Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza del DFI
sulle derrate alimentari destinate
alle persone con particolari esigenze nutrizionali
(ODPPE)

del 16 dicembre 2016 (Stato 31 maggio 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za de­scri­ve le der­ra­te ali­men­ta­ri per per­so­ne con par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li e di­sci­pli­na i re­qui­si­ti re­la­ti­vi al­la com­po­si­zio­ne, al­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne, al­la pre­sen­ta­zio­ne e al­la pub­bli­ci­tà del­le stes­se.

Art. 2 Categorie di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri per per­so­ne con par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li so­no clas­si­fi­ca­te nel­le se­guen­ti ca­te­go­rie:

a.
ali­men­ti per lat­tan­ti;
b.
ali­men­ti di pro­se­gui­men­to;
c.
ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li e al­tri ali­men­ti de­sti­na­ti ai lat­tan­ti e ai bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia;
d.
ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li 2;
e.3
i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so;
f.
ali­men­ti per spor­ti­vi.

2 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 3 Requisiti generali  

1 Le so­stan­ze che ven­go­no ag­giun­te al­le der­ra­te ali­men­ta­ri per per­so­ne con par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li de­vo­no:

a.
es­se­re pre­sen­ti nel­la for­ma bio­di­spo­ni­bi­le;
b.
ave­re un ef­fet­to nu­tri­ti­vo o un ef­fet­to fi­sio­lo­gi­co;
c.
es­se­re adat­te al­le per­so­ne a cui so­no de­sti­na­te.

2 Al­le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 2 let­te­re a–e pos­so­no es­se­re ag­giun­te le so­stan­ze e i com­po­sti di se­gui­to men­zio­na­ti:

a.
le so­stan­ze e i com­po­sti di cui all’al­le­ga­to 1;
b.
le so­stan­ze am­mes­se per le esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li in que­stio­ne ai sen­si dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20164 sui nuo­vi ti­pi di der­ra­te ali­men­ta­ri.

3 Le der­ra­te ali­men­ta­ri per per­so­ne con par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li de­vo­no, per la lo­ro com­po­si­zio­ne, ri­spon­de­re, sul­la ba­se di da­ti scien­ti­fi­ci ge­ne­ral­men­te ri­co­no­sciu­ti, al­le esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li del­le per­so­ne a cui so­no de­sti­na­te ed es­se­re adat­te a ta­li per­so­ne.

4 Non de­vo­no con­te­ne­re so­stan­ze in una quan­ti­tà ta­le da met­te­re a re­pen­ta­glio la sa­lu­te del­le per­so­ne a cui so­no de­sti­na­te.

5 Pos­so­no es­se­re im­mes­se sul mer­ca­to so­la­men­te pre­con­fe­zio­na­te, a me­no che non sia­no ven­du­te ai con­su­ma­to­ri per il con­su­mo di­ret­to.

6 Per le so­stan­ze che so­no na­no­ma­te­ria­li in­ge­gne­riz­za­ti l’os­ser­van­za dei re­qui­si­ti sta­bi­li­ti nel ca­po­ver­so 3 de­ve es­se­re di­mo­stra­ta sul­la ba­se di me­to­di di ana­li­si op­por­tu­ni.

7 Le so­stan­ze elen­ca­te nell’al­le­ga­to 4 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20165 sull’ag­giun­ta di vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li e al­tre so­stan­ze al­le der­ra­te ali­men­ta­ri (OA­VM) so­no vie­ta­te.6

4 RS 817.022.2

5 RS 817.022.32

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 4 Caratterizzazione  

1 Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20167 con­cer­nen­te le in­for­ma­zio­ni sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri (OID), sull’eti­chet­ta de­vo­no fi­gu­ra­re an­che in­for­ma­zio­ni per un uso ap­pro­pria­to.

2 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 4 OID, la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo è ob­bli­ga­to­ria a pre­scin­de­re dal­le di­men­sio­ni del­la su­per­fi­cie mag­gio­re dell’im­bal­lag­gio o del con­te­ni­to­re.

3 Tut­te le in­di­ca­zio­ni ob­bli­ga­to­rie de­vo­no es­se­re for­mu­la­te in una lin­gua fa­cil­men­te com­pren­si­bi­le ai con­su­ma­to­ri.

Capitolo 2: Derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia

Sezione 1: Alimenti per lattanti

Art. 5 Definizione  

1 Gli ali­men­ti per lat­tan­ti so­no der­ra­te ali­men­ta­ri de­sti­na­te a lat­tan­ti sa­ni (bam­bi­ni di me­no di 12 me­si) du­ran­te i pri­mi me­si di vi­ta e in gra­do da so­le di sod­di­sfa­re le lo­ro esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li fi­no all’in­tro­du­zio­ne di ade­gua­te pap­pe di com­ple­men­to.

2 Un pro­dot­to che non co­sti­tui­sce di per sé un ali­men­to per lat­tan­ti ai sen­si del ca­po­ver­so 1 non può es­se­re im­mes­so sul mer­ca­to né di­stri­bui­to co­me ta­le.

Art. 6 Requisiti  

Agli ali­men­ti per lat­tan­ti so­no ap­pli­ca­bi­li i se­guen­ti re­qui­si­ti:

a.
so­no fab­bri­ca­ti con:
1.
le fon­ti pro­tei­che de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2, e
2.
al­tri in­gre­dien­ti, la cui ido­nei­tà al­la par­ti­co­la­re ali­men­ta­zio­ne dei lat­tan­ti sin dal­la na­sci­ta è di­mo­stra­ta da da­ti scien­ti­fi­ci ge­ne­ral­men­te ri­co­no­sciu­ti;
b.
la com­po­si­zio­ne de­ve sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2;
c.
gli ali­men­ti per lat­tan­ti de­vo­no es­se­re pron­ti al con­su­mo con l’ag­giun­ta di ac­qua po­ta­bi­le;
d.
per la fab­bri­ca­zio­ne pos­so­no es­se­re ag­giun­ti esclu­si­va­men­te le so­stan­ze e i com­po­sti di cui all’al­le­ga­to 1. A es­si si ap­pli­ca­no i se­guen­ti cri­te­ri:
1.
se pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti an­che co­me ad­di­ti­vi, i cri­te­ri di pu­rez­za di cui all’al­le­ga­to 4 dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 20138 su­gli ad­di­ti­vi (OAdd),
2.
se non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti co­me ad­di­ti­vi op­pu­re se i cri­te­ri di pu­rez­za di cui all’al­le­ga­to 4 OAdd non so­no ap­pli­ca­bi­li, i cri­te­ri di pu­rez­za ri­co­no­sciu­ti da or­ga­ni­smi in­ter­na­zio­na­li.
Art. 7 Caratterizzazione: considerazioni generali  

1 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca de­gli ali­men­ti per lat­tan­ti è «ali­men­ti per lat­tan­ti».

2 Gli ali­men­ti per lat­tan­ti fab­bri­ca­ti esclu­si­va­men­te a par­ti­re da pro­tei­ne del lat­te vac­ci­no o ca­pri­no de­vo­no es­se­re de­no­mi­na­ti «lat­te per lat­tan­ti».

3 Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 4, sull’eti­chet­ta de­vo­no fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
l’in­di­ca­zio­ne che il pro­dot­to è ido­neo al­le esi­gen­ze ali­men­ta­ri dei lat­tan­ti sin dal­la na­sci­ta, quan­do es­si non so­no al­lat­ta­ti al se­no;
b.
le istru­zio­ni per pre­pa­ra­re, uti­liz­za­re, con­ser­va­re e smal­ti­re cor­ret­ta­men­te il pro­dot­to;
c.
un av­ver­ti­men­to sui pe­ri­co­li per la sa­lu­te di una pre­pa­ra­zio­ne o con­ser­va­zio­ne ina­de­gua­te del pro­dot­to;
d.
un’in­di­ca­zio­ne co­me «av­ver­ti­men­to im­por­tan­te», se­gui­ta:
1.
da un’in­di­ca­zio­ne sul­la su­pe­rio­ri­tà dell’al­lat­ta­men­to al se­no ri­spet­to agli ali­men­ti per lat­tan­ti, e
2.
dal­la rac­co­man­da­zio­ne di usa­re il pro­dot­to uni­ca­men­te su con­si­glio di spe­cia­li­sti in­di­pen­den­ti nel cam­po del­la me­di­ci­na, dell’ali­men­ta­zio­ne, del­la far­ma­cia op­pu­re del­la cu­ra dei lat­tan­ti e dei bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia.

4 So­no inol­tre am­mes­se:

a.
in­di­ca­zio­ni uti­li, pur­ché non fi­gu­ri­no sull’eti­chet­ta e sia­no de­sti­na­te esclu­si­va­men­te al­le se­guen­ti per­so­ne:
1.
per­so­ne qua­li­fi­ca­te nel cam­po del­la me­di­ci­na, dell’ali­men­ta­zio­ne o del­la far­ma­cia,
2.
fi­gu­re pro­fes­sio­na­li nel cam­po dell’as­si­sten­za al­la ma­ter­ni­tà e dell’as­si­sten­za all’in­fan­zia;
b.
il­lu­stra­zio­ni gra­fi­che che fa­ci­li­ti­no l’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­gli ali­men­ti per lat­tan­ti e ne il­lu­stri­no i me­to­di di pre­pa­ra­zio­ne.

5 Non so­no am­mes­si:

a.
una ca­rat­te­riz­za­zio­ne di ali­men­ti per lat­tan­ti con­ce­pi­ta in mo­do ta­le da sco­rag­gia­re l’al­lat­ta­men­to al se­no;
b.
im­ma­gi­ni di lat­tan­ti o al­tre im­ma­gi­ni o di­ci­tu­re su­scet­ti­bi­li di idea­liz­za­re l’uso del­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
c.
l’im­pie­go di ter­mi­ni qua­li «uma­niz­za­to», «ma­ter­niz­za­to» o «adat­ta­to».

6 La ca­rat­te­riz­za­zio­ne de­ve ga­ran­ti­re che gli ali­men­ti per lat­tan­ti sia­no chia­ra­men­te di­stin­gui­bi­li da­gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to e de­ve esclu­de­re qual­sia­si ri­schio di con­fu­sio­ne, in par­ti­co­la­re per quan­to ri­guar­da il te­sto, le im­ma­gi­ni e i co­lo­ri uti­liz­za­ti.

Art. 8 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo  

1 In de­ro­ga al­le di­spo­si­zio­ni di cui al­la se­zio­ne 11 OID9:

a.
la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­ve es­se­re espres­sa per 100 ml del pre­pa­ra­to pron­to al con­su­mo; ta­li in­for­ma­zio­ni pos­so­no inol­tre es­se­re espres­se per 100 g;
b.
il te­no­re di sa­le non de­ve es­se­re in­di­ca­to;
c.
il va­lo­re ener­ge­ti­co e il te­no­re di so­stan­ze nu­tri­ti­ve non de­vo­no es­se­re espres­si in per­cen­tua­le del­le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to.

2 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3 OID, le in­di­ca­zio­ni con­te­nu­te nel­la di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo non de­vo­no es­se­re ri­pe­tu­te nell’eti­chet­ta.

3 Ol­tre a quel­le di cui al­la se­zio­ne 11 OID, nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­vo­no fi­gu­ra­re in­di­ca­zio­ni sul con­te­nu­to me­dio di cia­scu­na del­le so­stan­ze mi­ne­ra­li (ec­cet­to il mo­lib­de­no) e del­le vi­ta­mi­ne elen­ca­te nell’al­le­ga­to 2 e, se del ca­so, sul te­no­re di co­li­na, ino­si­to­lo e L-car­ni­ti­na, espres­so in for­ma nu­me­ri­ca per 100 ml di pre­pa­ra­to pron­to al con­su­mo. La di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo può inol­tre es­se­re in­te­gra­ta da una o più del­le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
le quan­ti­tà dei com­po­nen­ti di pro­tei­ne, car­boi­dra­ti o gras­si;
b.
il rap­por­to tra pro­tei­ne di sie­ro di lat­te e ca­sei­na;
c.
la quan­ti­tà del­le so­stan­ze e dei com­po­sti elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1, se ta­le in­di­ca­zio­ne non è pre­vi­sta dall’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 let­te­ra b;
d.
la quan­ti­tà del­le so­stan­ze ag­giun­te in con­for­mi­tà con l’ar­ti­co­lo 6.

4 Gli ali­men­ti per lat­tan­ti non de­vo­no re­ca­re in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te ai sen­si del­la se­zio­ne 12 OID. So­no fat­te sal­ve le se­guen­ti di­ci­tu­re re­la­ti­ve al lat­to­sio e all’aci­do do­co­sae­sae­noi­co (DHA):

a.
la di­ci­tu­ra «uni­ca­men­te lat­to­sio», a con­di­zio­ne che il lat­to­sio sia l’uni­co car­boi­dra­to pre­sen­te nel pro­dot­to;
b.
la di­ci­tu­ra «sen­za lat­to­sio», a con­di­zio­ne che il con­te­nu­to di lat­to­sio nel pro­dot­to non sia su­pe­rio­re a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la di­ci­tu­ra «sen­za lat­to­sio» per ali­men­ti per lat­tan­ti pro­dot­ti con fon­ti pro­tei­che di­ver­se da­gli iso­la­ti pro­tei­ci del­la so­ia, a con­di­zio­ne che sia ac­com­pa­gna­ta dal­la di­ci­tu­ra «non ido­neo a lat­tan­ti con ga­lat­to­se­mia» in­di­ca­ta in ca­rat­te­ri del­la stes­sa di­men­sio­ne e vi­si­bi­li­tà del­la di­ci­tu­ra «sen­za lat­to­sio» e in pros­si­mi­tà del­la stes­sa;
d.
la di­ci­tu­ra «con­tie­ne aci­do do­co­sae­sae­noi­co (co­me pre­scrit­to dal­la leg­ge per gli ali­men­ti per lat­tan­ti)» o «con­tie­ne DHA (co­me pre­scrit­to dal­la leg­ge per gli ali­men­ti per lat­tan­ti)».
Art. 9 Presentazione e pubblicità  

Gli ar­ti­co­li 7 e 8 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia an­che al con­fe­zio­na­men­to, al­la pre­sen­ta­zio­ne e al­la pub­bli­ci­tà dei pro­dot­ti.

Art. 10 Alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo  

Gli ali­men­ti per lat­tan­ti do­na­ti o ven­du­ti a bas­so prez­zo a isti­tu­zio­ni o or­ga­niz­za­zio­ni per es­se­re uti­liz­za­ti all’in­ter­no del­le stes­se o di­stri­bui­ti all’ester­no pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti o di­stri­bui­ti sol­tan­to per i lat­tan­ti che de­vo­no es­se­re nu­tri­ti con ta­li ali­men­ti e uni­ca­men­te per il pe­rio­do ne­ces­sa­rio.

