri­co­no­sce, su ri­chie­sta, a una per­so­na un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te se gli ven­go­no sot­to­po­ste per­ti­nen­ti at­te­sta­zio­ni scrit­te emes­se in Sviz­ze­ra op­pu­re se ta­le espe­rien­za è aval­la­ta da una con­fer­ma uf­fi­cia­le di uno Sta­to mem­bro dell’UE o dell’AELS.

2bis A tal fi­ne, l’UF­SP sen­te le au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne.6

3 Una con­fer­ma dell’UF­SP cir­ca il pos­ses­so di una suf­fi­cien­te espe­rien­za pro­fes­sio­na­le nell’am­bi­to dell’im­pie­go a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le di bio­ci­di del ti­po di pro­dot­to 2 se­con­do l’al­le­ga­to 10 OBioc7 per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua nel­le pi­sci­ne col­let­ti­ve equi­va­le a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

7 RS 813.12

Art. 7a Rifiuto del riconoscimento 8  

1 In ca­si mo­ti­va­ti, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te può ri­fiu­ta­re di ri­co­no­sce­re le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze fat­te va­le­re, an­che se i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 7 so­no for­mal­men­te adem­pi­ti. Ciò va­le in par­ti­co­la­re se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te giun­ge al con­vin­ci­men­to che una per­so­na non di­spo­ne del­le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze fat­te va­le­re o che non è in gra­do di ap­pli­car­le.

2 La per­so­na ha il di­rit­to di es­se­re sen­ti­ta pri­ma che la de­ci­sio­ne sia emes­sa.

8 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

Sezione 4: Compiti dei servizi competenti

Art. 8 Ente responsabile  

1 L’en­te re­spon­sa­bi­le dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli esa­mi tec­ni­ci è com­po­sto del­le as­so­cia­zio­ni pro­fes­sio­na­li in­te­res­sa­te dal pro­fi­lo tec­ni­co.

2 L’en­te re­spon­sa­bi­le ha se­gna­ta­men­te i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
de­si­gna e sor­ve­glia gli or­ga­ni d’esa­me;
b.
coor­di­na gli esa­mi tec­ni­ci;
c.
tie­ne una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi;
d.
pre­sen­ta un rap­por­to an­nua­le all’UF­SP.
Art. 9 Organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me han­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
svol­go­no gli esa­mi tec­ni­ci;
b.
de­si­gna­no gli esa­mi­na­to­ri;
c.
ri­la­scia­no le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li:
1.
do­po il su­pe­ra­men­to dell’esa­me tec­ni­co,
2.9
...;
d.
co­mu­ni­ca­no al lo­ro en­te re­spon­sa­bi­le l’av­ve­nu­to ri­la­scio di au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
e.
ten­go­no un elen­co, che non è re­so pub­bli­co, del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li da lo­ro ri­la­scia­te.

9 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

Art. 10 Ufficio federale della sanità pubblica  

L’UF­SP ha i se­guen­ti com­pi­ti e at­tri­bu­zio­ni:

a.
sor­ve­glia gli en­ti re­spon­sa­bi­li;
b.
tie­ne un elen­co de­gli or­ga­ni d’esa­me de­si­gna­ti dall’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
de­ci­de in me­ri­to a do­man­de di ri­co­no­sci­men­to di di­plo­mi equi­va­len­ti e tie­ne un elen­co dei di­plo­mi ri­co­no­sciu­ti co­me equi­va­len­ti;
d.
ri­la­scia su ri­chie­sta un at­te­sta­to dell’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te ac­qui­si­ta nell’im­pie­go a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le di bio­ci­di del ti­po di pro­dot­to 2 se­con­do l’al­le­ga­to 10 OBioc10 per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua nel­le pi­sci­ne col­let­ti­ve;
e.
tie­ne un elen­co, che non è re­so pub­bli­co, dei prov­ve­di­men­ti de­ci­si dal­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 op­pu­re all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 5 ORR­P­Chim;
f.
sta­bi­li­sce un mo­del­lo di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le;
g.
può isti­tui­re una com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li.
Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali  

1 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li è com­po­sta di esper­ti dei ser­vi­zi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, se­gna­ta­men­te de­gli Uf­fi­ci che pren­do­no par­te all’ ese­cu­zio­ne, dei ser­vi­zi can­to­na­li, dell’en­te re­spon­sa­bi­le, del mon­do del­la scien­za e dell’eco­no­mia.

