Ordinanza del DATEC
concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego
di prodotti fitosanitari in settori particolari
(OASSP)
del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23
capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sulla riduzione dei rischi inerenti
ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
11 RS 814.81
Sezione 1: Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio
Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l’impiego professionale e commerciale di prodotti fitosanitari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge del 15 dicembre 200022 sui prodotti chimici nell’ambito della manutenzione di:
- a.
- impianti ferroviari, militari e sportivi;
- b.
- aree circostanti edifici residenziali, del terziario, commerciali, industriali e pubblici.
2 L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività di cui al capoverso 1.
3 Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un’autorizzazione speciale.
22 RS 813.1
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
1 L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1.
2 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.
Sezione 2: Esame tecnico
Art. 3
1 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2044937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore
1 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante in settori particolari mantengono la loro validità.
2 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
Sezione 4: Compiti degli organi competenti
Art. 7 Ente responsabile
1 L’ente responsabile per l’organizzazione degli esami tecnici secondo la presente ordinanza è il Centro svizzero di formazione per la protezione della natura e dell’ambiente (SANU).
2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- designa gli organi d’esame e vigila su di essi;
- b.
- coordina gli esami tecnici;
- c.
- tiene una statistica degli esami;
- d.
- redige un rapporto annuale destinato all’UFAM;
- e.
- offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.
Art. 8 Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
- a.
- si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b.
- offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
- c.
- designano gli esaminatori;
- d.
- rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
- e.
- notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f.
- tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.
Art. 9 UFAM
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
- a.
- nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b.
- esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
- c.
- tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
- d.
- decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e.
- tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f.
- definisce un modello per l’autorizzazione speciale.
Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
1 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:
- a.
- l’UFAM;
- b.
- l’Ufficio federale della sanità pubblica;
- bbis.4
- l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- c.
- l’Ufficio federale dell’agricoltura;
- d.
- la Segreteria di Stato dell’economia5;
- e.
- l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- f.
- le autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
- g.
- l’ente responsabile;
- h.
- le Ferrovie federali svizzere e le ferrovie con concessione federale;
- i.
- l’Associazione svizzera dei portinai;
- j.6
- l’associazione scienceindustries.
2 L’UFAM presiede la commissione.
3 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.
4 Introdotta dal n. I 2 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2044937).
6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).
Sezione 5: Tasse, emolumenti
Art. 11
1 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 200573 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
73 RS 813.153.1
Sezione 6: …
Art. 128
8 Abrogato dal n. I 2 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007, con effetto dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).
Sezione 7: Entrata in vigore
Art. 13
La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.
Allegato 1 99 Aggiornato dal n. I 2 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).
9 Aggiornato dal n. I 2 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).