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Ordinanza del DATEC
concernente l’autorizzazione speciale
per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti
(OASPR)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2020)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23
capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Necessità dell’autorizzazione speciale  

1 Chiun­que uti­liz­zi a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le o com­mer­cia­le pro­dot­ti re­fri­ge­ran­ti se­con­do l’al­le­ga­to 2.10 nu­me­ro 1 ca­po­ver­so 1 ORR­P­Chim per la fab­bri­ca­zio­ne, l’in­stal­la­zio­ne, la ma­nu­ten­zio­ne o lo smal­ti­men­to di ap­pa­rec­chi o im­pian­ti che ser­vo­no per la re­fri­ge­ra­zio­ne, la cli­ma­tiz­za­zio­ne o la pro­du­zio­ne di ca­lo­re ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

1bis L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le è li­mi­ta­ta a uno dei se­guen­ti cam­pi d’ap­pli­ca­zio­ne:

a.
im­pian­ti di re­fri­ge­ra­zio­ne uti­liz­za­ti in vei­co­li stra­da­li, mac­chi­ne agri­co­le o edi­li;
b.
al­tri ap­pa­rec­chi e im­pian­ti che ser­vo­no per la re­fri­ge­ra­zio­ne, la cli­ma­tiz­za­zio­ne o la pro­du­zio­ne di ca­lo­re.2

2 Nel­le azien­de in cui vie­ne svol­ta un’at­ti­vi­tà se­con­do il ca­po­ver­so 1, al­me­no una del­le per­so­ne re­spon­sa­bi­li de­ve pos­se­de­re un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le per il re­la­ti­vo cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne. Se i pro­dot­ti re­fri­ge­ran­ti so­no uti­liz­za­ti al di fuo­ri dell’area azien­da­le, de­ve es­se­re pre­sen­te al­me­no una per­so­na in pos­ses­so di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le per il re­la­ti­vo cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne.3

2 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1bis let­te­ra a è con­ces­sa al­le per­so­ne in pos­ses­so del­le ca­pa­ci­tà e del­le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 1 e 2. L’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1bis let­te­ra b è con­ces­sa al­le per­so­ne in pos­ses­so del­le ca­pa­ci­tà e del­le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 1 e 3.4

2 Il pos­ses­so del­le co­no­scen­ze e del­le ca­pa­ci­tà ne­ces­sa­rie è at­te­sta­to dal su­pe­ra­men­to di un esa­me tec­ni­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 3.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3  

1 L’esa­me tec­ni­co ser­ve a sta­bi­li­re se i can­di­da­ti pos­sie­da­no le ca­pa­ci­tà e le co­no­scen­ze che, se­con­do l’al­le­ga­to 1, so­no ne­ces­sa­rie ai fi­ni del ri­la­scio di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

2 L’esa­me tec­ni­co è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale  

1 Un de­ter­mi­na­to di­plo­ma è con­si­de­ra­to equi­va­len­te a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se è con­for­me ai re­qui­si­ti de­fi­ni­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM)5 de­ci­de in me­ri­to all’equi­va­len­za dei di­plo­mi su do­man­da di una scuo­la o di un isti­tu­to di for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le.

3 Al­la do­man­da de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti il pia­no di stu­di e il re­go­la­men­to d’esa­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di di­plo­ma re­la­ti­vo a una for­ma­zio­ne ri­co­no­sciu­ta co­me equi­va­len­te ha va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

5 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RU 20044937). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore  

1 Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re per l’im­pie­go di pro­dot­ti re­fri­ge­ran­ti man­ten­go­no la lo­ro va­li­di­tà.

2 Gli esa­mi ri­co­no­sciu­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re co­me equi­va­len­ti a un’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le han­no va­lo­re di au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate  

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li ri­la­scia­te in Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) e dell’As­so­cia­zio­ne eu­ro­pea di li­be­ro scam­bio (AELS) so­no equi­pa­ra­te a quel­le emes­se in Sviz­ze­ra.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Enti responsabili 6  

1 Gli en­ti re­spon­sa­bi­li per l’or­ga­niz­za­zio­ne e lo svol­gi­men­to de­gli esa­mi tec­ni­ci pre­vi­sti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no:

a.
nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1bis let­te­ra a, l’Unio­ne pro­fes­sio­na­le sviz­ze­ra dell’au­to­mo­bi­le;
b.
nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1bis let­te­ra b, l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra del­la tec­ni­ca del fred­do.

2 Gli en­ti re­spon­sa­bi­li han­no se­gna­ta­men­te i se­guen­ti com­pi­ti nel pro­prio am­bi­to di com­pe­ten­za:

a.
de­si­gna­no gli or­ga­ni d’esa­me e vi­gi­la­no su di es­si;
b.
coor­di­na­no gli esa­mi tec­ni­ci;
c.
ten­go­no una sta­ti­sti­ca de­gli esa­mi;
d.
re­di­go­no un rap­por­to an­nua­le de­sti­na­to all’UFAM;
e.
of­fro­no, all’oc­cor­ren­za, la pos­si­bi­li­tà ai can­di­da­ti di pre­pa­rar­si agli esa­mi tec­ni­ci.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 8 Organi d’esame  

Gli or­ga­ni d’esa­me han­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
si oc­cu­pa­no del­lo svol­gi­men­to de­gli esa­mi tec­ni­ci;
b.
of­fro­no cor­si di pre­pa­ra­zio­ne d’in­te­sa con l’en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
de­si­gna­no gli esa­mi­na­to­ri;
d.
ri­la­scia­no le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li do­po il su­pe­ra­men­to dell’esa­me tec­ni­co;
e.
no­ti­fi­ca­no all’en­te re­spon­sa­bi­le il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
f.
ten­go­no un elen­co non pub­bli­co del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li da es­si ri­la­scia­te.
Art. 9 UFAM  

