Ordinanza del DFI
sulle derrate alimentari destinate
alle persone con particolari esigenze nutrizionali
(ODPPE)
del 16 dicembre 2016 (Stato 31 maggio 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza descrive le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali e disciplina i requisiti relativi alla composizione, alla caratterizzazione, alla presentazione e alla pubblicità delle stesse.
Art. 2 Categorie di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali
Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali sono classificate nelle seguenti categorie:
- a.
- alimenti per lattanti;
- b.
- alimenti di proseguimento;
- c.
- alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
- d.
- alimenti a fini medici speciali 2;
- e.3
- i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- f.
- alimenti per sportivi.
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 3 Requisiti generali
1 Le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono:
- a.
- essere presenti nella forma biodisponibile;
- b.
- avere un effetto nutritivo o un effetto fisiologico;
- c.
- essere adatte alle persone a cui sono destinate.
2 Alle derrate alimentari di cui all’articolo 2 lettere a–e possono essere aggiunte le sostanze e i composti di seguito menzionati:
- a.
- le sostanze e i composti di cui all’allegato 1;
- b.
- le sostanze ammesse per le esigenze nutrizionali in questione ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sui nuovi tipi di derrate alimentari.
3 Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono, per la loro composizione, rispondere, sulla base di dati scientifici generalmente riconosciuti, alle esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinate ed essere adatte a tali persone.
4 Non devono contenere sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone a cui sono destinate.
5 Possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto.
6 Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati l’osservanza dei requisiti stabiliti nel capoverso 3 deve essere dimostrata sulla base di metodi di analisi opportuni.
7 Le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM) sono vietate.6
6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 4 Caratterizzazione
1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), sull’etichetta devono figurare anche informazioni per un uso appropriato.
2 In deroga all’articolo 3 capoverso 4 OID, la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria a prescindere dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del contenitore.
3 Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere formulate in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori.
Capitolo 2: Derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia
Sezione 1: Alimenti per lattanti
Art. 5 Definizione
1 Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate a lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi mesi di vita e in grado da sole di soddisfare le loro esigenze nutrizionali fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento.
2 Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso 1 non può essere immesso sul mercato né distribuito come tale.
Art. 6 Requisiti
Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:
- a.
- sono fabbricati con:
- 1.
- le fonti proteiche definite nell’allegato 2 numero 2, e
- 2.
- altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti;
- b.
- la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2;
- c.
- gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
- d.
- per la fabbricazione possono essere aggiunti esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato 1. A essi si applicano i seguenti criteri:
- 1.
- se possono essere utilizzati anche come additivi, i criteri di purezza di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 25 novembre 20138 sugli additivi (OAdd),
- 2.
- se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili, i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.
Art. 7 Caratterizzazione: considerazioni generali
1 La denominazione specifica degli alimenti per lattanti è «alimenti per lattanti».
2 Gli alimenti per lattanti fabbricati esclusivamente a partire da proteine del latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte per lattanti».
3 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- l’indicazione che il prodotto è idoneo alle esigenze alimentari dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati al seno;
- b.
- le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;
- c.
- un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione o conservazione inadeguate del prodotto;
- d.
- un’indicazione come «avvertimento importante», seguita:
- 1.
- da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti per lattanti, e
- 2.
- dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
4 Sono inoltre ammesse:
- a.
- indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:
- 1.
- persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia,
- 2.
- figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;
- b.
- illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti per lattanti e ne illustrino i metodi di preparazione.
5 Non sono ammessi:
- a.
- una caratterizzazione di alimenti per lattanti concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;
- b.
- immagini di lattanti o altre immagini o diciture suscettibili di idealizzare l’uso della derrata alimentare;
- c.
- l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».
6 La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti per lattanti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti di proseguimento e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.
Art. 8 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID9:
- a.
