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Ordinanza del DFI
concernente l’autorizzazione speciale per la lotta
antiparassitaria con fumiganti
(OLAFum)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità e limitazione nel tempo  

1 Chi uti­liz­za uno dei se­guen­ti fu­mi­gan­ti per com­bat­te­re i pa­ras­si­ti ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za:

a.2
...
b.
aci­do cia­ni­dri­co (cia­nu­ro di idro­ge­no) co­me pu­re so­stan­ze e pre­pa­ra­ti che ser­vo­no a svi­lup­pa­re o va­po­riz­za­re aci­do cia­ni­dri­co o com­po­sti vo­la­ti­li di cia­nu­ro di idro­ge­no;
c.
fo­sfi­na o so­stan­ze e pre­pa­ra­ti che svi­lup­pa­no fo­sfi­na, a me­no che non si trat­ti di pre­pa­ra­ti con­fe­zio­na­ti in por­zio­ni che non svi­lup­pa­no più di 15 g di fo­sfi­na e so­no uti­liz­za­ti co­me ro­den­ti­ci­di all’aper­to;
d.
di­fluo­ru­ro di sol­fo­ri­le (fluo­ru­ro di sol­fo­ri­le);
e.
os­si­do di eti­le­ne, esclu­so l’im­pie­go in im­pian­ti di ste­ri­liz­za­zio­ne per sco­pi me­di­ci;
f.
ani­dri­de car­bo­ni­ca in im­pian­ti.

2 Chi uti­liz­za so­lo de­ter­mi­na­ti fu­mi­gan­ti di cui al ca­po­ver­so 1 ne­ces­si­ta uni­ca­men­te di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le li­mi­ta­ta a ta­li pro­dot­ti.

3 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è li­mi­ta­ta a cin­que an­ni; fan­no ec­ce­zio­ne le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li che li­mi­ta­no l’im­pie­go al fu­mi­gan­te di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra f.

2 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con ef­fet­to dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6221).

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è con­ces­sa a una per­so­na che pos­sie­de le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie di cui all’al­le­ga­to 1.

2 Se l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è li­mi­ta­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2, so­no ne­ces­sa­rie ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze li­mi­ta­te in tal sen­so.

3 Qua­le at­te­sta­zio­ne del­le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie si in­ten­de il su­pe­ra­men­to di un esa­me tec­ni­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3  

1 L’esa­me tec­ni­co ha lo sco­po di sta­bi­li­re se i can­di­da­ti pos­sie­da­no le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1 per ot­te­ne­re un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

2 L’esa­me tec­ni­co è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale  

1 Un de­ter­mi­na­to di­plo­ma è con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se adem­pie i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP) de­ci­de in me­ri­to all’equi­va­len­za su do­man­da di una scuo­la o di un isti­tu­to di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

3 Al­la do­man­da de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti il pia­no di stu­di e il re­go­la­men­to d’esa­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di di­plo­ma per una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te ha va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

Art. 5 Autorizzazioni speciali equiparate  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li di Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) e dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS) so­no equi­pa­ra­te al­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li sviz­ze­re.

Art. 6 Esperienza professionale sufficiente  

1 Un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le nell’im­pie­go di ani­dri­de car­bo­ni­ca in im­pian­ti è con­si­de­ra­ta suf­fi­cien­te se so­no adem­pi­ti i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3.

2 L’UF­SP ri­co­no­sce, su ri­chie­sta, a una per­so­na un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te se gli ven­go­no sot­to­po­ste per­ti­nen­ti at­te­sta­zio­ni scrit­te ri­la­scia­te in Sviz­ze­ra, op­pu­re se ta­le espe­rien­za è aval­la­ta da una con­fer­ma uf­fi­cia­le di uno Sta­to mem­bro dell’UE o dell’AELS.

2bis A tal fi­ne, l’UF­SP sen­te le au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne can­to­na­li.3

3 Una con­fer­ma dell’UF­SP cir­ca il pos­ses­so di un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te nell’am­bi­to dell’im­pie­go di ani­dri­de car­bo­ni­ca in im­pian­ti va­le co­me au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

3 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 451).

Art. 7 Riconoscimento limitato  

Se le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze ri­co­no­sciu­te se­con­do gli ar­ti­co­li 4–6 so­no li­mi­ta­te a uno o più fu­mi­gan­ti men­zio­na­ti all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1, l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è li­mi­ta­ta di con­se­guen­za.

Art. 7a Rifiuto del riconoscimento 4  

1 In ca­si mo­ti­va­ti, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te può ri­fiu­ta­re di ri­co­no­sce­re le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze fat­te va­le­re, an­che se i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 6 so­no for­mal­men­te adem­pi­ti. Ciò va­le in par­ti­co­la­re se l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te giun­ge al con­vin­ci­men­to che una per­so­na non di­spo­ne del­le ca­pa­ci­tà e co­no­scen­ze fat­te va­le­re o che non è in gra­do di ap­pli­car­le.

