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Ordinanza del DFI
concernente l’autorizzazione speciale per la lotta
antiparassitaria in generale
(OALPar)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità  

1 Chi, per con­to di ter­zi, im­pie­ga a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le uno dei se­guen­ti pro­dot­ti an­ti­pa­ras­si­ta­ri per com­bat­te­re i pa­ras­si­ti, sem­pre che det­ti pro­dot­ti non sia­no im­pie­ga­ti co­me fu­mi­gan­ti, ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za:

a.
pro­dot­ti bio­ci­di dei se­guen­ti ti­pi di pro­dot­to se­con­do l’al­le­ga­to 10 dell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20052 sui bio­ci­di:
1.
ro­den­ti­ci­di (ti­po di pro­dot­to 14),
2.
in­set­ti­ci­di, aca­ri­ci­di o pro­dot­ti de­sti­na­ti al con­trol­lo de­gli al­tri ar­tro­po­di (ti­po di pro­dot­to 18);
b.
pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri per la pro­te­zio­ne dei rac­col­ti.

2 Chi im­pie­ga so­lo al­cu­ni dei pro­dot­ti an­ti­pa­ras­si­ta­ri di cui al ca­po­ver­so 1 ne­ces­si­ta uni­ca­men­te di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le li­mi­ta­ta a ta­li pro­dot­ti.

3 Le per­so­ne che non so­no ti­to­la­ri di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le per la lot­ta an­ti­pa­ras­si­ta­ria in ge­ne­ra­le pos­so­no im­pie­ga­re pro­dot­ti an­ti­pa­ras­si­ta­ri di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 so­lo se, sul po­sto, so­no o so­no sta­ti as­si­sti­ti da un ti­to­la­re di que­sta au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.3

2 RS 813.12

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vi­go­re dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è con­ces­sa a una per­so­na che pos­sie­de le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1.

2 Se l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è li­mi­ta­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2, so­no ri­chie­ste ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze li­mi­ta­te ai pro­dot­ti in que­stio­ne.

3 Le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie so­no re­pu­ta­te ac­qui­si­te se la per­so­na ha su­pe­ra­to l’esa­me tec­ni­co di cui all’ar­ti­co­lo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3  

1 L’esa­me tec­ni­co ha lo sco­po di sta­bi­li­re se i can­di­da­ti pos­sie­da­no le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1 per ot­te­ne­re un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

2 L’esa­me tec­ni­co è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale  

1 Un de­ter­mi­na­to di­plo­ma è con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se adem­pie i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP) de­ci­de in me­ri­to all’equi­va­len­za dei di­plo­mi su do­man­da di una scuo­la o di un isti­tu­to di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

3 Al­la do­man­da de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti il pia­no di stu­di e il re­go­la­men­to d’esa­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di di­plo­ma re­la­ti­vo a una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te ha va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

Art. 54  

4 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, con ef­fet­to dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li di Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) e dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS) so­no equi­pa­ra­te al­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li sviz­ze­re.

Art. 7 Esperienza professionale sufficiente  

1 Un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le è ri­te­nu­ta suf­fi­cien­te se adem­pie i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3.

2 L’UF­SP, su ri­chie­sta, ri­co­no­sce a una per­so­na un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te se gli vie­ne sot­to­po­sta una do­cu­men­ta­zio­ne scrit­ta per­ti­nen­te da par­te del­la Sviz­ze­ra op­pu­re se ta­le espe­rien­za è aval­la­ta da una con­fer­ma uf­fi­cia­le di uno Sta­to mem­bro dell’UE o dell’AELS.

2bis A tal fi­ne, l’UF­SP sen­te le au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne can­to­na­li.5

3 Una con­fer­ma dell’UF­SP cir­ca il pos­ses­so di una suf­fi­cien­te espe­rien­za pro­fes­sio­na­le nell’am­bi­to dell’im­pie­go a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le di pro­dot­ti an­ti­pa­ras­si­ta­ri per con­to di ter­zi equi­va­le a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).

Art. 8 Riconoscimento limitato  

Se le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ri­co­no­sciu­te se­con­do gli ar­ti­co­li 4–7 so­no li­mi­ta­te a uno o più pro­dot­ti an­ti­pa­ras­si­ta­ri men­zio­na­ti nell’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1, l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è li­mi­ta­ta di con­se­guen­za.