- la dichiarazione del valore nutritivo deve essere espressa per 100 ml del preparato pronto al consumo; tali informazioni possono inoltre essere espresse per 100 g;
- b.
- il tenore di sale non deve essere indicato;
- c.
- il valore energetico e il tenore di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato 2 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:
- a.
- le quantità dei componenti di proteine, carboidrati o grassi;
- b.
- il rapporto tra proteine di siero di latte e caseina;
- c.
- la quantità delle sostanze e dei composti elencati nell’allegato 1, se tale indicazione non è prevista dall’articolo 7 capoverso 3 lettera b;
- d.
- la quantità delle sostanze aggiunte in conformità con l’articolo 6.
4 Gli alimenti per lattanti non devono recare indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi della sezione 12 OID. Sono fatte salve le seguenti diciture relative al lattosio e all’acido docosaesaenoico (DHA):
- a.
- la dicitura «unicamente lattosio», a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto;
- b.
- la dicitura «senza lattosio», a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
- c.
- la dicitura «senza lattosio» per alimenti per lattanti prodotti con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa;
- d.
- la dicitura «contiene acido docosaesaenoico (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)» o «contiene DHA (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)».
Art. 9 Presentazione e pubblicità
Gli articoli 7 e 8 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.
Art. 10 Alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo
Gli alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzati all’interno delle stesse o distribuiti all’esterno possono essere utilizzati o distribuiti soltanto per i lattanti che devono essere nutriti con tali alimenti e unicamente per il periodo necessario.
Art. 11 Obbligo di notifica
1 Chi fabbrica o importa un alimento per lattanti e intende immetterlo sul mercato deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.
2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.
Sezione 2: Alimenti di proseguimento
Art. 12 Definizione
Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari che costituiscono il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata per:
- a.
- i lattanti di età superiore a sei mesi in grado di alimentarsi con adeguate pappe di complemento; e
- b.
- i bambini nella prima infanzia, di età compresa tra uno e tre anni.
Art. 13 Requisiti
Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:
- a.
- sono fabbricati con:
- 1.
- le fonti proteiche definite nell’allegato 3 numero 2, e
- 2.
- altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a sei mesi e dei bambini nella prima infanzia è dimostrata da dati scientifici riconosciuti;
- b.
- la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3;
- c.
- devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
- d.
- devono essere aggiunte esclusivamente sostanze e composti di cui all’allegato 1. A tali sostanze e composti si applicano i seguenti criteri:
- 1.
- se possono essere utilizzati anche come additivi: i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd10,
- 2.
- se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili: i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.
Art. 14 Caratterizzazione: considerazioni generali
1 La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di proseguimento».
2 Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte di proseguimento».
3 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- un’indicazione che il prodotto:
- 1.
- è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi,
- 2.
- deve essere incluso in un’alimentazione diversificata, e
- 3.
- non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi sei mesi di vita;
- b.
- un’indicazione che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, in particolare nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei sei mesi, va presa soltanto:
- 1.
- su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia o della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, e
- 2.
- tenuto conto delle necessità di ciascun lattante per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;
- c.
- le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;
- d.
- un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguate;
- e.
- un’indicazione come «avvertenza importante», seguita:
- 1.
- da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti di proseguimento, e
- 2.
- dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
4 Sono inoltre ammesse:
- a.
- indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:
- 1.
- persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia,
- 2.
- figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;
- b.
- illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti di proseguimento e ne illustrino i metodi di preparazione.
5 Non sono ammessi:
- a.
- una caratterizzazione di alimenti di proseguimento concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;
- b.
- immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso della derrata alimentare;
- c.
- l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».
6 La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti di proseguimento siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.
Art. 15 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID11:
- a.
- la dichiarazione del valore nutritivo deve essere espressa per 100 ml del preparato pronto al consumo; tali informazioni possono inoltre essere espresse per 100 g;
- b.
- il tenore di sale non deve essere indicato;
- c.
