1 Nell’elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:
- a.
- carne muscolare: «carne di (specie animale)»; se per tale ingrediente sono superati i valori massimi delle parti di grasso e tessuto connettivo fissati nell’allegato 2 e sono soddisfatti tutti gli altri criteri di cui all’articolo 4 capoverso 7, la parte di carne muscolare deve essere ridotta adeguatamente e l’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione dell’ingrediente grasso o tessuto connettivo;
- b.
- frattaglie (organi): «(indicazione dell’organo) di (specie animale)»;
- c.
- tessuto grasso: «grasso di (specie animale)»;
- d.
- lardo, cotenna, sangue e plasma possono essere dichiarati senza indicare le specie animali;
- e.
- carne separata meccanicamente: «carne separata meccanicamente di (specie animale)»;
- f.
- pelle: «pelle di (specie animale)».
2 Stomaci, vesciche e intestini trattati devono essere dichiarati indicando la specie animale da cui derivano.
3 Gli involucri degli insaccati devono essere dichiarati nell’elenco degli ingredienti nel seguente modo:
- a.
- per gli involucri di insaccati di budello naturale o artificiale non atti al consumo: «involucro non atto al consumo»;
- b.
- involucri di insaccati colorati o trattati con massa d’immersione: «involucro colorato».
4 Sugli imballaggi e sugli involucri delle seguenti derrate alimentari si deve indicare che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo:
- a.
- carne macinata e preparati di carne da consumare cotti;
- b.
- prodotti a base di carne di pollame da consumare cotti;
- c.
- carne macinata di pollame o equina;
- d.
- preparati di carne con carne separata meccanicamente.
5 Sugli imballaggi e sugli involucri della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne non destinati a essere consegnati ai consumatori, deve figurare una datazione ai sensi dell’articolo 13 OID8. Per la carne, al posto del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, può essere indicata la data di imballaggio.
6 L’affumicatura, il condimento, la marinatura o l’impanatura di carne e prodotti a base di carne non sono considerati una elaborazione o trasformazione sufficienti secondo l’articolo 15 capoverso 3 OID.
7 Sugli imballaggi e sugli involucri della carne macinata devono inoltre figurare le seguenti indicazioni di cui all’allegato 1:
- a.
- «tenore di grasso inferiore al … %»;
- b.
- «rapporto tessuto connettivo e proteine di carne inferiore al … %».
8 Con misure opportune si deve garantire che la carne di suini domestici, ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20059 concernente la macellazione e il controllo delle carni, che non è stata sottoposta all’esame trichinoscopico, nonché i preparati di carne o i prodotti a base di carne preconfezionati che sono stati fabbricati con tale carne siano destinati solamente al mercato svizzero. Gli imballaggi e gli involucri di tali prodotti devono essere caratterizzati per la consegna al consumatore con un contrassegno quadrato che contiene l’indicazione «solo CH». Per i prodotti a base di carne destinati a essere offerti al consumatore in self-service va applicata tale indicazione scritta.
9 Sugli imballaggi e sugli involucri di carne fresca di pollame o preparati a base di carne di pollame, nello stesso campo visivo della denominazione specifica deve figurare un’indicazione o un chiaro riferimento in merito all’igiene, da cui risulti:
- a.
- come i consumatori devono manipolare igienicamente la carne fresca di pollame a casa;
- b.
- che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo.
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