Ordinanza del DFI
concernente l’autorizzazione speciale per la lotta
antiparassitaria con fumiganti
(OLAFum)
del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
Sezione 1: Necessità e condizioni
Art. 1 Necessità e limitazione nel tempo
1 Chi utilizza uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:
- a.2
- ...
- b.
- acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;
- c.
- fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all’aperto;
- d.
- difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);
- e.
- ossido di etilene, escluso l’impiego in impianti di sterilizzazione per scopi medici;
- f.
- anidride carbonica in impianti.
2 Chi utilizza solo determinati fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a tali prodotti.
3 L’autorizzazione speciale è limitata a cinque anni; fanno eccezione le autorizzazioni speciali che limitano l’impiego al fumigante di cui al capoverso 1 lettera f.
2 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6221).
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
1 L’autorizzazione speciale è concessa a una persona che possiede le capacità e le conoscenze necessarie di cui all’allegato 1.
2 Se l’autorizzazione speciale è limitata secondo l’articolo 1 capoverso 2, sono necessarie capacità e conoscenze limitate in tal senso.
3 Quale attestazione delle capacità e conoscenze necessarie si intende il superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.
Sezione 2: Esame tecnico
Art. 3
1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
Art. 5 Autorizzazioni speciali equiparate
Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.
Art. 6 Esperienza professionale sufficiente
1 Un’esperienza professionale nell’impiego di anidride carbonica in impianti è considerata sufficiente se sono adempiti i requisiti di cui all’allegato 3.
2 L’UFSP riconosce, su richiesta, a una persona un’esperienza professionale sufficiente se gli vengono sottoposte pertinenti attestazioni scritte rilasciate in Svizzera, oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.3
3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di un’esperienza professionale sufficiente nell’ambito dell’impiego di anidride carbonica in impianti vale come autorizzazione speciale.
3 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 451).
Art. 7 Riconoscimento limitato
Se le capacità e le conoscenze riconosciute secondo gli articoli 4–6 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati all’articolo 1 capoverso 1, l’autorizzazione speciale è limitata di conseguenza.
Art. 7a Rifiuto del riconoscimento 4
1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 6 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.
4 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 451).
Sezione 4: Compiti degli organi competenti
Art. 8 Ente responsabile
1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.
2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- designa e sorveglia gli organi d’esame;
- b.
- coordina gli esami tecnici;
- c.
- tiene una statistica degli esami;
- d.
- presentare un rapporto annuale all’UFSP.
Art. 9 Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
- a.
- svolgono gli esami tecnici;
- b.
- designano gli esaminatori;
- c.
- rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
- d.
- comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio e rinnovo di autorizzazioni speciali;
- e.
- tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate o rinnovate;
- f.
- invitano i detentori di autorizzazioni speciali al rinnovo dell’autorizzazione speciale prima della scadenza della sua validità.
Art. 10 UFSP
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
- a.
- esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
- b.
- tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
- c.
- decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- d.
- rilascia su domanda un attestato dell’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’impiego di anidride carbonica in impianti;
- e.
- tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f.
- stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
- g.
- può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composto di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.
2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 5: Tasse, emolumenti
Art. 12
1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20055 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Sezione 6: ...
Art. 136
6 Abrogato dal n. V 13 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 147
7 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
Allegato 1 88 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).
8 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).
Capacità e conoscenze necessarie
1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia
2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori
3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute
4 Impiego e smaltimento appropriati
5 Apparecchi e loro uso appropriato
Allegato 2
Regolamento concernente gli esami tecnici
1 Oggetto
2 Svolgimento
3 Periodicità e lingua
4 Pubblicazione
5 Iscrizione
6 Tassa
7 Forma e durata
8 Mezzi ausiliari ammessi
9 Svolgimento degli esami orali
10 Valutazione
11 Esclusione
12 Rilascio dell’autorizzazione speciale
13 Diritto di consultazione
Allegato 3 99 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).
9 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).