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Ordinanza del DFI
sulla cartella informatizzata del paziente
(OCIP-DFI)

del 22 marzo 2017 (Stato 15 aprile 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19, 22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP),

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Allegato 1

(art. 1)

1

Art. 1 Numero d’identificazione del paziente  

La strut­tu­ra­zio­ne del nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne del pa­zien­te e il cal­co­lo del­la ci­fra di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 2 OCIP so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento  

1 I Le con­di­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve di cer­ti­fi­ca­zio­ne per le co­mu­ni­tà e le co­mu­ni­tà di ri­fe­ri­men­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 30 ca­po­ver­so 2 OCIP so­no sta­bi­li­te nell’al­le­ga­to 2.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca (UF­SP) può ade­guar­le al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 3 Metadati per lo scambio di dati medici 2  

1 I me­ta­da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra a OCIP da uti­liz­za­re per lo scam­bio di da­ti me­di­ci so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 3.3

2 L’UF­SP può ade­guar­li al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 4 Formati di scambio  

1 I for­ma­ti di scam­bio di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra b OCIP so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 4.

2 L’UF­SP può ade­guar­li al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 5 Profili d’integrazione  

1 L’al­le­ga­to 5 sta­bi­li­sce in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­re c e d OCIP:

a.
i pro­fi­li d’in­te­gra­zio­ne;
b.
gli ade­gua­men­ti na­zio­na­li dei pro­fi­li d’in­te­gra­zio­ne;
c.
i pro­fi­li d’in­te­gra­zio­ne na­zio­na­li.

2 L’UF­SP può ade­gua­re i re­qui­si­ti di cui al ca­po­ver­so 1 al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 6 Valutazione e ricerca  

1 L’al­le­ga­to 6 con­tie­ne i da­ti che de­vo­no es­se­re for­ni­ti dal­le co­mu­ni­tà e dal­le co­mu­ni­tà di ri­fe­ri­men­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2 OCIP.4

1bis L’UF­SP ri­chie­de pe­rio­di­ca­men­te i da­ti e met­te a di­spo­si­zio­ne i for­mu­la­ri ne­ces­sa­ri.5

2 L’UF­SP può ade­gua­re i da­ti di cui al ca­po­ver­so 1 al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 7 Requisiti minimi in materia di personale  

1 I re­qui­si­ti mi­ni­mi in ma­te­ria di qua­li­fi­ca del per­so­na­le ad­det­to al­le cer­ti­fi­ca­zio­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 5 OCIP so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 7.

2 L’UF­SP può ade­gua­re al­lo sta­to del­la tec­ni­ca i re­qui­si­ti mi­ni­mi con­cer­nen­ti le qua­li­fi­che del per­so­na­le.6

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 8 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione  

1 Le con­di­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve di cer­ti­fi­ca­zio­ne de­gli emit­ten­ti di stru­men­ti d’iden­ti­fi­ca­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 OCIP so­no sta­bi­li­te nell’al­le­ga­to 8.

2 L’UF­SP può ade­gua­re le con­di­zio­ni tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve di cer­ti­fi­ca­zio­ne de­gli emit­ten­ti di stru­men­ti d’iden­ti­fi­ca­zio­ne al­lo sta­to del­la tec­ni­ca.

Art. 8a Servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute 7  

1 Le co­mu­ni­tà e le co­mu­ni­tà di ri­fe­ri­men­to re­gi­stra­no nel ser­vi­zio di ri­cer­ca dei da­ti del­le strut­tu­re sa­ni­ta­rie e dei pro­fes­sio­ni­sti del­la sa­lu­te il nu­me­ro di iden­ti­fi­ca­zio­ne di ogni strut­tu­ra sa­ni­ta­ria ad es­se af­fi­lia­ta di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c dell’or­di­nan­za del 30 giu­gno 19938 sul Re­gi­stro del­le im­pre­se e de­gli sta­bi­li­men­ti (nu­me­ro RIS).

2 I me­ta­da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra a OCIP da uti­liz­za­re per la de­si­gna­zio­ne del­le strut­tu­re sa­ni­ta­rie e dei pro­fes­sio­ni­sti del­la sa­lu­te so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 9.