Art. 11 Obbligo di notifica  

1 Chi fab­bri­ca o im­por­ta un ali­men­to per lat­tan­ti e in­ten­de im­met­ter­lo sul mer­ca­to de­ve co­mu­ni­car­lo all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) pri­ma del­la pri­ma im­mis­sio­ne sul mer­ca­to, a ogni mo­di­fi­ca del­la com­po­si­zio­ne e a ogni ade­gua­men­to del­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne.

2 Con la co­mu­ni­ca­zio­ne va pre­sen­ta­to un im­bal­lag­gio ori­gi­na­le, un’eti­chet­ta ori­gi­na­le o la ri­spet­ti­va stam­pa la­ser.

Sezione 2: Alimenti di proseguimento

Art. 12 Definizione  

Gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to so­no der­ra­te ali­men­ta­ri che co­sti­tui­sco­no il prin­ci­pa­le ele­men­to li­qui­do dell’ali­men­ta­zio­ne pro­gres­si­va­men­te di­ver­si­fi­ca­ta per:

a.
i lat­tan­ti di età su­pe­rio­re a sei me­si in gra­do di ali­men­tar­si con ade­gua­te pap­pe di com­ple­men­to; e
b.
i bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia, di età com­pre­sa tra uno e tre an­ni.
Art. 13 Requisiti  

Agli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to si ap­pli­ca­no i se­guen­ti re­qui­si­ti:

a.
so­no fab­bri­ca­ti con:
1.
le fon­ti pro­tei­che de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 2, e
2.
al­tri in­gre­dien­ti, la cui ido­nei­tà al­la par­ti­co­la­re ali­men­ta­zio­ne dei lat­tan­ti di età su­pe­rio­re a sei me­si e dei bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia è di­mo­stra­ta da da­ti scien­ti­fi­ci ri­co­no­sciu­ti;
b.
la com­po­si­zio­ne de­ve sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3;
c.
de­vo­no es­se­re pron­ti al con­su­mo con l’ag­giun­ta di ac­qua po­ta­bi­le;
d.
de­vo­no es­se­re ag­giun­te esclu­si­va­men­te so­stan­ze e com­po­sti di cui all’al­le­ga­to 1. A ta­li so­stan­ze e com­po­sti si ap­pli­ca­no i se­guen­ti cri­te­ri:
1.
se pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti an­che co­me ad­di­ti­vi: i cri­te­ri di pu­rez­za di cui all’al­le­ga­to 4 OAdd10,
2.
se non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti co­me ad­di­ti­vi op­pu­re se i cri­te­ri di pu­rez­za di cui all’al­le­ga­to 4 OAdd non so­no ap­pli­ca­bi­li: i cri­te­ri di pu­rez­za ri­co­no­sciu­ti da or­ga­ni­smi in­ter­na­zio­na­li.
Art. 14 Caratterizzazione: considerazioni generali  

1 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca de­gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to è «ali­men­to di pro­se­gui­men­to».

2 Gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to fab­bri­ca­ti esclu­si­va­men­te con lat­te vac­ci­no o ca­pri­no de­vo­no es­se­re de­no­mi­na­ti «lat­te di pro­se­gui­men­to».

3 Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 4 sull’eti­chet­ta de­vo­no fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
un’in­di­ca­zio­ne che il pro­dot­to:
1.
è ido­neo sol­tan­to al­la par­ti­co­la­re ali­men­ta­zio­ne dei lat­tan­ti di età su­pe­rio­re ai sei me­si,
2.
de­ve es­se­re in­clu­so in un’ali­men­ta­zio­ne di­ver­si­fi­ca­ta, e
3.
non de­ve ve­nir uti­liz­za­to in so­sti­tu­zio­ne del lat­te ma­ter­no du­ran­te i pri­mi sei me­si di vi­ta;
b.
un’in­di­ca­zio­ne che la de­ci­sio­ne di ini­zia­re con la pap­pa di com­ple­men­to, in par­ti­co­la­re nei ca­si in cui ec­ce­zio­nal­men­te ta­le ali­men­ta­zio­ne sia ini­zia­ta pri­ma dei sei me­si, va pre­sa sol­tan­to:
1.
su con­si­glio di spe­cia­li­sti in­di­pen­den­ti nel cam­po del­la me­di­ci­na, dell’ali­men­ta­zio­ne, del­la far­ma­cia o del­la cu­ra dei lat­tan­ti e dei bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia, e
2.
te­nu­to con­to del­le ne­ces­si­tà di cia­scun lat­tan­te per quan­to con­cer­ne la cre­sci­ta e lo svi­lup­po;
c.
le istru­zio­ni per pre­pa­ra­re, uti­liz­za­re, con­ser­va­re e smal­ti­re cor­ret­ta­men­te il pro­dot­to;
d.
un av­ver­ti­men­to sui pe­ri­co­li per la sa­lu­te di una pre­pa­ra­zio­ne e di una con­ser­va­zio­ne ina­de­gua­te;
e.
un’in­di­ca­zio­ne co­me «av­ver­ten­za im­por­tan­te», se­gui­ta:
1.
da un’in­di­ca­zio­ne sul­la su­pe­rio­ri­tà dell’al­lat­ta­men­to al se­no ri­spet­to agli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to, e
2.
dal­la rac­co­man­da­zio­ne di usa­re il pro­dot­to uni­ca­men­te su con­si­glio di spe­cia­li­sti in­di­pen­den­ti nel cam­po del­la me­di­ci­na, dell’ali­men­ta­zio­ne, del­la far­ma­cia op­pu­re del­la cu­ra dei lat­tan­ti e dei bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia.

4 So­no inol­tre am­mes­se:

a.
in­di­ca­zio­ni uti­li, pur­ché non fi­gu­ri­no sull’eti­chet­ta e sia­no de­sti­na­te esclu­si­va­men­te al­le se­guen­ti per­so­ne:
1.
per­so­ne qua­li­fi­ca­te nel cam­po del­la me­di­ci­na, dell’ali­men­ta­zio­ne o del­la far­ma­cia,
2.
fi­gu­re pro­fes­sio­na­li nel cam­po dell’as­si­sten­za al­la ma­ter­ni­tà e dell’as­si­sten­za all’in­fan­zia;
b.
il­lu­stra­zio­ni gra­fi­che che fa­ci­li­ti­no l’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to e ne il­lu­stri­no i me­to­di di pre­pa­ra­zio­ne.

5 Non so­no am­mes­si:

a.
una ca­rat­te­riz­za­zio­ne di ali­men­ti di pro­se­gui­men­to con­ce­pi­ta in mo­do ta­le da sco­rag­gia­re l’al­lat­ta­men­to al se­no;
b.
im­ma­gi­ni di lat­tan­ti o al­tre im­ma­gi­ni o di­ci­tu­re che pos­sa­no idea­liz­za­re l’uso del­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
c.
l’im­pie­go di ter­mi­ni qua­li «uma­niz­za­to», «ma­ter­niz­za­to» o «adat­ta­to».

6 La ca­rat­te­riz­za­zio­ne de­ve ga­ran­ti­re che gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to sia­no chia­ra­men­te di­stin­gui­bi­li da­gli ali­men­ti per lat­tan­ti e de­ve esclu­de­re qual­sia­si ri­schio di con­fu­sio­ne, in par­ti­co­la­re per quan­to ri­guar­da il te­sto, le im­ma­gi­ni e i co­lo­ri uti­liz­za­ti.

Art. 15 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo  

1 In de­ro­ga al­le di­spo­si­zio­ni di cui al­la se­zio­ne 11 OID11:

a.
la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­ve es­se­re espres­sa per 100 ml del pre­pa­ra­to pron­to al con­su­mo; ta­li in­for­ma­zio­ni pos­so­no inol­tre es­se­re espres­se per 100 g;
b.
il te­no­re di sa­le non de­ve es­se­re in­di­ca­to;
c.
so­lo le vi­ta­mi­ne e i sa­li mi­ne­ra­li pos­so­no es­se­re espres­si in per­cen­tua­le del­le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to; si ap­pli­ca­no le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to spe­ci­fi­che di cui all’al­le­ga­to 4.

2 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3 OID le in­di­ca­zio­ni con­te­nu­te nel­la di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo non de­vo­no es­se­re ri­pe­tu­te nell’eti­chet­ta.

3 Ol­tre a quel­le di cui al­la se­zio­ne 11 OID, nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­vo­no fi­gu­ra­re in­di­ca­zio­ni sul con­te­nu­to me­dio di cia­scu­na del­le so­stan­ze mi­ne­ra­li (ec­cet­to il mo­lib­de­no) e del­le vi­ta­mi­ne elen­ca­te nell’al­le­ga­to 3 e, se del ca­so, sul te­no­re di co­li­na, ino­si­to­lo e L-car­ni­ti­na, espres­so per 100 ml di pre­pa­ra­to pron­to al con­su­mo. La di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo può inol­tre es­se­re in­te­gra­ta da una o più del­le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
le quan­ti­tà dei com­po­nen­ti di pro­tei­ne, car­boi­dra­ti o gras­si;
b.
il rap­por­to tra pro­tei­ne di sie­ro di lat­te e ca­sei­na;
c.
la quan­ti­tà del­le so­stan­ze e dei com­po­sti elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1 per 100 ml del pro­dot­to pron­to al con­su­mo, se ta­le in­di­ca­zio­ne non è pre­vi­sta dall’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 3 let­te­ra c;
d.
la quan­ti­tà del­le so­stan­ze ag­giun­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 13.

4 So­no am­mes­se le se­guen­ti di­ci­tu­re re­la­ti­ve al lat­to­sio:

a.
la di­ci­tu­ra «uni­ca­men­te lat­to­sio», a con­di­zio­ne che il lat­to­sio sia l’uni­co car­boi­dra­to pre­sen­te nel pro­dot­to;
b.
la di­ci­tu­ra «sen­za lat­to­sio», a con­di­zio­ne che il con­te­nu­to di lat­to­sio nel pro­dot­to non sia su­pe­rio­re a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la di­ci­tu­ra «sen­za lat­to­sio» per ali­men­ti di pro­se­gui­men­to pro­dot­ti con fon­ti pro­tei­che di­ver­se da­gli iso­la­ti pro­tei­ci del­la so­ia, a con­di­zio­ne che sia ac­com­pa­gna­ta dal­la di­ci­tu­ra «non ido­neo a lat­tan­ti con ga­lat­to­se­mia» in­di­ca­ta in ca­rat­te­ri del­la stes­sa di­men­sio­ne e vi­si­bi­li­tà del­la di­ci­tu­ra «sen­za lat­to­sio» e in pros­si­mi­tà del­la stes­sa;
Art. 16 Presentazione e pubblicità  

Gli ar­ti­co­li 14 e 15 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia an­che al con­fe­zio­na­men­to, al­la pre­sen­ta­zio­ne e al­la pub­bli­ci­tà dei pro­dot­ti.

Art. 17 Obbligo di notifica  

1 Chi fab­bri­ca o im­por­ta ali­men­ti di pro­se­gui­men­to a ba­se di idro­liz­za­ti di pro­tei­ne, con­te­nen­ti so­stan­ze e com­po­sti di­ver­si da quel­li elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1, e in­ten­de im­met­ter­li sul mer­ca­to de­ve co­mu­ni­car­lo all’USAV pri­ma del­la pri­ma im­mis­sio­ne sul mer­ca­to, a ogni mo­di­fi­ca del­la com­po­si­zio­ne e a ogni ade­gua­men­to del­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne.

2 Con la co­mu­ni­ca­zio­ne va pre­sen­ta­to un im­bal­lag­gio ori­gi­na­le, un’eti­chet­ta ori­gi­na­le o la ri­spet­ti­va stam­pa la­ser.

Sezione 3: Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Art. 18 Definizione  

1 Gli ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li e le al­tre pap­pe di com­ple­men­to per lat­tan­ti e bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia so­no der­ra­te ali­men­ta­ri che ri­spon­do­no al­le par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li di lat­tan­ti e bam­bi­ni sa­ni in età com­pre­sa tra quat­tro me­si e tre an­ni.

2 Es­si so­no de­sti­na­ti al con­su­mo:

a.
du­ran­te lo svez­za­men­to dei lat­tan­ti;
b.
per in­te­gra­re l’ali­men­ta­zio­ne di lat­tan­ti e bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia; o
c.
per il gra­dua­le pas­sag­gio all’ali­men­ta­zio­ne nor­ma­le.

3 Non so­no con­si­de­ra­te pap­pe di com­ple­men­to le be­van­de a ba­se di lat­te de­sti­na­te ai bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia.

Art. 19 Requisiti  

1 Gli ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li pos­so­no es­se­re of­fer­ti co­me:

a.
pro­dot­ti sem­pli­ci di ce­rea­li che so­no o de­vo­no es­se­re pre­pa­ra­ti con lat­te o al­tri li­qui­di nu­trien­ti ap­pro­pria­ti;
b.
pro­dot­ti di ce­rea­li con ag­giun­ta di ali­men­ti al­ta­men­te pro­tei­ci che so­no o de­vo­no es­se­re pre­pa­ra­ti con ac­qua o al­tri li­qui­di pri­vi di pro­tei­ne;
c.
pa­ste ali­men­ta­ri che pos­so­no es­se­re con­su­ma­te do­po una cot­tu­ra in ac­qua bol­len­te o in al­tri li­qui­di adat­ti;
d.
fet­te bi­scot­ta­te e bi­scot­ti che pos­so­no es­se­re con­su­ma­ti di­ret­ta­men­te o do­po es­se­re sta­ti sbri­cio­la­ti, con ag­giun­ta di ac­qua, lat­te o al­tri li­qui­di adat­ti.

2 Gli ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li e al­tre pap­pe di com­ple­men­to per lat­tan­ti e bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia de­vo­no es­se­re fab­bri­ca­ti con in­gre­dien­ti la cui ido­nei­tà al­le par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li dei bam­bi­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 1 è di­mo­stra­ta da da­ti scien­ti­fi­ci ge­ne­ral­men­te ri­co­no­sciu­ti.

3 Per la com­po­si­zio­ne val­go­no i se­guen­ti re­qui­si­ti:

a.
gli ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 5;
b.
le pap­pe di com­ple­men­to de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 6;
c.
per la fab­bri­ca­zio­ne pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti esclu­si­va­men­te le so­stan­ze e i com­po­sti di cui all’al­le­ga­to 1.

4 Se agli ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li e al­le pap­pe di com­ple­men­to per lat­tan­ti e bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia so­no ag­giun­ti vi­ta­mi­ne e sa­li mi­ne­ra­li, val­go­no le quan­ti­tà mas­si­me di cui all’al­le­ga­to 7.

