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Ordinanza del DATEC
concernente l’autorizzazione speciale
per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale
(OASEF)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23
capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione  

1 Un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za con­sen­te l’im­pie­go pro­fes­sio­na­le e com­mer­cia­le di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 1 let­te­ra e del­la leg­ge del 15 di­cem­bre 200022 sui pro­dot­ti chi­mi­ci:

a.
nel bo­sco e in una fa­scia lar­ga tre me­tri lun­go il suo mar­gi­ne;
b.
in col­tu­re di al­be­ri di Na­ta­le e vi­vai fo­re­sta­li al di fuo­ri del bo­sco;
c.
su le­gna­me de­po­si­ta­to all’aper­to al di fuo­ri del bo­sco pri­ma del ta­glio in se­ghe­ria;
d.
nell’am­bi­to del­la ma­nu­ten­zio­ne di im­pian­ti fer­ro­via­ri, mi­li­ta­ri e spor­ti­vi e del­le aree cir­co­stan­ti edi­fi­ci re­si­den­zia­li, del ter­zia­rio, com­mer­cia­li, in­du­stria­li e pub­bli­ci.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le con­sen­te inol­tre di im­par­ti­re istru­zio­ni ad al­tre per­so­ne nell’am­bi­to del­le at­ti­vi­tà di cui al ca­po­ver­so 1.

3 Su in­ca­ri­co di ter­zi, le per­so­ne che non pos­sie­do­no un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le pos­so­no im­pie­ga­re pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri sol­tan­to se so­no o so­no sta­te istrui­te sul po­sto da un ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è con­ces­sa al­le per­so­ne in pos­ses­so del­le ca­pa­ci­tà e del­le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1.

2 Il pos­ses­so del­le co­no­scen­ze e del­le ca­pa­ci­tà ne­ces­sa­rie è at­te­sta­to dal su­pe­ra­men­to di un esa­me tec­ni­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3  

1 L’esa­me tec­ni­co ser­ve a sta­bi­li­re se i can­di­da­ti pos­sie­da­no le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze che, se­con­do l’al­le­ga­to 1, so­no ne­ces­sa­rie ai fi­ni del ri­la­scio di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

2 L’esa­me tec­ni­co è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale  

1 Un de­ter­mi­na­to di­plo­ma è con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se è con­for­me ai re­qui­si­ti de­fi­ni­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM)3 de­ci­de in me­ri­to all’equi­va­len­za dei di­plo­mi su do­man­da di una scuo­la o di un isti­tu­to di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

3 Al­la do­man­da de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti il pia­no di stu­di e il re­go­la­men­to d’esa­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di di­plo­ma re­la­ti­vo a una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te ha va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

3 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RU 20044937). Di det­ta mo­di­fi­ca è sta­to te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore  

1 Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re per l’im­pie­go di pro­dot­ti per il trat­ta­men­to del­le pian­te nell’eco­no­mia fo­re­sta­le man­ten­go­no la lo­ro va­li­di­tà.

2 Gli esa­mi ri­co­no­sciu­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re co­me equi­va­len­ti a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le han­no va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te in Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) e dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS) so­no equi­pa­ra­te a quel­le emes­se in Sviz­ze­ra.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Ente responsabile  

1 L’en­te re­spon­sa­bi­le per l’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli esa­mi tec­ni­ci se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za è co­sti­tui­to:

a.
dal Cen­tro di for­ma­zio­ne fo­re­sta­le di Lyss;
b.
dal Cen­tro di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le di Ma­ien­feld.

