Ordinanza del DFI
concernente l’autorizzazione speciale per la lotta
antiparassitaria in generale
(OALPar)
del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
Sezione 1: Necessità e condizioni
Art. 1 Necessità
1 Chi, per conto di terzi, impiega a titolo professionale o commerciale uno dei seguenti prodotti antiparassitari per combattere i parassiti, sempre che detti prodotti non siano impiegati come fumiganti, necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:
- a.
- prodotti biocidi dei seguenti tipi di prodotto secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi:
- 1.
- rodenticidi (tipo di prodotto 14),
- 2.
- insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18);
- b.
- prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti.
2 Chi impiega solo alcuni dei prodotti antiparassitari di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a tali prodotti.
3 Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale possono impiegare prodotti antiparassitari di cui ai capoversi 1 e 2 solo se, sul posto, sono o sono stati assistiti da un titolare di questa autorizzazione speciale.3
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
1 L’autorizzazione speciale è concessa a una persona che possiede le capacità e le conoscenze necessarie conformemente all’allegato 1.
2 Se l’autorizzazione speciale è limitata secondo l’articolo 1 capoverso 2, sono richieste capacità e conoscenze limitate ai prodotti in questione.
3 Le capacità e conoscenze necessarie sono reputate acquisite se la persona ha superato l’esame tecnico di cui all’articolo 3.
Sezione 2: Esame tecnico
Art. 3
1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
Art. 54
4 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).
Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate
Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.
Art. 7 Esperienza professionale sufficiente
1 Un’esperienza professionale è ritenuta sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 3.
2 L’UFSP, su richiesta, riconosce a una persona un’esperienza professionale sufficiente se gli viene sottoposta una documentazione scritta pertinente da parte della Svizzera oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.5
3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di una sufficiente esperienza professionale nell’ambito dell’impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti antiparassitari per conto di terzi equivale a un’autorizzazione speciale.
5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).
Art. 8 Riconoscimento limitato
Se le capacità e le conoscenze riconosciute secondo gli articoli 4–7 sono limitate a uno o più prodotti antiparassitari menzionati nell’articolo 1 capoverso 1, l’autorizzazione speciale è limitata di conseguenza.
Art. 8a Rifiuto del riconoscimento 6
1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.
6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).
Sezione 4: Compiti dei servizi competenti
Art. 9 Ente responsabile
1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.
2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- designa e sorveglia gli organi d’esame;
- b.
- coordina gli esami tecnici;
- c.
- tiene una statistica degli esami;
- d.
- presenta un rapporto annuale all’UFSP.
Art. 10 Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
- a.
- svolgono gli esami;
- b.
- designano gli esaminatori;
- c.
- rilasciano le autorizzazioni speciali:
- 1.
- dopo il superamento dell’esame tecnico,
- 2.7
- ...
- d.
- comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio di autorizzazioni speciali;
- e.
- tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate.
7 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).
Art. 11 UFSP
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
- a.
- sorveglia l’ente responsabile;
- b.
- tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
- c.
- decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- d.
- rilascia su richiesta un attestato relativo all’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’utilizzazione a titolo professionale o commerciale di prodotti antiparassitari per conto di terzi;
- e.
- tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 o all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f.
- stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
- g.
- può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 12 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni specialiè composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte alla esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.
2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 5: Tasse, emolumenti
Art. 13
1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gli emolumenti riscossi per la restante esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20058 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Sezione 6: …
Art. 149
9 Abrogato dal n. V 12 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 15
10 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
Allegato 1 1111 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).
11 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).
Capacità e conoscenze richieste
1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia
2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori
3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute
4 Impiego e smaltimento appropriati
5 Apparecchi e loro uso appropriato
Allegato 2
Regolamento concernente gli esami tecnici
1 Oggetto
2 Svolgimento
3 Periodicità e lingua
4 Pubblicazione
5 Iscrizione
6 Tassa
7 Forma e durata
8 Mezzi ausiliari ammessi
9 Svolgimento degli esami orali
10 Valutazione
11 Esclusione
12 Rilascio dell’autorizzazione speciale
13 Diritto di consultazione
Allegato 3 1212 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).
12 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20152001).