Art. 20 Caratterizzazione: considerazioni generali  

Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 4, l’eti­chet­ta de­ve re­ca­re le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
una men­zio­ne che in­di­chi a par­ti­re da qua­le età è pos­si­bi­le usa­re il pro­dot­to, te­nu­to con­to del­la sua com­po­si­zio­ne, del­la co­sti­tu­zio­ne o di al­tre ca­rat­te­ri­sti­che par­ti­co­la­ri;
b.
in­for­ma­zio­ni sul te­no­re di glu­ti­ne, co­me «con­te­nen­te glu­ti­ne», o sull’as­sen­za di glu­ti­ne, se l’età rac­co­man­da­ta è in­fe­rio­re a sei me­si;
c.
la quan­ti­tà me­dia dei sin­go­li sa­li mi­ne­ra­li e vi­ta­mi­ne per i qua­li ne­gli al­le­ga­ti 5 e 6 so­no fis­sa­ti te­no­ri spe­ci­fi­ci per 100 g o 100 ml del pro­dot­to di­spo­ni­bi­le in com­mer­cio e, se del ca­so, per ogni por­zio­ne del pro­dot­to;
d.
se ne­ces­sa­rio le istru­zio­ni per la pre­pa­ra­zio­ne cor­ret­ta e l’av­ver­ten­za di quan­to sia im­por­tan­te se­guir­le.
Art. 21 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo 12  

1 La ca­rat­te­riz­za­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo può con­te­ne­re il te­no­re me­dio del­le so­stan­ze in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 1 per ogni 100 g o 100 ml del pro­dot­to di­spo­ni­bi­le in com­mer­cio e, se del ca­so, per ogni por­zio­ne del pro­dot­to, sem­pre che ta­le in­di­ca­zio­ne non sia già pre­vi­sta dal­le di­spo­si­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 20 let­te­ra c.

2 Nel qua­dro del­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo del­le vi­ta­mi­ne e dei sa­li mi­ne­ra­li di cui all’al­le­ga­to 4 in ri­fe­ri­men­to agli ali­men­ti de­sti­na­ti ai lat­tan­ti, ol­tre ai da­ti in­di­ca­ti con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 1 è pos­si­bi­le espri­me­re que­sti va­lo­ri in par­te per­cen­tua­le del va­lo­re di ri­fe­ri­men­to. L’in­di­ca­zio­ne per­cen­tua­le è con­sen­ti­ta sol­tan­to se in 100 g o 100 ml del pro­dot­to di­spo­ni­bi­le in com­mer­cio ed even­tual­men­te per ogni por­zio­ne sta­bi­li­ta del pro­dot­to è con­te­nu­to al­me­no il 15 per cen­to del va­lo­re di ri­fe­ri­men­to di cui all’al­le­ga­to 4.

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Sezione 4: Disposizioni comuni sui residui di prodotti fitosanitari e sui valori massimi in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia

Art. 22  

1 I pro­dot­ti agri­co­li trat­ta­ti con i pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 8 elen­co A non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti per la fab­bri­ca­zio­ne di ali­men­ti per lat­tan­ti, ali­men­ti di pro­se­gui­men­to, ali­men­ti a ba­se di ce­rea­li e al­tre pap­pe di com­ple­men­to per lat­tan­ti e bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia.

2 I pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri enu­me­ra­ti nell’al­le­ga­to 8 elen­co A so­no con­si­de­ra­ti non uti­liz­za­ti se i va­lo­ri mas­si­mi dei re­si­dui di ta­li so­stan­ze non so­no su­pe­rio­ri a 0,003 mg/kg.

3 Per i pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri enu­me­ra­ti nell’al­le­ga­to 8 elen­co B si ap­pli­ca­no i te­no­ri mas­si­mi di re­si­dui ivi pre­vi­sti.

4 I pro­dot­ti pron­ti per la ven­di­ta o pre­pa­ra­ti sul­la ba­se del­le in­di­ca­zio­ni del fab­bri­can­te non de­vo­no con­te­ne­re re­si­dui di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri su­pe­rio­ri a 0,01 mg/kg per so­stan­za at­ti­va.

Sezione 5: Requisiti applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento relativi alle informazioni in materia di alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia13

13 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 22a

1 Il materiale informativo di fabbricanti o distributori riprende le raccomandazioni dell’USAV per quanto riguarda l’alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia.

2 Questo materiale informativo, in forma scritta o audiovisiva, sull’alimentazione dei lattanti destinato alle donne incinte e alle madri di lattanti e di bambini nella prima infanzia fornisce chiare informazioni su tutti i punti seguenti:

a.
i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
b.
l’alimentazione materna, la preparazione all’allattamento al seno e le modalità per assicurarne il mantenimento;
c.
le eventuali conseguenze negative per l’allattamento al seno dell’introdu­zione dell’allattamento artificiale parziale;
d.
la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
e.
all’occorrenza, l’utilizzo corretto degli alimenti per lattanti.

3 Se tale materiale contiene informazioni sull’utilizzo degli alimenti per lattanti, esso deve indicare le conseguenze sociali e finanziarie dell’utilizzo di tali prodotti, i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di alimenti o di metodi di alimentazione non appropriati e in particolare i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo scorretto degli alimenti per lattanti. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l’uso di tali alimenti.

4 Le donazioni di attrezzature o materiale informativo da parte di produttori o distributori non devono ostacolare la promozione dell’allattamento al seno. Tali attrezzature o materiale possono essere contrassegnati con il nome o la sigla della società donatrice, ma non possono contenere riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e possono essere distribuiti soltanto attraverso il sistema sanitario.

Capitolo 3: Alimenti a fini medici speciali

Art. 23 Definizione  

Gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li so­no der­ra­te ali­men­ta­ri de­sti­na­te a pa­zien­ti:

a.
che pre­sen­ta­no al­te­ra­zio­ni, di­stur­bi o di­sor­di­ni del­la ca­pa­ci­tà di as­sun­zio­ne, di­ge­stio­ne, as­sor­bi­men­to, me­ta­bo­li­smo o escre­zio­ne di ali­men­ti co­mu­ni o di de­ter­mi­na­te so­stan­ze nu­tri­ti­ve ivi con­te­nu­te, com­pre­si i me­ta­bo­li­ti; o
b.
che han­no esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li di­ver­se det­ta­te da mo­ti­vi me­di­ci al­le qua­li non è pos­si­bi­le ri­spon­de­re con una mo­di­fi­ca del nor­ma­le re­gi­me ali­men­ta­re, al­tri ali­men­ti per de­ter­mi­na­te ca­te­go­rie di per­so­ne o una com­bi­na­zio­ne di en­tram­bi.
Art. 24 Categorie di alimenti a fini medici speciali  

1 Gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li ven­go­no clas­si­fi­ca­ti nel­le se­guen­ti ca­te­go­rie:

a.
ali­men­ti com­ple­ti dal pun­to di vi­sta nu­tri­zio­na­le che, con una for­mu­la­zio­ne stan­dard del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve, pos­so­no co­sti­tui­re l’uni­ca fon­te di nu­tri­men­to per le per­so­ne a cui so­no de­sti­na­ti;
b.
ali­men­ti com­ple­ti dal pun­to di vi­sta nu­tri­zio­na­le che, con una for­mu­la­zio­ne del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve adat­ta­ta spe­ci­fi­ca­ta­men­te a una de­ter­mi­na­ta ma­lat­tia, di­stur­bo o sta­to pa­to­lo­gi­co, pos­so­no co­sti­tui­re l’uni­ca fon­te di nu­tri­men­to;
c.
ali­men­ti in­com­ple­ti dal pun­to di vi­sta nu­tri­zio­na­le che, con una for­mu­la­zio­ne stan­dard o una for­mu­la­zio­ne adat­ta­ta spe­ci­fi­ca­ta­men­te a una de­ter­mi­na­ta ma­lat­tia, di­stur­bo o sta­to pa­to­lo­gi­co, non so­no ido­nei a es­se­re uti­liz­za­ti co­me uni­ca fon­te di nu­tri­men­to.

2 Gli ali­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti an­che per la so­sti­tu­zio­ne par­zia­le o l’in­te­gra­zio­ne dell’ali­men­ta­zio­ne di un pa­zien­te.

Art. 25 Requisiti  

1 La for­mu­la­zio­ne de­gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li de­ve ba­sar­si su prin­ci­pi me­di­ci e nu­tri­zio­na­li ri­co­no­sciu­ti.

2 Gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li pos­so­no con­te­ne­re le so­stan­ze e i com­po­sti di cui all’al­le­ga­to 1.

3 Gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li de­vo­no:

a.
es­se­re con­su­ma­ti in mo­do si­cu­ro e sa­lu­ta­re se­con­do le istru­zio­ni del fab­bri­can­te;
b.
ri­spon­de­re al­le par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li del­le per­so­ne a cui so­no de­sti­na­ti; e
c.
sod­di­sfa­re i cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 9.

4 L’ef­fi­ca­cia di un ali­men­to de­sti­na­to a fi­ni me­di­ci spe­cia­li de­ve es­se­re com­pro­va­ta me­dian­te da­ti scien­ti­fi­ci ge­ne­ral­men­te ri­co­no­sciu­ti.

Art. 26 Residui di prodotti fitosanitari e valori massimi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia  

Le di­spo­si­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­si 1–4 si ap­pli­ca­no an­che agli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li svi­lup­pa­ti per sod­di­sfa­re le esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li dei lat­tan­ti e dei bam­bi­ni nel­la pri­ma in­fan­zia.

Art. 27 Obbligo di notifica  

Chi fab­bri­ca o im­por­ta ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li e in­ten­de im­met­ter­li sul mer­ca­to de­ve co­mu­ni­car­lo all’USAV pri­ma del­la pri­ma im­mis­sio­ne sul mer­ca­to, a ogni mo­di­fi­ca del­la com­po­si­zio­ne e a ogni ade­gua­men­to del­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne. Con la co­mu­ni­ca­zio­ne va pre­sen­ta­to all’USAV un im­bal­lag­gio ori­gi­na­le, un’eti­chet­ta ori­gi­na­le o la ri­spet­ti­va co­pia stam­pa­ta con la com­po­si­zio­ne del pro­dot­to.

Art. 28 Caratterizzazione: considerazioni generali  

1 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca è «ali­men­to de­sti­na­to a fi­ni me­di­ci spe­cia­li».

2 Ol­tre a quel­le di cui all’ar­ti­co­lo 4, sull’eti­chet­ta de­vo­no fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la men­zio­ne che il pro­dot­to de­ve es­se­re uti­liz­za­to sot­to sor­ve­glian­za me­di­ca;
b.
la men­zio­ne se il pro­dot­to sia adat­to a es­se­re uti­liz­za­to co­me uni­ca fon­te di nu­tri­men­to;
c.14
la di­ci­tu­ra «In­di­ca­to per la ge­stio­ne die­te­ti­ca di…», com­ple­ta­ta dal no­me del­la ma­lat­tia, del di­stur­bo o del­lo sta­to pa­to­lo­gi­co per i qua­li è pre­vi­sto il pro­dot­to;
d.
una de­scri­zio­ne del­le pro­prie­tà e del­le ca­rat­te­ri­sti­che del pro­dot­to che lo ren­do­no in­di­ca­to per la ma­lat­tia, il di­stur­bo o lo sta­to pa­to­lo­gi­co per il cui re­gi­me ali­men­ta­re es­so è pre­vi­sto, se ne­ces­sa­rio te­nu­to con­to del­la la­vo­ra­zio­ne e for­mu­la­zio­ne par­ti­co­la­ri, con le in­di­ca­zio­ni del­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve che so­no sta­te au­men­ta­te, di­mi­nui­te, eli­mi­na­te o al­tri­men­ti mo­di­fi­ca­te;
e.
i mo­ti­vi che giu­sti­fi­ca­no l’uso del pro­dot­to.

3 Pos­so­no inol­tre fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la men­zio­ne che il pro­dot­to è de­sti­na­to a per­so­ne di una de­ter­mi­na­ta fa­scia d’età;
b.
la men­zio­ne che il pro­dot­to può com­por­ta­re ri­schi per la sa­lu­te se con­su­ma­to da per­so­ne che non pre­sen­ta­no la ma­lat­tia, il di­stur­bo o lo sta­to pa­to­lo­gi­co spe­ci­fi­ci per i qua­li il pro­dot­to è pre­vi­sto;
c.
una men­zio­ne ri­guar­dan­te le pre­cau­zio­ni da pren­de­re e le con­tro­in­di­ca­zio­ni;
d.
l’av­ver­ten­za che il pro­dot­to non de­ve es­se­re som­mi­ni­stra­to per via pa­ren­te­ra­le.
e.
se del ca­so, le istru­zio­ni per una pre­pa­ra­zio­ne, un uti­liz­zo e una con­ser­va­zio­ne cor­ret­ti del pro­dot­to do­po l’aper­tu­ra del­la con­fe­zio­ne.

4 Le in­di­ca­zio­ni di cui ai ca­po­ver­si 2 let­te­re a e b e 3 let­te­re a e b de­vo­no es­se­re pre­ce­du­te dall’espres­sio­ne «Av­ver­ten­za im­por­tan­te» o da un’espres­sio­ne equi­va­len­te.

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 29 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo  

1 Ol­tre a quel­le di cui al­la se­zio­ne 11 OID15, nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­vo­no fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la quan­ti­tà di ogni vi­ta­mi­na e so­stan­za mi­ne­ra­le elen­ca­ta nell’al­le­ga­to 9 e con­te­nu­ta nel pro­dot­to;
b.
la quan­ti­tà di com­po­nen­ti di pro­tei­ne, car­boi­dra­ti e gras­si o di al­tre so­stan­ze nu­tri­ti­ve e dei re­la­ti­vi com­po­nen­ti, qua­lo­ra que­sta in­for­ma­zio­ne sia ne­ces­sa­ria per il cor­ret­to uti­liz­zo del pro­dot­to;
c.
in­for­ma­zio­ni sull’ori­gi­ne e sul­la na­tu­ra del­le pro­tei­ne o de­gli idro­li­sa­ti pro­tei­ci pre­sen­ti nel pro­dot­to.
d.
se del ca­so, in­for­ma­zio­ni sull’osmo­la­li­tà e sull’osmo­la­ri­tà del pro­dot­to.

2 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3 OID, le in­di­ca­zio­ni con­te­nu­te nel­la di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo non de­vo­no es­se­re ri­pe­tu­te nell’eti­chet­ta.

3 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3 OID, il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve non de­vo­no es­se­re espres­si in per­cen­tua­le del­le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to.

4 L’in­di­ca­zio­ne del te­no­re di so­dio de­ve fi­gu­ra­re in­sie­me agli al­tri sa­li mi­ne­ra­li e può es­se­re ri­pe­tu­ta ac­can­to all’in­di­ca­zio­ne del te­no­re di sa­le co­me se­gue: Sa­le: X g (di cui so­dio: Y mg).