L’UFAM ha i se­guen­ti com­pi­ti e le se­guen­ti at­tri­bu­zio­ni:

a.
no­mi­na una com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li;
b.7
eser­ci­ta la vi­gi­lan­za su­gli en­ti re­spon­sa­bi­li;
c.8
tie­ne un elen­co de­gli or­ga­ni d’esa­me de­si­gna­ti da­gli en­ti re­spon­sa­bi­li;
d.
de­ci­de in me­ri­to al­le do­man­de di ri­co­no­sci­men­to di di­plo­mi equi­va­len­ti e tie­ne un elen­co dei di­plo­mi ri­co­no­sciu­ti co­me equi­va­len­ti;
e.
tie­ne un elen­co non pub­bli­co del­le mi­su­re de­ci­se dal­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 o l’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 5 ORR­P­Chim;
f.
de­fi­ni­sce un mo­del­lo per l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali  

1 Nel­la com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li so­no rap­pre­sen­ta­ti i se­guen­ti uf­fi­ci am­mi­ni­stra­ti­vi e le se­guen­ti or­ga­niz­za­zio­ni:

a.
l’UFAM;
b.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca;
c.9
la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia;
d.
l’Isti­tu­to na­zio­na­le sviz­ze­ro di as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni;
e.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del con­su­mo;
f.
le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve can­to­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 ORR­P­Chim;
g.
l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra del­la tec­ni­ca del fred­do;
h.10
l’As­so­cia­zio­ne pro­fes­sio­na­le sviz­ze­ra del­le pom­pe di ca­lo­re;
i.
l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra dei fab­bri­can­ti e for­ni­to­ri di elet­tro­do­me­sti­ci;
j.11
scien­cein­du­stries;
k.
l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra dei tra­spor­ta­to­ri stra­da­li ASTAG;
l.12
l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra e del Lie­ch­ten­stein del­la tec­ni­ca del­la co­stru­zio­ne (suis­se­tec);
m.13
l’As­so­cia­zio­ne de­gli im­por­ta­to­ri sviz­ze­ri di au­to­mo­bi­li (au­to-sch­weiz);
n.14
l’Unio­ne pro­fes­sio­na­le sviz­ze­ra dell’au­to­mo­bi­le.

2 L’UFAM pre­sie­de la com­mis­sio­ne.

3 La com­mis­sio­ne per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li for­ni­sce con­su­len­za all’UFAM per le que­stio­ni con­cer­nen­ti l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

14 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del DA­TEC del 20 dic. 2019, in vi­go­re dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11  

1 Le tas­se d’iscri­zio­ne agli esa­mi tec­ni­ci so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 6.

2 Gli emo­lu­men­ti ri­scos­si dall’UFAM per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no di­sci­pli­na­ti nell’or­di­nan­za del 18 mag­gio 200515 su­gli emo­lu­men­ti in ma­te­ria di pro­dot­ti chi­mi­ci.

Sezione 6: ...

Art. 1216  

16 Abro­ga­to dal n. I 5 dell’O del DA­TEC del 26 gen. 2007 con­cer­nen­te la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in re­la­zio­ne con la ri­for­ma dell’or­ga­niz­za­zio­ne giu­di­zia­ria fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1º ago­sto 2005.

Allegato 1 17

17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Capacità e conoscenze generali

1.1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

1.1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:

biotopo e biocenosi
specie e individuo
cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energe­tici

1.1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l’uomo legati ai prodotti refrigeranti:

impoverimento dello strato di ozono
riscaldamento dell’atmosfera terrestre
inquinamento delle acque

1.1.3 Saper spiegare i concetti e i termini tossicologici:

vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
effetto tossico dei prodotti refrigeranti sull’uomo e relativi sintomi
termini: locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per lariproduzione

1.2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

1.2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti

1.2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l’importazione, l’impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti

1.2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le auto­rità di consulenza competenti

1.3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

1.3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono

1.3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell’uomo e dell’ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti

1.3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso

1.3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell’ambiente

1.3.5 Saper valutare la pericolosità delle sostanze per l’uomo e l’ambiente sulla base di etichette, foglietti illustrativi e schede di sicurezza e seguire le misure di protezione prescritte

1.3.6 Saper identificare e mettere in pratica le misure di precauzione per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti durante lo stoccaggio, la preparazione, la manutenzione e le attività successive

1.3.7 Saper confrontare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti

2 Capacità e conoscenze per il campo d’applicazione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

2.1 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti

2.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stra­dali, macchine agricole o edili

2.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e gli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

2.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante per lo smaltimento

2.2 Uso appropriato di impianti di refrigerazione in veicoli stradali, macchine agricole o edili

2.2.1 Saper spiegare il funzionamento degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

2.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi

2.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

2.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica

2.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

3 Capacità e conoscenze per il campo d’applicazione degli altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

3.1 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti

3.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

3.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

3.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante ai fini dello smaltimento

3.2 Uso appropriato di apparecchi e impianti

3.2.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

3.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi

3.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

3.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica

3.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

Allegato 2 18

18 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

2 Portata dell’esamebis

1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

2 L’esame si limita alla parte teorica se il candidato detiene un diploma conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame. L’UFAM pubblica un elenco dei diplomi pertinenti19.

19 La lista dei diplomi conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

1 Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a dipendenza dell’onere causato, da 100 a 1200 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

2 In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

1 La parte teorica dell’esame può essere scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

2 La durata minima dell’intero esame è di 90 minuti e quella massima di otto ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

2 L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

3 Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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