Ordinanza
sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi
(Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del 9 maggio 2012 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29b capoversi 2 e 3, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1,
41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b
della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 10 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34
della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG)
visti gli articoli 26 capoversi 2 e 3, 29 e 78 capoverso 1 della legge del
28 settembre 20123 sulle epidemie;
nonché in esecuzione degli articoli 8 lettere g, h ed l e 19 capoverso 4 della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica,5
ordina:
1 RS 814.01
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Lo scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti in sistemi chiusi.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione di organismi, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, in sistemi chiusi.
2 Per il trasporto di organismi destinati all’utilizzazione in sistemi chiusi si applicano unicamente gli articoli 4, 15 e 25.
3 Per l’utilizzazione di organismi nell’ambiente si applica l’ordinanza del 10 settembre 20086 sull’emissione deliberata nell’ambiente.
4 Per la protezione della popolazione e dell’ambiente da gravi danni in seguito a incidenti rilevanti con organismi si applica l’ordinanza del 27 febbraio 19917 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.8
5 Per la protezione dei lavoratori in caso di utilizzazione di microrganismi si applica l’ordinanza del 25 agosto 19999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi.
6 La presente ordinanza non si applica all’utilizzazione di organismi:
- a.
- conformemente all’ordinanza del 20 settembre 201310 sulle sperimentazioni cliniche nella ricerca umana;
- b.
- per l’uso proprio di dispositivi medici per la diagnostica in vitro la cui dispensazionein virtù dell’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 200111 relativa ai dispositivi medici è autorizzata.12
8 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
10 RS 810.305
11 RS 812.213
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
- organismi: entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante e microrganismi; sono loro equiparati anche le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono tali entità;
- b.
- microrganismi: entità microbiologiche, in particolare batteri, alghe, funghi, protozoi, virus e viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo;
- c.
- piccoli invertebrati: artropodi, anellidi, nematodi e platelminti;
- d.
- organismi geneticamente modificati: organismi il cui materiale genetico è stato modificato con tecniche di modificazione genetica secondo l’allegato 1 in un modo non riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o a ricombinazione naturale, nonché organismi patogeni o alloctoni che sono nel contempo geneticamente modificati;
- e.
- organismi patogeni: organismi che possono causare malattie nell’uomo, negli animali e nelle piante addomesticati, nella flora e nella fauna selvatiche o in altri organismi, nonché organismi alloctoni che sono nel contempo patogeni;
- f.
- organismi alloctoni: organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore se:
- 1.
- la loro area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza territori d’oltremare), e
- 2.
- non sono stati coltivati per un’utilizzazione nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura;
- g.
- organismi alloctoni invasivi: organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente;
- h.
- sistema chiuso: installazione che, mediante barriere fisiche o mediante una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche o biologiche, limita o impedisce il contatto degli organismi con l’uomo o con l’ambiente;
- i.
- utilizzazione: qualsiasi attività intenzionale con organismi, in particolare l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la modificazione, la rilevazione, il trasporto, il deposito o lo smaltimento;
- j.13
- utilizzazione indebita: utilizzazione di organismi soggetti a impiego confinato che in maniera illecita e dolosa mette in pericolo o pregiudica l’uomo, gli animali e l’ambiente o la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
13 Introdotta dal n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Capitolo 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi
Sezione 1: Esigenze generali
Art. 4 Obbligo di diligenza
1 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve impiegare la dovuta diligenza affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
- a.
- non possano mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente;
- b.
- non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
2 Devono essere rispettate le relative prescrizioni, nonché le istruzioni e le raccomandazioni del fornitore.
- 3 Il rispetto dell’obbligo di diligenza va documentato in modo trasparente. La documentazione va conservata per dieci anni a decorrere dal termine dell’attività e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità esecutive.
