Ordinanza
relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura
di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni
prodotti chimici nel commercio internazionale
(Ordinanza PIC, OPICChim)
del 10 novembre 2004 (Stato 1° giugno 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del
15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1bis della legge del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 19983
concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale
(Convenzione PIC),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
- 1 La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d’informazione per l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell’essere umano o sull’ambiente.
- 2 La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura internazionale di notifica e alla procedura internazionale d’assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica a:
- a.
- sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1);
- b.
- sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);
- c.
- altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici (OPChim).5
2 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b.
- alle materie radioattive;
- c.
- ai rifiuti;
- d.
- alle armi chimiche;
- e.
- ai prodotti farmaceutici, compresi i medicamenti per uso umano e veterinario;
- f.
- agli alimenti;
- g.
- alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
- h.6
- alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l’uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 2a Definizioni 7
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
- prodotto chimico di cui all’appendice 1:
- 1.
- una sostanza figurante nell’appendice 1,
- 2.
- un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim8;
- b.
- prodotto chimico di cui all’appendice 2:
- 1.
- una sostanza figurante nell’appendice 2,
- 2.
- un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell’appendice 2,
- 3.
- un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori
Art. 3 Annuncio di esportazione
1 Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:9
- a.
- il suo nome e indirizzo;
- b.
- il nome e l’indirizzo dell’importatore;
- c.10
- il nome e l’identità della sostanza o i nomi, l’identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all’appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
- d.
- le quantità che prevede di esportare nell’anno in corso;
- e.
- il Paese importatore;
- f.
- le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull’etichetta;
- g.
- le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
- h.
- le utilizzazioni previste;
- i.
- la data prevista dell’esportazione;
- j.11
- la scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 OPChim12.
2 I prodotti chimici secondo l’allegato 1 sono esentati dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo l’allegato 2.5 numero 4.2.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200513 sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.14
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
12 RS 813.11
13 RS 814.81
14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204675).
Art. 4 Restrizioni di esportazione
1 Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.
2 Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.15
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:
- a.
- al momento dell’importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice;
- b.
- può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest’ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
- c.
- l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione del prodotto chimico.16
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale 17
1 Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim18 deve:
- a.
- etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:
- 1.
- il nome del fabbricante,
- 2.
- il nome chimico o commerciale,
- 3.
- le iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corrispondenti misure di protezione;
- b.
- fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.19
2 ...20
3 L’etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.
4 Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione della presente ordinanza.21
5 Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8a.22
6 Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all’appendice 2 dall’Organizzazione mondiale delle dogane nell’ambito del sistema armonizzato (codice HS).23
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
18 RS 813.11
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
20 Abrogato dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
23 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 624
24 Abrogato dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 7 Restrizioni di importazione
Gli importatori devono attenersi alle decisioni d’importazione della Svizzera ai sensi dell’articolo 14.
Sezione 3: Compiti delle autorità
Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera
L’UFAM25 è l’autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione PIC.
25 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 8a Numero di riferimento identificativo 26
1 Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:
- a.
- per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, sempre che l’annuncio contenga i dati richiesti;
- b.
- per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.
2 L’UFAM informa l’Amministrazione federale delle dogane in merito agli annunci di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.
26 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 9 Collaborazione delle autorità
1 Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l’UFAM chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.
2 Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l’applicazione della Convenzione PIC.
3 L’UFAM può esigere dall’Amministrazione federale delle dogane i dati necessari all’applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.
Art. 10 Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici
L’UFAM stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l’articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.
Art. 11 Notifica di norme giuridiche
1 L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).27
2 La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l’entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l’allegato I della Convenzione PIC.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 12 Notifica d’esportazione
1 Se un prodotto chimico di cui all’appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l’UFAM notifica l’esportazione all’autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d’esportazione deve recare le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC.28
2 La notifica d’esportazione di un prodotto chimico di cui all’appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione.29
3 Se entro 30 giorni dall’invio della notifica d’esportazione non perviene una conferma da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l’UFAM ritrasmette la notifica.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 13 Conferma di ricezione
L’UFAM conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d’esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all’autorità nazionale designata dalla Parte in questione.
Art. 14 Decisione d’importazione, risposta provvisoria
1 Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.30
2 La risposta è data d’intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi
1 L’UFAM pubblica sul suo sito Internet31:
- a.
- le risposte della Svizzera (art. 14);
- b.
- semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.32
2 L’UFAM tiene l’elenco delle Parti alla Convenzione PIC33 e, su richiesta, lo mette a disposizione.
3 L’UFAM adegua l’appendice 2 alle modifiche dell’allegato III della Convenzione PIC e riporta nell’appendice 1 le pertinenti annotazioni.
31 www.bafu.admin.ch >Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > PIC
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
33 L’elenco in questione è ottenibile a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna, oppure può essere visionato gratuitamente o letto sul sito Internet: www.pic.int/Countries.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 16 Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi
1 L’UFAM può emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.
2 L’UFAM può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati competenti.
Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganali e collaborazione dell’UFAM
1 Al momento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell’UFAM, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.
2 In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l’UFAM. L’UFAM procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.
Art. 18 Emolumenti 34
L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell’UFAM ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200535 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
34 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
35 RS 813.153.1
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Appendice 1 3636 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 12 mar. 2020 (RU 2020 1175), dal n. II dell’O del 14 ott. 2020 (RU 20204675) e dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore il 1° gen. 2021, la voce relativa all’acido perfluoroottanoico, i suoi sali e i composti precursori entra in vigore il 1° giu. 2021 (RU 2020 807).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 12 mar. 2020 (RU 2020 1175), dal n. II dell’O del 14 ott. 2020 (RU 20204675) e dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore il 1° gen. 2021, la voce relativa all’acido perfluoroottanoico, i suoi sali e i composti precursori entra in vigore il 1° giu. 2021 (RU 2020 807).
Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera
Appendice 2 3838 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 12 mar. 2020, in vigore dal 1° mag. 2020 (RU 2020 1175).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 12 mar. 2020, in vigore dal 1° mag. 2020 (RU 2020 1175).