5 Su­gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li non de­vo­no es­se­re for­ni­te in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te.

Art. 30 Caratterizzazione: alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei
lattanti.
 

Ol­tre agli ar­ti­co­li 28 e 29, agli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li svi­lup­pa­ti per sod­di­sfa­re le esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li dei lat­tan­ti si ap­pli­ca­no i se­guen­ti re­qui­si­ti ri­guar­dan­ti la ca­rat­te­riz­za­zio­ne:

a.
so­no am­mes­se il­lu­stra­zio­ni gra­fi­che che fa­ci­li­ti­no l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del pro­dot­to e ne spie­ghi­no i me­to­di di pre­pa­ra­zio­ne;
b.16
non so­no am­mes­se im­ma­gi­ni di lat­tan­ti o al­tre im­ma­gi­ni o di­ci­tu­re che pos­sa­no idea­liz­za­re l’uso del pro­dot­to;
c.
la ca­rat­te­riz­za­zio­ne de­ve ga­ran­ti­re che ta­li pro­dot­ti sia­no chia­ra­men­te di­stin­gui­bi­li da­gli ali­men­ti per lat­tan­ti e di pro­se­gui­men­to e de­ve esclu­de­re qual­sia­si ri­schio di con­fu­sio­ne, in par­ti­co­la­re per quan­to ri­guar­da il te­sto, le im­ma­gi­ni e i co­lo­ri uti­liz­za­ti.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 31 Pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti  

1 La pub­bli­ci­tà de­gli ali­men­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li svi­lup­pa­ti per sod­di­sfa­re le esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li dei lat­tan­ti è li­mi­ta­ta al­le pub­bli­ca­zio­ni spe­cia­liz­za­te in pue­ri­cul­tu­ra e al­le pub­bli­ca­zio­ni scien­ti­fi­che. Non so­no am­mes­se im­ma­gi­ni di lat­tan­ti o al­tre im­ma­gi­ni o di­ci­tu­re che pos­sa­no idea­liz­za­re l’uso del pro­dot­to.

2 Nei pun­ti di ven­di­ta di ta­li ali­men­ti è vie­ta­ta la di­stri­bu­zio­ne di cam­pio­ni. So­no inol­tre vie­ta­te al­tre for­me di pro­mo­zio­ne in­te­se a in­dur­re i con­su­ma­to­ri all’ac­qui­sto, qua­li mo­da­li­tà spe­cia­li di espo­si­zio­ne, buo­ni scon­to, pre­mi, ven­di­te spe­cia­li, ven­di­te pro­mo­zio­na­li e ven­di­te ab­bi­na­te ai pro­dot­ti.

3I pro­dut­to­rie i di­stri­bu­to­ri non de­vo­no of­fri­re al­la po­po­la­zio­ne, in par­ti­co­la­re al­le don­ne in gra­vi­dan­za, al­le ma­dri e ai mem­bri del­le re­la­ti­ve fa­mi­glie, ta­li ali­men­ti sot­to for­ma di pro­dot­ti gra­tui­ti o a bas­so prez­zo, cam­pio­ni o al­tri omag­gi.

Capitolo 4: Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 32 Definizione 18  

I so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so so­no ali­men­ti di com­po­si­zio­ne par­ti­co­la­re che, se uti­liz­za­ti se­con­do le istru­zio­ni del fab­bri­can­te, so­sti­tui­sco­no in­te­ra­men­te il fab­bi­so­gno ali­men­ta­re quo­ti­dia­no.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 3319  

19 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 34 Requisiti 20  

1 I so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so so­no con­for­mi ai re­qui­si­ti re­la­ti­vi al­la com­po­si­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 10.

2 I re­qui­si­ti re­la­ti­vi al­la com­po­si­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 10 si ap­pli­ca­no al­le der­ra­te ali­men­ta­ri pron­te per l’uso, com­mer­cia­liz­za­te co­me ta­li o do­po una pre­pa­ra­zio­ne con­for­me al­le in­di­ca­zio­ni del fab­bri­can­te.

3 I so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so pos­so­no con­te­ne­re in­gre­dien­ti di­ver­si dal­le so­stan­ze elen­ca­te all’al­le­ga­to 10 so­lo se la lo­ro ido­nei­tà è sta­ta sta­bi­li­ta me­dian­te da­ti scien­ti­fi­ci ge­ne­ral­men­te ac­cet­ta­ti.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 35 Caratterizzazione: disposizioni generali 21  

1 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca è «so­sti­tu­to dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so».

2 Le in­for­ma­zio­ni ob­bli­ga­to­rie di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 OID22 so­no in­te­gra­te da:

a.
una di­ci­tu­ra in­di­can­te che il pro­dot­to è de­sti­na­to so­lo ad adul­ti obe­si o in so­vrap­pe­so sa­ni che in­ten­do­no con­se­gui­re una ri­du­zio­ne del pe­so;
b.
una di­ci­tu­ra in­di­can­te che il pro­dot­to non do­vreb­be es­se­re uti­liz­za­to, sen­za il pa­re­re di un pro­fes­sio­ni­sta del­la sa­ni­tà, da don­ne in gra­vi­dan­za o in al­lat­ta­men­to, da ado­le­scen­ti o da per­so­ne che sof­fro­no di una de­ter­mi­na­ta pa­to­lo­gia;
c.
una di­ci­tu­ra in­di­can­te l’im­por­tan­za di man­te­ne­re un ade­gua­to ap­por­to gior­na­lie­ro di li­qui­di;
d.
una di­ci­tu­ra in­di­can­te che il pro­dot­to for­ni­sce ade­gua­te quan­ti­tà gior­na­lie­re di tut­te le so­stan­ze nu­tri­ti­ve es­sen­zia­li, se uti­liz­za­to con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni per l’uso;
e.
una di­ci­tu­ra in­di­can­te che il pro­dot­to non do­vreb­be es­se­re uti­liz­za­to, sen­za il pa­re­re di un pro­fes­sio­ni­sta del­la sa­ni­tà, da adul­ti obe­si o in so­vrap­pe­so sa­ni per un pe­rio­do su­pe­rio­re al­le ot­to set­ti­ma­ne o ri­pe­tu­ta­men­te per pe­rio­di più bre­vi;
f.
istru­zio­ni per una pre­pa­ra­zio­ne ade­gua­ta, se ne­ces­sa­rio, e un’in­di­ca­zio­ne re­la­ti­va all’im­por­tan­za del lo­ro ri­spet­to;
g.
se un pro­dot­to, usa­to se­con­do le istru­zio­ni del fab­bri­can­te, for­ni­sce un ap­por­to gior­na­lie­ro di po­lio­li su­pe­rio­re a 20 g al gior­no, una di­ci­tu­ra in­di­can­te che l’ali­men­to può ave­re un ef­fet­to las­sa­ti­vo;
h.
se al pro­dot­to non so­no ag­giun­te fi­bre ali­men­ta­ri, una di­ci­tu­ra in­di­can­te che è ne­ces­sa­rio con­sul­ta­re un pro­fes­sio­ni­sta del­la sa­ni­tà in me­ri­to al­la pos­si­bi­li­tà di in­te­gra­re il pro­dot­to con fi­bre ali­men­ta­ri.

3 La ca­rat­te­riz­za­zio­ne, la pre­sen­ta­zio­ne e la pub­bli­ci­tà dei so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so non fa al­cun ri­fe­ri­men­to al rit­mo o all’en­ti­tà del­la per­di­ta di pe­so con­se­gui­bi­li dal lo­ro im­pie­go.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

22 RS 817.022.16

Art 35a Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo 23  

1 Ol­tre al­le in­for­ma­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 OID24, la di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so in­di­ca la quan­ti­tà di ogni so­stan­za mi­ne­ra­le e del­le vi­ta­mi­ne elen­ca­te nell’al­le­ga­to 10 pre­sen­ti nel pro­dot­to.

2 La di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so com­pren­de inol­tre la quan­ti­tà di co­li­na pre­sen­te e, se ag­giun­te, di fi­bre ali­men­ta­ri.

3 Ol­tre al­le in­for­ma­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 1 OID, il con­te­nu­to del­la di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so può es­se­re in­te­gra­to dai se­guen­ti ele­men­ti:

a.
le quan­ti­tà di com­po­nen­ti di gras­si e di car­boi­dra­ti;
b.
le quan­ti­tà di qual­sia­si so­stan­za elen­ca­ta nell’al­le­ga­to 1, se ta­le in­di­ca­zio­ne non è pre­vi­sta dal ca­po­ver­so 1;
c.
la quan­ti­tà di qual­sia­si so­stan­za ag­giun­ta al pro­dot­to in con­for­mi­tà all’ar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 2.

4 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3 OID, le in­for­ma­zio­ni con­te­nu­te nel­la di­chia­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del va­lo­re nu­tri­ti­vo per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so non so­no ri­pe­tu­te nel­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne.

5 La di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo è ob­bli­ga­to­ria per tut­ti i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so, in­di­pen­den­te­men­te dal­le di­men­sio­ni del­la su­per­fi­cie mag­gio­re dell’im­bal­lag­gio o del re­ci­pien­te.

6 Tut­te le so­stan­ze nu­tri­ti­ve in­di­ca­te nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so so­no con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni di cui al­la se­zio­ne 11 OID.

7 In de­ro­ga agli ar­ti­co­li 26 ca­po­ver­so 3, 27 ca­po­ver­so 1 e 28 ca­po­ver­so 1 OID, il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve dei so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so so­no espres­si per l’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra non­ché per por­zio­ne e/o per uni­tà di con­su­mo del­la der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta per l’uso do­po una pre­pa­ra­zio­ne con­for­me al­le in­di­ca­zio­ni del fab­bri­can­te. Se del ca­so, ta­li in­for­ma­zio­ni pos­so­no an­che es­se­re espres­se per 100 g o 100 ml del­la der­ra­ta ali­men­ta­re al mo­men­to del­la con­se­gna ai con­su­ma­to­ri.

8 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­si 3 e 4 OID, il va­lo­re ener­ge­ti­co e la quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve dei so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so non so­no espres­se co­me per­cen­tua­le del­le as­sun­zio­ni di ri­fe­ri­men­to in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 10 OID.

9 Le in­di­ca­zio­ni sul­le so­stan­ze com­pre­se nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so non elen­ca­te nell’al­le­ga­to 11 OID so­no in­se­ri­te do­po la vo­ce più per­ti­nen­te di ta­le al­le­ga­to al­la qua­le ap­par­ten­go­no o di cui so­no com­po­nen­ti.

10 Le in­di­ca­zio­ni sul­le so­stan­ze non elen­ca­te nell’al­le­ga­to 11 OID che non ap­par­ten­go­no a una vo­ce di ta­le al­le­ga­to o del­la qua­le non so­no com­po­nen­ti so­no in­se­ri­te nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo do­po l’ul­ti­ma vo­ce di ta­le al­le­ga­to.

11 L’in­di­ca­zio­ne del­la quan­ti­tà di so­dio fi­gu­ra in­sie­me agli al­tri sa­li mi­ne­ra­li e può es­se­re ri­pe­tu­ta ac­can­to all’in­di­ca­zio­ne del te­no­re di sa­le co­me se­gue: «Sa­le: X g (di cui so­dio: Y mg)».

12 La di­ci­tu­ra «die­ta a bas­sis­si­mo con­te­nu­to ca­lo­ri­co» può es­se­re uti­liz­za­ta per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so, pur­ché il va­lo­re ener­ge­ti­co del pro­dot­to sia in­fe­rio­re a 3360 kJ/gior­no (800 kcal/gior­no).

13 La di­ci­tu­ra «die­ta a bas­so con­te­nu­to ca­lo­ri­co» può es­se­re uti­liz­za­ta per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so, pur­ché il va­lo­re ener­ge­ti­co del pro­dot­to sia com­pre­so tra 3360 kJ/gior­no (800 kcal/gior­no) e 5040 kJ/gior­no (1200 kcal/gior­no).

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

24 RS 817.022.16

Art. 35b Indicazioni nutrizionali e sulla salute 25  

1 I so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so non re­ca­no in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te.

2 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 1, l’in­di­ca­zio­ne nu­tri­zio­na­le «fi­bre ag­giun­te» può es­se­re uti­liz­za­ta per i so­sti­tu­ti dell’in­te­ra ra­zio­ne ali­men­ta­re gior­na­lie­ra per il con­trol­lo del pe­so, a con­di­zio­ne che il con­te­nu­to di fi­bre ali­men­ta­ri del pro­dot­to non sia in­fe­rio­re a 10 g.

25 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Capitolo 5: Alimenti per sportivi

Art. 36 Definizione  

Gli ali­men­ti per spor­ti­vi so­no der­ra­te ali­men­ta­ri che sod­di­sfa­no le par­ti­co­la­ri esi­gen­ze ener­ge­ti­che e nu­tri­zio­na­li di ta­le ca­te­go­ria e che co­sti­tui­sco­no una pra­ti­ca fon­te di nu­trien­ti qua­lo­ra il con­su­mo di ali­men­ti co­mu­ni non sia pra­ti­ca­bi­le.

Art. 37 Categorie di alimenti per sportivi  

Gli ali­men­ti per spor­ti­vi so­no clas­si­fi­ca­ti in quat­tro ca­te­go­rie:

a.
pro­dot­ti ener­ge­ti­ci;
b.
pro­dot­ti con un te­no­re de­fi­ni­to di vi­ta­mi­ne e sa­li mi­ne­ra­li o al­tre so­stan­ze ri­le­van­ti per spor­ti­vi;
c.
pre­pa­ra­ti con­te­nen­ti pro­tei­ne e ami­noa­ci­di;
d.
com­bi­na­zio­ni dei grup­pi di pro­dot­ti di cui al­le let­te­re a–c.
Art. 38 Requisiti  

1 Gli ali­men­ti per spor­ti­vi pos­so­no con­te­ne­re:

a.
vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li e al­tre so­stan­ze di cui all’al­le­ga­to 11 in ba­se ai re­qui­si­ti ivi sta­bi­li­ti per i com­po­sti di cui all’al­le­ga­to 12;
b.
so­stan­ze che:
1.
so­no am­mes­se ai sen­si dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 201626 sui nuo­vi ti­pi di der­ra­te ali­men­ta­ri e il cui uti­liz­zo ne­gli ali­men­ti per spor­ti­vi è pre­vi­sto dal­le con­di­zio­ni di im­pie­go,
2.
so­no sta­te au­to­riz­za­te dall’USAV co­me nuo­ve der­ra­te ali­men­ta­ri e il cui uti­liz­zo ne­gli ali­men­ti per spor­ti­vi è pre­vi­sto dal­le con­di­zio­ni di im­pie­go;
c.
ul­te­rio­ri ali­men­ti, fat­te sal­ve le let­te­re a e b.