3 L’UF­SP può ade­gua­re le pre­scri­zio­ni al­lo sta­to del­la tec­ni­ca se­con­do il ca­po­ver­so 2.

7 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vi­go­re dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

8 RS 431.903

Art. 9 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 15 apri­le 2017.

Numero d’identificazione del paziente

1 Strutturazione del numero d’identificazione del paziente

1.1 Il numero d’identificazione del paziente si compone di:

1.1.1
un codice Paese a due cifre;
1.1.2
un numero a cinque cifre per la designazione del partecipante registrato «Ufficio federale della sanità pubblica»;
1.1.3
un numero a una cifra per la designazione del campo di applicazione «Cartella informatizzata del paziente»;
1.1.4
un numero a nove cifre per l’identificazione del paziente;
1.1.5
una cifra di controllo composta di una sola cifra.

Cifra

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

Designazione

Codice Paese

Numero partecipante

CIP

Numero d’identificazione

Cifra di controllo

Valore

7

6

1

3

3

7

6

1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

C

2 Calcolo della cifra di controllo

2.1 La cifra di controllo è l’ultima cifra (N18) del numero d’identificazione del paziente. Viene calcolata come segue:

2.1.1
in un primo passo si moltiplicano le cifre alternativamente per 3 e per 1, procedendo da destra verso sinistra, a partire dalla penultima (Nn-1);
2.1.2
in un secondo passo si sommano tutti i prodotti ottenuti dal calcolo di cui al punto 2.1.1: somma intermedia = (3∙Nn-1) + (1∙Nn-2) + (3∙Nn-3) …;
2.1.3
in un terzo passo alla somma intermedia è infine aggiunta la cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: tale numero è la cifra di controllo xn.

2.2 Se la somma intermedia corrisponde ad un multiplo di 10, la cifra di controllo è 0.

3 Illustrazione del principio

Cifra

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

Numero senza cifra di con­trollo

7

6

1

3

3

7

6

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Primo passo:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Moltiplicazione con i fattori alternati

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Secondo passo:

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

addizione dei prodotti per ottenere la somma di tutti i prodotti

21

6

3

3

9

7

18

1

3

2

9

4

15

6

21

8

27

= 163

Terzo passo: sottrazione della somma di tutti i prodotti dal multiplo di 10 immediatamente superiore (170) = cifra di controllo (7)

Numero con cifra di con­trollo

7

6

1

3

3

7

6

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Allegato 2 9

9 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020 (RU 2020 1111). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).

(art. 2)

Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento 10

10 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

Allegato 3 11

11 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dalla correzione del 26 nov. 2019 (RU 2019 3791) e dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).

(art. 3)

Metadati per lo scambio di dati medici 1212

12 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg­strasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

Allegato 4

(art. 4)

Formati di scambio 1313

13 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

Allegato 5 14

14 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021164),

(art. 5)

Profili d’integrazione 1515

15 I profili d’integrazione menzionati possono essere consultati gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, www.ehealth.admin.ch o l’IHE Suisse, Oberstrasse 222, 9014San Gallo, www.ihe-suisse.ch. Il testo degli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

1 Profili d’integrazione IHE 1616

16 Integrating the Healthcare Enterprise

Profili d’integrazione

Documento tecnico

Transazioni

Adeguamenti nazionali

ATNA

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a (ITI TF-2a), Revision 15.0, July 24, 2018

Authenticate Node [ITI‑19]

Record Audit Event [ITI‑20]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

CT

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a (ITI TF-2a), Revision 15.0, July 24, 2018

Maintain Time [ITI-1]

No

HPD

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Healthcare Provider Directory (HPD), Revision 1.7, July 24, 2018

Provider Information Query [ITI-58]

Provider Information Feed [ITI-59]

Provider Information Delta Download (CH:PIDD)

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

PDQv3

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Patient Demographics Query HL7 V3 [ITI-47]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

PIXv3

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Patient Identity Feed HL7 V3 [ITI-44]

PIXV3 Query [ITI-45]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

RMU

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Restricted Metadata Update, Revision 1.0,
May 23, 2018

Restricted Update Document Set [ITI‑92]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

SVS

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Retrieve Value Set [ITI‑48]