- solo le vitamine e i sali minerali possono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento; si applicano le quantità di riferimento specifiche di cui all’allegato 4.
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato 3 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:
- a.
- le quantità dei componenti di proteine, carboidrati o grassi;
- b.
- il rapporto tra proteine di siero di latte e caseina;
- c.
- la quantità delle sostanze e dei composti elencati nell’allegato 1 per 100 ml del prodotto pronto al consumo, se tale indicazione non è prevista dall’articolo 14 capoverso 3 lettera c;
- d.
- la quantità delle sostanze aggiunte secondo l’articolo 13.
4 Sono ammesse le seguenti diciture relative al lattosio:
- a.
- la dicitura «unicamente lattosio», a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto;
- b.
- la dicitura «senza lattosio», a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
- c.
- la dicitura «senza lattosio» per alimenti di proseguimento prodotti con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa;
Art. 16 Presentazione e pubblicità
Gli articoli 14 e 15 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.
Art. 17 Obbligo di notifica
1 Chi fabbrica o importa alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine, contenenti sostanze e composti diversi da quelli elencati nell’allegato 1, e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.
2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.
Sezione 3: Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
Art. 18 Definizione
1 Gli alimenti a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono derrate alimentari che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra quattro mesi e tre anni.
2 Essi sono destinati al consumo:
- a.
- durante lo svezzamento dei lattanti;
- b.
- per integrare l’alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia; o
- c.
- per il graduale passaggio all’alimentazione normale.
3 Non sono considerate pappe di complemento le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia.
Art. 19 Requisiti
1 Gli alimenti a base di cereali possono essere offerti come:
- a.
- prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi nutrienti appropriati;
- b.
- prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con acqua o altri liquidi privi di proteine;
- c.
- paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;
- d.
- fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti.
2 Gli alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alle particolari esigenze nutrizionali dei bambini secondo l’articolo 18 capoverso 1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.
3 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:
- a.
- gli alimenti a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5;
- b.
- le pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 6;
- c.
- per la fabbricazione possono essere utilizzati esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato 1.
4 Se agli alimenti a base di cereali e alle pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono aggiunti vitamine e sali minerali, valgono le quantità massime di cui all’allegato 7.
Art. 20 Caratterizzazione: considerazioni generali
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4, l’etichetta deve recare le seguenti informazioni:
- a.
- una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristiche particolari;
- b.
- informazioni sul tenore di glutine, come «contenente glutine», o sull’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a sei mesi;
- c.
- la quantità media dei singoli sali minerali e vitamine per i quali negli allegati 5 e 6 sono fissati tenori specifici per 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto;
- d.
- se necessario le istruzioni per la preparazione corretta e l’avvertenza di quanto sia importante seguirle.
Art. 21 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo 12
1 La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle sostanze indicate nell’allegato 1 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indicazione non sia già prevista dalle disposizioni dell’articolo 20 lettera c.
2 Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato 4 in riferimento agli alimenti destinati ai lattanti, oltre ai dati indicati conformemente al capoverso 1 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio ed eventualmente per ogni porzione stabilita del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato 4.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Sezione 4: Disposizioni comuni sui residui di prodotti fitosanitari e sui valori massimi in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia
Art. 22
1 I prodotti agricoli trattati con i prodotti fitosanitari di cui all’allegato 8 elenco A non possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia.
2 I prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato 8 elenco A sono considerati non utilizzati se i valori massimi dei residui di tali sostanze non sono superiori a 0,003 mg/kg.
3 Per i prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato 8 elenco B si applicano i tenori massimi di residui ivi previsti.
4 I prodotti pronti per la vendita o preparati sulla base delle indicazioni del fabbricante non devono contenere residui di prodotti fitosanitari superiori a 0,01 mg/kg per sostanza attiva.
Sezione 5: Requisiti applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento relativi alle informazioni in materia di alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia1313 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
13 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Capitolo 3: Alimenti a fini medici speciali
Art. 23 Definizione
Gli alimenti a fini medici speciali sono derrate alimentari destinate a pazienti:
- a.
