1 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi geneticamente modificati, immette tali organismi nell’ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione a causa della modifica del materiale genetico.
2 La responsabilità per i danni dovuti alla modifica del materiale genetico, causati alle aziende agricole e forestali o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi geneticamente modificati, incombe esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione se gli organismi:
- a.
- sono contenuti in mezzi di produzione17 dell’agricoltura o della economia forestale18; o
- b.
- derivano da tali mezzi di produzione.
3 Nell’ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all’aggravamento del danno.
4 La responsabilità per i danni dovuti alla modifica del materiale genetico, causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo geneticamente modificato, incombe alla persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione nel caso in cui l’organismo sia difettoso. Tale responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell’organismo.
5 Sono difettosi gli organismi geneticamente modificati che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:
- a.
- del modo in cui sono presentati al pubblico;
- b.
- dell’uso ragionevolmente ipotizzabile;
- c.
- del momento in cui sono stati messi in commercio.
6 Un prodotto ottenuto con organismi geneticamente modificati non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.
7 Il danno deve essersi verificato a causa:
- a.
- delle nuove caratteristiche degli organismi;
- b.
- della moltiplicazione o modificazione degli organismi; o
- c.
- della trasmissione del materiale genetico modificato degli organismi.
8 È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.
9 Sono applicabili gli articoli 42–47e 49–53 del Codice delle obbligazioni19.
10 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch’essi secondo i capoversi 1–9.
17 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 20094721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
18 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 20094721).
19 RS 220