1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) gestisce un sistema d’informazione al fine di:
- a.
- garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, nonché la protezione dagli inganni, nel quadro dei compiti che gli spettano in virtù della presente legge;
- b.
- sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi conformemente alla presente legge;
- c.
- elaborare rapporti per riferire a livello nazionale e internazionale.
2 Il sistema d’informazione dell’USAV è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e all’USAV, inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile.
3 Il sistema d’informazione dell’USAV contiene dati personali, inclusi:
- a.
- dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b.
- dati concernenti la salute nel settore della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
- c.
- dati sui risultati di controlli e analisi di laboratorio;
- d.
- dati concernenti gli inganni relativi alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso.
4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono trattare online i dati nel sistema d’informazione dell’USAV:
- a.
- l’USAV: al fine di garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile;
- b.
- l’UFAG: al fine di garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile;
- c.17
- l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC): ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 38 capoverso 1;
- d.
- le autorità cantonali di esecuzione: al fine di adempiere i loro compiti nei loro rispettivi settori di competenza.
5 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità e i servizi qui appresso possono richiamare online i dati seguenti nel sistema d’informazione dell’USAV:
- a.
- l’USAV: i dati concernenti la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché la produzione primaria;
- b.
- l’UFAG: i dati concernenti la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché la produzione primaria;
- c.18
- l’UDSC: i dati per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 38 capoverso 1;
- d.
- altri servizi federali incaricati di compiti per l’attuazione della presente legge: i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro, per quanto il Consiglio federale lo preveda;
- e.
- le autorità cantonali di esecuzione: i dati concernenti la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché la produzione primaria;
- f.
- terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l’articolo 55: i dati necessari all’adempimento dei loro compiti;
- g.
- terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 199819 sull’agricoltura: i dati necessari all’adempimento dei loro compiti.
6 Per il sistema d’informazione dell’USAV il Consiglio federale disciplina:
- a.
- la struttura e il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema d’informazione dell’UFSP utilizzata dai Cantoni;
- b.
- le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- c.
- i diritti di accesso, segnatamente la portata dei diritti di accesso online;
- d.
- le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- e.
- la procedura di collaborazione con i Cantoni;
- f.
- i termini per la conservazione e la distruzione dei dati;
- g.
- l’archiviazione.
7 I Cantoni che utilizzano il sistema d’informazione dell’USAV per i propri compiti di esecuzione sono tenuti a emanare per il loro settore disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti e a designare un organo incaricato di vigilare sull’osservanza di tale disciplinamento.
17 Nuovo testo giusta il n. I 32 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
18 Nuovo testo giusta il n. I 32 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
19 RS 910.1