Ordinanza del DFI
sulla cartella informatizzata del paziente
(OCIP-DFI)
del 22 marzo 2017 (Stato 15 aprile 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19, 22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP),
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Allegato 1
1
Art. 1 Numero d’identificazione del paziente
La strutturazione del numero d’identificazione del paziente e il calcolo della cifra di controllo secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCIP sono stabiliti nell’allegato 1.
Art. 2 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento
1 I Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 2.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può adeguarle allo stato della tecnica.
Art. 3 Metadati per lo scambio di dati medici 2
1 I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per lo scambio di dati medici sono stabiliti nell’allegato 3.3
2 L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
Art. 4 Formati di scambio
1 I formati di scambio di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP sono stabiliti nell’allegato 4.
2 L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.
Art. 5 Profili d’integrazione
1 L’allegato 5 stabilisce in applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 lettere c e d OCIP:
- a.
- i profili d’integrazione;
- b.
- gli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione;
- c.
- i profili d’integrazione nazionali.
2 L’UFSP può adeguare i requisiti di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.
Art. 6 Valutazione e ricerca
1 L’allegato 6 contiene i dati che devono essere forniti dalle comunità e dalle comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OCIP.4
1bis L’UFSP richiede periodicamente i dati e mette a disposizione i formulari necessari.5
2 L’UFSP può adeguare i dati di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
Art. 7 Requisiti minimi in materia di personale
1 I requisiti minimi in materia di qualifica del personale addetto alle certificazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 5 OCIP sono stabiliti nell’allegato 7.
2 L’UFSP può adeguare allo stato della tecnica i requisiti minimi concernenti le qualifiche del personale.6
6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
Art. 8 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione
1 Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 8.
2 L’UFSP può adeguare le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione allo stato della tecnica.
Art. 8a Servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute 7
1 Le comunità e le comunità di riferimento registrano nel servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute il numero di identificazione di ogni struttura sanitaria ad esse affiliata di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 19938 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS).
2 I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per la designazione delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute sono stabiliti nell’allegato 9.
3 L’UFSP può adeguare le prescrizioni allo stato della tecnica secondo il capoverso 2.
7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2017.
Numero d’identificazione del paziente
1 Strutturazione del numero d’identificazione del paziente
2 Calcolo della cifra di controllo
3 Illustrazione del principio
Allegato 2 99 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020 (RU 2020 1111). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).
9 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020 (RU 2020 1111). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).
Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento 1010 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.
10 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.
Allegato 3 1111 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dalla correzione del 26 nov. 2019 (RU 2019 3791) e dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).
11 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dalla correzione del 26 nov. 2019 (RU 2019 3791) e dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).
Metadati per lo scambio di dati medici 121212 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
12 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
Allegato 4
Formati di scambio 131313 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.
13 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.
Allegato 5 1414 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021164),
14 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021164),
Profili d’integrazione 151515 I profili d’integrazione menzionati possono essere consultati gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, www.ehealth.admin.ch o l’IHE Suisse, Oberstrasse 222, 9014San Gallo, www.ihe-suisse.ch. Il testo degli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
15 I profili d’integrazione menzionati possono essere consultati gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, www.ehealth.admin.ch o l’IHE Suisse, Oberstrasse 222, 9014San Gallo, www.ihe-suisse.ch. Il testo degli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
1 Profili d’integrazione IHE 161616 Integrating the Healthcare Enterprise
16 Integrating the Healthcare Enterprise
2 Profili d’integrazione nazionali
Allegato 6 1717 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
Valutazione e ricerca
1 Disposizioni generali
2 Dati che devono essere raccolti dalle comunità
3 Dati supplementari che devono essere raccolti dalle comunità di riferimento
Allegato 7 1818 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
18 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
Requisiti minimi in materia di qualifica del personale degli organismi di certificazione
1 Certificazione delle comunità e comunità di riferimento o dei portali di accesso
2 Certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione
Allegato 8 2323 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).
23 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).
Requisiti di certificazione tecnici e organizzativi per emittenti di strumenti d'identificazione 242424 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
24 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
Allegato 9 2525 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1111).
25 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1111).
Metadati per il servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute 2626 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.
26 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.