- che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute, compresi i metaboliti; o
- b.
- che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti per determinate categorie di persone o una combinazione di entrambi.
Art. 24 Categorie di alimenti a fini medici speciali
1 Gli alimenti a fini medici speciali vengono classificati nelle seguenti categorie:
- a.
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard delle sostanze nutritive, possono costituire l’unica fonte di nutrimento per le persone a cui sono destinati;
- b.
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione delle sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, possono costituire l’unica fonte di nutrimento;
- c.
- alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard o una formulazione adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, non sono idonei a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.
2 Gli alimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere utilizzati anche per la sostituzione parziale o l’integrazione dell’alimentazione di un paziente.
Art. 25 Requisiti
1 La formulazione degli alimenti a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti.
2 Gli alimenti a fini medici speciali possono contenere le sostanze e i composti di cui all’allegato 1.
3 Gli alimenti a fini medici speciali devono:
- a.
- essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante;
- b.
- rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; e
- c.
- soddisfare i criteri di cui all’allegato 9.
4 L’efficacia di un alimento destinato a fini medici speciali deve essere comprovata mediante dati scientifici generalmente riconosciuti.
Art. 26 Residui di prodotti fitosanitari e valori massimi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
Le disposizioni di cui all’articolo 22 capoversi 1–4 si applicano anche agli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
Art. 27 Obbligo di notifica
Chi fabbrica o importa alimenti a fini medici speciali e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. Con la comunicazione va presentato all’USAV un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva copia stampata con la composizione del prodotto.
Art. 28 Caratterizzazione: considerazioni generali
1 La denominazione specifica è «alimento destinato a fini medici speciali».
2 Oltre a quelle di cui all’articolo 4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica;
- b.
- la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;
- c.14
- la dicitura «Indicato per la gestione dietetica di…», completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali è previsto il prodotto;
- d.
- una descrizione delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto che lo rendono indicato per la malattia, il disturbo o lo stato patologico per il cui regime alimentare esso è previsto, se necessario tenuto conto della lavorazione e formulazione particolari, con le indicazioni delle sostanze nutritive che sono state aumentate, diminuite, eliminate o altrimenti modificate;
- e.
- i motivi che giustificano l’uso del prodotto.
3 Possono inoltre figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d’età;
- b.
- la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici per i quali il prodotto è previsto;
- c.
- una menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni;
- d.
- l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
- e.
- se del caso, le istruzioni per una preparazione, un utilizzo e una conservazione corretti del prodotto dopo l’apertura della confezione.
4 Le indicazioni di cui ai capoversi 2 lettere a e b e 3 lettere a e b devono essere precedute dall’espressione «Avvertenza importante» o da un’espressione equivalente.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 29 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID15, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- la quantità di ogni vitamina e sostanza minerale elencata nell’allegato 9 e contenuta nel prodotto;
- b.
- la quantità di componenti di proteine, carboidrati e grassi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, qualora questa informazione sia necessaria per il corretto utilizzo del prodotto;
- c.
- informazioni sull’origine e sulla natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto.
- d.
- se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto.
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.
4 L’indicazione del tenore di sodio deve figurare insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: Sale: X g (di cui sodio: Y mg).
5 Sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Art. 30 Caratterizzazione: alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei
lattanti.
Oltre agli articoli 28 e 29, agli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti si applicano i seguenti requisiti riguardanti la caratterizzazione:
- a.
- sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione;
- b.16
- non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto;
- c.
- la caratterizzazione deve garantire che tali prodotti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e di proseguimento e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 31 Pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti
1 La pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche. Non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto.
2 Nei punti di vendita di tali alimenti è vietata la distribuzione di campioni. Sono inoltre vietate altre forme di promozione intese a indurre i consumatori all’acquisto, quali modalità speciali di esposizione, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.