Art. 5 Obbligo di impiego confinato e valutazioni preliminari
1 L’utilizzazione dei seguenti organismi deve avvenire in sistemi chiusi, salvo quando è permesso utilizzarli nell’ambiente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 200814 sull’emissione deliberata nell’ambiente, dell’ordinanza del 12 maggio 201015 sui prodotti fitosanitari o dell’ordinanza del 18 maggio 200516 sui biocidi:
- a.
- organismi geneticamente modificati;
- b.
- organismi patogeni;
- c.17
- organismi alloctoni soggetti a impiego confinato:
- 1.
- piccoli invertebrati alloctoni,
- 2.
- organismi alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente,
- 3.
- organismi che, secondo l’ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni in virtù degli articoli 4 capoverso 3, 24 capoverso 2 e 29 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 201818 sulla salute dei vegetali, sono considerati organismi nocivi particolarmente pericolosi e organismi che, secondo l’ordinanza emanata dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza sulla salute dei vegetali, sono considerati organismi da quarantena potenziali.
- 2 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve determinare e valutare dapprima il rischio rappresentato dalla presenza di tali organismi (classificazione degli organismi) e successivamente il rischio delle attività previste con gli organismi (classificazione delle attività).
- 3 Chi utilizza animali e piante geneticamente modificati in sistemi chiusi deve dapprima assicurarsi, mediante una ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 LIG sull’ingegneria genetica, che la dignità della creatura non sia lesa.
14 RS 814.911
15 RS 916.161
16 RS 813.12
17 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 8 all’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).
18 RS 916.20
Art. 5a Rilevazione primaria al di fuori dei sistemi chiusi 19
1 In caso di comparsa naturale ripetuta oppure immissione intenzionale, non intenzionale o presunta nell’ambiente di un organismo patogeno potenzialmente molto nocivo, la sua rilevazione primaria può avvenire eccezionalmente al di fuori dei sistemi chiusi se:
- a.
- non sono minacciati l’uomo, gli animali, l’ambiente e la diversità biologica;
- b.
- le analisi sono effettuate a complemento di una valutazione della situazione;
- c.
- sono rispettate adeguate misure di sicurezza; e
- d.
- è garantita l’affidabilità dei sistemi di rilevazione rapida utilizzati.
2 La rilevazione di cui al capoverso 1 è consentita soltanto ai collaboratori delle autorità competenti che dispongono di conoscenze tecniche specifiche:
- a.
- alle forze di intervento cantonali in caso di eventi biologici secondo l’articolo 3 lettera e dell’ordinanza del 29 aprile 201520 concernente i laboratori di microbiologia;
- b.
- agli organi di polizia epizootica per provvedimenti di lotta secondo l’articolo 63 dell’ordinanza del 27 giugno 199521 sulle epizoozie;
- c.
- ai servizi fitosanitari federali o cantonali per le misure di prevenzione secondo l’articolo 10, per sorveglianze secondo l’articolo 18 e per rilevamenti secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 31 ottobre 201822 sulla salute dei vegetali (OSalV);
- d.
- alle aziende omologate secondo l’articolo 76 OSalV per le analisi di cui all’articolo 84 OSalV.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
21 RS 916.401
22 RS 916.20
Art. 6 Classificazione degli organismi
1 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Occorre tenere conto dei criteri di cui all’allegato 2.1 numero 1.
2 Per valutare il rischio determinato, gli organismi vanno attribuiti a uno dei seguenti gruppi in base ai criteri di cui all’allegato 2.1 numero 2:
- a.
- gruppo 1: organismi la cui presenza rappresenta un rischio nullo o trascurabile;
- b.
- gruppo 2: organismi la cui presenza rappresenta un rischio esiguo;
- c.
- gruppo 3: organismi la cui presenza rappresenta un rischio moderato;
- d.
- gruppo 4: organismi la cui presenza rappresenta un rischio elevato.