2 Al­le col­tu­re bat­te­ri­che vi­ve si ap­pli­ca l’al­le­ga­to 13.

3 I pro­dot­ti ener­ge­ti­ci de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 14 nu­me­ro 1.

4 Nei pre­pa­ra­ti con­te­nen­ti pro­tei­ne e ami­noa­ci­di è per­mes­so l’im­pie­go di pro­tei­ne ani­ma­li o ve­ge­ta­li di al­to va­lo­re bio­lo­gi­co. De­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 14 nu­me­ro 2.

5 Per le com­bi­na­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 37 let­te­ra d si ap­pli­ca­no i re­qui­si­ti pre­vi­sti per i sin­go­li com­po­nen­ti.

Art. 39 Richiesta di modifica degli allegati 11 e 12  

Su ri­chie­sta mo­ti­va­ta l’USAV può:

a.
in­se­ri­re ul­te­rio­ri so­stan­ze nell’al­le­ga­to 11;
b.
mo­di­fi­ca­re i re­qui­si­ti del­le so­stan­ze di cui all’al­le­ga­to 11;
c.
in­se­ri­re ul­te­rio­ri com­po­sti nell’al­le­ga­to 12.
Art. 40 Caratterizzazione  

1 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca si ba­sa sull’ar­ti­co­lo 6 OID27.

2 La ca­rat­te­riz­za­zio­ne de­gli ad­di­ti­vi è di­sci­pli­na­ta dall’al­le­ga­to 11, la de­no­mi­na­zio­ne di vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li e al­tre so­stan­ze dall’al­le­ga­to 12.

3 L’ag­giun­ta di col­tu­re bat­te­ri­che vi­ve de­ve es­se­re in­di­ca­ta nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti e nel­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca co­me se­gue:

a.
con la no­men­cla­tu­ra scien­ti­fi­ca spe­ci­fi­ca se­con­do le pre­scri­zio­ni dell’In­ter­na­tio­nal Com­mit­tee on Sy­ste­ma­tics of Pro­ka­ryo­tes28; op­pu­re
b.
con l’in­di­ca­zio­ne «con bat­te­ri aci­do­lat­ti­ci».

4 La ca­rat­te­riz­za­zio­ne de­ve fa­re ri­fe­ri­men­to al te­no­re di vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li o al­tre so­stan­ze al mo­men­to del­la con­se­gna ai con­su­ma­to­ri.

5 Le be­van­de con un’osmo­la­ri­tà com­pre­sa fra 260 e 300 mO­sm/li­tro pos­so­no es­se­re de­fi­ni­te iso­to­ni­che men­tre le be­van­de con un’osmo­la­ri­tà in­fe­rio­re a 260 mO­sm/li­tro pos­so­no es­se­re de­fi­ni­te ipo­to­ni­che.29

27 RS 817.022.16

28 www.the-ic­sp.org

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Capitolo 6: Adeguamento degli allegati

Art. 41  

1 L’USAV ade­gua gli al­le­ga­ti al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za e del­la tec­ni­ca non­ché al di­rit­to dei più im­por­tan­ti part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 Può sta­bi­li­re al­tre­sì di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del DFI del 23 no­vem­bre 200530 su­gli ali­men­ti spe­cia­li è abro­ga­ta.

Art. 43 Disposizioni transitorie  

1 Gli ali­men­ti sog­get­ti agli ob­bli­ghi di no­ti­fi­ca se­con­do gli ar­ti­co­li 11 e 17 che so­no già sta­ti im­mes­si sul mer­ca­to e no­ti­fi­ca­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re ven­go­no con­si­de­ra­ti no­ti­fi­ca­ti an­che ai sen­si del­la nuo­va nor­ma­ti­va.

2 L’in­di­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 4 let­te­ra d può es­se­re uti­liz­za­ta esclu­si­va­men­te per ali­men­ti per lat­tan­ti im­mes­si sul mer­ca­to pri­ma del 22 feb­bra­io 2025.

Art. 44 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2017.

Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 31

Le derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali che non risultano conformi alla modifica del 27 maggio 2020 della presente ordinanza possono essere ancora importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2022. Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

Allegato 1 32

32 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 3 cpv. 2 lett. a, 6 lett. d, 8 cpv. 3 lett. c, 13 lett. d, 15 cpv. 3 lett. c, 17 cpv. 1, 19 cpv. 3 lett. c, 21 cpv. 1, 25 cpv. 2, 34 cpv. 1 e 35a cpv. 3 lett. b)

Sostanze e composti

Sostanze

Composti

Categorie alimentari

Alimenti per lattanti e di proseguimento

Alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento

Alimenti a fini medici speciali

Sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

Vitamine

Acido pantotenico

Dexpantenolo

x

x

x

x

D-Pantotenato di calcio

x

x

x

x

D-pantotenato di sodio

x

x

x

x

Biotina

D-Biotina

x

x

x

x

Folato

Acido folico o acido pteroil-monoglutammico

x

x

x

x

L-metilfolato di calcio

x

x

Niacina

Acido nicotinico

x

x

x

x

Nicotinamide

x

x

x

x

Riboflavina

Riboflavina

x

x

x

x

Riboflavina-5'-fosfato di sodio

x

x

x

x

Tiamina

Tiamina cloridrato

x

x

x

x

Tiamina mononitrato

x

x

x

x

Vitamina A

Acetato di retinile

x

x

x

x

β-carotene

x

x

x

Palmitato di retinile

x

x

x

x

Retinolo

x

x

x

x

Vitamina B6

Dipalmitato di piridossina

x

x

x

Piridossina cloridrato

x

x

x

x

Piridossina-5'-fosfato

x

x

x

x

Vitamina B12

Cianocobalamina

x

x

x

x

Idrossocobalamina

x

x

x

x

Vitamina C

6-palmitato di L-ascorbile

x

x

x

x

Acido L-ascorbico

x

x

x

x

L-ascorbato di calcio

x

x

x

x

L-ascorbato di potassio

x

x

x

x

L-ascorbato di sodio

x

x

x

x

Vitamina D

Colecalciferolo

x

x

x

x

Ergocalciferolo

x

x

x

x

Vitamina E

D-α-tocoferil succinato

x

x

D-α-tocoferilacetato

x

x

x

x

D-α-tocoferolo

x

x

x

x

DL-α-tocoferolo

x

x

x

x

Succinato di D-α-tocoferolo polietilene glicole 1000 (TPGS)

x

DL-α-tocoferilacetato

x

x

x

x

Vitamina K

Fillochinone o fitomenadione

x

x

x

x

Menachinone33

x

x

Sali minerali

Boro

Acido borico

x

x

Borato di sodio

x

x

Calcio

Bisglicinato di calcio

x

x

Calcio L-pidolato

x

x

Carbonato di calcio

x

x

x

x

Citrato di calcio o sali di calcio dell’acido citrico

x

x

x

x

Citrato-malato di calcio

x

x

Cloruro di calcio

x

x

x

x

Glicerofosfato di calcio

x

x

x

x

Gluconato di calcio

x

x

x

x

Idrossido di calcio

x

x

x

x

Lattato di calcio

x

x

x

x

Oligosaccaridi di fosforil e calcio

x

Malato di calcio

x

x

Ortofosfato di calcio o sali di calcio dell’acido ortofosfo­rico

x

x

x

x

Ossido di calcio

x

x

x

Solfato di calcio

x

x

Cromo

Cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

x

x

Picolinato di cromo

x

x

Solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

x

x

Ferro

Bisglicinato ferroso

x

x

x

x

Carbonato ferroso

x

x

x

Citrato ferrico di ammonio

x

x

x

x

Citrato ferroso

x

x

x

x

Difosfato ferrico di sodio

x

x

x

Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico

x

x

x

x

Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

x

x

x

Fosfato di ammonio ferroso

x

x

Fumarato ferroso

x

x

x

x

Gluconato ferroso

x

x

x

x

Lattato ferroso

x

x

x

x

L-pidolato ferroso

x

x

Saccarato ferrico

x

x

x

Sodio ferrico EDTA

x

x

Solfato ferroso

x

x

x

x

Fluoruro

Fluoruro di potassio

x

x

Fluoruro di sodio

x

x

Iodio

Iodato di potassio

x

x

x

x

Iodato di sodio

x

x

x

Ioduro di potassio

x

x

x

x

Ioduro di sodio

x

x

x

x

Magnesio

Acetato di magnesio

x

x

Bisglicinato di magnesio

x

x

Carbonato di magnesio

x

x

x

x

Citrato di magnesio o sali di magnesio dell’acido citrico

x

x

x

x

Citrato di potassio e magnesio

x

x

Cloruro di magnesio

x

x

x

x

Glicerofosfato di magnesio

x

x

x

Gluconato di magnesio

x

x

x

x

Idrossido di magnesio

x

x

x

x

Lattato di magnesio

x

x

x

Magnesio L-aspartato

x

Magnesio L-pidolato

x

x

Ortofosfato di magnesio o sali di magnesio dell’acido ortofosfo­rico

x

x

x

x

Ossido di magnesio

x

x

x

x

Solfato di magnesio

x

x

x

x

Manganese

Carbonato di manganese

x

x

x

x

Citrato di manganese

x

x

x

x

Cloruro di manganese

x

x

x

x

Glicerofosfato di manganese

x

x

x

Gluconato di manganese

x

x

x

x

Solfato di manganese

x

x

x

x

Molibdeno

Molibdato di ammonio

x

x

Molibdato di sodio

x

x

Potassio

Bicarbonato di potassio

x

x

x

Carbonato di potassio

x

x

x

Citrato di potassio

x

x

x

x

Citrato di potassio e magnesio

x

x

Cloruro di potassio

x

x

x

x

Glicerofosfato di potassio

x

x

x

Gluconato di potassio

x

x

x

x

Idrossido di potassio

x

x

x

Lattato di potassio

x

x

x

x

Sali di potassio dell’acido ortofosfo­rico

x

x

x

Rame

Carbonato di rame

x

x

x

x

Citrato di rame

x

x

x

x

Complesso rame-lisina

x

x

x

x

Gluconato di rame

x

x

x

x

Solfato di rame

x

x

x

x

Selenio

Idrogenoselenito di sodio

x

x

Lievito arricchito in selenio34

x

x

Selenato di sodio

x

x

x

Selenito di sodio

x

x

x

Sodio

Bicarbonato di sodio

x

x

x

Carbonato di sodio

x

x

x

Citrato di sodio

x

x

x

Cloruro di sodio

x

x

x

Gluconato di sodio

x

x

x

Idrossido di sodio

x

x

x

Lattato di sodio

x

x

x

Sali di sodio dell’acido orto fosforico

x

x

x

Zinco

Acetato di zinco

x

x

x

x

Bisglicinato di zinco

x

x

Carbonato di zinco

x

x

Citrato di zinco

x

x

x

x

Cloruro di zinco

x

x

x

x

Gluconato di zinco

x

x

x

x

Lattato di zinco

x

x

x

x

Ossido di zinco

x

x

x

x

Solfato di zinco

x

x

x

x

Aminoacidi

Aminoacidi35

Cistina36

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

Glicina

x

L-acido aspartato

x

L-acido glutammico

x

x

L-alanina

-

x

x

L-arginina

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

L-arginina-L-aspartato

x

L-cisteina

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

L-citrullina

x

L-fenilalanina

x

x

x

x

L-glutammina

x

x

L-isoleucina

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

L-istidina

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

L-leucina

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

L-lisina

x e il suo cloridrato

x e il suo cloridrato

x

x

L-lisina acetata

x

x

L-lisina-L-aspartato

x

L-lisina-L-glutammato

x

L-metionina

x

x

x

x

L-ornitina

x

x

L-prolina

x

L-serina

x

L-tirosina

x

x

x

x

L-treonina

x

x

x

x

L-triptofano

x

x

x

x

L-valina

x

x

x

x

N-acetil-L-cisteina

x

N-acetil-L-metionina

x nei prodotti destinati a persone a partire da 1 anno di età.

Altre sostanze, senza aminoacidi

Carnitina e taurina

L-carnitina

x

x

x

x

L-carnitina-L-tartrato

x

x

x

L-cloridrato di carnitina

x

x

x

x

Taurina

x

x

x

Colina e inositolo

Bitartrato di colina

x

x

x

x

Citrato di colina

x

x

x

x

Cloruro di colina

x

x

x

x

Colina

x

x

x

x

Inositolo

x

x

x

x

Nucleotidi

Adenosina-5'-monofosfato (AMP)

x

x

x

Citidina-5'-monofosfato (CMP)

x

x

x

Guanosina-5'-monofosfato (GMP)

x

x

x

Inosina-5'-monofosfato (IMP)

x

x

x

Sali di sodio del CMP

x

x

x

Sali di sodio del GMP

x

x

x

Sali di sodio dell’IMP

x

x

x

Sali di sodio dell’UMP

x

x

x

Sali di sodio dell’AMP

x

x

x

Uridina-5'-monofosfato (UMP)

x

x

x

33 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

34 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non possono superare normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

35 Per gli aminoacidi aggiunti agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e alle altre pappe di complemento possono essere utilizzati esclusivamente i cloridrati indicati espressamente. Per gli aminoacidi aggiunti agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utilizzati eventualmente anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.

36 In caso di utilizzo negli alimenti per lattanti, negli alimenti di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia, la cistina può essere utilizzata solo nella forma L-cistina.

Allegato 2 37

37 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2245). La correzione del 31 mag. 2021 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 309).

(art. 6 lett. a n. 1 e b, nonché 8 cpv. 3)

Requisiti della composizione di alimenti per lattanti

Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo immesso sul mercato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

Almeno

Al massimo

250 kJ/100 ml

293 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2 Proteine

2.1 Definizioni

Tenore di proteine = Tenore di azoto × 6,25.

2.2 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino

Almeno

Al massimo

0,43 g/100 kJ

0,6 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(2,5 g/100 kcal)

A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di 2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.

Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine

Almeno

Al massimo

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Gli idrolizzati di proteine provengono dalle seguenti fonti:

proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:

a)
63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3 per cento; e
b)
37 per cento di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3,5 per cento.

Le fonti proteiche devono essere trasformate nel modo seguente: processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 2.6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di 2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.

Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.4 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino

Almeno

Al massimo

0,54 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Per la fabbricazione di questi alimenti per lattanti devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia.

A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 2.6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di 2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecu­zione di questo genere di studi.