3I produttorie i distributori non devono offrire alla popolazione, in particolare alle donne in gravidanza, alle madri e ai membri delle relative famiglie, tali alimenti sotto forma di prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi.
Capitolo 4: Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 1717 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 32 Definizione 18
I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono alimenti di composizione particolare che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, sostituiscono interamente il fabbisogno alimentare quotidiano.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 3319
19 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 34 Requisiti 20
1 I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui all’allegato 10.
2 I requisiti relativi alla composizione di cui all’allegato 10 si applicano alle derrate alimentari pronte per l’uso, commercializzate come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.
3 I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono contenere ingredienti diversi dalle sostanze elencate all’allegato 10 solo se la loro idoneità è stata stabilita mediante dati scientifici generalmente accettati.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 35 Caratterizzazione: disposizioni generali 21
1 La denominazione specifica è «sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso».
2 Le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 capoverso 1 OID22 sono integrate da:
- a.
- una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso;
- b.
- una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia;
- c.
- una dicitura indicante l’importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi;
- d.
- una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso;
- e.
- una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi;
- f.
- istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un’indicazione relativa all’importanza del loro rispetto;
- g.
- se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l’alimento può avere un effetto lassativo;
- h.
- se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari.
3 La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non fa alcun riferimento al ritmo o all’entità della perdita di peso conseguibili dal loro impiego.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art 35a Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo 23
1 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 OID24, la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e delle vitamine elencate nell’allegato 10 presenti nel prodotto.
2 La dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.
3 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 OID, il contenuto della dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:
- a.
- le quantità di componenti di grassi e di carboidrati;
- b.
- le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell’allegato 1, se tale indicazione non è prevista dal capoverso 1;
- c.
- la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all’articolo 34 capoverso 2.
4 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le informazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nella caratterizzazione.
5 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del recipiente.
6 Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 11 OID.
7 In deroga agli articoli 26 capoverso 3, 27 capoverso 1 e 28 capoverso 1 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l’intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo della derrata alimentare pronta per l’uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se del caso, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori.
8 In deroga all’articolo 27 capoversi 3 e 4 OID, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell’allegato 10 OID.
9 Le indicazioni sulle sostanze comprese nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell’allegato 11 OID sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.
10 Le indicazioni sulle sostanze non elencate nell’allegato 11 OID che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione del valore nutritivo dopo l’ultima voce di tale allegato.
11 L’indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)».
12 La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).
13 La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5040 kJ/giorno (1200 kcal/giorno).
23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 35b Indicazioni nutrizionali e sulla salute 25
1 I sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso non recano indicazioni nutrizionali e sulla salute.
2 In deroga al capoverso 1, l’indicazione nutrizionale «fibre aggiunte» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto non sia inferiore a 10 g.
25 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Capitolo 5: Alimenti per sportivi
Art. 36 Definizione
Gli alimenti per sportivi sono derrate alimentari che soddisfano le particolari esigenze energetiche e nutrizionali di tale categoria e che costituiscono una pratica fonte di nutrienti qualora il consumo di alimenti comuni non sia praticabile.
Art. 37 Categorie di alimenti per sportivi
Gli alimenti per sportivi sono classificati in quattro categorie:
- a.
- prodotti energetici;
- b.
- prodotti con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi;
- c.
- preparati contenenti proteine e aminoacidi;
- d.
- combinazioni dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a–c.
Art. 38 Requisiti
1 Gli alimenti per sportivi possono contenere:
- a.
- vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui all’allegato 11 in base ai requisiti ivi stabiliti per i composti di cui all’allegato 12;
- b.
- sostanze che:
- 1.
- sono ammesse ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201626 sui nuovi tipi di derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego,
- 2.
- sono state autorizzate dall’USAV come nuove derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego;
- c.
- ulteriori alimenti, fatte salve le lettere a e b.