2 La per­so­na ha il di­rit­to di es­se­re sen­ti­ta pri­ma che la de­ci­sio­ne sia emes­sa.

4 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° feb. 2009 (RU 2009 451).

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 8 Ente responsabile  

1 L’en­te re­spon­sa­bi­le dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli esa­mi tec­ni­ci è com­po­sto del­le as­so­cia­zio­ni pro­fes­sio­na­li in­te­res­sa­te dal pro­fi­lo tec­ni­co.

2 L’en­te re­spon­sa­bi­le ha se­gna­ta­men­te i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
de­si­gna e sor­ve­glia gli or­ga­ni d’esa­me;
b.
coor­di­na gli esa­mi tec­ni­ci;
c.
tie­ne una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi;
d.
pre­sen­ta­re un rap­por­to an­nua­le all’UF­SP.
Art. 9 Organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me han­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
svol­go­no gli esa­mi tec­ni­ci;
b.
de­si­gna­no gli esa­mi­na­to­ri;
c.
ri­la­scia­no le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li do­po il su­pe­ra­men­to dell’esa­me tec­ni­co;
d.
co­mu­ni­ca­no al lo­ro en­te re­spon­sa­bi­le l’av­ve­nu­to ri­la­scio e rin­no­vo di au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
e.
ten­go­no un elen­co, che non è re­so pub­bli­co, del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li da lo­ro ri­la­scia­te o rin­no­va­te;
f.
in­vi­ta­no i de­ten­to­ri di au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li al rin­no­vo dell’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le pri­ma del­la sca­den­za del­la sua va­li­di­tà.
Art. 10 UFSP  

L’UF­SP ha i se­guen­ti com­pi­ti e at­tri­bu­zio­ni:

a.
eser­ci­ta la vi­gi­lan­za sull’en­te re­spon­sa­bi­le;
b.
tie­ne un elen­co de­gli or­ga­ni d’esa­me de­si­gna­ti dall’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
de­ci­de in me­ri­to a do­man­de di ri­co­no­sci­men­to di di­plo­mi equi­va­len­ti e tie­ne un elen­co dei di­plo­mi ri­co­no­sciu­ti co­me equi­va­len­ti;
d.
ri­la­scia su do­man­da un at­te­sta­to dell’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le suf­fi­cien­te ac­qui­si­ta nell’im­pie­go di ani­dri­de car­bo­ni­ca in im­pian­ti;
e.
tie­ne un elen­co, che non è re­so pub­bli­co, dei prov­ve­di­men­ti de­ci­si dal­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 op­pu­re all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 5 ORR­P­Chim;
f.
sta­bi­li­sce un mo­del­lo di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le;
g.
può isti­tui­re una com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li.
Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali  

1 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li è com­po­sto di esper­ti dei ser­vi­zi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, se­gna­ta­men­te de­gli Uf­fi­ci che pren­do­no par­te all’ese­cu­zio­ne, dei ser­vi­zi can­to­na­li, dell’en­te re­spon­sa­bi­le, del mon­do del­la scien­za e dell’eco­no­mia.

2 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li con­si­glia l’UF­SP in me­ri­to al­le que­stio­ni ine­ren­ti all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 12  

1 Le tas­se per gli esa­mi tec­ni­ci so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 6.

2 Gli emo­lu­men­ti per l’ese­cu­zio­ne del­le al­tre di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no cal­co­la­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20055 su­gli emo­lu­men­ti in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci.

Sezione 6: ...

Art. 136  

6 Abro­ga­to dal n. V 13 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 147  

7 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con ef­fet­to dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).

Art. 15 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ago­sto 2005.

Allegato 1 8

8 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

1.1

Proprietà fisico-
chimiche

Sapere spiegare i concetti fondamentali per
descrivere le proprietà dei gas (come ppm, punto di ebollizione, solubilità, limiti di esplosione,
temper
atura di auto-accensione).

1.2

Esposizione

Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).

1.3

Effetti

Sapere spiegare i termini e le loro relazioni
reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico;
reversibile, irreversibile; assorbimento,
distribuzione, metabolismo, eliminazione;
mutagenico, cancerogeno, tossico per la
riprod
uzione.

1.4

Tossicità da inalazione

Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo, con i relativi sintomi, e sugli animali domestici dei
fumiganti più importanti.

1.5

Dose-effetto

Sapere illustrare il principio dose-effetto o
concentrazione-effetto.

1.6

Rischio

Sapere spiegare la relazione fra pericolosità,
esposizione e rischio di una sostanza.