Il tenore di L-Carnitina deve ammontare almeno a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.5 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

2.6 I tenori in aminoacidi essenziali e semiessenziali delle proteine di latte materno sono i seguenti:

Aminoacidi

Alimenti per lattanti

mg/100 kJ

ai sensi dei n. 2.2.+2.4

mg/100 kcal

Alimenti per lattanti

mg/100 kJ

ai sensi del numero 2.3

mg/100 kcal

Arginina

Cisteina

9

38

16

6

69

24

Fenilalanina

20

83

15

62

Isoleucina

22

90

17

72

Istidina

10

40

11

45

Leucina

40

166

37

156

Lisina

27

113

29

122

Metionina

5

23

7

29

Tirosina

18

76

14

59

Treonina

18

77

19

80

Triptofano

8

32

7

30

Valina

21

88

19

80

3 Taurina

Se all’alimento per lattanti è aggiunta taurina, il suo tenore non deve superare 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4 Colina

Almeno

Al massimo

6 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(25 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5 Lipidi

Almeno

Al massimo

1,1 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

5.1 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:

olio di sesamo
olio di semi di cotone

5.2 Acido linoleico

Almeno

Al massimo

120 mg/100 kJ

300 mg/100 kJ

(500 mg/100 kcal)

(1200 mg/100 kcal)

5.3 Acido α-linolenico

Almeno

Al massimo

12 mg/100 kJ

24 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal)

(100 mg/100 kcal)

5.4 Acido docosaesaenoico

Almeno

Al massimo

4,8 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(20 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5.5 È permessa l’aggiunta di altri acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi totale non deve superare:

551
per acidi grassi polinsaturi a lunga catena: 2 %
552
per gli acidi arachidonici (20:4 n-6): 1 %

Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3).

5.6 Il tenore di acidi grassi trans non deve essere superiore al 3 % del tenore di grassi totale.

5.7 Il tenore di acido erucico non deve essere superiore allo 0,4 % del tenore di grassi totali.

6 Fosfolipidi

Il tenore di fosfolipidi negli alimenti per lattanti non deve essere superiore a 2 g/l.

7 Inositolo

Almeno

Al massimo

0,96 mg/100 kJ

9,6 mg/100 kJ

(4 mg/100 kcal)

(40 mg/100 kcal)

8 Carboidrati

Almeno

Al massimo

2,2 g/100 kJ

3,3 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

8.1 Possono essere usati soltanto i seguenti carboidrati:

a.
lattosio;
b.
maltosio;
c.
saccarosio;
d.
glucosio;
e.
maltodestrine
f.
sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato;
g.
amido precotto (per natura senza glutine);
h.
amido gelatinizzato (per natura senza glutine).

8.2 Lattosio

Almeno

Al massimo

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Questa disposizione non si applica agli alimenti pronti:

a.
in cui gli isolati proteici della soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore totale di proteine; o
b.
recanti la dicitura «senza lattosio» in conformità con l’articolo 8, capoverso 4.

8.3 Saccarosio

Il saccarosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il saccarosio eventualmente aggiunto non deve superare il 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati.

8.4 Glucosio

Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

8.5 Sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato

Lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio disidratato può essere aggiunto agli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino o a base di isolati proteici della soia (soli o combinati a proteine di latte vaccino o caprino) soltanto se il suo equivalente destrosio non è superiore a 32. Se a questi prodotti viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, il tenore di glucosio derivante dallo sciroppo di glucosio o dallo sciroppo di glucosio disidratato non deve superare 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).

Se agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, si applicano i tenori massimi di glucosio di cui al numero 8.4.

8.6 Amido precotto e/o amido gelatinizzato

Almeno

Al massimo

2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore totale di carboidrati

9 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi

I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e 10 per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare.

Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 6 lettera a numero 2.

10 Sali minerali

10.1 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine

Sali minerali

per 100 kJ

per 100 kcal

Almeno

Al massimo

Almeno

Al massimo

Calcio (mg)

12

33,5

50

140

Cloruro (mg)

14,3

38,2

60

160

Ferro (mg)

0,07

0,31

0,3

1,3

Fluoruri (µg)

24

100

Fosforo (mg)38

6

21,5

25

90

Iodio (µg)

3,6

6,9

15

29

Magnesio (mg)

1,2

3,6

5

15

Manganese (µg)

0,24

24

1

100

Molibdeno (µg)

3,3

14

Potassio (mg)

19,1

38,2

80

160

Rame (µg)

14,3

24

60

100

Selenio (µg)

0,72

2

3

8,6

Sodio (mg)

6

14,3

25

60

Zinco (mg)

0,12

0,24

0,5

1

Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati proteici costituisce l’80 per cento del fosforo totale.

10.2 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino

Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 10.1. Sono fatti salvi ferro, fosforo e zinco per cui valgono i seguenti requisiti:

Sali minerali

per 100 kJ

per 100 kcal

Almeno

Al massimo

Almeno

Al massimo

Ferro (mg)

0,11

0,48

0,45

2

Fosforo (mg)39

Zinco (mg)

7,2

0,18

24

0,3

30

0,75

100

1,25

Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lat­tanti a base di isolati proteici della soia costituisce il 70 per cento del fosforo totale.

38 Fosforo totale

39 Fosforo totale

11 Vitamine

Vitamine

per 100 kJ

per 100 kcal

Almeno

Al massimo

Almeno

Al massimo

Acido pantotenico (mg)

0,10

0,48

0,4

2

Biotina (µg)

0,24

1,8

1

7,5

Folato (µg-EFA)40

3,6

11,4

15

47,6

Niacina (mg)41

0,10

0,36

0,4

1,5

Vitamina C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamina A (µg-ER)42

16,7

27,2

70

114

Vitamina B1 (thiamine) (µg)

9,60

72

40

300

Vitamina B2 (riboflavine) (µg)

14,30

95,6

60

400

Vitamina B6 (µg)

4,8

41,8

20

175

Vitamina B12 (µg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamina D (µg)43

0,48

0,6

2

2.5

Vitamina E (mg-α-ET)44

0,14

1,2

0,6

5

Vitamina K (µg)

0,24

6

1

25

40 EFA = equivalente di folato dalla dieta: 1 µg EFA = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6µg di acido folico sintetico dagli alimenti.

41 Niacina preformata.

42 Vitamine A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

43 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.

44 α–ET= d–α–equivalente tocoferolo.

12 Nucleotidi

Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:

Nucleotidi

Valore massimo45

Valore massimo46

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Adenosina-5’ monofosfato

0,36

1,50

Citidina-5’ monofosfato

0,60

2,50

Guanosina-5’ monofosfato

0,12

0,50

Inosina-5’ monofosfato

0,24

1,00

Uridina-5’ monofosfato

0,42

1,75

45 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2mg/100 kJ.

46 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 5 mg/100 kcal.

Allegato 3 47

47 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 13 lett. a n. 1 e b, nonché 15 cpv. 3)

Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento

Osservazione: i valori si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

Almeno

Al massimo

250 kJ/100 ml

293 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2 Proteine

Tenore di proteine = Tenore di azoto × 6,25.

2.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino

Almeno

Al massimo

0,38 g/100 kJ

0,6 g/100 kJ

(1,6 g/100 kcal)

(2,5 g/100 kcal)

A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato 2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.

2.2 Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine

Almeno

Al massimo

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Gli idrolizzati di proteine provengono dalle seguenti fonti:

proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:

a)
63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3 per cento; e
b)
37 per cento di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3,5 per cento.

Le fonti proteiche devono essere trasformate nel modo seguente: processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato 2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.

2.3 Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino

Almeno

Al massimo

0,54 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Per la fabbricazione di questi alimenti di proseguimento devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia.

A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato 2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.

2.4 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

3 Taurina

Se all’alimento di proseguimento è aggiunta taurina, il suo tenore non deve superare 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4 Lipidi

Almeno

Al massimo

1,1 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

4.1 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:

olio di sesamo
olio di semi di cotone

4.2 Acido linoleico

Almeno

Al massimo

120 mg/100 kJ

300 mg/100 kJ

(500 mg/100 kcal)

(1200 mg/100 kcal)

4.3 Il tenore di acidi grassi trans non deve essere superiore al 3 % del tenore di grassi totale.

4.4 Il tenore di acido erucico non deve essere superiore allo 0,4 % del tenore di grassi totali.

4.5 Acido α-linolenico

Almeno

Al massimo

12 mg/100 kJ

24 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal)

(100 mg/100 kcal)

4.6 Acido docosaesaenoico

Almeno

Al massimo

4,8 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(20 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

4.7 È permessa l’aggiunta di altri acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro proporzione rispetto al tenore di grassi totale non deve superare:

481
per acidi grassi polinsaturi a lunga catena: 2 per cento
482
per gli acidi arachidonici (20:4 n-6): 1 per cento

Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3).

5 Fosfolipidi

Il tenore di fosfolipidi negli alimenti di proseguimento non deve essere superiore a 2 g/l.

6 Carboidrati

Almeno

Al massimo

2,2 g/100 kJ

3,3 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

6.1 È vietato utilizzare additivi contenenti glutine.

6.2 Lattosio

Almeno

Al massimo

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Le presenti quantità minime non si applicano agli alimenti di proseguimento:

nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale; o
recanti la dicitura «senza lattosio» in conformità con l’articolo 15, capoverso 4, lettera b.

6.3 Saccarosio, fruttosio, miele

Almeno

Al massimo

isolatamente o insieme: 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati

Il miele deve essere trattato in modo da distruggere le spore di Clostridium botulinum.

6.4 Glucosio

Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

6.5 Sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato

Lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio disidratato può essere aggiunto agli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino o a base di isolati proteici della soia (soli o combinati a proteine di latte vaccino o caprino) soltanto se il suo equivalente destrosio non è superiore a 32. Se a questi prodotti viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, il tenore di glucosio derivante dallo sciroppo di glucosio o dallo sciroppo di glucosio disidratato non deve superare 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).

Se agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, si applicano i tenori massimi di glucosio di cui al numero 6.4.

7 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi

I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti di proseguimento. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 % di oligogalattosil-lattosio e 10 % di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare.

Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 13 let­tera a numero 2.

8 Sali minerali

8.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine

Sali minerali

per 100 kJ

per 100 kcal

Almeno

Al massimo

Almeno

Al massimo

Calcio (mg)

12

33,5

50

140

Cloruro (mg)

14,3

38,2

60

160

Ferro (mg)

0,14

0,48

0,6

2

Fluoruri (µg)

24

100

Fosforo (mg)48

6

21,5

25

90

Iodio (µg)

3,6

6,9

15

29

Magnesio (mg)

1,2

3,6

5

15

Manganese (µg)

0,24

24

1

100

Molibdeno (µg)

3,3

14

Potassio (mg)

19,1

38,2

80

160

Rame (µg)

14,3

24

60

100

Selenio (µg)

0,72

2

3

8,6

Sodio (mg)

6

14,3

25

60

Zinco (mg)

0,12

0,24

0,5

1

Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile negli alimenti di proseguimento non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati proteici costituisce l’80 per cento del fosforo totale.

8.2 Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino

Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 8,1. Sono fatti salvi ferro, fosforo e zinco per cui valgono i seguenti requisiti:

Sali minerali

per 100 kJ

per 100 kcal

Almeno

Al massimo

Almeno

Al massimo

Ferro (mg)

0,22

0,6

0,9

2,5

Fosforo (mg)49

Zinco (mg)

7,2

0,18

24

0,3

30

0,75

100

1,25

Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia costituisce il 70 per cento del fosforo totale.

48 Fosforo totale

49 Fosforo totale

9 Vitamine

Vitamine

per 100 kJ

per 100 kcal

Almeno

Al massimo

Almeno

Al massimo

Acido pantotenico (mg)

0,1

0,48

0,4

2

Biotina (µg)

0,24

1,8

1

7,5

Folato (µg-DFE)50

3,6

11,4

15

47,6

Niacina (mg)51

0,1

0,36

0,4

1,5

Vitamina A (µg-RE)52

16,7

27,2

70

114

Vitamina B1 (tiamina) (µg)

9,6

72

40

300

Vitamina B2 (riboflavina) (µg)

14,3

95,6

60

400

Vitamina B6 (µg)

4,8

41,8

20

175

Vitamina B12 (µg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamina C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamina D (µg)53

0,48

0,72

2

3

Vitamina E (mg-α-TE)54

0,14

1,2

0,6

5

Vitamina K (µg)

0,24

6

1

25

50 Equivalente di folato dalla dieta: 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6µg di acido folico sintetico dagli alimenti.

51 Niacina preformata

52 Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

53 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.

54 α-TE = equivalente d-α-tocoferolo

10 Nucleotidi

Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:

Nucleotidi

Valore massimo55

Valore massimo56

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Adenosina-5’ monofosfato

0,36

1,50

Citidina-5’ monofosfato

0,60

2,50

Guanosina-5’ monofosfato

0,12

0,50

Inosina-5’ monofosfato

0,24

1,00

Uridina-5’ monofosfato

0,42

1,75

55 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2mg/100 kJ.

56 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 5 mg/100 kcal.

Allegato 4 57

57 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 15 cpv. 1 lett. c e 21 cpv. 2)

Quantità di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini nella prima infanzia

Vitamine e sali minerali

Quantità di riferimento

Alimenti di proseguimento

Alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento

Acido pantotenico

(mg)

3

Biotina

(μg)

10

Calcio

(mg)

550

400

Cloruro

(mg)

500

Ferro

(mg)

8

6

Folato

(μg-DFE)58

125

100

Fosforo

(mg)

550

Iodio

(μg)

80

70

Magnesio

(mg)

80

Manganese

(mg)

1,2

Niacina

(mg)

7

9

Potassio

(mg)

1000

Rame

(mg)

0,5

0,4

Selenio

(μg)

20

10

Sodio

(mg)

400

Vitamina A

(μg-ER)59

400

400

Vitamina B1 (tiamina)

(mg)

0,5

0,5

Vitamina B2 (riboflavina)

(mg)

0,7

0,8

Vitamina B12

(μg)

0,8

0,7

Vitamina B6

(mg)

0,7

0,7

Vitamina C

(mg)

45

25

Vitamina D

(μg)

7

10

Vitamina E

(mg-α-ET)60

5

Vitamina K

(μg)

12

Zinco

(mg)

5

4

58 Equivalente di folato dalla dieta: 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6µg di acido folico sintetico dagli alimenti.

59 Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

60 α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

Allegato 5 61

61 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 19 cpv. 3 lett. a e 20 lett. c)

Requisiti della composizione degli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia

Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Tenore di cereali

Gli alimenti a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali e/o di tuberi o di rizomi macinati. La quantità di prodotti di cereali e/o di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della miscela finale.

