Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° agosto 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza
del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.
2 Essa si applica ai prodotti di cui all’allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta.
3 Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati:
- a.
- alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
- b.
- alla semina o alla piantagione; oppure
- c.
- ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- antiparassitari:
- 1.
- le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure
- 2.
- le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi;
- b.
- livello massimo per i residui (LMR): la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti;
- c.
- CXL: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);
- d.
- tolleranza all’importazione: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui:
- 1.
- per un prodotto l’utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure
- 2.
- per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;
- e.
- limite di determinazione: la concentrazione di residui minima che, nell’ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio.
2 Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici, dell’OBioc e dell’ordinanza del 12 maggio 20105 sui prodotti fitosanitari (OPF).
Sezione 2: Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui
Art. 3 Criteri e basi per la determinazione dei livelli massimi per i residui
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.
2 Prende in considerazione in tale contesto:
- a.
- il potenziale di pericolo dei residui di antiparassitari per l’essere umano;
- b.
- l’usuale documentazione scientifica;
- c.
- per i prodotti fitosanitari, i principi uniformi per la valutazione e l’omologazione di prodotti fitosanitari secondo l’allegato 9 OPF6;
- d.
- per i biocidi, l’articolo 17 OBioc7;
- e.
- lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell’esposizione ai residui;
- f.
- la concentrazione tecnicamente inevitabile di un antiparassitario nella derrata alimentare in base alla buona pratica agricola o alla buona prassi di fabbricazione;
- g.
- l’assimilazione dell’antiparassitario sulla base delle quantità ingerite delle derrate alimentari interessate;
- h.
- la possibile presenza di residui di antiparassitari di origine diversa dall’impiego come prodotto fitosanitario o biocida;
- i.
- le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici del corpo umano;
- j.
- se è stato fissato un CXL;
- k.
- se secondo il regolamento (CE) n. 396/20058 è già stato fissato un livello massimo per i residui;
- l.9
- se, nel caso di una richiesta di tolleranze all’importazione secondo l’artico-
lo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all’utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese; - m.
- i dati della sorveglianza;
- n.
- altri fattori rilevanti per la fattispecie in esame.
3 I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono fissati nell’allegato 2.
8 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, nella versione vincolante per l’UE.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
Art. 4 Sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui
Le sostanze attive di prodotti fitosanitari valutate nell’ambito dell’OPF10 o dell’OBioc11 e in base all’articolo 3 e per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui sono elencate nell’allegato 3.
10 RS 916.161
11 RS 813.12
Art. 5 Livelli massimi per i residui per prodotti trasformati o mescolati
Se per un prodotto trasformato o mescolato non sono fissati livelli massimi per i residui nell’allegato 2, si applicano i livelli massimi per la materia prima tenuto conto della variazione dei livelli di residui di antiparassitari determinata dalla trasformazione o dalla mescolanza.
Art. 6 Nuova valutazione di livelli massimi esistenti per i residui
Se cambiano le condizioni quadro rispetto alla situazione esistente al momento della fissazione dei livelli massimi per i residui, l’USAV verifica i livelli massimi esistenti.
Art. 7 Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera
1 Su richiesta, l’USAV può fissare tolleranze all’importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.12
2 La richiesta deve contenere:
- a.
- una panoramica sulla richiesta presentata comprendente:
- 1.
- un riassunto,
- 2.
- una motivazione,
- 3.
- un indice della documentazione allegata e
- 4.
- una copia delle condizioni di applicazione rilevanti per la fissazione dei livelli massimi per i residui nell’ambito della buona pratica fitosanitaria sugli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure una copia delle condizioni di applicazione come biocida;
- b.
- un indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e
- c.
- i dati secondo gli allegati 5 e 6 OPF13, nell’ambito dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure secondo l’articolo 14 OBioc14, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi analitici di routine da applicare nei laboratori di controllo e i dati relativi al metabolismo vegetale e animale.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
13 RS 916.161
14 RS 813.12
Sezione 3: Superamento di livelli massimi per i residui
Art. 8 Divieto dell’immissione sul mercato e ammissione in caso di superamento
1 I prodotti che rientrano nell’allegato 1 non possono essere immessi sul mercato se contengono residui di antiparassitari superiori ai seguenti valori:
- a.
- i livelli massimi per i residui fissati nell’allegato 2, inclusi i livelli massimi di residui per i prodotti trasformati o mescolati di cui all’articolo 5;
- b.
- 0,01 mg/kg nel caso di prodotti che nell’allegato 1 hanno un codice UE e non corrispondono alla lettera a, se le sostanze attive interessate non sono elencate nell’allegato 3.
2 ...15
3 In caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, in deroga al capoverso 1 è ammesso il superamento dei livelli massimi per i residui se:
- a.
- la combinazione di sostanza attiva e prodotto interessata è elencata nell’allegato 4;
- b.
- i prodotti interessati non sono destinati al consumo immediato; e
- c.
- è garantito che alla consegna al consumatore tali prodotti non superano più i livelli massimi per i residui fissati nell’allegato 2.
15 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
Art. 9 Divieto di trasformazione e di mescolanza
I prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari secondo l’articolo 8 capoverso 1 non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.
Sezione 4: Adeguamento degli allegati e istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione
Art. 10 Adeguamento degli allegati
1 L’USAV adegua gli allegati 1–4 allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.
2 Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.
Art. 11 Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione
1 Se gli allegati 1–4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.
2 Le direttive sono pubblicate in Internet.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 13 Disposizioni transitorie
Le sostanze attive autorizzate dall’Ufficio federale dell’agricoltura ai sensi dell’OPF17 e per le quali sono stati stabiliti livelli massimi di residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto anteriore.
17 RS 916.161
Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018 18
Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
18 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1281).
Art. 13b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 19
1 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massimi per i residui secondo il diritto anteriore.
19 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegato 1 2020 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
20 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
Prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano livelli massimi per i residui
1 Nota esplicativa
2 Nota esplicativa sull’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005
3 Tabella
Allegato 2 2222 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 423).
22 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 423).
Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari 2323 Il contenuto della lista dei livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari non viene pubblicato nella RU. La lista può essere consultata gratuitamente presso lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003Berna, o su Internet su www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrzione > Basi legali ed esecutive > Legislazione. Si applica la versione del 1° ago. 2021.
23 Il contenuto della lista dei livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari non viene pubblicato nella RU. La lista può essere consultata gratuitamente presso lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003Berna, o su Internet su www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrzione > Basi legali ed esecutive > Legislazione. Si applica la versione del 1° ago. 2021.
Allegato 3 2424 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 423).
24 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 423).