3 Per gli organismi già classificati secondo l’elenco di cui all’articolo 26 non sono necessarie una nuova determinazione e una nuova valutazione del rischio, a meno che non vi siano segni che la loro presenza comporti un rischio accresciuto o ridotto. In caso di nuove conoscenze essenziali occorre determinare e valutare nuovamente il rischio.
Art. 7 Classificazione delle attività
1 Per determinare il rischio rappresentato da un’attività con organismi prevista in un sistema chiuso vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Occorre tenere conto della classificazione degli organismi in questione, del genere di attività prevista e delle condizioni ambientali in base ai criteri di cui all’allegato 2.2 numero 1.
2 Per valutare il rischio determinato, l’attività prevista va attribuita a una delle seguenti classi in base ai criteri di cui all’allegato 2.2 numero 2:
- a.
- classe 1: attività che presenta un rischio nullo o trascurabile;
- b.
- classe 2: attività che presenta un rischio esiguo;
- c.
- classe 3: attività che presenta un rischio moderato;
- d.
- classe 4: attività che presenta un rischio elevato.
- 3 In caso di modifica dell’attività o di nuove conoscenze essenziali occorre determinare e valutare nuovamente il rischio.
4 Per le attività nell’ambito delle quali i lavoratori possono essere esposti a microrganismi è possibile combinare la determinazione e la valutazione del rischio secondo la presente ordinanza con la valutazione del rischio secondo gli articoli 5–7 dell’ordinanza del 25 agosto 199923 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi.
23 RS 832.321
Sezione 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato
Art. 8 Notifica di attività della classe 1
1 Chi intende svolgere attività della classe 1 con organismi geneticamente modificati deve notificarle globalmente al più tardi al momento dell’inizio di tali attività.
2 Ogni modifica delle attività notificate globalmente e la loro cessazione devono essere notificate.
Art. 9 Notifica di attività della classe 2
1 Chi intende svolgere un’attività della classe 2 con organismi geneticamente modificati, patogeni o soggetti a impiego confinato deve notificarle al più tardi al momento dell’inizio di tali attività.
2 Ogni modifica tecnica o amministrativa dell’attività notificata e la sua cessazione devono essere notificate.
3 Se è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 49 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 199524 sulle epizoozie (OFE), essa deve essere disponibile prima dell’inizio dell’attività.
24 RS 916.401
Art. 10 Autorizzazione di attività delle classi 3 e 4
1 Chi intende svolgere un’attività della classe 3 o 4 con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato necessita di un’autorizzazione.
2 Ogni modifica tecnica dell’attività autorizzata richiede una nuova autorizzazione.
3 Ogni modifica amministrativa deve essere notificata.
Art. 11 Comunicazioni alle autorità
1 Le notifiche e le domande di autorizzazione devono essere inoltrate al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
2 Le notifiche e le domande di autorizzazione devono contenere le indicazioni di cui all’allegato 3. Le fasi e i metodi dello stesso genere, della stessa entità e con lo stesso scopo possono essere raggruppati.
3 Le indicazioni sono immesse direttamente nella banca dati elettronica ECOGEN (art. 27a).25
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 12 Misure di sicurezza
1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato in sistemi chiusi deve garantire che la fuoriuscita di tali organismi:
- a.
- sia limitata in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile per le attività delle classi 1 e 2;
- b.
- sia esclusa per le attività delle classi 3 e 4.
2 Occorre adottare le misure di sicurezza generali di cui all’allegato 4, nonché le misure di sicurezza particolari necessarie secondo il genere e la classe di attività ed elaborare un piano di sicurezza dell’azienda. Questo deve considerare adeguatamente anche l’eventuale idoneità di organismi a un’utilizzazione indebita. Le misure di sicurezza adottate devono tenere conto del rischio rilevato nel singolo caso ed essere conformi allo stato della tecnica di sicurezza.26
3 L’Ufficio federale competente può decidere nel singolo caso che:
- a.
