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Ordinanza del DATEC
concernente l’autorizzazione speciale
per l’impiego di prodotti per la protezione del legno
(OASL)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23
capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione  

1 Un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za con­sen­te l’im­pie­go pro­fes­sio­na­le e com­mer­cia­le di pro­dot­ti per la pro­te­zio­ne del le­gno se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d del­la leg­ge del 15 di­cem­bre 20002 sui pro­dot­ti chi­mi­ci (LP­Chim) ai fi­ni del trat­ta­men­to del le­gna­me a par­ti­re dal ta­glio in se­ghe­ria e dei pro­dot­ti del le­gno.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le con­sen­te inol­tre di trat­ta­re il le­gna­me ab­bat­tu­to con pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 1 let­te­ra e LP­Chim pri­ma del ta­glio in se­ghe­ria.

3 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le con­sen­te inol­tre di im­par­ti­re istru­zio­ni ad al­tre per­so­ne nell’am­bi­to del­le at­ti­vi­tà di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2.

4 Le per­so­ne che non pos­sie­do­no un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le pos­so­no eser­ci­ta­re le at­ti­vi­tà di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 sol­tan­to se so­no o so­no sta­te istrui­te sul po­sto da un ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è con­ces­sa al­le per­so­ne in pos­ses­so del­le ca­pa­ci­tà e del­le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1.

2 Il pos­ses­so del­le co­no­scen­ze e del­le ca­pa­ci­tà ne­ces­sa­rie è at­te­sta­to dal su­pe­ra­men­to di un esa­me tec­ni­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3  

1 L’esa­me tec­ni­co ser­ve a sta­bi­li­re se i can­di­da­ti pos­sie­da­no le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze che, se­con­do l’al­le­ga­to 1, so­no ne­ces­sa­rie ai fi­ni del ri­la­scio di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

2 L’esa­me tec­ni­co è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale  

1 Un de­ter­mi­na­to di­plo­ma è con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se è con­for­me ai re­qui­si­ti de­fi­ni­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM)3 de­ci­de in me­ri­to all’equi­va­len­za dei di­plo­mi su do­man­da di una scuo­la o di un isti­tu­to di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

3 Al­la do­man­da de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti il pia­no di stu­di e il re­go­la­men­to d’esa­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di di­plo­ma re­la­ti­vo a una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te ha va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

3 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RS 170.512.1). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore  

1 Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re per l’im­pie­go di pro­dot­ti per la pro­te­zio­ne del le­gno man­ten­go­no la lo­ro va­li­di­tà.

2 Gli esa­mi ri­co­no­sciu­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re co­me equi­va­len­ti a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le han­no va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te in Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) e dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS) so­no equi­pa­ra­te a quel­le emes­se in Sviz­ze­ra.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Ente responsabile  

1 L’en­te re­spon­sa­bi­le per l’or­ga­niz­za­zio­ne e lo svol­gi­men­to de­gli esa­mi tec­ni­ci è la Scuo­la uni­ver­si­ta­ria pro­fes­sio­na­le ber­ne­se di ar­chi­tet­tu­ra, ge­nio ci­vi­le e le­gno.4

2 L’en­te re­spon­sa­bi­le ha se­gna­ta­men­te i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
de­si­gna gli or­ga­ni d’esa­me e vi­gi­la su di es­si;
b.
coor­di­na gli esa­mi tec­ni­ci;
c.
tie­ne una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi;
d.
re­di­ge un rap­por­to an­nua­le de­sti­na­to all’UFAM;
e.
of­fre, all’oc­cor­ren­za, pos­si­bi­li­tà di pre­pa­ra­zio­ne agli esa­mi tec­ni­ci.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 15 dic. 2011, in vi­go­re dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

Art. 8 Organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me han­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
si oc­cu­pa­no del­lo svol­gi­men­to de­gli esa­mi tec­ni­ci;
b.
of­fro­no cor­si di pre­pa­ra­zio­ne d’in­te­sa con l’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
de­si­gna­no gli esa­mi­na­to­ri;
d.
ri­la­scia­no le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li do­po il su­pe­ra­men­to dell’esa­me tec­ni­co;
e.
no­ti­fi­ca­no all’en­te re­spon­sa­bi­le il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
f.
ten­go­no un elen­co non pub­bli­co del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li da es­si ri­la­scia­te.
Art. 9 UFAM  