2 Alle colture batteriche vive si applica l’allegato 13.
3 I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 1.
4 Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 2.
5 Per le combinazioni di cui all’articolo 37 lettera d si applicano i requisiti previsti per i singoli componenti.
26 RS 817.022.2
Art. 39 Richiesta di modifica degli allegati 11 e 12
Su richiesta motivata l’USAV può:
- a.
- inserire ulteriori sostanze nell’allegato 11;
- b.
- modificare i requisiti delle sostanze di cui all’allegato 11;
- c.
- inserire ulteriori composti nell’allegato 12.
Art. 40 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID27.
2 La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 11, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 12.
3 L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
- a.
- con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes28; oppure
- b.
- con l’indicazione «con batteri acidolattici».
4 La caratterizzazione deve fare riferimento al tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.
5 Le bevande con un’osmolarità compresa fra 260 e 300 mOsm/litro possono essere definite isotoniche mentre le bevande con un’osmolarità inferiore a 260 mOsm/litro possono essere definite ipotoniche.29
28 www.the-icsp.org
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Capitolo 6: Adeguamento degli allegati
Art. 41
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire altresì disposizioni transitorie.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 43 Disposizioni transitorie
1 Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica secondo gli articoli 11 e 17 che sono già stati immessi sul mercato e notificati secondo il diritto anteriore vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.
2 L’indicazione di cui all’articolo 8 capoverso 4 lettera d può essere utilizzata esclusivamente per alimenti per lattanti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2025.
Art. 44 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 3131 RU 2020 2245
31 RU 2020 2245
Allegato 1 3232 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
32 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Sostanze e composti
Allegato 2 3737 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2245). La correzione del 31 mag. 2021 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 309).
37 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2245). La correzione del 31 mag. 2021 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 309).
Requisiti della composizione di alimenti per lattanti
1 Energia
2 Proteine
3 Taurina
4 Colina
5 Lipidi
6 Fosfolipidi
7 Inositolo
8 Carboidrati
9 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi
10 Sali minerali
11 Vitamine
12 Nucleotidi
Allegato 3 4747 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
47 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento
1 Energia
2 Proteine
3 Taurina
4 Lipidi
5 Fosfolipidi
6 Carboidrati
7 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi
8 Sali minerali
9 Vitamine
10 Nucleotidi
Allegato 4 5757 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
57 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Quantità di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini nella prima infanzia
Allegato 5 6161 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
61 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Requisiti della composizione degli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia
1 Tenore di cereali
2 Proteine
3 Carboidrati
4 Grassi
5 Sali minerali
6 Vitamine
Allegato 6
Requisiti della composizione delle pappe di completamento per lattanti e bambini nella prima infanzia
1 Proteine
2 Carboidrati
3 Grassi
4 Sodio
5 Vitamine
Allegato 7
Quantità massime di vitamine e sali minerali aggiunti ad alimenti a base di cereali e ad altri alimenti di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia
Allegato 8
Osservazioni concernenti i prodotti fitosanitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti destinati a particolari fini nutrizionali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali di lattanti e bambini nella prima infanzia
Elenco A: Prodotti fitosanitari vietati
Elenco B : Tenori massimi7272 I valori riportati nell’elenco B si riferiscono ai prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.
72 I valori riportati nell’elenco B si riferiscono ai prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.
Allegato 9 7373 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
73 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Requisiti degli alimenti a fini medici speciali
1 Precisazioni
2 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti
2.1 Vitamine
2.2 Minerali
3 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti
3.1 Vitamine
3.2 Minerali
Allegato 10 9393 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
93 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Requisiti della composizione dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
1 Valore energetico
2 Proteine
3 Colina
4 Grassi
5 Carboidrati
6 Vitamine e sali minerali
Allegato 11 9999 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2245). La correzione del 31 mag. 2021 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 309).
99 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2245). La correzione del 31 mag. 2021 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 309).
Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti
Allegato 12 102102 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
102 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).