- singole misure di sicurezza particolari, appositamente contrassegnate nell’allegato 4, possono essere modificate, sostituite o tralasciate se il richiedente ha dimostrato che la protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, nonché della diversità biologica e della sua utilizzazione sostenibile è comunque garantita;
- b.
- devono essere adottate ulteriori misure di sicurezza particolari non riportate nell’allegato 4 per il genere e la classe di attività corrispondente se tali misure sono raccomandate da organizzazioni internazionali o dalla Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) e ritenute necessarie dall’Ufficio federale competente.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 13 Garanzia della responsabilità civile
1 Chi svolge un’attività con organismi geneticamente modificati o patogeni della classe 3 o 4 in sistemi chiusi deve garantire la responsabilità civile prevista dalla legge:
- a.
- per un ammontare di 20 milioni di franchi a copertura dei danni alle persone e alle cose (art. 30 LIG, art. 59abis cpv. 1 LPAmb); e
- b.
- per un ammontare di 2 milioni di franchi a copertura dei danni all’ambiente (art. 31 LIG, art. 59abis cpv. 9 LPAmb).
2 L’obbligo di garanzia può essere assolto mediante:
- a.
- la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile presso un istituto assicurativo titolare di un’autorizzazione d’esercizio in Svizzera;
- b.
- il deposito di garanzie equivalenti.
3 Sono esentati dall’obbligo di garanzia:
- a.
- la Confederazione, nonché i suoi enti e istituti di diritto pubblico;
- b.
- i Cantoni, nonché i loro enti e istituti di diritto pubblico, purché i Cantoni rispondano degli impegni assunti da tali enti e istituti.
Art. 14 Inizio, sospensione e cessazione della garanzia
1 La persona che garantisce la responsabilità civile deve annunciare l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia al servizio specializzato designato dal Cantone.
2 La sospensione e la cessazione della garanzia, se quest’ultima non è stata previamente sostituita con un’altra garanzia, diventano effettive soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del servizio specializzato designato dal Cantone.
Art. 15 Trasporto
1 Chi trasporta microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve rispettare le prescrizioni nazionali e internazionali in materia di trasporto applicabili, segnatamente quelle relative all’imballaggio e alla caratterizzazione.
2 Per il trasporto di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato non contemplati dalle prescrizioni di cui al capoverso 1 occorre garantire che, a seconda del rischio, sia limitata o impedita la fuoriuscita di organismi.
3 Il fornitore deve comunicare all’acquirente:
- a.
- la designazione e la quantità degli organismi;
- b.
- le proprietà degli organismi, in particolare se si tratta di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
- c.
- che tali organismi devono essere utilizzati in sistemi chiusi.
Art. 16 Comunicazione di eventi
1 Occorre informare immediatamente il servizio specializzato designato dal Cantone se durante l’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi:
- a.
- sono stati introdotti nell’ambiente organismi la cui fuoriuscita secondo l’articolo 12 capoverso 1 avrebbe dovuto essere impedita;
- b.
- vi è stato il rischio concreto che durante le attività delle classi 3 e 4 alcuni organismi potessero essere introdotti nell’ambiente; o
- c.27
- vi è il sospetto concreto di un’utilizzazione indebita.
2 I Cantoni informano l’Ufficio federale competente in merito agli eventi comunicati.
27 Introdotta dal n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Capitolo 3: Compiti delle autorità
Sezione 1: Verifica delle notifiche e delle domande di autorizzazione
Art. 17 Centro di contatto Biotecnologia della Confederazione
1 La Confederazione gestisce un centro di contatto Biotecnologia presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 Il centro di contatto è incaricato di svolgere i seguenti compiti amministrativi:
- a.
- riceve le notifiche e le domande di autorizzazione secondo gli articoli 8–12, nonché le notifiche secondo l’ordinanza del 25 agosto 199928 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
- b.
- verifica le notifiche e le domande di autorizzazione, chiede eventuali dati mancanti entro 20 giorni e conferma al notificante o al richiedente che la documentazione è completa;
- c.