2 L’en­te re­spon­sa­bi­le ha se­gna­ta­men­te i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
de­si­gna gli or­ga­ni d’esa­me e vi­gi­la su di es­si;
b.
coor­di­na gli esa­mi tec­ni­ci;
c.
tie­ne una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi;
d.
re­di­ge un rap­por­to an­nua­le de­sti­na­to all’UFAM;
e.
of­fre, all’oc­cor­ren­za, pos­si­bi­li­tà di pre­pa­ra­zio­ne agli esa­mi tec­ni­ci.
Art. 8 Organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me han­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
si oc­cu­pa­no del­lo svol­gi­men­to de­gli esa­mi tec­ni­ci;
b.
of­fro­no cor­si di pre­pa­ra­zio­ne d’in­te­sa con l’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
de­si­gna­no gli esa­mi­na­to­ri;
d.
ri­la­scia­no le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li do­po il su­pe­ra­men­to dell’esa­me tec­ni­co;
e.
no­ti­fi­ca­no all’en­te re­spon­sa­bi­le il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
f.
ten­go­no un elen­co non pub­bli­co del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li da es­si ri­la­scia­te.
Art. 9 UFAM  

L’UFAM ha i se­guen­ti com­pi­ti e le se­guen­ti at­tri­bu­zio­ni:

a.
no­mi­na una com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
b.
eser­ci­ta la vi­gi­lan­za sull’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
tie­ne un elen­co de­gli or­ga­ni d’esa­me de­si­gna­ti dall’en­te re­spon­sa­bi­le;
d.
de­ci­de in me­ri­to al­le do­man­de di ri­co­no­sci­men­to di di­plo­mi equi­va­len­ti e tie­ne un elen­co dei di­plo­mi ri­co­no­sciu­ti co­me equi­va­len­ti;
e.
tie­ne un elen­co non pub­bli­co del­le mi­su­re de­ci­se dal­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 o l’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 5 ORR­P­Chim;
f.
de­fi­ni­sce un mo­del­lo per l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.
Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali  

1 Nel­la com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li so­no rap­pre­sen­ta­ti i se­guen­ti uf­fi­ci am­mi­ni­stra­ti­vi e le se­guen­ti or­ga­niz­za­zio­ni:

a.
l’UFAM;
b.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca;
c.
la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia4;
d.
l’Isti­tu­to na­zio­na­le sviz­ze­ro di as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni;
e.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra;
f.
il Po­li­tec­ni­co fe­de­ra­le di Zu­ri­go;
g.
l’Isti­tu­to fe­de­ra­le di ri­cer­ca per la fo­re­sta, la ne­ve e il pae­sag­gio;
h.
le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 ORR­P­Chim;
i.
il Cen­tro di for­ma­zio­ne fo­re­sta­le di Lyss;
j.
il Cen­tro di for­ma­zio­ne fo­re­sta­le di Ma­ien­feld;
k.5
Ho­ch­schu­le für Agrar-, For­st- und Le­ben­smit­tel­wis­sen­schaf­ten, di­par­ti­men­to Wald­wis­sen­schaf­ten;
l.
Eco­no­mia fo­re­sta­le as­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra.

2 L’UFAM pre­sie­de la com­mis­sio­ne.

3 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li for­ni­sce con­su­len­za all’UFAM per le que­stio­ni con­cer­nen­ti l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

4 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 20044937).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 3 dell’O del DA­TEC del 5 giu. 2015, in vi­go­re dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11  

1 Le tas­se d’iscri­zio­ne agli esa­mi tec­ni­ci so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 6.

2 Gli emo­lu­men­ti ri­scos­si dall’UFAM per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no di­sci­pli­na­ti nell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20056 su­gli emo­lu­men­ti in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci.

Sezione 6: ...

Art. 127  

7 Abro­ga­to dal n. I 3 dell’O del DA­TEC del 26 gen. 2007, con ef­fet­to dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1º ago­sto 2005.