L’UFAM ha i se­guen­ti com­pi­ti e le se­guen­ti at­tri­bu­zio­ni:

a.5
...
b.
eser­ci­ta la vi­gi­lan­za sull’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
tie­ne un elen­co de­gli or­ga­ni d’esa­me de­si­gna­ti dall’en­te re­spon­sa­bi­le;
d.
de­ci­de in me­ri­to al­le do­man­de di ri­co­no­sci­men­to di di­plo­mi equi­va­len­ti e tie­ne un elen­co dei di­plo­mi ri­co­no­sciu­ti co­me equi­va­len­ti;
e.
tie­ne un elen­co non pub­bli­co del­le mi­su­re de­ci­se dal­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 o l’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 5 ORR­P­Chim;
f.
de­fi­ni­sce un mo­del­lo per l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

5 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DA­TEC del 15 dic. 2011, con ef­fet­to dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

Art. 106  

6 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 15 dic. 2011, con ef­fet­to dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11  

1 Le tas­se d’iscri­zio­ne agli esa­mi tec­ni­ci so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 6.

2 Gli emo­lu­men­ti ri­scos­si dall’UFAM per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no di­sci­pli­na­ti nell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 200573 su­gli emo­lu­men­ti in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci.

Sezione 6: ...

Art. 128  

8 Abro­ga­to dal n. I 4 dell’O del DA­TEC del 26 gen. 2007 con­cer­nen­te la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in re­la­zio­ne con la ri­for­ma dell’or­ga­niz­za­zio­ne giu­di­zia­ria fe­de­ra­le (RU 2007 357).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1º ago­sto 2005.

Allegato 1 9

9 Aggiornato dal n. I 4 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:

biotopo e biocenosi
specie e individuo
caratteristiche e dinamica di una popolazione
organizzazione della biocenosi (interazione, diversità delle specie)
cicli delle sostanze (catena alimentare e reti alimentari) e flussi ener­getici

1.2 Saper descrivere la biologia di importanti organismi che vivono nel legno

1.3 Saper valutare il comportamento dei prodotti per la protezione del legno nell’ambiente e i loro effetti sugli ecosistemi

1.4 Saper spiegare il principio di precauzione e indicare le principali misure

1.5 Saper valutare quando è necessario effettuare trattamenti chimici (soglia ecologica ed economica dei danni, protezione integrata delle piante)

1.6 Tossicologia:

saper indicare le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
saper spiegare i seguenti termini tossicologici: locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione
tossicità di importanti prodotti per la protezione del legno: saper spiegare l’effetto sull’uomo e i relativi sintomi

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali per il commercio e l’impiego dei prodotti per la protezione del legno

2.2 Saper elencare le condizioni che autorizzano al commercio e all’impiego dei prodotti per la protezione del legno:

autorizzazione d’immissione sul mercato
autorizzazione speciale

2.3 Saper spiegare le limitazioni e i divieti concernenti l’impiego dei prodotti per la protezione del legno

2.4 Saper indicare il campo d’applicazione delle varie autorizzazioni speciali

2.5 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti

2.6 Saper spiegare i principi fondamentali della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1 Conoscere a fondo le misure necessarie per tutelare l’ambiente e l’uomo in caso di impiego di prodotti per la protezione del legno

3.2 Saper descrivere le regole di comportamento da rispettare in caso di trasporto o deposito di prodotti per la protezione del legno

3.3 Saper descrivere il giusto comportamento in caso di inquinamento dell’ambiente

3.4 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soc­corso

4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati

4.1 Saper valutare i principali prodotti e i loro principi attivi

4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi metodi d’impiego

4.3 Comprendere e saper applicare i dati riportati sulle etichette e nelle istruzioni per l’uso (dichiarazione dei principi attivi, caratterizzazione, pittogrammi di pericolo, segnaletica di pericoli e di sicurezza)

4.4 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i rifiuti (resti di prodotti per la protezione del legno, recipienti che li hanno contenuti e legno trattato)

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1 Saper valutare l’opportunità di impiegare determinati apparecchi

5.2 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

1 Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

2 In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

1 L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

2 La durata minima dell’esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

2 L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media
di 4,0.

3 Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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