Art. 8a Rifiuto del riconoscimento 6  

1 In ca­si mo­ti­va­ti, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te può ri­fiu­ta­re di ri­co­no­sce­re le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze fat­te va­le­re, an­che se i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 7 so­no for­mal­men­te adem­pi­ti. Ciò va­le in par­ti­co­la­re se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te giun­ge al con­vin­ci­men­to che una per­so­na non di­spo­ne del­le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze fat­te va­le­re o che non è in gra­do di ap­pli­car­le.

2 La per­so­na ha il di­rit­to di es­se­re sen­ti­ta pri­ma che la de­ci­sio­ne sia emes­sa.

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).

Sezione 4: Compiti dei servizi competenti

Art. 9 Ente responsabile  

1 L’en­te re­spon­sa­bi­le dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli esa­mi tec­ni­ci è com­po­sto del­le as­so­cia­zio­ni pro­fes­sio­na­li in­te­res­sa­te dal pro­fi­lo tec­ni­co.

2 L’en­te re­spon­sa­bi­le ha se­gna­ta­men­te i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
de­si­gna e sor­ve­glia gli or­ga­ni d’esa­me;
b.
coor­di­na gli esa­mi tec­ni­ci;
c.
tie­ne una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi;
d.
pre­sen­ta un rap­por­to an­nua­le all’UF­SP.
Art. 10 Organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me han­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
svol­go­no gli esa­mi;
b.
de­si­gna­no gli esa­mi­na­to­ri;
c.
ri­la­scia­no le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li:
1.
do­po il su­pe­ra­men­to dell’esa­me tec­ni­co,
2.7
...
d.
co­mu­ni­ca­no al lo­ro en­te re­spon­sa­bi­le l’av­ve­nu­to ri­la­scio di au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
e.
ten­go­no un elen­co, che non è re­so pub­bli­co, del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li da lo­ro ri­la­scia­te.

7 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).

Art. 11 UFSP  

L’UF­SP ha i se­guen­ti com­pi­ti e at­tri­bu­zio­ni:

a.
sor­ve­glia l’en­te re­spon­sa­bi­le;
b.
tie­ne un elen­co de­gli or­ga­ni d’esa­me de­si­gna­ti dall’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
de­ci­de in me­ri­to a do­man­de di ri­co­no­sci­men­to di di­plo­mi equi­va­len­ti e tie­ne un elen­co dei di­plo­mi ri­co­no­sciu­ti co­me equi­va­len­ti;
d.
ri­la­scia su ri­chie­sta un at­te­sta­to re­la­ti­vo all’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te ac­qui­si­ta nell’uti­liz­za­zio­ne a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le di pro­dot­ti an­ti­pa­ras­si­ta­ri per con­to di ter­zi;
e.
tie­ne un elen­co, che non è re­so pub­bli­co, dei prov­ve­di­men­ti de­ci­si dal­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 o all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 5 ORR­P­Chim;
f.
sta­bi­li­sce un mo­del­lo di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le;
g.
può isti­tui­re una com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li.
Art. 12 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali  

1 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­liè com­po­sta di esper­ti dei ser­vi­zi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, se­gna­ta­men­te de­gli Uf­fi­ci che pren­do­no par­te al­la ese­cu­zio­ne, dei ser­vi­zi can­to­na­li, dell’en­te re­spon­sa­bi­le, del mon­do del­la scien­za e dell’eco­no­mia.

2 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li con­si­glia l’UF­SP in me­ri­to al­le que­stio­ni ine­ren­ti all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 13  

1 Le tas­se per gli esa­mi tec­ni­ci so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 6.

2 Gli emo­lu­men­ti ri­scos­si per la re­stan­te ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no sta­bi­li­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20058 su­gli emo­lu­men­ti in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci.

Sezione 6: …

Art. 149  

9 Abro­ga­to dal n. V 12 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 15  

10 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).

Art. 16 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2005.

Allegato 1 11

11 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze richieste

Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

1.1
Esposizione

Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).

1.2
Effetti

Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riprodut­tiva.

1.3
Effetti dei pesticidi

Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo e i relativi sintomi causati dai pesticidi più importanti (organo­fosfati, carbammati, piretroidi, fosfuri, anti­coagulanti).

1.4
Dose-effetto

Sapere illustrare il principio dose-effetto ovvero concentrazione-effetto.

1.5
Rischio

Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza.

1.6
Ecologia

Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo.

1.7
Cicli
1.7.1
Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con relative conseguenze.
1.7.2
Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.
1.8
Compatibilità ambientale

Essere in grado di valutare i pesticidi nell’ottica della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

1.9
Principio di precau­zione

Sapere spiegare il principio di precauzione e la sua importanza per la lotta antiparassitaria («tanto quanto necessario, ma il meno possi­bile»).