No

XCA

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Cross Gateway Query [ITI-38]

Cross Gateway Retrieve [ITI-39]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

XCA-I

IHE Radiology Technical Framework, Volume 3 (RAD-TF-3), Revision 17.0, July 27, 2018

Cross Gateway Retrieve Image Document Set [RAD-75]

No

XCPD

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Cross Gateway Patient Discovery [ITI-55]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

XDM

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Distribute Document Set on Media [ITI-32]

No

XDS

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a (ITI TF-2a), Revision 15.0, July 24, 2018

Registry Stored Query [ITI-18]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Provide and Register Document Set-b [ITI-41]

Register Document Set-b [ITI-42]

Retrieve Document Set [ITI-43]

Patient Identity Feed HL7v3 [ITI-44]

XDS-I.b

IHE Radiology Technical Framework, Volume 3 (RAD-TF-3), Revision 17.0, July 27, 2018

Provide & Register Imaging Document
Set – MTOM/XOP [RAD-68]

Retrieve Imaging Docu­ment Set [RAD-69]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

XDS Metadata Update

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement XDS Metadata Update, Revision 1.10, July 24, 2018

Update Document Set [ITI-57]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

XUA

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018

Authenticate User

Get X-User Assertion

Provide X-User
Asser­tion [ITI-40]

Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 4

2 Profili d’integrazione nazionali

Profili d’integrazione

Documento tecnico

Transazioni

CH:ADR

Allegato 5 complemento 2.1 OCIP-DFI, profilo d’integra­zione Authorization Decision Request (CH:ADR), edizione 4

Authorization Decision Request (CH:ADR)

CH:ATC

Allegato 5 complemento 2.2 OCIP-DFI, profilo d’integra­zione Audit Trail Consumption (CH:ATC), edizione 3

Retrieve ATNA Audit Event [ITI‑81]

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Internet User Authorization (IUA), August 31, 2015

Incorporate Authorization Token [ITI-72]

CH:CPI

Allegato 5 complemento 2.3 OCIP-DFI, profilo d’integra­zione Community Portal Index (CH:CPI), edizione 4

Community Information Query (CH:CIQ)

Community Information Delta Download (CH:CIDD)

CH:PPQ

Allegato 5 complemento 2.1 OCIP-DFI, profilo d’integra­zione Privacy Policy Query (CH:PPQ), edizione 4

Privacy Policy Feed (CH:PPQ-1)

Privacy Policy Retrieve (CH:PPQ-2)

Allegato 6 17

17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

(art. 6)

Valutazione e ricerca

1 Disposizioni generali

1.1 I metadati devono essere utilizzati secondo l’allegato 3 per:

a.
tipo di organizzazione della struttura sanitaria (n. 2.3);
b.
classe di documenti (n. 2.5);
c.
tipo di documenti (n. 2.6);
d.
ruolo dell’autore (n. 2.1).

1.2 Sono applicate le classi di età quinquennali (0-4; 5-9; 10-14 … 95-99; 100+ anni).

2 Dati che devono essere raccolti dalle comunità

2.1 Numero dei documenti messi a disposizione attraverso la cartella informatizzata del paziente, suddivisi per:

a.
tipo di organizzazione della struttura sanitaria;
b.
classe di documenti;
c.
tipo di documenti;
d.
ruolo dell’autore.

2.2 Numero dei documenti registrati in un formato standardizzato di scambio secondo l’allegato 4, suddivisi per tipo di struttura sanitaria.

2.3 Numero di documenti per grado di riservatezza secondo l’articolo 1 OCIP, suddivisi per:

a.
tipo di organizzazione della struttura sanitaria;
b.
classe di documenti;
c.
tipo di documenti;
d.
ruolo dell’autore.

2.4 Numero delle consultazioni di documenti messi a disposizione, suddivise per:

a.
numero di accessi in situazioni di emergenza medica;
b.
tipo di organizzazione della struttura sanitaria che accede ai documenti;
c.
ruolo dell’autore.

3 Dati supplementari che devono essere raccolti dalle comunità di riferimento

3.1 Numero delle persone che dispongono di una cartella informatizzata del paziente, suddivise per:

a.
Cantone;
b.
sesso in combinazione con la classe di età.