Allegato 1 8

8 Aggiornato dal n. I 3 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

1.1
Termini

saper spiegare i termini: ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione, organismo nonché tossicità, ecotossicità, sostanze e preparati nocivi per la salute;

1.2
Esempi

saper indicare esempi di ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo relativi al suo campo di attività nonché esempi di pericoli per l’uomo e l’ambiente legati ai prodotti fitosanitari;

1.3
Termini tecnici

saper spiegare termini tecnici come erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematicidi;

1.4
Esposizione

saper spiegare le vie di assorbimento delle sostanze nel corpo umano (orale, dermale, inalativa);

1.5
Effetti
1.5.1
saper spiegare i termini: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione;
1.5.2
saper spiegare i termini: cancerogeno, mutageno, pericoloso per la riproduzione;
1.6
Dose–effetto

saper spiegare il principio dose–effetto;

1.7
Cicli

saper rappresentare i cicli ecologici ricorrendo a un esempio e illustrare le possibili perturbazioni del principio del ciclo con le relative conseguenze;

1.8
Flussi energetici e di sostanze
1.8.1
saper comparare il flusso energetico e i flussi di sostanze presenti in un ecosistema naturale con quelli presenti in un ecosistema forestale;
1.8.2
saper descrivere il comportamento dei prodotti fitosanitari nella catena alimentare e nell’ambiente e citare le proprietà delle sostanze o le condizioni ambientali importanti al riguardo;
1.9
Regolazione

saper spiegare i meccanismi naturali di regolazione (ad es. relazioni fra organismi utili e organismi
dannosi) ricorrendo a esempi concreti;

1.10
Specie

saper riconoscere l’importanza della diversità e della struttura delle specie nella natura;

1.11
Flora concomitante

saper descrivere l’utilità e i danni della flora concomitante e discuterne.

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

2.1
Principio di precauzione

saper illustrare il principio di precauzione ricorrendo a esempi (in particolare nell’ambito della selvicoltura naturalistica);

2.2
Principio di causalità

saper illustrare il principio di causalità e il termine costi esterni ricorrendo a esempi;

2.3
Leggi

saper spiegare gli scopi e i contenuti essenziali dei principali atti legislativi che concernono l’impiego di prodotti fitosanitari;

2.4
Divieti

saper elencare le limitazioni e i divieti concernenti l’impiego di prodotti fitosanitari e descrivere il comportamento corretto per non contravvenire a dette prescrizioni;

2.5
Organi ufficiali

saper indicare gli organi ufficiali competenti per le questioni giuridiche e tecniche e per gli incidenti.

3 Misure per la protezione dell’ambiente e della salute

3.1
Misure precauzionali

saper elencare e mettere in pratica le più importanti misure da adottare in caso di impiego di prodotti fitosanitari per proteggere l’ambiente e prevenire i danni alla salute (incidenti, malattie);

3.2
Pericoli sul posto di lavoro
3.2.1
saper indicare i diversi pericoli sul posto di lavoro;
3.2.2
saper scegliere l’equipaggiamento personale di protezione adeguato, saperlo impiegare e assicurarne la manutenzione;
3.2.3
saper descrivere metodi di lavoro e apparecchi ergonomici e, allo scopo di facilitare il lavoro, saper impiegare strumenti tecnici ausiliari conformi allo stato della tecnica;
3.2.4
saper indicare i requisiti particolari previsti per la protezione di donne incinte o allattanti nonché le misure necessarie;
3.2.5
saper pianificare le misure necessarie per superare situazioni di emergenza;
3.2.6
saper descrivere i provvedimenti necessari da adottare in caso di incidente e prestare il primo soccorso;
3.3
Organismi dannosi
3.3.1
saper descrivere le misure preventive volte a evitare i problemi causati dagli organismi dannosi;
3.3.2
saper riconoscere i più importanti tipi di erbacce, malattie e parassiti nonché i quadri patologici ad essi legati, ricorrendo all’impiego di mezzi ausiliari come ad esempio libri di classificazione, promemoria degli istituti di ricerca e dei servizi di consulenza;
3.3.3
saper spiegare, nella misura necessaria a valutare l’importanza degli interventi fito­sanitari, la struttura e il modo di vivere degli organismi dannosi;
3.4
Organismi utili
3.4.1
saper riconoscere, ricorrendo all’impiego di mezzi ausiliari, i principali organismi utili (nei vari stadi) e spiegarne l’importanza;
3.4.2
saper spiegare, nella misura necessaria a valutare l’importanza degli interventi fito­sanitari, la struttura e il modo di vivere degli organismi utili;
3.5
Soglia dei danni
3.5.1
saper spiegare con esempi concreti la relazione infestazione–danno–perdita e la nozione di soglia d’intervento;
3.5.2
saper descrivere le varie possibilità per verificare il tasso di infestazione;
3.5.3
saper stabilire, per quanto possibile e in base a documenti, se per un dato tasso di infestazione il limite di tolleranza sia stato superato e quale sia la misura di lotta indicata;
3.6
Prevenzione e impiego mirato
3.6.1
saper spiegare l’importanza della selvicoltura naturalistica e delle misure preventive adeguate nell’ambito della gestione forestale per una protezione sostenibile della foresta;
3.6.2
saper spiegare le condizioni necessarie per una protezione fitosanitaria «mirata» (momento dell’impiego, applicazione selettiva, impiego di prodotti selettivi);
3.6.3 s
aper elencare i vantaggi e gli svantaggi di diverse misure di lotta e valutarle in base alla loro compatibilità ambientale e alla loro efficacia;
3.7
Metodi non chimici