2 La com­mis­sio­ne con­si­glia l’UF­SP sul­le que­stio­ni ine­ren­ti all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 12  

1 Le tas­se per gli esa­mi tec­ni­ci so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 6.

2 Gli emo­lu­men­ti ri­scos­si per la ri­ma­nen­te ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no sta­bi­li­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 18 mag­gio 200511 su­gli emo­lu­men­ti in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci.

Sezione 6: …

Art. 1312  

12 Abro­ga­to dal n. V 11 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14  

13 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

Art. 15 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2005.

Allegato 1 14

14 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

1.1

Esposizione

Sapere spiegare le vie attraverso cui sono
assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).

1.2

Effetti

Sapere spiegare i termini e le loro relazioni
reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento,
distribuzione, metabolismo, eliminazione;
mutagenico, cancerogeno, dannoso per la
capacità riprodutt
iva.

1.3

Tossicità dei
disinfettanti

Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo e i relativi sintomi causati dai disinfettanti più
importanti (cloro gassoso, ipoclorito).

1.4

Dose-effetto

Sapere illustrare il principio dose-effetto.

1.5

Rischio

Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza.

1.6

Resistenze

Sapere spiegare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di
disinfettanti.

1.7

Germi

Sapere citare i microrganismi più importanti contro i quali si deve combattere nelle piscine collettive.

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

2.1

Leggi

Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i
contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei disinfettanti
(in particolare i relativi atti normativi nelle
legislazioni in materia di prodotti chimici, salute
e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente
e trasporto di merci pericolose).

2.2

Norme

Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e direttive più importanti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine.

2.3

Schede di dati di sicurezza

Sapere citare la struttura e i contenuti fondamentali delle schede di dati di sicurezza.

2.4

Principi attivi

Sapere elencare i principi attivi ammessi per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d’impiego.

2.5

Autorità esecutive

Sapere indicare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1

Caratterizzazione di proprietà pericolose

Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza

3.2

Utilizzazione

Sapere indicare e illustrare le misure
precauzionali fondamentali per l’utilizzazione di prodotti chimici.

3.3

Misure di protezione individuale

Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione individuale (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi).

3.4

Scheda di dati di sicurezza

Sapere spiegare e utilizzare le informazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell’azienda e le relative contromisure.

3.5

Pericoli sul posto di lavoro

Sapere citare i diversi pericoli sul posto di lavoro.

3.6

Emissione involontaria

Sapere elencare e mettere in atto le misure da prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un’aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc. ).

3.7

Incidenti

Sapere illustrare i possibili effetti di una
liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull’ambiente circostante.

3.8

Piano di emergenza
e segnalazione delle
emergenze

Sapere comprendere e impiegare i piani di
allarme e di intervento; sapere elencare i servizi
di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

3.9

Sorveglianza

Sapere citare e illustrare le misure per limitare e monitorare le possibili esposizioni a prodotti chimici.

3.10

Parametri

Sapere citare e applicare i parametri da
sorvegliare (ad es. i valori limite) e le loro
relazioni reciproche.

3.11

Pronto soccorso

Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza.

4 Impiego e smaltimento appropriati

4.1

Disinfezione

Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di
disinfezione.

4.2

Scheda di dati di sicurezza

Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei disinfettanti
utilizzati nell’azienda.

4.3

Criteri di valutazione

4.3.1


4.3.2

4.3.3

4.3.4

Sapere citare i parametri fisico-chimici e i metodi per determinare i disinfettanti nell’acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono).

Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i disinfettanti nell’aria delle piscine coperte (cloro, ozono).

Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i microrganismi nell’acqua dei bagni.

Sapere spiegare il valore pH e la capacità acida.

4.4

Applicazione

Preparare correttamente i disinfettanti sulla base dell’etichetta, delle istruzioni per l’uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio.

4.5

Immagazzinamento

Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i disinfettanti.

4.6

Trasporto

Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali in relazione alla consegna e all’asporto delle sostanze pericolose impiegate.

4.7

Smaltimento

Conoscere i canali di smaltimento, le misure di protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti.

4.8

Documentazione

Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione.

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1

Apparecchi

Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più diffusi per la disinfezione dell’acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento.

5.2

Uso

Conoscere le operazioni fondamentali per l’uso degli apparecchi e impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi.

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

1 L’esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica.

2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

3 L’esame dura almeno due ore e al massimo quattro ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione dell’esame

1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Allegato 3 15

15 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

(art. 7 cpv. 1 e 2)

Esperienza professionale sufficiente

1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE16.

2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:

a.
un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda;
b.
un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
c.
un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
d.
un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
e.
un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

a.
le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
b.
le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
c.
le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

16 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

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