- trasmette le notifiche e le domande di autorizzazione complete all’Ufficio federale competente (art. 18 cpv. 1) per decisione e ai servizi specializzati (art. 18 cpv. 2) per parere;
- d.
- pubblica sul Foglio federale il ricevimento delle notifiche e delle domande di autorizzazione e le rende accessibili al pubblico, sempre che non abbiano carattere confidenziale;
- e.
- si occupa del controllo delle scadenze e degli affari relativi alle notifiche e alle domande di autorizzazione pervenute;
- f.29
- tiene la banca dati elettronica ECOGEN (art. 27a);
- g.
- tiene un elenco delle attività notificate e autorizzate e lo rende accessibile al pubblico unitamente ai risultati delle indagini di cui all’articolo 27, sempre che non riguardino informazioni di carattere confidenziale, attraverso servizi d’informazione e comunicazione automatizzati;
- h.
- è il servizio d’informazione e consulenza per le questioni concernenti:
- 1.
- lo svolgimento e lo stato delle procedure di notifica e autorizzazione,
- 2.
- i moduli, le direttive e le norme estere, nonché gli indirizzi di contatto all’interno dell’Amministrazione federale,
- 3.
- l’elenco degli organismi classificati;
- i.
- nella sua funzione di servizio d’informazione e consulenza, può organizzare corsi e formazioni;
- j.
- riceve dai Cantoni informazioni e rapporti sulla loro attività di controllo secondo l’articolo 23, li trasmette immediatamente agli Uffici federali competenti e annualmente allestisce una panoramica sulle attività di controllo ai sensi della presente ordinanza.
28 RS 832.321
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 18 Ufficio federale competente e servizi specializzati
1 Per le decisioni necessarie nel quadro delle attività soggette all’obbligo di notifica o autorizzazione è competente:
- a.
- l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) se l’attività implica soprattutto un rischio per l’uomo;
- b.
- l’UFAM per tutte le altre attività.
2 Per servizi specializzati s’intendono:
- a.
- per tutte le attività: l’UFSP, l’UFAM, la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), il servizio specializzato designato dal Cantone nonché, su sua richiesta, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);
- b.
- per le attività delle classi 2-4: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA);
- c.
- per le attività delle classi 3 e 4 e per le domande secondo l’articolo 12 capoverso 3 lettera a: la CFSB;
- d.
- per le attività con organismi patogeni per gli animali: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)30;
- e.
- per le attività con organismi fitopatogeni e alloctoni soggetti a impiego confinato: l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
3 Se i servizi specializzati sono l’UFSP, l’UFAM, l’UFAG o l’USAV, la decisione spetta all’Ufficio federale competente con la loro approvazione in caso di dubbi sulla compatibilità con le leggi la cui esecuzione spetta a tali servizi.
4 Per le attività con epizoozie altamente contagiose secondo l’articolo 2 OFE31 che devono essere svolte al di fuori dell’Istituto di virologia e di immunologia32 (IVI), l’Ufficio federale competente coordina la sua decisione con quella dell’USAV secondo l’articolo 49 capoverso 2 OFE.
30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
31 RS 916.401
32 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° mag. 2013.
Art. 19 Procedura di notifica
1 L’Ufficio federale competente verifica se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4–7. Tiene conto di eventuali pareri dei servizi specializzati.
2 L’Ufficio federale competente può vietare l’attività, parzialmente o integralmente, se vi è motivo di supporre che i requisiti di cui agli articoli 4–7 non sono soddisfatti. Entro 90 giorni dalla conferma della completezza delle informazioni, trasmette la sua decisione al notificante, ai servizi specializzati e al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
3 Se l’Ufficio federale competente non emana nessuna decisione entro il termine, le attività della classe 1 soggette a notifica e le modifiche delle attività già notificate della classe 2 sono considerate conformi alla presente ordinanza, fatte salve nuove conoscenze essenziali.33
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 20 Procedura di autorizzazione
1 L’Ufficio federale competente verifica se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4–7 e 13. Tiene conto dei pareri inoltrati dai servizi specializzati.