1.7

Ecologia

Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo.

1.8

Cicli

1.8.1
Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con le relative conseguenze.

1.8.2
Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.

1.9

Compatibilità
ambientale

Essere in grado di valutare i pesticidi nell’ottica della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

2.1

Leggi

Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle
direttive di cui bisogna tenere conto per
un’utilizzazione appropriata e sicura dei fumiganti (in particolare i relativi atti normativi delle
legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

2.2

Schede di dati
di sicurezza

Sapere indicare la struttura fondamentale e i
contenuti di schede di dati di sicurezza.

2.3

Autorità esecutive

Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1

Caratterizzazione
di proprietà pericolose

Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza

3.2

Scheda di dati
di sicurezza

Sapere spiegare e applicare i dati di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei fumiganti impiegati nell’azienda.

3.3

Analisi dei rischi

Sapere descrivere, per campi di impiego selezionati, i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone
interessate indirettamente o l’ambiente.

3.4

Misure organizzative

Sapere spiegare le misure organizzative da prendere prima di una fumigazione.

3.5

Misure tecniche
di sicurezza

Sapere spiegare le misure tecniche di sicurezza da prendere prima di una fumigazione.

3.6

Misure di protezione individuale

Sapere illustrare le misure di protezione individuale e l’impiego dell’equipaggiamento personale di
protezione (p. es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi).

3.7

Esami in materia di medicina del lavoro

Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alle
fumigazioni.

3.8

Aerazione dei locali trattati con fumiganti

Sapere descrivere come si procede all’aerazione dei locali trattati con fumiganti, tenendo conto degli effetti sull’ambiente circostante.

3.9

Sorveglianza

Sapere citare e illustrare le misure per monitorare le possibili esposizioni a gas.

3.10

Parametri

Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. valori MAK, valori BAT) e le loro relazioni reciproche.

3.11

Riutilizzazione

Sapere descrivere i controlli e le misure necessari prima di poter riutilizzare i locali, le attrezzature o le merci trattati con fumiganti.

3.12

Incidenti

Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i fumiganti, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.

3.13

Piano di emergenza e segnalazione delle
emergenze

Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per la segnalazione di un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

3.14

Precauzioni di pronto soccorso

Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati fumiganti.

3.15

Misure di pronto
soccorso

Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con fumiganti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di
emergenza.

3.16

Antidoto

Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di un esempio.

4 Impiego e smaltimento appropriati

4.1

Prodotti e procedimenti

Sapere spiegare i fumiganti e i procedimenti da prendere in considerazione per le merci da fumigare e descrivere gli effetti sulle merci così trattate.

4.2

Scelta di prodotti e
procedimenti,
calcolo del dosaggio

Sapere citare i criteri per la scelta del gas, dei
procedimenti e del dosaggio. Sapere citare i
parametri che influiscono sul dosaggio ed eseguire calcoli del dosaggio per le merci da trattare.

4.3

Conoscenze di edilizia

Sapere spiegare l’ermeticità ai gas degli elementi di separazione dei locali e i procedimenti di
sigillazione.

4.4

Tecnica di misurazione

Sapere descrivere i metodi di accertamento,
i procedimenti di misura e le loro applicazioni, citare i criteri per determinare la necessità
di misurazioni.

4.5

Documentazione

Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione.

4.6

Immagazzinamento

Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i prodotti chimici pericolosi.

4.7

Smaltimento

Sapere descrivere come vanno smaltiti i prodotti residui e i materiali di imballaggio o di supporto.

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1

Apparecchi

Sapere citare le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari più diffusi per le fumigazioni, nonché gli strumenti di misura e di rilevamento, spiegarne il funzionamento e gli scopi di impiego e menzionare le fonti di errore.

5.2

Manutenzione

Sapere spiegare la manutenzione e il controllo del funzionamento con l’ausilio delle istruzioni per l’uso.

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria con fumiganti, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell’esame.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

3 La durata totale dell’esame è al minimo di due e al massimo di dieci ore. La durata dell’esame per il rinnovo delle autorizzazioni speciali a tempo determinato di cui all’articolo 1 capoverso 3 può essere abbreviata.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4.0.

3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizza­zione speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Allegato 3 9

9 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).

(art. 6 cpv. 1 e 2)

Esperienza professionale sufficiente per l’impiego di anidride carbonica in impianti

1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita nell’ambito dell’impiego dell’anidride carbonica in impianti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE10.

2. Per esperienza professionale sufficiente per l’impiego di anidride carbonica in impianti si intende:

a.
un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni dalla data di presentazione della domanda;
b.
un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
c.
un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
d.
un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
e.
un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

a.
le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
b.
le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
c.
le mansioni di dirigente con incarichi nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’impresa, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

10 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

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