saper elencare i più importanti metodi meccanici, biologici e biotecnici di regolazione degli organismi dannosi, delle malattie e delle erbacce e descriverne le possibilità d’impiego (vantaggi e svantaggi) e le modalità d’azione sulla base di documenti;

3.8
Effetti collaterali e comportamento nell’ambiente
3.8.1
saper indicare le misure che permettono di evitare gli effetti collaterali indesiderati dei prodotti fitosanitari (ad es. per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, gli intervalli fra le applicazioni, il momento del trattamento, la deriva, la pulizia degli apparecchi);
3.8.2
saper indicare i diversi modi in cui i prodotti fitosanitari possono infiltrarsi nelle acque di superficie e nelle falde sotterranee e mostrare come bisogna procedere per evitare tale inquinamento;
3.8.3
saper spiegare perché l’uso di prodotti fito­sanitari è vietato sui sentieri, lungo i loro margini e sugli spiazzi;
3.9
Supporti decisionali

saper elencare e valutare importanti supporti decisionali relativi alle misure di lotta (ad es. servizio di consulenza, raccomandazioni sulla protezione fitosanitaria, istituti di ricerca, Internet, letteratura specializzata);

3.10
Esecuzione

saper descrivere, in base a supporti decisionali, le misure di lotta diretta contro i più importanti organismi dannosi, la loro esecuzione adeguata e corretta nonché le necessarie misure precauzionali.

4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati

4.1
Caratterizzazione delle proprietà pericolose di prodotti chimici

saper spiegare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato della segnaletica di pericolo e di sicurezza;

4.2
Scheda di dati di sicurezza

saper spiegare e impiegare i dati contenuti in una scheda di dati di sicurezza, e in particolare gli aspetti fondamentali riguardanti il deposito, l’impiego e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari usati nell’azienda;

4.3
Modalità d’azione
4.3.1
saper determinare, in base a supporti decisionali, la modalità d’azione (ad es. sistemica, per traslocazione, per contatto, ovicida, per ingestione, esca, regolatore della crescita) dei prodotti fitosanitari;
4.3.2
saper spiegare i termini: azione superficiale, azione sistemica e azione profonda riferiti agli insetticidi;
4.3.3
saper spiegare le modalità d’azione degli erbicidi di contatto e degli erbicidi fogliari e radicolari che agiscono per traslocazione;
4.4
Valutazione
4.4.1
saper scegliere, in base a supporti decisionali, i prodotti fitosanitari adatti per un determinato scopo e valutarli in funzione di un loro impiego mirato;
4.4.2
saper spiegare i vantaggi e gli svantaggi di diversi gruppi di fungicidi sulla base del loro assorbimento da parte della pianta e del loro trasporto all’interno di essa;
4.4.3
saper riconoscere l’impiego, le sostanze attive e la classificazione dei prodotti fitosanitari in base all’etichetta e alle istruzioni per l’uso;
4.5
Selettività/effetti collaterali
4.5.1
saper descrivere, in base a documenti, lo spettro d’azione dei prodotti fitosanitari (ad es. compatibilità con gli organismi utili);
4.5.2
saper elencare gli effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, dei prodotti fitosanitari (ad es. inquinamento dell’aria in seguito a evaporazione, alterazione di equilibri ecologici, deriva);
4.6
Resistenza

saper spiegare il problema della resistenza e trarne le conseguenze per la scelta e l’impiego di prodotti fitosanitari;