2 L’Ufficio federale competente decide in merito all’autorizzazione entro 90 giorni dalla conferma della completezza delle informazioni. L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni.
3 Qualora un ritardo costituisca un pericolo, in particolare se è necessaria una diagnosi rapida di nuovi microrganismi, dopo aver esaminato provvisoriamente la determinazione e la valutazione del rischio e dopo aver informato i servizi specializzati l’Ufficio federale competente può rilasciare un’autorizzazione valida fino alla conclusione della procedura ordinaria.
4 L’Ufficio federale competente trasmette la sua decisione al richiedente, ai servizi specializzati e al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
Art. 21 Autorizzazione di modifica, sostituzione o omissione di misure di sicurezza particolari
1 L’Ufficio federale competente rilascia l’autorizzazione per le deroghe a misure di sicurezza particolari, se sussistono le condizioni (art. 12 cpv. 3 lett. a), entro 90 giorni dalla conferma della completezza delle informazioni. Tiene conto dei pareri inoltrati dai servizi specializzati.
2 L’Ufficio federale competente trasmette la sua decisione al richiedente, ai servizi specializzati e al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
Art. 22 Termini ordinatori
1 Se per l’esame delle notifiche e delle domande di autorizzazione devono essere forniti dati supplementari, i termini ordinatori della presente sezione sono prorogati di conseguenza.
2 Se l’Ufficio federale competente non è in grado di rispettare il termine per la decisione di cui nella presente sezione, lo annuncia al notificante o al richiedente e ai servizi specializzati prima della scadenza comunicando il termine entro cui è prevedibile la decisione.
Sezione 2: Sorveglianza nelle aziende
Art. 23 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni sorvegliano il rispetto dell’obbligo di diligenza, dell’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi e delle misure di sicurezza.
2 Inoltre controllano mediante prelievo di campioni che:
- a.
- la documentazione conformemente all’articolo 4 capoverso 3 sia allestita e conservata;
- b.
- l’attività svolta sia stata notificata o autorizzata, se del caso;
- c.
- i dati sugli organismi impiegati e sull’attività forniti al momento dell’inoltro della notifica o della domanda di autorizzazione corrispondano agli organismi effettivamente impiegati e all’attività svolta;
- d.
- sia intervenuta una modifica dell’attività che richiede una ripetizione della determinazione e della valutazione del rischio secondo l’articolo 7 capoverso 3;
- e.
- la responsabilità civile sia garantita.
3 I campioni, i mezzi e i metodi di rilevazione necessari per i controlli devono essere messi a disposizione dei Cantoni.
4 Se i controlli danno adito a contestazioni, il Cantone ordina i provvedimenti necessari e ne informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
5 Se sussistono dubbi fondati per ritenere che un’attività semplicemente documentata sia soggetta a notifica o autorizzazione, il Cantone informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
6 Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli da effettuare in virtù della presente ordinanza e di altri atti legislativi.
7 I Cantoni riferiscono annualmente al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione in merito alla loro attività di controllo. A tale scopo utilizzano il modello messo a disposizione dal centro di contatto.
Art. 24 Compiti della Confederazione
1 Se nonostante una contestazione da parte del Cantone non sono rispettati i requisiti previsti per un’attività notificata o un’autorizzazione, l’Ufficio federale competente, in seguito alla presa di posizione del Cantone, vieta la continuazione dell’attività notificata o ne revoca l’autorizzazione.
2 L’Ufficio federale competente decide in base all’informazione ricevuta dal Cantone se un’attività che è semplicemente documentata non è comunque soggetta a notifica o autorizzazione.
Sezione 3: Sorveglianza del trasporto
Art. 25
La competenza di sorvegliare il trasporto di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato e di ordinare eventuali provvedimenti è disciplinata dalle prescrizioni applicabili in materia di trasporto.