1.10
Parassiti

Sapere citare i più importanti parassiti delle scorte e gli altri parassiti dell’ambiente domestico e delle sue immediate vicinanze. Sapere descrivere la biologia, le abitudini di vita, l’effetto nocivo dei tipi più importanti di parassiti e identificarne alcuni esemplari.

1.11
Resistenze

Sapere illustrare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di pesticidi (cause, misure preventive).

1.12
Animali non bersaglio

Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o applicazioni che mettono in pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessati e descrivere le specie protette.

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

2.1
Leggi

Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un’utilizzazione appropriata e sicura dei pesticidi (in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

2.2
Schede di dati di sicurezza

Sapere citare la struttura e i contenuti fondamentali delle schede di dati di sicurezza.

2.3
Autorità esecutive

Sapere citare le autorità esecutive per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1
Caratterizzazione di proprietà pericolose

Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza.

3.2
Scheda di dati di sicurezza

Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei pesticidi usati nell’azienda.

3.3
Analisi dei rischi

Sapere descrivere i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente, gli animali non bersaglio o l’ambiente di prodotti, procedimenti e luoghi di impiego selezionati.

3.4
Misure organizzative

Sapere spiegare le misure organizzative adeguate ai mezzi, alla specie animale bersaglio e al luogo bersaglio a protezione delle persone indirettamente interessate (ad es. gli abitanti dell’edificio) e dell’ambiente.

3.5
Misure preventive

Sapere descrivere le misure preventive volte a evitare problemi con gli organismi nocivi.

3.6
Sistema IPM

Saper illustrare il principio della lotta antiparassitaria integrata destinata a ridurre al minimo gli effetti sull’uomo e l’ambiente.

3.7
Misure di protezione individuale

Sapere illustrare le misure igieniche di protezione e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (ad es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi).

3.8
Esami in materia di medicina del lavoro

Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alla lotta antiparassitaria.

3.9
Monitoraggio

Sapere citare e illustrare le misure intese a limitare e monitorare le possibili esposizioni ai pesticidi.

3.10
Parametri

Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. i valori MAK) e le loro relazioni reciproche.

3.11
Riutilizzazione dei locali

Sapere descrivere i controlli e le misure necessari, secondo i diversi mezzi e procedimenti impiegati, prima di poter riutilizzare i locali trattati.

3.12
Incidenti

Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i pesticidi, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.

3.13
Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

3.14
Precauzioni di pronto soccorso

Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati pesticidi.

3.15
Misure di pronto soccorso

Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con pesticidi e saperle mettere in atto come richiesto in una situazione di emergenza.

3.16
Antidoto

Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di un esempio.

4 Impiego e smaltimento appropriati

4.1
Determinazione dell’infestazione e controllo dei risultati

Sapere descrivere l’impiego di procedimenti diagnostici prima e dopo l’applicazione dei mezzi antiparassitari per determinare l’infestazione ovvero il risultato del trattamento.

4.2
Mezzi e procedimenti

Sapere descrivere i mezzi e i procedimenti per combattere le specie animali bersaglio importanti.

4.3
Scelta di mezzi e procedimenti, dosaggio

Sapere elencare i criteri per la scelta di mezzi, procedimenti e apparecchi e calcolare i dosaggi in base alle dimensioni dello stabile.

4.4
Documentazione del trattamento e dei controlli

Sapere enumerare i dati e i parametri di controllo necessari per la documentazione.

4.5
Immagazzinamento

Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i pesticidi.

4.6
Smaltimento

Sapere descrivere come vanno smaltiti i resti dei prodotti, delle soluzioni impiegate e dei liquidi di lavaggio degli apparecchi e di quali prescrizioni bisogna tenere conto.

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1
Apparecchi

Sapere citare gli apparecchi più diffusi per la lotta antiparassitaria, spiegarne il funzionamento ed elencarne gli usi.

5.2
Manutenzione

Sapere spiegare ed eseguire la manutenzione e il controllo di funzionamento sulla base di un esempio, con l’ausilio delle istruzioni per l’uso.

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2, 13 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria in generale, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e deve versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

3 La durata complessiva dell’esame è al minimo di due ore e al massimo di dieci ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Allegato 3 12

12 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).

(art. 7 cpv. 1 e 2)

Esperienza professionale sufficiente

1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE13.

2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:

a.
un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda;
b.
un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
c.
un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
d.
un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
e.
un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

a.
le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
b.
le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
c.
le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

13 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

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