Ordinanza
sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati
(Ordinanza di Cartagena, OCart)
del 3 novembre 2004 (Stato 1° giugno 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 20031 sull’ingegneria genetica;
visto il Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 20002 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Cartagena),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati.
2 Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in prodotti farmaceutici destinati all’uomo.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.3
- utilizzazione nell’ambiente: qualsiasi utilizzazione di organismi nell’ambiente ai sensi dell’articolo 3 lettera i dell’ordinanza del 10 settembre 20084 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA);
- b.5
- organismo geneticamente modificato: ogni organismo ai sensi dell’articolo 3 lettera d OEDA;
- c.6
- sistema chiuso: ogni sistema chiuso ai sensi dell’articolo 3 lettera i dell’ordinanza del 9 maggio 20127 sull’impiego confinato (OIConf);
- d.
- movimento transfrontaliero: l’importazione, l’esportazione e il transito di organismi geneticamente modificati;
- e.
- Biosafety Clearing House: il Centro internazionale di scambio d’informazioni sulla biosicurezza di cui all’articolo 20 del Protocollo di Cartagena.
3 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377).
5 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377).
6 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
Sezione 2: Esigenze poste ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati
Art. 3 Dovere di diligenza
Chiunque importi, esporti o faccia transitare organismi geneticamente modificati deve:
- a.
- impiegare ogni precauzione imposta dalle circostanze affinché gli organismi geneticamente modificati, i loro metaboliti ed i rifiuti da essi generati non mettano in pericolo gli animali, l’ambiente o, indirettamente, l’uomo;
- b.
- manipolare, imballare, etichettare e trasportare tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali ed internazionali;
- c.
- fornire per ogni movimento transfrontaliero la documentazione d’accompagnamento di cui all’articolo 4.
Art. 4 Documentazione d’accompagnamento
1 La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve contemplare le seguenti informazioni:
- a.
- un’indicazione non equivoca che si tratta di organismi geneticamente modificati;
- b.
- l’identificatore unico ai sensi dell’allegato del Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 20048, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati o, in mancanza di tale identificatore, la specificazione dell’identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti;
- c.
- le norme di sicurezza da osservare ai fini della manipolazione, del deposito, del trasporto e dell’utilizzazione di tali organismi;
- d.
- il nome e l’indirizzo della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari;
- e.
- il nome e l’indirizzo del destinatario;
- f.
- una dichiarazione secondo cui il movimento transfrontaliero è conforme alle prescrizioni del Protocollo di Cartagena applicabili all’esportatore.
2 Nel caso in cui gli organismi geneticamente modificati siano destinati ad essere trasformati o ad essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana o animale, o qualora essi siano medicamenti per uso veterinario, è necessario integrare l’indicazione di cui al capoverso 1 lettera a con un’informazione che specifichi che si tratta di organismi geneticamente modificati che non devono in nessun caso essere introdotti direttamente nell’ambiente.
3 Per gli organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi si applicano unicamente le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e.
8 GU L 10 del 16 gen. 2004, pag. 5, disponibile presso l’Ufficio federale dell’ambien-te (UFAM), 3003 Berna.
Art. 5 Importazione
1 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o 25 OEDA9.10
2 Chiunque intende importare organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati in sistemi chiusi deve soddisfare le esigenze di cui agli articoli 4, 15 e 25 OIConf 11.12
10 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377).
11 RS 814.912
12 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
Art. 6 Esportazione
1 Chiunque intenda esportare per la prima volta verso un determinato Paese organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve prima ottenere l’accordo dell’autorità competente di tale Paese.
2 La domanda inoltrata a tal fine deve contenere almeno le informazioni che figurano nell’allegato 1.
3 Una copia della notificazione e della decisione del Paese importatore deve essere inviata all’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)13.
13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 7 Obbligo di tenere un registro delle esportazioni
1 Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e alla quantità di organismi ed al Paese di destinazione.
2 Su richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione dell’UFAM.
3 Essi vanno conservati per almeno 30 anni a partire dall’ultima esportazione.
Sezione 3: Compiti delle autorità
Art. 8 Compiti dell’UFAM
L’UFAM è il corrispondente per le questioni legate ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. In particolare:
- a.