Sezione 4: Raccolta, elaborazione e confidenzialità dei dati
Art. 26 Elenchi degli organismi classificati 34
1 L’UFAM, con l’approvazione dell’UFSP, della SECO, dell’USAV, dell’UFAG e della SUVA, nonché dopo aver sentito la CFSB, tiene un elenco non esaustivo accessibile al pubblico nel quale gli organismi sono classificati in uno dei quattro gruppi in base ai criteri dell’allegato 2.1.
2 L’UFSP, con l’approvazione dell’UFAM, nonché dopo aver sentito la SECO l’USAV, l’UFAG, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, la SUVA e la CFSB, tiene un elenco non esaustivo accessibile al pubblico nel quale sono indicati gli organismi particolarmente adatti a un’utilizzazione indebita.
3 L’UFAM e l’UFAG nella compilazione dei loro elenchi tengono conto di quelli già esistenti, segnatamente di quelli dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nonché di altre organizzazioni internazionali.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 27 Indagini
L’UFAM e l’UFSP possono condurre indagini in relazione a tutte le attività in sistemi chiusi con organismi geneticamente modificati, patogeni e alloctoni, in particolare possono accertare il genere, il numero e il calendario di tali attività.
Art. 27a Banca dati elettronica ECOGEN 35
1 Nella banca dati elettronica ECOGEN sono registrati ed elaborati i dati necessari per l’adempimento dei seguenti compiti:
- a.
- l’esecuzione di procedure di notifica e di autorizzazione secondo gli articoli 19 e 20;
- b.
- la notifica di eventi secondo l’articolo 16 capoverso 2;
- c.
- la trasmissione di informazioni e rapporti sull’attività di controllo secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera j;
- d.
- il rilascio di informazioni secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera h;
- e.
- l’adempimento di altri compiti connessi all’esecuzione della presente ordinanza.
2 Le seguenti persone hanno accesso a ECOGEN e possono trattare i dati:
- a.
- i collaboratori del centro di contatto Biotecnologia della Confederazione e gli enti competenti secondo l’articolo 18 capoversi 1 e 2: in relazione ai loro compiti;
- b.
- i notificanti o i richiedenti: in relazione ai dati in questione.
35 Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Art. 28 Confidenzialità dei dati
1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse preponderante degno di essere protetto. Se li trasmettono ad altre autorità, li designano in quanto tali.
2 È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse alla tutela del segreto d’affari e di fabbricazione.
3 Chi inoltra documenti alle autorità deve:
- a.
- indicare i dati da trattare in modo confidenziale; e
- b.
- motivare l’interesse alla tutela del segreto.
4 Qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto, l’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. Se la sua valutazione è in contrasto con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto.
5 I seguenti dati sono pubblici in ogni caso:
- a.
- nome delle persone responsabili dell’attività e della sorveglianza della sicurezza biologica;
- b.
- indirizzo dell’azienda e dell’impianto (sede dell’attività);
- c.
- genere d’impianto, misure di sicurezza e di smaltimento dei rifiuti;
- d.
- descrizione generale degli organismi e delle loro proprietà;
- e.
- descrizione generale dell’attività, in particolare scopo e ordine di grandezza approssimativo (p. es. volumi delle colture);
- f.
- riassunto della valutazione del rischio;
- g.
- classe dell’attività.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 29 Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi richiede una prestazione di servizi al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione, all’UFAM o all’UFSP oppure una decisione di questi Uffici federali in base alla presente ordinanza deve pagare un emolumento.
2 Sempre che la presente ordinanza non comporti disciplinamenti speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200436 sugli emolumenti.
36 RS 172.041.1
Art. 30 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fissati come segue:
Franchi | |
| 100−2000 |
| 300−4000 |
| 100−4000 |
2 Gli emolumenti sono calcolati in base all’onere sopportato. Se è richiesto un onere straordinario, gli emolumenti possono essere aumentati fino a un massimo del 50 per cento.