3.2 Numero di revoche dei consensi per la tenuta di una cartella informatizzata del paziente, suddivise per:

a.
Cantone;
b.
sesso in combinazione con la classe di età.

3.3 Numero degli adeguamenti ai diritti d’accesso, suddivisi per sesso in combinazione con la classe di età del paziente, effettuati per:

a.
stabilire il grado di riservatezza da attribuire ai nuovi dati medici registrati secondo l’articolo 4 lettera a OCIP;
b.
negare ai singoli professionisti della salute l’accesso alla sua cartella informatizzata secondo l’articolo 4 lettera b OCIP;
c.
essere informati sull’adesione di professionisti della salute ai gruppi secondo l’articolo 4 lettera c OCIP;
d.
fissare la scadenza dei diritti d’accesso secondo l’articolo 4 lettera d OCIP;
e.
estendere il diritto d’accesso in caso di situazioni di emergenza medica al grado di riservatezza «limitatamente accessibile» secondo l’articolo 4 lettera e OCIP;
f.
negare l’accesso in caso di situazioni di emergenza medica secondo l’articolo 4 lettera e OCIP;
g.
autorizzare un professionista della salute della sua comunità di riferimento a trasferire i diritti d’accesso ad esso accordati secondo l’articolo 4 lettera g OCIP ad altri professionisti della salute o gruppi di professionisti della salute.

3.4 Numero di pazienti che non hanno effettuato adeguamenti ai diritti d’accesso, suddivisi per sesso in combinazione con la classe di età.

3.5 Numero dei professionisti della salute e gruppi di professionisti della salute con diritti d’accesso per cartella informatizzata del paziente.

3.6 Numero delle persone che hanno nominato un rappresentante secondo l’articolo 4 lettera f OCIP, suddivise per sesso in combinazione con la classe di età.

Allegato 7 18

18 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

(art. 7)

Requisiti minimi in materia di qualifica del personale degli organismi di certificazione

1 Certificazione delle comunità e comunità di riferimento o dei portali di accesso

1.1 L’organismo di certificazione deve provare che dispone di persone dotate di:

1.1.1
conoscenze in materia di informatica medica: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore dell’informatica medica oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nell’informatica medica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;
1.1.2
conoscenze del diritto in materia di protezione dei dati: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;
1.1.3
conoscenze in materia di sicurezza informatica: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicurezza informatica oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nella sicurezza informatica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;
1.1.4
formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC
17021:201519;
1.1.5
formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC
27006:201520.

1.2 L’organismo di certificazione deve provare di disporre di personale qualificato per i singoli settori. La perizia da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.

19 La norma menzionata può essere richiesta previo pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Sulzerallee 70, 8400Winterthur, www.snv.ch o consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna.

20 La norma menzionata può essere richiesta previo pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Sulzerallee 70, 8400Winterthur, www.snv.ch o consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna.

2 Certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione

2.1 L’organismo di certificazione deve provare di disporre, per i singoli settori, di persone dotate di:

2.1.1
conoscenze in materia di identificazione e autenticazione: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore dell’identificazione e autenticazione oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nell’identificazione e autenticazione, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;
2.1.2
conoscenze del diritto in materia di protezione dei dati: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;
2.1.3
conoscenze in materia di sicurezza informatica: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicurezza informatica oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nella sicurezza informatica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;
2.1.4
formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC
17021:201521;
2.1.5
formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC
27006:201522.

2.2 L’organismo di certificazione deve provare di disporre di personale qualificato per i singoli settori. La perizia da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.

21 La norma menzionata può essere richiesta previo pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Sulzerallee 70, 8400Winterthur, www.snv.ch o consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna.

22 La norma menzionata può essere richiesta previo pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Sulzerallee 70, 8400Winterthur, www.snv.ch o consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna.

Allegato 8 23

23 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 16 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 164).

(art. 8)

Requisiti di certificazione tecnici e organizzativi per emittenti di strumenti d'identificazione 2424

24 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

Allegato 9 25

25 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 24 giu. 2019 (RU 2019 2075). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1111).

(art. 8a)

Metadati per il servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute 26

26 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

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