2 Proteine

2.1 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere b e d, il tenore di proteine non deve superare 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b il tenore di proteina aggiunta non deve superare 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3 I biscotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d, fabbricati aggiungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine e offerti come tali, devono presentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4 L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per cento di quello della proteina di riferimento caseina (n. 25) oppure il rapporto di rendimento proteico (PER) nella miscela deve essere pari almeno al 70 per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

2.5 Composizione degli aminoacidi nella caseina

Aminoacidi

(g per 100 g di proteina)

Arginina

3,7

Cisteina

0,3

Fenilalanina

5,2

Isoleucina

5,4

Istidina

2,9

Leucina

9,5

Lisina

8,1

Metionina

2,8

Tirosina

5,8

Treonina

4,7

Triptofano

1,6

Valina

6,7

3 Carboidrati

3.1 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere a e d sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4 Grassi

4.1 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2 I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b possono presentare un tenore di grasso di 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il tenore di grasso supera 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

a.
il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;
b.
il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;
c.
il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore compreso tra 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

5 Sali minerali

5.1 Sodio

a.
I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.
b.
Il tenore di sodio negli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2 Calcio

a.
I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
b.
I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d fabbricati utilizzando latte (ad es. biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6 Vitamine

6.1 Gli alimenti a base di cereali devono presentare un tenore di tiamina pari almeno a 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).

6.2 Per i prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b si applicano i tenori seguenti:

Vitamine

per 100 kJ

per 100 kcal

min.

max.

min.

max.

Vitamina A (µg-ER)62

14

43

60

180

Vitamina D (µg)63

0,25

0,75

1

3

6.3 I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A o D sono aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

62 ER = equivalente retinolo, tutti trans.

63 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.

Allegato 6

(art. 19 cpv. 3 lett. b e 20 lett. c)

Requisiti della composizione delle pappe di completamento per lattanti e bambini nella prima infanzia

Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Proteine

1.1 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto:

a.
la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 40 per cento in massa del prodotto totale;
b.
la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche;
c.
il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1,7 g/100 kJ (7g/100 kcal).

1.2 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:

a.
la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 10 per cento in massa del prodotto totale;
b.
la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche;
c.
il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:

a.
la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno l’8 per cento in massa del prodotto totale;
b.
la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche;
c.
il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
d.
il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4 Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denominazione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti a base di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto.

1.5 Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6 I requisiti menzionati nei numeri 1.1-1.5 non sono applicabili alle salse presentate come contorno a un pasto.

1.7 I dolci nella cui denominazione specifica sono indicati prodotti a base di latte come primo o unico ingrediente devono contenere almeno 2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti menzionati nei numeri 1.1-1.5.

1.8 L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

2 Carboidrati

Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base solo di frutta, nei dessert o nei budini non può essere superiore ai seguenti valori:

a.
10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di verdura;
b.
15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base;
c.
20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta;
d.
25 g/100 g per i dessert e i budini;
e.
5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.

3 Grassi

3.1 Se nei prodotti di cui al numero 1.1 carne o formaggio sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2 In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4 Sodio

4.1 Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2 Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.

5 Vitamine

5.1 Vitamina C
Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vitamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) oppure a 25 mg/100 g.

5.2 Vitamina A
Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve essere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)64. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.

5.3 Vitamina D
La vitamina D non può essere aggiunta a pappe di complemento.

64 ER = equivalente retinolo, tutti trans

Allegato 7

(art. 19 cpv. 4)

Quantità massime di vitamine e sali minerali aggiunti ad alimenti a base di cereali e ad altri alimenti di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia

Osservazione: i presenti requisiti si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo o preparato per il consumo in base alle istruzioni del fabbricante. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al pro­dotto destinato alla consegna ai consumatori.

Vitamine e sali minerali

Valore massimo per 100 kcal

Acido folico (µg)

50

Acido pantotenico (mg)

1,5

Biotina (µg)

10

Calcio (mg)

80/180[5]65/10066

Ferro (mg)

3

Iodio (µg)

35

Magnesio (mg)

40

Manganese (mg)

0,6

Niacina (mg EN)

4,5

Potassio (mg)

160

Rame (µg)

40

Vitamina A (µg ER)

18067

Vitamina B1 (Tiamina) (mg)

0,25/0,568

Vitamina B2 (Riboflavina) (mg)

0,4

Vitamina B6 (mg)

0,35

Vitamina B12 (µg)

0,35

Vitamina C (mg)

12,5/2569/12570

Vitamina D (µg)

371

Vitamina E (mg α-ET)

3

Zinco (mg)

2

65 Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv. 1 lett. a e b.

66 Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d.

67 In conformità con le disposizioni di cui agli allegati 5 e 6.

68 Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate.

69 Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro.

70 Valore massimo applicabile alle pietanze a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura.

71 In conformità con le disposizioni di cui agli allegati 5 e 6.

Allegato 8

(art. 22 cpv. 1–3 e 26)

Osservazioni concernenti i prodotti fitosanitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti destinati a particolari fini nutrizionali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali di lattanti e bambini nella prima infanzia

Elenco A: Prodotti fitosanitari vietati

Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d’ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin

Elenco B : Tenori massimi72

72 I valori riportati nell’elenco B si riferiscono ai prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

Denominazione chimica

Tenori massimi di residui (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o insieme, espressi in demeton-S-metile)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)

0,004

Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)

0,006

Allegato 9 73

73 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 25 cpv. 3 lett. c e 29 cpv. 1 lett. a)

Requisiti degli alimenti a fini medici speciali

1 Precisazioni

Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.

1.1
I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle di cui ai numeri 2.1 e 2.2.
I prodotti destinati ai lattanti prematuri devono presentare tenori di vitamine, sali minerali e altri micronutrienti essenziali conformemente alle raccomandazioni del comitato di nutrizione dellʼEuropean Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition74.
1.2
I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
1.3
Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
1.4
A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica, gli alimenti a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti, devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze applicabili agli alimenti per lattanti o agli alimenti di proseguimento.
1.5
I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2.
1.6
I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
1.7
Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

74 Enteral nutrient supply for preterm infants A comment of the ESPGHAN Committee on Nutrition, ESPGHAN Committee on Nutrition and invited expert guests: C. Agostoni; Buonocore G, Carnielli VP M. De Curtis, Darmaun D, T. Decsi; M. Domellöf, N.D. Embleton, C. Fusch, Genzel-Boroviczeny O, O. Goulet;Kalhan S.C. S. Kolacek; B. Koletzko, A. Lapillonne, W. Mihatsch, L. Moreno; Neu J, Poindexter B, J. Puntis, Putet G , J.Rigo, Riskin A, Salle B, Sauer P, R. Shamir; H. Szajewska; Thureen P, D. Turck, J.B. van Goudoever, Ziegler E (2010).

2 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti

2.1 Vitamine

Vitamine

per 100 kJ

per 100 kcal

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Acido pantotenico (mg)

0,1

0,48

0,4

2

Biotina (µg)

0,24

4,8

1

20

Folato (µg-DFE)75

3,6

11,4

15

47,6

Niacina (mg)76

0,1

0,72

0,4

3

Vitamina A (µg-ER)77

16,7

43

70

180

Vitamina B1 (tiamina) (µg)

9,6

72

40

300

Vitamina B2 (riboflavina) (µg)

14,3

107

60

450

Vitamina B6 (µg)

4,8

72

20

300

Vitamina B12 (µg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamina C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamina D (µg)78

0,48

0,72

2

3

Vitamina E (mg α-ET)79

0,14

1,2

0,6

5

Vitamina K (µg)

0,24

6

1

25

75 Equivalente di folato dalla dieta; 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6µg di acido folico sintetico dagli alimenti.

76 Niacina preformata.

77 Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

78 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.

79 α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

2.2 Minerali

Sali minerali

per 100 kJ

per 100 kcal

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Calcio (mg)80

12

60

50

250

Cloruro (mg)

14,3

38,2

60

160

Cromo (µg)

2,4

10

Ferro (mg)

0,07

0,6

0,3

2,5

Fluoruro (µg)

47,8

200

Fosforo (mg)81

6

24

25

100

Iodio (µg)

3,6

8,4

15

35

Magnesio (mg)

1,2

3,6

5

15

Manganese (µg)

0,24

24

1

100

Molibdeno (µg)

3,3

14

Potassio (mg)

19,1

38,2

80

160

Rame (µg)

14,3

29

60

120

Selenio (µg)

0,72

2

3

8,6

Sodio (mg)

6

14,3

25

60

Zinco (mg)

0,12

0,6

0,5

2,4

80 Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2.

81 Fosforo totale

3 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti

3.1 Vitamine

Vitamine

per 100 kJ

per 100 kcal

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Acido pantotenico (mg)

0,035

0,35

0,15

1,5

Biotina (µg)

0,18

1,8

0,75

7,5

Folato (µg-DFE)82

2,5

12,5

10

50

Niacina (mg EN)83

0,22

0,75

0,9

3

Vitamina A (µg ER)84

8,4

43

35

180

Vitamina B1 (Tiamina) (mg)

0,015

0,12

0,06

0,5

Vitamina B2 (Riboflavina) (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Vitamina B6 (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Vitamina B12 (µg)

0,017

0,17

0,07

0,7

Vitamina C (mg)

0,54

5,25

2,25

22

Vitamina D (µg)85

0,12

0,65/0,7586

0,5

2,5/387

Vitamina E (mg α-ET)88

0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,1 mg per 100 kJ disponibili

0,75

0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,5 mg per 100 kcal disponibili

3

Vitamina K (µg)

0,85

5

3,5

20

82 Equivalente di folato dalla dieta; 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6µg di acido folico sintetico dagli alimenti.

83 EN = equivalente di niacina

84 ER = equivalente retinolo, tutti trans.

85 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.

86 Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10anni.

87 Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10anni.

88 α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

3.2 Minerali

Sali minerali

per 100 kJ

per 100 kcal

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Calcio (mg)

8,4/1289

42/6090

35/5091

175/25092

Cloruro (mg)

7,2

42

30

175

Cromo (µg)

0,3

3,6

1,25

15

Ferro (mg)

0,12

0,5

0,5

2,0

Fluoruro (mg)

0,05

0,2

Fosforo (mg)

7,2

19

30

80

Iodio (µg)

1,55

8,4

6,5

35

Magnesio (mg)

1,8

6

7,5

25

Manganese (mg)

0,012

0,12

0,05

0,5

Molibdeno (µg)

0,84

4,3

3,5

18

Potassio (mg)

19

70

80

295

Rame (µg)

15

125

60

500

Selenio (µg)

0,6

2,5

2,5

10

Sodio (mg)

7,2

42

30

175

Zinco (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

89 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.

90 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.

91 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.

92 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.

Allegato 10 93

93 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 34cpv. 1 e 2 nonché 35a cpv. 1)

Requisiti della composizione dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

Osservazione: i requisiti in materia di composizione si applicano alle derrate alimentari pronte per lʼuso, commercializzate come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.

1 Valore energetico

Il valore energetico dei prodotti sostitutivi dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 2510 kJ (600 kcal) e non deve superare 5020 kJ (1200 kcal) per l’intera razione giornaliera.

2 Proteine

2.1 L’apporto di proteine dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 75 g né superiore a 105 g per razione giornaliera intera.

2.2 Ai fini del numero 2.1, per «proteine» si intendono le proteine il cui punteggio degli aminoacidi corretto per la digeribilità proteica corrisponde a 1.0 rispetto alle proteine di riferimento di cui alla tabella sottostante:

Fabbisogno di aminoacidi94

in g/100 g di proteina

Cisteina + metionina

2,2

Fenilalanina + tirosina

3,8

Isoleucina

3,0

Istidina

1,5

Leucina

5,9

Lisina

4,5

Treonina

2,3

Triptofano

0,6

Valina

3,9

2.3 L’aggiunta di aminoacidi è permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine contenute nei sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie.

94 Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (‎2002: Geneva, Switzerland)‎, Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization & United Nations University. (‎2007)‎. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Geneva: World Health Organization. (WHO Technical Report Series, 935, 284p), il documento può essere consultato in inglese al seguente indirizzo: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43411?locale-attribute=fr&.

3 Colina

La colina contenuta nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 400 mg per lʼintera razione giorna­liera.

4 Grassi

4.1Acido linoleico

L’acido linoleico contenuto nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 11 g per lʼintera razione giornaliera.

4.2 Acido alfa-linolenico

Lʼacido alfa-linolenico contenuto nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 1,4 g per lʼintera razione giornaliera.

5 Carboidrati

I carboidrati contenuti nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono essere inferiori a 30 g per l’intera razione giornaliera.

6 Vitamine e sali minerali

I sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono fornire almeno le quantità di vitamine e di minerali specificate nella tabella sottostante per lʼintera razione giornaliera.

I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono contenere più di 250 mg di magnesio per l’intera razione giornaliera.

Sostanza

Unità

Quantità

Folato

(µg-EFA95)

330

Acido pantotenico

(mg)

5

Biotina

(μg)

40

Niacina

(mg EN96)

17

Vitamina A

(μg ER97)

700

Vitamina B1(tiamina)

(mg)

0,8

Vitamina B2 (riboflavina)

(mg)

1,6

Vitamina B6

(mg)

1,6

Vitamina B12

(μg)

3

Vitamina C

(mg)

110

Vitamina D

(μg)

10

Vitamina E

(mg98)

10

Vitamina K

(µg)

70

Calcio

(mg)

950

Cloruro

(mg)

830

Ferro

(mg)

9

Fosforo

(mg)

730

Iodio

(µg)

150

Magnesio

(mg)

150

Manganese

(mg)

3

Molibdeno

(µg)

65

Potassio

(mg)

3100

Rame

(mg)

1,1

Selenio

(µg)

70

Sodio

(mg)

575

Zinco

(mg)

9,4

95 Folati equivalenti: 1 μg DFE = 1 μg di folato alimentare = 0,6μg di acido folico nei prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera per un’alimentazione mirante al controllo del peso.

96 Niacina equivalenti.

97 Retinolo equivalenti.

98 Attività della vitamina E per il RRR-α-tocoferolo.

Allegato 11 99

99 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2245). La correzione del 31 mag. 2021 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 309).

(art. 38 cpv. 1 lett. a, 39 lett. a e b nonché 40 cpv. 2)

Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti

Si applicano i criteri di purezza specifici stabiliti per gli additivi nell’allegato 4 dell’OAdd100. Alle sostanze per le quali non sono stati stabiliti requisiti di purezza si applicano i criteri di purezza generalmente riconosciuti, raccomandati da organismi internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), o farmacopee internazionali.

Vitamine, sali minerali e altre sostanze

Quantità massime ammesse per gli adulti per dose giornaliera raccomandata

Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d’uso

1 Vitamine e sali minerali

1.1 Vitamine

Acido folico

750 μg

Acido pantotenico

nessuna

Biotina

nessuna

Niacina

600 mg;

di cui 10 mg come acido nicotinico ed esanicotinato di inositolo (totale)

Riboflavina (vitamina B2)

nessuna

Tiamina (vitamina B1)

nessuna

Vitamina A

1360 μg101 (equivalenti a 8,2 mg di β-carotene)

Solo come β-carotene

Vitamina B6

15 mg

Vitamina B12

nessuna

Vitamina C

750 mg

Vitamina D

70 μg

Vitamina E

205 mg

Vitamina K

225 µg

A partire da una dose giornaliera di 25µg:«I pazienti che assumono anticoagulanti devono consultare il loro medico prima di assumere preparati a base di vitamina K».