- garantisce il collegamento con il Segretariato di cui all’articolo 24 della Convenzione del 5 giugno 199214 sulla diversità biologica;
- b.15
- tiene un registro pubblico dei dati non riservati contenuti nelle notificazioni e nelle decisioni di cui all’articolo 6 capoverso 3; la riservatezza dei dati è disciplinata dall’articolo 55 OEDA16;
- c.
- presta consulenza agli esportatori qualora un Paese importatore non osservi le scadenze previste dal Protocollo di Cartagena;
- d.
- informa l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria17 e l’Istituto svizzero degli agenti terapeutici, in base alle loro competenze definite dall’OEDA e dall’OIConf18, sui movimenti transfrontalieri come pure sull’eventuale emissione transfrontaliera non intenzionale di organismi geneticamente modificati;
- e.
- pubblica periodicamente un rapporto sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati;
- f.
- mette a disposizione moduli per la compilazione della documentazione d’accompagnamento di cui all’articolo 4.
14 RS 0.451.43
15 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377).
16 RS 814.911
17 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014.
18 RS 814.912
Art. 9 Partecipazione al meccanismo internazionale di scambio d’informazioni
1 L’UFAM, attraverso il Biosafety Clearing House, mette a disposizione del pubblico le informazioni e la documentazione seguenti:
- a.
- la legislazione federale pertinente per l’applicazione della presente ordinanza;
- b.
- tutti gli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati;
- c.
- il nome e l’indirizzo delle autorità federali competenti di cui all’articolo 8 lettera d ed all’articolo 10;
- d.
- tutte le decisioni relative all’importazione, alla messa in commercio o all’emissione sperimentale di organismi geneticamente modificati;
- e.
- tutte le decisioni relative all’utilizzazione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati destinati ad essere trasformati o ad essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana o animale. Tale informazione deve contemplare almeno i dati che figurano nell’allegato 2 e deve essere resa pubblica entro 15 giorni dalla notificazione della decisione;
- f.
- le sintesi degli studi disponibili in materia di biosicurezza nonché di altri studi ambientali pertinenti;
- g.
- i dati relativi ai casi di movimenti transfrontalieri non intenzionali;
- h.
- i rapporti di cui all’articolo 8 lettera e.
2 Le autorità federali di cui all’articolo 8 lettera d mettono a disposizione dell’UFAM le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1.
Art. 10 Misure in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali
1 Qualora si verifichi un evento straordinario che possa dar luogo ad un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi geneticamente modificati, i Cantoni coinvolti notificano tale evento all’UFAM ed informano la popolazione, i Cantoni vicini e le autorità regionali competenti dei Paesi limitrofi;
2 L’UFAM notifica l’evento alle autorità competenti dei Paesi limitrofi;
3 La notificazione alle autorità dei Paesi limitrofi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a.
- le quantità stimate e le caratteristiche e peculiarità degli organismi geneticamente modificati;
- b.
- le circostanze e la data dell’emissione nonché l’utilizzazione degli organismi geneticamente modificati;
- c.
- i potenziali pericoli per l’uomo, gli animali e l’ambiente come pure i potenziali effetti negativi sulla diversità biologica e sull’uso sostenibile dei suoi elementi;
- d.
- le possibili misure per la gestione dei rischi.
4 In caso di evento straordinario in impianti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 27 febbraio 199119 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), sono applicabili anche le disposizioni contemplate da tale ordinanza in materia di informazione e di allarme;
5 L’UFAM registra le notificazioni provenienti dall’estero e le comunica ai Cantoni interessati, i quali informano la popolazione in modo adeguato.
19 RS 814.012
Art. 11 Sorveglianza
1 L’UFAM controlla che vengano rispettate le disposizioni relative all’esportazione di organismi geneticamente modificati finalizzata alla loro utilizzazione nell’ambiente.
2 Ordina le misure necessarie nel caso in cui le disposizioni relative all’esportazione diano luogo a contestazioni.
3 Per quanto riguarda la sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di importazione e transito di organismi geneticamente modificati e l’imposizione delle misure richieste, le competenze sono definite dall’OIConf20 e dall’OEDA21.
20 RS 814.912
21 RS 814.911
Art. 12 Formazione e perfezionamento
L’UFAM provvede affinché siano organizzati, all’occorrenza, incontri volti a garantire la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono compiti ai sensi della presente ordinanza.
Art. 13 Compiti svolti da terzi
L’UFAM può affidare determinati compiti a terzi, in particolare per quanto concerne la compilazione di statistiche.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 14 Modifica del diritto vigente
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2005