3 Per l’esame delle domande di riconsiderazione possono essere riscossi emolumenti fino al 50 per cento delle tariffe fissate.
4 Per le prestazioni di servizi non previste nel tariffario, l’emolumento è di 130−190 franchi all’ora.
Art. 31 Spese
Sono considerate spese i costi supplementari in relazione alla singola prestazione di servizi, segnatamente:
- a.
- gli indennizzi versati ai membri di commissioni extraparlamentari secondo l’ordinanza del 25 novembre 199837 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
- le spese per l’assunzione delle prove, le indagini scientifiche, gli esami particolari o la raccolta di documenti;
- c.
- le spese dei lavori che il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione, l’UFAM o l’UFSP affida a terzi.
37 RS 172.010.1
Sezione 6: Direttive, formazione e perfezionamento
Art. 32
1 L’UFAM e l’UFSP possono emanare congiuntamente direttive per l’esecuzione della presente ordinanza, in particolare per la determinazione e la valutazione del rischio legato alla presenza di organismi e alle attività con organismi, per il trasporto, per le misure di sicurezza e per l’assicurazione della qualità. Consultano previamente i servizi specializzati (art. 18 cpv. 2).
2 L’UFAM e l’UFSP provvedono congiuntamente e coinvolgendo in particolare la CFSB affinché siano organizzate periodicamente offerte di formazione e perfezionamento delle persone che svolgono compiti in virtù della presente ordinanza.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 33 Abrogazione del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- ordinanza del 25 agosto 199938 sull’impiego confinato;
- 2.
- ordinanza del 15 ottobre 200139 relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’impiego confinato.
38 [RU 1999 2783, 2003 4793n. I 3, 2006 4705n. II 82, 2007 4477n. IV 35, 2008 4377all. 5 n. 6]
39 [RU 2001 2878]
Art. 34 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 5.
Art. 35 Disposizioni transitorie
1 Le attività regolarmente autorizzate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere proseguite conformemente al diritto vigente fino alla scadenza dell’autorizzazione.
2 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le attività regolarmente notificate al momento della sua entrata in vigore devono essere sottoposte a una verifica della compatibilità con la stessa e notificate nuovamente se ai sensi del nuovo diritto subentrano modifiche dell’attività o delle misure di sicurezza.
3 La notifica di attività precedenti con organismi geneticamente modificati della classe 1 deve essere sostituita da una notifica globale secondo l’articolo 8 entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4 Le attività con organismi alloctoni soggetti a impiego confinato possono ancora essere svolte senza notifica o domanda di autorizzazione per un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 35a Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018 40
Per le piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell’allegato 6 dell’ordinanza del 27 ottobre 201041 sulla protezione dei vegetali l’obbligo di impiego confinato secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c si applica fino al 31 dicembre 2023.
40 Introdotto dal n. 4 dell’all. 8 all’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).
41 RU 2010 6167, 2011 3331, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 24453215, 2017 6141, 2018 2041
Art. 36 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2012.
Allegato 1
Definizione delle tecniche di modificazione genetica
Allegato 2
Determinazione e valutazione del rischio
Allegato 2.1 4242 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
42 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Classificazione degli organismi
1 Determinazione del rischio
2 Valutazione del rischio
Allegato 2.2 4343 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
43 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Classificazione delle attività
1 Determinazione del rischio
2 Valutazione del rischio
2.1 In generale
2.2 In particolare
Allegato 3
Dati per la notifica e l’autorizzazione di attività
Allegato 3.1
Dati per la notifica globale di attività con organismi geneticamente modificati della classe 1
Allegato 3.2 4646 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
46 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
Dati per la notifica e l’autorizzazione di attività delle classi 2–4
1 Principi
2 Dati amministrativi
3 Dati tecnici
Allegato 4 4848 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
48 Aggiornato dal n. II dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).