1.2 Sali minerali

Boro

1 mg

Calcio

750 mg

Cloruro

Solo come ione di accompagnamento

Cromo

188 μg

Ferro

21 mg

Fosforo

Solo come ione di accompagnamento

Iodio

200 μg

Magnesio

375 mg

A partire da una dose giornaliera di >250 mg: «I preparati a base di magnesio possono avere un effetto lassativo.»

Manganese

3 mg

Molibdeno

300 μg

Potassio

2250 mg

Rame

1,6 mg

Selenio

165 μg

Silicio

nessuna

Sodio

550 mg

nessuna

Alimenti per sportivi sviluppati specificatamente per gli sport di resistenza estrema.

Zinco

5,3 mg

2 Altre sostanze

2.1 Aminoacidi

L-alanina

500 mg

L-arginina

2500 mg

L-citrullina

1000 mg

L-cisteina

240 mg

L-cistina

500 mg

L-glutammina

10 g

L-acido glutammico

10 g

Glicina

5 g

L-istidina

600 mg

L-isoleucina

1200 mg

L-leucina

2400 mg

L-lisina

1800 mg

L-metionina + L-cisteina (come somma)

900 mg

L-ornitina

2000 mg

L-fenilalanina + L-tirosina (come somma)

1500 mg

L-prolina

150 mg

L-treonina

900 mg

L-triptofano

240 mg

L-tirosina

1200 mg

L-serina

40 mg

L-valina

1600 mg

2.2 Altre sostanze, senza amminoacidi

Acido α-linolenico (n-3)

2000 mg

Acido docosaesaenoico (DHA)

1000 mg

A partire da una dose giornaliera di >450 mg:«Non adatto alle donne in gravidanza e in allattamento.»

Acido eicosapentaenoico (EPA) + acido docosaesaenoico DHA (come somma) (a lunga catena
n-3)

5000 mg

«Non adatto alle donne in gravidanza e in allattamento».

Acido linoleico (n-6)

10 g

Acido linoleico coniugato (CLA)

3 g

«Non adatto ai diabetici, ai giovani, alle donne in gravidanza e in allattamento».

β-alanina

3,2 g

«Non assumere per oltre 8–10 settimane»

Consegna solo sotto forma di compresse formulate con metodi adeguati (additivi) come compresse «slow-release».
L’assunzione va ripartita in almeno 2 dosi al giorno, preferibilmente durante il pasto.

Colture batteriche vive

almeno 108 UFC (unità formanti colonia)

Requisiti di cui allʼallegato 13

Betaina

1500 mg

β-idrossi-β-metilbutirrato (HMB)

3200 mg

Caffeina

200 mg o max. 3 mg/kg di peso corporeo

L-carnitina

2000 mg

L-carnosina

55 mg

Carotenoide luteina

20 mg

Carotenoide zeaxantina

2 mg

Catechina, epigallocatechinagal­lato (EGCG)

90 mg (calcolato come
EGCG)

«Non ingerire a stomaco vuoto, durante una dieta ipocalorica rigorosa e non assumere neppure in concomitanza con altri prodotti a base di tè verde.»

Coenzima NADH (nicotinammide adenina dinucleotide)

20 mg

Coenzima Q 10

200 mg

Colina

550 mg

Condroitina solfato

500 mg

«Non adatto alle donne in gravidanza e in allattamento, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagu­lanti».

Creatina

3 g

Esperidina

430 mg

«Le persone che assumono medicamenti, devono consultare il proprio medico prima di consumare questi prodotti.».

Glucosamina

750 mg

Glucuronolattone

1200 mg

Inositolo

1000 mg

Isoflavone

50 mg (in rapporto all’aglicone)

Lattulosio

10 g

Metilsulfonilmetano (MSM)

1000 mg

Proantocianidine oligomeriche (OPC)

150 mg

«Un prodotto con OPC non sostituisce un’alimentazione con frutta e legumi freschi».

D-ribosio

1000 mg

Taurina

1000 mg

100 RS 817.022.31

101 Equivalente retinolo, fattore di conversione: β-carotene = 6 × equivalente retinolo

Allegato 12 102

102 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

(art. 38 cpv. 1 lett. a, 39 lett. c e 40 cpv. 2)

Sostanze e composti ammessi negli alimenti per sportivi

1. Categoria 1: Vitamine

1.1 Vitamina A

β-carotene

1.2 Vitamina D

Vitamina D2 o ergocalciferolo

Vitamina D3 o colecalciferolo

1.3 Vitamina E

DL-α-tocoferilacetato

DL-α-tocoferolo (%)

D-α-tocoferil succinato

D-α-tocoferilacetato

D-α-tocoferolo (%)

Tocoferoli misti103

Tocotrienolo tocoferolo104

103 α-tocoferolo <20 %, β-tocoferolo < 10 %, -tocoferolo 50–70 %, e -tocoferolo 10–30 %

104 Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono: – 115 mg/g α-tocoferolo (minimo 101 mg/g); – 5 mg/g β-tocoferolo (minimo < 1 mg/g); – 45 mg/g -tocoferolo (minimo 25 mg/g); – 12 mg/g -tocoferolo (minimo 3 mg/g); – 67 mg/g α-tocotrienolo (minimo 30 mg/g); – < 1 mg/g β-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g); – 82 mg/g -tocotrienolo (minimo 45 mg/g); – 5 mg/g -tocotrienolo (minimo 1 mg/g).

1.4 Vitamina K

Fillochinone o fitomenadione

Menachinone105

105 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

1.5 Vitamina B1

Tiamina cloridrato

Tiamina monofosfato cloruro

Tiamina mononitrato

Tiamina pirofosfato cloruro

1.6 Vitamina B2

Riboflavina

Riboflavina-5’-fosfato di sodio

1.7 Niacina

Acido nicotinico

Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo

Nicotinamide

1.8 Acido pantotenico

D-Pantenolo

D-Pantotenato di calcio

D-Pantotenato di sodio

Pantetina

1.9 Vitamina B6

Dipalmitato di piridossina

Piridossale -5’-fosfato

Piridossina cloridrato

Piridossina-5’-fosfato

1.10 Folato

Acido pteroilglutammico

L-metilfolato di calcio

1.11 Vitamina B12

5’-deossiadenosilcobalamina

Cianocobalamina

Idrossocobalamina

Metilcobalamina

1.12 Biotina

D-Biotina

1.13 Vitamina C

6-palmitato di L-ascorbile

Acido L-ascorbico

L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato)

L-ascorbato di magnesio

L-ascorbato di potassio

L-Ascorbato di sodio

L-ascorbato di zinco

2. Categoria 2: Sali minerali

2.1 Calcio

Acetato di calcio

Alghe rosse ricche di calcio (maërl)

Bisglicinato di calcio

Calcio L-lisinato

Calcio L-pidolato

Carbonato di calcio

Citrato-malato di calcio

Cloruro di calcio

Glicerofosfato di calcio

Gluconato di calcio

Idrossido di calcio

L-ascorbato di calcio

Lattato di calcio

L-treonato di calcio

Malato di calcio

Oligosaccaridi fosforilati di calcio (POs-Ca)

Ossido di calcio

Piruvato di calcio

Sali di calcio dell’acido citrico

Sali di calcio dell’acido ortofosforico

Solfato di calcio

Succinato di calcio

2.2 Magnesio

Acetato di magnesio

Ascorbato di magnesio

Bisglicinato di magnesio

Carbonato di magnesio

Citrato di potassio e magnesio

Cloruro di magnesio

Glicerofosfato di magnesio

Gluconato di magnesio

Idrossido di magnesio

Lattato di magnesio

Magnesio acetil taurato

Magnesio L-lisinato

Magnesio L-pidolato

Magnesio malato

Magnesio piruvato

Magnesio succinato

Magnesio taurato

Ossido di magnesio

Sali di magnesio dell’acido citrico

Sali di magnesio dell’acido ortofosforico

Solfato di magnesio

2.3 Composti di calcio e magnesio

Polvere di corallo fossile o scleratinia

Polvere di dolomite

2.4 Ferro

Bisglicinato ferroso

Carbonato ferroso

Citrato ferrico di ammonio

Citrato ferroso

Difosfato ferrico di sodio

Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico

Ferro (II) taurato

Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

Fosfato di ammonio ferroso

Fosfato ferroso (II)

Fumarato ferroso

Gluconato ferroso

Lattato ferroso

L-pidolato ferroso

Saccarato ferrico

Sodio ferrico (III) EDTA

Solfato ferroso

2.5 Rame

Carbonato di rame

Citrato di rame

Complesso rame-lisina

Gluconato di rame

Ossido di rame (II)

Rame bisglicinato

Rame L-aspartato

Solfato di rame

2.6 Iodio

Iodato di potassio

Iodato di sodio

Ioduro di potassio

Ioduro di sodio

2.7 Zinco

Acetato di zinco

Bisglicinato di zinco

Carbonato di zinco

Citrato di zinco

Cloruro di zinco

Gluconato di zinco

L-ascorbato di zinco

L-aspartato di zinco

Lattato di zinco

Ossido di zinco

Picolinato di zinco

Solfato di zinco

Zinco L-lisinato

Zinco L-pidolato

Zinco malato

Zinco mono-L-metionina solfato

2.8 Manganese

Ascorbato di manganese

Bisglicinato di manganese

Carbonato di manganese

Citrato di manganese

Cloruro di manganese

Glicerofosfato di manganese

Gluconato di manganese

L-aspartato di manganese

Pidolato di manganese

Solfato di manganese

2.9 Sodio

Bicarbonato di sodio

Carbonato di sodio

Citrato di sodio

Cloruro di sodio

Gluconato di sodio

Idrossido di sodio

Lattato di sodio

Sali di sodio dell’acido ortofosforico

Solfato di sodio

2.10 Potassio

Bicarbonato di potassio

Carbonato di potassio

Citrato di potassio

Cloruro di potassio

Glicerofosfato di potassio

Gluconato di potassio

Idrossido di potassio

Lattato di potassio

Potassio L-pidolato

Potassio malato

Sali di potassio dell’acido ortofosforico

Solfato di potassio

2.11 Selenio

Acido selenioso

Idrogenoselenito di sodio

Lievito arricchito in selenio106

L-selenometionina

Selenato di sodio

Selenito di sodio

106 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

2.12 Cromo

Cloruro di cromo (III)

Cromo (III) lattato triidrato

Lievito al cromo

Nitrato di cromo

Picolinato di cromo

Solfato di cromo (III)

2.13 Molibdeno (VI)

Lievito di molibdeno

Molibdato di ammonio

Molibdato di potassio

Molibdato di sodio

2.14 Boro

Acido borico

Borato di sodio

2.15 Silicio

Acido ortosilicico stabilizzato con colina

Acido silicico (sotto forma di gel)

Biossido di silicio

3. Categoria 3: Altre sostanze

3.1 Aminoacidi

Osservazione: nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.

L-acido glutammico

L-alanina

L-arginina

L-cisteina

L-cistina

L-citrullina malato

L-fenilalanina

Glicina

L-glutammina

L-isoleucina

L-istidina

L-leucina

L-lisina

L-lisina acetata

L-metionina

L-ornitina

L-prolina

L-serina

L-tirosina

L-treonina

L-triptofano

L-valina

3.2 Altre sostanze, senza aminoacidi

Acidi grassi omega-3 di oli commestibili, di pesce e di alghe

Acido linoleico coniugato (ALC) d’olio di cartamo

Acido linoleico estratto da oli commestibili

β-alanina

Caffeina

L-carnitina

L-carnitina-L-tartrato

L-carnosina

Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde

Citrato di colina

Cloridrato di betaina

Cloruro di glucosamina

Concentrati idrosolubili di pomodoro (WSTC) I e II come da comunicato EFSA: EFSA Journal 2010; 8(7):1689

Coenzima Q10, ubichinone o ubichinolo

Cloruro di colina

Colina

Colture batteriche (vive)

Condroitina solfato (Ph. Eur.)

Creatina anidra

Creatina citrato

Creatina malato

Creatina monoidrato

Creatina piruvato

DHA e i suoi esteri di oli di pesce e di alghe

Disodio NADH

EPA e i suoi esteri di oli di pesce e di alghe.

Esperidina estratta da arance acerbe
D-Glucurono--lattone

Acido β-idrossi-β-metilbutirrico (HMB)

Inositolo

Isoflavoni estratti da soia o trifoglio rosso

Lattasi FCC107

Lattulosio

L-cloridrato di carnitina

Luteina estratta da tagete

Metilsulfonilmetano (MSM)

NADH

Proantocianidine oligomeriche (OPC) d’uva o di corteccia di pino

D-ribosio

Solfato di glucosamina

Tartrato di colina

Taurina

Zeaxantina estratta da tagete

107 FCC = Food Chemicals Codex

Allegato 13

(art. 38 cpv. 2)

Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli alimenti per sportivi

1 Le colture batteriche vive utilizzate negli alimenti per sportivi devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.

2 Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).

3 Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:

3.1 le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;

3.2 le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta;

3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia moleco­lare. Ciò significa che:

a.
Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S,
b.
Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE108 o RAPD109.

108 PFGE = Pulsed-Field Gel Electrophoresis

109 RAPD = Random Amplification of Polymorphic DNA

Allegato 14

(art. 38 cpv. 3 e 4)

Requisiti dei prodotti energetici e dei preparati contenenti proteine e aminoacidi

1 Requisiti dei prodotti energetici

1.1 Concentrati di carboidrati

a.
Carboidrati

Vari tipi di zucchero o prodotti di degradazione dell’amido diversamente riassorbibili

b.
Fonte di energia

Almeno l’80 % da carboidrati

c.
Tenore energetico

Almeno 300 kJ (70 kcal) per 100 ml o 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca (riferita al prodotto pronto al consumo)

1.2 Prodotti ricchi di energia

a.
Tenore energetico

Almeno 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca

b.
Fonte di energia

Almeno il 50 % da carboidrati e al massimo il 30 % da grassi

1.3 Bevande sportive

a.
Tenore energetico

Almeno 100 kJ (25 kcal) per 100 ml

b.
Fonte di energia

Almeno il 90 % da carboidrati, al massimo l’1 % da grassi e al massimo il 5 % da proteine

1.4 Bevande di recupero

a. Tenore energetico

b. Fonte di energia

Devono contenere carboidrati e proteine. Una porzione di bevanda deve contenere almeno 20 g di proteine.

2 Requisiti dei preparati contenenti proteine e aminoacidi

a.
Proteine di collagene

Possono ammontare al massimo al 20 % della parte proteica.

b.
Apporto proteico

Al massimo 2 g per kg di peso corporeo al giorno, comprese le proteine assunte con la normale alimentazione.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden