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Ordinanza del DFI
sulla cartella informatizzata del paziente
(OCIP-DFI)

del 22 marzo 2017 (Stato 15 aprile 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19, 22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP),

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Allegato 1

1

Art. 1 Numero d’identificazione del paziente

La strut­tu­ra­zio­ne del nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne del pa­zien­te e il cal­co­lo del­la ci­fra di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 2 OCIP so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento

1 I Le con­di­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve di cer­ti­fi­ca­zio­ne per le co­mu­ni­tà e le co­mu­ni­tà di ri­fe­ri­men­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 30 ca­po­ver­so 2 OCIP so­no sta­bi­li­te nell’al­le­ga­to 2.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP) può ade­guar­le al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 3 Metadati per lo scambio di dati medici 2

1 I me­ta­da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra a OCIP da uti­liz­za­re per lo scam­bio di da­ti me­di­ci so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 3.3

2 L’UF­SP può ade­guar­li al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 4 Formati di scambio

1 I for­ma­ti di scam­bio di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra b OCIP so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 4.

2 L’UF­SP può ade­guar­li al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 5 Profili d’integrazione

1 L’al­le­ga­to 5 sta­bi­li­sce in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­re c e d OCIP:

a.
i pro­fi­li d’in­te­gra­zio­ne;
b.
gli ade­gua­men­ti na­zio­na­li dei pro­fi­li d’in­te­gra­zio­ne;
c.
i pro­fi­li d’in­te­gra­zio­ne na­zio­na­li.

2 L’UF­SP può ade­gua­re i re­qui­si­ti di cui al ca­po­ver­so 1 al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 6 Valutazione e ricerca

1 L’al­le­ga­to 6 con­tie­ne i da­ti che de­vo­no es­se­re for­ni­ti dal­le co­mu­ni­tà e dal­le co­mu­ni­tà di ri­fe­ri­men­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2 OCIP.4

1bis L’UF­SP ri­chie­de pe­rio­di­ca­men­te i da­ti e met­te a di­spo­si­zio­ne i for­mu­la­ri ne­ces­sa­ri.5

2 L’UF­SP può ade­gua­re i da­ti di cui al ca­po­ver­so 1 al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 7 Requisiti minimi in materia di personale

1 I re­qui­si­ti mi­ni­mi in ma­te­ria di qua­li­fi­ca del per­so­na­le ad­det­to al­le cer­ti­fi­ca­zio­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 5 OCIP so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 7.

2 L’UF­SP può ade­gua­re al­lo sta­to del­la tec­ni­ca i re­qui­si­ti mi­ni­mi con­cer­nen­ti le qua­li­fi­che del per­so­na­le.6

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 8 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione

1 Le con­di­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve di cer­ti­fi­ca­zio­ne de­gli emit­ten­ti di stru­men­ti d’iden­ti­fi­ca­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 OCIP so­no sta­bi­li­te nell’al­le­ga­to 8.

2 L’UF­SP può ade­gua­re le con­di­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve di cer­ti­fi­ca­zio­ne de­gli emit­ten­ti di stru­men­ti d’iden­ti­fi­ca­zio­ne al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 8a Servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute 7

1 Le co­mu­ni­tà e le co­mu­ni­tà di ri­fe­ri­men­to re­gi­stra­no nel ser­vi­zio di ri­cer­ca dei da­ti del­le strut­tu­re sa­ni­ta­rie e dei pro­fes­sio­ni­sti del­la sa­lu­te il nu­me­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne di ogni strut­tu­ra sa­ni­ta­ria ad es­se af­fi­lia­ta di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c dell’or­di­nan­za del 30 giu­gno 19938 sul Re­gi­stro del­le im­pre­se e de­gli sta­bi­li­men­ti (nu­me­ro RIS).

2 I me­ta­da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra a OCIP da uti­liz­za­re per la de­si­gna­zio­ne del­le strut­tu­re sa­ni­ta­rie e dei pro­fes­sio­ni­sti del­la sa­lu­te so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 9.

3 L’UF­SP può ade­gua­re le pre­scri­zio­ni al­lo sta­to del­la tec­ni­ca se­con­do il ca­po­ver­so 2.

7 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

8 RS 431.903

Art. 9 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 15 apri­le 2017.

Numero d’identificazione del paziente

1 Strutturazione del numero d’identificazione del paziente

2 Calcolo della cifra di controllo

3 Illustrazione del principio

Allegato 2 9

9 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020 (RU 2020 1111). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).

Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento 10

10 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

Allegato 3 11

11 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dalla correzione del 26 nov. 2019 (RU 2019 3791) e dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).

Metadati per lo scambio di dati medici 1212

12 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg­strasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

Allegato 4

Formati di scambio 1313

13 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

Allegato 5 14

14 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021164),

Profili d’integrazione 1515

15 I profili d’integrazione menzionati possono essere consultati gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, www.ehealth.admin.ch o l’IHE Suisse, Oberstrasse 222, 9014San Gallo, www.ihe-suisse.ch. Il testo degli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

1 Profili d’integrazione IHE 1616

16 Integrating the Healthcare Enterprise

2 Profili d’integrazione nazionali

Allegato 6 17

17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Valutazione e ricerca

1 Disposizioni generali

2 Dati che devono essere raccolti dalle comunità

3 Dati supplementari che devono essere raccolti dalle comunità di riferimento

Allegato 7 18

18 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Requisiti minimi in materia di qualifica del personale degli organismi di certificazione

1 Certificazione delle comunità e comunità di riferimento o dei portali di accesso

2 Certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione

Allegato 8 23

23 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).

Requisiti di certificazione tecnici e organizzativi per emittenti di strumenti d'identificazione 2424

24 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

Allegato 9 25

25 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1111).

Metadati per il servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute 26

26 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.