4.7
Degradabilità/ comportamento nell’ambiente
4.7.1
saper valutare, con l’aiuto di supporti decisionali, i prodotti fitosanitari in base alla loro degradabilità e al loro comportamento nell’ambiente;
4.7.2
saper indicare, ricorrendo a supporti decisionali, principi attivi o prodotti soggetti a dilavamento, vietati nelle zone di protezione delle acque o poco degradabili nel terreno;
4.8
Scelta dei prodotti

saper scegliere, in base a supporti decisionali, i prodotti fitosanitari adatti a regolare la crescita dei principali organismi dannosi, tenendo conto delle modalità d’azione, della selettività e del comportamento nell’ambiente;

4.9
Impiego

saper preparare correttamente i prodotti fitosanitari in base alle indicazioni che figurano sull’etichetta, alle istruzioni per l’uso o ad altri documenti, calcolarne la quantità necessaria e il dosaggio ed elencarne le limitazioni o i divieti d’impiego;

4.10
Immagaz-
zinamento

saper descrivere come si immagazzinano in modo corretto e sicuro i prodotti fitosanitari;

4.11
Smaltimento

saper descrivere il procedimento ecologicamente corretto per smaltire i residui di prodotti fitosanitari e di poltiglia, l’acqua di risciacquo e gli imballaggi;

4.12
Documentazione del trattamento e dei controlli

saper elencare i dati e i parametri di controllo necessari per la documentazione.

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1
Impiego mirato

saper elencare i diversi metodi di impiego dei prodotti fitosanitari e valutarli in base alla loro compatibilità ambientale;

5.2
Apparecchi

saper elencare i principali apparecchi per l’applicazione di prodotti fitosanitari, descriverne il funzionamento e spiegarne i vantaggi e gli svantaggi;

5.3
Ugelli
5.3.1
saper indicare i diversi tipi di ugelli e le loro caratteristiche principali (idoneità);
5.3.2
saper spiegare in che modo la grandezza degli ugelli e la pressione influiscono sulla grandezza, sulla deriva e sulla penetrazione delle gocce di poltiglia;
5.4
Dosaggio

saper determinare, con l’aiuto di mezzi ausiliari (tabelle), la quantità corretta da applicare (dosaggio, concentrazione, quantità della poltiglia) per i diversi tipi di apparecchi;

5.5
Deriva

saper indicare i provvedimenti e le condizioni meteorologiche necessari per evitare che il prodotto applicato derivi o evapori;

5.6
Resti di poltiglia

saper spiegare come si possono evitare resti di poltiglia;

5.7
Funzionamento e manutenzione degli apparecchi
5.7.1
saper spiegare ed eseguire, ricorrendo alle istruzioni per l’uso e con un esempio, la manutenzione di un apparecchio e il controllo del suo funzionamento;
5.7.2
saper descrivere come si procede allo svuotamento e alla pulizia di uno spruzzatore;
5.8
Impostazione

saper descrivere, con l’aiuto delle istruzioni per l’uso, come impostare l’apparecchio per una data quantità di prodotto o saper indicare la quantità applicata;

5.9
Distribuzione del prodotto
5.9.1
saper spiegare come si deve procedere per verificare che la distribuzione del prodotto sia quella voluta e, se del caso, come garantirla con correzioni adeguate;
5.9.2
saper indicare le cause di una cattiva distribuzione del prodotto.

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti sanitari nell’economia forestale, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

1 Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

2 In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

1 L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

2 La durata minima dell’esame è di due ore e quella massima di quattro ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

2 L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

3 Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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